COMITATI CONTRO L'ELETTROSMOG del QUARTIERE NAVILE:
petizione
Al Signor Sindaco del Comune di Bologna
Piazza Maggiore, 6
40100 Bologna
e p.c. All’Assessore alla Sanità del Comune di Bologna
Piazza Maggiore, 6
40100 Bologna
e p.c. all’Azienda USL Città di Bologna
Servizio di Prevenzione e Protezione
40100 Bologna
e p.c. All’I.S.P.E.S.L. Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
Via Boldrini, 14
40100 Bologna
e p.c. All’ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e
Ambiente dell’Emilia Romagna
Distretto di Bologna
Via Po, 5
40139 Bologna
e p.c Al Presidente della Regione Emilia Romagna
c/ o sede Giunta Regionale E/R
Via Aldo Moro, 52
40127 Bologna
e p.c Al Presidente della Provincia di Bologna
Via Zamboni, 13
40126 Bologna
e p.c. All’Assessorato Regionale al Territorio,
Programmazione e Ambiente
Via dei Mille, 21
40100 Bologna
e p.c. Al WWF Italia – Delegazione Emilia Romagna
Via Savenella, 13
40100 Bologna
e p.c. Alla Legambiente – Bologna
Piazza XX Settembre, 7
40100 Bologna
e p.c. A Codacons
Via S.Felice, 99
40121 Bologna
e p.c. Al Ministero dell'Ambiente
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
e p.c. Al Ministero della Sanità
Viale Industria, 20
00100 Roma
e p.c. al Presidente del Quartiere Navile
Via di Saliceto, 5
40100 Bologna
Bologna, 22 maggio 2000
Oggetto: petizione di cittadini.
I cittadini abitanti nel quartiere Navile avendo appreso con viva preoccupazione che è stata data l’autorizzazione all’installazione di antenne per la radiotelefonia mobile (sul lastrico solare dello stabile di proprietà del Sig. Marzaduri in via Barbieri al civico 113, in via Tibaldi al civico 17, in via Stalingrado, ecc.), vista la presenza di 21 impianti fonti di onde elettromagnetiche tra antenne, elettrodotti e cabine di trasformazione (ad es. via della Beverara) già funzionanti sul territorio e vista la presenza di un gran numero di scuole dell’infanzia, materne, elementari e superiori presenti nel quartiere
C h i e d o n o
con forza che gli organi competenti impediscano l’installazione e/o l’attivazione di nuove stazioni radio base per telefonia mobile di proprietà dei vari gestori (Telecom, Omnitel, Wind e Blu) e successivamente procedano all’abbattimento di quelle ultimamente installate
in quanto
Vista l'incertezza tuttora esistente in ordine ai possibili effetti nocivi sulla salute pubblica dei campi elettromagnetici, e in modo particolare di quelli ad alta frequenza provocati dalle stazioni radiotelefoniche cellulari, si reputa in atto uno stato di presunto pericolo in una zona densamente popolata e che vede la presenza, in un raggio variabile dai 50 ai 300 metri dalle antenne, di nidi (Bolzani, Testoni-Fioravanti, ecc.), scuole materne (Bolzani, Grosso, ecc.), scuole elementari (Grosso, ecc.) e scuole medie (Zappa,ecc.).
