COMUNIONE DE RESIDUO E TUTELA
DELLA PARTE DEBOLE:
LA CASSAZIONE ABBANDONA
LA TEORIA DEL «CONIUGE VIRTUOSO»
[Nota a Cass., 7 febbraio 2006, n. 2597 – massima]
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Sommario: 1.
Impostazione del problema: la fattispecie oggetto della decisione in esame. 2. La comunione de
residuo. Definizione e ratio
dell’istituto. 3. Natura della comunione de residuo; non surrogabilità dei
relativi beni; aggredibilità degli stessi da parte dei creditori personali;
ininfluenza del deposito in banca delle relative somme. 4.
Il problema dell’onere della prova. La necessità di non confondere la prova
della sottrazione con quella della consumazione. 5. La
prova liberatoria da parte del coniuge titolare dei beni e la teorica del
«coniuge virtuoso». 6. Amministrazione dei beni della
comunione de residuo e (inesistenza
di) poteri dell’altro coniuge. |
1. Impostazione del problema: la
fattispecie oggetto della decisione in esame.
Nel momento in cui il Legislatore
viene a sopprimere l’unico espresso riferimento del nostro sistema normativo
alla figura del «coniuge debole» [1], la Corte di legittimità ritiene di dover rivedere una sua precedente
posizione, nata proprio dall’esigenza di tutelare le aspettative della parte
che, dovendo risultare avvantaggiata dai conteggi di dare e avere, in relazione
a beni in comunione de residuo, veda
in realtà le proprie aspettative frustrate dal compimento di «sottrazioni»
poste in essere dall’altro coniuge in epoca anteriore a quella in cui viene a
cessare il regime legale.
Senza anticipare i
risultati di un’indagine che dovrà per forza di cose rivelarsi di una certa
complessità, avuto riguardo all’ampiezza dei temi trattati ed al carattere
(forse un po’ esageratamente) «ecumenico» che la Corte ha inteso dare alla
motivazione della sentenza in esame, potrà sinteticamente anticiparsi che la
Cassazione, con la presente decisione, pur giustamente disconoscendo
determinate posizioni estreme assunte in passato, non sorrette da adeguato
supporto normativo, finisce – quasi senza accorgersene – con il ripudiare anche
quegli strumenti che, sul piano probatorio, potrebbero consentire al giudice di
merito di correttamente vivificare lo spirito (e, come si vedrà, probabilmente
anche la lettera) degli artt. 177, lett. b) e c), nonché 178 c.c.
Procedendo con ordine,
sarà opportuno schematicamente riassumere come segue i punti salienti della
vicenda in esame.
Una coppia di coniugi in
crisi raggiunge un’intesa di separazione consensuale, omologata dal tribunale.
Nell’intervallo di tempo intercorrente tra la presentazione del ricorso e
l’omologazione, il marito, titolare di un conto corrente bancario sul quale è
depositata la somma di lire 54.700.053 ascrivibile alla comunione de residuo ex art. 177, lett. c.), c.c., nonché di titoli giacenti in un
deposito a custodia a lui intestato, per un importo pari a lire 150.000.000,
dispone la vendita dei titoli medesimi e l’accredito del relativo ammontare sul
predetto conto. Dopo di che, sempre prima del fatidico momento
dell’omologazione dell’intesa di separazione (che, come noto, determina, ex art. 191 c.c. lo scioglimento del
regime legale), con repentina mossa preleva dal conto quasi tutta la somma ivi
depositata, lasciandovi solamente circa otto milioni di lire.
Il giudice di prime cure,
adito dalla moglie, che chiede la condanna del marito al pagamento della metà
delle somme tutte di cui sopra, liquida all’attrice il solo importo di lire
4.209.760, cioè appunto la metà di quanto risultante sul conto alla data
dell’omologazione della separazione. Accogliendo la domanda della moglie, la
corte d’appello di Roma condanna invece il marito al pagamento dell’ulteriore
somma di € 49.580,00.
Il ragionamento svolto
dal giudice di secondo grado è duplice. In primo luogo, per quanto attiene ai
titoli venduti dal marito nell’imminenza della separazione, con deposito del
ricavato sul conto personale e successivo prelievo, la corte territoriale
afferma che siffatti titoli erano comunque caduti in comunione immediata ex art. 177, lett. a), c.c., mentre, per
quanto riguarda le somme originariamente presenti sul conto corrente, pure esse
dovevano ritenersi comuni, atteso il principio secondo cui «cadono nella
comunione c.d. de residuo non solo
quei redditi di cui, di fatto, si riesca a provare la sussistenza all’atto
dello scioglimento della comunione, ma anche quelli percetti o percipiendi dei
quali il coniuge titolare non riesca a provare l’avvenuto utilizzo per i
bisogni della famiglia o per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art.
186 c.c.».
La Cassazione ribalta
questa affermazione. Essa nota, en
passant, che comunque al coniuge titolare di una mera aspettativa rispetto
alla massa in comunione de residuo
potrebbero competere alcuni strumenti a difesa dei propri interessi, ma, dopo
trentatre pagine di motivazione su tali argomenti, rileva che dalla lettura
della sentenza impugnata «non risulta operata in maniera chiara e appagante la
verifica della premessa fattuale della problematica in tema di comunione legale
de residuo» e dunque rinvia il
processo ad altra sezione della stessa corte territoriale, incaricandola di
accertare se «le somme di denaro dapprima investite in buoni ordinari del
tesoro e poi transitate sul conto corrente siano effettivamente proventi
dell’attività separata» del marito. Peccato, però, che su tale punto specifico
non fossero stati presentati in Cassazione (a differenza, a quanto pare, del
giudizio d’appello) motivi di ricorso, per cui, in realtà, su questo aspetto
della lite (relativo, tra l’altro, ad un elemento di puro fatto, rilevabile in
Cassazione solo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.), i Supremi Giudici
avrebbero probabilmente dovuto riconoscere che s’era formato il giudicato
interno.
Ciò che, invece, il
marito aveva contestato era il giudizio (di diritto) operato dalla corte
d’appello di Roma circa il fatto che i buoni del tesoro fossero caduti in
comunione immediata, ex art. 177,
lett. a), c.c.: ciò, si badi, non già per effetto del principio secondo cui i
proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi sarebbero sic et simpliciter oggetto di comunione
immediata (come erroneamente affermato dalla Cassazione con la sentenza 23 settembre 1997, n. 9355, su cui si
avrà modo di tornare), ma perché tali somme di denaro, in quanto impiegate per
comprare titoli, avrebbero dato luogo ad un «acquisto» rilevante ex art. 177, lett. a), c.c. Nella sua
parte finale, la decisione impone al giudice del rinvio di attenersi al principio
di diritto enunciato in materia (solo) di comunione de residuo, a quanto pare anche in relazione a quelle somme che,
secondo la sentenza cassata, formavano invece oggetto di comunione
immediata [2], senza che peraltro sul relativo
punto in diritto – cioè sull’idoneità o meno dei titoli a cadere in comunione
immediata, in quanto oggetto di acquisto ex
art. 177, lett. a), c.c. – i Supremi Giudici abbiano ritenuto di doversi
esprimere. Il tutto, «previamente approfondendo l’accertamento in ordine all’effettiva
provenienza (e alla conseguente qualificazione) delle somme oggetto di
contestazione tra le parti»: accertamento, questo, di cui nessuno s’era più
lamentato in sede di legittimità, atteso che la moglie, vittoriosa, aveva
proposto ricorso solo in punto spese ed il marito aveva tutto l’interesse a
mantenere ferma la statuizione secondo cui sia il denaro che i titoli erano
comunque proventi di attività separata sua.
Premesso quanto sopra,
rimane comunque il fatto che la Corte Suprema ha ritenuto di dover affrontare
con dovizia di particolari in questa decisione quel tema che ben potrebbe
definirsi con il titolo del «coniuge virtuoso»: vale a dire l’idea secondo cui
al titolare dei beni in comunione de
residuo non competerebbe mai, neppure prima del momento dello scioglimento
del regime legale, un potere di libera disposizione, dovendo egli invece
conservare questi ultimi, perché gli stessi siano disponibili al momento della
divisione, oppure investirli in acquisti destinati a cadere in comunione, o comunque
utilizzarli nell’interesse della famiglia.
Al fine di operare una
corretta impostazione dell’argomento sarà però opportuno spendere ora qualche
parola su alcuni dei tratti salienti dell’istituto della comunione de residuo.
2. La comunione de residuo. Definizione e ratio dell’istituto.
Il termine comunione de residuo denota, come si sa, quella
comunione meramente residuale e differita che viene a formarsi all’atto stesso
dello scioglimento del regime legale, a condizione che i beni che ne costituiscono
l’oggetto non siano stati consumati prima di tale momento, secondo quanto
stabilito dagli artt. 177, lett. b) e c), nonché 178 c.c. [3].
La dottrina suole
individuare una duplice ratio
dell’istituto [4]: vale a dire, per ciò che attiene
alle ipotesi descritte dall’art. 177, lett. b) e c), c.c. [5], quella di reperire un giusto
equilibrio, un compromesso tra il principio solidaristico che dovrebbe
informare la vita coniugale (art. 29 Cost.), da un lato, e la tutela della
proprietà privata e della remunerazione del lavoro, dall’altro (artt. 35, 41,
42 Cost.) [6]. Nel caso, poi, delle fattispecie prese in considerazione
dall’art. 178 c.c. vengono in rilievo anche motivi di opportunità, che hanno
suggerito la soluzione di non coinvolgere il coniuge non imprenditore nella
posizione di responsabilità illimitata dell’altro, e di garantire a
quest’ultimo la piena libertà d’azione nell’esercizio della sua attività
d’impresa.
In relazione al
meccanismo di attuazione della comunione residuale svariate critiche sono state
mosse in dottrina alla soluzione adottata dal Riformatore del 1975, soprattutto
avuto riguardo al fatto che sottrarre alla comunione immediata i proventi
dell’attività personale di ciascuno dei coniugi significa togliere
concretamente rilievo a quella che è la principale (e sovente esclusiva) fonte
di reddito della famiglia media italiana: proprio quella verso cui sarebbe
precipuamente rivolto il regime legale [7], anche se d’altra parte si è
obiettato che il tipo di comunione si giustificherebbe nella già ricordata
ottica del contemperamento di istanze solidaristiche e individualistiche in cui
si sostanzia la struttura del regime legale
[8]. Sta comunque di fatto che l’operare congiunto, da un lato,
della regola che differisce allo scioglimento del regime legale la caduta in
comunione di questi beni e, dall’altro, del fatto che tale comunione venga ad
investire i soli beni a quel momento esistenti, unitamente al (tristemente)
noto principio che non consente allo scioglimento ex art. 191 c.c., in caso di separazione personale contenziosa, di
operare sollecitamente [9], determinano il rischio (ed anzi, nella maggior parte dei casi,
l’assoluta certezza) che il «residuo», quando il momento dello scioglimento
potrà dirsi al fine giunto, sia pari, o molto vicino, a zero.
