CASS. III Civ.,  C. Genovese c/ Enel Spa, 27/7/2000, ud. 9/12/1999 n. 1636/99
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La tutela giudiziaria del diritto alla salute in confronto della pubblica amministrazione può essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie, se, prima ancora che l’opera pubblica sia messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile accertare, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l’esercizio, che nella medesima situazione è insito un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio (fattispecie in tema di costruzione di un elettrodotto 380.000 V.)".


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

         LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE                                       

 R.G.N. 1636/99

Cron. 22702

Rep. 3268

Ud. 9/12/1999

Composta dagli Ill.ini Sign.ri Magistrati:

Dott. Vittorio                                               DUVA

                      Dott. Ugo                                                     FAVARA

                      Dott. Paolo                      VITTORIA                                                                                                           Rel. Consigliere -

                                                                  Dott. Ernesto                      LUPO                   - Consigliere -

                                                                  Dott. Giovanni Battista                      PETTI                     - Consigliere -

                                                                                              

ha pronunciato la seguente                                                                               

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:                                                                                               ___

GENOVESE CELESTINO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA G G PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ABBAMONTE Orazio, che lo difende, giusta delega in atti;

                                                                                                ricorrente

contro

ENEL SPA, in persona dell’ing. Salvatore Machì, nella qualità di institore della società, elettivamente domiciliato in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 125, presso lo studio dell’avvocato PASSEGGIO FILOMENA, che lo difende unitamente agli avvocati PATERNO’ GIOVANNI, BRUNO GIANCARLO, CARBONE MAURIZIO, giusta delega in atrti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 930/98 della Corte d’Appello di NAPOLI, emessa il 25/3/1998, depositata il 23/04/98; R.G. 2346/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblicaudienza del 09/12/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;

udito l’Avvocato ORAZIO ABBAMONTE;

udito l’Avvocato MAURIZIO CARBONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1.  Celestino Genovese conveniva in giudizio l’Enel S.p.a. con la citazione a comparire davanti al tribunale di Napoli, notificata il 25.5.1995.

L’attore si dichiarava proprietario di un’abitazione nel comune di Lapio. Esponeva che il Ministro dei lavori pubblici, con decreto del 6.11.1992, aveva autorizzato 1’ Enel a costruire e mantenere in esercizio un elettrodotto inamovibile con tensione superiore a 220 Kv. Il progetto prevedeva il passaggio di un tratto dell’elettrodotto per il comune di Lapio e prefigurava che la linea elettrica sarebbe stata collocata a distanza non superiore a 28-30 metri dal piano di campagna del giardino e della via di accesso ed a circa 31 metri dalla casa.

Sosteneva che le conoscenze acquisite sugli effetti delle radiazioni generate da elettrodotti a tensione compresa tra i 220 ed i 380 Kv. avevano consentito di dimostrare che tali radiazioni presentano un’incidenza sul manifestarsi di patologie oncogene nelle persone che vi sono esposte. Si configurava perciò una situazione di pericolo grave ed irreparabile per la salute sua e del suo nucleo familiare.

Concludeva chiedendo fossero accertati e dichiarati la pericolosità e quindi il danno derivante alla salute sua e del suo nucleo familiare per l’esposizione ai campi elettromagnetici generati dall’elettrodotto; chiedeva che l’Enel fosse pure condannato a risarcire il danno costituito dalla diminuita abitabilità dell’immobile ed a rimuovere le opere.

2. L’Enel        si          costituiva in giudizio,          resisteva all’accoglimento della domanda, proponeva dal canto suo una domanda chiedendo fosse pronunciata una sentenza di costituzione dì servitù coattiva di elettrodotto.

Il convenuto esponeva che la linea elettrica di cui erano stati autorizzati costruzione ed esercizio rientrava nel piano di potenziamento degli impianti di produzione e trasporto nell’ Italia meridionale. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici era stato emanato a conclusione di un procedimento in cui l’ente, insieme alle altre numerose amministrazioni interessate dal passaggio della linea, aveva ricercato una soluzione di tracciato che contemperasse le esigenze della pubblica utilità dell’opera con gli interferenti interessi pubblici e privati, sì che il percorso prescelto poteva essere considerato il più idoneo. Sulla base del decreto ministeriale, essendo state le opere dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, con decreto 16.1.1995 del prefetto di Avellino era stata autorizzata l’occupazione di urgenza dei suoli interessati dalla costruzione della linea e l’occupazione era stata attuata il 23.3.1995.

