TRIBUNALE DI S.MARIA CAPUA VETERE - SEZIONE DIST. CAPUA
Ordinanza 12 maggio 2000

Con nota dell'Avv. Michele Gerardo - Avvocato dello Stato
Si ringrazia l'Avv. Maurizio BALLETTA per il materiale inviato 
                                                                                              

 

procedimento penale 3666/98 a carico di omissis, imputato   A) del reato p. e p. dall’art. 633-639 bis. C. P., B) del reato p. e p. dall’art. 21 legge 319/76, C) del reato p. e p. dall’art. 632, 639 bis C.P.,D) del  reato p. e p. dall’art. 734 c.p. ,E) del reato p. e p. dagli artt. 54 e 1161 R.D. 30.03.1942 n. 327 (C.d.N.), F) del reato p. e p. dall’art. 388 c.p.,G) del reato p. e p. dall’art. 2 L. 283/62,H) del reato p. e p. dall’art. 221 R.D. n. 1265/34.

 

Giudice: Dott. Massimo Urbano.

 

Difensore dell’imputato : Avv. Nicola Garofalo.

 

Pubblico Ministero: Dott. Donato Ceglie.

 

 

Parti civili:

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri dell’Ambiente, delle Finanze, delle Politiche Agricole, dei Trasporti e Navigazione – Avv. Michele Gerardo.

 

Associazione italiana per il Word Wide Fund (WWF ITALIA) ONULS – Avv. Maurizio Balletta.

 

Associazione italiana per il WWF in sostituzione della Provincia di Caserta– Avv. Maurizio Balletta.

 

Associazione italiana per il WWF in sostituzione del Comune di Castelvolturno– Avv. Maurizio Balletta.

 

Legambiente Campania – Avv. Luigi Mazzone.

 

1)      COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEI MINISTERI. AUTORIZZAZIONE GENERICA IN UNICA MISSIVA DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI INDIRIZZATA ALL’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO. POTERE DELL’AVVOCATURA DI INDIVIDUARE I DICASTERI DANNEGGIATI PER LA CONSEGUENTE COSTITUZIONE. SUSSISTE.

2)      REATI AMBIENTALI. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE NAZIONALI RICONOSCIUTE ( artt. 74 e ss. c.p.p.,). AMMISSIBILITA’.

3)      REATI AMBIENTALI. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE NAZIONALI RICONOSCIUTE IN SOSTITUZIONE DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA ( art. 4, comma 3, L. 265/99). AMMISSIBILITA’.

4)      RESTITUZIONE NEI TERMINI. COMUNE IMPOSSIBILITATO A DELIBERARE CIRCA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE A CAUSA DELLA MANCATA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN SEGUITO A ELEZIONI AMMINISTRATIVE TENUTE DA MENO DI UN MESE ( art. 175 c.p.p.) – CAUSA DI FORZA MAGGIORE- SUSSISTE.

 

 

ORDINANZA

 

 

IL GIUDICE

 

Visti gli atti di costituzione di parte civile e sentite tutte le parti interessate, osserva quanto segue:

A)    quanto all’ammissibilità della costituzione di parte civile dell’Avvocatura dello Stato anche per conto dei Ministeri dell’Ambiente, Finanze, Politiche Agricole e per la Presidenza del Consiglio, deve ritenersi sufficiente la autorizzazione alla costituzione di parte civile dello Stato, contenuta nella missiva del 13/5/1999 a firma del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed indirizzata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, a costituirsi validamente ed inequivocabilmente manifestata la volontà dello Stato, di esercitare nel presente processo penale una tutela risarcitoria o restitutoria, spettando all’Avvocatura dello Stato, quale soggetto preposto ex lege  alla difesa degli organismi statuali, la scelta degli interessi da tutelare e dei soggetti cui far risalire la tutela dei detti interessi. Si deve a questo proposito rilevare come l’autorizzazione faccia riferimento alla costituzione dello Stato, nel cui ampio concetto devono inequivocabilmente ritenersi compresi gli interessi che fanno istituzionalmente capo ai singoli Dicasteri, e che sia indirizzata direttamente all’Avvocatura e solo per conoscenza al Ministero dei Trasporti ed al Commissario Straordinario di Governo per la gestione delle aree del territorio del Comune di Castelvolturno. Di qui la piena ammissibilità dell’atto di costituzione per come formulato.

