Al Signor Sindaco del Comune di Pieve di Cento
E p.c. All’Assessore all’Urbanistica del Comune di Pieve di Cento
E p.c. All’Ufficio Tecnico del Comune di Pieve di Cento
E p.c. All’I.S.P.E.S.L. Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
Via Boldrini, 14
40100 Bologna
E p.c. All’ ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e
Ambiente dell’Emilia Romagna
Sez. Provinciale di Bologna
Via Triachini, 17
40138 Bologna
E p.c. All’ ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e
Ambiente dell’Emilia Romagna
Distretto di Pianura
Via Fariselli, 4
40016 S. Giorgio di Piano
E p.c. All’ Azienda U.S.L. Bologna Nord
Sede centrale di S. Giorgio di Piano
Via Fariselli, 4
40016 S. Giorgio di Piano
E p.c Al Presidente della Regione Emilia Romagna
C/ o sede Giunta Regionale E/R
Via Aldo Moro, 52
40127 Bologna
E p.c Al Presidente della Provincia di Bologna
Via Zamboni, 13
40126 Bologna
E p.c. All’Assessorato Regionale al Territorio,
Programmazione e Ambiente
Via dei Mille, 21
40100 Bologna
E p.c. Al WWF Italia – Delegazione Emilia Romagna
Via Savenella, 13
40100 Bologna
E p.c. Alla Legambiente – Bologna
Piazza XX Settembre, 7
40100 Bologna
E p.c. A Codacons
Via S.Felice, 99
40121 Bologna
E p.c. Al Ministero dell'Ambiente
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
E p.c. Al Ministero della Sanità
Viale Industria, 20
00100 Roma
Pieve di Cento 18 marzo 2000
Oggetto: Petizione cittadina.
I cittadini del Comune di Pieve di Cento avendo appreso con viva preoccupazione che è stata data l’autorizzazione alla installazione di una infrastruttura alta 30 metri (pari ad un palazzo di 10 piani) sul fondo allibrato al Catasto Terreni del Comune di Pieve di Cento al foglio 19 (all .A) mapp. 208 sito in Via Provinciale S. Pietro ,
C h i e d o n o
con forza che gli organi competenti impediscano l’attivazione di tale stazione radio base per telefonia mobile di proprietà della Telecom Italia Mobile Spa, e successivamente procedano al suo abbattimento
In Quanto
- Vista l'incertezza tuttora esistente in ordine ai possibili effetti nocivi sulla salute pubblica dei campi elettromagnetici, e in modo particolare di quelli ad alta frequenza provocati dalle stazioni radiotelefoniche cellulari, si reputa in atto uno stato di presunto pericolo nella zona residenziale di Pieve più densamente popolata, pregevole ed in attuale espansione con un connesso impatto ambientale molto forte che reca inoltre una considerevole svalutazione degli immobili situati nella zona dei "villaggi".
Sembra assurdo impiantare un tale "MOSTRO" in una zona residenziale cara ai Pievesi, che fino ad ora erano orgogliosi di avere quale punto di riferimento PORTA ASIA in direzione S. Pietro in Casale; per il futuro sarà il "MOSTRO" il punto di riferimento per le persone che provengono da S. Pietro in Casale.
Data l’assenza di appositi strumenti di pianificazione e di valutazione della compatibilità ambientale che tenga conto degli aspetti ambientali e di salute umana, permettendo di scegliere, tra varie alternative, quella a minore impatto e più funzionale a risolvere il problema, all’uopo si citano alcuni indirizzi giurisprudenziali in merito:
- la Corte di Cassazione (I sez. Civ.) con sentenza del 4.10.95-29.3.96 n. 2959 (ricorrente Petroni - resistente ENEL SpA) ha respinto la sentenza della Corte di Appello di Firenze per la quale "la diminuzione di valore degli edifici accertata dalle consulenze tecniche d'ufficio come conseguenza della perdita della veduta (deterioramento del paesaggio) non costituiva danno ingiusto risarcibile, non esistendo un diritto del proprietario a conservare la funzione di belvedere che il suo immobile si trova ad esercitare se non nei limiti (...) della disciplina civilistica delle distanze". La massima della sentenza stabilendo che "chi fruisce in modo esclusivo, come il proprietario o il titolare di altro diritto reale, di un bene inscindibilmente legato alle condizioni ambientali, vanta un diritto soggettivo alla conservazione di tale ambiente e il relativo deturpamento, a seguito di imposizione di servitù coattiva di elettrodotto, va pure indennizzato" rappresenta una fondamentale risposta della giustizia (la tutela del paesaggio è sancita dall'art. 9 della nostra Costituzione) a enti, come l'Enel, che col pretesto di perseguire il pubblico interesse e la pubblica utilità troppo spesso non si curano di limitare danni che riguardano tanto il privato quanto, più in generale, il pubblico, dal momento che la conservazione del paesaggio, anche sotto il semplice profilo estetico, risponde a un interesse della collettività.
