Accertamento e contestazione delle contravvenzioni

(art. 200 CDS)

Le violazioni, quando possibile, devono essere immediatamente contestate da parte degli agenti accertatori, al trasgressore ed alla persona segnata sulla carta di circolazione come "obbligato in solido" (es. il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria).

* Qualora non sia possibile effettuare la contestazione sul posto, essa può essere notificata da parte dell'ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori, entro 150 giorni dalla violazione (pena la estinzione dell'obbligo di pagamento (art. 201 c. 5 Cds).

NB: L'obbligato in solido è dunque quella persona che è tenuta al pagamento della sanzione amministrativa se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. (art. 196 CDS)

ESEMPIO: Il signor Rossi presta l'autoveicolo di sua proprietà ad un suo amico, il signor Bianchi e quesi commette un'infrazione al codice della strada. Scaduti i 60 giorni dal momento della contestazione-notifica fatta al sig. Bianchi, questi non paga. Il signor Rossi, quale proprietario del veicolo è obbligato in solido e quindi tenuto al pagamento della sanzione in vece del sig. Bianchi. Il signor Rossi non è tenuto al pagamento della sanzione solo se dimostra che il signor Bianchi ha circolato con la sua autovettura contro la sua volontà (es. furto o appropriazione indebita del veicolo).

Notizia: L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, non si estende agli eredi (art. 199 CDS).

Verbale di contestazione

(artt. 200 Cds e 383 Regolamento di attuazione)

Il verbale di contestazione deve contenere: indicazione del giorno, ora e località dell'infrazione, le generalità e residenza del trasgressore e, se conosciuto, il proprietario del veicolo/obbligato in solido, gli estremi della patente di guida (tranne in caso di guida senza patente), del tipo del veicolo e della targa, la sommaria esposizione del fatto, la citazione della norma violata (articolo e legge) e le eventuali dichiarazioni che il trasgressore chieda vengano inserite.

L'agente accertatore, deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento, precisando la somma da pagare ed i termini per farlo. Deve, cosa importante, essere citata l'autorità competente a decidere in merito all'eventuale ricorso da parte del trasgressore.

Casi di impossibilità della contestazione immediata

(art. 201 Cds ed art. 384 Reg. esec.)

La contestazione della violazione, deve essere immediata. Ci sono però dei casi in cui può essere notificata entro 150 giorni dalla violazione, da parte dell'ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori. I casi sono i seguenti (titolo esemplificativo):

- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità da parte degli agenti;

- attraversamento di un incrocio col semaforo rosso;

- sorpasso in curva;

- accertamento di una violazione da parte dell'agente a bordo di mezzo pubblico;

- accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo o dopo che il veicolo sia a distanza del posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile;

- accertamento della violazione in assenza del proprietario o trasgressore.

Notizia: il pagamento della sanzione, non è possibile se il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi o quando il conducente del veicolo a motore, si si a rifiutato di esibire i documenti (es. patente, carta di circolazione etc.). In questi casi, il verbale viene trasmesso al Prefetto da parte dell'ufficio per le applicazioni delle sanzioni in merito.

Pagamento della sanzione

Il pagamento della sanzione, può avvenire in due modi:

- tramite versamento in CCP col bollettino allegato al verbale di contestazione;

- tramite pagamento in contanti presso l'ufficio (solo quello)da cui dipendono gli agenti accertatori.

NB: In caso di pagamento presso l'ufficio PT tramite il bollettino, occorrerà pagare anche la tassa di versamento. In caso di pagamento in contanti direttamente all'ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori, non ci sarà nessuna aggiunta o tassa, fatta eccezione per le sanzioni uguali o maggiori a lire 150.000, per cui è previsto il pagamento di bollo virtuale di lire 2.500.