TRASFERIMENTI
PATRIMONIALI IN FAVORE DELLA PROLE
OPERATI IN
SEDE DI CRISI CONIUGALE
(Nota a Trib. Salerno, 4 luglio 2006)
Partendo dallo spunto
offerto dalla sentenza in commento, lo scritto affronta il problema
dell’ammissibilità di accordi che prevedano l’erogazione, da parte di un
genitore, del suo contributo al mantenimento della prole minorenne (o
maggiorenne e non autosufficiente), in tutto o in parte mediante il
trasferimento in capo ai figli della titolarità di beni (solitamente immobili).
Dopo aver analizzato le posizioni della giurisprudenza di merito e di
legittimità sul tema e dopo aver illustrato le ragioni che militano in favore
dell’ammissibilità di tale categoria di negozi, lo studio tratta dei profili
causali e formali di siffatte attribuzioni, analizzandone altresì i rapporti
con la donazione e presentando alcuni rilievi sui risvolti fiscali di questo
particolare tipo di trasferimenti.
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1. La fattispecie
oggetto del provvedimento in esame. 2. Il problema dell’ammissibilità
dell’erogazione del mantenimento mediante prestazione una tantum. 3. Le posizioni della
giurisprudenza di merito. 4. Le posizioni della
giurisprudenza di legittimità; natura contrattuale delle intese in
discorso. 5. I trasferimenti in
favore della prole come contratti a favore di terzi. 6. Questioni in tema di
rappresentanza legale del minore. 7. I trasferimenti in
favore della prole e la causa dei contratti della crisi coniugale. 8. Tipologia dei negozi in oggetto. 9. I trasferimenti in
favore della prole e i rapporti con la donazione. 10. Profili fiscali
dei trasferimenti in favore della prole.
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1. La fattispecie oggetto del
provvedimento in esame.
Nel sempre più vasto ambito
delle questioni relative ai trasferimenti patrimoniali effettuabili in occasione
di separazione o di divorzio [1]
un capitolo di un certo rilievo è costituito dalle attribuzioni in favore della
prole. La decisione in commento si segnala per aver affrontato, in sede di
reclamo ex art. 2674-bis c.c. – 113-ter disp. att. c.c. avverso trascrizione con riserva [2],
alcuni temi cruciali in questa materia: dalla natura e dalla causa di simili
atti (a prescindere dalla terminologia usata dalle parti; nella specie: «donazione»),
alla compatibilità degli stessi con la struttura del contratto a favore di
terzo, al contenuto (necessario, così come quello non necessario) degli accordi
di separazione, al carattere di atto pubblico del verbale di separazione
consensuale e all’idoneità di quest’ultimo a fungere da titolo idoneo per la
trascrizione.
Rimane invece in ombra un
elemento che pure avrebbe potuto giocare un notevole ruolo nell’iter argomentativo dei giudici
salernitani. Ci si intende qui riferire alla circostanza se la figlia
destinataria dell’attribuzione dominicale fosse o meno maggiorenne. A favore
della maggiore età depone la circostanza che la stessa abbia proposto il
reclamo ex artt. 2674-bis c.c. – 113-ter disp. att. c.c. in proprio e non già a mezzo dei propri
genitori (o di curatore speciale) [3].
Di contro sembrerebbero porsi, invece, i due espressi richiami, nella parte finale della
motivazione, al concetto di «mantenimento» [4],
onde sembra lecito supporre che si trattasse, nella specie, di figlia magari
maggiorenne, ma certamente non autosufficiente.
Il provvedimento in esame
fornisce dunque lo spunto per una rivisitazione di alcuni profili attinenti al tema
dei trasferimenti in favore della prole [5].
2. Il problema dell’ammissibilità dell’erogazione
del mantenimento mediante prestazione una
tantum.
E’ noto che, per quanto attiene
alle modalità di adempimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento, all’istruzione
e all’educazione dei figli minorenni, i tribunali, prima della riforma dell’art.
155 c.c. disposta dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54 («Disposizioni in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli»), erano soliti
imporre al genitore non affidatario l’obbligo di corrispondere all’altro una
somma periodica di denaro [6].
La dottrina si era peraltro
interrogata sulla possibilità per il giudice di prevedere modalità divergenti
da questa, spingendosi ad ammettere, per esempio, la «destinazione dei frutti
di beni e capitali al mantenimento del minore» [7].
A questa conclusione si era obbiettato che qualche difficoltà sarebbe stata
prospettabile, allorché si fosse trattato di determinare «un criterio di
adeguamento automatico» in riferimento ai frutti di un capitale, criterio che
il tribunale aveva l’obbligo di fissare – e di fissare in misura non inferiore
agli indici di svalutazione monetaria – ai sensi dell’art. 6, undicesimo comma,
l.div. [8],
ora sostituito dall’art. 155, quinto comma, c.c. [9],
applicabile anche al divorzio (oltre che ai procedimenti di nullità del
matrimonio, nonché a quelli relativi ai figli di genitori non coniugati), ai
sensi dell’art. 4 cpv., l. 8 febbraio 2006, n. 54. Ma a siffatta osservazione si
sarebbe potuto replicare che, in concreto, il sistema così adottato avrebbe
potuto anche assicurare un adeguamento superiore (e magari di gran lunga) a
quello conseguente all’applicazione degli indici ISTAT.
Peraltro, oggi il quarto
comma dell’art. 155 c.c. non sembra lasciare adito a dubbi sul fatto che la
sola modalità di fonte giudiziale per la determinazione del contributo di uno
dei genitori al mantenimento della prole sia costituita dalla previsione, «ove
necessario», della «corresponsione di un assegno periodico al fine di
realizzare il principio di proporzionalità». Ben diverso è il discorso per ciò
che attiene alle intese delle parti: intese in relazione alle quali il giudice
deve limitarsi ad una mera «presa d’atto», ove, beninteso, le medesime non
appaiano in contrasto con l’inderogabile principio dell’interesse del minore.
Sotto questo profilo non
sembra esservi dubbio sul fatto che i genitori
ben potrebbero introdurre accorgimenti idonei a riconoscere, ad esempio,
al genitore beneficiario della prestazione un «minimo garantito»,
predeterminato in modo da assicurare per il futuro non solo il mantenimento, in
termini nominali, del medesimo livello delle prestazioni inizialmente erogate,
ma anche la conservazione, in valore reale, del relativo potere d’acquisto.
Più delicato appare il
problema dell’ammissibilità della corresponsione, sempre sulla base dell’accordo
delle parti, del contributo in un’unica soluzione. In proposito si sono
sollevate obiezioni fondate sul silenzio del legislatore, di fronte alla
esplicita previsione, invece, della liquidabilità una tantum dell’assegno per l’ex coniuge [10].
Ora, come premessa di carattere generale sull’argomento,
va subito detto che – in considerazione del carattere inderogabile del criterio
di proporzionalità espresso dall’art. 148 c.c. [11],
nonché del principio generale dell’interesse della prole – nessun effetto
preclusivo potrebbe comunque collegarsi all’effettuazione di una prestazione una tantum [12],
neppure in caso di espressa clausola al riguardo; clausola che, ove prevista,
andrebbe sicuramente ritenuta tamquam non
esset. Diversamente da quanto illustrato in altra sede in relazione alla
possibilità di derogare – per ciò che attiene ai rapporti tra le parti – al
diritto di chiedere una modifica delle condizioni della separazione o del
divorzio [13],
qui nessuna rinunzia (espressa o tacita) potrebbe escludere la facoltà per il
genitore interessato (vale a dire l’affidatario, nel caso di affido disgiunto,
ovvero quello che debba sopportare gli esborsi maggiori, in caso di affidamento
condiviso), o per lo stesso figlio, divenuto maggiorenne, ma non ancora
autosufficiente, di far valere le eventuali sopravvenienze per effetto delle
quali la prestazione effettuata – vuoi periodicamente, vuoi una tantum – non dovesse più rispondere
ai canoni ex art. 148 c.c.
3. Le posizioni della giurisprudenza di
merito.
Il problema fondamentale è
dunque quello di vedere se dalla prestazione del mantenimento in unica
soluzione possa farsi derivare l’estinzione – anche se solo con efficacia rebus sic stantibus – dell’obbligo di
cui qui si discute in capo al genitore che sarebbe altrimenti tenuto alla
corresponsione di un assegno. La questione si pone, come è chiaro, in stretta
correlazione con quella concernente l’ammissibilità del trasferimento e della
costituzione, a titolo di contributo gravante sul genitore, di diritti (per lo
più reali) in capo alla prole minorenne. La giurisprudenza di merito che ha
avuto modo di occuparsi in maniera specifica del problema del trasferimento o
della costituzione di diritti in favore della prole in sede di crisi coniugale
ha assunto svariate posizioni, che possono così sommariamente riassumersi.
Una prima decisione ha
negato tout court l’ammissibilità di
tali accordi, partendo dal presupposto del carattere necessariamente pecuniario
e periodico della prestazione, desumibile dal silenzio del legislatore sulla
liquidabilità una tantum della
prestazione gravante sul genitore non affidatario e sul carattere indisponibile
dei diritti in questione [14].
Sarà interessante notare al
riguardo che la pronunzia testé citata, dopo avere proclamato l’invalidità, per
avere trattato di diritti indisponibili, della convenzione con cui il padre si
era impegnato a «donare» [15]
ai figli la proprietà di una casa, sembra voler imprimere una brusca «sterzata»
alla motivazione verso la considerazione del carattere non preclusivo dell’accordo
stesso in ordine a pretese future. La questione della validità del
trasferimento operato viene così immediatamente messa da parte e vi è veramente
da dubitare che fosse nell’intenzione del giudicante porre le premesse per una
distinta azione di accertamento da parte del padre della nullità della «donazione»,
così consentendo a quest’ultimo di recuperare il bene già destinato al
mantenimento della prole.