Sosteneva poi che fosse da escludersi una concreta situazione di pericolo per la salute, così dell’attore come in generale delle popolazioni interessate dal passaggio della linea elettrica, perché, del resto in conformità di precisa disposizione contenuta al riguardo nel decreto ministeriale di autorizzazione, l’esercizio ne sarebbe avvenuto nel rispetto delle norme contenute nel DPCM 23 aprile 1992, che, nell’ordinamento italiano, rappresenta l’unica fonte da cui risultano stabilite le soglie di sicurezza e le distanze dei conduttori dagli edifici. Nel caso, le distanze dall’edificio dell’attore era previsto fossero anche superiori.

Sulla base di questa esposizione dei fatti, l’Enel concludeva chiedendo che la domanda fosse rigettata nel merito; aggiungeva che in ogni caso il giudice ordinario non avrebbe potuto ordinare la rimozione delle opere, a ciò ostando il divieto fatto dall’ari. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. E, perché un tale ordine avrebbe importato la modificazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal ministro e dal prefetto.

3. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 4.3.1997, dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di condanna alla rimozione delle opere e rigettava nel merito la domanda di risarcimento del danno.

4. La corte d’appello di Napoli, con sentenza del 23.4.1998, è anch’essa pervenuta, con motivazione in parte diversa, al rigetto della domanda.

Ha svolto i seguenti argomenti.

Il giudice ordinario ha giurisdizione su domande proposte per far accertare che da una condotta altrui è per derivare  pericolo al suo diritto alla salute o ad un diritto di proprietà.

Ma la domanda è, allo stato dei fatti, infondata.

L’attività di costruzione dell’elettrodotto si viene svolgendo sulla base di provvedimenti non impugnati e legittimi sotto il profilo del rispetto dei limiti di esposizione a campi elettromagnetici.

Per converso, siccome l’elettrodotto non è ancora entrato in funzione, non si può accertare se, quando lo sarà, da esso si genererà una situazione di pericolo per la salute.

Ciò esclude che possano ritenersi provati la messa in pericolo del diritto alla salute e quindi anche il danno al diritto di proprietà.

5. Celestino Genovese ha proposto ricorso per cassazione. L’Enel ha resistito con controricorso ed ha poi depositato una memoria.

 

Motivi della decisione

1. Il ricorso contiene due motivi.

2.     Il primo denunzia la violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 32 Cost., agli artt. 1171 e 2043 cod. civ., all’art. 100 cod. proc. civ.).

Il             ricorrente considera che il nostro sistema giuridico non tutela solo il danno patito, ma riconosce forme di tutela preventiva del diritto, che possono essere esperite in presenza di un ragionevole pericolo che il danno si verifichi e sono volte ad ottenere che il giudice inibisca che la condotta da cui deriva il pericolo sia portata a compimento e produca danno.

Obietta l’Enel nel controricorso che l’attore ha proposto una domanda fondata su un diritto relativo alla persona e non su un diritto relativo a cose e che l’azione di danno temuto può essere esperita solo nel secondo caso e non anche nel primo.

Il secondo motivo denuncia sotto altro aspetto gli stessi vizi (art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1171 e 2043 cod. civ. e 115, secondo comma, cod. proc. civ.).

Vi si osserva che il giudice ordinario può inibire alla pubblica amministrazione l’esecuzione cli provvedimenti dalla cui attuazione derivi danno per la salute e che, peraltro, secondo la comune esperienza, il valore di un immobile subisce un decremento in una situazione in cui al suo godimento viene ad accompagnarsi l’esposizione ad una situazione di pericolo.

L’Enel obietta che la domanda è stata rigettata perché il giudice ha ritenuto che il pericolo dedotto dall’attore non era stato provato e non se ne poteva acquisire la prova prima che la condotta si fosse manifestata nella sua concretezza.

I due motivi, per le ragioni di séguito esposte, sono fondati.

3.  La situazione di fatto da cui ha preso avvio la causa è incontroversa. E’ stata autorizzata la costruzione e messa in esercizio di una linea di trasmissione di energia elettrica avente tensione compresa tra i 220 ed 350 Kv e sono state dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, le opere occorrenti.