Di fronte a questo
scenario, quali sono i possibili strumenti a tutela della posizione del coniuge
il quale possa vantare, durante il periodo di durata del regime legale,
determinate «aspettative» su di un determinato patrimonio dell’altro coniuge
destinato a cadere in comunione al momento della cessazione del regime, ma solo
limitatamente a quanto di tale patrimonio in quel momento sarà ancora di fatto
presente? Per rispondere a questo interrogativo si possono ipotizzare,
teoricamente, «rimedi» che si muovano su due distinti piani: uno sostanziale e
l’altro probatorio.
Per quanto attiene al
primo livello sarà opportuno domandarsi, innanzi tutto, quale sia la situazione
dei beni in oggetto durante il periodo di vigenza del regime legale e che cosa
accada all’atto del suo scioglimento, mentre, dal punto di vista generale, sarà
opportuno precisare subito che la regola della parità delle quote in comunione de residuo, in quanto strettamente
legata a quella principale della comunione immediata, non pare suscettibile di
deroga convenzionale, dovendosi applicare anche per tale profilo il disposto
dell’art. 210 c.c. Le disposizioni sull’amministrazione di quei rapporti
potranno invece essere liberamente rimesse all’autonomia negoziale, in quanto –
come si vedrà tra breve – i beni in comunione residuale, «propri» sino al
momento dello scioglimento, possono essere liberamente amministrati (ed anzi,
addirittura alienati o consumati) dal titolare, senza che al riguardo competa
all’altro coniuge alcun tipo di controllo
[10].
3.
Natura della comunione de residuo; non surrogabilità dei relativi beni;
aggredibilità degli stessi da parte dei creditori personali; ininfluenza del
deposito in banca delle relative somme.
Non vi è dubbio che i
beni in comunione de residuo non
possano considerarsi comuni, almeno fin tanto che non sia intervenuta una causa
di scioglimento del regime legale. Più che di beni personali (ed anche per
evitare confusioni con il catalogo ex
art. 179 c.c.) si preferisce parlare in tal caso di beni «propri», di esclusiva
titolarità del coniuge percettore. L’impiego dell’aggettivo «propri» è anche
suggerito dal particolare regime giuridico cui i medesimi sono sottoposti,
atteso che, in relazione ad essi, non è consentito applicare il fenomeno della surrogazione descritto nella lett. f)
dell’art. 179 c.c. A tale conclusione perviene non solo la dottrina [11], ma anche
la giurisprudenza di legittimità.
In
effetti la Corte Suprema ebbe ad affermare una prima volta nel 1997 [12] che i beni acquistati con i proventi
dell’attività separata di uno dei coniugi «entrano immediatamente e di pieno
diritto a far parte della comunione, senza che vi sia possibilità di esclusione
tramite la dichiarazione prevista dall’art. 179, lett. f), c.c., che trova
applicazione unicamente in relazione all’acquisto effettuato con il prezzo del
trasferimento dei beni personali, tassativamente elencati dal predetto art. 179
c.c.». Il caso di specie riguardava in particolare delle azioni societarie
sottoscritte da uno dei coniugi acquistate con i proventi della sua attività
lavorativa e, al riguardo, la corte di merito aveva invece considerato
ammissibile la facoltà di surrogazione di cui si parla, conseguentemente
ritenendo che l’acquisto che si era verificato a favore dell’altro coniuge a
seguito del suo mancato esercizio costituisse atto a titolo gratuito.
Da notare che la S.C.
giunse però alle conclusioni in oggetto, argomentando – oltre che dal
presupposto, condivisibile, dell’inapplicabilità dell’art. 179, lett. f), cit.
– dal fatto che (non solo i beni acquistati con i proventi, ma anche) i proventi dell’attività separata di ciascuno
dei coniugi entrerebbero «di pieno diritto a far parte della comunione
immediata». Conclusione, questa, inaccettabile e che è stata smentita da una
decisione successiva [13], la quale ha operato sul punto
una saggia correzione di tiro, in particolare ribadendo la differenza tra
comunione immediata e comunione de residuo, nel senso che i beni oggetto
di quest’ultima rimangono «propri» del coniuge titolare sino al momento dello
scioglimento; momento nel quale entreranno a far parte di una situazione di
contitolarità, che costituisce il presupposto della divisione in parti
uguali [14].
Coerente con questa
regola appare l’insegnamento della Cassazione sul tema dei rapporti con i
creditori. Se è vero, infatti, che i beni in comunione de residuo sono e continuano ad essere propri sino al momento dello
scioglimento, ne deriva che essi sono aggredibili alla stregua di beni
personali da parte dei creditori personali del coniuge. Un esempio
significativo è costituito da una ormai remota sentenza di legittimità,
riferita ad un bene in comunione de
residuo ex art. 178 c.c., che la
Corte ritenne liberamente aggredibile per intero dai creditori personali del
coniuge acquirente, i quali avevano dedotto e dimostrato che il bene medesimo,
sebbene acquistato in costanza di regime legale, era stato effettivamente e
concretamente destinato all’esercizio dell’impresa gestita dal solo coniuge
acquirente e costituita dopo il matrimonio
[15].
Ad analoghe conclusioni,
sempre con riguardo a bene in comunione de
residuo ex art. 178 c.c., è pervenuta una successiva decisione di
legittimità, per cui «ai sensi dell’art. 178 cod. civ., in regime di comunione
legale, tutti i beni che vengano acquistati da uno dei coniugi e siano
destinati all’esercizio di un’impresa costituita dopo il matrimonio fanno parte
della comunione medesima solo de residuo,
cioè se e nei limiti in cui sussistano al momento del suo scioglimento. Da ciò
consegue che i beni acquistati e destinati all’esercizio dell’impresa sono,
prima dello scioglimento della comunione, aggredibili per intero dai creditori
del coniuge acquirente» [16].
Una questione in qualche
modo connessa a quella qui esaminata riguarda la capacità a testimoniare del
coniuge del titolare del diritto destinato a ricadere in comunione de residuo. Al riguardo la
Cassazione [17] ha stabilito che «Il coniuge in
regime di comunione legale non è incapace a testimoniare nelle controversie in
cui sia parte l’altro coniuge, ove esse abbiano ad oggetto crediti derivanti
dall’esercizio dell’impresa di cui sia titolare esclusivo l’altro coniuge, in
quanto essi diventano comuni solo al momento dello scioglimento della comunione
e nei limiti in cui ancora sussistano, non essendo egli in questo caso titolare
di un interesse che ne legittimi la partecipazione al giudizio; in questo caso,
il giudice non può escludere a priori
l’attendibilità della testimonianza in considerazione del rapporto di coniugio,
ma deve far riferimento ad ulteriori elementi»
[18].
Deve pure ritenersi che
il deposito in banca o l’accantonamento su conto corrente di somme di denaro in
comunione de residuo non alterino la
natura di queste ultime, secondo quanto appare del resto desumibile
dall’analisi della giurisprudenza. Così mentre una remota decisione di merito
ha affermato che «I redditi individuali, non consumati al momento dello
scioglimento della comunione legale, vanno imputati alla cosiddetta comunione de residuo anche se costituiscono
crediti verso terzi (come nel caso di depositi in banca o presso uffici
postali)» [19], la stessa Cassazione
[20] ha riconosciuto che «l’accertamento che il danaro rinvenuto
sul conto corrente intestato al marito costituiva provento dell’attività
separata di ciascuno (o anche di uno solo) dei coniugi» è idoneo a rendere il
danaro stesso oggetto della comunione «in via assoluta, ai sensi dell’art. 177
lett. c) dello stesso codice, senza che possa ammettersi una prova contraria a
norma dell’ultima parte dell’art. 195 cod. civ., e di conseguenza deve essere
ripartito in parti uguali al momento della divisione dei beni (art. 194, primo
comma, cod. civ.) sia che provenga dall’attività di uno solo dei coniugi, sia
che provenga dalle singole attività dei due coniugi, ancorché in misura diversa
per ciascuno di essi». Da notare che, in tal caso, si trattava di denaro
effettivamente rinvenuto al momento dello scioglimento (e dunque non sottratto
al coniuge non titolare del conto): siffatto precedente rileva dunque allo
scopo di dimostrare che, secondo la Cassazione, il deposito in banca di denaro
personale (o in comunione de residuo) non determina per ciò solo un acquisto ex art. 177, lett. a), c.c. [21].
Quanto
sopra aiuta a comprendere per quale motivo la decisione qui in commento citi,
per criticarlo, proprio il precedente del 1997, dichiarando espressamente la
propria adesione alla successiva (e sicuramente corretta) sentenza del 2003,
senza avvedersi peraltro che la questione di diritto posta dal caso in esame
non verteva in alcun modo sui profili sostanziali della comunione de residuo,
bensì solo su quelli di carattere probatorio. In altre parole, la corte
d’appello (stando, quanto meno, a ciò che emerge dalla lettura dei motivi del ricorso
incidentale del marito) non aveva posto alla base della propria decisione il
ragionamento secondo cui le somme depositate sul conto del marito, così come i
titoli di credito, formassero oggetto di comunione immediata perché proventi
dell’attività del marito. Al contrario, il giudice di secondo grado aveva (come
si è visto), affermato la sussistenza di una situazione di comunione immediata
sui titoli di credito perché, pur provenendo i mezzi per il relativo acquisto
da attività separata del marito (e dunque ex art. 177, lett. c.), c.c.),
proprio l’effettuazione di tale acquisto aveva determinato l’applicazione della
regola ex art. 177, lett. a), c.c. Per le somme depositate sul conto,
invece, si era sempre trattato di beni in comunione de residuo, per le
quali – secondo la corte d’appello – veniva a gravare sul marito l’onere di
provare che siffatto denaro, non più presente al momento dello scioglimento,
era stato utilizzato «per
i bisogni della famiglia o per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art.
186 c.c.» [22].
4. Il problema dell’onere della prova.
La necessità di non confondere la prova della sottrazione con quella della
consumazione.
Le considerazioni di cui
sopra introducono la trattazione dell’altro piano (quello, cioè, probatorio) su
cui si potrebbero collocare strumenti a tutela del coniuge non titolare dei
beni destinati a cadere in comunione de
residuo: e qui sicuramente veniamo al «cuore» della decisione oggi in
commento.
Sono più che evidenti,
infatti, in relazione al fondamentale requisito della «non consumazione» dei
beni in comunione de residuo all’atto
dello scioglimento del regime legale, le difficoltà probatorie cui va incontro
il coniuge creditore, su cui, come attore, ricade, in base agli ordinari
criteri fissati dall’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare non solo la
percezione da parte dell’altro di frutti e proventi, bensì anche di provare che
tali somme si trovavano ancora nel patrimonio del percipiente al momento della
cessazione della comunione [23].
Proprio su questo tema
specifico la Corte Suprema era già intervenuta un paio di volte, prima della
sentenza qui in esame.
Con una prima decisione,
risalente al 1996 [24], essa aveva stabilito che «Nella
comunione de residuo, di cui all’art.
177 comma 1, lett. c) c.c., provata attraverso consulenza tecnica l’esistenza
di redditi, grava sul titolare dell’attività l’onere di provare che essi sono
stati consumati o per il soddisfacimento di bisogni della famiglia o per
investimenti caduti in comunione». Analoga ratio
decidendi si rinviene con riferimento ad una decisione del 2000 [25], in relazione ad alcune somme
depositate su un conto corrente cointestato, ritirate prima della separazione e
asseritamente utilizzate per l’attività d’impresa del coniuge prelevante.
