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ORIGINALE |
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COMUNE DI PIEVE DI CENTO Provincia di Bologna |
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Adunanza ORDINARIA in prima convocazione. Seduta pubblica.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 27.4.2000.
OGGETTO: PETIZIONE POPOLARE SULL’ELETTROSMOG PRESENTATA IL 18.3.2000 – PROT. N. 1961 – PROPOSTA DI INDIRIZZI PROGRAMMATICI RELATIVI ALLA TUTELA DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI.
L'anno DUEMILA il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 20,50 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 36 della Legge 8.6.1990 n. 142, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
All'appello risultano:
MILENA CORREGGIARI |
P |
GOVONI MARIA |
P |
CACCIARI ANDREA |
A |
TARTARINI CLAUDIO |
P |
CAMPANINI MARCO |
P |
GAMBERINI VALTER |
P |
FINETTI MORENA |
P |
RODONDI RINO |
P |
FORTINI CLAUDIO |
P |
ARETUSI MAURO |
A |
GOTTI MIRCO |
P |
GILLI GERMANO |
P |
DEGLI ESPOSTI PAOLO |
P |
ALBERGHINI MARCO |
A |
BONAZZI LORENZO |
P |
BUSI WERTHER |
P |
FINI SAMUEL |
P |
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Sono presenti, gli assessori - non consiglieri Nicola Cerpelloni, Gianni Cavicchi e Massimo Rusticelli.
Assume la presidenza il Sindaco Milena Correggiari
Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Alberto Folli
Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi degli artt. 64 della legge 8.6.1990 n. 142 e 127 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 4.2.1915 n. 148, dichiara aperta la seduta.
Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Sigg. Consiglieri: Bonazzi Lorenzo, Valter Gamberini, Busi Werther.
Deliberazione Consiglio Comunale n. 42/2000.
ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE 8.6.90 N. 142 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Regolarità tecnica |
Regolarità contabile |
Parere favorevole |
Parere favorevole |
IL RESP.LE SERVIZIO |
IL RESP.LE SERVIZIO |
============= |
============= |
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE |
IL SEGRETARIO CAPO |
Milena Correggiari |
dr. Alberto Folli |
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Prot. n._____________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lì, IL MESSO COMUNALE
Sandra Lanzoni
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ESECUTIVITA’: Divenuta esecutiva per decorrenza dei
termini, ai sensi dell’art. 47 – 2° com-
ma – LEGGE 142/’90.
Lì,___________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
Paolo Govoni
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Atto composto di n. ______pagine (n._______allegati)
cc42a2000
Il punto odg 3 ed il punto odg 4 vengono trattati unitariamente su proposta del Sindaco, accettata senza opposizioni. L'ordine di trattazione degli argomenti risulta dal presente verbale.
Sono presenti alcuni rappresentanti del comitato di cittadini promotori della petizione popolare in discussione.
Il SINDACO riassume il contenuto della petizione popolare presentata il 18 marzo 2000, ringraziando i presentatori per avere posto con forza il problema. Evidenziando che la ricerca scientifica non è ancora giunta a conclusioni univoche sulle conseguenze della esposizione alle onde elettromagnetiche, richiama i contenuti del dibattito svoltosi nell'assemblea cittadina del 14 aprile . Precisa che nell'attuale normativa di P.R.G. è già previsto che l'installazione di antenne per trasmissioni cellulari non sia permessa nei pressi di scuole, ospedali, etc.. Sottolinea che le recenti installazioni sul territorio di Pieve di Cento hanno rispettato quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore. Dopo avere chiesto se qualcuno tra il pubblico presente lo desidera, invita la signora Enza Correggiari, tra le promotrici della petizione, ad intervenire.
ENZA CORREGGIARI dando lettura di un documento e ringraziati Sindaco e amministrazione comunale per la serata del 14 aprile, ritenuta utile per l'intera popolazione di Pieve di Cento, propone all'attenzione del consiglio comunale e dei presenti un possibile iter procedurale da osservare per l'installazione e la gestione di impianti che emettono onde elettromagnetiche. I punti salienti di questo iter sono:
a) adozione del principio di massima cautela;
b) attenta individuazione del sito;
c) verifica dei siti attualmente impegnati da impianti ed eventuale spostamento nei casi di pericolosità accertata;
d) progressivo abbassamento dei limiti di esposizione ad almeno 0,5 v/m;
e) installazione delle cd "scatole nere" per le misurazioni;
f) predisposizione di una rete di centraline fisse di rilevazione sul territorio;
g) perseguimento di obiettivi comuni di qualità tra i Sindaci di Comuni vicini;
h) previsione di un contributo del 3% sui ricavi, a carico dei gestori, da destinare ad attività di studio sugli effetti dell'esposizione a onde elettromagnetiche e per la programmazione della loro riduzione.
