Relazione al Consiglio
Superiore della Magistratura
sul seminario dal titolo:
«Demain, quel juge
impartial»,
organizzato dall’Ecole
Nationale de la Magistrature francese
e svoltosi a Parigi il
giorno 8 dicembre 2003
Il giorno 8 dicembre 2003 si
è svolto a Parigi un seminario sul tema «Demain, quel juge impartial»,
organizzato dall’Ecole Nationale de la Magistrature francese. Lo
scrivente vi ha preso parte su invito del Consiglio Superiore della
Magistratura, che ha richiesto l’invio di «un’articolata relazione relativa
allo svolgimento del corso e alle tematiche trattate, al fine di assicurare un
successivo utilizzo in sede di formazione centrale e decentrata». Rispondendo a
tale richiesta lo scrivente inoltra quindi al Consiglio Superiore la presente
relazione.
a) Articolazione del seminario. Notazioni
introduttive
Il colloque in
oggetto si è articolato nelle seguenti quattro sessioni: a) Notazioni
introduttive; b) Evoluzione giurisprudenziale sul tema dell’imparzialità del
giudice; c) Significato del concetto di imparzialità del giudice nell’odierna
realtà francese; d) L’imparzialità del giudice in Europa.
Aprendo il colloque,
il Direttore dell’Ecole Nationale de la Magistrature, Gilbert Azibert,
ha esordito ricordando che l’E.N.M. si occupa ormai da sette anni
del tema dell’etica e della deontologia professionale dei magistrati, con
particolare riguardo al profilo dell’imparzialità del giudice, organizzando
azioni di formazione su temi quali «Impartialité et apparence», «Impartialité et
éthique», «Impartialité : vertu ou statut ?». Nel corso del 2002 presso l’Ecole
si è inoltre costituito un gruppo di lavoro che, operando nel quadro di un atelier
sul tema dell’imparzialità del giudice, ha elaborato una serie di principes
directeurs, pubblicati nell’ambito di un lavoro collettaneo dal titolo
«L’éthique du juge : une approche européenne et internationale », sotto la
direzione di Denis Salas et di Harold Epineuse (testo distribuito a tutti i
partecipanti al seminario di Parigi). Nell’ambito della sua presentazione, il
Direttore Azibert ha altresì citato la recente costituzione – per iniziativa
del ministro della giustizia francese, Dominique Perben – di una apposita
commissione sull’etica giudiziaria (Commission d’Ethique de la magistrature),
presieduta da Jean Cabannes, Primo Avvocato Generale onorario presso la Cour
de Cassation ed ex componente del Conseil constitutionnel (c.d.
«Commission Cabannes»), che ha appena pubblicato il suo rapporto finale
(disponibile al sito web seguente:
http://www.justice.gouv.fr/publicat/rapportcabannes.pdf).
Ha preso quindi la parola
Marcel Lemonde, Presidente di sezione presso la Corte d’appello di Bastia, il
quale ha ripercorso la storia del lavoro compiuto dall’atelier
organizzato presso l’E.N.M. sul tema dell’imparzialità nel corso
dell’ultimo anno. Il relatore ha esordito menzionando la scelta di concentrare
l’attenzione del gruppo di lavoro e del colloque dell’8 dicembre sul
solo profilo dell’imparzialità del giudice e non del magistrato in generale,
attese le incertezze esistenti attualmente in Francia sull’estensibilità del
principio di imparzialità al p.m. Al riguardo Lemonde ha ricordato che, mentre
per la Cour de Cassation la regola in esame non sarebbe applicabile ai
rappresentanti della pubblica accusa, il Conseil Supérieur de la
Magistrature ha invece, in sede disciplinare, affermato il principio
diametralmente opposto. Il relatore ha quindi proseguito evidenziando come il
dovere d’imparzialità del giudice non sia, curiosamente, menzionato dai
principali testi di legge francesi: dalla Costituzione, alle norme in tema di
ordinamento giudiziario, al codice di procedura civile, al codice di procedura
penale; solo alcuni recenti interventi normativi hanno messo in evidenza questo
profilo: interventi cui va aggiunto, ovviamente, l’art. 6 della Convenzione
europea sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, che costituisce parte
dell’ordinamento francese, come del resto di tutti i Paesi aderenti al
Consiglio d’Europa.
