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DIRETTIVA
PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2000,
N. 30 RECANTE "NORME PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA
DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO"
Premessa
La presente direttiva è emanata in applicazione degli
artt. 4, 6, 8, 13 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30
concernente "Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico", di seguito denominata legge.
CAPO I
FINALITÀ
Art. 1
Finalità
La legge detta norme :
- per perseguire in via prioritaria la prevenzione
e la tutela sanitaria della popolazione e la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico coordinandole con le scelte
della pianificazione urbanistica;
- per la localizzazione delle emittenti radio, di
quelle televisive, degli impianti di telefonia
mobile, ivi compresi gli impianti del sistema
dect, e delle linee ed impianti elettrici per il
rispetto dei valori di cautela fissati nella
normativa statale e per il perseguimento degli
obiettivi di qualità.
Gli Enti locali nell'esercizio delle loro competenze e
della pianificazione territoriale e urbanistica
perseguono obiettivi di qualità per la minimizzazione
del rischio della popolazione ai campi elettromagnetici.
Art. 2
Campo di applicazione
La legge non si applica agli apparati previsti al comma 1
dell'art. 2 mentre per gli impianti dei radioamatori,
regolati con il DPR 5 agosto 1966, n. 1214, fa rinvio ad
un'apposita disciplina da adottarsi con regolamento nei
termini previsti al comma 2.
CAPO II
IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA
Art. 3
Piano provinciale di localizzazione
dell'emittenza radio e televisiva
Il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza
radio e televisiva, approvato con le procedure previste
all'art. 27 della L.R. n. 20/2000, deve essere realizzato
in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle
frequenze di radiodiffusione televisiva, approvato
dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 30
ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
e con la deliberazione consigliare n. 936 del 8 luglio
1998 in cui la Regione ha indicato al Ministero
competente i siti per la localizzazione delle postazioni
televisive.
Per garantire comunque l'informazione, il Piano di
localizzazione, in considerazione del fatto che il Piano
nazionale per la radiodiffusione televisiva non ha ancora
trovato concreta attuazione, e che l'Autorità non ha
emanato il piano per la radiodiffusione sonora, può
prevedere, motivatamente e temporaneamente, la permanenza
degli impianti nelle aree previste al comma 1 dell'art.
4, fermo restando il rispetto dei valori fissati dal D.M.
n. 381 del 1998 ed evitando, per quanto possibile, la
presenza di impianti nelle aree destinate ad attrezzature
sanitarie, assistenziali e scolastiche.
Qualora il Piano provinciale preveda la collocazione di
un impianto a meno di 500 metri dal confine con il
territorio di una o più Province, l'approvazione del
medesimo deve essere corredata del parere favorevole
delle Provincie interessate.
Art. 4
Divieto di localizzazione degli
impianti per l'emittenza radio e televisiva
Si definisce fascia di rispetto, ai sensi del comma 1
dell'art. 4 della legge, la distanza non inferiore a 300
metri dal perimetro del centro abitato definito ai sensi
del comma 6 dell'art. A-5 della L.R. n. 20/2000 (1),
come individuato dagli strumenti della pianificazione
urbanistica generale comunale, ovvero dal perimetro del
territorio urbanizzato del PRG vigente, definito ai sensi
dell'art. 13 della legge regionale 47/1978. In tale
fascia non sono consentite localizzazioni di impianti ad
eccezione dei ponti radio nonché di quelle previste dal
piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Sono
altresì vietate le installazioni su edifici scolastici,
sanitari e a prevalente destinazione residenziale nonché
su edifici vincolati ai sensi della normativa vigente,
classificati di interesse storico-architettonico e
monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale.
Art. 5
Pianificazione comunale
Sono stabilite le procedure per adeguare la
pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali
previsti all'art. 3 e la facoltà per i Comuni di
acquisire o, se del caso, occupare d'urgenza le aree
interessate, assegnandole in diritto di superficie ai
gestori, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 223/90 (2).
Art. 6
Funzione dei Comuni
Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva sono
autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure di
seguito elencate.
6.1) Autorizzazione:
La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello
unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi
dell'art.6 e dell'art. 21 della legge il procedimento per
il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dal DPR
20 ottobre 1998, n. 447. La domanda è corredata della
seguente documentazione:
a) scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione
di:
- frequenze, larghezza di banda e canali di
trasmissione utilizzati;
- massima potenza immessa in antenna;
b) caratteristiche di irradiazione dell'antenna con
l'indicazione di:
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e
verticale del sistema irradiante. In tali
diagrammi deve essere riportata, per ogni grado,
l'attenuazione in dB del campo (o deve essere
indicato il campo relativo E/E0);
- inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima
irradiazione (tilt elettrico o meccanico) con
direzione riferita al nord geografico;
- guadagno dell'antenna (valore numerico assoluto e
in decibel);
- altezza dell'asse di massima irradiazione dal
suolo e dalla base della struttura a cui è
ancorata l'antenna;
c) progetto dell'impianto in scala 1:200;
d) altitudine e coordinate geografiche del punto o
zona d'installazione;
e) cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000
con l'indicazione di tutti gli impianti emittenti
presenti in un raggio di 1 Km dal sito in questione;
f) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con
l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze,
delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un
raggio di 500 m dall'impianto, individuato con le
rispettive direzioni di puntamento delle antenne
trasmittenti (rispetto al nord geografico);
g) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico
in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
h) valutazione del campo elettrico generato
dall'impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto
conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di
altre installazioni .
Per l'installazione di ponti radio la domanda deve
essere corredata della documentazione di cui alle lettere
a), b), c), d) ed f) del punto 6.1.
6.2) Parere tecnico:
Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA
effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e li
invia all'Azienda USL che esprime le proprie valutazioni,
acquisite le quali l'ARPA trasmette al Comune il parere
tecnico comprensivo delle valutazioni ambientali e
sanitarie.
Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia
di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie.
6.3) Spese di istruttoria:
Ai sensi di quanto previsto al 5 comma dell'art. 6 della
legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande
di autorizzazione sono a carico del richiedente.
Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per
ogni impianto, secondo la complessità dell'istruttoria,
tra un minimo di £. 1.500.000 (pari a 774,69 EUR), ed un
massimo di £. 3.000.000 (pari a 1.549,37 EUR) da
richiedersi qualora l'istruttoria richieda
l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il
pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al
momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo
è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del
richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a
corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività
istruttoria le somme di loro spettanza.
Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per
il rilascio della concessione edilizia, qualora prevista.
6.4) Rilascio dell'autorizzazione:
Lo sportello unico, ove attivato, ovvero il Comune
provvede al rilascio dell'autorizzazione.
Le autorizzazioni, nelle more di approvazione del piano
provinciale di localizzazione e del suo recepimento nella
pianificazione urbanistica comunale, sono rilasciate su
parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per
l'emittenza radio e televisiva, previsto all'art. 20
della legge.
