Statuto

Art. 1 - Principi Fondamentali

Art. 2 - Diritti

Art. 3 -Doveri

Art. 4 - Formalità

Art. 5 - Sanzioni

Art. 6 - Definizione

Art. 7 - Convocazioni

Art. 8 - Anno sociale

Art. 9 - Deliberazioni

Art. 10 - Bilancio

Art. 11 - Patrimonio sociale

Art. 12 - Scioglimento dell’Associazione

Art. 13 - Composizione

Art. 14 - Convocazioni e deliberazioni

Art. 15 - Compiti

Art. 16 - Commissioni

Art. 17 - Collaborazioni esterne

Art. 18 - Varie ed eventuali

 

Art. 1 - Principi Fondamentali

La Gilda del Fantastico è una libera associazione senza fini di lucro. L’associazione svolge attività nel settore della cultura, e più precisamente si occupa dello sviluppo e della diffusione del gioco creativo. Compiti dell’associazione sono:

- Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili individuali e collettive.

- Favorire l’estensione di attività culturali e ricreative e di forme consortili tra circoli ed altre organizzazioni democratiche.

- Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale (comitati di quartiere, di circoscrizione), ai consigli di fabbrica; di scuola e di istituto per una adeguata programmazione culturale sul territorio.

- Organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci

A tal proposito l’attività del associazione sarà orientata verso:

- Cultura Fantasy e Science Fiction in tutte le forme (libri, fumetti, pubblicazioni varie, video, musica, gite sociali, conferenze, dibattiti)

- Giochi di ruolo, giochi da tavolo, giochi di simulazione tridimensionali e non

- Organizzazione di tornei dei Suddetti giochi

- Organizzazione di seminari di pittura di miniature e modellismo in generale

Le cariche elettive e le prestazioni ad ogni livello sono volontarie e non retribuite; l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, secondo le specifiche competenze, possono solo deliberare il rimborso delle spese sostenute a favore dell’Associazione.

 

Diritti e Doveri dei Soci

Art. 2 - Diritti

Il numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire tutte i cittadini di ambo i sessi. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri; a seguito del versamento della quota annuale, essi hanno diritto di voto, di ricevere la tessera sociale, di disporre delle attrezzature dell’associazione nei modi previsti, di frequentare i locali dell’Associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa e di godere di ogni altro beneficio derivante dall’essere soci.

 

Art. 3 -Doveri

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale e ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e ogni eventuale deliberazione degli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti dl quote straordinarie. La somma versata per la quota annuale non è rimborsabile in nessun caso.

 

Art. 4 - Formalità

Per essere ammessi come socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando i propri dati anagrafici e dichiarando di attenersi al presente Statuto, al regolamento interno e ad ogni eventuale deliberazione degli organi sociali. L’accettazione è subordinata al parere del Consiglio Direttivo, che deciderà entro 30 giorni; nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso scritto, sul quale deciderà in via definitiva l’Assemblea dei soci nella sua prossima convocazione

 

Art. 5 - Sanzioni

I soci possono essere sospesi o espulsi con atto motivato del Consiglio Direttivo quando non rispettino il presente statuto, si rendano morosi nel pagamento della quota annuale o, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione; contro tale decisione l’interessato potrà presentare ricorso scritto, sul quale deciderà in via definitiva l’Assemblea dei soci nella sua prossima convocazione.

 

L’Assemblea dei Soci

Art. 6 - Definizione

L’Assemblea dei soci, composta da tutti coloro che sono in regola col versamento della quota annuale, ha competenza su tutto ciò che non rientra nei compiti del Consiglio Direttivo, e in particolare:

delibera sui bilanci dell’Associazione

elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri che controlli il regolare svolgimento delle elezioni

elegge i membri del Consiglio Direttivo

ha potere di modificare il presente statuto e il regolamento interno.

 

Art. 7 - Convocazioni

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee ordinarie sono convocate con annuncio scritto esposto nei locali dell’associazione almeno 15 giorni prima della data di assemblea. I soci non residenti nel Comune di costituzione possono richiedere la comunicazione postale a spese proprie delle informazioni riguardanti le assemblee ordinarie. L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo, per controllare la gestione dell’Associazione ed eleggere il Consiglio Direttivo. Le assemblee straordinarie sono convocate tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario oppure quando un socio faccia una richiesta motivata al Consiglio direttivo sottoscritta da almeno 1/5 dei soci. L’assemblea dovrà avere luogo entro 21 giorni dalla data in cui viene richiesta.