Marcel Lemonde ha quindi
proseguito il suo intervento sottolineando come il gruppo di lavoro costituito
presso l’E.N.M. abbia preso in esame testi stranieri sul tema,
dal codice etico dei magistrati italiani (di cui una versione francese è stata
inserita nel testo summenzionato), al progetto c.d. di Bangalore, al Model
Code of Judicial Conduct dell’American Bar Association, ai Principes
de déontologie judiciaire del Consiglio Canadese della Magistratura, al
parere espresso nel 2002 dal Consiglio Consultivo dei Giudici costituito presso
il Consiglio d’Europa. Il relatore è passato quindi ad illustrare in concreto
alcuni dei principi tratti dal documento intitolato L’impartialité du juge.
Principes directeurs et recommandations, stilato nel corso dell’atelier
di cui si è detto in precedenza. In particolare, ha messo in evidenza
l’importanza attribuita (dal principio n. 3) alla salvaguardia
dell’imparzialità e dell’apparenza d’imparzialità nelle relazioni per così dire
«esterne», ed in particolare in quelle con gli organi di stampa.
Un’altra questione toccata
dal relatore ha riguardato il profilo dell’adesione del giudice ad associazioni
o gruppi che (come ad es. la massoneria) richiedano un giuramento di fedeltà o
comunque comportino un vincolo di solidarietà tra gli aderenti (principio n.
13), con ampi riferimenti non solo, come era ovvio, all’esperienza italiana, ma
anche a quelle di altri Paesi (Francia e Gran Bretagna) in cui si è posto o si
va ponendo il medesimo problema. Infine, un richiamo molto «forte» è stato
fatto da Lemonde al principio del «juge-citoyen» (principio n. 12), anche per
contrastare i timori, da taluni espressi, di una tyrannie de l’apparence,
riaffermando la pienezza dei diritti del giudice in quanto cittadino come gli
altri, ancorché sottoposto ad uno specifico (e dai francesi sovente
sottolineato) devoir de réserve.
b) Evoluzione giurisprudenziale sul tema
dell’imparzialità del giudice
E’ stata quindi la volta di
Françoise Tulkens, Giudice presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la
quale ha tracciato un ampio affresco sulla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo sui temi dell’indipendenza e dell’imparzialità del giudice. Come
esattamente rilevato in apertura dalla relatrice, le due questioni
(indipendenza e imparzialità) appaiono strettamente legate. Questa stessa idea
si trova del resto alla base proprio dal primo parere espresso (nel 2001) dal
Consiglio Consultivo dei Giudici costituito presso il Consiglio d’Europa (ai
lavori del quale lo scrivente ha avuto l’onore di partecipare quale esperto,
incaricato della stesura di un avant projet d’avis, che ha costituito la
base per la discussione e la redazione del parere definitivo da parte del
Consiglio: cfr. Oberto, L’indépendance
de la justice et l’inamovibilité des juges. Avant-projet d’avis sur les normes
contenues dans la recommandation n° R (94) 12 du Conseil de l’Europe, sur
l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges, in Justice in the
World, N° 12, 2002, pag. 16-39; Id.,
Progetto preliminare di parere sulle
norme concernenti l’indipendenza della giustizia e l’inamovibilità dei giudici
contenute nella Raccomandazione n° R (94) 12 del Consiglio d’Europa
sull’indipendenza, l’efficienza e il ruolo dei giudici , in Riv. dir. priv., 2002, pag. 193-240).
Come si legge infatti al punto 12 del citato parere, «L’indépendance judiciaire
présuppose une impartialité totale de la part des juges. Lorsqu’ils tranchent
entre les parties, les juges doivent être impartiaux, c’est-àdire exempts de
toute relation, préférence, ou biais qui puissent affecter – ou sembler
affecter – leur aptitude à se prononcer en toute indépendance. A cet égard,
l’indépendance judiciaire découle du principe selon lequel nul ne peut être son
propre juge. Ce principe a aussi une importance qui va bien au-delà des parties
en litige. Il faut que non seulement les parties au litige, mais aussi la
société dans son ensemble puissent avoir confiance dans le système judiciaire.
Un juge doit donc non seulement être libre de toute relation, parti pris ou
influence abusifs, mais il doit aussi apparaître comme libre de ceux-ci à un
observateur avisé faute de quoi la confiance en l’indépendance du pouvoir
judiciaire peut être ébranlée».