Ferma restando la competenza del Comune a fissare il
termine del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il
termine massimo previsto dal DPR 447/98 (90 giorni).
Qualora l'autorizzazione riguardi i programmi annuali,
tale termine decorre dalla data ultima prevista per la
presentazione dei medesimi.
Art. 7
Risanamenti degli impianti per
l'emittenza radio e televisiva
Il comma 1 dell'art. 7, stabilisce, per gli impianti
esistenti, l'obbligatorietà dell'autorizzazione e
dell'adeguamento alle norme della legge.
A tal fine i gestori degli impianti per regolarizzare la
propria posizione, devono presentare:
1) la domanda di autorizzazione entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge, per gli impianti
esistenti e non autorizzati che rispettano i limiti
fissati dal D.M. 381/98 e le norme della legge.
La domanda deve essere corredata della documentazione di
cui al punto 6.1), lettere a), b), d) ed e) nonché dalle
misure del campo elettrico generato dall'impianto
effettuate nelle condizioni di massimo esercizio
attestanti il rispetto dei limiti, tenuto conto di
eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre
installazioni. Il Comune sulla base della documentazione
presentata e con le procedure di cui al comma 2 dell'art.
6 rilascia l'autorizzazione ovvero invita i gestori a
presentare, nel rispetto dei termini di legge, il
previsto Piano di risanamento relativo alla
delocalizzazione.
2) il Piano di risanamento, per gli impianti non
conformi, corredato delle modalità e dei tempi di
riconduzione a conformità. Tale piano ricomprende la
richiesta di autorizzazione. Il risanamento può
comportare la delocalizzazione e/o l'adeguamento ai
limiti.
- Per la delocalizzazione i gestori, entro sei mesi
dall'adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali ai Piani provinciali, presentano, per
gli impianti che devono essere delocalizzati,
specifici piani di risanamento da realizzarsi
entro sei mesi dalla loro approvazione.
- Per l'adeguamento ai limiti previsti dal D.M. n.
381/98 i gestori, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della legge, presentano specifici Piani di
risanamento da realizzarsi nei tempi previsti nel
provvedimento di approvazione. Entro trenta
giorni dall'avvenuta realizzazione di tali
interventi deve essere data comunicazione al
Comune. L'adeguamento ai limiti deve essere
comunque completato entro e non oltre due anni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Nel caso che il risanamento comporti sia la
delocalizzazione che l'adeguamento ai limiti, si
applicano le procedure di cui alla lett. a), fermo
restando il rispetto del termine di 2 anni decorrenti
dall'entrata in vigore della Legge per l'adeguamento ai
limiti.
CAPO III
IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE
Art. 8
Autorizzazione degli impianti fissi di
telefonia mobile
Il comma 1 dell'art. 8 stabilisce l'obbligo
dell'autorizzazione.
Di norma, entro il 30 settembre di ogni anno i gestori
presentano ai Comuni il Programma annuale delle
installazioni fisse da realizzare. Si ricorda che ai
sensi del comma 3 dell'art.8 i programmi annuali sono
soggetti a pubblicizzazione con le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti comunali.
Per l'anno 2001 il Programma deve essere presentato entro
il 30/4/2001. Sino a tale data sono autorizzabili le
singole installazioni.
Il Programma annuale oltre a indicare la localizzazione
puntuale degli impianti può individuare altresì le aree
circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di
raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto,
dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli
standard stabiliti dalla concessione ministeriale,
prevede di installare gli impianti.
L'autorizzazione pertanto riguarderà solo gli impianti
localizzati in siti puntuali, mentre, per le aree
circoscritte in cui si prevede di localizzare altri
impianti, il Comune ne valuta la compatibilità
urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando il
rilascio dell'autorizzazione alle procedure previste al
comma 6 dell'art. 8. Per tali aree non è richiesta la
procedura di pubblicizzazione.
Le modifiche di impianti esistenti sono soggette ad
autorizzazione con le procedure previste al successivo
punto 8.5). Qualora la modifica di un impianto già
autorizzato non determini un incremento di campo
elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti
a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il
gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei
limiti previsti dalla normativa statale e delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione, previa comunicazione al Comune, all'ARPA
e all'AUSL.
Per favorire la corretta applicazione da parte dei
gestori delle norme contenute nel presente Capo III, i
Comuni mettono a disposizione dei gestori medesimi le
informazioni contenute nei rispettivi strumenti di
pianificazione.
8.1) Autorizzazione del programma
Il programma annuale, comprensivo della domanda di
autorizzazione, va presentato allo sportello unico, ove
istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art. 8 e
dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione del programma è disciplinato dal DPR
20 ottobre 1998, n. 447. Il programma va corredato della
seguente documentazione:
- Cartografia aggiornata, in scala adeguata, del
territorio interessato alle installazioni, con
l'indicazione dei siti e/o delle aree
circoscritte in cui si prevede l'installazione di
nuovi impianti nonché di quelli già installati;
- Elenco delle installazioni con la denominazione
del sito, la via ed il numero civico;
Inoltre, per ogni singola installazione deve essere
prodotta la seguente documentazione relativamente a:
Caratteristiche del sito
- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- Inserimento fotografico;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o
zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con
l'indicazione degli edifici presenti, delle loro
altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di
pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto
stesso, individuato con le rispettive direzioni
di puntamento delle antenne trasmittenti
(rispetto al nord geografico);
Caratteristiche radioelettriche e valutazione
strumentale
- banda di frequenza assegnata in trasmissione e
ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il
numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle
antenne trasmittenti, altezza dal centro
elettrico per ogni cella, guadagno rispetto
all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt
(elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord
geografico e numero di trasmettitori per cella
per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e
verticale del sistema irradiante corredati
dell'attenuazione in dB della potenza irradiata,
informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione
dell'impianto con l'indicazione delle modalità
di accesso da parte del personale di servizio e
dell'ubicazione del locale contenente gli
apparati tecnologici.
- valutazione strumentale del fondo
elettromagnetico in corrispondenza degli edifici
maggiormente interessati dai lobi primari di
induzione;
- valutazione del campo elettrico generato
dall'impianto nelle condizioni di massimo
esercizio, tenuto conto di eventuali contributi
derivanti dalla presenza di altre installazioni.
Inoltre, per antenne installate su edifici:
- planimetria dell'edificio in scala 1:100,
corredata dei prospetti verticali in scala 1:100
con il posizionamento delle antenne.