Alla sentenza testé riferita
se ne contrappongono altre che, al contrario, ammettono la validità di accordi
traslativi e/o costitutivi di diritti reali, dando per scontata la soluzione
positiva. Così, per esempio, la Corte d’appello di Milano [16]
ha affermato che è ammissibile l’adempimento in unica soluzione dell’obbligo al
mantenimento del figlio minore posto a carico del genitore in sede di
separazione consensuale con la costituzione a favore dell’altro coniuge dell’usufrutto
su di un immobile, trasferito, per la nuda proprietà, al figlio stesso.
Peraltro, nessuno degli interrogativi presupposti da tale soluzione risulta
essere stato preso in esame dalla motivazione.
Uno sforzo ermeneutico
maggiore è dato rinvenire in altre decisioni di merito, che hanno inquadrato l’impegno
a trasferire un immobile in favore della prole nello schema del contratto a
favore di terzi. Così, per esempio, il Tribunale di Vercelli [17]
ha stabilito che, costituendo un contratto a favore di terzi (e non promessa di
donazione) l’accordo con il quale un coniuge, nell’àmbito della
regolamentazione dei rapporti patrimoniali posta in essere in sede di
separazione personale, si obblighi nei confronti dell’altro, al trasferimento
gratuito in favore della prole di un immobile (casa familiare) successivamente
all’omologa degli accordi di separazione, spetta soltanto ai figli (e non anche
allo stipulante) la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere l’attuazione
coattiva della prestazione da parte del coniuge promittente inadempiente.
In precedenza la Corte d’appello
di Torino [18]
aveva negato valore di promessa di donazione [19]
all’obbligazione assunta da un marito – in seno ad una «scrittura privata di
transazione», redatta con la moglie in fase di separazione ed allegata al
verbale presidenziale – di «donare» un immobile di sua proprietà ai figli con
la concessione dell’usufrutto alla moglie. La corte subalpina [20],
andando contro il tenore letterale delle espressioni usate dalle parti, ha
ritenuto «logico (...) che il termine ‘donazione’ sia stato qui usato
impropriamente, e che il promittente abbia voluto obbligarsi a trasferire la
nuda proprietà della villetta (ai figli rappresentati dalla madre) ed a
costituire l’usufrutto sulla medesima (in capo alla moglie) a titolo di
soddisfacimento parziale della sua obbligazione di mantenere moglie e prole».
Ne ha concluso quindi che, nella specie, difettava l’animus donandi, con
conseguente validità del predetto impegno ed accoglimento della domanda
diretta, ex art. 2932 c.c., all’esecuzione
coattiva del medesimo [21].
In tempi più recenti un
tribunale siciliano [22] ha stabilito che
l’accordo con cui venga pattuito il trasferimento di un diritto reale al figlio
minorenne, per provvedere una tantum al suo mantenimento, si può
configurare come un contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c.
realizzante una liberalità indiretta, con conseguente non applicabilità dell’art.
782 c.c.
Come si vede, le decisioni
appena citate anticipano molti dei temi (si pensi, in particolare, al profilo
della donazione) che costituiscono oggetto della decisione qui in commento.
4. Le posizioni della giurisprudenza di
legittimità; natura contrattuale delle intese in discorso.
Venendo ora ad illustrare la
posizione della giurisprudenza di legittimità, andrà subito notato come l’attenzione
della medesima, tra i tanti profili coinvolti dalla problematica in esame, sia
stata immediatamente attratta dal tema della riconducibilità o meno delle
intese in discorso allo schema del contratto a favore di terzi. Al riguardo,
una ormai remota pronunzia della Cassazione ebbe a negare l’applicazione della
disciplina ex artt. 1411 ss. c.c.,
rifiutandosi di riconoscere nelle intese in oggetto la natura contrattuale, in
relazione alla clausola inserita all’interno di un accordo di separazione
consensuale tra coniugi, secondo la quale il marito si era obbligato a mettere
a disposizione del figlio e della moglie, per tutta la durata della loro vita,
un’abitazione, ad integrazione dell’assegno di mantenimento dovuto agli stessi [23].
Il principio venne però
smentito nove anni dopo, proprio con riferimento ad una fattispecie per molti
versi analoga, e in relazione alla quale la Corte ammise la possibilità che in
un accordo di separazione consensuale l’impegno del marito di donare alla
figlia un immobile, quale contributo al mantenimento della stessa fosse
configurabile alla stregua di un contratto (preliminare) a favore di terzi [24].
Quest’ultima decisione ha
ricevuto un successivo avallo – per ciò che attiene all’affermazione della
natura contrattuale dell’impegno in questione – all’inizio degli anni Novanta,
quando la Cassazione ha stabilito che «quei negozi che, pur trovando sede in occasione
della separazione consensuale, non hanno causa in questa, in quanto non sono
direttamente collegati ai diritti ed agli obblighi che derivano dal perdurante
matrimonio (...) non si configurano come convenzioni di famiglia, quali figure
giuridiche distinte dai contratti e caratterizzate da un sostanziale
parallelismo di interessi e volontà (v. in tal senso Cass. 4277/78), ma
costituiscono espressioni di libera autonomia contrattuale» [25].
Pur senza ripudiare, dunque, la tesi della configurabilità, in linea generale,
di «accordi» (in senso stretto) ed anzi facendo intendere di ritenere tale
costruzione applicabile al negozio di separazione consensuale (in senso
stretto), la Cassazione finisce con l’ammettere, nell’ultima delle decisioni
riportate, che le convenzioni che «non trovano causa» nella separazione possono
avere natura contrattuale [26].
Poste queste premesse, deve
dunque ritenersi rimosso il principale ostacolo alla astratta riconducibilità
dei trasferimenti (e, più in generale, dei contratti della crisi coniugale)
dispieganti effetti nei confronti della prole alla figura del contratto a
favore di terzi, ostacolo risiedente nella (asserita) non riferibilità delle
intese d’ordine patrimoniale in sede di crisi coniugale al paradigma
contrattuale [27].
L’atteggiamento favorevole
della giurisprudenza di legittimità circa l’ammissibilità di trasferimenti
patrimoniali in favore della prole prosegue con alcune pronunzie degli ultimi
anni. Così, nel 2004, la Suprema Corte [28]
ha stabilito che è di per sé valida la clausola dell’accordo di separazione che
contenga l’impegno di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento
del figlio minore, di trasferire, in suo favore, la piena proprietà di un bene
immobile, «trattandosi di pattuizione che dà vita ad un contratto atipico,
distinto dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni, volto a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art.
1322 cod. civ.».
La medesima decisione ha
altresì fissato il principio secondo cui la pattuizione, intervenuta in sede di
separazione consensuale, contenente l’impegno di uno dei coniugi, al fine di
concorrere al mantenimento del figlio minore, di trasferire, in favore di quest’ultimo,
la piena proprietà di un bene immobile, non è soggetta né alla risoluzione per
inadempimento, a norma dell’art. 1453 c.c., né all’eccezione d’inadempimento,
ai sensi dell’art. 1460 c.c., «non essendo ravvisabile, in un siffatto accordo
solutorio sul mantenimento della prole, quel rapporto di sinallagmaticità tra
prestazioni che è fondamento dell’una e dell’altra, atteso che il mantenimento
della prole costituisce obbligo ineludibile di ciascun genitore, imposto dal
legislatore e non derivante, con vincolo di corrispettività, dall’accordo di separazione
tra i coniugi, tale accordo potendo, al più, regolare le concrete modalità di
adempimento di quell’obbligo» [29].
L’anno successivo la stessa Corte ha ribadito che l’obbligo
di mantenimento nei confronti della prole può essere adempiuto con l’attribuzione
definitiva di beni, o con l’impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto
che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi
costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono,
peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione
comunque dovuta. Da tali premesse si è derivata la conseguenza secondo cui la
pattuizione conclusa in sede di separazione personale dei coniugi non esime il
giudice chiamato a pronunciare nel giudizio di divorzio dal verificare se essa
abbia avuto ad oggetto la sola pretesa azionata nella causa di separazione,
ovvero se sia stata conclusa a tacitazione di ogni pretesa successiva, e, in
tale seconda ipotesi, dall’accertare se, nella sua concreta attuazione, essa
abbia lasciato anche solo in parte inadempiuto l’obbligo di mantenimento nei
confronti della prole, in caso affermativo emettendo i provvedimenti idonei ad
assicurare detto mantenimento [30].
5. I trasferimenti in favore della prole
come contratti a favore di terzi.
Una volta accertata l’impossibilità
di contestare il richiamo allo schema del contratto a favore di terzi negando
natura contrattuale alle intese d’ordine patrimoniale in sede di crisi
coniugale, la soluzione del problema non può dirsi ancora raggiunta, dal
momento che altre difficoltà potrebbero prospettarsi.
Il primo problema è
costituito dalla posizione di «terzo» in capo al figlio destinatario dell’attribuzione.
Al riguardo, infatti, già nel 1978 la Cassazione aveva posto in dubbio in
questo caso la possibilità di riconoscere al figlio la veste di terzo
beneficiario ex art. 1411 c.c. degli
effetti del contratto concluso tra i genitori, essendo costui – secondo i
supremi giudici – parte del negozio [31].
La decisione è stata commentata favorevolmente in dottrina; in proposito si è
osservato che «la prova più forte del fatto che il figlio non è parte dell’accordo»
starebbe proprio nella considerazione che «l’azione del coniuge per ottenere
dall’altro il mantenimento del figlio a lui affidato non richiede la
rappresentanza del minore in quanto si tratta di un diritto esercitabile iure proprio» [32].