- Si reputa in atto uno stato di presunto pericolo per la popolazione pievese sotto un profilo di inviolabilità della salute, giacché è notorio che l’inquinamento elettromagnetico è sospettato di essere causa di gravi conseguenze e malattie. Ciò racchiude e riapre di fatto la questione della totale assenza di qualsivoglia cultura ambientale e della salute. Per nulla consolano o meglio convincono le opposizioni di quanti ( chissà perché ogni qualvolta mossi da profittevoli motivi egoistici o da pseudo-lucidità scientifica dettata dal non coinvolgimento personale nelle vicende ) sostengono la non dimostrabilità scientifica del danno scaturente dal c.d. Elettrosmog. Ad essi si controbatte che "l’inviolabilità del diritto alla salute non consiste nella sola integrità fisica, ma della più complessa situazione di equilibrio psicofisico, identificabile come diritto soggettivo assoluto cui consegue il dovere di astensione dello Stato e dei privati da comportamenti lesivi." Nel caso ci fosse ancora bisogno di ulteriori argomentazioni, si riportano ancora una volta dei riferimenti giurisprudenziali:
- l'art. 32 Cost. sul diritto alla salute è azionabile direttamente, sia dal lavoratore che dai cittadini in genere, nei confronti della pubblica amministrazione o di soggetti privati (come indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 26.7.79 n. 88). Si ritiene che l'oggetto della situazione soggettiva tutelata, il bene salute, non consista nella sola integrità fisica (art. 5 CC) ma nella più complessa situazione di equilibrio psicofisico, identificabile come diritto soggettivo assoluto cui consegue il dovere di astensione dello Stato e dei privati da comportamenti lesivi.
- principi di diritto civile (p. es. art. 2043 CC sulla responsabilità derivante dal fatto illecito, e art. 833 sul "divieto di immissioni" ecc. ) e di diritto penale (589 CP "omicidio colposo", 590 CP "lesioni personali colpose", ecc. ) a seconda del danno configurato.
- l'ordinanza del TAR Lazio 18.12.96 sospende una postazione radio-base (Omnitel)
autorizzata con Decreto del Min. Poste e telecomunicaz. rilasciata sulla base della pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera e installata su un edificio al civico 184 di corso Vittorio Emanuele, a Roma. La sospensiva è stata pronunciata in seguito al rapporto ufficiale dell'ISPELS (organo pubblico preposto insieme con le USL alla misurazione dei campi elettromagnetici) nel quale si afferma che il livello di campo elettrico globale nei siti di installazione dell'impianto in oggetto, ancorché inferiore al limite di campo elettrico vigente nella regione Lazio, risulta essere un livello significativo di inquinamento specialmente in relazione a un'esposizione inconsapevole e cronica in un ambiente di vita residenziale. Viene richiamata, inoltre, la Risoluzione del Parlamento Europeo del 5.5.94, che impone di limitare il più possibile l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche.
L'Ordinanza del Pretore di Pietrasanta dell'8.11.86 è esemplare: i ricorrenti, proprietari di immobili posti nei pressi di un elettrodotto in costruzione coadiuvati da un'associazione ambientalista, chiedevano, ai sensi dell'art. 700 CPC, un provvedimento d'urgenza per la sospensione cautelare del completamento dell'opera (o, quanto meno, della messa in esercizio della stessa) e, nel merito, l'inibitoria definitiva delle immissioni elettromagnetiche derivanti dall'elettrodotto "fintantoché non sarà accertata o dimostrata dall'Enel la totale assenza di rischio o danno alla salute". Il Pretore, nonostante l'ambigua conclusione "il pericolo per la popolazione è solo ipotetico" (contenuta nella perizia redatta dal CTU prof. F. Gamberale, direttore di un istituto svedese di ricerca sull'inquinamento elettromagnetico), accoglieva la domanda attrice confermando l'ordine, già impartito all'Enel, di non attivare l'elettrodotto fino alla sentenza definitiva sulla base del principio secondo cui la "semplice possibilità di pericolo per la salute anche non immediato impone comunque l'adozione di misure idonee ad evitare rischi". Pur avendo il Tribunale di Lucca tre anni dopo la prima udienza revocato l’ordinanza del Pretore di Pietrasanta, i principi di prudenza, prevenzione e precauzione vanno sempre più diffondendosi e infiltrandosi nelle valutazioni politiche e legislative.
