Atto di significazione
Quello che segue e'
un esempio di atto inviato al sindaco di Brugnera (Pordenone) dai cittadini.
La parte preliminare (dopo "osservano che") deve essere adattata alle
realtà locali richiamando gli eventuali atti approvati in regione, provincia
e comune. Nel caso di Brugnera l'atto e' stato inviato via raccomandata con
ricevuta di ritorno al Sindaco, agli ex-sindaci ed ai Consiglieri del Consiglio
Comunale favorevoli a non tenere conto dell'inquinamento elettromagnetico.
Al Sindaco del Comune di .............................. Sig. ..............................
e p.c. ai componenti del Consiglio Comunale di ..............................
Sig. ..............................
al Prefetto di .............................. Sig. ..............................
al Procuratore della Repubblica di ......................... Sig. ..............................
all’ex Sindaco del Comune di .............................. Sig. ..............................
all’ex Sindaco del Comune di .............................. Sig. ..............................
al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. n. ..... Unità Territoriale di ..............................
alla Presidente del CO.NA.CEM.(Coordinamento Nazionale per
la tutela dai Campi Elettromagnetici)
Daniela Dussin - via Aurelia 32 - 31030 Frazione Valla' (TV)
ATTO DI SIGNIFICAZIONE
I sottoscritti cittadini, presa visione del verbale di deliberazione del Consiglio
Comunale n° 68 del 31.10.98 (all. n° 1), riguardante le osservazioni e/o opposizioni
alla Variante di Piano Regolatore Generale Comunale, con la quale si respinge
l’osservazione per quanto riguarda le fasce di rispetto in presenza di elettrodotti
rimandando la disciplina della materia "come da normativa vigente" e ritenendo
insufficiente ed anzi del tutto inutile tale determinazione,
osservano che
- rilevata la esplicita posizione del governo Italiano (all. n° 2) sulla
materia dell’inquinamento elettromagnetico, anche recentemente ribadita in
un documento di critica nei confronti della proposta di raccomandazione europea
11.06.98 COM98 268, documento che dichiara "improcrastinabile un approccio
maggiormente protezionistico basato sul principio di cautela e dal quale deriva
come, nel caso di sospetto danno alla salute causato da determinate esposizioni
ambientali, possa venir meno la fiducia nei tecnici che giustificano la mancanza
di azioni a carattere preventivo con la situazione d’incertezza, essendo in
campo ambientale la regola, e non l’eccezione, le circostanze nelle quali
i dati scientifici sono insufficienti per sostenere una conclusione definitiva".
- vista la delibera del 6 maggio 1998 della Giunta Provinciale di Como (all.
n° 3) avente come oggetto Stazioni Radio-Base per la telefonia mobile. Rischi
sanitari e regolamentazione, che impegna i propri Comuni, tra l’altro, ad
"intraprendere azioni preventive coordinate sul territorio per la previsione
nei Piani Regolatori Comunali di fasce i cui inquinamenti elettromagnetici
non incidano sulla popolazione e distino dai residenti e da aree pubbliche
almeno 50 metri";
- vista la Legge Provinciale n.10 art.61 dell’11 settembre 1998 della Provincia
Autonoma di Trento (all. n° 4), relativa alla Protezione dall’esposizione
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nella quale si stabilisce
in particolare al punto 1. comma f) che "con i Piani Regolatori Generali
possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente alla salvaguardia
da potenziali situazioni di pericolo per l’incolumità di persone o cose";
- vista la delibera del 30 dicembre 1998 del Comune di Riese Pio X (all. n°
5), che stabilisce la necessità "di prevedere nel Piano Regolatore Comunale
le aree nelle quali sia possibile installare impianti produttivi di inquinamenti
elettromagnetici";
- valutata appieno la potenzialità espressa dalla Variante di Piano Regolatore
Generale del Comune di Villesse (GO) (all. n° 6), riferimento innovativo in
Regione per quanto riguarda l’approccio cautelativo di uno strumento pianificatorio
locale;
- esaminato il recente DM n.381 del 10.09.1998 di regolamentazione dei tetti
di radiofrequenza compatibili con la salute umana (all. n° 7) dove, fissando
limiti sempre più restrittivi di esposizione a radiazioni non ionizzanti,
viene attestata "la necessità di riservare misure più cautelative perlomeno
nei casi in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici
per tempi prolungati";
ed inoltre:
- prendendo atto dell’ordinanza n.180/98 del T.A.R. dell’Umbria (all. n° 8)
dalla quale si evince come, in seguito ad una valutazione comparata degli
interessi pubblici e privati contrapposti, "una sospensione dei lavori
non appare eccessivamente pregiudizievole per gli interessi dell’ENEL Spa
e per il perseguimento degli interessi pubblici di cui detta Società è portatrice,
a fronte del diritto alla salute e dell’interesse delle popolazioni residenti
alla tutela di un ambiente salubre";
- considerando quanto disposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Padova
(all. n° 9) che in data 5 dicembre 1997 ha stabilito, ai sensi degli artt.
5 lett. b) e c) e 18 della L.1204/71 e DPR 1026/76, l’anticipazione del periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro per una lavoratrice impiegata in un
ambiente di lavoro "nel quale la presenza di campi elettromagnetici causati
dalla vicinanza di linee elettriche ad alta tensione risultava pregiudizievole
per la salute della donna e del bambino";
- tenendo in debito conto le vicende seguite all’adozione nella Regione Veneto
della Legge Regionale n.27 del 30.06.93 (all. n° 10) sulla prevenzione dei
danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, reiteratamente
sospesa perché maggiormente tutelativa in rapporto alla normativa nazionale
e per questo discriminante fra cittadini dello Stato Italiano;
- considerando infine la documentata conoscenza della Giunta Comunale sul
merito della dibattuta questione dell’elettrosmog, oggetto non più tardi di
un anno addietro (31 ottobre e 7 novembre 1997) di due pubbliche conferenze
patrocinate dal Comune di Brugnera, presenziate dal Sindaco e dall’Assessore
competente (all. n° 11);
gli stessi sottoscritti cittadini,
per tutto quanto sopra esposto,
ritengono che
- il Sindaco, e quindi l’intero Consiglio Comunale nelle persone favorevoli
all’emendamento, debba con tale atto assumersi la responsabilità diretta
di qualsiasi conseguenza di ordine sanitario, derivata dall’esposizione a
campi elettromagnetici, dovesse manifestarsi a lungo termine nella popolazione
residente in prossimità di installazioni sorgenti di campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici (elettrodotti, sottostazioni e cabine di trasformazione,
stazioni radio-base) insistenti sul territorio comunale, dimostrando
con la deliberazione dello stesso un’evidente superficialità nell’affrontare
e sviluppare, anche con lo strumento della pianificazione territoriale, una
problematica in continua evoluzione qual è quella dell’inquinamento elettromagnetico
e delle sue conseguenze per la salute, sulla quale l’aggiornamento è ormai
quotidiano;
- siano inoltre da accomunare allo stesso grado di responsabilità i Sindaci
che già in passato fronteggiando situazioni riguardanti il rischio elettromagnetico,
e pur consapevoli delle rimostranze dei cittadini ed a conoscenza dei dubbi
e delle incertezze avanzate nel mondo scientifico, hanno rinunciato al legittimo
e doveroso approfondimento tecnico/scientifico da affidare a figure competenti
in rappresentanza delle diverse parti permettendo da un lato la spedita
posa in opera delle installazioni progettate e dall’altro trascurando quei
richiami alla cautela che gli stessi studi scientifici già dal 1979 suggerivano.