"ALLEGATO N° 1" STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

"F. N. COBAS TRASPORTI"

TITOLO I

Denominazione e costituzione

Art. 1 - E’ costituita la Federazione Nazionale dei Comitati di Base dei Trasporti denominata: "F. N. COBAS TRASPORTI" e con sede legale in Roma, Via Appia Nuova, 357.

Art. 2 - Possono aderire alla "F. N. COBAS TRASPORTI" tutti i lavoratori - in servizio o per i quali è cessato temporaneamente o definitivamente il rapporto di lavoro - del comparto dei trasporti (pubblici e privati) di tutto il territorio nazionale.

TITOLO II

Finalità e principi

Art. 3 - I principi irrinunciabili dell’Associazione sono: l’egualitarismo e la solidarietà tra i lavoratori, il rispetto e la valorizzazione delle differenze di razza, religione e sesso; la difesa della libertà - individuale e collettiva - di opinione e organizzazione; la tutela degli strati sociali più deboli e il superamento delle logiche di sfruttamento dell’uomo sull’uomo; l’indipendenza da istituzioni, partiti e organizzazioni padronali.

Art. 4 - L’Associazione, che non ha scopi di lucro, intende:

  1. difendere e tutelare gli interessi generali dei lavoratori;
  2. promuovere iniziative atte al raggiungere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
  3. abbattere il monopolio della rappresentanza sindacale e di ogni forma di sindacalismo di mestiere;
  4. contribuire alla diffusione e allo sviluppo della democrazia diretta e dell’autorganizzazione di base dei lavoratori;
  5. favorire la costruzione nei posti di lavoro di organismi realmente rappresentativi eletti dai lavoratori (tutti elettori e tutti eleggibili);
  6. attuare iniziative finalizzate alla risoluzione dei conflitti sociali e contrattuali (salariali e normativi);
  7. coadiuvare i vari Settori della categoria nei vari livelli della contrattazione, sostenendo i reali interessi proposti dai lavoratori e dalle lavoratrici;
  8. favorire ove necessario l’organizzazione fra lavoratori e lavoratrici non dipendenti, che svolgono il loro operato nel comparto trasporti, al fine di conseguire la tutela contrattuale singola e collettiva;
  9. partecipare mediante designazione di propri rappresentanti negli organi nei quali, contrattualmente, per legge, per decreti o regolamenti, se ne prevede la rappresentanza;
  10. difendere il carattere pubblico dei servizi di utilità sociale (sanità, pensioni, trasporti, energia, poste e telecomunicazioni...).

TITOLO III

Adesioni, finanziamenti e patrimonio

Art. 5 -

  1. L’iscritto ha diritto, nell’ambito sindacale, all’assistenza e tutela legale della F. N. Cobas Trasporti e ad essere informato delle iniziative intraprese ai vari livelli dalla Federazione.
  2. L’adesione all’Associazione, al fine di garantire l’autonomia finanziaria, comporta una quota mensile la cui entità viene stabilita dall’Assemblea Nazionale.
  1. Il versamento della quota sarà effettuata dall’aderente attraverso:
  2. versamento diretto all’Amministratore Provinciale o persona da lui delegata;
  3. versamento o bonifico in c/c dell’Associazione;
  4. delega di prelievo all’azienda dalle competenze mensili.

Per i punti a) e b) il versamento potrà essere effettuato anche per periodi superiori al mese.

Art. 6 - Gli organismi locali e/o nazionali potranno effettuare raccolte di fondi attraverso libere sottoscrizioni dei lavoratori, diffusione di opuscoli informativi, iniziative culturali.

Art. 7 - Il patrimonio dell’Associazione è formato:

  1. dai beni mobili ed immobili in possesso dell’Associazione per acquisto, lasciti, donazioni, devoluzioni;
  2. dalle eccedenze annue di bilancio.

Ogni anno l’inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato e trascritto in un apposito libro da conservarsi ed essere accessibile all’aderente che ne faccia richiesta.