In realtà, il fatto che i
genitori si accordino su diritti di cui essi stessi sono soggetti attivi e
passivi non esclude ancora che le medesime parti attribuiscano direttamente ai
figli posizioni giuridiche soggettive. Posizioni giuridiche che, proprio in
quanto direttamente previste a vantaggio della prole – in adempimento, si badi,
di obbligazioni che vedono (ex artt.
30 Cost., 147 e 148 c.c.) quali soggetti attivi i figli e soltanto essi –
escludono (in tutto o in parte) quelle pretese che l’affidatario (o comunque,
oggi, quello dei coniugi che affronta gli esborsi proporzionalmente maggiori,
in caso di affido condiviso) vanta iure proprio a titolo, sostanzialmente,
di rimborso per spese personalmente effettuate. Il tutto, ovviamente, a
condizione che i criteri di proporzionalità espressi dall’art. 148 c.c. [33]
e di rispetto dell’interesse del minore siano pienamente osservati. Nulla sembra
opporsi, dunque, a che il figlio, in quanto soggetto di diritto autonomo, sia
dai genitori individuato quale titolare di uno o più diritti reali, trasferiti
al medesimo, oppure costituiti ad hoc
in capo allo stesso, con conseguente estinzione, totale o parziale, dell’obbligo
di cui qui si discute.
Praticamente, poi, il
trasferimento della proprietà direttamente in capo al minore di un immobile
locato a terzi o di un pacchetto azionario, o di quote di fondi di investimento
o di titoli di stato potrebbe, a conti fatti, risultare assai più conveniente
della previsione d’un assegno mensile, magari parametrato in relazione ad un
reddito «apparente» (e documentabile) modesto dell’obbligato, dotato invece di
un cospicuo patrimonio «nascosto» [34].
6. Questioni in tema di rappresentanza
legale del minore.
Il richiamo alla figura del
contratto a favore di terzi consente di risolvere anche il problema,
prospettato in dottrina [35],
dell’eventuale necessità dell’autorizzazione ex art. 320 c.c. in ordine all’acquisto in capo al minore. L’acquisto,
in effetti, si pone quale effetto immediato e diretto del contratto (art. 1411
cpv. c.c.), come rilevato da una pronunzia di legittimità, secondo cui «Nel
contratto a favore di terzo, secondo la previsione dell’art. 1411 cod. civ., la
validità ed operatività della convenzione medesima postula soltanto la
ricorrenza di un interesse dello stipulante (art. 1411 citato, primo comma),
senza che si richieda l’osservanza delle norme sulla rappresentanza dei minori,
ove stipulato dal genitore a vantaggio del figlio minore» [36].
Ne consegue che, non essendo richiesta alcuna dichiarazione d’accettazione da
parte del terzo beneficiario, nessuna autorizzazione ai sensi dell’art. 320
c.c. dovrà ritenersi necessaria [37].
Al terzo beneficiario, d’altro
canto, è attribuito il diritto di paralizzare l’eventuale revoca o modifica
della stipulazione in suo favore mediante dichiarazione di voler profittare
della medesima oppure, al contrario, il diritto di rinunziare a questa mediante
«rifiuto di profittarne» (art. 1411 cpv. c.c.). A questi particolari atti dovrà
riconoscersi il carattere di straordinaria amministrazione, come stabilito
dalla Cassazione in un’altra vicenda, avente ad oggetto la rinunzia di un
inabilitato, senza l’assistenza del curatore, alla stipulazione in suo favore [38].
L’autorizzazione ad emettere
la dichiarazione di «voler profittare» della stipulazione in favore del minore
è regolata dall’art. 320 c.c. e non potrà ritenersi «assorbita» dal controllo
giudiziale in sede di omologazione [39],
posto che nessuna deroga al riguardo è desumibile dall’ordinamento, né l’effettuazione
di un identico tipo di controllo da parte di un distinto organo giudiziario
costituisce di per sé motivo per fondare un’interpretazione abrogatrice di una
precisa disposizione codicistica. Si noti poi – per rimanere ancora un istante
su questo tema – che la sovrapposizione degli interventi in discorso non è
perfetta, nel senso che mentre il controllo della convenienza della
stipulazione in favore del minore e della rispondenza al canone del suo
esclusivo interesse è comune ad entrambi i giudizi, solo in quello ex art. 158 c.c. è consentito un
sindacato sul rispetto del criterio di proporzionalità previsto dall’art. 148
c.c.
Alla luce di quanto sopra
esposto non appare condivisibile quanto stabilito da una non remota decisione
di merito che, pur riconducendo la situazione in esame allo schema del
contratto a favore di terzo, ha poi negato che il trasferimento immobiliare a favore del figlio, previsto in un accordo
di separazione tra coniugi, sia trascrivibile, in mancanza dell’adesione del
terzo beneficiario; tale adesione costituirebbe, infatti, indefettibile condicio iuris sospensiva, fino al suo
verificarsi, dell’acquisizione del diritto in modo irrevocabile. Dovrebbe
pertanto ritenersi corretta la riserva apposta dal conservatore alla
trascrizione dell’accordo traslativo di bene immobile, contenuto nell’intesa di
separazione consensuale dei coniugi, a favore di un figlio minorenne, in caso
di mancata previa manifestazione del consenso, in nome e per conto del minore,
da parte del legale rappresentante nominato e autorizzato dal giudice tutelare ex art. 320 c.c. [40].
La
conclusione non appare convincente. Se è infatti vero che, secondo alcune
pronunzie di legittimità, l’adesione del terzo – nello schema ex art. 1411 c.c. – si configurerebbe
alla stregua di una «condicio iuris
sospensiva dell’acquisizione del diritto (rilevabile per facta concludentia), restando la dichiarazione del terzo di
voler profittare del contratto necessaria soltanto per renderlo irrevocabile ed
immodificabile» [41],
è altrettanto innegabile che, come pure rilevato in dottrina [42],
questa interpretazione forza il testo della norma citata, la quale non
attribuisce al terzo la veste di parte, né in senso formale, né in senso
sostanziale rispetto alla convenzione negoziale in suo favore. Ne consegue che,
nel caso di specie, come già ricordato, l’accordo concluso tra i genitori non
richiede l’osservanza delle norme sulla rappresentanza dei minori. Tale intesa
sarà dunque trascrivibile a prescindere dall’eventuale adesione [43],
che viene ad incidere non già sulla produzione degli effetti (reali od
obbligatori che siano), ma solo sulla possibilità di revoca da parte dello
stipulante o di rifiuto da parte del terzo, non più possibile dopo l’adesione [44].
Per quanto attiene, poi, al
contenuto del diritto costituito o trasferito, sarà il caso di aggiungere che
esso potrà concernere situazioni connotate dalla realità (proprietà, usufrutto,
uso, superficie, ecc.), non ostando all’uopo la riconduzione della fattispecie
alla figura del contratto a favore di terzi. E’ noto infatti che, secondo la
tesi prevalente (e preferibile), l’istituto ex
art. 1411 c.c. ben può avere ad oggetto effetti di carattere reale [45].
Altre volte esso si riferirà ad una mera obbligazione di trasferire un diritto
reale, magari espressa (erroneamente) tramite il ricorso ad una «promessa di
donazione», secondo quanto si avrà modo di vedere più avanti [46].
7. I trasferimenti in favore della prole
e la causa dei contratti della crisi coniugale.
La giurisprudenza di
legittimità tende a ravvisare, come si è visto, la causa dei trasferimenti in
favore della prole nella funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento, pur
non mancando richiami alla causa atipica (ex
art. 1322 c.c.). Si ripresentano così, anche nel «microcosmo» delle
attribuzioni in favore dei figli, le varie ipotesi prospettate in linea
generale quale sostrato causale dei contratti della crisi coniugale.
Il tema, sviluppato altrove [47],
potrà essere qui sintetizzato rilevandosi come, scartata la tesi della causa solutionis, per difetto (quanto
meno, il più delle volte) di una preventiva predeterminazione quantitativa dell’obbligazione
che il trasferimento andrebbe (in tutto o in parte) ad estinguere, nonché della
causa transactionis, per la mancanza
(quanto meno, il più delle volte) di un aliquid
datum contrapposto ad un aliquid
retentum – ed inoltre, nello specifico caso in esame, per l’indisponibilità
dei diritti in gioco, attinenti alle prestazioni ex artt. 30 Cost., 147 e 148 c.c. – potrebbe immaginarsi di puntare sulla tesi del
negozio atipico, pure richiamata, come si è detto, dalla Cassazione, proprio
con riguardo ai negozi relativi alla prole [48].
Ma, se si tiene conto del
carattere di negoziazione globale che
la coppia in crisi attribuisce al momento della «liquidazione» del rapporto
coniugale, di fronte alla necessità di valutare gli infiniti e complessi
rapporti di dare-avere che la convivenza protratta per anni genera, v’è da
chiedersi se, in luogo di una miriade di possibili accordi innominati, non sia
possibile tentare di intraprendere un’opera ricostruttiva che faccia perno sull’individuazione
di una vera e propria causa tipica del negozio patrimoniale della crisi
coniugale, di un vero e proprio contratto, cioè, di definizione della crisi
coniugale o, più esattamente, dei suoi aspetti patrimoniali. Tale negozio
dovrebbe abbracciare ogni forma di costituzione e di trasferimento di diritti
patrimoniali compiuti, con o senza controprestazione, in occasione della crisi coniugale.
L’ipotesi sembra avvalorata
dalla stessa terminologia impiegata dal legislatore, laddove esso si riferisce
alle «condizioni della separazione consensuale» (art. 711 c.p.c.), e alle «condizioni
inerenti alla prole e ai rapporti economici» in sede di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, sedicesimo comma, l.div.).