Françoise Tulkens ha dunque
illustrato la giurisprudenza della Corte Europea sul tema, innanzi tutto,
dell’individuazione del concetto di «Tribunale», cui fa riferimento l’art. 6
della Convenzione, con particolare riguardo alle figure del giudice istruttore,
del giudice di sorveglianza e del pubblico ministero (e in quest’ultimo caso la
giurisprudenza sembra chiaramente orientata nel senso dell’esclusione
dell’applicabilità dell’art. 6 cit.). In alcune decisioni, poi, la Corte ha
ritenuto in contrasto con l’art. 6 cit. varie forme di «subordinazione» di
organi giudiziari al potere esecutivo o legislativo, mentre per ciò che attiene
alla nomina dei giudici (nel caso di specie: non professionali) la relatrice ha
citato il caso Hansen c. Danimarca, in cui la Corte ha escluso la violazione
della convenzione, perché la nomina parlamentare era, nel caso di specie,
controbilanciata dalla irrevocabilità dello status acquisito.
La relatrice è passata
quindi ad evidenziare le differenze tra i concetti di indipendenza e
imparzialità sottolineando che, mentre il primo è legato allo status
della funzione, il secondo attiene piuttosto ad un atteggiamento (assenza di
pregiudizi e di «partito preso», in qualche modo legata alla regola della
«parità di armi»), anche se, a ben vedere, i due temi sembrano costituire le
due facce di una stessa medaglia.
Di
grande interesse è stata, poi, l’enunciazione dei «meccanismi di sistema»
tendenti ad assicurare il rispetto del principio di imparzialità, dalla
relatrice distinti in «meccanismi individuali» e in «meccanismi strutturali».
Per quanto attiene ai primi Françoise Tulkens ha ricordato gli istituti
dell’astensione e della ricusazione, su cui la Corte Europea ha sempre seguito
un approccio «caso per caso», affermando la regola della necessità di valutare
se i rapporti con le parti siano «di
natura e di intensità tali» da compromettere, nella fattispecie concreta,
l’imparzialità o anche solo l’apparenza di imparzialità del giudice. Sul punto
la relatrice ha peraltro ricordato anche quella giurisprudenza della Corte per
cui la parte che non ha presentato domanda di ricusazione non può poi adire la
Corte Europea, allegando una supposta violazione dell’art. 6 della Convenzione
(caso Pescador Valero c. Spagna). Per quanto riguarda i c.d. «meccanismi
strutturali» la relatrice ha menzionato gli strumenti delle impugnazioni, la
collegialità delle decisioni, la necessità di motivazione e la pubblicazione
delle decisioni.
Un’ulteriore distinzione è
stata poi proposta dalla Tulkens tra imparzialità «soggettiva o personale», da
un lato, e «obiettiva o funzionale», dall’altro. Sul primo aspetto (assenza di
«partito preso» da parte del giudice) l’imparzialità personale è
sostanzialmente presunta dalla Corte (casi (Kingsley c. Gran Bretagna; Sofri c.
Italia, Gregory c. Francia), ma il giudice deve saper «prendere le distanze» e
non «entrare nella mischia» (caso Buscemi c. Italia). Sull’aspetto
dell’imparzialità «oggettiva o funzionale» (quella, cioè, legata alla funzione
obiettivamente svolta dal giudice che ha in qualche modo avuto conoscenza anteriore
della causa o addirittura partecipato a decisioni sul medesimo caso) la
relatrice ha citato i casi Morel c. Francia, McDonnel c. Gran Bretagna e Clay
c. Paesi Bassi, come esempi di situazioni in cui la Corte ha affermato la
necessità di una valutazione da effettuare sempre caso per caso, posto che il
fatto di avere avuto conoscenza della causa in una fase precedente al giudizio
non costituisce sempre per ciò solo automatica causa di violazione della regola
dell’art. 6 della Convenzione (cfr. il caso Nortier c. Paesi Bassi).
Da rimarcare, infine, la
sottolineatura della relatrice relativamente alla necessità di adottare un
approccio diverso tra civile e penale (sostanzialmente, più rigido nel secondo
caso), posto che in penale gioca il principio della presunzione d’innocenza,
mentre in civile va in qualche modo dato rilievo anche alla regola della
specializzazione del giudice.
Ha
preso quindi la parola Jean Marie Coulon, Primo presidente onorario della Corte
d’appello di Parigi, il cui compito è stato quello di studiare il medesimo tema
sotto il profilo della giurisprudenza francese. Al riguardo il relatore ha
evidenziato come la Cour de Cassation sembri assumere un atteggiamento
più rigido della Corte Europea sul tema dell’imparzialità. Così, ad esempio, la
Cassazione francese ha affermato nel 1998 che l’elenco delle cause di
ricusazione di cui all’art. 341 Nouveau Code de Procédure Civile
francese non è tassativo (v., per la giurisprudenza più recente la decisione n°
1699 del 4 dicembre 2003, reperibile alla pagina web seguente: http://www.courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/01-16420.htm).
In altri termini, secondo i supremi giudici francesi, l’art. 6 della Convenzione
Europea può essere utilizzato per superare la tradizionale tassatività
dell’art. 341 cit. Il tutto, peraltro, nel rispetto di alcuni limiti; così, ad
esempio, l’Assemblée Plénière della Cassazione ha deciso, il 24 novembre
2000, che una parte non può invocare l’art. 6 cit. davanti alla Corte francese
se la parte medesima non ha provveduto a presentare domanda di ricusazione
prima del débat.
Jean Marie Coulon ha quindi
ricordato le due decisioni della Cassation rese in data 6 novembre 1998,
in materia di procedure cautelari civili. Nella prima, concernente un caso di référé-provision,
la Corte ha stabilito l’impossibilità per il giudice che abbia accordato una
provvisionale fondata sul carattere «non seriamente contestabile
dell’obbligazione» di trattare e decidere la successiva causa di merito; nella
seconda, riguardante invece un sequestro conservativo, la Corte ha affermato il
principio opposto. Egli ha inoltre citato la decisione, resa in sede
disciplinare dal C.S.M. francese il 21 dicembre 1994, sul dovere d’imparzialità
del pubblico ministero.
Il
relatore ha concluso il proprio intervento ricordando i principi statuiti dal
Consiglio d’Europa sull’argomento: Raccomandazione
n° R (94) 12 del Consiglio d’Europa sull’indipendenza, l’efficienza e il ruolo
dei giudici; Carta Europea sullo Statuto dei Giudici, approvata dal Consiglio
d’Europa nel 1998; Parere n. 1 (2001) del Consiglio Consultivo dei Giudici
costituito presso il Consiglio d’Europa. Sul punto lo scrivente, prendendo la
parola nel successivo dibattito, ha ricordato che la ricchissima elaborazione
di principi in materia di indipendenza ed imparzialità del giudice da parte del
Consiglio d’Europa sembra essere stata, purtroppo, del tutto ignorata
dall’Unione Europea nel progetto di Costituzione attualmente in discussione
(che si limita, in parte qua, ad una meccanica riproduzione del testo
dell’art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo), mentre, per ciò
che attiene al Consiglio d’Europa, le ricordate dichiarazioni, raccomandazioni
e risoluzioni non hanno valore vincolante per gli Stati aderenti. L’unica
soluzione, di fronte all’inerzia degli organi comunitari, sarebbe – ad avviso
dello scrivente – quella di tentare la via della promozione di una convenzione
internazionale sullo statuto del giudice in Europa, via che, allo stato
attuale, potrebbe sembrare più agevolmente percorribile (rectius: meno
difficilmente percorribile…) presso il Consiglio d’Europa che non presso
l’Unione Europea.
c) Significato del concetto di imparzialità
del giudice nell’odierna realtà francese
Il tema del significato del
concetto d’imparzialità del giudice nell’odierna realtà francese è stato
sviluppato nell’ambito di una tavola rotonda moderata da Denis Salas, Maître
de Conférences dell’E.N.M., cui hanno preso parte Didier
Marshall, Presidente del Tribunale di grande istanza di Créteil, Marc Robert,
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Riom, Henri Leclerc, avvocato
del foro di Parigi e Mattias Guyomar, Maître des requêtes presso il
Consiglio di Stato.
Il
primo interventore, Didier Marshall, ha affrontato la questione da un punto di
vista estremamente pratico, presentando alcuni casi concreti a lui proposti
come capo di un ufficio giurisdizionale di prima istanza. Egli ha inoltre
illustrato il conflitto tra le esigenze di specializzazione dei giudici (in
particolare nel settore civile), da un lato, e l’interpretazione rigorosa
dell’art. 6 della Convenzione operata dalla Corte di Cassazione nel 1998 nella
citata decisione in tema di référé-provision, dall’altro. Didier
Marshall ha altresì trattato dell’aspetto dell’imparzialità nella scelta dei
consulenti tecnici, avuto riguardo alla necessità di evitare favoritismi (o di
fornire l’impressione di compiere favoritismi). Egli ha quindi sottolineato il
difficile ruolo di controllo esercitato dai capi degli uffici, controllo che va
esteso anche ai cancellieri e, più in generale, a tutti i dipendenti degli
uffici giudiziari, atteso che una compromissione dell’immagine di imparzialità
ben può derivare anche da comportamenti di tali soggetti.