Il SINDACO procede alla lettura della proposta di delibera di indirizzi programmatici sul problema in esame;
DEGLI ESPOSTI esprime soddisfazione per l'operato del comitato cittadino che ha proposto alcune soluzioni operative. Si dichiara completamente d'accordo con l'applicazione del principio della massima cautela e nota che esistono molti punti di contatto tra la proposta di delibera e quella del comitato dei cittadini. Ritiene importante concertare le attività di controllo con i Comuni vicini e in linea di principio corretta l'idea di un contributo a carico dei gestori e a finanziamento della ricerca.
TARTARINI afferma che il gruppo politico al quale appartiene è già da qualche tempo preoccupato per il fenomeno in esame e che anche prima della petizione aveva sottolineato l'esigenza di affrontarla. Ritiene che gli impianti esistenti siano già troppi e vorrebbe che gli stessi fossero spostati fuori dal territorio pievese. Ritenendo che le convenienze economiche non debbano prevalere sul diritto alla salute, chiede che con il comitato dei cittadini si studi come fare per non avere impianti a Pieve di Cento.
RODONDI chiedendosi chi abbia autorizzato gli impianti, ritiene che fino a questo momento e anche durante questa seduta consiliare, sia mancato un confronto deciso sulla questione e ciò anche per responsabilità dei rappresentanti del comitato dei cittadini. Ironizza sulle iniziative come la serata recentemente organizzata dal Comune di Pieve di Cento e le giudica velleitarie. Si dichiara non tanto contro gli impianti per la telefonia cellulare, quanto a favore della salute dei cittadini. Ritiene che prima di firmare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto lungo la provinciale per San Pietro in Casale il Sindaco avrebbe dovuto esporre avvisi ad opponendum, per mettere a conoscenza del fatto i cittadini e consentire loro di proporre opposizione. In relazione alla proposta di delibera afferma che non è possibile ampliare le competenze della commissione edilizia e ironizza sulle prescrizioni contenute nella concessione edilizia stessa. Sottolinea inoltre che la concessione edilizia è rilasciata con la formula "salvi i diritti di terzi". Condivide il punto 4 della proposta di delibera. Ritiene che il Sindaco potrebbe da subito ordinare lo spostamento dell'impianto. Sottolinea il comma a) del punto 3 della proposta di delibera. Ritiene che la conformazione del territorio di Pieve di Cento e l'attuale collocazione degli edifici, non consentano di fatto l'applicazione del punto della delibera proposta relativo alle distanze minime. Ribadisce che a suo parere il Sindaco anche se il gruppo consigliare cui appartiene si astenesse, potrebbe prendere provvedimenti a tutela della salute pubblica. Ritiene inaccettabile la proposta avanzate dal comitato dei cittadini di proporre un nuovo prelievo fiscale a carico dei gestori per finanziare la ricerca. Richiede che si facciano correzioni alla proposta di delibera in particolare sul punto della misura della distanza minima prevista in 500 metri.
Un rappresentante del comitato cittadino autorizzato all'intervento dal Sindaco prende atto che l'amministrazione comunale ha intenzione di procedere all'installazione della scatola nera per il monitoraggio continuo. Precisa che il ringraziamento rivolto all'amministrazione comunale è motivato anche dal fatto che è stato l'unico soggetto ad avere interloquito con il comitato promotore della petizione. Sottolinea che gli esponenti della minoranza consiliare non hanno partecipato ad alcuno degli incontri promossi per dibattere il tema, nemmeno a quello del 14 aprile.
RODONDI precisa che la scelta di non partecipare agli incontri è dovuta alla volontà di non interferire. Spiega poi che la minoranza consiliare ha ritenuto gli incontri organizzati, una speculazione politica. Afferma che la minoranza difende i cittadini, ma è perplessa di fronte a iniziative come quelle promosse dall'amministrazione comunale.
Un rappresentante del comitato cittadino autorizzato all'intervento dal Sindaco ribadisce il ringraziamento dei cittadini all'amministrazione comunale, sottolineando come il tema di cui si dibatte sia nuovo e che eventuali errori sono dovuti alla non completa conoscenza del problema.
