STATUTO


Art. 1 - E' costituita con sede in Firenze l'Associazione culturale denominata:
"Associazione Internazionale dei Toscani nel Mondo - A.I.TO.M.


Art. 2 - Scopi dell'Associazione.
Scopi dell'Associazione sono:
a) Illustrare e tutelare il patrimonio storico della Toscana.
b) Mantenere vive nelle Famiglie Toscane ivi residenti o all'Estero le loro tradizioni storiche e familiari.
c) Promuovere gli studi storici sulla Toscana e ricordare i suoi figli più illustri.
d) Dare concreta attestazione di Merito ai Toscani che nel Mondo si sono maggiormente distinti nei settori dell'Arte, nella Cultura e nel Lavoro; e a chi abbia positivamente operato al fine di valorizzare la Toscana e la memoria degli illustri Toscani.


Art. 3 - L'Associazione non ha fine di lucro ed è apolitica e apartitica.

Art. 4 - Dei Soci.
Gli appartenenti all'associazione si distinguono in:
1 ) Soci Fondatori: sono coloro che partecipano alla fondazione della Associazione.
2) Soci Effettivi: sono coloro che maggiorenni possono comprovare di essere toscani per nascita o per origine familiare.
3) Soci Senatori: sono coloro che possono documentare la loro discendenza da Famiglia Storica, cioè Patrizia o Nobile Toscana, sia investita di nobiltà feudale, sia iscritta ai "Registri delle classi dei Patrizi e dei Nobili delle città Toscane".
4) Soci Benemeriti: Possono essere coloro che hanno meritato dalla Società uno speciale riconoscimento di Benemerenza.
5) Soci Onorari: Possono essere eminenti personalità dei mondo della cultura, del Lavoro, dell'Arte e della Scienza.
La distinzione potrà essere assegnata anche a Personalità non toscane, ma che abbiano particolari meriti verso la Toscana e l'Associazione.

Art. 5 - Della qualifica di Socio e della perdita:
La qualifica di socio si ottiene su delibera del
Comitato Esecutivo a seguito di istanza dei candidato o su proposta dei Segretario Generale, e si perde per morte, dimissioni o indegnità ad insindacabile giudizio dei Comitato Esecutivo.


Art. 6 - Assemblea dei Soci.
L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i Soci Effettivi e Fondatori e deve essere riunita nella sede sociale o anche in luogo diverso almeno una volta all'anno con preavviso di giorni 10 a mezzo lettera semplice, su convocazione dei Presidente. La lettera di avviso deve contenere l'ordine dei giorno sul quale si svolgerà la discussione.
Spetta all'Assemblea deliberare sulle questioni generali che interessano l'Associazione; deliberare sul rendiconto morale e finanziario annuale presentato dal Segretario Generale. Le delibere avvengono a maggioranza di voti dei membri presenti o rappresentati.


Art. 7 - L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto a voto. Non raggiungendosi tali presenze, l'Assemblea sarà valida in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.
La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente effettivo, e, in caso di sua assenza o impedimento, spetterà ad uno dei vicepresidenti designato dall'Assemblea. Fungerà da Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale.


Art. 8 - Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano; ma si faranno con schede segrete quando l'Assemblea lo riterrà opportuno. E' ammessa la delega scritta, ma un Socio non può rappresentare più di due Soci.


Art. 9 - L'Assemblea dei Soci Fondatori può apportare modifiche al presente Statuto, ma per essere valide tali modifiche devono riportare l'approvazione di almeno 2/3 dei votanti presenti o rappresentati.

Art. 10 - Presidenza.
La Presidenza dell'Associazione è composta da un Presidente onorario, un Presidente effettivo eletto dalla Associazione ogni 3 anni, da due o più Vice Presidenti eletti ogni tre anni su proposta dei Segretario Generale dall'Assemblea sociale.
I Vice Presidenti costituiscono il Consiglio di Presidenza, che potrà avvalersi della collaborazione di tre Soci Anziani, rappresentanti dei Soci Senatori, Onorari e Benemeriti.
Il Presidente ha l'obbligo di controllare che lo Statuto sia attuato dal Comitato Esecutivo.
Il consiglio di Presidenza ha l'obbligo di coadiuvare il Segretario Generale nelle incombenze relative.

Art. 11 - Segretario Generale.
a) Il Segretario Generale rappresenta l'associazione sia di fronte ai singoli associati sia di fronte a terzi.
b) Ha la firma sociale.
c) Redige i verbali dell'Assemblea che saranno firmati dal Presidente o dai Suoi Vice e li controfirma.
d) Esegue le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci.
e) E' eletto a vita dall'Assemblea sociale e può nominare il suo vice, un Tesoriere ed un Archivista.


Art. 12 - Comitato Onorario di Presidenza:
Sarà costituito un Comitato onorario di Presidenza composto di diritto dagli ex presidenti ed ex vice presidenti dell'Associazione e, per elezione dell'Assemblea dei soci, di personalità eminenti con funzione di rappresentanza onorifica dell'Associazione.


Art. 13 - Comitato Esecutivo:
Il comitato Esecutivo è composto dal Segretario Generale e dal Consiglio di Presidenza.
Il Comitato Esecutivo provvede con pieni poteri all'Amministrazione ordinaria e renderà conto dei proprio operato all'Assemblea Generale.
I membri dei Comitato Esecutivo avranno diritto al rimborso delle spese incontrate per lo svolgimento della loro attività in ragione delle possibilità dell'Associazione.

Art. 14 - Della Sede e dei Patrimonio.
L'Associazione trae i necessari mezzi finanziari dalle obiezioni volontarie dei Soci, secondo le loro possibilità economiche, dalle donazioni e contributi eventualmente elargiti da Enti, Istituti e da privati e sarà provvisoriamente ospitata dal Segretario Generale nel suo domicilio.

Art. 15 - Delle Delegazioni.
Il Comitato Esecutivo può scegliere fra i Soci, nelle varie province italiane od all'estero, rappresentanti che nel luogo della loro residenza curino gli interessi dell'Associazione, dei suoi Soci e della Toscana e, per mandato speciale dei Segretario Generale, rappresentino l'associazione.
Tali rappresentanti sono, nelle loro sedi, i delegati dell'Associazione ed assolvono funzioni di collegamento fra l'associazione ed i Toscani residenti entro i confini della Delegazione; segnalano le varie questioni sulle quali sarà opportuno che l'Associazione converga la sua attenzione e promuovono e dirigono la vita sociale delle Delegazioni.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione:
L'Associazione può essere sciolta per decisione dell'Assemblea con deliberazione approvata da almeno due terzi dei votanti presenti o rappresentati.


Art. 17 - Deliberato lo scioglimento si procede immediatamente alla nomina di una commissione di liquidazione, composta di tre Soci Fondatori od Effettivi.


Art. 18 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di Legge in materia.

Nota: L'Assemblea dei Soci Fondatori ha approvato, in data 26.11.1982, la seguente aggiunta all'Art.2 - Scopi dell'Associazione:
d) Promuovere studi sulla realtà culturale, sociale, economica della Toscana contemporanea, organizzare e favorire incontri fra i soci per mezzo di attività culturali, sociali e ricreative. Promuovere iniziative a favore degli emigrati.