Nel caso in cui il programma contenga siti destinati
ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta oltre a
quanto previsto al punto precedente la seguente
documentazione riferita ad ogni sito:
- prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o
1:100) con indicazione della presenza di
eventuali portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20
m dal trasmettitore le destinazioni d’uso
dei luoghi in cui sia prevista permanenza
prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar
con relative aree di ristoro all’aperto,
edicole, etc…), la pianta dovrà essere
completata con l’indicazione delle distanze
e altezze dei luoghi specificati;
- stime dei valori di campo generati in
corrispondenza delle zone ritenute a permanenza
prolungata in prossimità dell’antenna
(interno edicola, negozi ed abitazioni ,
etc…).
In particolare per impianti previsti in ambiente
interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o
1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e
installazione/i con indicato il punto ove viene collocato
il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti
(sezioni orizzontali e verticali).
Tale documentazione costituisce adempimento per il
catasto di cui all'art. 12 della legge.
8.2) Spese di istruttoria:
Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 8 della
legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande
di autorizzazione del programma annuale sono a carico del
richiedente.
Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per
ogni singola installazione e secondo la complessità
dell'istruttoria, tra un minimo di £. 1.000.000 (pari a
516,46 EUR), ed un massimo di £. 3.000.000 (pari a
1.549,37 EUR) da richiedersi qualora l'istruttoria
richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti.
Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune
al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale
contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a
carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune
provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono
attività istruttoria le somme di loro spettanza.
Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per
il rilascio delle concessioni edilizie, qualora previste.
8.3) Parere tecnico:
Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA
effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e li
invia all'Azienda USL che esprime le proprie valutazioni,
acquisite le quali l'ARPA trasmette al Comune il parere
tecnico comprensivo delle valutazioni ambientali e
sanitarie.
Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia
di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie.
8.4) Rilascio dell'autorizzazione
Lo sportello unico, ove attivato, ovvero il Comune
provvede a rilasciare l'autorizzazione del Programma.
Nell’autorizzare la localizzazione delle
infrastrutture di telefonia mobile il Comune, anche in
relazione al catasto previsto all'art. 12, valuta la loro
compatibilità ambientale con riferimento ai vincoli
posti dalla legge, agli strumenti urbanistici e alle
misure previste per la minimizzazione degli impatti
negativi. In attesa di una definizione del quadro
normativo statale e dei relativi atti di indirizzo, si
ritiene che tale valutazione, assolvendo agli obblighi di
tutela sanitaria ed ambientale tenga luogo anche di
quanto previsto al comma 2 dell’art. 2 bis della
Legge 1 luglio 1997, n. 189 relativamente alle opportune
procedure di valutazione di impatto ambientale.
8.5) Autorizzazione di singole installazioni
Qualora non sia stato possibile prevedere l'installazione
nell'ambito del Programma annuale il gestore può
motivatamente richiederne l'autorizzazione per il
rilascio della quale si applicano le procedure previste
per il Programma.
Ferma restando la competenza del Comune a fissare il
termine del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il
termine massimo previsto dal DPR 447/98 (90 giorni).
Durante il periodo di esame e approvazione del programma
annuale non è possibile presentare domande relative a
singole installazioni. Fanno eccezione le domande di
autorizzazione relative ad impianti collocati
nell’ambito di aree di ricerca per le quali il
Comune ha già espresso il parere di compatibilità
urbanistico-edilizia ed ambientale.
Art. 9
Divieto di localizzazione degli
impianti fissi per la telefonia mobile
La legge vieta la localizzazione di impianti fissi di
telefonia mobile in aree destinate ad attrezzature
sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di
parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi
della L.R. n. 11 del 1998 nonché su edifici di valore
storico-architettonico e monumentale.
La localizzazione degli impianti in prossimità di aree
destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e
scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo
di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai
campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero
quando il valore del campo elettrico risulta,
compatibilmente con la qualità del servizio da erogare,
il più vicino possibile al valore del fondo
preesistente.
Art. 10
Risanamenti degli impianti fissi di
telefonia mobile
La riduzione a conformità degli impianti esistenti di
telefonia mobile avviene attraverso l'adeguamento ai
valori fissati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del
1998 ovvero attraverso la delocalizzazione in aree e su
edifici diversi da quelli previsti all'art.9.
L'adeguamento ai limiti deve essere realizzato entro il
termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della
legge. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di
adeguamento deve essere data comunicazione al Comune
entro trenta giorni.
Entro il termine per la presentazione del primo Programma
annuale delle installazioni i gestori degli impianti
esistenti localizzati nelle aree di cui al comma 1
dell'art. 9 della legge, presentano il Programma degli
interventi di risanamento che prevede la delocalizzazione
dei medesimi. Il Programma degli interventi di
risanamento contiene la richiesta di autorizzazione ed è
approvato dal Comune con le procedure di cui al comma 4
dell'art. 8. L'approvazione fissa il termine entro il
quale deve essere effettuata la delocalizzazione.
Nel caso che il risanamento comporti sia la
delocalizzazione che l'adeguamento ai limiti, si
applicano le procedure sopra previste per la
delocalizzazione, fermo restando il rispetto del termine
di 6 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge
per l'adeguamento ai limiti.
Art. 11
Catasto degli impianti fissi esistenti
di telefonia mobile
Viene istituito il catasto degli impianti fissi di
telefonia mobile.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge i gestori forniscono ai comuni la mappa completa
degli impianti fissi già installati.
Gli impianti installati senza alcuna autorizzazione
devono essere corredati delle caratteristiche tecniche
necessarie per le valutazioni dei campi elettromagnetici
come individuate al punto 8.1.
Il gestore, contestualmente, indica gli impianti da
delocalizzare per i quali è stato presentato il
Programma degli interventi di risanamento.
Art. 12
Impianti mobili di telefonia mobile
Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture
mobili, sono soggetti alla comunicazione al Comune, da
parte del gestore, quarantacinque giorni prima della loro
collocazione. La comunicazione deve essere corredata del
parere favorevole dell’ARPA e dell’AUSL,
espresso con le procedure previste al 6.2).
La comunicazione al Comune di installazione di impianto
mobile deve essere corredata della seguente
documentazione:
- descrizione del tipo di iniziativa o delle
motivazioni che richiedono l'installazione e
relativa durata corredata dei tempi di
installazione dell’impianto mobile;
- localizzazione dell'impianto su cartografia
aggiornata in scala 1:2000;
- parere favorevole dell'ARPA e dell'AUSL, espresso
con le procedure previste al 6.2);
La documentazione da presentare all'ARPA ed
all'Azienda USL per il rilascio del parere da allegare
alla comunicazione è la seguente:
Caratteristiche del sito
- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o
zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con
l'indicazione degli edifici presenti, delle loro
altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di
pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto
stesso, individuato con le rispettive direzioni
di puntamento delle antenne trasmittenti
(rispetto al nord geografico).