Venendo alle valutazioni
di siffatte argomentazioni, non vi è dubbio che la Cassazione aveva in tal modo
compiuto un notevole sforzo per «venire incontro» alle esigenze del coniuge del
soggetto percettore delle utilità in discorso, costretto a fornire una probatio quasi diabolica. Sotto questo
profilo, l’analisi della decisione del 1996 evidenzia un sostanziale (ancorché
non dichiaratamente esplicitato) ricorso allo strumento della praesumptio hominis, nel momento in cui
i Supremi Giudici affermano che «In tal modo si è venuto a spostare il criterio
distributivo dell’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c., perché, una
volta provata l’esistenza di cospicui, notevoli redditi tratti dall’impresa,
sia pure attraverso una consulenza tecnica, doveva ritenersi assolto l’onere
probatorio incombente sulla richiedente, sicché, l’inesistenza in concreto di
apprezzabili disponibilità liquide all’atto dello scioglimento della comunione
non poteva non ricadere su chi negava che gli accertati redditi fossero rimasti
tali».
In altri termini, appare
più che ragionevole fondare su di una massima di comune esperienza il principio
secondo cui (salvo prova contraria) i proventi, specie se cospicui, di una
certa attività, una volta che ne sia stata accertata la percezione, si possono
reputare ancora esistenti (o perché accantonati, o perché reinvestiti) all’atto
dello scioglimento del regime, ponendosi l’evento della consumazione o comunque
della perdita dei medesimi come eccezionale. A chi scrive sembra, poi, che
siffatta presunzione (cioè, di perdurante persistenza delle attività in
discorso nel patrimonio del coniuge che le aveva a suo tempo percepite ed
accantonate) vada vieppiù ribadita in un caso come quello oggi in esame, nel
quale si assiste ad un repentino «prosciugamento» del conto bancario su cui le
somme in contestazione risultavano depositate.
Non bisognerà dimenticare
in proposito che la prova della «non consumazione» è cosa ben diversa da quella
– certo non richiesta dalla legge! – della «non sottrazione»: frutti e proventi
«non consumati» non sono solo quelli «ancora visibili» sul conto bancario su
cui si sono sempre trovati. La prova della sottrazione non può essere
sbrigativamente confusa con quella della consumazione, specie quando siffatta
sottrazione avvenga improvvisamente, investa magari somme rilevanti e sia
effettuata (guarda caso) nel corso della crisi coniugale o, addirittura,
nell’imminenza del momento di cessazione del regime legale. In tali circostanze
sarà infatti più che ragionevole presumere (ovviamente, salvo prova contraria),
che il denaro sottratto non sia stato consumato (donato in beneficenza, speso
in baldorie, convertito in banconote successivamente bruciate in un raptus di follia, impiegato per
l’acquisto di un prezioso collier
donato all’amante…), ma sia, tutto al contrario, al sicuro in qualche forziere
nascosto o magari in qualche conto cifrato, difficilmente reperibile anche da
parte del più astuto investigatore privato.
Dunque, nel caso oggetto
della controversia che ha dato luogo al precedente in commento, più che
giustificata sarebbe apparsa una decisione che, valorizzando i dati sopra
evidenziati, corrispondenti ad altrettanti fatti notori e di fronte al più
assordante silenzio del marito, avesse ritenuto le somme in contestazione
ancora esistenti nel patrimonio di quest’ultimo (ancorché non più presenti su
quel determinato conto corrente), e pertanto «non consumate».
5. La prova liberatoria da parte del
coniuge titolare dei beni e la teorica del «coniuge virtuoso».
Il terreno su cui appare
difficile invece seguire il ragionamento della Cassazione nelle citate pronunce
del 1996 e del 2000 e la ragione per la quale, in parte qua, sono sicuramente condivisibili le argomentazioni
svolte dalla decisione oggi in commento, è costituito da quell’idea per cui la
prova liberatoria dovrebbe necessariamente consistere nel fatto che i beni
oggetto della comunione de residuo
«sono stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per
investimenti già caduti in comunione». Per la verità, questa idea di «coniuge
virtuoso», tutto «casa e lavoro» (si badi: neppure «tutto casa e Chiesa», posto
che in tale situazione l’adempimento del precetto evangelico quod superest date pauperibus non
potrebbe rientrare nell’alternativa secca a suo tempo posta dalla Cassazione)
appare estranea al vigente sistema normativo. Ai sensi delle norme qui in
commento, infatti, l’esistenza di un diritto ex communione de residuo è legato al solo fatto che determinate
utilità siano ancora presenti nel patrimonio di uno dei coniugi, a prescindere
nella maniera più assoluta dalle ragioni che ne abbiano determinato la
«sparizione», anche solo un momento prima del verificarsi di uno degli eventi descritti
dall’art. 191 c.c.
La Cassazione ha qui
veramente buon gioco a ribaltare siffatta posizione, osservando, nella
decisione qui commentata, come l’art. 177, lett. c), c.c. non accenni in modo
alcuno alle modalità di impiego dei proventi dell’attività svolta da uno dei
coniugi, «né tampoco al dovere di impiegarli per esigenze della famiglia»,
rimarcando inoltre che, nel silenzio della normativa – la quale non pone
obblighi di destinazione sui beni oggetto della comunione de residuo, né limiti o controlli alla facoltà di consumazione –
l’impiego nei più vari modi, non tradottosi in nuovi e durevoli acquisti,
sottrae lecitamente cespiti a quella che, al momento dello scioglimento della
comunione, diverrà esattamente la comunione de
residuo, tanto da costituire un fatto impeditivo suscettibile di esser
opposto al coniuge il quale dimostri l’intervenuta percezione di tali utilità
da parte dell’altro.
La Corte osserva, poi,
correttamente, che l’interpretazione di cui alle riferite pronunzie del 1996 e
del 2000 «onera il coniuge che presta la propria opera al di fuori delle mura
domestiche di un puntuale rendimento dei conti circa il modo con cui ha
impiegato i proventi della propria attività (al momento della cessazione del
regime legale, e eventualmente dopo svariati anni di vita in comune), e quindi
anche di una contabilità gravosissima, atteso che la prescrizione in materia
comincia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza che ha
pronunciato la separazione dei coniugi».
I Supremi Giudici non
mancano ancora di rilevare (sempre nella decisione qui in commento) come la
surriferita tesi, in precedenza propugnata dalla Cassazione, finirebbe con
l’inasprire fortemente le limitazioni strutturali che l’istituto della
comunione legale pone alla libertà dei coniugi medesimi, «aggiungendo a livello
interpretativo ulteriori restrizioni che renderebbero l’istituto troppo
vincolante e oppressivo e, dunque,
inficiato dal rischio di essere ben poco desiderato se non addirittura
abbandonato dai coniugi» [26]. Ciò, con la conseguenza che «manente communione il coniuge percettore
avrà, rispetto ai proventi dell’attività personale, un potere di godimento,
amministrazione e disposizione pieno, ex
art. 217 c.c., salvo il limite di contribuire ai bisogni della famiglia, che
peraltro sussiste anche con riferimento ai beni personali». La conclusione sul
punto, assolutamente condivisibile, è dunque nel senso che sostenere che
possano ritenersi consumati solo i redditi utilizzati o per soddisfare i
bisogni della famiglia o per procurare acquisti alla comunione immediata «non è
conforme al sistema varato nel 1975, nel quale non vi è traccia di strumenti
concessi al partner per sindacare o
impedire l’utilizzo delle disponibilità individuali dell’altro coniuge».
Peccato, come già detto,
che la Corte – lasciando in ombra la necessaria distinzione tra profilo
sostanziale e profilo probatorio – non riesca ad avvedersi che il sacrosanto
rifiuto della teorica del «coniuge virtuoso» non implica di per sé anche,
automaticamente, il rigetto di quel ricorso alla tecnica della praesumptio hominis circa la perdurante
sussistenza delle utilità ex communione
de residuo cui si è fatto ampio richiamo in precedenza e che rappresentava
(nei limiti di ciò che è possibile fare de
iure condito), il momento più avanzato di tutela del «coniuge debole» in
questa materia.
6. Amministrazione dei beni della
comunione de residuo e (inesistenza di) poteri dell’altro coniuge.
A questo punto potremmo anche
chiudere il commento al precedente in oggetto, se non scoprissimo che la
motivazione, dopo essersi a lungo soffermata sui principi sopra esposti,
inserisce (non richiesta) un vistoso obiter,
volto a indicare quali possano essere i rimedi «a fronte di un comportamento
del coniuge tale da pregiudicare le aspettative dell’altro».
Anche su questo argomento
sarà opportuno procedere con ordine, presentando una breve cronistoria delle
varie prese di posizione.
In linea generale potrà
iniziarsi osservando come sia la stessa sentenza in commento a confermare
espressamente che, per ciò che attiene all’amministrazione dei beni in
comunione de residuo, occorra
riferirsi al parametro espresso dall’art. 217 c.c. in relazione ai beni dei
coniugi in regime di separazione; disposizione, questa, riferibile, tra
l’altro, anche al patrimonio personale ex
art. 179 c.c. [27]. Come rilevato da una sentenza di
merito, in relazione ai beni in
comunione de residuo, «siccome non
ancora individuati e dei quali non è certa la loro stessa venuta ad esistenza,
il coniuge non titolare non vanta alcun potere di disposizione o di
amministrazione, né gli è riconosciuto il diritto al rendiconto». Siffatti beni
e «per eccellenza le somme di denaro, costituiscono una categoria a sé stante,
giacché ad essi non sarà mai applicabile la disciplina propria
dell’amministrazione dei beni della comunione (art. 180 c.c.): non esistendo,
invero, una comunione, all’amministrazione di tali beni si applicheranno le
norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 217»
[28].
E’ noto che, secondo
l’opinione espressa un tempo da autorevole dottrina, al coniuge non titolare
dei beni destinati alla comunione de
residuo sarebbe spettato manente
communione un potere di «informazione e di controllo sui redditi
dell’altro» [29]. E del resto alla citata opinione ha
fatto eco il rilievo secondo cui la lettura comunemente accolta della norma
(per la quale, invece, il coniuge è libero di amministrare e consumare come
meglio crede il proprio patrimonio in comunione de residuo fin tanto che il regime legale è sussistente) «non è
priva di inconvenienti perché sembra legittimare il titolare non solo ad un uso
non apprezzabile delle risorse ma persino al loro sistematico e doloso
sperpero, a discapito delle attese dell’altro coniuge; l’incongruità della
soluzione si palesa più evidente ove si tenga conto che questi potrebbe aver
amministrato oculatamente i propri beni comuni de residuo cosicché, al momento dello scioglimento del regime
legale, dovrebbe renderne partecipe chi, invece, li ha utilizzati a suo
esclusivo vantaggio, incurante degli interessi altrui» [30].
