Consiglio
di Stato Sez. V Ordinanza n. 3960 del 28 luglio 2000
con nota dell'Avv.P. RICCI " "ELETTROSMOG":
IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA NECESSITA' DEL PROCEDIMENTO DI V.I.A.
REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE DI TELEFONIA CELLULARE"
Si ringrazia l'Avv. Angelo Lanno per l'invio
del materiale
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro
Ordinanza:
3960
Registro
Generale: 304/2000
Sezione
Quinta
Composto
dai Signori:
Pres.
Raffaele Iannotta.
Cons.
Stefano Baccarini Est.
Cons. Pier
Giorgio Trovato
Cons. Claudio Marchitiello
Cons.
Fabio Cintioli
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
Nella
Camera di Consiglio del 28 Luglio 2000.
Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
Visto l'appello proposto da:
S.P.A.
WIND TELECOMUNICAZIONE
rappresentata
e difesa da:
Avv. GIUSEPPE
SARTORIO
Avv. LUCA DI RAIMONDO
con
domicilio eletto in Roma
Via
Della Consulta n.50
presso
Luca Di Raimondo
contro
COMUNE DI
BITONTO
rappresentato
e difeso da:
Avv.
ANGELO LANNO
Avv.
GIUSEPPE NAPOLI
con
domicilio eletto in Roma
Via di Monte Fiore n.22
presso
Renzo
Cuonzo
Per
l'annullamento dell'ordinanza del TAR
PUGLIA - BARI, Sezione II, n. 542/2000, resa tra le parti,
concernente
la INSTALLAZIONE
DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE ;
Visti gli
atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda incidentale di sospensione
( Ricorso numero 6304/2000) della esecuzione del provvedimento impugnato di
primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
COMUNE DI BITONTO;
Udito
il relatore Cons. Stefano Baccarini; uditi
altresì per le parti gli avv.ti G. Sartorio, A. Lanno e G. Napoli:
Ritenuto:
Che il precetto del comma 2 dell'art. 2 bis del D.L. 115/97 convertito
nella L. 189/97, che prevede per l’installazione di infrastrutture opportune
procedure di valutazione di impatto ambientale, è autonomo da quello di cui
al comma 1, attinente alla compatibilità con le norme relative ai rischi
sanitari per la popolazione, cui non può essere ridotto;
Che la valutazione di impatto ambientale è una locuzione
tecnico-giuridico di significato univoco, designante un procedimento
presupposto a quello di rilascio della concessione edilizia, ricollegabile,
nella discrezionalità del legislatore in ordine alla determinazione degli
oggetti, alla competenza regionale di cui al D.P.R. 12/4/1996 ed alla l. reg.
Puglia 20/1/1998 n. 3 (cfr., infatti, nota 26.5.2000 n. 4629 della Regine
Puglia sulle procedure di VIA in materia di impianti e di infrastrutture per
la telefonia mobile);
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti previsti dall'ultimo
comma del citato art. 21;
P.
Q. M.
Respinge l'appello (ricorso numero 6304/2000);
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Roma, 28 Luglio 2000
IL PRESIDENTE
( dott. Raffaele Iannotta )
L'ESTENSORE
IL
SEGRETARIO
( dott. Stefano Baccarini)
*
* * * * * * * * * * *
"ELETTROSMOG": IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA NECESSITA' DEL PROCEDIMENTO DI V.I.A. REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE DI TELEFONIA CELLULARE
Il
massimo organo della Giustizia Amministrativa conferma l'orientamento già
espresso dal Tribunale Amministrativo per la Puglia di Bari con ben cinque
ordinanze cautelari (nn. dal 542 al 546) del 6.4.2000, in relazione alla
necessità che la concessione all'installazione delle stazioni radio base di
telefonia mobile (o cellulare) sia subordinata alla positiva Valutazione di
Impatto Ambientale dell'opera da parte della Regione.
