Cellulare lontano dalla testa: e' meglio, anzi obbligatorio

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4/11/1995 - Serie generale n. 258
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DECRETO 20 giugno 1995, n. 458
Rettifica al regolamento recante norme per la trasposizione di una specifica tecnica in regola tecnica valida per l'omologazione in ambito nazionale delle apparecchiature dei terminali mobili d'utente del sistema radiomobile analogico pubblico di comunicazione operante nella banda dei 900 MHz, adottato con decreto ministeriale 5 gennaio 1995, n. 71
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il decreto 5 gennaio 1955, n. 71, che ha disposto la trasposizione di una specifica tecnica in regola tecnica valida per l'omologazione in ambito nazionale delle apparecchiature dei terminali mobili d'utente del sistema radiomobile analogico pubblico di comunicazione operante nella banda dei 900 MHz, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzella Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1995;
Considerato che, per errore materiale, l'originale del provvedimento trasmesso all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia si presenta manchevole di una pagina;
Considerato che il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere favorevole nell'adunanza generale del 17 novembre 1994 sul testo integrale del provvedimento, comprensivo della pagina mancante nel testo originale;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'ari. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. GM 88681/4267DL/CR del 13 maggio 1995);
ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Al decreto 5 gennaio 1595, n. 71, citato nelle premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale-a. 63 del 16 marzo 1995, nell'allegato 1, INTRODUZIONE, alla voce "vi. Manuali d'utente", dopo la lettera (a), sono aggiunte le seguenti disposizioni:

«Gli utenti sono avvisati che per un uso soddisfacente dell'apparato e per la sicurezza personale, si raccomanda che nessuna parte del corpo deve trovarsi ad una distanza inferiore a 20 cm dall'antenna durante il funzionamento dell'apparato.


(b) I manuali d'utente per tutte le classi di terminali mobili dovranno includere la seguente avvertenza: E' consigliato agli utenti di spegnere l'apparato durante il rifornimento di carburante.

(c) I manuali d'utente per le stazioni portatili e trasportabili delle classi 2, 3 e 4 dovranno includere le seguenti avvertenze: Spegnere il radiotelefono quando si e' in aereo; l'uso in aereo puo' essere pericoloso per le operazioni di quest'ultimo, crea disturbi alla rete cellulare ed e' illegale. La mancata osservanza di questa disposizione puo' condurre alla sospensione o al rifiuto del servizio telefonico cellulare al contravventore o ad una azione legale, oppure ad entrambe le cose.
(d) I manuali d'utente di tutte le classi di terminali mobili devono includere la seguente avvertenza: Questo apparato e' omologato per la connessione alla Rete Cellulare del Sistema Radiomobile Analogico Pubblico di conversazione a 900 MHz.
(e) Qualora si preveda la connessione di qualunque classe di terminali mobili a sorgenti di alimentazione o carica batterie che usano tensioni superiori a 50 Vca eff. o 75 Vcc, il manuale d'utente dovra' specificare la sorgente (i) d'alimentazione e il (i) carica batterie approvati per l'uso con il terminale mobile e includere la seguente dichiarazione: "Questo apparato puo' essere usato quando e' alimentato da (identificazione del (dei) carica batterie e/o dell' (degli) alimentatore (i). L'uso di altri dispositivi annullera' ogni certificazione dell'apparato e puo' essere pericoloso"».
II presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 giugno 1995
Il Ministro: GAMBINO
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registralo alla Corte dei conti il 13 ottobre 1995
Registro n. 6 Poste, foglio n. 104


I consigli del prof. Falciasecca e le Leggi dello Stato
dal sito Elettrosmog

Giugno 99 - Ecco cosa dice il professor Gabriele Falciasecca, della Fondazione Marconi di Bologna: Gli studi scientifici condotti finora non giustificano l’apprensione che si e' creata sugli effetti biologici dei telefonini, ma ci sembra giusto concedere a quanti sono preoccupati ampi spazi di cautela. Anche se non si tratta di precauzioni obbligatorie, il telefonino puo' essere usato senza tenerlo attaccato alla testa, per mezzo dei dispositivi che fra l’altro consentono di avere le mani libere, come il viva-voce oppure l’auricolare-microfono. Si possono usare dei ritrovati che assorbono parzialmente le onde emesse dall’antenna, anche se la loro efficacia mi sembra ancora molto limitata. In genere e' meglio evitare di tenerlo a stretto contatto con il corpo, per ridurre al minimo l’assorbimento dell’energia da parte dei sistemi biologici. La dichiarazione e' stata pubblicata dal Corriere della Sera dell’8 giugno 1999 (pagina 18). Stupisce, e molto, che un esperto come il prof. Falciasecca parli di prescrizioni che non sono obbligatorie. Lo sono eccome, invece. Esiste infatti una Legge cautelativa dello Stato (il decreto del 20 giugno 95, n.458) che impone di usare il telefonino tenendo l’antenna ad almeno 20 centimetri di distanza da qualsiasi parte del corpo. Esiste, ma non se ne parla mai. La Fondazione Marconi - Elettra 2000 e' un autorevole organismo finanziato da Tim, Omnitel e Wind.
Fonti: Corriere della Sera, Gazzetta Ufficiale R.I., Fondazione Marconi




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