TITOLO IV

Organi e loro funzionamento

Art. 8 - Sono organi dell’Associazione:

I Comitati di Base;

L’Assemblea Provinciale, Nazionale;

il Coordinamento Esecutivo Provinciale, Regionale, Nazionale;

il Coordinatore Provinciale, Regionale, Nazionale

il Responsabile Amministrativo Provinciale, Nazionale.

Art. 9 - I Comitati di Base (CdB) sono costituiti per iniziativa diretta dei lavoratori in ogni unità produttiva.

L’assemblea del comitato di base è formata da tutti gli aderenti del rispettivo luogo di lavoro, elabora gli indirizzi di carattere generale e decide le eventuali iniziative di lotta, elegge dei propri portavoce (1 ogni dieci aderenti o frazione) all’assemblea provinciale in carica per un anno in qualsiasi momento revocabili dall’assemblea stessa. L’assemblea del CdB si può tenere in qualsiasi momento, su convocazione del 10% degli aderenti, e almeno una volta l’anno, delibera a maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti).

Art. 10 - Organi Provinciali.

L’Assemblea provinciale è composta dai portavoce dei CdB ( è comunque sempre aperta a tutti i lavoratori), elabora e discute le proposte del CdB e decide le iniziative di lotta a livello provinciale, elegge ogni anno il Coordinamento esecutivo provinciale, il Coordinatore provinciale, il Responsabile Amministratore provinciale, i Coordinatori del Comitato Esecutivo Regionale e i portavoce all’Assemblea Nazionale in numero proporzionato agli aderenti della provincia (1 Portavoce ogni 50 adesioni o frazione).

L’Assemblea Provinciale delibera a maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti aventi diritto di voto): hanno diritto di voto i Portavoce espressi dai CdB; si riunisce in qualsiasi momento - almeno una volta l’anno - su convocazione del 10% degli aderenti e dei portavoce ovvero su convocazione del Coordinamento Esecutivo Provinciale.

Il Coordinamento Esecutivo Provinciale è la struttura tecnico-esecutiva che rende operative le decisioni dell’assemblea provinciale. E’ composto dal Coordinatore Provinciale, dal Responsabile Amministrativo Provinciale e dagli altri membri eletti dall’Assemblea Provinciale (il numero totale dei membri è stabilito di volta in volta dall’Assemblea stessa, minimo 7). Delibera a maggioranza semplice dei componenti presenti del Coordinamento Esecutivo Provinciale.

Il Coordinatore Provinciale ha la rappresentanza legale a livello provinciale della F. N.Cobas Trasporti ed assume le stesse funzioni e responsabilità degli altri membri del Coordinamento Esecutivo Provinciale.

Il Responsabile Amministrativo Provinciale ha la gestione tecnica della amministrazione finanziaria e contabile dell’Associazione la quale sarà gestita collegialmente dal Coordinamento Esecutivo Provinciale. Il Responsabile amministrativo dovrà presentare entro il primo quadrimestre di ogni anno, i bilanci consuntivi e preventivi annuali all’approvazione dell’Assemblea Provinciale; ogni aderente ha diritto di prendere visione dei bilanci economici.

Art. 11 - Organi regionali.

Il Coordinamento Esecutivo Regionale è la struttura tecnico-esecutiva che rende operative le decisioni dell’Assemblee Provinciali e coordina l’attività della F. N. Cobas Trasporti a livello regionale. E’ composto da massimo 3 coordinatori per ogni provincia e nomina al suo interno il Coordinatore Regionale. Delibera a maggioranza semplice dei componenti presenti del Coordinamento Esecutivo Regionale.

Il Coordinatore Regionale ha la rappresentanza legale a livello Regionale della F. N. Cobas Trasporti ed assume le stesse funzioni e responsabilità degli altri membri del Coordinamento Esecutivo Regionale.