Ora, una lettura coordinata delle predette disposizioni, alla luce di quella
giurisprudenza ormai costante del S. C. a mente della quale ciascun coniuge ha
il diritto di condizionare il proprio assenso alla separazione a un
soddisfacente assetto dei rapporti patrimoniali [49],
consente di attribuire a quel complemento di specificazione («della separazione»)
valore non più solo soggettivo, bensì anche oggettivo. In altri termini,
«condizioni della separazione» non sono soltanto quelle «regole di condotta»
destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo
successivo alla separazione o al divorzio, bensì anche tutte quelle pattuizioni
alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro
disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale.
Avuto riguardo, dunque, al
profilo causale [50], i contratti della crisi coniugale – e,
per ciò che attiene al tema specifico della presente ricerca, i negozi
traslativi di diritti tra coniugi in crisi – sono quelli che si caratterizzano
per la presenza vuoi della causa tipica di definizione della crisi coniugale (contratto
tipico della crisi coniugale, o contratto postmatrimoniale), vuoi per la
semplice presenza, accanto ad una causa tipica diversa (donazione, negozio
solutorio, transazione, convenzione matrimoniale, divisione), di un motivo
«postmatrimoniale», rappresentato dal fatto che quel particolare contratto
viene stipulato in contemplazione della crisi coniugale, avuto riguardo all’intenzione
delle parti di considerare la relativa pattuizione alla stregua di una delle
«condizioni» della separazione o del divorzio, cioè di un elemento la cui
presenza viene dai coniugi ritenuta essenziale al fine di acconsentire ad una
definizione non contenziosa della crisi coniugale [51].
L’impostazione, proposta alcuni anni or sono per la
prima volta dallo scrivente, sembra essere stata recepita da una sentenza del 2004
della Corte di legittimità [52],
espressamente richiamata e condivisa proprio dal provvedimento che qui si
commenta.
In senso contrario alla configurabilità di una causa
tipica per i contratti della crisi coniugale non sembra possa addursi l’argomento
secondo cui la legge non detterebbe «una sia pur minima disciplina della
fattispecie» [53].
Sul punto si potrà rilevare come per gli accordi in oggetto, costituenti a
tutti gli effetti (e come più volte ribadito) condizioni della separazione o
del divorzio, saranno applicabili tutte le regole per queste ultime dettate dal
codice civile, così come da quello di rito (e, in misura ben maggiore, quelle
elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza). Ne consegue che, ad esempio,
per siffatto tipo di intese varrà, sul piano degli effetti, il principio della
sottoposizione alla clausola rebus sic
stantibus, peraltro derogabile – per i rapporti non coinvolgenti la prole –
sulla base dell’accordo delle parti [54];
tali contratti, poi, dovranno intendersi come efficaci ex art. 158 c.c. (salvo patto contrario) al momento dell’omologa
della separazione (o della pronunzia della sentenza di divorzio). Ancora, sul
piano della forma, varrà il principio per cui queste intese, costituendo
oggetto del contenuto eventuale dell’intesa di separazione, potranno essere
inserite a verbale d’udienza di separazione consensuale (artt. 158 c.c. e 708
c.p.c.) o di divorzio su domanda congiunta (art. 4, sedicesimo comma, l.div.),
che – come si è dimostrato in altra sede [55]
– costituisce atto pubblico a tutti gli effetti (art. 2699 c.c.), con tutte le
relative conseguenze previste dalle disposizioni in tema di pubblicità
mobiliare ed immobiliare (art. 2657 c.c.) e dalla normativa fiscale (art. 19, l.
6 marzo 1987, n. 74) [56].
8. Tipologia
dei negozi in oggetto.
Per ciò che riguarda la tipologia degli
atti in oggetto, esattamente come per il caso delle attribuzioni inter coniuges, il trasferimento può
concretamente avvenire in due sedi distinte, ciascuna delle quali dà luogo a
problemi suoi propri: quella giudiziale e quella stragiudiziale. Atto
traslativo in sede giudiziale è quello che i coniugi pongono in essere dinanzi
al giudice, nel verbale di separazione giudiziale redatto nel corso dell’udienza
ex art. 711 c.p.c., oppure in quello
di comparizione dinanzi al collegio nella procedura su domanda congiunta, ai
sensi dell’art. 4, sedicesimo comma, l.div. L’atto traslativo in sede
stragiudiziale si compie invece al di fuori di questo contesto, sovente in
adempimento di un impegno a trasferire assunto nella fase giudiziale [57].
In un apposito lavoro sull’argomento
si è avuto modo di esaminare in dettaglio l’evoluzione giurisprudenziale sul
tema [58].
In questa sede potrà solo riassuntivamente rammentarsi che l’ammissibilità dei
trasferimenti in sede (e non solo in occasione) di separazione e divorzio
era stata riconosciuta [59]
non soltanto in relazione a negozi aventi efficacia meramente obbligatoria, bensì anche a casi di atti
immediatamente traslativi, a
cominciare da una decisione di legittimità [60]
che, già nel 1941, aveva ammesso la possibilità di inserire una donazione nel
verbale di separazione consensuale, per passare a Cass., 12 giugno 1963, n.
1594 [61],
che aveva consentito (quanto meno in astratto) la creazione di un diritto reale
d’abitazione in un verbale di separazione (redatto, addirittura, nel 1920), per
continuare con la successiva Cass., 7 giugno 1966, n. 1495 [62],
che si era venuta a collocare nel medesimo ordine d’idee. Diversi anni più tardi,
Cass., 11 novembre 1992, n. 12110 [63],
aveva poi avallato l’interpretazione, alla stregua di un vero e proprio negozio
traslativo, della dichiarazione contenuta nel verbale di separazione personale
consensuale con la quale era stata a suo tempo riconosciuta al marito la
proprietà esclusiva di un appartamento, confermando la valutazione dei giudici
di secondo grado, secondo cui «tale riconoscimento, lungi dall’esprimere, come
ritenuto dal Tribunale, una mera dichiarazione di scienza (...), configurava
invece una volontà negoziale attributiva di tal bene al [marito] nel quadro di
un complessivo regolamento di interessi che fra l’altro prevedeva ad esclusivo
carico di costui il pagamento del prezzo (ancora in larga parte da versare)
dell’appartamento» [64].
Ma è nel 1997 che la Corte
di cassazione, occupandosi di un accordo concernente il diritto di proprietà su
di un immobile, inserito in un verbale di separazione consensuale, affronta
anche ex professo i profili
concernenti, più specificamente, la natura di atto pubblico del verbale e la
sua idoneità a costituire titolo per la trascrizione [65].
L’importanza di tale leading case
è stata adeguatamente illustrata in altra sede [66];
qui preme solo ricordare che esso è stato sempre seguito dalla
giurisprudenza successiva di legittimità [67].
Potranno così menzionarsi quelle
numerose decisioni rese in materia fiscale che, discettando dell’applicabilità
dell’art. 19, l. 6 marzo 1987, n. 74, hanno sempre dato per scontata la piena
validità degli atti traslativi in oggetto [68].
Ad esse dovranno aggiungersi quelle pronunzie che, di volta in volta, hanno
affermato la trasmissibilità in capo agli eredi dell’ex coniuge defunto dell’obbligazione
di procedere al trasferimento, in capo all’altro ex coniuge, del diritto di proprietà
sull’immobile oggetto dell’intesa di divorzio [69],
ovvero riconosciuto carattere tipico negli accordi traslativi di cui si discute
[70],
ovvero ancora ribadito l’ammissibilità di un trasferimento in favore della
prole [71],
estendendo anche a tale ultimo tipo di negozio le esenzioni fiscali di cui al
citato art. 19, l. 6 marzo 1987, n. 74 [72].
Al riguardo sarà opportuno rammentare
che la pronunzia qui in commento si esprime in merito ad un atto di sicura
efficacia reale, come anche dimostrato dal fatto che le parti avevano
qualificato (impropriamente, come si vedrà) il negozio alla stregua di una
«donazione».
9. I trasferimenti in favore della prole
e i rapporti con la donazione.
Si è già avuto modo di
vedere [73]
che il richiamo delle parti alla donazione costituisce un Leitmotiv di molti trasferimenti a vantaggio della prole minorenne
o maggiorenne e non autosufficiente: la decisione qui in commento non fa
eccezione.
Al riguardo si è proposta in
dottrina una distinzione tra due ipotesi, a seconda che il trasferimento
costituisca il corrispettivo del maggior onere assunto dall’affidatario (e oggi
dovremmo dire: del genitore a favore del quale verrebbe previsto un assegno,
pur in ipotesi di affidamento condiviso), ovvero che l’intento delle parti sia
quello di evitare una eventuale comunione ereditaria con altri figli: la causa
liberale andrebbe negata nel primo caso ed affermata nel secondo [74].
Altra dottrina [75]
ha invece ritenuto di potere superare ogni difficoltà spostando il discorso sul
piano delle posizioni dei genitori, tra i quali la causa liberale non potrebbe
mai sussistere. L’opinione testé riferita si scontra però con l’ostacolo
costituito dalla considerazione che destinatario della prestazione e titolare
dei diritti così trasferiti o costituiti è pur sempre il figlio.
Ad avviso di chi scrive, la
prestazione di cui si discute, proprio in quanto satisfattiva (in tutto o in
parte) dell’obbligo di cui agli artt. 30 Cost., 147 e 148 c.c. nell’ambito di
un negozio tipico della crisi coniugale, dotato, come tale, di una sua propria
e ben precisa causa [76],
sembra esulare dallo schema della donazione [77].
In altri termini, il prius, di fronte
alle norme citate, è costituito dall’obbligo dei genitori – di entrambi i
genitori – di fornire direttamente al figlio i mezzi necessari per il
mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Lo ius proprium di un genitore verso l’altro nasce solo in
considerazione del fatto che è il genitore affidatario o prevalente
«collocatario» a provvedere in prima persona all’attuazione degli obblighi
anzidetti. Ove invece, conformemente all’interesse del minore, le parti
reputino di consentire ad una di esse di soddisfare in tutto o in parte il
dovere di contribuire al mantenimento della prole a mezzo del trasferimento o
della costituzione di uno o più diritti in capo al figlio, nessun diritto (o un
diritto dal contenuto più limitato) nascerà in capo ad un genitore (l’affidatario
o il prevalente «collocatario») verso l’altro, non dovendo più (ovvero dovendo
solo in parte) il primo «avanzare» quanto dovuto dall’altro genitore per il
mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli.