B)     Quanto all’ammissibilità delle costituzioni di parte civile delle due associazioni oggi comparse non ritiene questo giudicante di aderire alla prospettazione giuridica resa dalla difesa dell’imputato. Invero il limite alla legittimazione attiva nella tutela delle problematiche ambientali ai fini risarcitori contenuto nell’articolo 18 L. 349/86 non pare operare nel caso di specie. Essa infatti nel riconoscere solo allo Stato ed agli Enti territoriali il diritto a far valere in sede risarcitoria o restitutoria le proprie perdite in conseguenza di fatti, penalmente rilevanti, generatori di un danno all'ambiente, individua in detti enti i soggetti portatori di un interesse diffuso alla tutela dell'ambiente. Quando, invece, il fatto reato vada a ledere dei veri e propri diritti soggettivi, soggettivizzati e differenziati rispetto al più generale ed indistinto interesse diffuso, e tali da assurgere ad interessi collettivi, allora è possibile riconoscere potere rappresentativo, quale centro di imputazione dei detti diritti, ad associazioni che di essi sono portatori, lamentando, in tal caso le stesse un danno diretto ed immediato, eziologicamente collegato al fatto reato. E, poiché l’ambiente viene garantito, al pari di altri beni di rilevanza costituzionale, come diritto fondamentale della persona umana, e, conseguentemente, il danno ambientale viene visto come offesa ai valori naturali e culturali di ciascun individuo, ben può riconoscersi legittimazione processuale non solo ai soggetti pubblici, ma anche a persone singole o associate. E, quando vi sia, poi, un collegamento storico con la realtà in cui i fatti per cui si procede si sono verificati, concretizzando l’interesse in origine diffuso, a maggior ragione può ritenersi legittimata a farsi portatore di detto interesse, elevato da diffuso a collettivo, l’ente che della tutela di questo bene abbia fatto la sua ragione di vita ed il suo scopo essenziale, potendo in tal caso esso vantare un vero e proprio diritto soggettivo alla salubrità dell’ambiente e conseguentemente agire per essere risarcito di un eventuale danno all’esercizio di detto diritto soggettivo. Poiché nella fattispecie si tratta di associazioni entrambe radicate sul territorio e presenti con sezioni e sottosezioni, può riconoscersi alle stesse un potere rappresentativo degli interessi collettivi coinvolti nella vicenda processuale che oggi viene all’attenzione di questo giudicante.

C)    Va, infine, affrontato l’ultimo punto al vaglio di questo giudice e, cioè, quello relativo alla impossibilità del Comune di Castelvolturno di costituirsi oggi parte civile, pur in presenza di una esplicita manifestazione di volontà del rappresentante legale oggi comparso. Va preliminarmente qualificata la detta dichiarazione come una implicita richiesta di restituzione nei termini ex art. 175 c.p.p., avendo il Sindaco anche accennato ai motivi che avrebbero impedito oggi una valida costituzione. Ciò premesso e venendo all verifica delle condizioni per concedere detta restituzione va osservato quanto segue: la nuova Amministrazione comunale è venuta fuori nelle ultime consultazioni amministrative del 16/4/2000; la prima udienza dibattimentale si è tenuta prima di questa data; il Consiglio Comunale si è riunito per convalidare le elezioni solo al 6/5/2000 e non vi è stata ancora una seduta di Giunta, organo legittimato a deliberare la costituzione di parte civile. Da una simile ricostruzione degli eventi ritiene questo Giudice che possano dirsi riscontrate le condizioni previste dall’art. 175 c.p.p. per concedere la richiesta restituzione nei termini. Infatti i tempi tecnici per la costituzione ed il regolare funzionamento degli organi del Comune, atteso che le elezioni si sono tenute meno di un mese fa, possono considerarsi sicuramente una ipotesi di forza maggiore, mentre a nulla rileva la considerazione della difesa secondo cui la costituzione poteva essere decisa dalla precedente amministrazione, atteso che il tutto sarebbe avvenuto in un periodo in cui la Giunta era in carica solo per l’ordinaria amministrazione e dovendosi far rientrare l’atto di costituzione di parte civile negli atti di straordinaria amministrazione. Altresì irrilevante è l’altra osservazione di parte difensiva secondo cui sarebbero trascorsi i dieci giorni dalla cessazione del fatto per presentare efficacemente la richiesta. Invero la cessazione del fatto impeditivo va vista nell’essersi validamente tenuta la prima seduta della Giunta municipale, legittimata a deliberare in merito alla costituzione di parte civile, che allo stato non si è tenuta.

P.Q.M.

Ammette la costituzione di parte civile sia dell’Avvocatura dello Stato per conto di tutti i Ministeri per i quali è stata presentata, sia del WWF, in proprio e per la Provincia ed il Comune di Castelvolturno, che della Legambiente.

 

Restituisce nei termini il Comune di Castelvolturno con termine fino alla prossima udienza per il deposito dell’atto di costituzione di parte civile.