Mattias Guyomar ha quindi
trattato dell’applicazione del principio di imparzialità ai vari tipi di
procedimento amministrativo francese, illustrando gli accorgimenti introdotti,
in particolare, presso il Conseil d’Etat, avuto riguardo al fatto che il
Conseil svolge, come noto, funzioni consultive oltre che giurisdizionali
e che nell’esercizio delle prime i consiglieri possono esprimere pareri circa
determinati atti la cui validità viene in seguito contestata in sede giurisdizionale.
L’interventore ha quindi riferito della prassi seguita dal Conseil d’Etat
secondo cui, in apertura d’udienza, il presidente della chambre chiede
ai membri del collegio di dichiarare le eventuali cause che potrebbero dar
luogo ad astensione o ricusazione.
Di grande interesse e
spessore l’intervento di Marc Robert, che, dopo aver evidenziato la più totale
assenza di riferimenti al principio di imparzialità nei testi relativi alle
funzioni ed ai poteri del pubblico ministero e, dopo avere posto in luce il
contrasto che esiste tra dovere di imparzialità e subordinazione gerarchica
propria dell’ufficio del parquet (sia al proprio interno che nei
riguardi del ministero della Giustizia), ha tuttavia saputo indicare una serie
di documenti di livello internazionale in cui tale esigenza sembra emergere in
maniera vieppiù imperiosa.
L’analisi è iniziata dalla
raccomandazione emessa nel 2000 (n° 19) dal Consiglio d’Europa sul «ruolo del
pubblico ministero nel sistema di giustizia penale», raccomandazione che
menziona il criterio dell’imparzialità per ben tre volte. L’interventore ha poi
ricordato, nel medesimo senso, le conclusioni della Conferenza dei procuratori
generali d’Europa, da lui presieduta, nonché i principes directeurs sul
pubblico ministero redatti dalla Associazione Internazionale dei Pubblici
Ministeri. Sempre dal punto di vista internazionale e comparatistico, lo
scrivente potrà ricordare l’art. 13 del codice etico dei magistrati italiani
che così esordisce: «Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello
svolgimento del suo ruolo», nonché lo Statuto universale del giudice, approvato
all’unanimità nel 1999 a Taiwan dall’Unione Internazionale Magistrati che, dopo
aver enunciato e dettagliatamente circostanziato il dovere di imparzialità del
giudice agli artt. 1 e 5, lo estende al pubblico ministero – cfr. art. 15 –
«nei paesi in cui i magistrati del pubblico ministero sono assimilati ai
giudici». Ad avviso di Marc Robert i citati documenti evidenziano
un’aspirazione dei pubblici ministeri europei (o, quanto meno, di molti di
essi) ad un livello di autonomia e di indipendenza più elevato dell’attuale;
livello che si può ottenere solo mercé un avvicinamento del loro status
a quello dei giudici.
L’avvocato Leclerc, infine,
ha espresso una posizione piuttosto critica sulle affermazioni di Marc Robert,
cercando (ad avviso dello scrivente, senza troppo profitto) di porre una
distinzione tra dovere d’objectivité, che sarebbe proprio del pubblico
ministero, e dovere d’impartialité, proprio del giudice. L’interventore,
avvocato penalista, ha espresso doglianze nei confronti dell’atteggiamento di
troppi giudici francesi, che apparirebbero assai poco imparziali nel corso del
dibattimento, sottolineando l’importanza di un’imparzialità che, secondo la
felice espressione della prof.ssa Frison Roche, «se donne à voir».
d) L’imparzialità del giudice in Europa
L’argomento in esame è stato
dibattuto in seno ad una tavola rotonda moderata da Harold Epineuse, Chargé
de mission presso l’Institut des hautes études sur la Justice,
cui hanno partecipato John Spencer, Professore all’università di Cambridge,
Günter Müller, Primo Presidente Aggiunto di (un non meglio precisato) Landgericht,
nonché Consigliere giuridico dell’U.E. per i Paesi candidati all’ingresso
nell’Unione, Edmondo Bruti Liberati, Sostituto Procuratore Generale presso la
Corte d’appello di Milano, nonché Presidente dell’A.N.M. e Charles Gonthier,
Giudice della Corte Suprema del Canada.
