L'inquinamento elettromagnetico
Linee guida di risanamento
di "siti non a norma"
1. Campo di applicazione
Le linee guida vanno considerate come un riferimento per gli
organismi ai quali
compete l'adozione di provvedimenti atti a risanare i siti, ove
vengono superati i
limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dal
decreto 10 settembre
1998, n. 381. La mappa dei siti non a norma contiene un primo
provvisorio
elenco, aggiornato al 25 luglio 2000, dei siti suddivisi per
regione, nei quali sono
state effettuate indagini e misurazioni dei valori di campo
elettromagnetico ai
sensi del D.M. 381/98 ed è emerso un superamento dei limiti.
2. Definizione di sito non a norma
Un sito viene definito "non a norma" allorché si
verifica il superamento dei limiti
del D.M. 381/98. Nel caso in cui da esposti o denunce venga
evidenziato un
grave disagio per la popolazione, il risanamento va attuato se le
misure
effettuate da un ente pubblico competente abbiano mostrato il
superamento dei
limiti previsti dalle norme vigenti.
3. Verifiche
Prima di attuare le procedure di risanamento dei siti definiti
non a norma è
opportuno verificare che la situazione esistente nel sito
corrisponda a quella
prevista nelle concessioni o nelle autorizzazioni rilasciate.
Pertanto gli Organi
periferici del Ministero delle comunicazioni, competenti per
territorio (Ispettorati
Territoriali), accertano il rispetto delle condizioni tecniche
imposte negli atti di
concessione, verificando in particolare che la potenza irradiata
(mediante
controllo, in prima approssimazione, sulla potenza di uscita e
sul sistema di
antenna) sia quella assentita nei suddetti atti. Qualora siano
riscontrate
difformità dagli atti di concessione o dalle modifiche
autorizzate dagli stessi
Ispettorati, si deve procedere anche a riportare gli impianti
alla situazione di
conformità.
4. Misure
Dopo l'accertamento delle situazioni esistenti nei siti i
competenti organi
territoriali (ARPA, APPA o PMP-ASL, ISPESL) provvedono
all'effettuazione delle
verifiche, con l'impiego di metodologie normalizzate e
possibilmente in
contraddittorio. Qualora ritenuta necessaria, può essere
richiesta per
l'esecuzione di misure la collaborazione degli Ispettorati
Territoriali del
Ministero delle Comunicazioni. Al riguardo si ricordano le
modalità di esecuzione
delle misure e delle valutazioni descritte al paragrafo 7
dell'edizione 1999 delle
"Linee guida applicative" predisposte dal Gruppo di
Lavoro, istituito con decreto
del Ministero dell'Ambiente 2 giugno 1997, nel seguito indicate
come "Linee
guida applicative".
5. Risanamento
Le procedure per il risanamento dei siti, cioè l'adozione dei
provvedimenti che
consentano l'abbattimento dei livelli di campo elettromagnetico
entro i limiti
previsti dalla normativa, sono adottate dalle regioni o dalle
province autonome e
dai sindaci. Nel caso in cui in una stessa area di competenza
esista una pluralità
di siti da risanare, va accordata priorità temporale ai siti ove
il superamento dei
limiti è maggiore. Le modalità da applicare per il risanamento
sono quelle
previste dal già citato D.M. 10.9.1998, n.381, ed in particolare
nell'allegato C,
seguendo le indicazioni contenute nei paragrafi 8 e 9 delle
"Linee guida
applicative".
6. Interventi successivi al risanamento dei siti per le stazioni
di terra per il
servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica
Nel caso in cui dalla riduzione a conformità prevista dal D.M.
381/98 si
dovessero verificare significative riduzioni delle aree servite
dagli impianti del
sito in questione, tali da richiedere interventi correttivi per
ripristinare il grado e
la qualità del servizio vanno individuate, caso per caso,
adeguate soluzioni per la
corretta fruizione, nella misura del possibile, da parte
dellutenza dei servizi
forniti nella zona interessata dal sito risanato.
L'individuazione di tali soluzioni è
di norma competenza del Ministero delle comunicazioni, d'intesa
con le regioni e
le province autonome e gli Enti locali competenti.
6.1. Siti aggiuntivi Se dall'opera di risanamento dovessero
riscontrarsi
limitazioni ritenute gravose in porzioni delle aree di servizio
degli impianti, si può
ipotizzare l'individuazione di siti aggiuntivi, ove collocare
impianti di potenza
ridotta.
6.2. Il trasferimento in siti conformi La soluzione, che di norma
va prevista, è
quella del trasferimento degli impianti in siti ove non siano
prevedibili, per il
rispetto dei limiti, vincoli eccessivi per la potenza degli
impianti. Prima di attuare
concretamente lo spostamento degli impianti nel nuovo sito vanno
verificate le
aree di rispetto relative ai seguenti valori di campo
elettromagnetico previsti dal
D.M. 381/98 : 60 V/m e 0,2 A/m nella banda di frequenze 0,1 - 3
MHz 20 V/m e
0,05 A/m nella banda di frequenze >3 - 3000 MHz 40 V/m e 0,1
A/m nella
banda di frequenze >3 - 300 GHz 6 V/m e 0,016 A/m
indipendentemente dalla
frequenza, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non
inferiori a quattro
ore.
6.2.1. Il trasferimento di impianti televisivi Nel caso di
impianti di radiodiffusione
televisiva il trasferimento va previsto nei siti indicati nel
piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, sui quali già è stato ottenuto il
consenso (in forma
esplicita o mediante silenzio assenso) delle regioni e delle
province autonome.
La valutazione di compatibilità degli impianti da collocare nel
sito di piano con la
situazione esistente è effettuata dal Ministero delle
comunicazioni. Se il
trasferimento verso siti previsti dal piano riguarda siti che non
sono attualmente
utilizzati dalle emittenti televisive, le Autonomie regionali e
gli Enti locali
potrebbero facilitarne l'operazione prevedendo la realizzazione
delle necessarie
infrastrutture.
6.2.2. Il trasferimento di impianti di radiodiffusione sonora Nel
caso di impianti di
radiodiffusione sonora il sito ove prevedere il trasferimento è
indicato dagli enti
locali competenti, tenendo presente che di norma i bacini
dell'emittenza sonora
sono di dimensioni provinciali, pertanto dovranno essere evitati
quei siti, dai
quali possa essere effettuata una copertura multiprovinciale. Il
Ministero delle
comunicazioni verificherà l'idoneità al servizio del sito
individuato ed, ove la
verifica avesse esito positivo, ne sarà data comunicazione
all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, che ha in corso di predisposizione
il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora, perché
ne venga valutato l'inserimento nello schema di piano. Nel caso
di risanamento
di siti, che sono già previsti dal piano di assegnazione per la
radiodiffusione
televisiva, nei quali coesistano impianti di radiodiffusione sia
sonora sia
televisiva, si può ipotizzare il trasferimento dei soli impianti
di radiodiffusione
sonora, se questo consente di conservare il sito nel piano
vigente con il numero
e le caratteristiche degli impianti previsti nel piano stesso.
Fonte: Gruppo di Lavoro Interministeriale per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico