L'inquinamento elettromagnetico




Linee guida di risanamento
di "siti non a norma"



1. Campo di applicazione

Le linee guida vanno considerate come un riferimento per gli organismi ai quali
compete l'adozione di provvedimenti atti a risanare i siti, ove vengono superati i
limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dal decreto 10 settembre
1998, n. 381. La mappa dei siti non a norma contiene un primo provvisorio
elenco, aggiornato al 25 luglio 2000, dei siti suddivisi per regione, nei quali sono
state effettuate indagini e misurazioni dei valori di campo elettromagnetico ai
sensi del D.M. 381/98 ed è emerso un superamento dei limiti.

2. Definizione di sito non a norma

Un sito viene definito "non a norma" allorché si verifica il superamento dei limiti
del D.M. 381/98. Nel caso in cui da esposti o denunce venga evidenziato un
grave disagio per la popolazione, il risanamento va attuato se le misure
effettuate da un ente pubblico competente abbiano mostrato il superamento dei
limiti previsti dalle norme vigenti.

3. Verifiche

Prima di attuare le procedure di risanamento dei siti definiti non a norma è
opportuno verificare che la situazione esistente nel sito corrisponda a quella
prevista nelle concessioni o nelle autorizzazioni rilasciate. Pertanto gli Organi
periferici del Ministero delle comunicazioni, competenti per territorio (Ispettorati
Territoriali), accertano il rispetto delle condizioni tecniche imposte negli atti di
concessione, verificando in particolare che la potenza irradiata (mediante
controllo, in prima approssimazione, sulla potenza di uscita e sul sistema di
antenna) sia quella assentita nei suddetti atti. Qualora siano riscontrate
difformità dagli atti di concessione o dalle modifiche autorizzate dagli stessi
Ispettorati, si deve procedere anche a riportare gli impianti alla situazione di
conformità.

4. Misure

Dopo l'accertamento delle situazioni esistenti nei siti i competenti organi
territoriali (ARPA, APPA o PMP-ASL, ISPESL) provvedono all'effettuazione delle
verifiche, con l'impiego di metodologie normalizzate e possibilmente in
contraddittorio. Qualora ritenuta necessaria, può essere richiesta per
l'esecuzione di misure la collaborazione degli Ispettorati Territoriali del
Ministero delle Comunicazioni. Al riguardo si ricordano le modalità di esecuzione
delle misure e delle valutazioni descritte al paragrafo 7 dell'edizione 1999 delle
"Linee guida applicative" predisposte dal Gruppo di Lavoro, istituito con decreto
del Ministero dell'Ambiente 2 giugno 1997, nel seguito indicate come "Linee
guida applicative".

5. Risanamento

Le procedure per il risanamento dei siti, cioè l'adozione dei provvedimenti che
consentano l'abbattimento dei livelli di campo elettromagnetico entro i limiti
previsti dalla normativa, sono adottate dalle regioni o dalle province autonome e
dai sindaci. Nel caso in cui in una stessa area di competenza esista una pluralità
di siti da risanare, va accordata priorità temporale ai siti ove il superamento dei
limiti è maggiore. Le modalità da applicare per il risanamento sono quelle
previste dal già citato D.M. 10.9.1998, n.381, ed in particolare nell'allegato C,
seguendo le indicazioni contenute nei paragrafi 8 e 9 delle "Linee guida
applicative".

6. Interventi successivi al risanamento dei siti per le stazioni di terra per il
servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica

Nel caso in cui dalla riduzione a conformità prevista dal D.M. 381/98 si
dovessero verificare significative riduzioni delle aree servite dagli impianti del
sito in questione, tali da richiedere interventi correttivi per ripristinare il grado e
la qualità del servizio vanno individuate, caso per caso, adeguate soluzioni per la
corretta fruizione, nella misura del possibile, da parte dell’utenza dei servizi
forniti nella zona interessata dal sito risanato. L'individuazione di tali soluzioni è
di norma competenza del Ministero delle comunicazioni, d'intesa con le regioni e
le province autonome e gli Enti locali competenti.

6.1. Siti aggiuntivi Se dall'opera di risanamento dovessero riscontrarsi
limitazioni ritenute gravose in porzioni delle aree di servizio degli impianti, si può
ipotizzare l'individuazione di siti aggiuntivi, ove collocare impianti di potenza
ridotta.

6.2. Il trasferimento in siti conformi La soluzione, che di norma va prevista, è
quella del trasferimento degli impianti in siti ove non siano prevedibili, per il
rispetto dei limiti, vincoli eccessivi per la potenza degli impianti. Prima di attuare
concretamente lo spostamento degli impianti nel nuovo sito vanno verificate le
aree di rispetto relative ai seguenti valori di campo elettromagnetico previsti dal
D.M. 381/98 : 60 V/m e 0,2 A/m nella banda di frequenze 0,1 - 3 MHz 20 V/m e
0,05 A/m nella banda di frequenze >3 - 3000 MHz 40 V/m e 0,1 A/m nella
banda di frequenze >3 - 300 GHz 6 V/m e 0,016 A/m indipendentemente dalla
frequenza, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore.
6.2.1. Il trasferimento di impianti televisivi Nel caso di impianti di radiodiffusione
televisiva il trasferimento va previsto nei siti indicati nel piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, sui quali già è stato ottenuto il consenso (in forma
esplicita o mediante silenzio assenso) delle regioni e delle province autonome.
La valutazione di compatibilità degli impianti da collocare nel sito di piano con la
situazione esistente è effettuata dal Ministero delle comunicazioni. Se il
trasferimento verso siti previsti dal piano riguarda siti che non sono attualmente
utilizzati dalle emittenti televisive, le Autonomie regionali e gli Enti locali
potrebbero facilitarne l'operazione prevedendo la realizzazione delle necessarie
infrastrutture.
6.2.2. Il trasferimento di impianti di radiodiffusione sonora Nel caso di impianti di
radiodiffusione sonora il sito ove prevedere il trasferimento è indicato dagli enti
locali competenti, tenendo presente che di norma i bacini dell'emittenza sonora
sono di dimensioni provinciali, pertanto dovranno essere evitati quei siti, dai
quali possa essere effettuata una copertura multiprovinciale. Il Ministero delle
comunicazioni verificherà l'idoneità al servizio del sito individuato ed, ove la
verifica avesse esito positivo, ne sarà data comunicazione all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, che ha in corso di predisposizione il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora, perché
ne venga valutato l'inserimento nello schema di piano. Nel caso di risanamento
di siti, che sono già previsti dal piano di assegnazione per la radiodiffusione
televisiva, nei quali coesistano impianti di radiodiffusione sia sonora sia
televisiva, si può ipotizzare il trasferimento dei soli impianti di radiodiffusione
sonora, se questo consente di conservare il sito nel piano vigente con il numero
e le caratteristiche degli impianti previsti nel piano stesso.

Fonte: Gruppo di Lavoro Interministeriale per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico


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