D’altro canto l’impossibilità
per il figlio – che non è «parte» nel processo di separazione – di comparire
(anche a mezzo di un curatore speciale) all’udienza ex art. 711 c.p.c. o 4, sedicesimo comma, l.div., non consente di
perfezionare all’udienza stessa il trasferimento in capo al medesimo, quando
tale translatio formi oggetto di un
obbligo assunto da uno dei coniugi. Quindi, delle due l’una: o si ritiene il
trasferimento già perfezionato per effetto dell’intesa tra i genitori [78],
oppure si attribuisce all’atto il valore di semplice obbligo a trasferire [79].
In quest’ultima ipotesi si legittima allora il figlio (minorenne) ad agire,
tramite l’altro genitore, ex art.
2932 c.c., nel caso in cui il genitore obbligato si dovesse rifiutare di porre
in essere l’atto traslativo [80].
Proprio sul problema dei
rapporti con la donazione sarà utile richiamare anche una già citata decisione
di merito, che nega valore di promessa, per l’appunto, di «donazione» [81]
all’obbligazione assunta da un marito – in seno ad una «scrittura privata di
transazione», redatta con la moglie in fase di separazione ed allegata al
verbale presidenziale – di «donare» un immobile di sua proprietà ai figli con
la concessione dell’usufrutto alla moglie. Come già ricordato, la corte
subalpina [82]
è andata contro il tenore letterale delle espressioni usate dalle parti, rilevando
che, nel caso di specie, faceva difetto l’animus
donandi, con conseguente validità del
predetto impegno ed accoglimento della domanda diretta, ex art. 2932 c.c., all’esecuzione coattiva del medesimo [83].
Le considerazioni di cui
sopra sono estensibili al caso della prole maggiorenne ma non autosufficiente,
con la sola precisazione che, nel caso di impegno avente carattere meramente
obbligatorio, il figlio sarebbe legittimato ad agire in proprio (arg. ex art. 155-quinquies c.c.).
Diverso è il discorso per
quanto attiene alla prole maggiorenne autosufficiente. Qui, in effetti, l’assenza
di un obbligo di mantenimento fa sì che a tali figli non possano applicarsi le
disposizioni di cui ai più volte citati artt. 711 c.p.c. e 4, sedicesimo comma,
l.div., con la conseguenza che un atto traslativo in loro favore non potrà
essere considerato se non quale estrinsecazione d’un intento liberale e
pertanto alla stregua di una donazione. Peraltro, proprio le disposizioni da
ultimo citate potrebbero tornare in considerazione, non più come concernenti le
«condizioni inerenti alla prole» (che non può essere, nell’ottica delle norme
citate, se non la prole minorenne o maggiorenne e non autosufficiente), ma
sotto il profilo delle condizioni relative ai rapporti tra i coniugi stessi. In
altre parole, la donazione, pur non avendo causa nella crisi coniugale,
potrebbe trovare in essa un motivo, costituendo la medesima una delle
condizioni in presenza delle quali (e nel contesto di una serie di più ampie
intese sui reciproci rapporti di dare-avere) i coniugi decidono di addivenire
ad una separazione consensuale (o ad un divorzio su domanda congiunta).
Ci si potrebbe così trovare
di fronte ad una vera e propria donazione con motivo postmatrimoniale [84],
che in questo caso presenterebbe la particolarità di non vedere quale
beneficiario uno dei coniugi, bensì un terzo (il figlio, per l’appunto, maggiorenne
ed autosufficiente). Quest’ultimo, peraltro, come soggetto estraneo al processo
di separazione o di divorzio, non potrebbe intervenire nell’atto a manifestare
l’accettazione. Né sarebbe comunque immaginabile qui il ricorso al meccanismo
di cui all’art. 1411 c.c., posto che farebbe difetto in tale ipotesi
quell’interesse dello stipulante che, nel caso di prole minorenne o maggiorenne
ma non autosufficiente, è rappresentato dal contributo che l’attribuzione del
promittente porta all’adempimento di un’obbligazione (quella, appunto, di
mantenimento) che grava anche sullo stipulante medesimo e che lo stipulante
sarebbe tenuto ad adempiere per intero, in caso di mancata (o insufficiente)
contribuzione da parte del promittente.
A differenza, dunque, del
caso di donazione con motivo postmatrimoniale inter coniuges, il cancelliere non potrà ricevere questo tipo di
negozio, che andrà necessariamente rogato da notaio, in presenza di testimoni [85].
10. Profili fiscali dei trasferimenti in
favore della prole.
Secondo la giurisprudenza di legittimità [86],
nell’ipotesi di trasferimento di immobili in adempimento di obbligazioni
assunte in sede di separazione personale dei coniugi, il più volte citato art.
19, l. 6 marzo 1987, n. 74 [87]
deve essere interpretato nel senso che l’esenzione «dall’imposta di bollo, di
registro e da ogni altra tassa» di «tutti gli atti, i documenti ed i
provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio» si estende «a tutti gli atti, i
documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale
dei coniugi», in modo da garantire l’adempimento delle obbligazioni che i
coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi
economici, anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli.
La Cassazione ha così ritenuto applicabile, in una
fattispecie riguardante il trasferimento gratuito da parte del padre separato alle
figlie della propria quota di proprietà della casa di abitazione, in
ottemperanza ad un’obbligazione assunta in sede di separazione consensuale, non
la normativa generale sugli atti di trasferimento di beni immobili tra coniugi
o tra parenti in linea retta, ma la normativa speciale sugli atti esecutivi di
atti di separazione personale tra coniugi [88].
Di diverso avviso risulta invece una risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate [89],
che ha escluso dal beneficio di cui all’art. 19 cit. la cessione di una quota
di un immobile al figlio della coppia all’interno di un procedimento di
divorzio, perché tale cessione «non sembra trovare causa giuridica nella
sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi al momento dello
scioglimento del matrimonio, bensì in un intento di liberalità nei confronti di
un soggetto terzo (nella fattispecie uno dei figli), circostanza che non appare
strettamente e funzionalmente collegata con lo scioglimento del matrimonio e
che, peraltro, avrebbe potuto essere realizzata in qualunque momento».
Ad avviso dello scrivente, alla conclusione
diametralmente opposta deve invece condurre il rilievo per cui il contenuto
eventuale degli accordi di separazione e divorzio può essere costituito non
solo da contratti caratterizzati dalla causa postmatrimoniale tipica, ma anche
da un semplice «motivo postmatrimoniale» [90].
E’ pertanto incontestabile che pure siffatti tipi di negozi – anche se
effettuati nei confronti di prole maggiorenne e autosufficiente, ma,
ovviamente, a fortiori se compiuti
nei riguardi di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente e pertanto
caratterizzati, in quest’ultima ipotesi, da causa non liberale, bensì
postmatrimoniale tipica – vadano qualificati alla stregua di «atti relativi ai
procedimenti» di separazione o di divorzio e che pertanto debbano beneficiare
dell’esenzione fiscale in discorso [91].
[1] Sul tema cfr. per tutti Oberto, I trasferimenti mobiliari e immobiliari in
occasione di separazione e divorzio, in Fam.
dir., 1995, p. 155 ss.; Id., I
contratti della crisi coniugale, II, Milano, 1999, p. 1211 ss.; Id., Prestazioni «una tantum» e
trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio, Milano,
2000, p. 3 ss.; Id., I trasferimenti patrimoniali in occasione
della separazione e del divorzio, in Familia,
2006, p. 181 ss.; Id., Contratto e famiglia, in Aa. Vv.,
Temi e problemi del contratto, a cura
di Roppo, Milano, 2006 (in corso di stampa), cap. V, §§ 7, 8 e 9; T.V. Russo,
I trasferimenti patrimoniali tra coniugi nella separazione e nel divorzio,
Napoli, 2001; P. Carbone, I trasferimenti immobiliari in occasione
della separazione e del divorzio, in Notar.,
2005, p. 622 ss.
[2] Sul tema della trascrizione con riserva v.
per tutti Oberto, Rifiuto di
trascrizione e trascrizione con riserva nel sistema della legge 27 febbraio
1985, n. 52, in Riv. dir. civ., 1990, I, p. 243 ss.; Ridella, Trascrizione con riserva, in Vita
notar., 1995, p. 552 ss.; Santarsiere,
Diritto di accettazione dell’eredità.
Decreto di decadenza inaudita altera parte. Trascrizione con riserva, in Arch.
civ., 2001, p. 346 ss.; La Vecchia,
Trascrizione con riserva di un accordo
traslativo di bene immobile contenuto nel decreto di omologazione della
separazione consensuale dei coniugi, nota a Trib. Siracusa, 14 dicembre 2001,
in Arch. civ., 2002, p. 729 ss. In giurisprudenza v. Cass., 7
febbraio 1992, n. 1405, sulla non impugnabilità con il ricorso per cassazione a norma dell’art. 111
Cost. del provvedimento della corte di appello con il quale si conclude il
procedimento sul reclamo proposto avverso la trascrizione o l’iscrizione con
riserva.
[3] Tanto, almeno, sembra potersi arguire dalle prime
righe della motivazione («visto il reclamo proposto da M.M. ex art. 2674-bis c.c….»), che non contengono alcun richiamo a situazioni di rappresentanza
legale.