La tesi che ammetteva l’ipotizzabilità di un
potere di controllo venne però vivacemente criticata [31], sottolineandosi che nessun dato
normativo – al di là dell’obbligo generico gravante su tutti i coniugi di
contribuire ai bisogni della famiglia ex
art. 143 u.c. c.c. – giustificava limiti alla incondizionata libertà di ciascun
coniuge di disporre a proprio piacimento dei risparmi individuali, una volta
assolti i predetti obblighi di contribuzione. Peraltro lo stesso sostenitore della tesi qui esposta venne a
mutare successivamente avviso [32], rilevando come la sua originaria
presa di posizione, pur ispirata a mozioni di giustizia sostanziale, apparisse
difficilmente giustificabile alla luce del dato testuale [33] e concludendo nel senso che «i
redditi individuali sono destinati: (a) o agli investimenti, che cadono in
comunione secondo la regola (…) codificata dalla lettera a dell’art. 177; (b) o
ai consumi, insuscettibili di controllo reciproco, restando nella esclusiva,
anche capricciosa, discrezionalità del titolare; (c) o ai risparmi, che
viceversa, al momento del verificarsi di una causa di scioglimento della
comunione, diventano automaticamente oggetto di un diritto dell’altro
coniuge» [34].
La disputa sembrava
sopita, allorquando un improvvido obiter
di legittimità [35] venne ad operare un rimescolamento
di carte. La sentenza, pur affermando, correttamente, che «L’art. 177 lett. c)
del codice civile esclude dalla comunione legale tra coniugi i proventi
dell’attività separata svolta da ciascuno di essi e consumati in epoca
precedente allo scioglimento della comunione», conteneva infatti in una parte
della motivazione, assolutamente irrilevante ai fini del decidere, l’elenco dei
seguenti strumenti a tutela della posizione del coniuge del percettore dei
proventi in discorso: (a) la separazione giudiziale dei beni ex art. 193 c.c.; (b) l’azione
revocatoria; (c) l’azione surrogatoria; (d) la domanda di risarcimento dei
danni; (e) «in via di estremo subordine (…) il principio di buona fede ed il
divieto dell’abuso del diritto, fermo l’obbligo per il coniuge ‘dissipatore’ di
rendere il conto delle sue entrate e di come sono state spese».
Sul punto potrà
rimarcarsi criticamente che, per quanto attiene al rimedio sub (a) esso è concesso a tutela contro la mala gestio del patrimonio in comunione immediata, mentre i
proventi in comunione de residuo sono
e rimangono, fino al momento dello scioglimento, di esclusiva titolarità del
percettore, il quale può pertanto esercitare il diritto dominicale di disporre
di siffatte utilità a suo esclusivo piacimento
[36]. Ciò detto, sarà opportuno
aggiungere che, nel caso fossero effettivamente riscontrabili i requisiti di
cui all’art. 193 c.c., l’effetto retroattivo della sentenza di accoglimento
consentirebbe, per così dire, di «recuperare» eventuali attività de residuo andate disperse nel periodo
compreso tra la domanda e la sentenza, nel senso che esse dovrebbero ritenersi
come fittiziamente presenti, ancorché non più effettivamente esistenti nel
patrimonio di chi tali beni aveva percepito. Quanto sopra induce dunque ad
affermare l’ammissibilità – in corso di azione giudiziale ex art. 193 c.c. – di un eventuale sequestro giudiziario di somme
su conti bancari, con l’avvertenza (di non secondaria importanza) che qui il fumus boni juris va parametrato non solo
sull’appartenenza alla comunione de
residuo e sull’esistenza delle predette somme all’atto della presentazione
della domanda di separazione giudiziale dei beni, ma anche sul fondamento della
domanda stessa ex art. 193 c.c.
Per ciò che attiene al
rimedio sub (b) sarà appena il caso
di rilevare come l’azione surrogatoria presupponga l’inerzia del titolare di un
diritto nel suo esercizio verso terzi, laddove qui si discute di comportamenti
che, tutto al contrario, manifestano l’esercizio del diritto dominicale [37].
Venendo al rimedio sub (c), cioè all’azione revocatoria,
andrà rimarcato che il medesimo è concesso al creditore, laddove nel caso di specie
il coniuge non ha ancora tale veste, essendo oltretutto l’oggetto di siffatto
preteso credito ancora da determinarsi, dal momento che il regime non è ancora
cessato. Come efficacemente asserito in dottrina, la tesi – al di là dalle
buoni intenzioni che la ispirano – non tiene adeguatamente conto della reale
situazione in cui viene a trovarsi il coniuge rispetto all’acquisto differito;
situazione che non solo non è qualificabile in termini di situazione di
vantaggio piena, ma non presenta nemmeno i requisiti di un’aspettativa in
quanto il meccanismo di attribuzione è destinato ad operare nei confronti di
determinati cespiti in un determinato momento senza che si verifichino gli
estremi per configurare in capo al coniuge un diritto condizionato [38].
Il dettato codicistico
non sembra lasciare dubbi in tal senso. A ben vedere, infatti, la mancata
consumazione non può essere assunta come evento (incerto nell’an), esterno e indipendente alla volontà
delle parti, dal cui verificarsi dipende l’acquisto definitivo al patrimonio
comune di un cespite, quanto piuttosto come elemento costitutivo della stessa
fattispecie acquisitiva [39]. Il richiamo alla revocatoria
appare, dunque, incongruo non solo per l’insussistenza di un diritto
(condizionato) all’acquisto, ma anche perché gli interessi che essa è chiamata
ad attuare sono di natura diversa rispetto a quelli qui in gioco; in
particolare, tale strumento assolve al ruolo di mezzo di conservazione della
garanzia patrimoniale generica in vista del soddisfacimento di crediti già
sussistenti nella sfera giuridica del soggetto, laddove nell’ipotesi di
acquisto del residuo è l’esistenza dello stesso credito ad essere in
dubbio [40].
Ogni domanda risarcitoria
– e qui si viene al punto (d) [41] – poi, è destinata ad infrangersi
contro la considerazione per cui qui iure
suo utitur neminem laedit e lo stesso vale in relazione ai supposti rimedi
indicati sub (e).
Con particolare riguardo
al tema dell’abuso del diritto [42], si è efficacemente obiettato che,
ove si volesse configurare un comportamento abusivo in capo al coniuge che
sperpera i propri proventi personali, precludendo così al consorte di
acquisirli come residuo, occorrerebbe determinare per un verso quale sia il
diritto nel cui esercizio si perpetrerebbe l’abuso e, per l’altro, se comunque
la posizione in cui si trova la vittima sia meritevole di tutela. Per ciò che
attiene alla prima delle questioni prospettate, la posizione di vantaggio di
cui si lamenterebbe l’abuso non è altra che quella di cui gode ciascun consociato
rispetto ai propri beni. D’altra parte, non sembra che in capo al coniuge non
percettore si possa configurare una situazione dotata – seppure marginalmente o
di rimando – di tutela giuridica, come avviene con riguardo alle fattispecie
tradizionalmente ricondotte alla figura dell’abuso di diritto [43]. Venendo, poi, ai richiami ai
criteri della buona fede e della correttezza
[44], notiamo che, come si è esattamente
obiettato, essi risultano troppo generici e, in quanto tali, inidonei a
configurare in capo al coniuge percettore quella serie di comportamenti
(dovuti) volti a garantire la realizzazione di un residuo o in mancanza la
reazione del sistema.
Assai più saggiamente,
dunque, una decisione di legittimità del 2004
[45] si è limitata a ribadire che «i
frutti dei beni di ciascun coniuge ed i proventi dell’attività separata di
ciascuno di essi cadono in comunione nei soli limiti in cui essi non siano
stati consumati al momento del suo scioglimento», con la conseguenza che nessuna
pretesa può vantare un coniuge sulle somme attinte dall’altro dai proventi
della sua attività artigianale e consumate in costanza del regime di comunione
legale.
Ora, la sentenza qui in
commento, nuovamente in obiter, torna
a proporre i rimedi seguenti: (a) l’azione diretta alla separazione giudiziale
dei beni ex art. 193 cpv. c.c.; (b)
l’azione diretta al risarcimento del danno ex
art. 2043 c.c.; (c) l’azione revocatoria ex
art. 2901 c.c. Ma ciò che appare più sconcertante è che siffatti strumenti vengano
(ri)proposti dopo che la stessa Corte, poche righe più in alto, solennemente
(e, ad avviso dello scrivente, correttamente) proclama il carattere di
«semplice aspettativa di fatto» [46] della situazione del coniuge non
percettore dei proventi oggetto della comunione de residuo.
In conclusione dovrà
puntualizzarsi che una qualche forma di tutela del coniuge sarà, invece,
assicurabile in presenza di atti (donazioni o contratti di mutuo), con i quali
il soggetto titolare di beni soggetti alla comunione de residuo determini simulatamente – manente communione – la fuoriuscita dal proprio patrimonio dei beni
medesimi. In tal caso al coniuge leso potrà essere riconosciuta la posizione di
terzo (avente causa), al quale l’ordinamento tutela l’interesse a far prevalere
la realtà sull’apparenza, con quanto ne consegue per ciò che attiene alle
agevolazioni sul piano probatorio [47]. Il rimedio
dell’inefficacia/invalidità non appare invece praticabile nel caso in cui
l’atto sia stato posto in essere «realmente», anche se con l’esclusivo intento
di ledere la posizione del coniuge [48].
Peraltro, proprio per
quanto riguarda il possibile utilizzo di «prestanome» per sottrarre beni alle
pretese del coniuge, andrà tenuto presente che la recente riforma
sull’affidamento condiviso [49] ha stabilito, riformando l’art. 155
c.c. (cfr. il relativo ultimo comma), che «Ove le informazioni di carattere
economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il
giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni
oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi». Sembra
quindi muovere i primi, timidi, passi – ancorché, sia chiaro, almeno per il
momento, in una materia non esattamente coincidente con quella in esame – la tendenza
ad una certa «insofferenza» legislativa verso forme di sottrazione del proprio
patrimonio alle pretese che si collochino nell’ambito del contenzioso
familiare. Il richiamo al concetto di «intestazione», invero, potrebbe forse
indurre a rivedere (ma il discorso presupporrebbe ben altro approfondimento)
posizioni tradizionalmente basate sul concetto giuridico di «appartenenza», al
là dunque del fatto che i trasferimenti operati verso i terzi abbiano ad
oggetto (asserite) situazioni di interposizione fittizia, o addirittura anche
reale [50].
[1] Il richiamo
alla figura del «coniuge debole» era contenuto nell’art. 6, comma sesto,
l.div., così come sostituito dall’art. 11, l. 6 marzo 1987, n. 74. Questa
disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata per effetto del rinvio agli
artt. 155 ss. c.c. (e, in parte qua,
all’art. 155-quater c.c.) disposto dall’art.
4, l. 8 febbraio 2006, n. 54 («Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli»).
[2] In quanto
provento di vendita di titoli di credito, dalla corte d’appello ritenuti
formare oggetto di comunione immediata ai sensi dell’art. 177, lett. a), c.c.