L'importanza
fondamentale di tale pronuncia -che costituisce una novità assoluta nel
panorama giurisprudenziale del Consiglio di Stato- è ancor più evidente ove
si consideri che essa, oltre a fissare una definitiva chiave di lettura della
normativa urbanistica che fissa i criteri base di assentibilità delle
relative “antenne”, ha finalmente posto la parola “fine” ad una
frattura interpretativa appena insorta nel seno dello stesso Tribunale
pugliese, tra la 2° Sez. della sede di Bari e la 1° Sez. della sede di
Lecce.
Ma
andiamo con ordine!
Il
Dirigente del settore urbanistico del Comune di Bitonto aveva negato ben
cinque concessioni, chieste dalla Alcatel Italia spa per conto della Wind
Telecomunicazioni spa, per l’installazione di altrettante stazioni radio
base di telefonia cellulare sul territorio cittadino, tra l’altro sul
presupposto che le relative istanze erano carenti del giudizio di compatibilità
ambientale, reso a seguito di procedura di v.i.a. dell’autorità competente,
giusta Legge n. 189 del 1.7.1997.
A
seguito di impugnazione delle società richiedenti il T.A.R. Puglia di Bari,
con le ordinanze (che potremmo definire “storiche”) innanzi citate, approvò
l’operato del Comune, affermando per la prima volta che “il
procedimento concessorio riguardante la installazione di stazione delle reti
di telecomunicazioni (telefonia mobile) deve rispettare le regole dettate
dalla legislazione di tutela in materia ambientale ex art. 2 co.1, lett. F),
D.P.R. 19/9/97 n. 318, 2 bis L. 189/97, 4 e 3 L. 249/97 (nella specie non
risulta acquisito il parere ambientale di competenza regionale) ”.
In
effetti l’art 2 bis cit., introdotto dalla L. 1.7.1997 n. 189 di
conversione, con modificazioni, del D.L. 1.5.1997 n. 115 (recante disposizioni
urgenti per il recepimento della Direttiva 96/2 CE in materia di telefonia
cellulare), prevede che l’installazione delle infrastrutture dev’essere
necessariamente accompagnata non soltanto dalla “garanzia” della loro
“compatibilità…con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la
popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da esse
generati” (primo comma), ma anche dalla loro sottoposizione “ad opportune
procedure di valutazione di impatto ambientale” (secondo comma). Ed in
particolare alla valutazione definita dall’art. 3 della Direttiva 85/337/CEE
(come sostituito dall’art. 1 della Direttiva 97/11/CEE) come tesa alla
verifica, in modo appropriato e per ciascun caso particolare, degli effetti
diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l’uomo, la fauna,
la flora, il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, il paesaggio, i beni
materiali ed il patrimonio culturale; nonché sull’interazione tra i fattori
innanzi elencati. In una parola sull’ambiente, quale bene giuridico autonomo
che trova: a) fonte di tutela diretta nella Costituzione, attraverso il
combinato disposto delle disposizioni precettive (artt. 2, 3, 9, 41 e 42)
poste a presidio dell’individuo e della collettività nel suo habitat
economico, sociale e naturale; b) salvaguardia mediante una corretta gestione
del territorio, ispirata a criteri di prevenzione e programmazione e
finalizzata, in ultima analisi, proprio alla preservazione della salute
pubblica.
Di
qui l’ovvia conclusione che: 1) la V.I.A., avendo la precisa finalità
di garantire una corretta gestione del territorio, appartiene alla materia
urbanistica (che, secondo la nozione che ne dà l’art. 80 DPR 24.7.1977 n.
6161, concerne la “disciplina del territorio, comprensiva di tutti gli
aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di
salvaguardia e di trasformazione del suolo, nonché la protezione
dell’ambiente”) e che, perciò, non può essere confusa con la mera stima
della compatibilità dei campi elettromagnetici ai valori limite di
esposizione della popolazione di cui al D.M. n. 381/98, operata dai PP. MM.
