Torna alla prima pagina

OSSERVATORIO BARESE SULLA GIUSTIZIA

STATUTO

ARTICOLO 1

E’ costituito l’Osservatorio barese sulla Giustizia.

L’Osservatorio ha sede in Bari, alla via Argiro numero 90, nello Studio legale associato del Professor Giorgio Costantino.

ARTICOLO 2

L’Osservatorio persegue i seguenti fini:

a)approfondisce la conoscenza del diritto processuale, anche attraverso l’incontro di studiosi e operatori;

b)opera per la risoluzione dei problemi connessi alla interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in attuazione dei principî e dei valori costituzionali e contribuisce alla riflessione sulla formazione di nuove regole legali o di costume giudiziario e di nuove prassi organizzative ed applicative.

ARTICOLO 3

Per la realizzazione dei suoi fini l’Osservatorio promuove e organizza studi, ricerche, indagini, seminari, conferenze, convegni, scambi culturali con altri soggetti pubblici e privati, intraprendendo ogni altra idonea iniziativa, compresa la pubblicazione e la diffusione degli atti e dei risultati raggiunti, nonché eventualmente di una rivista denominata "Quaderno barese".

ARTICOLO 4

I fondi necessari allo svolgimento dell’attività dell’Osservatorio sono costituiti da donazioni, contributi di enti pubblici e privati italiani e stranieri, finanziamenti erogati da istituti ed enti di ricerca, risorse rivenienti dall’organizzazione di seminari e convegni, quote sociali.

I fondi sono amministrati dall’Osservatorio in conformità alle disposizioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

Sono organi dell’Osservatorio:

1) l’Assemblea dei soci;

2) il Comitato scientifico;

3) il Consiglio Direttivo;

4) il Presidente;

5) il Segretario;

6) il Tesoriere;

7) il Collegio per la revisione dei conti.

ARTICOLO 6

Possono far parte dell’Osservatorio tutti coloro, persone fisiche e soggetti collettivi, che ne facciano richiesta e ne siano ammessi a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si acquista con l’iscrizione e con il pagamento delle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per esclusione a seguito di comportamenti incompatibili con gli scopi e le finalità dell’Osservatorio, valutati e deliberati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

L’Assemblea elegge il Consiglio direttivo e nomina il Comitato scientifico; ha facoltà di fare proposte al Consiglio Direttivo in ordine all’amministrazione, all’attività e all’organizzazione dell’Osservatorio.

L’Assemblea viene convocata indicandone l’ordine del giorno, mediante avviso da affiggersi nella bacheca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Bari almeno dieci giorni prima e mediante comunicazione scritta informale da inviarsi ai soci nel medesimo termine.

L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe.

Il Presidente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea se richiesto da un quinto dei soci.

ARTICOLO 8

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio annuale. L’esercizio sociale dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’Assemblea, per l’approvazione, deve essere convocata entro il 30 aprile.

ARTICOLO 9

Il Comitato scientifico, di venti componenti, anche non soci, indirizza le attività dell’Osservatorio al perseguimento dei fini sociali.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo, composto di sei soci, delibera a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; gestisce i fondi dell’Osservatorio; presenta alla Assemblea dei soci il bilancio annuale; delibera sulla organizzazione e lo svolgimento delle attività da espletare durante l’anno.

ARTICOLO 11

I componenti il Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 12

Il Presidente dell’Osservatorio è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti; ha la rappresentanza legale dell’Osservatorio e cura di organizzarne le attività in base agli orientamenti fissati dal Consiglio Direttivo e agli indirizzi del Comitato scientifico; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 13

Il Segretario dell’Osservatorio è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti; svolge i compiti esecutivi affidatigli dal presidente e dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario potrà avvalersi dell’opera di uno o più collaboratori.

ARTICOLO 14

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti; è depositario dei fondi dell’Osservatorio, ne cura la contabilità e predispone il bilancio. Provvede alle riscossioni ed ai pagamenti congiuntamente o disgiuntamente al Presidente o al Segretario secondo le regole determinate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15

Il Collegio per la revisione dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea tra i soci; i componenti non possono essere membri del Comitato Direttivo, ma possono partecipare alle riunioni del medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio esercita il controllo sulla gestione dei fondi dell’Osservatorio e predispone relazione di accompagnamento del bilancio.

ARTICOLO 16

Le modifiche del presente Statuto, proposte dal Consiglio direttivo o da un quinto dei soci, sono deliberate dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti in regola con i pagamenti delle quote sociali.

ARTICOLO 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile per le Associazioni non riconosciute.

ARTICOLO 18

Alla prima nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, provvedono i soci fondatori che deliberano a maggioranza semplice.

BARI, 31 maggio 1996

Torna all'inizio