Su tale base, essendo prevista l’imposizione di una servitù di elettrodotto, è stata autorizzata l’occupazione in via di urgenza dei terreni su cui dovranno essere realizzate le opere che costituiscono l’elettrodotto.

L’attore, temendo che l’esercizio dell’elettrodotto, per la distanza tra la linea elettrica e la sua abitazione, dia luogo ad un’esposizione al campo elettromagnetico generato dal passaggio dell’energia, capace di creare pregiudizio per la sua salute, oltre che per la salute del suo nucleo familiare, ha proposto una domanda per far accertare che, alla distanza indicata, l’esposizione al campo elettromagnetico è fonte di pericolo per la salute. Ha chiesto che a tale accertamento facciano seguito provvedimenti del giudice, di inibitoria alla messa in esercizio dell’elettrodotto e di condanna al risarcimento del danno, per il pregiudizio che alla sua proprietà ha già arrecato la preventivata messa in esercizio dell’elettrodotto, in conseguenza del diminuito valore di godimento del bene conseguente al pericolo di danno per la salute cui potrebbero essere esposte le persone che in concreto vi abitassero.

4. La corte d’appello ha affermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario conoscere di tale domanda e sulla questione si è formato il giudicato.

La ragione dell’affermazione                        fatta                        dalla corte d’appello va non di meno resa esplicita: essa sta nella natura del diritto di cui si è chiesta tutela.

Il diritto alla salute, posto a base della domanda, è infatti un diritto fondamentale dell’individuo, che l’art.32 Cost. protegge direttamente (Corte cost. 26 luglio 1979 n.88; 14 luglio 1986 n. 184; 18 dicembre 1987 n. 559; 27ottobre 1988 n. 992; 22 giugno 1990 n. 307; 18 aprile 1996 n.                        118).

La Corte costituzionale, nella sentenza 22 giugno 1990 n. 307, ha in particolare considerato che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali in ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili. Ha aggiunto, con riferimento all’ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio, compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica, che a giustificare la misura sanitaria non è da solo sufficiente il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività, perché tale rilievo .

Da ciò è conseguita l’affermazione che la legge deve prevedere un equo ristoro del danno alla salute subito dal singolo in conseguenza dell’essersi dovuto sottoporre ad un trattamento obbligatorio.

Se ne trae, logicamente, la conclusione, che siano da considerare prive cli efficacia giuridica le determinazioni contenute nei provvedimenti della pubblica amministrazione, per la parte in cui possano risultare lesive della conservazione dello stato di salute, anche quando i provvedimenti adottati costituiscano in sé manifestazione di un p9tere ad altri finì previsto dalla legge (Sez. Un. 6 ottobre 1979 n. 5172).

Ciò significa, riferendosi al caso in esame, che il provvedimento di autorizzazione all’impianto e messa in esercizio della nuova linea elettrica ed il conseguente provvedimento di imposizione della servitù di elettrodotto, producono effetti ablativi in rapporto al diritto reale di proprietà, perché il proprietario, oltre a dover tollerare la presenza od il passaggio sul suo fondo degli impianti di cui consta l’elettrodotto, è impedito dall’eseguire sul fondo costruzioni od in genere dallo svolgere attività che possano determinare l’insorgere di situazioni di pericolo.

Ciò non significa, per contro, che il provvedimento di autorizzazione all’impianto e messa in esercizio della linea elettrica ed il conseguente provvedimento di imposizione della servitù possano produrre l’effetto giuridico che, come risultato della prefigurata utilizzazione della linea per la trasmissione dell’energia alla potenza prevista, debba essere subito dalle persone che hanno diritto di godere dell’immobile un pregiudizio del loro stato di salute.

4.1. Come si è visto, l’Enel oppone al ricorso due obiezioni.

L’ordinamento non consentirebbe di agire per far accertare che immissioni non attuali, ma future potrebbero risultare di pregiudizio per la salute.

La corte d’appello avrebbe comunque escluso che sia stata data la prova della pericolosità delle radiazioni suscettibili d’essere generate dall’esercizio dell’ elettrodotto.

Questa seconda obiezione non ha però riscontro nella decisione del giudice di merito.