Caratteristiche radioelettriche e valutazioni
strumentali
- banda di frequenza assegnata in trasmissione e
ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il
numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle
antenne trasmittenti, altezza dal centro
elettrico per ogni cella, guadagno rispetto
all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt
(elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord
geografico e numero di canali di trasmissione per
cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e
verticale del sistema irradiante corredati
dell'attenuazione in dB della potenza irradiata,
informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione
dell'impianto con l'indicazione delle modalità
di accesso da parte del personale di servizio e
dell'ubicazione del locale contenente gli
apparati tecnologici.
- valutazione strumentale del fondo
elettromagnetico in presenza di altri impianti di
teleradiocomunicazione;
- valutazione del campo elettrico generato
dall'impianto nelle condizioni di massimo
esercizio, tenuto conto di eventuali contributi
derivanti dalla presenza di altre installazioni.
Il Comune nei successivi trenta giorni può chiedere
al gestore una diversa localizzazione comunicando
l'inidoneità della localizzazione proposta.
Gli impianti possono essere previsti:
- a servizio di manifestazioni temporanee, questi
possono stazionare per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento della manifestazione
medesima;
- per sopperire, in particolari periodi
dell’anno, all’aumento del traffico,
come ad esempio nelle stazioni turistiche,
questi, con tale procedura, potranno stazionare,
nell'area prevista, una sola volta per un tempo
massimo di quattro mesi;
- per garantire il servizio in attesa del rilascio
dell'autorizzazione per un impianto fisso, una
sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.
Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti
si configura come installazione non autorizzata e come
tale soggetta alle sanzioni previste all'art. 17 della
legge.
12.1 Spese d’istruttoria
Ai sensi di quanto previsto al 2 comma dell'art. 12 della
legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle
comunicazione sono a carico del richiedente.
Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per
ogni singola installazione, secondo la complessità
dell'istruttoria, tra un minimo di £. 700.000 (pari a
361,52 EUR),ed un massimo di £. 2.500.000 (pari a
1.291,14 EUR) da richiedersi qualora l'istruttoria
richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti.
Il pagamento deve essere effettuato a favore del Comune
al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale
contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a
carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune
provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono
attività istruttoria le somme di loro spettanza.
CAPO IV
IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA
Art. 13
Impianti per la trasmissione e la
distribuzione dell'energia elettrica
13.1) Definizioni
Ai fini dell'applicazione della legge si considera:
Esercente o Ente gestore della rete: il soggetto a
cui compete la gestione delle linee e degli impianti
elettrici, preposto al funzionamento/esercizio del
servizio elettrico che, di norma, per quelli di
distribuzione coincide sia con il proprietario che con il
titolare delle relativa autorizzazione e per quelli di
trasmissione (Gestore della rete di trasmissione
nazionale ai sensi del D. Lgs. 16/03/1999, n. 79) è
altro soggetto rispetto al proprietario dell'impianto.
Linee ed impianti elettrici o elettrodotti:
l'insieme delle opere (costituito da linee, cabine,
stazioni e sottostazioni di trasformazione, ecc.) che
danno luogo al sistema elettrico mediante il quale
l'energia prodotta viene resa disponibile agli
utilizzatori.
Classificazione degli impianti elettrici: gli
impianti elettrici di pubblico servizio classificati
secondo il DM.LL.PP 21/03/1988, n. 449 sono:
Classe
DM 449 |
Identificazione
corrente |
TENSIONE (1) |
Tipo di utilizzo
Prevalente |
|
Descrizione |
Sigla |
kV
|
|
Prima |
Bassa Tensione |
BT |
0,4
|
Distribuzione energia elettrica alla
clientela diffusa |
Seconda |
Media Tensione |
MT |
15 |
Distribuzione Secondaria |
Terza |
Alta Tensione
Altissima tensione
|
AT
AAT
|
132
220
380
|
Trasmissione e Distribuzione Primaria
Trasmissione
Trasmissione
|
(1) Impianti più diffusi sul
territorio della Regione Emilia-Romagna
Corrente massima di esercizio normale: é la
corrente che può essere sopportata da un conduttore per
il 100% del tempo con limiti accettabili del rischio di
scarica e dell'invecchiamento. Si distingue dalla portata
nominale della linea che ha un puro valore convenzionale
(Punto 2.5 della norma CEI 11-60, luglio 2000, 1^ ed.
fasc. 5708).
Corridoio di fattibilità: porzione di territorio,
di adeguata dimensione, destinata ad ospitare la
localizzazione degli impianti elettrici previsti nei
programmi di sviluppo delle reti tale da consentire la
localizzazione di un tracciato tecnicamente realizzabile,
tenuto anche conto della necessaria ricerca del consenso
dei proprietari dei suoli e delle opere interferite.
I corridoi di fattibilità trovano la loro
rappresentazione grafica negli strumenti di
pianificazione urbanistica Provinciale e Comunale.
Fascia di rispetto: striscia o area di terreno le
cui dimensioni, determinate in via cautelativa, sono
correlate alla tipologia e tensione d'esercizio
dell'impianto elettrico al fine di garantire il
perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2
micro Tesla. Le fasce di rispetto trovano la loro
rappresentazione grafica negli strumenti della
pianificazione urbanistica comunale.
Obiettivo di qualità: l’obiettivo
individuato nella misura di 0,2 microTesla di induzione
magnetica da perseguire attraverso gli strumenti
urbanistici tenendo conto delle particolari situazioni
territoriali al fine di contemperare le esigenze di
minimizzazione del rischio con quelle di sviluppo
territoriale, ferma restando la tutela della salute
garantita attraverso il rispetto di opportuni valori di
cautela e limiti di esposizione.
Tuttavia mentre il limite di esposizione per gli
elettrodotti è stato formalmente fissato con DPCM 23
aprile 1992 nella misura di 100 microTesla, per quanto
concerne il valore di cautela il Ministero ha solo
fornito un’indicazione nella misura di 0,5
microTesla. Detto valore, individuato sulla base delle
più aggiornate conoscenze scientifiche in materia di
protezione da possibili effetti a lungo termine, trova un
suo riconoscimento nella disciplina regionale al comma 1
dell'art. 15. Infatti tale valore viene previsto
nell'ambito del censimento e del catasto delle linee ed
impianti elettrici, per l'individuazione dei ricettori
per i quali dovrà essere effettuato il risanamento in
seguito all’adozione di una specifica normativa da
parte dello Stato.
Per alcune situazioni territoriali che prevedano la
presenza di aree di sviluppo urbanistico, in particolare
aree di espansione con piani attuativi già approvati o
aree di completamento già dotate delle opere di
urbanizzazione, che risultino in prossimità di impianti
esistenti o ove si manifesti la necessità di potenziare
la rete elettrica in aree fortemente urbanizzate, la
determinazione di un obiettivo di qualità rappresentato
da un valore meno restrittivo di 0,2 microTesla troverà
quindi il suo limite superiore nel rispetto del valore di
cautela; pertanto in tali casi, si ritiene opportuno che
gli 0,5 microTesla rappresentino l'obiettivo di qualità
minimo da perseguire.