Data l’assenza di appositi strumenti di pianificazione e di valutazione della compatibilità ambientale che tenga conto degli aspetti ambientali e di salute umana, permettendo di scegliere, tra varie alternative, quella a minore impatto e più funzionale a risolvere il problema, all’uopo si citano alcuni indirizzi giurisprudenziali in merito:
Si reputa in atto uno stato di presunto pericolo per la popolazione sotto un profilo di inviolabilità della salute, giacché è notorio che l’inquinamento elettromagnetico è sospettato di essere causa di gravi conseguenze e malattie. Ciò racchiude e riapre di fatto la questione della totale assenza di qualsivoglia cultura ambientale e della salute. Per nulla consolano o meglio convincono le opposizioni di quanti (chissà perché ogni qualvolta mossi da profittevoli motivi egoistici o da pseudo-lucidità scientifica dettata dal non coinvolgimento personale nelle vicende) sostengono la non dimostrabilità scientifica del danno scaturente dal c.d. Elettrosmog. Ad essi si controbatte che "l’inviolabilità del diritto alla salute non consiste nella sola integrità fisica, ma della più complessa situazione di equilibrio psicofisico, identificabile come diritto soggettivo assoluto cui consegue il dovere di astensione dello Stato e dei privati da comportamenti lesivi." Nel caso ci fosse ancora bisogno di ulteriori argomentazioni, si riportano ancora una volta dei riferimenti giurisprudenziali:
Non si conoscono le motivazioni di "rilevante interesse pubblico" delle opere, né tanto meno si intravede soddisfatto il Principio di Minimizzazione delle Esposizioni ai campi Elettromagnetici in Area urbana, richiamato dal decreto interministeriale 10 settembre 1998 n. 381, con riferimento ai campi elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz (art.1). L’applicazione di tale Principio di Minimizzazione appare giustificato tutte le volte che occorre limitare l’esposizione di persone, lavoratori o membri generici della popolazione, ad agenti inquinanti, la cui azione sull’organismo umano, non è limitata alla manifestazione di effetti deterministici acuti, ma è sospetta di originare effetti degenerativi a carattere stocastico, che si manifestano su grandi numeri, in relazione ad un’ampia popolazione di individui esposti, a livelli di esposizione inferiori a quelli che determinano la soglia per la manifestazione degli effetti acuti.
Sotto tale profilo il Principio di Minimizzazione è figlio del Principio di Cautela, introdotto nell’ordinamento comunitario nel Trattato di Roma (Trattato di istituzione della CEE Comunità economica europea, Roma 17 ottobre 1957, n.1203, Titolo XVI, art.130R.)
L’applicazione del Principio di Ottimizzazione comporta la scelta ottimale del sito dove insediare l’impianto previa valutazione comparata del fondo elettromagnetico ed una ricerca delle disponibilità dei siti alla quale può concorrere efficacemente la partecipazione degli organismi di rappresentanza di base dei cittadini.
L’applicazione dei Principi di Minimizzazione, Giustificazione e Ottimizzazione, comporta una valutazione di merito variabile caso per caso che non può non essere discrezionale e deve perciò essere demandata ad un arbitro. Le parti nelle fattispecie che determinano l’insorgenza del rischio da esposizione ai campi elettrici e magnetici a frequenza industriale, sono:
Arbitro non può che essere che la Pubblica Amministrazione e, in particolare, il Comune, che rappresenta sul territorio i contemperati interessi della collettività, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), cui compete la valutazione dell’esposizione, che è esposizione di persone (non esposizione dell’ambiente, che non rileva ai fini dell’osservanza dei tetti di radio frequenza, i quali sono tetti compatibili con la salute umana, come recita la legge n. 249/97). Una diversa attribuzione del ruolo arbitrale a organismi esterni alla Pubblica Amministrazione non avrebbe le necessarie garanzie di terzietà. Così come una attribuzione a organismi diversi dalla Pubblica Amministrazione non rispetterebbe il principio di specializzazione, contenuto nell’art. 97 secondo comma Cost., in base al quale i compiti amministrativi in materia sanitaria non possono essere attribuiti se non alla Autorità Sanitaria: appunto il Sindaco che si avvale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (T.U. delle leggi sanitarie, legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833). Nell’ambito del SSN, istituito con la citata legge di riforma sanitaria, la competenza specialistica in ordine alla materia delle radiazioni non ionizzanti (art.6 lett. i) è attribuita all’Istituto Superiore di Sanità (art. 9) e all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), entrambi organi centrali del SSN (D. Lgs. n. 267/93 e D. Lgs. n. 268/93). L’ISPESL svolge funzione di consulenza nei confronti della Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni, in base a deliberazioni comunali, ai fini del procedimento autorizzativo per la installazione e l’esercizio di impianti che generano radiofrequenze e microonde. Nell’ambito di tale procedimento, ove i Comuni abbiano assunto con deliberazione di Giunta, atto di indirizzo nei confronti degli Uffici, nella valutazione istruttoria, la ottemperanza del principio di minimizzazione stabilito dalla vigente normativa, sarà verificata attraverso il rispetto contemporaneo del principio di giustificazione e del principio di ottimizzazione, secondo la estrinsecazione di tali principi sopra citati.