Il SINDACO afferma come l'intervento di RODONDI dimostri una carenza di informazione sul tema. Sottolinea come Pieve di Cento abbia rispettato le norme nazionali vigenti, ma anche come il semplice rispetto di tali norme non sia stato ritenuto sufficiente e abbia stimolato un dibattito e non una guerra politica. Fornisce precisazioni e notizie sulla prossima attivazione di scatole nere per il monitoraggio continuo, a Piacenza.
FINETTI afferma che la questione non si risolve, come invece affermato in un precedente intervento, spostando le antenne esistenti sul territorio di altri comuni. Ritiene poi che le antenne esistenti e i problemi da queste creati vadano gestiti.
Il SINDACO dichiara di essere d'accordo sulla necessità di confronto con le amministrazioni vicine e precisa che il riferimento contenuto nella proposta di delibera alla distanza minima, non è casuale, ma rafforza l'atteggiamento di non gradimento delle antenne fonti di onde elettromagnetiche.
RODONDI ribadisce l'esistenza della clausola "salvi i diritti di terzi" ed il suo significato. Preannuncia il voto di astensione nel caso non venga modificato il punto 4 della proposta di delibera nella parte relativa alle distanze, riducendole.
TARTARINI chiede precisazioni sul contenuto di quanto si delibera ed il SINDACO procede alla lettura della proposta di deliberato.
TARTARINI
dichiara il voto favorevole e la propria soddisfazione per l'impegno che si
assume di fronte ai cittadini.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che l’art. 32 della Costituzione tutela la salute sia come diritto fondamentale dell’individuo, che come interesse della collettività;
Che il diritto alla salute è inviolabile e prioritario rispetto alla soddisfazione di qualsiasi altro interesse, sia esso pubblico o privato, e che pertanto un potenziale pericolo sconosciuto a causa di mancanza di premura responsabile e precauzionale, non può essere lasciato passare come un rischio generale di vita;
Premesso che negli ultimi tempi si assiste ad un aumento abnorme di impianti radiotrasmettitori in ambito urbano per l’intenso sviluppo della telefonia cellulare;
Che gli impianti di distribuzione dell’energia a bassa frequenza (elettrodotti) risultano spesso posizionati in prossimità di aree abitate;
Che si registra un progressivo aumento dei livelli d’inquinamento elettromagnetico connesso al proliferare degli impianti fissi generatori di campi elettromagnetici;
Che a più riprese autorevoli medici e scienziati di tutto il mondo, hanno riferito di possibili rischi per la salute derivanti dall’esposizione cronica a campi elettromagnetici generati sia da elettrodotti e impianti civili (basse frequenze), che da ripetitori della telefonica cellulare e da emittenti e ripetitori radiotelevisivi (alte frequenze);
Che non esiste, di fatto, una mappatura di tali sorgenti inquinanti e che tale fenomeno si sta svolgendo in assenza di una pianificazione di controllo e di indirizzo, che individui chiaramente: corridoi-siti tecnologici e aree a rischio;
Preso atto che è questione fortemente dibattuta l’esistenza di effetti a lungo termine collegabili alla cancerogenesi (effetti non termici), attribuibili all’esposizione a campi elettromagnetici, sia nella regione delle basse frequenze, sia in quella delle radiofrequenze e microonde;
Che comunque gli effetti a lungo termine in particolare nella regione delle basse frequenze (50 Hz) appaiono sufficientemente provati dalle ricerche effettuate con il superamento del valore limite di 0,2 microtesla (200 nanotesla) per il campo di induzione magnetica;
Che la legislazione vigente in materia è carente e obsoleta;
Che il rispetto dei limiti di esposizione, elaborati per la tutela degli effetti acuti, appare condizione necessaria ma non sufficiente per tutelare la popolazione dall’esposizione degli effetti a lungo termine, nel caso di esposizioni continuative anche a basse dosi;
Preso atto del recente lavoro del ricercatore neozelandese, dott. Neil Charry, sulla rilettura della letteratura scientifica prodotta dal 1950 ad oggi, che ha evidenziato dei vizi interpretativi dei dati, sulla base dei quali ha proposto al suo governo di non superare la soglia dello 0,3 v/m per le alte frequenze e di impegnarsi a ridurre tale soglia entro 10 anni per passare ad uno 0,0X v/m, al fine dell’abbassamento del valore di fondo;
Richiamate le indicazioni contenute nel documento dell’ISPESL del 16.10.1997 per cui si sottolinea l’importanza della minimizzazione delle esposizioni e la necessità di effettuare la “miglior scelta del sito evitando i siti che insistono su aree adibite ad attività scolastiche, sanitarie, ed ad edilizia residenziale (collocazione cioè ed eventuale concentrazione delle antenne in siti scelti a seguito di una adeguata istruttoria)”;