 

Capua, 12/5/2000.

 

IL GIUDICE         

NOTA

 

I. L’ordinanza che si annota costituisce corretta applicazione dei consolidati principi in tema di poteri dell’Avvocatura dello Stato nella gestione della lite.

In base all’art. 1, comma 4, L. 3/1/1991 n. 3 “la costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri”.

Nel procedimento penale in cui è stata adottata l’ordinanza che si annota l’Avvocatura dello Stato sì è costituita parte civile per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente, del Ministero delle Finanze, del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; ciò sulla base dell’autorizzazione di cui alla norma sopra citata, che la Presidenza ha indirizzato all’Avvocatura dello Stato ed altresì, per conoscenza, al Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

La difesa dell’imputato ha eccepito la inammissibilità della costituzione di parte civile per tutte le Amministrazioni dello Stato diverse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sul rilievo che l’autorizzazione è stata indirizzata, tra le Amministrazioni, al solo Ministero dei Trasporti e della Navigazione e che quindi deve considerarsi valida solo per quest’ultimo.

Il giudicante ha correttamente reputato che, da un punto di vista oggettivo, si sia manifestata la volontà dello Stato di costituirsi parte civile, a nulla rilevando che l’autorizzazione sia stata indirizzata soltanto a una delle Amministrazioni interessate. Si ritiene infatti, da parte del giudicante, che spetti «all’Avvocatura dello Stato, quale soggetto preposto ex lege alla difesa degli organismi statuali, la scelta degli interessi da tutelare e dei soggetti cui far risalire la tutela dei detti interessi>>. Tale enunciato costituisce, come già detto, applicazione dei consolidati principi in tema di poteri dell’Avvocatura dello Stato nella gestione della lite.

A norma dell’art. 1, comma 2, R.D. 30/10/1933 n. 1611, l’Avvocatura dello Stato rappresenta ed impegna l’Amministrazione dello Stato innanzi a tutte le giurisdizioni senza bisogno di alcun mandato o procura. La pienezza dei poteri dell’Avvocatura si manifesta con grande evidenza proprio nella gestione tecnica della lite, nell’esercizio delle varie facoltà processuali, nella utile conduzione della causa: spetta all’Avvocatura decidere quando e come iniziare una lite, come gestirla, se proporre un regolamento di giurisdizione o di competenza, cosa eccepire.

Quando lo Stato è attore - come nel caso de quo -  la giurisprudenza costante afferma il principio per cui è indifferente l’esatta individuazione dell’Amministrazione dello Stato in giudizio, sostenendosi che qualsiasi errore sul Ministero interessato o sull’organo competente è irrilevante (Cass. 10/7/1991 n. 7642, Cass. 2711/1979 n. 620, Cass. 9/6/1978 n. 2905, Cass. 28/9/1976 n. 3172, Cass. 9/4/1975 n. 1301, Cass. 3/4/1973 n. 1002, Cass.7/7/1972 n. 2274, Cass. 19/9/1970 n. 1594, Cass. S.U. 18/9/1970 n. 1568, Cass. 24/7/1964 n. 2019). La giurisprudenza afferma tale principio in considerazione del fatto che, quando attore è lo Stato, che è persona giuridica unitaria, eventuali errori sugli organi competenti non provocano alcun danno alla controparte e possono quindi essere corretti liberamente e in qualsiasi momento dall’Avvocatura dello Stato. A riguardo si è finanche sostenuto che nel giudizio di appello non importa irregolarità procedurale la circostanza che appellante sia un Ministero diverso cia quello in causa in primo grado.

Va infine rilevato che la dottrina prevalente qualifica “atto interno l’autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri richiesta dall’art. 1, comma 4 L. n. 3 cit. per la costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali; atto interno la cui esistenza e regolarità non possono essere sindacate dal giudice e la cui violazione può dar luogo a responsabilità dell’Avvocato dello Stato ma non può in alcun modo produrre effetti sul processo (cosi P. Pavone: Lo Stato in giudizio, Editoriale Scientifica 1995,  34; W. Ferrante: Parte civile: procura speciale anche per le amministrazioni statali in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato 1995, I, 305 ss. Analogamente in giurisprudenza: Tribunale di Brescia, sez. I penale, ordinanza 7/271999 emessa nel procedimento n. 653/94 R.G.; Tribunale di Roma, sez. IV penale, ordinanza 27/11/1998, imp. Baldini e altri; contra Corte di Cassazione, sez. VI penale 17/6/1995 n. 6980).                                

                                                                                        Avv. Michele Gerardo                                                                                                      Avvocato dello Stato




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