La corte d’appello non ha detto, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall’attore, che essa non era idonea a dimostrare l’assunto, ovverosia che l’esposizione alle radiazioni in futuro generate dall’elettrodotto potevano risultare nocive per la salute, nè ha detto che una tale prova non avrebbe potuto essere acquisita affidando a tecnici indagini dello stesso tipo di quelle sulla cui base erano stati elaborati i documenti prodotti dall’attore.

Ha detto bensì che, sino a quando l’elettrodotto non fosse entrato in funzione, non sarebbe stato possibile accertare la concreta pericolosità dell’impianto.

Dunque, secondo la corte d’appello, prima deve essere posta in essere la situazione in cui è insita la esposizione della salute a pericolo, poi l’ordinamento consentirebbe di accertare che il pericolo c’è e permetterebbe di mettere in atto le misure idonee ad impedire che la salute resti menomata.

Si è quindi ricondotti alla prima obiezione.

4.2.       L’attore ha agito per far accertare e dichiarare che l’entrata in funzione dell’elettrodotto, per il fatto che l’Enel ha stabilito di farvi passare energia ad una determinata potenza, non mancherà di esporre a pericolo la conservazione dello stato di salute suo e dei suoi familiari, in quanto in concreto godono del fondo come proprietari.

Ha agito per ottenere che, sulla base di tale accertamento, sia dichiarato il suo diritto a non subire l’esposizione a tale pericolo e sia inibito al convenuto cli tenere il comportamento in vista del quale i provvedimenti prima richiamati sono stati adottati

La domanda, per le ragioni su cui si fonda, perché si afferma che il comportamento in parte già tenuto, preordinato com’è alla messa in esercizio di un elettrodotto, una volta che questo inizierà a funzionare, metterà in pericolo la salute dell’attore e va quindi impedito, è una domanda con cui è fatta valere una responsabilità da illecito (art. 2043 cod. civ.), perché è in contrasto con la protezione costituzionale del diritto alla salute un comportamento preordinato a determinarne la messa in pericolo.

Contrariamente a quanto ha affermato la corte d’appello, non è necessario che il danno si sia verificato, perché il titolare del diritto possa reagire contro la condotta altrui, se essa si manifesta in atti suscettibili di provocarlo.

In termini generali, può dirsi che la protezione apprestata dall’ordinamento al titolare di un diritto si estrinseca prima nel vietare agli altri consociati di tenere comportamenti che contraddicano il diritto e poi nel sanzionare gli effetti lesivi della condotta illecita obbligando il responsabile al risarcimento del danno.

Con specifico riferimento al diritto alla salute, sarebbe contraddittorio affermare che esso non tollera interferenze esterne che ne mettano in discussione l’integrità e ammettere che alla persona sia data la sola tutela del risarcimento del danno e non anche quella preventiva.

La Corte costituzionale, nella sentenza 30 dicembre 1987 n. 641, ha espressamente affermato che, in tema di lesione della salute umana, è possibile il ricorso all’art. 2043 cod. civ. e che si è così in grado di provvedere non solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma anche di prevenire e sanzionare l’illecito.

D’altro canto, dalla premessa che l’attribuzione di poteri ablatori ordinati a procurare alla pubblica amministrazione la disponibilità di beni, non può derivare l’effetto che ne risulti compromesso il diritto alla salute, questa Corte ha già in altre occasioni tratto l’enunciazione del principio per cui il privato può chiedere al giudice ordinario provvedimenti non di sola condanna al risarcimento del danno (Sez. Un. 16 luglio 1983 n. 4889; 10 dicembre 1984 n. 6476), ma anche di condanna ad un fare (Sez. Un. 20 febbraio 1992 n. 2092), in confronto della pubblica amministrazione o di concessionari di pubblici servizi.

E perciò può essere chiesto al giudice di inibire all’amministrazione il comportamento costituito dal porre in esercizio un impianto che, iniziando a funzionare con le modalità previste, è accertato possa determinare una situazione di messa in pericolo della salute.

L’inibitoria, d’altro canto, può tradurre in comando un accertamento dal quale risulti in quali condizioni e con quali accorgimenti l’opera può essere posta in esercizio ed il pericolo per la salute può essere evitato.

 

4.3. Sono necessarie alcune altre considerazioni.

L’ordinamento non manca di una disciplina specifica circa i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti: essa è stata dettata con il D.P.C.M. 23 aprile 1992, emanato in base all’art. 4, secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

Che una disciplina di questo tipo ci sia mostra che, allo stato delle conoscenze scientifiche, l’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti, se siano superati determinati limiti massimi, è considerata fonte di possibili effetti negativi sulla conservazione dello stato di salute.