Tale valore, sino a diversa determinazione statale, va
valutato sulla base del valore della corrente media annua
di esercizio riferita all'anno precedente incrementata
del 5%, ovvero del 50% della corrente massima di
esercizio normale, qualora più cautelativo, tenuto anche
conto dei programmi di sviluppo degli esercenti.
13.2) Procedure per l'individuazione dei corridoi
di fattibilità
La Pianificazione territoriale provinciale (PTCP o piano
stralcio), ai sensi del comma 1, dell'art. 13 della
legge, individua i corridoi di fattibilità ambientale
che comprendono i tracciati e le aree più idonee ove
localizzare e quindi realizzare gli impianti di
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Le
procedure di formazione del PTCP o suo piano stralcio
sono definite dall'art. 27 della legge n. 20/2000 e
pertanto le forme di cooperazione e concertazione tra
Province e Comuni sono garantite nell'ambito della
conferenza di pianificazione. La procedura di formazione
e approvazione del PTCP o del suo piano stralcio può
conseguentemente usufruire delle semplificazioni
procedurali e la riduzione dei termini temporali
conseguenti alla stipula di eventuali accordi di
pianificazione. In sede di prima applicazione gli
Esercenti presentano alla Provincia ed ai Comuni
interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente direttiva, i rispettivi programmi di
sviluppo anche tramite la presentazione di elaborati
semplificati che evidenzino le tipologie d'impianto ed i
tracciati tecnicamente realizzabili e concorrono al
contempo alla costituzione del catasto delle linee e
degli impianti, di cui all'art. 15, quali elementi
costitutivi del quadro conoscitivo. I successivi
aggiornamenti di tali programmi devono essere presentati
entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le procedure per tali aggiornamenti rientrano nella
casistica di opere interventi e programmi di iniziativa
pubblica o privata avente rilevante interesse, di cui
agli accordi di programma in variante alla pianificazione
previsti all'art. 40 della L.R. 20/2000.
Il PTCP o piano stralcio definisce i corridoi di
fattibilità delle infrastrutture elettriche relative ad
impianti di AT ed MT il cui tracciato interessa il
territorio di più Comuni ovvero di infrastrutture di
interesse sovracomunale (es. cabine primarie).
Per le medesime infrastrutture di valenza locale il cui
tracciato riguarda un unico territorio comunale, il
Comune interessato individua nel proprio PSC, al momento
della sua formazione, i corridoi di fattibilità;
eventuali aggiornamenti di tali programmi possono essere
recepiti nel PSC tramite accordo di programma.
Le Province ed i Comuni nella individuazione delle aree
per gli impianti e le reti per la trasmissione e
distribuzione dell’energia elettrica, devono
realizzare il miglior rapporto tra economicità del
sistema elettrico e suo inserimento nel territorio nel
rispetto dei principi fissati dalla presente legge e
dalla lettera d), punto 7, art. A-23 della L.R. 20/2000.
L'ampiezza dei corridoi di fattibilità tiene conto delle
caratteristiche costruttive dell'impianto, della sua
tensione e della sua capacità di trasportare corrente e
non può essere inferiore alle dimensione delle fasce
laterali di cui alle tabelle 1 e 2.
Nell'ambito dei corridoi di fattibilità non sono
consentite nuove destinazioni d'uso che prevedano la
permanenza di persone superiore a quattro ore
giornaliere. Fino alla definizione delle fasce di
rispetto nuove destinazioni urbanistiche in contrasto con
tali disposizioni possono essere previste solamente nel
rispetto dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla.
Le tipologie costruttive degli impianti sono stabilite in
coerenza con le caratteristiche del territorio, pregio
ambientale, densità abitativa, vocazione urbanistica.
Per favorire la migliore individuazione dei corridoi, gli
Enti locali mettono a disposizione degli Esercenti le
informazioni contenute nei rispettivi strumenti di
pianificazione.
Tali corridoi costituiscono dotazione ecologica ed
ambientale del territorio ai sensi dell'art. A-25 della
L.R. 20/2000.
A seguito della individuazione del tracciato definitivo,
in sede di autorizzazione di cui alla L.R. n. 10/93, i
corridoi di fattibilità sono sostituiti dalle fasce di
rispetto e gli strumenti urbanistici vengono adeguati in
tal senso.
13.3) Procedure per l'individuazione della fascia
di rispetto
La fascia di rispetto viene definita per tutti gli
impianti, costruiti od autorizzati, con tensione
superiore o uguale a 15.000 volt in relazione alle
caratteristiche della linea in modo tale che di norma,
esternamente alla fascia, negli edifici e aree previsti
al comma 4 dell'art. 13 si realizzi l'obiettivo di
qualità di 0,2 microTesla di induzione magnetica.
Per agevolare l'inserimento delle fasce di rispetto negli
strumenti urbanistici, l'ampiezza delle stesse è
individuata per livello di tensione e tipologia
costruttiva standard, adottando in via cautelativa il
criterio di massimizzazione dei parametri di calcolo. E'
comunque consentita per le aree di sviluppo urbanistico
di cui al punto 13.1 la definizione di ampiezze minori
qualora si dimostri il perseguimento dell'obiettivo di
qualità, così come definito al punto 13.1, valutato
sulla base del valore della corrente media annua di
esercizio riferita all'anno precedente incrementata del
5%, ovvero del 50% della corrente massima di esercizio
normale, qualora più cautelativo, tenuto anche conto dei
programmi di sviluppo degli esercenti.
Le fasce di rispetto costituiscono dotazione ecologica ed
ambientale del territorio ai sensi dell'art. A-25 della
L.R. 20/2000.
13.4) Dimensionamento della fascia di rispetto
I campi elettromagnetici generati dagli impianti per la
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
dipendono dall'intensità della corrente elettrica,
caratterizzata da un'elevata variabilità sia nell'arco
della giornata che nei periodi dell'anno, nonché dal
numero e dalla disposizione geometrica dei conduttori.
Considerato che si possono identificare una serie di
configurazioni standard delle varie tipologie di
impianti, il dimensionamento delle "fasce di
rispetto" diventa quindi strettamente correlato alla
definizione della "corrente circolante".
Al fine di dimensionare dette fasce si ritiene opportuno
suddividere gli impianti per la trasmissione e
distribuzione dell'energia elettrica in:
a) Linee con tensione superiore a 35 kV
Per questi impianti si assume, come corrente di
riferimento, in via cautelativa, il 50 % della corrente
massima in condizioni di normale esercizio. Detto valore
è stato ricavato da un attento esame dei dati statistici
elaborati dai vari Gestori della rete da cui emerge che i
valori di corrente media annua esercita risultano
inferiori al valore di riferimento prescelto.