[3] In generale
sull’istituto v. Schlesinger, Della comunione legale, in Commentario
alla riforma del diritto di famiglia,
a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi, I, 1, Milano, 1977, p. 361 ss.; Corsi, Il regime patrimoniale della
famiglia, I, in Trattato
di diritto civile e commerciale, diretto
da Cicu e Messineo, continuato
da Mengoni, Milano, 1979, p. 90 ss.;
Cian e Villani, La comunione dei beni tra
coniugi (legale e convenzionale),
in Riv. dir. civ.,
1980, I, p. 391 ss.; Santosuosso,
Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia,
in Commentario del codice civile, I, 1, III, Torino, 1983, p. 174 ss.;
A. e M. Finocchiaro, Diritto
di famiglia, I, Milano, 1984, p. 928 ss.; Nuzzo, L’oggetto della comunione legale tra coniugi, Milano, 1984, p. 29 ss.; Majello,
Comunione dei beni tra coniugi 1) Profili sostanziali, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, p. 4 ss.; Costanza,
Amministrazione dei beni in comunione de residuo, in Aa. Vv., La comunione legale, a cura di Bianca, I, Milano, 1989, p. 671 ss.; Napoli,
I frutti, in Aa. Vv., La comunione legale, a cura di Bianca, I, Milano, 1989, p. 41 ss.; Di Transo,
La comunione de residuo, in Aa.
Vv., Scritti in onore di
Capozzi, I, 1, Milano, 1992, p. 529 ss.; Schlesinger, Della comunione legale, in Commentario al diritto
italiano della famiglia, diretto
da Cian, Oppo e Trabucchi, III, Padova, 1992, p. 116 ss.; Santosuosso, Beni ed attività
economica della famiglia, in
Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, Torino,
1995, p. 93 ss.; Caravaglios, La comunione legale, I, Milano, 1995, p.
623 ss.; Barbiera, La
comunione legale, in
Trattato di diritto privato, diretto
da Rescigno, Persone e famiglia,
3, II, Torino, 1996, p. 435 ss.;
Gabrielli e Cubeddu, Il regime patrimoniale dei
coniugi, Milano, 1997, p. 30 ss.; Auletta, La comunione legale, in Trattato di diritto privato diretto
da Bessone, IV, Il diritto di
famiglia, II, Torino, 1999,
p. 98 ss.; Galasso e Tamburello, Regime patrimoniale
della famiglia, I, in
Commentario del codice civile Scialoja-Branca a cura di Galgano, Artt. 159‑230, Bologna‑Roma, 1999, pp. 388 ss. e 425 ss.; Russo, L’oggetto della comunione legale e i beni
personali. Artt. 159-166-bis,
in Il codice civile,
Commentario diretto da Schlesinger, Milano, 1999, p. 61 ss.; Bianca, Diritto civile, II,
La famiglia. Le successioni, Milano, 2001, p. 103 ss.; Rimini,
Acquisto immediato e differito nella comunione legale, Padova, 2001, p. 53 ss.; Troiano, I proventi dell’attività separata nell’alternativa tra libera
disponibilità e destinazione ai bisogni della famiglia, in Familia, 2001, p. 354 ss.; De Paola, Il diritto patrimoniale
della famiglia nel sistema del diritto privato, II, Il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2002, p. 525 ss.; Spitali, [Il
regime legale]. L’oggetto, in Aa. Vv.,
Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, III, Regime
patrimoniale della famiglia, Milano, 2002, p. 134 ss.; Cavallaro,
La c.d. comunione de residuo fra garanzia dell’autonomia individuale e
«vanificazione» dei fini della comunione, in Familia, 2005, p. 109 ss.; Sesta,
Diritto di famiglia, Padova, 2005, p.
186 ss.
[4] Sono note le
discussioni che hanno caratterizzato il tentativo di individuare una ratio del sistema di comunione legale
introdotto dalla Riforma del 1975. La prima è quella che punta sulla
remunerazione del lavoro femminile (in questo senso cfr. ad es. Russo, Considerazioni sull’oggetto della comunione, in Studi sulla riforma del diritto di famiglia,
Milano, 1973, ripubblicato in Le
convenzioni matrimoniali e altri saggi sul nuovo diritto di famiglia,
Milano, 1983, p. 76 ss.; Costi, Lavoro e impresa nel nuovo diritto di
famiglia, Milano, 1976, p. 11 ss.; Id.,
Nuovo regime patrimoniale tra coniugi e
società di persone, in Aa. Vv., Diritto di famiglia. Società - contrattazione immobiliare, Milano,
1978, p. 18). La critica a tale impostazione si basa sulla mancanza di elementi
testuali, nonché sulla considerazione per cui, se tale affermazione fosse vera,
occorrerebbe, al momento dello scioglimento, tenere conto del lavoro prestato o
meno in concreto, laddove, tutto al contrario, il regime legale opera e produce
tutti i suoi effetti senza restrizione alcuna a prescindere dal concreto
contributo prestato al ménage
familiare (cfr. Schlesinger, Della comunione legale, cit., 1992, p. 70 ss.; v. inoltre Carraro, Il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1979, p. 54 s.; Cataudella, Ratio dell’istituto e ratio della
norma nella comunione legale tra coniugi, in Aa. Vv., Scritti in
onore di Nicolò. Diritto di famiglia,
Milano, 1982, p. 302; A. e M. Finocchiaro, op. cit., p. 710 s.; Santosuosso,
Il regime patrimoniale della famiglia,
cit., p. 24 ss.; Corsi, op. cit., p. 54). Secondo un altro
avviso il regime della comunione mirerebbe all’attuazione del principio di
parità tra coniugi stabilito dall’art. 29 cpv. Cost. Di contro si può però osservare che, se tale asserzione fosse
vera, si dovrebbe ritenere inconstituzionale il sistema di separazione dei beni
(sul punto v. Oberto, Il regime di separazione dei beni tra
coniugi. Artt. 215-219, in Il codice civile. Commentario fondato e
già diretto da Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2005, p. 20 ss.;
cfr. inoltre Schlesinger, Della comunione legale, cit., 1992, p. 72; Russo, L’oggetto della comunione legale e i beni
personali, cit.,
p. 12 s.). Come rilevato in dottrina, la comunione legale muove sullo stesso
sfondo del regime (convenzionale) di separazione dei beni, ossia nell’ambito
della distribuzione, ed anzi, giacché
colpisce soltanto determinati beni dei coniugi, presuppone il regime di
separazione, si sovrappone e si aggiunge a questo senza mai eliderlo. Se in
rapporto al momento contributivo (art. 143 c.c.) il principio di parità può trovare
(ed ha in effetti trovato nella nuova normativa) una puntuale e generalmente
valida formulazione, altrettanto non è obiettivamente possibile, tenuto conto
della nostra attuale realtà economico‑sociale, con riferimento al momento
distributivo. Ché, anzi, una volta assicurata la parità nel momento
contributivo, attraverso la ripartizione tra i coniugi dell’onere rappresentato
dai bisogni della famiglia, l’unico criterio che, in astratto, potrebbe
apparire universalmente valido, sarebbe proprio quello del regime di
separazione. Esso infatti, combinato con il principio di contribuzione, si
traduce nell’ineccepibile (in linea teorica) statuizione che ciascuno dei
coniugi può far proprio tutto ciò che riesce a produrre in più rispetto a
quanto deve destinare al consorzio familiare. In tal modo, il momento della
spontaneità, la libertà di determinazione non sono sacrificati, pur nel
rispetto delle esigenze contributive (Corsi,
op. cit., p. 55 s.). Di fronte a tali
convincenti considerazioni la tesi maggioritaria si è concentrata sulla
constatazione per cui la ratio della
scelta legislativa va individuata nella volontà di parificare la partecipazione
dei coniugi alle «ricchezze» conseguite post
nuptias, agli incrementi patrimoniali realizzati durante la vita matrimoniale,
la cui attribuzione «al solo coniuge che ne abbia procurato l’acquisto
significherebbe (...) ignorare il contributo, diretto o indiretto, materiale o
morale, che l’altro coniuge di solito (...) ha prestato alle fortune familiari,
con propri sacrifici o rinunce, incentivando il risparmio comune, sostenendo,
anche psicologicamente, l’attività del partner»
(Schlesinger, Della comunione legale, cit., 1992, p. 73). E’ chiaro che valutare
tutto ciò in termini economici, caso per caso, sarebbe impensabile: per questo
il Legislatore ha stabilito in linea di principio la regola di una eguaglianza
degli apporti di ciascuno, per lo meno fin quando i coniugi accettino di vivere
in regime di comunione (in senso analogo v. Carraro,
Il nuovo diritto di famiglia, in Riv. dir. civ., 1975, p. 101; Cian, Introduzione sui presupposti storici e sui caratteri generali del
diritto di famiglia riformato, in Commentario
alla riforma del diritto di famiglia a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi,
I, 1, Padova, 1977, p. 52; Prosperi,
Sulla natura della comunione legale,
Napoli, 1983, p. 16; Gionfrida Daino,
La posizione dei creditori nella
comunione legale tra coniugi, Padova, 1986, p. 5, nota 3; Caravaglios, op. cit., p. 20 s.). Siffatta impostazione sembra essere talora
condivisa pure dalla Suprema Corte: così, ad esempio, in una delle decisioni
che segnano la definitiva sepoltura della «presunzione muciana» in relazione
alle coppie in regime legale (cfr. Cass., 23 gennaio 1990, n. 351, in Foro it., 1990, I, c. 2904; in Giur. it., 1990, I, 1, c. 1269) si legge
che il regime legale è «finalizzato al raggiungimento di un’eguaglianza
economica dei coniugi con riferimento agli acquisti durante il matrimonio (sul
presupposto legale di un eguale contributo, anche economico, di entrambi i
coniugi alla realizzazione di essi)» e proprio per questa ragione «non si
concilia con la disposizione dell’art. 70 della legge fallimentare, se si
riflette che la presunzione dell’appartenenza del denaro al coniuge
imprenditore (in relazione agli acquisti) è combattuta e vinta dal principio
giuridico dell’attribuzione degli acquisti stessi ad entrambi i coniugi, a
prescindere dall’accertamento della provenienza del denaro, anzi sulla opposta
presunzione che il prezzo sia la risultante di un eguale apporto dei coniugi».
Infine, sui rapporti tra comunione legale e principio di uguaglianza v., dopo
la riforma, Quadri, L’oggetto della comunione legale tra
coniugi: i beni in comunione immediata, in Fam. dir., 1996, p. 178 ss. e, prima della Novella del 1975, Bin, Rapporti patrimoniali tra coniugi e principio di eguaglianza,
Torino, 1971, p. 318 ss.; Moscarini,
Parità coniugale e governo della famiglia,
Milano, 1974, p. 173 ss.
[5] Cioè i frutti
dei beni propri (si pensi ad esempio ai canoni di locazione corrisposti
dall’inquilino di un alloggio o al
raccolto di un fondo rustico di proprietà di uno solo dei coniugi) e i proventi
dell’attività separata di ciascuno dei coniugi (si pensi allo stipendio
mensilmente percepito dal coniuge lavoratore dipendente, ovvero al reddito da
lavoro autonomo). Se è opinione abbastanza condivisa che il riferimento ai
frutti includa tanto quelli naturali che quelli civili, restando semmai
controverso, per quanto riguarda quest’ultima categoria, a quale momento
bisogna fare riferimento ai fini di determinarne l’avvenuta percezione e cosa
si intenda per «mancata consumazione» (sul punto, fra gli altri, Napoli, op. cit., p. 66 ss.; Rimini, op. cit., p. 60 ss.), i commentatori non sono concordi sul
significato da attribuire alla formula «proventi dell’attività separata di
ciascuno dei coniugi». Per un’ampia trattazione della questione si rinvia
comunque a Rimini, op. cit., p. 69 ss.