Essa costituisce d’altro canto espressione di uno degli obiettivi del sistema sanitario, la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita, oltre che di lavoro (art. 2 della legge 833 del 1978) .

Dato il presupposto che è alla loro base, e data la natura di normazione secondaria che è loro propria, discipline di questo tipo hanno il valore di impedire che possa essere tenuta una condotta che vi contrasti.

Non hanno quello di rendere per sé lecita la condotta che vi si uniformi.

Queste discipline ritraggono il fondamento della loro legittimità dall’essere adeguate allo stato delle conoscenze circa i possibili effetti negativi dei fenomeni presi in considerazione ed è la stessa legge primaria a prevedere             che             debbano             periodica  revisione.

Dunque, la presenza di tali discipline costituisce conferma del fatto che alla protezione costituzionale del diritto alla salute inerisce sul piano sostanziale il diritto dell’individuo a che sia impedito agli altri consociati, ma anche alla pubblica amministrazione, di tenere condotte, che possono ingenerare il sorgere di patologie, come risultato dell’immissione nell’ambiente di fattori inquinanti.

E perciò rientra nei poteri del giudice ordinario, in un processo iniziato sulla base di una domanda quale quella proposta dall’attore, accertare se, sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere sulla domanda, avuto riguardo anche alla situazione del caso concreto, vi sia pericolo per la conservazione dello stato di salute nella esposizione al fattore inquinante di cui si tratta, ancorché tale esposizione si determini nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla disciplina di rango secondario vigente al momento della decisione.

Momento essenziale di tale accertamento, perché se positivo ad esso consegue che la condotta debba essere inibita, è che la condotta contraria, se lasciata svolgere, determinerà una situazione di esposizione al fattore essere  oggetto                        di inquinante suscettibile di compromettere la conservazione dello stato di salute.

Che la situazione di esposizione al fattore inquinante contenga in sé tale potenzialità costituisce anch’esso un tratto essenziale del fatto da accertare e la potenzialità, come in ogni caso in cui si tratta di stabilire se in futuro potrà determinarsi un evento come conseguenza di un fatto presente, deve essere accertata considerando se sia da considerare dimostrato un numero di casi in cui l’evento si è prodotto, sufficiente ad autorizzare, in un giudizio che fosse compiuto ad evento avvenuto, la conclusione che il fatto costituisce la causa dell’evento.

4.4.  Concludendo, la domanda proposta dall’attore non avrebbe potuto essere rigettata in base all’argomento che sino a quando l’elettrodotto non fosse entrato in funzione non poteva stabilirsi se avrebbe arrecato danno.

Questo equivale a dire che il dirit:o alla salute deve prima essere esposto a compromissione e poi può trovare tutela, ma solo in forma repressiva, mediante condanna al risarcimento del danno, anche in forma specifica.

Si è visto invece che la tutela può essere preventiva e sostanziarsi in una inibitoria.

Perciò, il giudice di merito non avrebbe potuto rifiutarsi di accertare se il diritto alla salute di quanti si fossero trovati ad abitare sul fondo dell’attore sarebbe risultato esposto al pericolo di rimanere compromesso dall’esposizione ai campi elettromagnetici generati dall’ elettrodotto, una volta che fosse entrato in funzione e per come ne era preventivato l’esercizio.

Questo accertamento, naturalmente, avrebbe dovuto essere condotto valutando gli elementi di prova prodotti in giudi~zio dalla parte (artt. 115 e 116 cod. proc. civ.), salvo a far ricorso ad indagini tecniche, se il giudice l’avesse ritenuto necessario (art. 61 cod. proc. civ.).

 

5. Il ricorso è accolto.

 

La sentenza impugnata è cassata e le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica in diversa sezione della corte d’appello di Napoli.

Il giudice di rinvio, si uniformerà al seguente principio di diritto: <.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese, ad altra sezione della corte d’appello di Napoli.

Così deciso il giorno 9 dicembre 1999, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.

 

Il relatore ed estensore                                                                                         Il Presidente

F.to P. VITTORIA                                                                                              F.to V. DUVA

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 27/7/2000

Il Collaboratore di Cancelleria

F.to C. Ammendola





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