Per quanto riguarda gli altri parametri si fa riferimento:
- alle tipologie dei sostegni maggiormente diffusi
per la distribuzione geometrica dei conduttori;
- alle altezze minime previste dai DM LL.PP.
21/03/1988 n.449 e 16/01/1991 n.1260 per le
altezze dei conduttori dal suolo;
- al conduttore a maggior sezione di normale
impiego nelle diverse tipologie d'impianto.
Con tali riferimenti i valori delle distanze di
rispetto dagli elettrodotti sono quelli riportate nella
Tabella 1.
L'ampiezza della fascia va calcolata a partire dalla
proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea e
risulta complessivamente pari alla somma delle fasce
riferite a ciascun lato della linea stessa come definite
in tabella 1.
Tab. 1 Dimensione in metri della
fascia laterale di rispetto per il perseguimento
dell'obiettivo di qualità di 0,2m T al ricettore
kV
|
Terna
singola |
Doppia
terna
ottimizzata
(1) |
Doppia
terna
non ottimizzata
(2) |
380
|
100
|
70
|
150
|
220
|
70
|
40
|
80
|
132
|
50
|
40
|
70
|
(1) fasi diverse per le coppie di
conduttori ad eguale altezza e correnti concordi oppure
fasi uguali e correnti discordi
(2) caso inverso al precedente
b) linee con tensione pari o inferiore a 35 kV
Da un attento esame dei dati forniti dagli Esercenti che
attualmente gestiscono la totalità delle reti MT
presenti sul territorio dell'Emilia Romagna, si è
rilevato che, in condizioni normali di esercizio,
l'entità della corrente transitante in una tipica linea
di media tensione è notevolmente inferiore alla
cosiddetta corrente massima di esercizio normale. Solo in
condizioni di emergenza e solo nel tratto iniziale delle
linee, possono circolare correnti di valore prossimo a
quelle massime previste.
Si può quindi concludere che:
- in condizioni di normale esercizio, per garantire
la rialimentabilità degli impianti, esiste un
limite di sfruttamento massimo dei conduttori che
in genere non può eccedere 50 % della portata
massima;
- tenuto conto che essendo la rete MT esercita in
modo "radiale" i valori massimi di
corrente si presentano solo sui tratti di linea
immediatamente uscenti dalla Cabina primaria;
- visto l’andamento tipico della richiesta di
potenza nell’arco del giorno, in via
cautelativa, la corrente di riferimento è
assunta pari al 50% della corrente massima di
esercizio normale.
Premesso quanto sopra e avendo a riferimento i
parametri già richiamati al punto a), le ampiezze delle
fasce di rispetto per le linee elettriche a 15 kV possono
essere ricavate dalla tabella 2.
Tab. 2 Dimensione in metri della
fascia laterale di rispetto per il perseguimento
dell'obiettivo di qualità di 0,2m T al ricettore
Linee
a 15 kV |
Terna
o cavo singolo |
Doppia
terna o cavo ottimizzato |
Doppia
terna o cavo non ottimizzato |
Linea
aerea in conduttori nudi |
20
|
12
|
28
|
Cavo
aereo |
3
|
=
|
4
|
Cavo
interrato |
3
|
=
|
4
|
c) Linee di tipologia non standard
Per le linee con tensione pari o superiore a 15 kV la cui
tipologia non rientra nelle tabelle 1 e 2 succitate la
dimensione della "fascia laterale di rispetto"
è stabilita dal Comune interessato sulla base delle
valutazioni tecniche di ARPA e dell'AUSL.
d) Cabine Primarie (CP) 132/15 kV e Cabine
Secondarie MT/BT (15/0,4 kV)
Allo stato attuale delle conoscenze, tenuto conto delle
particolari caratteristiche nonché della varia
conformazione impiantistica interna delle cabine
elettriche, non è disponibile, come per le linee, un
modello su cui dimensionare fasce di rispetto standard.
Pertanto, in attesa di definire appropriate fasce di
rispetto, i gestori, ovvero i soggetti richiedenti
l'autorizzazione ex L.R. 10/93, devono attestare il
perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2
microTesla valutato ai ricettori ai sensi del comma 4
art. 13.
e) Linee ed impianti elettrici ad Alta e/o Media
Tensione coesistenti
Nelle situazioni caratterizzate dalla compresenza di
"fasce di rispetto" corrispondenti a più linee
e/o impianti elettrici, l'ampiezza della "fascia di
rispetto" risultante è stabilita dal Comune
interessato sulla base delle valutazioni tecniche
dell'ARPA e dell'AUSL.
13.5) Forme di consultazione dei gestori
Nella formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica la consultazione avviene di
norma con le procedure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14
della L.R. 24 Marzo 2000, n. 20. A tal fine le Province e
i Comuni acquisiscono, nei rispettivi strumenti di
pianificazione, le valutazioni e le proposte dei gestori
in merito:
- Ai programmi pluriennali di sviluppo delle reti;
- Alla quantificazione di nuovi bisogni
infrastrutturali (rete AT e dorsali MT) indotti
dalle scelte di pianificazione territoriale ed
urbanistica e relativi strumenti attuativi.
13.6) Coordinamento con la L.R. n.
10/93
La realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e
distribuzione di energia elettrica nel rispetto delle
fasce di rispetto previste dalla legge non determina
l’obbligo per il gestore di segnalare i punti
sensibili di cui all’art. 4 della D.G.R. n. 1965 del
2 novembre 1999.
Art. 14
Risanamenti degli impianti di
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
La legge stabilisce le modalità di presentazione del
piano di risanamento per gli impianti con tensione sino a
150.000 volt, che non rispettano i valori fissati dalla
normativa statale vigente, rientranti nell'ambito delle
competenze regionali, demandando alla disciplina statale
medesima i tempi di adeguamento ai limiti ivi previsti.
Art. 15
Censimento e Catasto delle linee e
degli impianti elettrici
I Comuni, per le linee e gli impianti in esercizio e per
quelli già autorizzati, adeguano la pianificazione
urbanistica individuando prioritariamente le fasce di
rispetto previste al comma 4 dell'art.13.
I Comuni individuano altresì gli impianti che superano
il valore di 0,5 microTesla misurato al ricettore, sulla
base delle indicazioni fornite dagli enti gestori delle
reti.
Per agevolare l'individuazione di tali ricettori si
riportano in tabella 3 le ampiezze dei corridoi
(calcolate con lo stesso criterio delle fasce di
rispetto) all'interno delle quali si possono realizzare
esposizioni superiori a 0,5 microTesla di induzione
magnetica.
