CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza 22 Maggio 2001 n. 2902.

Registro Ordinanza: 2902/2001

Registro Generale: 4255/2001

 

Composto dai Signori: Pres. Giovanni Ruoppolo

Cons. Sergio Santoro

Cons. Paolo Numerico

Cons. Giuseppe Minicone

Cons. Roberto Chieppa Est.

 

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Nella Camera di Consiglio del 22 Maggio 2001.

Visto l’art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l’appello proposto da:

COMUNE DI CARPI

Rappresentato e difeso da:

Avv. CORRADO MARZULLO

con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46-PAL.IV presso GIAN MARCO GREZ

contro

MILAURO LIDIA

non costituitasi;

e nei confronti di

TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.

non costituitasi;

 

 

per l’annullamento dell’ordinanza del TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA: Sezione II n. 276/2001, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA PER STAZIONERADIO BASE TELEFONIA MOBILE;

Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;

Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

 

 

 

Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e udito, altresì, per la parte l’avv. Marzullo;

Considerato che l’art. 2 bis, comma 2, Legge n. 189/97 deve essere interpretato non quale norma meramente programmatica, ma quale disposizione immediatamente applicabile che prevede per l’installazione di stazioni radio base opportune procedure di V.I.A., anche in assenza di specifica normativa regionale;

Ritenuto che nel caso di specie non è stata compiuta alcuna valutazione di impatto ambientale, attenendo i pareri dell’USL e dell’ARPA al solo rispetto dei limiti di emissioni elettromagnetiche;

Considerato che anche la sopravvenuta deliberazione della Giunta Regionale Emilia- Romagna 20.2.2001 n. 197 (richiamata dalle parti nell’odierna discussione) riconosce la necessità di una valutazione di compatibilità ambientale "che tenga luogo di quanto previsto dall’art. 2 bis, comma 2 Legge n. 189/97" (art. 8.4);

Ritenuto pertanto di dover respingere la richiesta dell’appellante, dovendo il Comune rideterminarsi a seguito di tale valutazione;

 

P.Q.M.

Respinge l’appello (Ricorso numero: 4255/2001).

 

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazioni alle parti.

 

Roma, 22 Maggio 2001

 

 

 

 

IL PRESIDENTE

 

L’ESTENSORE

IL SEGRETARIO


 

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