[4] Cfr., nel penultimo capoverso della motivazione, il
cenno al «trasferimento di un diritto reale al figlio per provvedere “una
tantum” al suo mantenimento», nonché, nell’ultimo capoverso, alla «clausola
dell’accordo di separazione che attribuisca ad un figlio la proprietà esclusiva
di beni immobili, al fine evidentemente di assicurarne il mantenimento».
[5] Sul tema v. anche Oberto,
Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di
separazione e divorzio, cit., p. 149 ss.; Id.,
I trasferimenti patrimoniali in occasione
della separazione e del divorzio, cit., p. 196 ss.
[6] Basini, I provvedimenti relativi alla prole, in Aa. Vv.,
Lo scioglimento del matrimonio, a
cura di Bonilini e Tommaseo, in Il codice
civile, Commentario diretto da Schlesinger, Milano, 1997, p. 638.
[7] Scannicchio,
Commento all’art. 11, l., 6 marzo 1987,
n. 74, Aa. Vv., Nuove
norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, a cura di
Lipari, in Nuove leggi civ. comm.,
1987, p. 962.
[8] Basini, op. cit., p. 638 s., nota 116.
[9] Disposizione secondo la quale «L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in
difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». Devesi peraltro
ritenere che il diverso parametro, tenuto conto del principio fondamentale
dell’interesse del minore, non possa essere tale da determinare in concreto una
rivalutazione in misura inferiore rispetto a quella calcolata in base agli
indici ISTAT.
[10] Basini, op. cit., p. 643.
[11] Si noti peraltro il nuovo comma quarto dell’art. 155
c.c., a mente del quale ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei
figli in misura proporzionale al proprio reddito «salvo accordi diversi,
liberamente sottoscritti dalle parti». La derogabilità del criterio di proporzionalità
scolpito nell’art. 148 c.c. potrebbe forse porre un problema di conformità
all’art. 30 Cost.
[12] In questo senso v. anche Basini, op. cit.,
p. 643.
[13] Cfr. Oberto,
Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di
separazione e divorzio, cit., p. 203 ss.
[14] Cfr. Trib. Catania, 1° dicembre 1990, in Dir. fam. pers., 1991, p. 1010: «Poiché
la legge sul divorzio non prevede la corresponsione in unica soluzione del
contributo per il mantenimento della prole e poiché del diritto della prole
minorenne al mantenimento da parte dei genitori, questi ultimi non possono
disporre a loro piacimento, non è ammissibile l’assolvimento dell’obbligo di
mantenimento, da parte del genitore non affidatario, mediante donazione di un
cespite immobiliare; legittimamente pertanto il giudice può determinare, in
virtù dei poteri d’ufficio che gli competono, la misura del contributo
(periodico) dallo stesso genitore dovuto in favore della prole».
[16] App. Milano, 6 maggio 1994, in Fam. dir., 1994, p. 667.
[17] Trib. Vercelli, 24 ottobre 1989, in Dir. fam. pers., 1991, p. 1259; la
soluzione fornita da questa pronunzia al caso in esame mercé il ricorso alla
figura del contratto a favore di terzi è approvata da Sesta, Contratto a
favore di terzo e trasferimento dei diritti reali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1993, p. 965.
[18] App. Torino, 9 maggio 1980, in Giur. it., 1981, I, 2, c. 19.
[19] Come tale nulla, per lo meno nel pensiero della
giurisprudenza e di una parte della dottrina. Sull’inammissibilità di un preliminare di donazione v. per tutti Torrente, La donazione, Milano, 1956, p. 243; Mirabelli, Dei contratti in genere (artt. 1321-1469),
nel Commentario del codice civile, a
cura di magistrati e docenti, Torino, 1980, p. 212 ss.; Scognamiglio, Dei
contratti in generale, nel Commentario
del codice civile, diretto da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 438
ss. (contra v. però Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, IV, Milano, 1954, p. 21; Biondi, Le
donazioni, Torino, 1961, p. 1004 ss.; Di
Lalla, Incertezze in tema di
promessa di donazione, in Foro it.,
1981, I, 1, c. 1702 ss.; Bertusi Nanni,
Note sul contratto preliminare di
donazione, in Riv. notar., 1984, p.
123 ss.; Sacco e De Nova, Il contratto, nel Trattato di
diritto civile, diretto da Sacco, I, Torino, 1993, p. 268). La ragione di questa inammissibilità viene
reperita nel fatto che il carattere della spontaneità, implicito nella nozione
legale della donazione (attraverso il riferimento allo spirito di liberalità:
art. 769 c.c.), è incompatibile con l’adempimento e quindi con la natura di
«atto dovuto», propria del definitivo. In giurisprudenza per questa soluzione
cfr. Cass., 12 giugno 1979, n. 3315, in Foro
it., 1981, I, c. 1702; cfr. inoltre Cass., Sez. Un., 18 dicembre 1975, n.
4153, in Giust. civ., 1976, I, p.
726.
[20] App. Torino, 9 maggio 1980, cit.
[21] Per una fattispecie analoga, nella quale, riconosciuta
la figura di contratto a favore di terzo, il giudice ha però rigettato la
domanda ex art. 2932 c.c., perché
proposta dalla madre a nome proprio, anziché dei figli minori ad essa affidati,
cfr. Trib. Vercelli, 24 ottobre 1989, cit. Il ricorso alla donazione, con
riguardo ad un trasferimento immobiliare in favore della prole, è stato
rifiutato più di recente anche da App. Roma, 4 giugno 1997, in Guida al diritto - Il Sole 24 ore, 1997,
n. 45, p. 107. Sul difetto dell’animus
donandi si basa poi inoltre Cass., 23
dicembre 1988, n. 7044, in Giur. it.,
1990, I, 1, c. 1326, mentre sulla presenza di una funzione solutoria
dell’obbligo di mantenimento (su cui v., per una disamina critica, Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, Milano, 1999, p. 657 ss.) si
fonda la successiva Cass., 17 giugno 1992, n. 7470, in Dir. fam. pers., 1993, p. 70; in Nuova giur. civ. comm., 1993, I, p. 808, con nota di Sinesio, secondo cui «Il patto fra
coniugi con il quale si prevedano trasferimenti immobiliari a regolamentazione
dei reciproci rapporti patrimoniali ed a tacitazione dell’obbligo di
mantenimento non integra donazione stante la predetta funzione solutoria; tale
patto peraltro deve ritenersi valido ed operante anche quando sia inserito in
accordi di separazione di fatto alla stregua della liceità di tali accordi pur
se non idonei a produrre gli effetti della separazione legale».
[22] Cfr. Trib. Siracusa, 14 dicembre 2001, in Arch. civ., 2002,
p. 728, con nota di La Vecchia.
[23] Cass., 25 settembre 1978, n. 4277, in Foro it., 1979, I, c. 718, con nota di Jannarelli; in Giust. civ., 1979, I, p. 83.
[24]Venne così stabilito che «Allorché taluno, in sede di
separazione coniugale consensuale, assume l’obbligo di provvedere al
mantenimento di una figlia minore, impegnandosi a tal fine a trasferirle un
determinato bene immobile, pone in essere con il coniuge un contratto
preliminare a favore di terzo. Quando poi in esecuzione di detto obbligo,
dichiara per iscritto di trasferire alla figlia tale bene, avvia il processo
formativo di un negozio che, privo della connotazione dell’atto di liberalità,
esula dalla donazione ma configura una proposta di contratto unilaterale,
gratuito e atipico, che, a norma dell’art. 1333 c.c., in mancanza del rifiuto
del destinatario entro il termine adeguato alla natura dell’affare, e stabilito
dagli usi, determina la conclusione del contratto stesso e, quindi,
l’irrevocabilità della proposta»: Cass., 21 dicembre 1987, n. 9500, in Riv. dir. civ., 1989, II, p. 233, con
nota di Chianale; in Riv. notar., 1989, II, p. 210; in Giust. civ., 1988, I, p. 1237, con nota
di Costanza; in Corr. giur., 1988, p. 146 ss. con nota
di V. Mariconda. Per una disamina
dei vari profili affrontati dalla decisione, non trattabili in questa sede (si
pensi, in particolare, al tema degli accordi traslativi aventi carattere
meramente obbligatorio e alla natura dei rispettivi negozi d’attuazione), si
rinvia a Oberto, Prestazioni
«una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio,
cit., p. 152 ss., 267 ss.
[25] Il principio è stato così applicato al caso di una
transazione in cui, a fronte dell’impegno della moglie a trasferire un’unità
immobiliare al marito, quest’ultimo rinunziava alla richiesta di addebito a
carico della moglie oltre a pretese d’ordine reale relativamente alla casa
coniugale e ad un negozio: cfr. Cass., 15 marzo 1991, n. 2788, in Foro it., 1991, I, c. 1787; in Corr. giur., 1991, p. 891, con nota di A. Cavallo.
[26] Sulla natura contrattuale degli accordi di
separazione, nella parte relativa alle intese d’ordine economico cfr., anche
per gli ulteriori rinvii dottrinali e giurisprudenziali, Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 28 ss.; Id., La
natura dell’accordo di separazione consensuale e le regole contrattuali ad esso
applicabili (I), in Fam. dir., 1999, p. 601 ss.; Id., La
natura dell’accordo di separazione consensuale e le regole contrattuali ad esso
applicabili (II), ivi, p. 86 ss.
[27] In senso favorevole alla possibilità di
applicare alla fattispecie il disposto dell’art. 1411 c.c. v. anche Longo, Trasferimenti immobiliari a scopo di mantenimento del figlio nel
verbale di separazione: causa, qualificazione, problematiche, nota a App.
Genova, 27 maggio 1997, in Dir. fam.
pers., 1998, p. 578; per la giurisprudenza di merito cfr. App. Genova, 27
maggio 1997, cit.
[28] Cfr. Cass., 17 giugno 2004, n. 11342, in Giust. civ., 2005, I, p. 415.