Richiamato l’art. 4, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 381 del 10 settembre 1998 nel quale si dice che “la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compreso fra 100Khz e 300 Ghz e l’adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione”, evidenziando quindi che progettazione, realizzazione ed ubicazione devono assicurare la minor esposizione della popolazione;
Richiamata la sentenza del Tribunale di Milano (dodicesima sezione), del 15 ottobre 1999, con la quale è stata data ragione ai cittadini di Arese ed al Codacons obbligando l’ENEL a spostare due elettrodotti da 380 Kv ubicati in prossimità di abitazioni, entro due anni, in quanto gli esposti “hanno diritto di ottenere la tutela da parte dell’ordinamento senza dover attendere che il pericolo di danno si concretizzi in danno effettivo”;
Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 20 gennaio-6 aprile 1988, n. 415, la quale sancisce che in base all’art. 1 della L. 10/77 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti trasformazione del territorio attraverso l’esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi ove il mutamento e l’alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico o anche solo funzionale, per cui necessita di concessione edilizia la realizzazione di un’antenna per trasmissioni radio saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti;
Visto l’Ordine del Giorno, oggetto n. 1826/6143/5859, approvato dal Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna in data 28 febbraio 2000;
Considerato il preminente dovere della civica amministrazione di salvaguardare la salute della popolazione;
Con 11 voti favorevoli e 3 astenuti, presenti n. 14 Consiglieri
d e l i b e r a
1) di assumere un atteggiamento di attenzione nei confronti dei rischi bio medici dovuti all’esposizione a campi elettromagnetici e ad utilizzare fin da ora le norme in vigore muovendo dal “principio cautelativo” secondo il quale in permanenza di un dubbio sulla soglia di rischio, si adotta la soluzione più garantista per la salute umana;
2) di avviare quanto prima una fase di analisi e di mappatura del proprio territorio per l’individuazione degli impianti generatori di basse ed alte frequenze (antenne, elettrodotti, cabine di trasformazione), al fine di individuare:
a) l’ubicazione delle fonti potenzialmente inquinanti;
b) la popolazione potenzialmente a rischio, facendo particolare riferimento alle aree adibite ad attività scolastiche, sanitarie, e all’edilizia residenziale in genere;
3) di impegnarsi ad intervenire negli strumenti di gestione del territorio al fine di operare una razionalizzazione delle infrastrutture tecnologiche ed una più corretta individuazione delle aree edificabili, nello specifico attraverso:
a) l’individuazione nel Piano Regolatore di siti idonei alla collocazione delle stazioni radio-base impedendo un loro incontrollato posizionamento (distanza di metri 500 dalla singola abitazione qualora l’impianto sia inferiore ai 150W; per potenze maggiori distanze minimo di un chilometro);
b) l’individuazione dei corridoi tecnologici per gli elettrodotti. Ciò in modo che i valori di campo elettromagnetico rimangano sotto la soglia di rischio individuata dalla letteratura scientifica accreditata. Nello specifico, allo stato delle conoscenze attuali, per le basse frequenze (50Hz) campo di induzione magnetica <200 nanotesla, per le alte frequenze (telefonia cellulare e teleradiodiffusione) campo elettomagnetico <0,3 v/m;
4) di attivarsi per apportare le opportune modifiche al Regolamento Edilizio comunale in modo da prevedere norme specifiche che permettano alla Commissione Edilizia di esprimere una valutazione di merito sul posizionamento delle antenne, anche dal punto di vista dell’ornato, in considerazione anche a quanto previsto dall’art. della L. 10/77 che sottopone a concessione edilizia la realizzazione di un’antenna per trasmissioni radio;
5) di formare un Comitato di confronto e di concertazione tra l’AUSL Bologna Nord, Comune, ARPA, il Comitato cittadino, i gestori, per avviare accordi volontari anche prima dell’approvazione della Legge-Quadro contro l’elettrosmog già in discussione in Parlamento;
6) si impegna, altresì, ad avviare azioni volte alla bonifica di quelle aree che dovessero risultare non rispondenti ai parametri indicati dalla letteratura internazionale e citati nel presente atto.