[9] Sono noti i
termini della vexata quaestio
relativa all’individuazione del momento da cui far decorrere lo scioglimento
del regime comunitario, posto che il Legislatore – a differenza di quanto
avviene per l’ipotesi di separazione giudiziale dei beni, per la quale è
previsto che l’instaurazione del regime di separazione retroagisca alla
proposizione della domanda (art. 193,
quarto comma, c.c.) – per le fattispecie previste dall’art. 191 c.c. ha omesso di indicare il
momento in cui si produce lo scioglimento della comunione. Rinviando allo
sconfinato dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul tema (sul tema v. per
tutti Schlesinger, Separazione
personale e scioglimento della comunione legale, Nota a Trib. Milano, 20
luglio 1995, in Fam.
dir., 1996, p. 263 ss.; Lo Moro Biglia, Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, Padova, 2000,
p. 62 ss.), potrà solo ricordarsi in questa sede come parte della
giurisprudenza di merito abbia affermato la possibilità di individuare tale
momento nel provvedimento con cui il presidente del tribunale autorizza i
coniugi a vivere separati (v. Trib. Torino, 11 febbraio 1983, in C.E.D. - Corte di cassazione,
Arch. MERITO, pd 840136; Trib. Milano, 20 giugno 1985, in Foro pad., 1986, I, c. 101), mentre
alcuni Autori hanno sostenuto la necessità di far retroagire gli effetti della
sentenza (o del decreto di omologa) alla data di presentazione della domanda
(propongono in dottrina la retroattività degli effetti della pronunzia di
separazione alla data di proposizione della domanda, Schlesinger, Della
comunione legale, cit., 1977, p. 362; Zatti
e Mantovani, La separazione personale, Padova, 1983,
p. 293; Corsi, op. cit., p. 176 s.; Mastropaolo e Pitter, Scioglimento della comunione, in
Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, III, cit., p. 301; Barbiera, La comunione legale, cit.,
p. 498). Va precisato che quest’ultima soluzione, fondata su di
un’interpretazione estensiva dell’art. 193 c.c., è in realtà solo
apparentemente assimilabile a quella che individua nel provvedimento ex art. 708 c.p.c. il momento dello
scioglimento. Invero, se si afferma che gli effetti della pronunzia
retroagiscono alla data di proposizione della domanda, si deve poi
necessariamente ammettere che, nel caso in cui una diversa causa di
scioglimento si venisse a frapporre (per esempio: morte di uno dei coniugi, con
conseguente impossibilità di riassunzione o prosecuzione del giudizio), nessun
effetto retroattivo potrebbe – evidentemente – dispiegarsi e la comunione
dovrebbe ritenersi sciolta alla data in cui queste altre cause di scioglimento
si sono verificate. In altri termini, la dottrina qui riferita non attribuisce
alla presentazione della domanda, né tanto meno al provvedimento presidenziale,
dignità di autonoma causa di scioglimento della comunione, bensì semplice
valenza di dies a quo per la
produzione di effetti che presuppongono comunque l’accoglimento della domanda
di separazione. E’ però altrettanto noto che tali proposte sono state superate,
specie nella giurisprudenza di legittimità, da un indirizzo quanto mai
rigoristico, per cui lo scioglimento si determina solo nel momento in cui la
sentenza o il decreto divengono esecutivi (cfr., ex multis, Cass., 29 gennaio 1990, n. 560, in Dir. fam. pers., 1990, p. 807; Cass., 11 luglio 1992, n. 8469, in Dir. fam. pers., 1993, p. 83; Cass., 17
dicembre 1993, n. 12523, in Fam. dir.,
1994, p. 424, con nota di Caliendo;
Cass., 7 marzo 1995, n. 2652, in Mass.
Giust. civ., 1995, p. 536; Cass., 23 giugno 1998, n. 6234, in Foro it., 1999, I, c. 655; Cass., 2
settembre 1998, n. 8707, in Vita notar.,
1998, p. 1605; Cass., 18 settembre 1998, n. 9325, in Fam. dir., 1999, p. 182; Cass., 5 ottobre 1999, n. 11036, in Notariato, 2000, p. 13, con nota di Bartolucci; Cass., 27 febbraio 2001, n.
2844, in Fam. dir., 2001, p. 441; per
la giurisprudenza di merito v. Trib. Trieste, 24 luglio 1981, in Dir. fam. pers., 1983, p. 121; Trib.
Genova, 3 dicembre 1985, in C.E.D. - Corte di cassazione,
Arch. MERITO, pd 860198; App. Genova, 27 luglio 1985, ivi, pd 860367; Trib. Roma, 19 maggio 1986, ivi, pd 860391; Trib. Genova, 16 gennaio 1986, in Dir. fam. pers., 1986, p. 622; Trib.
Vercelli, 27 maggio 1992, in Giur. merito,
1992, p. 1082; Trib. Terni, 3 febbraio 1993, in Rass. giur. umbra, 1993, p. 369, con nota di Palma; Trib. Reggio Emilia, 20 novembre
1998, in Giur. merito, 1999, p. 473,
con nota di Pagliani; Trib. Roma,
10 novembre 1999, in Giur. it., 2000,
p. 1412, con nota di Scaglione;
in dottrina v. per tutti A. e M. Finocchiaro,
op. cit., p. 1128 s.; Scardulla, La separazione personale dei coniugi ed il divorzio, Milano, 1977,
p. 354). Tale soluzione prevalente, sebbene criticabile per l’assurdità delle
conseguenze cui porta, appare tecnicamente corretta: basti pensare al fatto che
la lettera dell’art. 191 c.c. richiama in tema la (sola) separazione personale
dei coniugi e che separazione personale non si può avere, in caso di
contenzioso, se non con il passaggio in giudicato della relativa pronunzia.
Ogni altra possibile interpretazione è esclusa dal fatto che la citata
disposizione è chiara e che il passaggio dall’interpretazione letterale ad
altre forme di interpretazione (logica, sistematica e teleologica) non è consentito
quando il tenore della previsione normativa appare inequivocabile (in claris non fit interpretatio; in
senso favorevole alla soluzione della giurisprudenza prevalente v. anche Paladini, Lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni, in Trattato di diritto privato, diretto da
Bessone, IV, Il diritto di famiglia,
II, Torino, 1999, p. 405). Andrà però aggiunto che le conseguenze della
soluzione che si è appena illustrata appaiono oggi in qualche modo mitigate
dall’affermarsi della tesi che ammette la possibilità di una pronunzia parziale
di separazione, con conseguente sensibile anticipazione del momento di
formazione del giudicato sul punto della separazione (sul tema v. da ultimo
Cass., 26 agosto 2004, n. 16996; per un richiamo ai precedenti cfr. Piselli, La riconosciuta autonomia delle azioni consente di separare le due
pronunce, Nota a Cass., 26 agosto 2004, n. 16996, in Guida al diritto,
2004, n. 38, p. 51).
[11] Sul punto v.
per tutti Corsi, op. cit., p. 92; A. e M. Finocchiaro,
op. cit., p. 1012, nota 49 bis; Auletta,
op. cit., p. 109; Russo, L’oggetto della comunione legale e i beni personali,
cit., p. 81 s. Sembra invece adombrare (se si è ben compreso) la
possibilità di una surrogazione Cavallaro,
op. cit., p. 111: secondo l’Autrice,
infatti, i beni in comunione de residuo
«Se spesi si trasformeranno in acquisti alla comunione ovvero, là dove ne
ricorrano i presupposti, in acquisti destinati ad essere ricompresi nelle
categorie di beni di cui all’art. 179 c.c.».
[12] Cfr. Cass., 23 settembre 1997, n. 9355, in Corr. giur., 1998, p. 68; in Giur. it., 1998, p. 876; in Foro it., 1999, I, c. 1324; in Dir. fam. pers., 1999, I, p. 537.
[13] Cfr. Cass., 12
settembre 2003, n. 13441, in Giust. civ., 2004, I, p. 2004; in Vita not., 2004, I, p. 278; in Dir. giust., 2003, n. 35, p. 39, con
nota di San Giorgio: «L’art. 177
lett. c) del codice civile esclude dalla comunione legale tra coniugi i proventi
dell’attività separata svolta da ciascuno di essi e consumati in epoca
precedente allo scioglimento della comunione».
[14] Da notare che
in motivazione la decisione citata alla nota precedente si occupa anche
dell’eventuale applicabilità della presunzione ex art. 195 c.c. in relazione alle somme oggetto di comunione de residuo. Rigettando la domanda del
coniuge, che chiedeva il riconoscimento di un diritto ad una parte dei proventi
dell’attività lavorativa personale del consorte e ne lamentava l’occultamento,
la Corte rileva la mancanza di una prova adeguata, atteso che, qui, la
presunzione ex artt. 195 e 219 c.c.,
in virtù della quale si reputano comuni i beni mobili rispetto ai quali non sia
fornita prova contraria, non opera, in
quanto trattasi di somme originariamente depositate nel conto corrente
intestato in via esclusiva all’altro coniuge. Per la Cassazione, infatti, «è
palese come, nel caso in esame, la presunzione di appartenenza delle somme in
oggetto alla comunione fra coniugi, che la ricorrente pretende di ricavare dal
combinato disposto degli artt. 195 e 219, secondo comma, c.c., non possa
comunque trovare applicazione, per la decisiva ragione che le norme da ultimo
citate non richiedono alcuna prova qualificata per rovesciare la presunzione
appunto ivi rispettivamente stabilita, essendo cioè sufficiente una prova
libera e, quindi, anche una prova per presunzioni (Cass. 18 agosto 1994, n.
7437), del genere esattamente di quella di proprietà ‘esclusiva’, sopra
indicata, che la Corte territoriale ha ritenuto di porre a fondamento della
propria decisione, in aderenza al principio generale secondo cui le presunzioni
legali ammettono di regola la prova contraria che, ove la legge non ponga
specifiche limitazioni (così, espressamente, il primo comma dell’art. 219
c.c.), può essere data con ogni mezzo (Cass. 25 maggio 1972, n. 1659; Cass. 11
marzo 1981, n. 1384; Cass. 21 giugno 1985, n. 3721)».
[15] Cfr. Cass., 29
novembre 1986, n. 7060; sull’appartenenza alla comunione de residuo di un immobile per il solo fatto obiettivo della sua
destinazione ad attività di impresa gestita da uno solo dei coniugi cfr. anche
Cass., 19 settembre 2005, n. 18456.