Art. 12 - Organi Nazionali.

L’Assemblea Nazionale è composta dai Portavoce espressi dalle provincie (è comunque sempre aperta a tutti i lavoratori), elabora e discute le proposte delle Assemble Provinciali e decide le iniziative di lotta a livello nazionale, elegge ogni anno il Coordinamento esecutivo nazionale, il Coordinatore nazionale e il Responsabile Amministrativo Nazionale. L’Assemblea Nazionale delibera a maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti aventi diritto al voto): hanno diritto al voto i Portavoce espressi dalle Assemblee Provinciali. Si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del 20% delle provincie ovvero su convocazione del Coordinamento Esecutivo Nazionale.

L’Assemblea Nazionale è l’unico organo preposto a deliberare su eventuali modifiche al presente Statuto, che dovranno essere approvate a maggioranza qualificata (2/3 degli avanti diritto) dopo consultazione referendaria tra gli aderenti.

Il Coordinamento Esecutivo Nazionale è la struttura tecnico-esecutiva che rende operative le decisioni dell’Assemblea Nazionale. E’ composto dal Coordinatore Nazionale, dal Responsabile Amministrativo Nazionale e dagli altri membri eletti dall’Assemblea Nazionale (il numero totale dei membri è stabilito di volta in volta dall’Assemblea stessa, minimo 7).

Delibera a maggioranza semplice.

Il Coordinatore Nazionale (Presidente dell’associazione) ha la rappresentanza legale a livello nazionale della F. N. Cobas Trasporti ed assume le stesse funzioni e responsabilità degli altri membri del Coordinamento Esecutivo Nazionale.

Il Responsabile Amministrativo Nazionale ha la gestione tecnica della amministrazione finanziaria e contabile dell’Associazione la quale sarà gestita collegialmente dal coordinamento. Il Responsabile Amministrativo dovrà presentare, entro il primo quadrimestre di ogni anno, i bilanci consuntivi e preventivi annuali all’approvazione dell’Assemblea Nazionale; ogni aderente ha diritto di prendere visione dei bilanci economici.

Art. 13 - Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito. Non sono ammessi distacchi sindacali a tempo pieno per nessun membro della F. N. Cobas Trasporti o altra forma di funzionariato. Nell’elezione dei rappresentanti si deve tendere il più possibile al principio della rotazione. Tutte le cariche sono revocabili in qualsiasi momento dalle istanze assembleari che le hanno espresse.

TITOLO V

Rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro

Art. 14 - I comitati di base promuovono nei propri posti di lavoro la elezione per la Rappresentanza Sindacale Aziendale di base, prevista dallo Statuto dei Lavoratori e se previsto dalla contrattazione collettiva, l’elezione da parte dei lavoratori e lavoratrici delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

TITOLO VI

cessazione del rapporto associativo,

scioglimento e liquidazione

Art. 15 - Il rapporto con l’Associazione cessa:

  1. per recesso dell’aderente, con decorrenza immediata;
  2. per radiazione dell’aderente, nel caso di mancato rispetto delle finalità e scopi dell’Associazione. Delibererà in merito alla radiazione l’Assemblea Generale.
  3. per scioglimento dell’Associazione.

Art. 16 - L’Associazione può essere sciolta per deliberazione a maggioranza qualificata dell’Assemblea Nazionale appositamente convocata in riunione straordinaria dal Coordinamento Esecutivo Nazionale dopo consultazione referendaria tra gli aderenti.

La deliberazione di scioglimento determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale e la nomina di uno o più liquidatori.

TITOLO VII

Norme finali

Art. 17- Le strutture ai vari livelli potranno dotarsi di qualsiasi strumento (commissioni, giornali, ecc.) idoneo al perseguimento degli scopi e delle finalità della F. N. Cobas Trasporti.

Art. 18 - Per quanto non espressamente dichiarato nel presente Statuto sono valide le vigenti norme di legge.