[29] Nella specie il padre, che aveva assunto tale impegno
di trasferimento, convenuto in giudizio per l’esecuzione specifica ai sensi
dell’art. 2932 c.c., aveva chiesto la risoluzione della pattuizione, deducendo
l’inadempimento della madre all’obbligazione, da costei assunta nel medesimo
accordo di separazione tra coniugi, di consentire che la figlia vedesse e
frequentasse esso genitore.
[30] Cfr. Cass., 2 febbraio 2005, n. 2088. Da segnalare
inoltre Cass., 30 maggio 2005, n. 11458, in Guida
al diritto - Il Sole 24 ore, 2005, n. 38, p. 52, con nota di Grisi, su cui v. infra, § 10.
[31] Cass., 25 settembre 1978, n. 4277, cit.
[32] Jannarelli,
Nota a Cass., 25 settembre 1978, n.
4277, in Foro it., 1979, I, c. 719.
[33] Ma sul tema della derogabilità del criterio di
proporzionalità cfr. quanto illustrato supra,
§ 2.
[34] In dottrina, per la possibilità di soddisfare il
mantenimento dei figli anche con l’attribuzione di beni in caso di separazione
consensuale cfr. A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, I,
Milano, 1984, p. 406; Dogliotti, Separazione e divorzio, Torino, 1995, p.
11 s.; Metitieri, La funzione notarile nei trasferimenti di
beni tra coniugi in occasione di separazione e divorzio, in Riv. notar., 1995, I, p. 1167; Briganti, Crisi della famiglia e attribuzioni patrimoniali, in Riv. notar., 1997, I, p. 7 s. (lo
scritto è stato pubblicato anche in Aa.
Vv., Famiglia e circolazione giuridica, a cura di Fuccillo, Milano,
1997, p. 33 ss.); Mantia, La rappresentanza dei minori nei
trasferimenti in loro favore effettuati in adempimento di accordi di
separazione consensuale dei coniugi, nota a Pret. Trapani, 19 febbraio
1998, in Notaro, 1999, p. 122; contra Doria,
Convenzioni traslative in occasione della
separazione personale e l’interesse del coniuge, nota a Trib. Potenza, 14
marzo 1991, in Dir. fam. pers., 1992,
p. 225, secondo cui l’interesse che nella specie muove il genitore affidatario
non sarebbe conforme a quello richiesto in capo allo stipulante dall’art. 1411
c.c., qualificabile non come interesse alla prestazione, ma come semplice
«interesse a contrarre».
[35] Briganti,
op. cit., p. 7 s.
[36] Cass., 5 gennaio 1985, n. 11, in Arch. giur. circ. sin. str., 1985, p.
586. Contra Pret. Trapani, 19
febbraio 1998, in Notaro, 1999, p.
122, con nota di Mantia, che ha
disposto la nomina di un curatore speciale ex
art. 320, ult. cpv., c.c. per intervenire nell’atto pubblico di trasferimento
in favore dei figli minori. La pronunzia ritiene presente un conflitto di
interessi tra il genitore affidatario e la prole in ordine all’atto meramente
traslativo posto in essere in adempimento del negozio di separazione, atto nel
quale, peraltro, alle parti non è concesso alcun «margine di manovra», dovendo
le medesime dare esecuzione ad un impegno assunto in altra sede. Approva la
decisione del giudice trapanese Mantia,
op. loc. ultt. citt.
[37] Cfr. Oberto,
Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di
separazione e divorzio, cit., p. 155 s.
[38] Cass., 14 dicembre 1978, n. 5975, in Riv. notar., 1979, II, p. 554: «La
rinuncia ad una prestazione contrattuale, espressa da persona inabilitata,
quale beneficiaria di un contratto a favore di terzo, costituisce atto di
straordinaria amministrazione, che, se compiuto senza l’osservanza delle
prescritte formalità e senza l’assistenza del curatore, è annullabile ai sensi
dell’art 427, secondo comma, cod. civ. L’annullamento può essere pronunciato
solo su istanza dell’inabilitato, o dei suoi eredi o aventi causa, con la
conseguenza che, in difetto di tale istanza, la rinunzia, ancorché invalida,
rimane efficace».
[39] In senso dubitativo al riguardo cfr. Briganti, op. cit., p. 8, nota 23.
[40] Cfr. Trib. Siracusa, 14 dicembre 2001, cit.
[41] Cfr. Cass., 4
febbraio 1988, n. 1136; Cass., 24 dicembre 1992, n. 13661, in Vita notar., 1993, p. 769.
[42] Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2000, p. 927.
[43] Andranno
invece annotati l’eventuale revoca, così come l’eventuale rifiuto: cfr. Gazzoni, La trascrizione immobiliare, in Il
codice civile, Commentario diretto da Schlesinger, Milano, 1998, p. 356.
[44] In senso
conforme v. anche La Vecchia, op. cit., p. 731, la quale peraltro
concorda con le conclusioni cui perviene Trib. Siracusa, 14 dicembre 2001, cit., sulla non
trascrivibilità dell’intesa traslativa in assenza dell’assenso del destinatario
dell’effetto reale, per via del carattere di datio in solutum che il negozio verrebbe ad acquisire (per una
critica di siffatta impostazione cfr. Oberto,
I contratti della crisi coniugale, I,
cit., p. 657 ss.).
[45] Cfr. in giurisprudenza Cass., 9 luglio 1966, n. 1807;
Cass., 16 gennaio 1973, n. 161, in Giur.
it., 1974, I, 1, c. 1572; Cass., 7 gennaio 1974, n. 29; Cass., 25 febbraio
1980, n. 1317, in Riv. dir. comm.,
1980, II, p. 339, con nota di Guarnieri;
Cass., 14 dicembre 1982, n. 6871, in Giur.
it., 1983, I, 1, c. 1489; in dottrina v. in vario senso Majello, L’interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi,
Napoli, 1962, p. 129 ss.; Girino, Studi in tema di stipulazione a favore di
terzi, Milano, 1965, p. 140; Moscarini,
I negozi a favore di terzo, Milano,
1970, p. 286; Sacco e De Nova, Il contratto, nel Trattato di
diritto civile diretto da Sacco, I, cit., p. 79 s. (secondo cui «un
prospero insegnamento dottrinale e una rigogliosa pratica consentono alla
stipulazione a favore di terzi la creazione immediata della servitù»); Camardi, Principio consensualistico, produzione e differimento dell’effetto
reale, in Contratto e impresa,
1998, p. 593 s.; contro la possibilità di costituire diritti reali si esprime
invece Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1987, p. 537. Per
un’attenta e completa ricostruzione dei vari profili attinenti
all’ammissibilità del contratto a favore di terzi con effetti reali si fa
rinvio a Sesta, Contratto a favore di terzo e trasferimento
dei diritti reali, cit., p. 953 ss.; l’Autore, dopo avere passato in
rassegna e confutato i vari argomenti addotti dai sostenitori
dell’inapplicabilità dell’istituto ex
artt. 1411 c.c. in caso di negozio traslativo di diritti reali, e dopo aver
sottolineato la differenza tra l’art. 45 del progetto del libro delle
obbligazioni (che faceva un espresso rinvio al concetto di «obbligazione») e la
versione definitiva dell’art. 1411 c.c., rileva – tra l’altro – come l’uso del
termine «prestazione» nella norma da ultimo citata «non appaia incompatibile
con l’effetto reale, in quanto ricomprende la complessa condotta cui il
promittente-alienante è tenuto, in analogia con quanto disposto, ad esempio,
nell’art. 1476 c.c., che parla di obbligazioni del venditore». Perplessità
vengono peraltro sollevate dall’Autore con riguardo ai trasferimenti aventi ad
oggetto beni immobili, in considerazione del fatto che la fattispecie non è
presa in esame dalle norme in tema di trascrizione.
[47] Oberto, I contratti della crisi coniugale, I,
cit., p. 633 ss.; Id., Prestazioni
«una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio,
cit., p. 91 ss.
[48] Per i richiami v. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit.,
p. 696 ss.
[49] Cfr. per esempio Cass., 5 luglio 1984, n. 3940, in Dir. fam. pers., 1984, p. 922; Cass., 15
marzo 1991, n. 2788, cit.; Cass., 24 febbraio 1993, n. 2270, in Dir. fam.
pers., 1994, p. 563; Cass., 22 gennaio 1994, n. 657, ibidem, p. 868.
[50] Cfr. Oberto,
I contratti della crisi coniugale, I,
cit., p. 709 s.
[51] Si noti che l’adesione alla tesi della causa tipica
(giusfamiliare) comporta, tra l’altro, che i contratti della crisi coniugale
vadano ascritti al novero di quelli che, ex art. 11, d.lgs. 70/2003,
sono sottratti alla disciplina che ha recepito la normativa comunitaria in tema
di commercio elettronico, dal momento che l’articolo cit. richiama
espressamente i «contratti disciplinati dal diritto di famiglia».
[52] Cfr. Cass., 23 marzo 2004, n. 5741, in Arch. civ., 2004, p. 1026: «Gli accordi
di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da
parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili,
non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico
corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della
“donazione”, e tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale
loro assoggettabilità all’actio
revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. rispondono, di norma, ad un più specifico
e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione
dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore
tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale,
sfuggendo in quanto tale da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di
“donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto
quello della separazione personale caratterizzato proprio dalla dissoluzione
delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita
(attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una
sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più
particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei
tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in
ragione dell’eventuale ricorrenza o meno nel concreto, dei connotati di una
sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta
quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi
significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso
della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale». Cfr. inoltre,
negli stessi termini, la successiva Cass., 14 marzo 2006, n. 5473.
[53] Così P. Carbone,
I trasferimenti immobiliari in occasione
della separazione e del divorzio, cit., p. 627.