 

Art. 8 - Anno sociale

L’anno sociale inizia al termine dell’Assemblea ordinaria.

 

Art. 9 - Deliberazioni

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di meta più uno dei soci e delibera validamente con la maggioranza relativa dei voti dei soci presenti (tranne nei casi altrimenti previsti dallo statuto). Sono valide le deleghe scritte. In seconda convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con la maggioranza relativa dei voti dei soci presenti (tranne nei casi altrimenti previsti dallo statuto su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione del associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Il Cancelliere si riserva il diritto di sciogliere o di liquidare l’Associazione nel caso in cui vengano a mancare le garanzie economiche per la copertura delle spese. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. In caso di parità di voti prevale quello del Cancelliere. L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Cancelliere; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali da un Segretario nominato dal Cancelliere.

 

Gestione dell’Associazione

Art. 10 - Bilancio

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il residuo attivo del rilancio sarà devoluto come segue: 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per il conseguimento dei fini dell’Associazione, per iniziative di carattere culturale, per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

 

Art. 11 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da: patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; contributi, erogazioni e lasciti diversi; fondo di riserva. Il materiale di appartenenza di un socio messo a disposizione dell’Associazione rimane di proprietà del socio stesso. L’Associazione non si assume alcuna responsabilità economica per eventuali smarrimenti, danneggiamenti, mancata reperibilità del materiale di proprietà dei soci e da essi messo a disposizione.

 

Art. 12 - Scioglimento dell’Associazione

La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno i 3/5 dei soci presenti ad una Assemblea (ordinaria o straordinaria) la cui validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale, salvo quanto disposto dal 6° comma dall’art. 9 del presente statuto. In caso di scioglimento, l’assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 9 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto.

 

Il Consiglio Direttivo

Art. 13 - Composizione

Organo fondamentale, responsabile della gestione ordinaria dei beni e delle attività dell’Associazione è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri eletti fra i Soci, più il Cancelliere e il Vice Cancelliere. Il Cancelliere, sentito il parere del Consiglio, elegge all’interno di quest’ultimo il Segretario e il Tesoriere, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Cancelliere, il Vice Cancelliere, il Segretario e il Tesoriere compongono la Presidenza. Viene riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare all’interno di commissioni altri membri.

 

Art. 14 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo viene convocato in via ordinaria il primo Giovedì di ogni mese, ed in via straordinaria su richiesta del cancelliere o di almeno un terzo dei suoi membri. Ha potere decisionale quando siano presenti la metà dei suoi membri più uno, purché sia presente il Cancelliere o il Vice Cancelliere; sono valide le deleghe scritte. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Cancelliere.

 

Art. 15 - Compiti

Il Cancelliere ha la rappresentanza e la firma sociale, modera i dibattiti del Consiglio Direttivo ed è il responsabile delle attività dell’Associazione. Il caso di assenza o impedimento del Cancelliere tutte le di lui mansioni spettano al Vice Cancelliere.

Il Segretario tiene aggiornati gli elenchi dei soci e redige i verbali quando se ne presenti la necessità.

Il Tesoriere deve tenere aggiornata la contabilità e ‘elenco dei beni dell’Associazione, riscuotere le quote associative, provvedere ai rimborsi deliberati e curare eventuali adempimenti fiscali.

 

Commissioni e Collaborazioni

Art. 16 - Commissioni

Si definisce una commissione un gruppo composto da membri eletti dal Consiglio che si riunisce per portare a termine determinati compiti, definiti dal Consiglio stesso, e si scioglie allorquando è stato eseguito il compito. I membri della commissione hanno diritto di voto sul compito emesso. Il Cancelliere ha diritto di veto.

 

Art. 17 - Collaborazioni esterne

l’Associazione può collaborare con altri gruppi o enti alla realizzazione di attività, o aderire ad altre associazioni, purché ciò non sia in contrasto con i propri fini. Gli eventuali rapporti di collaborazione sono deliberati dal Consiglio Direttivo, le eventuali adesioni ad altre Associazioni sono deliberate dall’Assemblea dei soci.

 

Disposizione Finale

Art. 18 - Varie ed eventuali

Per quanto non compreso nel presente statuto decide   l’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

 

 

 

 

Torna alla Home Page