A conferma di quanto sopra esposto, allo stato attuale della conoscenza, nessuno può dire con certezza che le antenne non sono pericolose. È da tenere presente che nel decreto interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 succitato, l’Istituto Superiore di Sanità e l’ISPESL affermano la necessità di minimizzare il più possibile l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza (radiofrequenza, microonde) tipici della telefonia cellulare e diversi dai campi a bassa frequenza propri dell’alta tensione elettrica. Una posizione più netta è espressa autonomamente dall’ISPESL , che alle dirette dipendenze del Ministero della Sanità, è l’unico Ente competente per la prevenzione. L’ISPESL tiene conto con maggiore attenzione degli studi già esistenti e raccomanda una serie di cautele. Per esempio, di non mettere antenne vicino a scuole e ospedali ma anche di ridurre al minimo gli impianti nelle zone residenziali. L’ISPESL sostiene che, per il GSM, sarebbe ideale un "obiettivo di qualità" di 3 V/m, la metà di quello indicato dal D. Lgs. Nazionale e dal progetto delle stazioni radiobase di telefonia mobile oggetto, tra gli altri, di tale petizione.
Ricordiamo che il principio cautelativo è vivamente raccomandato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale considera questo problema una delle grandi emergenze di questi anni.
Vi sono anche Enti che tendono a negare la possibile pericolosità. Lo fanno sostenendo che non esistono "evidenze scientifiche sufficienti". Tradotto in linguaggio comune significa: riguardo a chi è esposto alle microonde giorno dopo giorno, notte dopo notte (esposizione cronica), non ci sono attualmente dati definitivi riferiti a un grande numero di persone sotto controllo per anni (evidenze scientifiche). Insomma, poiché questi sistemi di radio telefonia esistono da pochi anni, al momento non c’è nessuna certezza.
Poiché l’assorbimento di energia irradiata da parte dei bambini è superiore rispetto agli adulti, e poiché le frequenze utilizzate dai telefonini E-Tacs e GSM, rientrano tra quelle "di risonanza" per i corpi piccoli (i bambini ma anche i cani e i gatti) ne consegue che il fattore di rischio nei bambini è di 8-10 volte più alto. Tra l’altro, tutte le ricerche scientifiche fanno sempre riferimento al peso corporeo (SAR): più basso è il peso, più elevato è l’assorbimento.
Ecco perché nei paesi più avanzati, si è scelta la strada della massima prevenzione per i bambini con le aree scolastiche considerate "parchi" liberi il più possibile da campi elettromagnetici nelle ore di lezione, che sono grosso modo le ore di maggior traffico telefonico.
I CITTANI DEI COMITATI DEL QUARTIERE NAVILE
CHIEDONO INOLTRE
Infine si chiede che venga creato un reale servizio di informazione ai cittadini che sensibilizzi sui rischi dovuti al non corretto uso dei telefoni cellulari (in ambito giovanile da svolgere nell’ambito scolastico) e che ne riduca l’utilizzo in ambienti chiusi (autobus, scuole, locali pubblici, ecc. – a tale proposito si pensi alla prossima circolare sul fumo del Ministero della Sanità).
Si allegano n. _____ fogli contenenti _____ (___________________________) firme a sostegno della suddetta petizione.
Ci si riserva la facoltà di presentare ulteriori adesioni e/o documenti.
All'uopo si citano come riferimento le seguenti ordinanze:
Per eventuali chiarimenti e/o corrispondenza
COMITATI CONTRO L'ELETTROSMOG del QUARTIERE NAVILE
Per il COMITATO di VIA BARBIERI
Orazio Sturniolo
Via Barbieri, 113/4
40129 BOLOGNA
Tel. 051-372419
e-mail: sturniolo@area.bo.cnr.it