Tab. 3 Impianti AT - Dimensione
in metri della fascia laterale di rispetto per
l’individuazione di potenziali ricettori con
esposizione superiore a 0,5 m T
Kv |
Terna
singola |
Doppia
terna
Ottimizzata
(1) |
Doppia
terna
non ottimizzata
(2) |
380
|
65
|
45
|
95
|
220
|
50
|
25
|
|
132
|
30
|
25
|
45
|
(1) fasi diverse per le coppie di
conduttori ad eguale altezza e correnti concordi oppure
fasi uguali e correnti discordi
(2) caso inverso al precedente
Tab. 4 Impianti MT - Dimensione
in metri della fascia laterale di rispetto per
l'individuazione di potenziali ricettori con esposizione
superiore a 0,5m T
Linee
a 15 kV |
Terna
o cavo singolo |
Doppia
terna o cavo ottimizzato |
Doppia
terna o cavo non ottimizzato |
Linea
aerea in conduttori nudi |
13
|
10
|
18
|
Cavo
aereo |
2
|
=
|
2,5
|
Cavo
interrato |
2
|
=
|
2,5
|
E' istituito presso la Provincia il catasto delle
linee e degli impianti elettrici con tensione uguale e
superiore a 15kV volt. A tal fine gli Esercenti
forniscono su supporto informatico, alle Amministrazioni
provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
legge, la mappa completa dello sviluppo delle reti
georeferenziate sulla base della Carta Tecnica Regionale
(CTR) 1:5000. Le mappe saranno completate e correlate con
le informazioni tecniche necessarie alle valutazione
standard, in via cautelativa, dei campi elettromagnetici
già previste per l’attribuzione delle fasce di
rispetto. Tali informazioni, per le sole linee elettriche
di tensione superiore a 35 kV, devono essere integrate
annualmente con la consegna dei dati/grafici relativi
all'andamento delle correnti medie di carico e delle
corrispondenti curve di durata.
Per le cabine di trasformazione MT/bt debbono essere
altresì fornite le indicazioni relative all'ubicazione
(Via n° civico e/o località). L'ARPA, entro un anno dal
termine di presentazione della documentazione, accerta,
sulla base della valutazioni effettuate dai Gestori,
l'entità del superamento dei valori di 0,5 micro Tesla
misurati al ricettore, dando priorità ai luoghi
destinati all'infanzia.
CAPO V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 16
Vigilanza
L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dai
soggetti titolari della funzione amministrativa del
rilascio dell'autorizzazione ovvero i Comuni per gli
impianti di emittenza radio e televisiva e per gli
impianti di telefonia mobile e le Province per gli
impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica. Per le funzioni sopra richiamate gli Enti si
avvalgono dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste
all'art. 17 della L.R. 44/95.
Art. 17
Sanzioni
Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 aprile 1984 n. 21,
l'irrogazione della sanzione amministrativa ed il
relativo introito sono di competenza dell'Ente che
esercita le funzioni di vigilanza.
In data 24 gennaio 2001 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 23 gennaio 2001, n.
5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento
di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonché per il risanamento di
impianti televisivi". Tale provvedimento legislativo
contiene all'art. 2 la previsione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 50 milioni a lire 300
milioni per i soggetti che non ottemperino all'ordine di
riduzione a conformità nei termini e con le modalità
ivi previsti.
La severità del trattamento sanzionatorio previsto dal
provvedimento statale per coloro i quali, essendo tenuti
a presentare un Piano di risanamento, non provvedono, o
lo fanno senza il rispetto dei tempi o delle modalità
prescritte, induce a ritenere che sussista a livello di
legge dello Stato un principio di gravità di tale
illecito amministrativo, che deve essere punito con
sanzione parametrata a tale rilevante gravità e alle
conseguenze a livello ambientale e di salute pubblica che
lo stesso comporta. Tale principio non verrebbe
rispettato in caso di applicazione della normativa
regionale relativa alla violazione in esame, in quanto la
sanzione amministrativa ivi prevista non risulta, per la
sua esiguità, proporzionata alla gravità della
violazione così come considerata a livello nazionale.
Ferma restando l'applicazione della disciplina regionale
prevista al primo comma dell'art. 17, relativa al
superamento dei limiti di legge, e quella del terzo
comma, relativa alla installazione di impianti senza la
prescritta autorizzazione, violazioni non contemplate dal
Decreto Legge 5/2001, si ritiene che sia da disapplicare
il disposto del secondo comma della LR 30/2000 nella
vigenza del DL 5/2000.
Si evidenzia peraltro che è già stato approvato dalle
Camere il testo della Legge Quadro sulla protezione delle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, che presenta un sistema sanzionatorio
estremamente severo per tutte le violazioni relative sia
alla violazione dei limiti che alla mancata presentazione
o al mancato rispetto della tempistica e delle modalità
previste dai Piani di risanamento. Dal momento
dell'entrata in vigore della legge quadro dovranno essere
disapplicate le disposizioni regionali sulle sanzioni
relative a fattispecie disciplinate dalla normativa
statale.
CAPO VI
NORME TRANSITORIE
Art. 18
Norma transitoria
18.1) Impianti già autorizzati
Gli impianti per la trasmissione e la distribuzione
dell’energia elettrica già autorizzati per i quali
alla data di entrata in vigore della legge non sono state
ancora completate le procedure d'appalto, ovvero non
abbiano ancora avuto inizio i lavori se effettuati
direttamente dagli esercenti, sono soggetti alle
disposizioni urbanistiche indicate all'art. 13. Per tali
elettrodotti, per i quali l'efficacia delle suddette
autorizzazioni è sospesa ai sensi della legge, la
Provincia ne conferma l'efficacia a fronte di
autocertificazione dell'Esercente, da verificarsi in sede
di collaudo dell'impianto, che attesti il rispetto
dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla di induzione
magnetica al ricettore esistente o previsto dagli
strumenti urbanistici vigenti.
Qualora, per gli elettrodotti per i quali l'efficacia
delle autorizzazioni rilasciate è sospesa ai sensi della
legge, non sia possibile, senza modificare la natura
dell'impianto e/o dell'autorizzazione, assicurare
l'ampiezza delle fasce di rispetto per il perseguimento
dell’obiettivo di qualità di 0,2 m T, la Provincia può riconfermare
l'autorizzazione, a seguito di verifica tecnica
dell'ARPA, sulla base di quanto previsto per la
definizione delle fasce di rispetto previsti ai punti
13.1) e 13.3), in relazione al perseguimento degli
obiettivi di qualità.
18.2) Adeguamento degli strumenti di pianificazione
Gli strumenti urbanistici comunali vigenti vanno adeguati
alle disposizioni di cui all'art. 13 della legge entro e
non oltre il 18 novembre 2003 con le procedure previste
all'art. 15. Tale adeguamento deve realizzarsi in
coerenza con quanto previsto negli strumenti di
pianificazione territoriale comunale o infraregionale.