PP. delle A.U.S.L. competenti per territorio; 2) la titolarità
esclusiva della procedura di v.i.a. appartiene alle regioni, cui gli artt. 4
L. 15.3.1997 n. 59 e 56 D.lgt. 31.3.1998 n. 112 attribuiscono ogni funzione
amministrativa relativa alla protezione ed alla cura degli interessi del
territorio, nonché alla sua promozione, anche mediante adozione di opportune
disposizioni, normative e regolamentari, atte ad incidere sugli strumenti
urbanistici generali e sulle loro varianti per la salvaguardia e la
trasformazione del suolo (ed alla quale -è il caso di aggiungere- è
strettamente connessa l’assistenza sanitaria, intesa come complesso degli
interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana (cfr. Corte
Cost. 7.10.1999 n. 382). Tant’è che, sotto quest’ultimo profilo, sia il
citato D.M. n. 381/98 sia il D.P.R. 12.4.1996 (che detta disposizioni generali
in materia di valutazione di impatto ambientale, senza però recepire
l’intera direttiva 85/337/CEE) attribuiscono ai suddetti enti territoriali
compiti attuativi in materia, anche in ordine all’individuazione
dell’organo od organismo delegato all’istruttoria.
Per
di più l’art 2, 1° comma, del D.P.R. 19.9.1997 n.318 (contenete il
regolamento per l’attuazione di alcune direttive comunitarie nel settore
delle telecomunicazioni e promulgato a distanza di appena due mesi dalla L. n.
189/97, della quale esso -a mente del preambolo- costituisce la naturale
prosecuzione) stabilisce che “l’installazione, l’esercizio e la
fornitura di reti di telecomunicazioni, nonché la prestazione dei servizi ad
esse relativi accessibili al pubblico, sono attività di preminente interesse
generale, il cui espletamento si fonda….f) sul rispetto della vigente
normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell’ambiente e degli
obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, di concerto con le
competenti autorità”. Con ciò confermando non soltanto che la procedura di
v.i.a. integra, insieme alla garanzia di compatibilità sanitaria delle onde
elettromagnetiche, un presupposto necessario (una condizione, quindi) alla
concessione edilizia, ma per di più che la stessa ha un contenuto autonomo e
diverso dalla stima prevista dal 1° comma del famoso art. 2 bis cit..
Il
ragionamento seguito dai Giudici amministrativi baresi, per quanto riassunto
in poche righe, perciò, non fa una piega. Al punto che la V Sezione del
Consiglio di Stato -interessata dalle stesse società di gestione, soccombenti
in primo grado- non ha potuto fare a meno, con la pronuncia in commento, di
confermare le decisioni impugnate, rimarcando sia l’autonomia del precetto
contenuto nel secondo comma dell’art. 2 bis rispetto a quello del primo
comma, “attinente alla compatibilità con le norme relative ai rischi
sanitari per la popolazione”, sia –e, direi, soprattutto- l’univocità
del significato tecnico-giuridico della v.i.a., “ricollegabile, nella
discrezionalità del legislatore in ordine alla determinazione degli oggetti,
alla competenza regionale”.
Il
Supremo Collegio Amministrativo, però, ha altresì posto fine -almeno si
spera- ad un contrasto interpretativo appena insorto all’interno dello
stesso Tribunale pugliese, tra la sede di Bari (oramai attestata sul fronte
della distinzione tra i due commi dell’art. 2 bis) e la sede di Lecce, la
quale, dopo alcuni generici richiami alla necessità che le installazioni
delle antenne di telefonia mobile siano precedute dai soli accertamenti
(condotti dal P.M.P. dell’AUSL) sull’assenza di nocività delle onde
elettromagnetiche per la salute umana (cfr., tra le tante, ord. 17/19.5.2000
nn.1135 e 1136, nonché 23.3.2000 n. 662), con la recente decisione
6/10.7.2000 n. 1700 (resa cioè appena 22 giorni prima della pronuncia in
commento) ha affermato, senza mezzi termini, che “le opportune procedure
di valutazione di impatto ambientale…sono cosa ben diversa dalla procedura
di V.I.A. contemplata dall’art. 6 della L. 8.7.1986 n.349…e dal D.P.R.
