Prot. Gen .n. 2820 del20/04/2000
Ordinanza n 19 del 19/04/2000.
Albo Pretorio n 642/ 21/04/2000
Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER LA TELEFONIA MOBILE
IL SINDACO
Considerato che sul territorio di Pieve di Cento sono stati installati in tempi diversi due impianti fissi di telefonia mobile;
preso atto che le suddette installazioni hanno provocato viva preoccupazione nell'opinione pubblica di Pieve di Cento, a causa dell'incertezza tuttora esistente in ordine ai possibili effetti nocivi sulla salute pubblica dei campi elettromagnetici ed in particolare di quelli ad alta frequenza provocati dagli impianti fissi per la telefonia mobile;
considerato che un gruppo di cittadini ha costituito un comitato, contro le suddette iniziative e che è stata presentata all'A.C. una petizione con nota Prot. 1961 Del 18.03.2000 intesa a prevenire l'installazione di ripetitori per la telefonia mobile;
rilevato che la letteratura scientifica in merito all'incidenza dei campi elettromagnetici sulla salute umana ha evidenziato, sulla base di studi condotti su animali da esperimento e su colture cellulari, che l'esposizione a lungo termine provoca danni a livello delle cellule, quali modificazioni della loro permeabilità e della loro velocità di
moltiplicazione, causando nell'uomo un significativo aumento dei casi di leucemia, con un rischio sette volte maggiore rispetto ad una popolazione non esposta, benché i ricercatori siano concordi nell'affermare che sono necessari studi a lungo termine. condotti nell'arco di alcuni anni, per poter ottenere risultati definitivi in materia;
considerato che il Parlamento Europeo, a seguito dell'esame e discussione di un rapporto contenente un'ampia rassegna degli studi e dei risultati sugli effetti biologici e sanitari delle radiazioni non ionizzanti, ha approvato in data 5 maggio 1994, una risoluzione con cui si chiedeva alla Commissione di presentare misure, norme e regolamenti da adottarsi prendendo a riferimento sia il principio di precauzione, in base al quale in caso di dubbio è preferibile evitare rischi anche ricorrendo all'opzione zero, sia il principio formulato dall'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità), in base al quale l'esposizione alle radiazioni deve essere la più bassa, per quanto ragionevole possibile, arrivando ad escludere l'esposizione alle radiazioni evitabili;
preso atto che la suddetta Risoluzione del Parlamento Europeo del 5 maggio 1994 è stata approvata anche dalla quinta Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati nella seduta del 17 ottobre l995 fatta propria dal Governo, con la quale sì è assunto l'impegno di predisporre un quadro normativo organico sfociato nella Legge 381/98 - conformato al "principio della massima cautela anche per quanto riguarda gli effetti a lungo termine";
considerato altresì che sull'argomento il Pretore di Bologna ha emesso nello scorso anno un provvedimento con cui è stata, interdetta l'installazione di impianti fissi per telefonia cellulare, in accog1imento dell'istanza presentata dai cittadini del Comune di Loiano i quali hanno adito al giudice rilevando, tra l'altro, una possibile nocività per la salute delle antenne per impianti fissi;
ritenuto che, in attesa dei risultati definitivi degli studi condotti in proposito a livello medico-scientifico, sia necessario applicare i sopra richiamati principi di "precauzione" e di "massima cautela" e privilegiare la prevenzione primaria, cioè la tutela dello stato di salute, rispetto alle cure successive, perché risulta acclarato che l'inquinamento prodotto da queste strutture può determinare l'insorgenza di malattie degenerative, rischio che andrebbe ad aggravarsi a fronte del rilascio di altre autorizzazioni;
rilevata la necessità di adottare un atto inteso a garantire, sulla base delle considerazioni sopra svolte, la tutela della salute pubblica, dei cittadini pievesi, rischio che andrebbe ad aggravarsi a fronte del rilascio di altre autorizzazioni;
visto anche l'art. 4, comma 1, del D.M. l0.9.1998, n. 381, il quale stabilisce che "la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni... deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile,... al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione";
dato atto che al fine di approfondire le problematiche connesse all'argomento è stato organizzato un incontro pubblico al quale hanno partecipato , i rappresentanti del Comitato, i tecnici delle strutture sanitarie pubbliche dell'Arpa e dell'Azienda Usl Bologna Nord e durante il quale è stata ribadita la posizione dell'Amministrazione Comunale di
a - richiedere alle ditte proprietarie degli impianti fissi di monitorare costantemente le emissioni dei campi magnetici nelle aree adiacenti gli impianti fissi esistenti
b - di rendere continuamente informati soprattutto i cittadini che abitano in prossimità di esse;
c - di prevedere apposita variante alla normativa N.T.A. del PRG nella localizzazione e installazione degli impianti.
d - di non consentire altre installazioni di impianti fissi di telefonia mobile e per l'emittenza radio televisiva sul territorio di Pieve di Cento per un periodo di anni 1 (uno) dalla pubblicazione del presente provvedimento
visto l'art. 38 comma 2, della L. 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni, che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia, tra l'altro, di sanità;
vista la legge 15.05.1997 n.127 e successive modificazioni;
accertata la sussistenze dei presupposti indicati dalla normativa sopra richiamata per l'adozione di un'ordinanza di contenuto corrispondente a quello del presente atto, in quanto si rende necessario ed urgente tutelare la salute dei cittadini che vivono nel Comune dì Pieve di Cento, senza pregiudizio alcuno per lo sviluppo della attivita' economica esercitata dalle società che esercente il servizio di telefonia cellulare;
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa
- è fato divieto di installare su tutto il territorio, fino a quando non sarà acquisito idonea indicazione medico-scientifica in ordine all'inquinamento elettromagnetico, e fino alla definizione di apposita variante all'art.42 comma 2 N.T.A. sulla localizzazione e l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile o per l'emittenza radio televisiva o quant'altro possa provocare l'aumento dell'inquinamento di cui sopra, nell'ambito del Comune di Pieve di Cento;
- il presente provvedimento ha valore di anni 1 (uno) a partire dalla data di affissione;
DISPONE
- di comunicare copia del presente provvedimento per tutto quanto di loro competenza:
- al Responsabile del 3° Settore Edilizia pubblica/privata e ambiente
- al Responsabile del 5° Settore Polizia Municipale
- all'Azienda USL Bologna Nord
- all' ARPA;
- alle Società installatrici e gestori di impianti sopra menzionati;
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, li 19.04.2000 IL SINDACO
( Milena Correggiari )
RELATA DI NOTIFICA
Si Notifica L'Ordinanza n. 19 del 19/04/2000 a carico di___________
In data -----------------------in base all'Art. 149 del C.P.C. Tramite il Servizio Postale
di Pieve di Cento.