[16] Cass., 9 marzo
2000, n. 2680, in Foro it., 2000, I,
c. 3551; in Fall., 2001, p. 39, con
nota di Caravaglios; in Dir. fall., 2001, II, p. 392, con nota
di Bonavitacola; cfr. inoltre
Cass., 21 maggio 1997, n. 4533. Si noti poi che, ancora successivamente, la
Corte, decidendo che «in regime di comunione legale tra coniugi, il fallimento
di uno di essi determina la comunione de
residuo sui beni destinati post
nuptias all’esercizio dell’impresa solo rispetto ai beni residui a seguito
della chiusura della procedura», ha ribadito, in motivazione, che «È noto che,
in regime di comunione legale, tutti i beni che vengano acquistati da uno dei
coniugi e siano destinati all’esercizio di un’impresa costituita dopo il
matrimonio fanno parte della comunione medesima solo de residuo (art. 178 c.c.), cioè, se e nei limiti in cui sussistano
al momento dello scioglimento di quest’ultima. Alla luce di tale principio,
questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che i beni acquistati e
destinati all’esercizio dell’impresa sono, prima dello scioglimento della
comunione, aggredibili per intero dai creditori del coniuge acquirente (Cass.
29 novembre 1986, n. 7060; Cass. 21 maggio 1997, n. 4533) per cui la
conseguenza logica di ciò è che, qualora intervenga, come nel caso di specie,
il fallimento del coniuge proprietario dei beni, la garanzia dei creditori
necessariamente permane per l’intero su questi ultimi non essendo ipotizzabile
che con la dichiarazione di fallimento la garanzia stessa possa ridursi (Cass.
2680/00)» (Cass., 14 aprile 2004, n. 7060, in Fall., 2005, p. 146, con nota di Figone).
[18] Sulla capacità
a testimoniare del coniuge in regime di comunione legale si registrano i
seguenti precedenti di legittimità (oltre a quello di cui si riferisce nel
testo): «Nel caso di regime di comunione fra i coniugi, e con riguardo a controversia
promossa dall’uno per l’attribuzione di un bene destinato ad incrementare il
patrimonio comune (nella specie, con azione di retratto agrario), l’altro
coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in
situazione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 cod. proc.
civ., stante la sua facoltà di intervenire nel relativo giudizio» (Cass., 7
marzo 1984, n. 1594, in Foro it.,
1984, I, c. 1580; in Giust. civ.,
1984, I, p. 2174; in Riv. notar.,
1984, II, p. 1187). «Se oggetto di una controversia è la violazione della
disciplina delle distanze di una costruzione dal confine, il coniuge del
convenuto, in regime di comunione legale dei beni con questi, non è incapace di
testimoniare (art. 246 cod. proc. civ.), perché l’incremento eventuale del
patrimonio comune non è strettamente connesso e dipendente dall’oggetto della
lite, e perciò l’interesse del coniuge escusso è di mero fatto, influente sulla
valutazione della sua attendibilità, ma inidoneo a legittimare la sua partecipazione
al giudizio» (Cass., 9 ottobre 1997, n. 9786). «In tema di incapacità del
coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui
sia parte l’altro coniuge, non è configurabile, nell’ordinamento vigente, un
generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in
volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al
carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla
incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di
testimonianza. Pertanto, nella controversia concernente l’accertamento della
responsabilità civile a seguito di sinistro stradale, in cui sia convenuto uno
dei coniugi in regime di comunione legale, trattandosi di una obbligazione di
natura extracontrattuale e personale, della quale, in linea di principio, la
comunione legale non dovrebbe rispondere, la corresponsabilità della stessa è
ipotizzabile solo ai sensi dell’art. 2054, terzo comma, cod. civ. sempre che
risulti che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia di proprietà, o nella
disponibilità, esclusiva di uno dei coniugi; sicché, in presenza
dell’accertamento che detto veicolo era condotto dal proprietario, non è
sufficiente invocare il regime patrimoniale di comunione legale dei coniugi per
inferirne la sussistenza di un interesse del coniuge del convenuto idoneo a
legittimare la sua partecipazione al giudizio, e, quindi, la sua incapacità a
deporre, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ.» (Cass., 9 febbraio 2005, n. 2621).
[21] Il tema della titolarità dei conti correnti e, più
in generale, dei rapporti bancari relativamente a coniugi in regime
legale appare strettamente legato a quello della caduta in comunione dei rapporti di credito (su cui v. per tutti,
Alagna, Regime patrimoniale
della famiglia ed operazioni bancarie, Padova, 1988; Spitali, op. cit., p. 126 ss.). La Cassazione
ha avuto modo, in tempi piuttosto recenti, di pronunziarsi sull’argomento della
caduta o meno in comunione di diritti di credito derivanti da conti correnti
bancari, facendo applicazione, questa volta, della regola enunciata ad altri
fini circa la ritenuta riferibilità dell’art. 177 c.c. alle sole situazioni
caratterizzate da realità. Così la Corte ha deciso che «In tema di imposta
sulle successioni, il saldo attivo di un conto corrente bancario intestato al de
cuius, va tassato per intero, anche se il defunto era in regime di
comunione legale con il coniuge, atteso che la comunione legale fra i coniugi,
di cui all’art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti
l’effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di
diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal
contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura
relativa e personale, pur se strumentali all’acquisizione di una res,
non sono suscettibili di cadere in comunione» (Cass., 1 aprile 2003, n. 4959).
Analogamente la successiva Cass., 27 aprile 2004, n. 8002 ha stabilito che «Il
regime di comunione coniugale di cui all’art. 177 cod. civ. coinvolge i soli
acquisti di beni e non inerisce invece alla instaurazione di rapporti meramente
creditizi, quali quelli connessi, ad esempio, all’apertura di un conto corrente
bancario nel corso della convivenza coniugale». Da tale premessa la Corte ha
derivato l’interessante conseguenza secondo cui, in relazione a tali rapporti,
le parti non potranno sollevare in alcun modo preclusioni di sorta legate alla
necessità del «preventivo scioglimento della comunione legale coniugale e
quindi al preventivo passaggio in giudicato della sentenza di separazione». E’
evidente dunque che, nel caso di specie, la premessa, pur non condivisibile
(per lo meno ad avviso di chi scrive), circa l’esclusione dalla caduta in
comunione dei crediti risultanti dai rapporti di conto corrente bancario, ha
quanto meno portato alla conseguenza positiva dell’attenuazione di una delle
più devastanti conseguenze della mancata previsione normativa dell’inizio della
procedura di separazione personale quale causa di scioglimento del regime
legale; conseguenza consistente, per l’appunto, nella necessità dell’attesa del
passaggio in giudicato della sentenza di separazione contenziosa per poter
ritenere integrata una delle fattispecie rilevanti ex art. 191 c.c. e
dunque ammissibile una domanda diretta alla divisione del patrimonio già
comune. Ne deriva che (secondo la citata decisione) le domande divisorie
dirette all’attribuzione di quote di saldi attivi di conti correnti
intrattenuti dai coniugi presso istituti bancari saranno immediatamente
proponibili, senza preclusioni di sorta.
Sullo stesso tema potrà
segnalarsi un’ulteriore decisione, secondo la quale «La mera titolarità formale
di un conto corrente bancario non può, da sola, costituire circostanza decisiva
in ordine alla proprietà e spettanza dei relativi fondi, occorrendo valutare in
concreto, caso per caso, se sussista disgiunzione fra intestazione nominale del
conto e reale appartenenza delle somme depositate (principio affermato dalla
S.C. nel confermare la decisione di merito che, a seguito di separazione
personale, facendo corretta applicazione dell’art. 2729 cod. civ. aveva
ritenuto che le somme accreditate sul conto corrente di cui era titolare un
coniuge spettassero all’altro, i proventi della cui attività avevano costituito
l’unica fonte di guadagno della famiglia)» (Cass., 23 gennaio 2004, n. 1149):
da notare che, in questo caso, neppure dalla lettura della motivazione emerge
che la parte interessata (nella specie, quella unica intestataria del conto) si
sia mai curata di avanzare pretese ex art. 177 lett. c) c.c. In epoca
ancora più recente la Cassazione ha poi stabilito che «In tema di comunione
legale tra coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di
un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante
anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di deposito
bancario sul proprio conto corrente, giacché il diritto di credito relativo al
capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d’altro
canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’art. 177, primo comma,
lettera a), cod. civ., cioè come un’operazione finalizzata a determinare un
mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante. Pertanto, il
coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente,
provenienti dall’alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione
reale di cui all’art. 179, primo comma, lettera f), cod. civ.» (Cass., 20
gennaio 2006, n. 1197).
A prescindere poi dalla questione circa la caduta o
meno in comunione dei diritti di credito, la dottrina sembra orientata ad
affermare che oggetto di comunione legale possa essere anche il denaro, in
quanto bene mobile, suscettibile d’acquisto da parte dei coniugi (così v. per
tutti Spitali, op. cit., p. 124 ss.; contra Russo,
L’oggetto della comunione legale e i beni personali, cit., p. 227). Posto che
peraltro, come ammette la stessa dottrina contraria alla caduta in comunione
dei rapporti di credito, il denaro «raramente viene conservato sotto forma di
numerario» (così, ad esempio, Spitali,
op. cit., p. 125), la conclusione
testé enunciata rischia di perdere concreto significato, laddove si affermi che
il credito verso la banca in un rapporto di conto corrente o di deposito non
sarebbe idoneo a sottostare alla regola ex
art. 177 lett. a) c.c.
[22] Prima di passare
all’esame del profilo probatorio e degli strumenti che su tale piano la
Cassazione aveva prospettato anteriormente alla pronuncia qui in commento,
andrà ancora sommariamente illustrato il tema della natura della comunione
residuale, una volta che si sia verificato lo scioglimento del regime legale.
Al riguardo, due tesi sembrano contendersi il campo. Da un lato, quella della
formazione ex lege di una situazione
di reale contitolarità circa i diritti in oggetto e, dall’altro, quella di una
natura puramente «creditizia» delle pretese dei coniugi, che si risolverebbero
in una mera partita di conto tra i valori delle due masse, con conseguente
nascita di un diritto di credito da parte del coniuge più «povero» sulla
differenza tra la metà del valore del patrimonio dell’altro, rilevante ex art. 177, lett. b) e c), nonché
eventualmente 178 c.c., e la metà del proprio: valori, questi, che andrebbero
calcolati, oltre tutto, una volta dedotti i rispettivi debiti personali (sul
primo orientamento v. per tutti Auletta,
op. cit., p. 112 ss.; Di Transo, op. cit., p. 531 ss.; per il secondo v. Corsi, op. cit., p.
95 e 191; Schlesinger, Della comunione legale, cit., 1992, p. 122 e 145; Cian e Villani, op. cit.,
p. 346; Spitali, op. cit., p. 134 ss.; Rimini, op. cit., p. 68 ss., 83 ss.; per ulteriori richiami alla dottrina
nell’uno e nell’altro senso cfr. anche Parente,
Struttura e natura della comunione
residuale nel sistema del codice riformato, nota a Trib. Camerino, 5 agosto
1988, in Foro it., 1990, I, c. 2333
ss.).