Nelle more di tale adeguamento si procede secondo quanto
previsto al secondo comma dell'art. 18 della legge.
Per garantire l'adeguamento della pianificazione
urbanistica comunale, secondo quanto stabilito dalla
legge, è necessario che anche i Piani Infraregionali,
approvati ai sensi della L.R. n. 36/88, e i Piani
Territoriali di Coordinamento Provinciale, approvati ai
sensi della L.R. n. 6/95, vengano adeguati alle
disposizioni dell'art. 13 della legge, almeno entro il 18
novembre 2002.
Le procedure per tale adeguamento si realizzano con
l'accordo di programma di cui all'art. 40 della L.R. n.
20/00.
I contenuti di tale adeguamento vanno riferiti sia alle
linee ed impianti elettrici esistenti con tensione uguale
o superiore a 15.000 volt che ai nuovi impianti previsti
dai programmi di sviluppo; per questi ultimi si procede
con la definizione dei corridoi di fattibilità.
Tuttavia per le linee ed impianti elettrici di M.T.
l'adeguamento dei Piani Infraregionali o dei PTCP può
realizzarsi attraverso la definizione di specifici
indirizzi normativi per il perseguimento degli obiettivi
di qualità in rapporto alle caratteristiche costruttive
ed alla tipologia degli impianti stessi.
Sino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione
territoriale vigente la Provincia autorizza gli impianti
per la trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica perseguendo l'obiettivo di qualità di 0,2
microTesla, così come definito al punto 13.1).
CAPO VII
NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 19
Intese e Accordi
La Regione e gli Enti locali favoriscono anche con i
gestori, intese ed accordi di programma per favorire la
ricerca lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che
consentono di minimizzare sia le emissioni degli impianti
che l'impatto ambientale ovvero realizzare sistemi di
monitoraggio in continuo delle emissioni e delle
immissioni.
In tale ambito i Comuni possono consentire
l'installazione su edifici di valore
storico-archittettonico e monumentale di sistemi
microcellulari a bassa emissione qualora non si determini
alcuna influenza sulla percezione del manufatto edilizio.
Tali intese potranno essere contenute nell'autorizzazione
del programma annuale delle singole installazioni.
Le intese ed gli accordi potranno altresì interessare
ogni altro tema che contribuisca al raggiungimento degli
obiettivi succitati quali progetti finalizzati a definire
modellistiche previsionali più avanzate anche al fine di
realizzare mappe estese di inquinamento elettromagnetico.
Art. 20
Comitato Tecnico Provinciale per
l'emittenza radio e televisiva
Il Comitato Tecnico è istituito presso la Provincia con
le modalità previste all'art. 20 della legge entro 45
giorni dalla pubblicazione della presente direttiva.
Qualora le associazioni non indichino i nominativi dei
due esperti di loro competenza il Comitato è comunque
validamente costituito. Il Comitato esprime il parere
sulle autorizzazioni nelle more di approvazione del Piano
provinciale di localizzazione delle emittenti e collabora
con la Provincia alla redazione del piano medesimo.
Art. 21
Misure di semplificazione
Le domande di autorizzazione per l'installazione di
emittenti radio e televisive, il Programma annuale degli
impianti di telefonia mobile nonché domande di
autorizzazione per singole installazioni sono presentate
allo sportello unico per le attività produttive.
Le singole autorizzazioni sono concentrate in un unico
atto abilitativo comprensivo dell' atto di assenso per la
concessione edilizia laddove prevista.
Art. 22
Contributi regionali
La Regione per agevolare la realizzazione dei piani di
risanamento delle emittenti radio e televisive locali, di
cui all’art. 7 della legge, ha previsto
l’erogazione di contributi ai gestori degli impianti
nella misura massima del 50 % della spesa ritenuta
ammissibile qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute,
dell’ambiente o occupazionali.
Con apposito bando la regione fissa i criteri per la
definizione delle spese ammissibili a contributo, per la
valutazione delle domande nonché le modalità di revoca.
L'entità del contributo dovrà comunque rispettare la
disciplina comunitaria in materia di aiuti di minima
entità.
NOTE
(1) Il perimetro del centro
abitato è definito come "perimetro continuo del
territorio urbanizzato che comprende tutte le aree
effettivamente edificate o in costruzione e i lotti
interclusi".
(2) L'art. 4 della L.223 del
1990 recante "Norme urbanistiche"
recita:." -- 1. Il rilascio della concessione di cui
all'articolo 16 o della concessione per servizio pubblico
equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà
titolo per richiedere alle autorità competenti le
necessarie concessioni ed autorizzazioni per la
installazione degli impianti nelle località indicate dal
piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani
territoriali di coordinamento.2. I comuni, ricevuta la
domanda di concessione edilizia dai concessionari privati
o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire
o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare,
ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, l'area indicata dal piano di
assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento
per l'installazione degli impianti, anche se già di
proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far
parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono
altresì a rilasciare la concessione edilizia, anche
nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere
contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie
sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione
degli impianti. L'indennità in caso di esproprio è
determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della
legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso
ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito
dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597. La domanda si intende accolta qualora il
comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione.
La concessione del diritto di superficie ha durata pari
al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare
della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva
ovvero delle concessioni per i servizi di
telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto
di superficie è accompagnata da una convenzione tra il
comune ed il concessionario, da stipularsi per atto
pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio
dei registri immobiliari. La convenzione prevede un
canone di concessione secondo parametri che saranno
definiti nel regolamento di cui all'articolo 36, nonché
il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini
di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici
ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza
degli obblighi posti con l'atto di concessione. 3. Nei
casi di estinzione della concessione per la
radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 21
dell'articolo 16 o della concessione per servizio
pubblico, il comune revoca il diritto di superficie, che
è concesso, previa domanda, al concessionario privato o
alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti.
Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2. 4. Il
soggetto al quale è stato revocato il diritto di
superficie è tenuto, a richiesta del soggetto
subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a
venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i
casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale
è stato revocato il diritto di superficie una somma
determinata tenendo conto delle spese sostenute per
l'installazione degli impianti e dell'ammortamento
verificatosi fino alla data di revoca del diritto di
superficie, nonché delle eventuali spese di rimozione,
secondo modalità che saranno definite dal regolamento di
cui all'articolo 36. 5. Le norme di cui al presente
articolo non si applicano alle aree su cui insistono gli
impianti dei privati di cui all'articolo 32 nelle more
della pronuncia sulla domanda di concessione, nonché per
il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano
titolari della concessione, a meno che tali soggetti non
ne richiedano l'applicazione. Le norme di cui al presente
articolo non si applicano altresì alle aree su cui
insistono gli impianti della concessione pubblica, in
funzione alla data di entrata in vigore della presente
legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che
la stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche
alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e
43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
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