12.4.1996…,e consistono semplicemente negli accertamenti sanitari preventivi
e successivi all’attivazione degli impianti in questione spettanti al P.M.P.
delle AUSL (al fine di garantire la compatibilità degli impianti di radio
base con tutela sanitaria della popolazione residente)…”.
Nessuna
obiezione alla diversità -sottolineata dai Giudici leccesi- tra le VV.II.AA.
previste, in generale, per determinate categorie di opere e le “opportune
procedure” imposte, nello specifico, dal secondo comma dell’art 2 bis
per le stazioni radio base, tutte ancora da riempire di contenuto, in quanto
(a dirla col Consiglio di Stato) rimesse alla “discrezionalità del
legislatore” regionale (è bene aggiungere). Tuttavia tale diversità
non può condurre alla semplicistica loro equiparazione agli accertamenti di
carattere per così dire “sanitario”, per la semplice ragione che, anche a
voler (forzatamente) prescindere dal ben preciso significato derivante dalla
diversa collocazione sistematica (secondo comma) della disposizione normativa
concernente la “valutazione di impatto ambientale” rispetto alla
previsione della compatibilità elettromagnetica delle onde con la salute
pubblica (primo comma), la tutela dell’ambiente, pur avendo -è ovvio- il
fine ultimo della difesa dell’individuo, non si esaurisce con la mera
soppressione degli effetti nocivi diretti, poiché essa è tesa a garantire il
benessere della popolazione attraverso la salvaguardia del territorio.
Dunque
hanno ragione -a nostro avviso- i Giudici baresi (con l’avallo del Collegio
romano) allorché attribuiscono valenza urbanistica alla procedura di v.i.a.
introdotta dall’art. 2 bis, senza confonderla con l’altrettanto necessaria
stima di conformità dei valori elettromagnetici di ciascun impianto di
telefonia mobile ai limiti imposti dal D.M. n. 381/98.
Semmai
il problema più complesso posto dal T.A.R. Puglia di Bari, prima, e dal
Consiglio di Stato, poi, si annida nella sorte di tutti quegli impianti, da
tempo già installati ed operanti sul territorio nazionale, sprovvisti di
nulla osta ambientale.
Nonostante
la vigenza della norma in parola sin dal mese di luglio 1997, infatti, gran
parte (forse tutti) delle antenne di telefonia mobile impiantati da tre anni a
questa parte non risultano affatto muniti di un provvedimento autorizzativo
regionale, del tipo previsto dall’art. 2 bis, 2° comma, L. n. 189/97, fino
ad oggi stranamente “ignorato” dalle amministrazioni locali. Per cui c’è
da chiedersi quale sorte toccherà loro, posto che, integrando il positivo
espletamento della procedura di v.i.a. una condizione necessaria ed
indefettibile per l’installazione delle s.r.b., i vari Dirigenti comunali
(attualmente, secondo la c.d. legge “Bassanini”, responsabili delle
concessioni in essere) avrebbero il dovere di imporre la sanatoria delle opere
“irregolari”, potendo le Regioni intervenire mediante adozione del
provvedimento di autotutela di cui all’art. 27 L. 17.8.1942 n.1150, ancora
in vigore.
Tutto
questo finché il Parlamento non si deciderà ad approvare la Legge quadro
sulla protezione dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la quale
assegnerà alle Regioni nuovi compiti di programmazione generale che -stando
almeno all’attuale testo legislativo ancora all’esame della Camera-, pur
non eliminando la procedura di v.i.a. imposta dall’art. 2 bis L. cit., di
sicuro agevolerà le amministrazioni comunali sia nella definizione dei
presupposti per il rilascio delle concessioni all’installazione delle
antenne sia nella connessa attività di controllo, mediante la prevista
individuazione dei siti a minor rischio ambientale e degli agenti
“inquinanti”.
Avv. Francesco P. Ricci