
Comunicato stampa 31/12/97
AVVIO GRADUALE
DELLE NOTIFICAZIONI AL GARANTE
A decorrere dal 1 gennaio 1998, si possono notificare al Garante
per la protezione dei dati personali i "trattamenti di dati personali"
disciplinati dalla legge n. 675/1996.
Per facilitare l'adempimento, il Garante intende innanzitutto
ricordare che è stato previsto un avvio graduale delle procedure di notificazione.
Pertanto, non è necessario procedere alla notificazione sin dal 1 gennaio 1998, a meno
che si ponga in essere un'attività del tutto nuova. Anche nel caso in cui si aggiungano
nuovi dati ad un archivio già utilizzato, è quindi consigliabile utilizzare il tempo a
disposizione (dal 1 gennaio 1998 fino al 31 marzo 1998, ovvero dal 1 aprile 1998 al 30
giugno 1998, a seconda della natura dei dati o della forma, automatizzata o meno, del
trattamento) per un esame attento delle attività di elaborazione dei dati da indicare
nella notificazione, specie al fine di evitare imprecisioni e allo scopo di effettuare,
ove possibile, una sola notificazione.
Il modello è completo di alcuni allegati esplicativi e di una
tabella che riassume i termini previsti dalla legge. Inoltre, va ribadito che:
- a) numerosi trattamenti non sono soggetti a notificazione, specie
per quanto riguarda le ordinarie attività delle aziende finalizzate all'adempimento di
obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, o per ciò che
attiene alla comune attività di liberi professionisti, associazioni, fondazioni e
comitati. La lista degli esoneri, nonché delle ulteriori ipotesi che permettono una forma
semplificata, è inclusa nella legge n. 675/1996 e nell'apposito modello di notificazione
approvato dal Garante;
- b) a differenza di quanto avveniva in passato, la notificazione
non riguarda più singoli archivi o banche dati, ma il complesso delle attività di
raccolta e di elaborazione delle informazioni. Di regola, ciascun ente, impresa, pubblica
amministrazione, ecc. può quindi effettuare una sola dichiarazione, che non è soggetta a
limiti temporali e non va rinnovata qualora restino immutati i suoi elementi essenziali
indicati nell'apposito modello predisposto dal Garante;
- c) nei casi in cui è obbligatoria, la notificazione deve essere
effettuata in ogni caso utilizzando l'apposito modello che è disponibile su supporto
informatico e cartaceo;
- d) il Garante ha già stipulato varie convenzioni per favorire la
diffusione del modello attraverso quotidiani, pubblici esercizi, associazioni anche di
categoria e via Internet. Entro il 12 gennaio il modello sarà altresì disponibile in
tutti gli uffici postali sull'intero territorio italiano, presso i quali sarà possibile
anche versare il diritto di segreteria che è stato determinato dal Garante in misura
inferiore a quella praticata in molti altri Paesi (Lit. 15.000 se si utilizza il modello
informatico; Lit. 25.000 se si impiega quello cartaceo). La ricevuta del versamento dovrà
essere allegata alla notificazione;
- e) la notificazione degli archivi magnetici che, prima
dell'entrata in vigore della legge n.675 del 1996, doveva essere effettuata entro il 31
dicembre di ogni anno al Ministero dell'interno, tramite le prefetture, ai sensi della
legge n.121/1981, è stata sostituita dalla nuova notificazione al Garante da effettuarsi
nei termini e con le modalità sopra indicate;
- f) l'Ufficio del Garante resta a disposizione per ogni eventuale
chiarimento in merito, via telefono (ai numeri 06/6889.2134-5-6-7-8) o via telefax
(06/6889.2139-40).
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