Se la prima tesi ha il pregio di corrispondere
maggiormente al tenore letterale della disposizione, che parla, per l’appunto,
di «comunione», va detto che siffatta soluzione sembra presentare problemi
quasi insolubili, quando si procede all’esame delle relative conseguenze
pratiche. Basti pensare al fatto che oggetto della comunione de residuo sono non solo somme di
denaro, ma anche beni, sia mobili che immobili (si ponga mente in particolare
alle fattispecie riconducibili al disposto dell’art. 178 c.c.). In tal caso
affermare l’automatico venire in essere di una situazione di contitolarità
reale in capo a tali beni verrebbe a porre problemi insormontabili nei rapporti
con i terzi, ai quali può sfuggire (ed anzi normalmente sfugge) l’esistenza di
ragioni che determinano l’assoggettamento a comunione di beni a questa
apparentemente sottratti; siffatta tesi verrebbe poi anche a porsi in contrasto
con il principio secondo cui lo scioglimento della comunione legale dovrebbe
attenuare i vincoli patrimoniali tra i coniugi, anziché incrementarli sul piano
della contitolarità. Per queste ragioni appare maggiormente convincente la tesi
seguita in giurisprudenza da un ormai remoto precedente di merito (Trib.
Camerino, 5 agosto 1988, in Foro it.,
1990, I, c. 2333, con nota di Parente),
secondo cui «La comunione de residuo
ha natura di mero diritto di credito e non attribuisce al coniuge non
imprenditore alcuna automatica ragione nei confronti dei beni aziendali,
essendo la sua posizione subordinata al previo soddisfacimento dei creditori
dell’impresa».
[24] Cass., 10 ott.
1996, 8865, in Fam. dir., 1996, p.
515, con nota di Schlesinger; in Vita not., 1996, p. 1200, con nota di M.
Finocchiaro; in Corr. giur. 1997, p. 36, con nota di Barbiera.
[25] Cass., 17
novembre 2000, n. 14897: «Costituiscono oggetto della
comunione cosiddetta de residuo, ai
sensi dell’articolo 177 lett. c) cod. civ., non solo quei redditi per i quali
si riesca a dimostrare che sussistano ancora al momento dello scioglimento
della comunione ma anche quelli, percetti e percipiendi, rispetto ai quali il
coniuge titolare non riesca a dimostrare che siano stati consumati o per il
soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in
comunione (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo
cui ricadevano in comunione de residuo le somme depositate su un conto corrente
cointestato, ritirate prima della separazione e asseritamente utilizzate per
l’attività d’impresa del coniuge prelevante)».
[26] Sul tema del
progressivo abbandono, da parte delle coppie italiane, del regime della
comunione legale (abbandono, sia detto per inciso, favorito proprio da talune
rigidità della Cassazione su temi quali l’individuazione del momento di
scioglimento del regime, o l’inammissibilità del rifiuto preventivo del
coacquisto, o la necessaria partecipazione di entrambi i coniugi per gli
acquisti personali ex art. 179, cpv.,
c.c., o, ancora, il non riconoscimento di validità alle intese concluse in
vista della crisi coniugale) si fa rinvio per tutti a Oberto, Il regime di
separazione dei beni tra coniugi. Artt.
215-219, cit., p. 6 ss.
[27] Sull’applicabilità dell’art. 217 c.c. ai beni
personali ed a quelli in comunione de
residuo si fa rinvio per tutti a Oberto,
Il regime di separazione dei beni tra
coniugi. Artt. 215-219, cit., p.
131 ss.
[31] V. in
particolare A. e M. finocchiaro, op. cit., p. 932 ss.; Giusti,
L’amministrazione dei beni della
comunione legale, Milano, 1989, p. 34, nota 13.
[33] Conclusione,
questa, ribadita nel commento a Cass., 10 ottobre 1996, n. 8865, cit., ove si
legge che «sostenere che possono considerasi “consumati” – e quindi esclusi
dalla comunione de residuo –
solo i redditi utilizzati o per soddisfare i bisogni della
famiglia o per procurare acquisti alla comunione legale, mi parrebbe non
conforme al sistema varato dal legislatore del 1975, sistema nel quale non vi è
traccia di strumenti concessi al partner per sindacare o impedire
1’utilizzo delle disponibilità individuali dell’altro coniuge» (Schlesinger, Comunione de
residuo e onere della prova, nota
a Cass., 10 ottobre 1996, n. 8865, in Fam.
dir., 1996, p. 517).
[34] Sull’inesistenza di poteri di controllo da
parte del coniuge cfr. anche Trib. Trani, 12 maggio 1997, cit.; in dottrina v.,
anche per i richiami, Russo, L’oggetto
della comunione legale e i beni personali, cit., p. 62 ss.; Spitali, op. cit., p. 143 ss.
[36] Il tentativo di
collegare la tematica in questione al disposto di cui all’art. 193 c.c. è stato
inizialmente percorso da Busnelli,
La «comunione legale» nel diritto di
famiglia riformato, in Riv. notar.,
1976, p. 37, il quale individua una corrispondenza fra l’interesse la cui
realizzazione verrebbe messa a rischio da una disordinata conduzione degli
affari e l’interesse all’acquisizione del residuo, che in tal guisa riceverebbe
quell’autonomo riconoscimento giuridico, presupposto necessario ai fini
dell’estensione di adeguati mezzi di tutela anche in fase di regolamentazione
degli effetti dello scioglimento della comunione. La ricostruzione – su cui v.
anche Cavallaro, op. cit., p. 119 ss. – si scontra però
con il rilievo secondo cui appare impossibile desumere dal disposto di cui
all’art. 193 c.c. il riconoscimento di una situazione soggettiva autonomamente
tutelata e relativa all’acquisizione del residuo, posto che gli interessi ivi
richiamati sono generici e destinati a rilevare in via di mero fatto, nel senso
che la loro messa in pericolo assume rilevanza solo in quanto concorre ad
integrare il presupposto dell’azione di scioglimento. E d’altra parte, che il
comportamento pregiudizievole del coniuge rilevi solo indirettamente, ai fini
di giustificare la richiesta dello scioglimento giudiziale del regime di
comunione, è confermato dal fatto che la norma non prevede l’adozione di alcun
rimedio volto a sanzionare tale comportamento e a rimuoverne eventuali effetti
negativi, salva l’applicabilità del rimedio di cui all’art. 194, cpv., c.c.,
che comunque è predisposto in via immediata alla tutela di interessi di altro
tipo (per questi rilievi v. anche Cavallaro,
op. cit., p. 119, nota 26).
[37] Applica
l’azione revocatoria Trib. Ferrara, 21 maggio 1985, in Nuova giur. civ. comm., 1986, p. 504 ss. Un richiamo a tale mezzo
di tutela si rinviene anche in Busnelli,
La «comunione legale» nel diritto di
famiglia riformato, cit., p. 38; Barbiera,
op. cit., p. 490.
[38] Così Cavallaro, op. cit., p. 120. Configurano in capo al coniuge non percettore un
acquisto sottoposto a condizione sospensiva Gionfrida
Daino, La posizione dei creditori
nella comunione legale tra coniugi, cit., p. 12; Di
Transo, op. cit., p. 534
ss., 541. Quest’ultimo Autore, però, ritiene che «trattandosi di condicio iuris, nessuna tutela spetta medio
tempore al titolare dell’aspettativa, cioè all’altro coniuge (p. 535)».
Come rilevato da Cavallaro, op. cit., p. 120, nota 29, stando così
le cose, non si comprende l’utilità del ricorso alla figura della condizione.
[41] Sul tema
dell’applicabilità dell’art. 2043 c.c. alla fattispecie in esame v. Busnelli, La «comunione legale» nel diritto di famiglia riformato, cit., p.
37; Id., Linee di tendenza della dottrina nei primi due anni di applicazione
della riforma del diritto di famiglia, in Dir. fam. pers., 1979, p. 416 s. e le relative critiche in Cavallaro, op. cit., p. 121, secondo cui la previsione del «danno ingiusto»
quale presupposto per il riconoscimento della tutela risarcitoria postula pur
sempre la lesione di un interesse giuridicamente riconosciuto, che nella
presente ipotesi si stenta a rinvenire, risultando a tal fine troppo generico
il riferimento agli interessi del coniuge, della famiglia o della comunione,
contenuto nell’art. 193, cpv., c.c. Né sembra ammissibile, per tale via,
invocare la violazione del principio del neminem
laedere, visto che anche in questo caso si rende necessaria
l’individuazione di una situazione soggettiva tutelata in capo a colui che
lamenta la lesione rispetto al conseguimento del residuo, laddove il coniuge –
nella fase precedente allo scioglimento della comunione – non vanta nessuna
situazione giuridicamente protetta, né in termini di diritto relativo, né tanto
meno in termini di diritto di proprietà.
[42] Per il
tentativo di collocare la questione all’interno delle ipotesi di abuso di
diritto v. Majello, op. cit.,
p. 5, il quale rinviene l’abuso
«nell’ipotesi in cui i redditi personali siano stati sperperati nella
soddisfazione di interessi egoistici», ma riconduce tale comportamento alla
violazione del dovere di buona fede. Per un’informazione generale sul tema
dell’abuso del diritto v. per tutti Natoli,
Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento
giuridico italiano, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1958,
p. 28 ss.; Rescigno, L’abuso
del diritto, in Riv.
dir. civ., 1965, 1, p. 259
ss.; Id., L’abuso del diritto, Bologna, 1998; Patti, Abuso del diritto, in Dig. IV,
Disc. priv., Sez. civ., I, Torino, 1987, p. 1 ss.; Breccia, L’abuso del diritto, in Aa Vv.,
Diritto privato 1997, Padova,
1998, p. 82 ss.
[44] Su cui v., in
tal senso, Gionfrida Daino, La posizione dei creditori nella comunione
legale tra coniugi, cit., p. 15; Ead.,
Nota a Trib. Ferrara, 21 maggio 1985, in Nuova giur. civ. comm., 1986, p. 506 ss.; Majello, op. cit., p. 5.
[46] Nel senso
dell’aspettativa di diritto v. invece Busnelli,
La «comunione legale» nel diritto di
famiglia riformato, cit., p. 37.
[49] Cfr. la già
citata l. 8 febbraio 2006, n. 54, «Disposizioni
in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli».
[50] Sul controverso
concetto di «intestazione di beni sotto nome altrui» v., anche per gli
ulteriori, necessari, rinvii, Fr.
Ferrara Sr., Della simulazione nei
negozi giuridici, Roma, 1922, p. 182 s.; Id.,
Interposizione di persona e intestazione
in altra persona, in Riv. dir. priv.,
1937, p. 129 ss.; Messineo, Dottrina generale del contratto, Milano,
1952, p. 308; Valente, L’intestazione di beni sotto nome altrui : concetto,
natura, estensione ed effetti, Milano, 1958; Cariota Ferrara, Il
negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, s.d. ma 1966, p.
546, nota 20; Flamini, Interposizione fittizia
di persona o intestazione di beni sotto nome altrui, Nota a Trib.
Ascoli Piceno, 12 aprile 1977, in Giur.
it., 1978, I, 2, c. 485 ss.; Nanni,
L’interposizione di persona, Padova,
1990, p. 77 ss., 253 ss.; De Lorenzo,
Intestazione del bene in nome altrui: appunti in margine a
una giurisprudenza recente, Nota a Cass., 8 febbraio 1994, n. 1257, in Foro it., 1995, I, c. 614 ss.