I danni alla salute (insonnia, ipertensione, cefalee, emicranie tutte con casi al di sopra della media) sono stati riscontrati nella perizia resa dal CTU in fase di incidente probatorio in un importante processo in corso presso la Pretura penale di Rimini, dove alcuni cittadini (60), affiancati dal WWF e altre associazioni, hanno denunciato i rappresentanti dell'Enel per il reato di "lesioni personali colpose" (art. 590 CP), in relazione a un elettrodotto ad alta tensione posto in prossimità di edifici nel comune di Rimini. Il risultato di questo processo costituirà un precedente incisivo sul fronte della tutela alla salute dai campi elettromagnetici .
Disegno di legge 4273.
- Non si conoscono le motivazioni di "rilevante interesse pubblico" dell’opera, né tanto meno si intravede soddisfatto il Principio di Minimizzazione delle Esposizioni ai campi Elettromagnetici in Area urbana, richiamato dal decreto interministeriale 10 settembre 1998 no.381, con riferimento ai campi elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz ( art.1). L’applicazione di tale Principio di Minimizzazione appare giustificata tutte le volte che occorre limitare l’esposizione di persone, lavoratori o membri generici della popolazione, ad agenti inquinanti, la cui azione sull’organismo umano, non è limitata alla manifestazione di effetti deterministici acuti, ma è sospetta di originare effetti degenerativi a carattere stocastico, che si manifestano su grandi numeri, in relazione ad un’ampia popolazione di individui esposti, a livelli di esposizione inferiori a quelli che determinano la soglia per la manifestazione degli effetti acuti.
Sotto tale profilo il Principio di Minimizzazione è figlio del Principio di Cautela, introdotto nell’ordinamento comunitario nel Trattato di Roma (Trattato di istituzione della CEE Comunità economica europea, Roma 17 ottobre 1957, n.1203, Titolo XVI, art.130R.)
L’applicazione del Principio di Ottimizzazione comporta la scelta ottimale del sito dove insediare l’impianto previa valutazione comparata del fondo elettromagnetico ed una ricerca delle disponibilità dei siti alla quale può concorrere efficacemente la partecipazione degli organismi di rappresentanza di base dei cittadini.
L’applicazione dei Principi di Minimizzazione, Giustificazione e Ottimizzazione, comporta una valutazione di merito variabile caso per caso che non può non essere discrezionale e deve perciò essere demandata ad un arbitro. Le parti nelle fattispecie che determinano l’insorgenza del rischio da esposizione ai campi elettrici e magnetici a frequenza industriale , sono:
- da una parte le licenziatarie dei servizi di radio diffusione o radio comunicazione e distribuzione dell’energia elettrica;
- dall’altra la popolazione civile, che può risultare esposta in condizioni residenziali o lavorative.
Arbitro non può che essere che la Pubblica Amministrazione e, in particolare, il Comune, che rappresenta sul territorio i contemperati interessi della collettività, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), cui compete la valutazione dell’esposizione, che è esposizione di persone (non esposizione dell’ambiente, che non rileva ai fini dell’osservanza dei tetti di radio frequenza , i quali sono tetti compatibili con la salute umana, come recita la legge n. 249/97). Una diversa attribuzione del ruolo arbitrale a organismi esterni alla Pubblica Amministrazione non avrebbe le necessarie garanzie di terzietà. Così come una attribuzione a organismi diversi dalla Pubblica Amministrazione non rispetterebbe il principio di specializzazione, contenuto nell’art.97 secondo comma Cost., in base al quale i compiti amministrativi in materia sanitaria non possono essere attribuiti se non alla Autorità Sanitaria: appunto il Sindaco che si avvale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (T.U. delle leggi sanitarie, legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n.833). Nell’ambito del SSN, istituito con la citata legge di riforma sanitaria, la competenza specialistica in ordine alla materia delle radiazioni non ionizzanti (art.6 lett. i) è attribuita all’Istituto Superiore di Sanità (art.9) e all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), entrambi organi centrali del SSN ( D.Lgs. no. 267/93 e D.Lgs.no. 268/93). L’ISPESL svolge funzione di consulenza nei confronti della Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni, in base a deliberazioni comunali, ai fini del procedimento autorizzativo per la installazione e l’esercizio di impianti che generano radiofrequenze e microonde. Nell’ambito di tale procedimento, ove i Comuni abbiano assunto con deliberazione di Giunta, atto di indirizzo nei confronti degli Uffici, nella valutazione istruttoria, la ottemperanza del principio di minimizzazione stabilito dalla vigente normativa, sarà verificata attraverso il rispetto contemporaneo del principio di giustificazione e del principio di ottimizzazione, secondo la estrinsecazione di tali principi sopra citati.