[54] Cfr. Oberto,
I contratti della crisi coniugale, I,
cit., p. 473 ss.; Id., Prestazioni
«una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio,
cit., p. 45 ss., 203 ss.
[55] Cfr. Oberto,
Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di
separazione e divorzio, cit., p. 170 ss., 177 ss.
[56] Profili, questi, su cui v. per tutti Oberto, I trasferimenti mobiliari e
immobiliari in occasione di separazione e divorzio, cit., p. 163 ss., 166
ss.; Id., I contratti della crisi coniugale, II, cit., p. 1267 ss., 1327 ss.;
Id., Prestazioni «una tantum» e
trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio, cit., p.
167 ss., 195 ss., 283 ss. e ora anche P. Carbone,
I trasferimenti immobiliari in occasione
della separazione e del divorzio, cit., p. 622 ss.
[57] Naturalmente il termine «giudiziale» è qui inteso non
nel senso in cui la separazione giudiziale viene contrapposta a quella
consensuale, ma unicamente per denotare il particolare tipo di occasione in cui
l’atto traslativo si opera, caratterizzata dalla presenza del giudice (sul
carattere comunque giurisdizionale dell’attività di volontaria giurisdizione,
tema che non può essere qui sviluppato, si fa rinvio per tutti a Proto Pisani, Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c., in Riv.
dir. civ., 1990, I, p. 393 ss.), fermo restando che non è il provvedimento
giurisdizionale, bensì la volontà delle parti ad operare gli effetti traslativi
dalle stesse perseguiti. Si noti poi che, anche con riguardo ai trasferimenti
non effettuati di fronte al giudice può porsi una successiva fase giudiziale (e
questa volta l’aggettivo «giudiziale» denota veramente la presenza di un
procedimento contenzioso!), allorquando l’obbligato si rifiuti di adempiere
all’impegno traslativo in precedenza assunto.
[58] Oberto, Prestazioni
«una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio,
cit., p. 69 ss.
[59] Contrariamente a quanto asserito da Angeloni, Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari,
Padova, 1997, p. 391.
[60] Cass., 4 febbraio 1941, n. 345.
[61] Cass., 12 giugno 1963, n. 1594.
[62] Cass., 7 giugno 1966, n. 1495.
[63] Cass., 11 novembre 1992, n. 12110.
[64] Si noti che in quello stesso anno la
Cassazione – tornando sul problema della distinzione degli atti in oggetto
rispetto alla donazione – riconobbe anche validità agli accordi traslativi,
anche se rivolti a disciplinare una mera separazione di fatto, in quanto
«causalizzati dalla funzione solutoria (causa soggettiva o concreta) (...)
ancorché strutturati in modo da non incorporare, attesa la unilateralità
dell’attribuzione (...), la propria causa funzionale (causa oggettiva)». La
massima della pronunzia recita pertanto: «Il patto fra coniugi con il quale si
prevedano trasferimenti immobiliari a regolamentazione dei reciproci rapporti
patrimoniali ed a tacitazione dell’obbligo di mantenimento non integra
donazione stante la predetta funzione solutoria; tale patto peraltro deve
ritenersi valido ed operante anche quando sia inserito in accordi di
separazione di fatto alla stregua della liceità di tali accordi pur se non
idonei a produrre gli effetti della separazione legale» (Cass., 17 giugno 1992,
n. 7470, cit.).
[65] Cass., 15 maggio 1997, n. 4306, in Fam. dir., 1997, p. 417, con nota di Caravaglios; in Riv. notar., 1998, II, p. 171, con nota di Gammone: «Sono pienamente valide le clausole dell’accordo di
separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà
esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il trasferimento a
favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento. Il suddetto
accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza (redatto da un
ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato),
assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c.,
e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce,
dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma
dell’art. 2657 c.c., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa
dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi».
[66] Cfr. Oberto, Prestazioni «una
tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio,
cit., p. 85 ss.
[67] Cfr. ad esempio Cass., 30 agosto 1999, n. 9117.
[68] Cfr. ad es. Cass., 12 maggio 1999, n. 4716;
Cass., 12 maggio 2000, n. 6065, in Fam.
dir., 2000, p. 437; Cass., 17 febbraio 2001, n. 2347; Cass., 3 dicembre
2001, n. 15231; Cass., 22 maggio 2002, n. 7493; Cass., 14 maggio 2003, n. 7437.
[69] Cfr. Cass., 5 settembre 2003, n. 12939, in Dir. fam. pers., 2004, p. 66.
[70] Cfr. Cass., 23 marzo 2004, n. 5741, cit.
[74] Metitieri,
op. cit., p. 1167.
[75] A. Ceccherini,
I rapporti patrimoniali nella crisi della
famiglia e nel fallimento, Milano, 1996, p. 494 s.
[77] Il ricorso alla donazione è stato ripudiato anche da
App. Roma, 4 giugno 1997, cit., nonché da App. Genova, 27 maggio 1997, cit.;
quest’ultima decisione è stata confermata, proprio in parte qua, da Cass., 30 agosto 1999, n. 9117, cit. (nella specie
la figlia destinataria del trasferimento era maggiorenne, ma non
autosufficiente).
[78] In tal caso l’accettazione da parte del figlio non
appare necessaria, secondo quanto illustrato supra, § 6.
[79] Ancora una volta, la soluzione dipende
dall’interpretazione da dare, caso per caso, all’intesa, così come essa viene
concretamente concepita e formalizzata dalle parti.
[80] Sull’applicabilità del rimedio alle promesse di
trasferimento concluse durante la crisi coniugale, sia nei rapporti tra i
coniugi, che in favore della prole, cfr. Oberto,
Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di
separazione e divorzio, cit., p. 277 ss. In caso di irreperibilità del genitore
affidatario potrebbe agire un curatore speciale: cfr. Cass., 29 ottobre 1963,
n. 2896, in Giust. civ., 1963, I, p.
2515. Sulla struttura dell’atto traslativo cfr. Oberto,
Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di
separazione e divorzio, cit., p. 271 ss.
[81] Come tale nulla, secondo l’opinione dominante (quanto
meno in giurisprudenza): cfr. supra, § 3.
[82] App. Torino, 9 maggio 1980, cit.
[83] Decisione assai simile a quella testé illustrata è
App. Genova, 27 maggio 1997, cit., che sul punto ha osservato quanto segue:
«Nella specie, l’appellante afferma che nessun contratto, ancorché preliminare,
è stato concluso, e che, a tutto concedere, l’impegno assunto non potrebbe che
qualificarsi come promessa di donazione, come tale radicalmente nulla. E’ da
ritenersi che le clausole con cui i coniugi regolamentano i propri interessi in
sede di separazione consensuale, soprattutto qualora diano luogo, come si è
visto, a veri e propri contratti, siano soggette alle regole generali di ermeneutica
contrattuale. In particolare, nel caso che ci occupa, vengono in considerazione
i principi dell’interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.),
per cui esse si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a
ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto, nonché della
conservazione del contratto (art. 1367 c.c.), per cui contratto e singole
clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto,
anzicché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Sono poste, nel verbale
di separazione, l’una accanto all’altra, la clausola con la quale il padre si
impegna al mantenimento esclusivo della figlia, e quella con cui la madre si
impegna a trasferire alla figlia stessa la propria quota di proprietà dell’immobile
de quo: si tratta evidentemente dell’adempimento del suo obbligo di mantenimento
della figlia, che ancora sussisteva, stante la non autosufficienza economica di
questa. Nessun riferimento, al contrario, si rinviene ad una intenzione della
convenuta di donare la sua quota (di un animus
donandi non vi è alcuna traccia, ed esso, tra l’altro, apparirebbe
contraddetto dal comportamento successivo della parte)».
[84] Su cui v. Oberto,
I contratti della crisi coniugale, I,
cit., p. 653 ss.; Id., Prestazioni
«una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio,
cit., p. 99 ss.
[85] Sulla forma della donazione postmatrimoniale inter coniuges e sulla possibilità che
la stessa sia ricevuta da cancelliere nel contesto di un contratto della crisi
coniugale cfr. Oberto, Prestazioni
«una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio,
cit., p. 188 ss.
[86] Cass., 30 maggio 2005, n. 11458, cit.
[87] Anche alla luce di quanto stabilito da Corte cost.,
10 maggio 1999, n. 154, in Fam. dir.,
1999, p. 539, con nota di Caravaglios;
in Fisco, 1999, p. 9076; in Foro it., 1999, I, c. 2168; in Giust. civ., 1999, I, p. 1930; in Cons. stato, 1999, II, p. 691; in Boll. trib., 1999, p. 1319, con nota di Cernigliaro Dini; cfr. inoltre la
precedente Corte cost., 15 aprile 1992, n. 176, in Foro it., 1994, I, c. 41; in Dir.
prat. trib., II, 1992, p. 1162, con nota di Fusaro;
in Riv. dir. fin., 1993, II, p. 6,
con nota di Formica.
[88] Cfr. Cass., 30 maggio 2005, n. 11458, cit.
[89] Cfr. la Risoluzione 151/E del 19 ottobre 2005
dell’Agenzia delle Entrate, il cui testo è disponibile all’indirizzo web seguente:
[90] Cfr. Oberto,
I trasferimenti mobiliari e immobiliari
in occasione di separazione e divorzio, cit., p. 161; Id., I
contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 699 ss., II, cit., p. 1255
ss.; Id., Prestazioni «una
tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio,
cit., p. 167 ss.
[91] Si noti che, nel caso prospettato dalla citata risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate, il figlio era minorenne, per cui l’atto traslativo
era sicuramente caratterizzato, per le ragioni sopra esposte, dalla causa
postmatrimoniale tipica desumibile dall’art. 711 c.p.c. e, come tale, ben
avrebbe potuto e dovuto essere qualificato alla stregua di un «atto relativo al
procedimento» di separazione dei genitori.