Il primo interventore ha
delineato i temi dell’indipendenza e dell’imparzialità del giudice d’oltre
Manica, come strettamente legati ad un risalente sistema di nomina, effettuata
– come noto – in maniera praticamente discrezionale dal Lord Chancellor
sulla base di una tradizione che, a dispetto dei dubbi che potrebbe sollevare,
ha dimostrato di funzionare (in quel sistema, sia ben chiaro!) piuttosto bene.
John Spencer ha però anche evidenziato le profonde riforme proposte dal Governo
in carica, tendenti a separare del tutto la Court of Appeals dalla House
of Lords e ad eliminare, in buona sostanza, l’attuale figura del Lord
Chancellor (sostituto da un ministro per i Constitutional Affairs),
mentre la selezione dei giudici andrebbe affidata ad una apposita commissione.
L’interventore ha espresso seri timori per il futuro, basati sul rischio che un
sistema in cui si era, per stratificazioni secolari, raggiunto un certo
equilibrio, possa essere seriamente alterato.
Günter Müller ha quindi
presentato un excursus storico sulla magistratura tedesca e sulla sua
apparente imparzialità, sia al tempo della Repubblica di Weimar, che durante il
terzo Reich. Ha quindi messo in luce come il (troppo lento ed ambiguo)
processo di successiva «denazificazione» abbia portato nel corso degli anni
sessanta all’emersione di un nuovo concetto di imparzialità, non incompatibile
con l’attività politica del magistrato e addirittura con l’iscrizione ai
partiti politici: diritti, questi, espressamente sanciti oggi dal Richtergesetz.
Da questa relazione è emersa dunque un’idea piuttosto diversa da quella
usualmente condivisa (per lo meno, nei Paesi neolatini) in tema di
imparzialità, forgiatasi quale reazione rispetto ad un sistema in cui una
formale estraneità all’attività politica celava invece un assoggettamento
completo al potere esecutivo.
Edmondo
Bruti Liberati ha centrato la sua relazione sulla attualità italiana,
evidenziando la chiara scelta di campo della magistratura del nostro Paese per
un’affermazione del principio di imparzialità che si applichi indifferentemente
ai giudici e ai pubblici ministeri. Sottolineato anche il ruolo del principio
del giudice naturale e dell’indipendenza interna, l’interventore italiano ha
messo in evidenza come in Italia la partecipazione del magistrato alla vita
sociale sia vista come un rimedio preventivo nei confronti del rischio, sempre
latente, di chiusure corporative. Edmondo Bruti Liberati ha quindi illustrato
il ruolo e la storia dell’associazionismo della magistratura italiana, citando
la recente decisione della Corte Europea nel caso Dell’Utri c. Italia, in cui
la Corte ha escluso la violazione dell’art. 6 della Convenzione, laddove il
ricorrente censurava il sistema italiano per non avergli consentito il diritto
di ricusare un magistrato per la sua appartenenza ad una corrente
dell’associazionismo giudiziario.
Al termine della tavola
rotonda Charles Gonthier ha riferito di alcuni casi in materia di imparzialità
discussi dalla Corte Suprema canadese ed ha trattato dei principi di
deontologia giudiziaria della magistratura di quel Paese.
Le conclusioni del colloque
sono state presentate da Guy Canivet, Primo Presidente della Cour de
Cassation, il quale – dopo un ampio excursus storico, iniziato con
la raccomandazione all’imparzialità rivolta ai giudici nell’editto del
Cancelliere Michel de l’Hôpital risalente al 1563 – ha riassunto i punti
fondamentali del dibattito, sottolineando l’importanza dell’imparzialità come
regola etica e deontologica, ma, nello stesso tempo, quale principio di diritto
positivo, obiettivamente rilevante anche dal punto di vista disciplinare. Poste
tali premesse, il Presidente Canivet ha concluso il proprio intervento con
l’illustrazione delle già citate conclusioni della «commissione Cabannes», tra
cui figura, in particolare, una nuova formulazione del giuramento che i nuovi
magistrati saranno chiamati a prestare, nella quale il principio d’imparzialità
verrà ora espressamente menzionato.