A conferma di quanto sopra esposto, allo stato attuale della conoscenza, nessuno può dire con certezza che le antenne non sono pericolose. È da tenere presente che nel decreto interministeriale 10 settembre 1998 no.381 succitato, l’Istituto Superiore di Sanità e l’ISPESL affermano la necessità di minimizzare il più possibile l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza (radiofrequenza, microonde) tipici della telefonia cellulare e diversi dai campi a bassa frequenza propri dell’alta tensione elettrica. Una posizione più netta è espressa autonomamente dall’ISPESL , che alle dirette dipendenze del Ministero della Sanità, è l’unico Ente competente per la prevenzione. L’ISPESL tiene conto con maggiore attenzione degli studi già esistenti e raccomanda una serie di cautele. Per esempio, di non mettere antenne vicino a scuole e ospedali ma anche di ridurre al minimo gli impianti nelle zone residenziali. L’ISPESL sostiene che, per il GSM, sarebbe ideale un "obiettivo di qualità" di 3V/m, la metà di quello indicato dal Dlgs. Nazionale e dal progetto della stazione radiobase di telefonia mobile oggetto di tale petizione.
Ricordiamo che il principio cautelativo è vivamente raccomandato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale considera questo problema una delle grandi emergenze di questi anni.
Vi sono anche Enti che tendono a negare la possibile pericolosità. Lo fanno sostenendo che non esistono " evidenze scientifiche sufficienti". Tradotto in linguaggio comune significa: riguardo a chi è esposto alle microonde giorno dopo giorno, notte dopo notte (esposizione cronica), non ci sono attualmente dati definitivi riferiti a un grande numero di persone sotto controllo per anni (evidenze scientifiche). Insomma, poiché questi sistemi di radio telefonia esistono da pochi anni, al momento non c’è nessuna certezza.
- Poiché l’assorbimento di energia irradiata da parte dei bambini è superiore rispetto agli adulti, e poiché le frequenze utilizzate dai telefonini E-Tacs e GSM, rientrano tra quelle "di risonanza" per i corpi piccoli (i bambini ma anche i cani e i gatti) ne consegue che il fattore di rischio nei bambini è di 8-10 volte più alto. Tra l’altro, tutte le ricerche scientifiche fanno sempre riferimento al peso corporeo (SAR): più basso è il peso, più elevato è l’assorbimento. Ecco perché nei paesi più avanzati, si è scelta la strada della massima prevenzione per i bambini con le aree scolastiche considerate " parchi" liberi il più possibile da campi elettromagnetici nelle ore di lezione, che sono grosso modo le ore di maggior traffico telefonico.
I CITTANI DI PIEVE DI CENTO
CHIEDONO INOLTRE
agli organi competenti costanti sopralluoghi e misure al fine di valutare l'intensità dei campi elettromagnetici/radiofrequenze/microonde generati dagli impianti di stazione radio base per servizio radiomobile installato in Via Provinciale Bologna.
I CITTADINI DI PIEVE DI CENTO RITENGONO
che l'esiguità del territorio del proprio Comune non sia in grado di sopportare l’ ELETTROSMOG derivante da tali apparecchiature che provocherebbero dannose ripercussioni sulla salute della popolazione, se installate a ridosso delle zone residenziali e chiedono pertanto una moratoria sulla installazione di dette apparecchiature nel Comune di Pieve di Cento.
Si allegano no. 125 fogli contenenti 949 (novecentoquarantanove) firme a sostegno della suddetta petizione ( di cui 16 firme di persone non residenti ma aventi lavoro a Pieve di Cento).
Ci si riserva la facoltà di presentare ulteriori adesioni e/o documenti.
All'uopo si allegano le seguenti ordinanze:
- Ordinanza del Sindaco Romano Nascetti Comune di Loiano (Bologna) del 09.03.99
- Ordinanza PG 165194 del 05.11.99 Assessorato Sanità e Ambiente del Comune di Bologna
- Ordinanza 778 del 16.11.99 Assessorato Sanità e Ambiente del Comune di Bologna
- Ordine del giorno approvato dal Comune di Venezia in data 22.11.99 : Obiettivo di qualità 0,5 V/m.
Per eventuali chiarimenti e/o corrispondenza
COMITATO PIEVESE CONTRO L'ELETTROSMOG
Enza Correggiari
Via Donatori di Sangue 20
40066 Pieve di Cento BO
Tel. 051/974751