Al Presidente del Consiglio
della Regione Emilia Romagna
PETIZIONE POPOLARE AFFINCHE' LA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
DELIBERI IN MATERIA DI ELETTROSMOG
AL FINE DI RENDERE OPERATIVA LA LEGGE QUADRO 36/2001
I sottoscritti cittadini della Regione
Emilia-Romagna, hanno appreso che il Governo non ha emanato i
decreti sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici
(C.E.M), come stabilito dalla recente Legge Quadro
sull'inquinamento elettromagnetico n. 36/2001, per la
salvaguardia della salute, in applicazione del principio di
cautela e precauzione.
Considerato che:
- la Legge Quadro n. 36/2001 ha come scopo quello di:
"assicurare la tutela della salute" ….."nel
rispetto dell'art. 32 della Costituzione", art. 1 punto
a),"assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e
promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento
volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori
tecnologie disponibili", art. 1 punto c) e consente che i
Comuni possano "adottare un regolamento per assicurare il
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici", art. 8 punto 6);
- il D.M. 381/98 (art. 4, comma 3) aassegna alle Regioni il
conseguimento di eventuali obiettivi di qualità;
- la Legge Regionale n. 30 del 31/10/2000 invita "le
Province e i Comuni nell'esercizio delle loro competenze e della
pianificazione territoriale e urbanistica a perseguire obiettivi
di qualità …";
- l'o.d.g. del Consiglio Regionale del 28 febbraio 2000 invita
espressamente Province e Comuni ad assumere quale obiettivo di
qualità il limite di 3 V/m;
CHIEDONO CHE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
- promuova opportune leggi e
normative per la minimizzazione del rischio dovuto
all’esposizione a tutte le possibili fonti elettromagnetiche
individuando l'obiettivo di qualità di esposizione ad un massimo
di 3 V/m in corrispondenza di luoghi in cui si permane più di 4
ore e di 0,5 V/m nelle "aree sensibili" per le antenne
da telefonia cellulare e 0,2 microtesla per gli elettrodotti;
- effettui una ricognizione della piena appplicazione della
recente Legge Quadro con invito esplicito alle Province di
predisporre linee guida per indirizzare i Comuni verso scelte
omogenee di pianificazione territoriale e con invito ai Comuni di
procedere con urgenza a modificare adeguatamente i regolamenti
edilizi per intervenire nei piani regolatori, in collaborazione
con i comitati e le associazioni;
DISPONGA
- la minimizzazione
dell'esposizione della popolazione conseguita attraverso la
riduzione e la razionalizzazione del numero di impianti, non
rilasciando concessioni in zone in cui sono presenti altre fonti
inquinanti se non si possono garantire distanze di rispetto tra
una fonte e l'altra di almeno 250/300 metri, limitando la
potenza massima delle antenne a valori di cautela;
- l’impegno da
parte dei gestori di presentare la giustificazione del
servizio dimensionato sulle esigenze effettive. Attraverso
una corretta pianificazione territoriale risulta inutile
potenziare il servizio dove questo già funziona e sarebbero
sufficienti altre soluzioni tecniche;
- l'individuazione
di aree tecnologiche in cui si possono collocare gli impianti
nel rispetto dei principi di minimizzazione del rischio e degli
obiettivi di qualità sopra richiamati, utilizzando, come scelta
prioritaria, zone irreversibilmente compromesse sotto l'aspetto
ambientale e paesaggistico;
- l’individuazione
delle "aree sensibili" (aree destinate ad
attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche: scuole,
luoghi comunque adibiti all'infanzia, ospedali, case di cura,
case di riposo, centri anziani ecc.) dove è vietata la
localizzazione di impianti, come stabilito dalla direttiva per
l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30, art. 9. Individuazione
delle zone in prossimità delle "aree sensibili"
dove vanno comunque considerati gli obiettivi di qualità sopra
indicati;
- la collocazione di
impianti ad una distanza di almeno 300 metri anche dalla
singola abitazione e da ogni altro edificio anche lavorativo in
cui si permanga più di 4 ore; ad una distanza di almeno 500
metri dalle "aree sensibili". Per le antenne
radioemittenti 1000 metri nel primo caso e 2000 nel secondo. La
determinazione dei parametri per la previsione di fasce di
rispetto per gli elettrodotti;
- il rilascio
di concessioni edilizie a tempo determinato (4-5 anni al massimo)
con obbligatorietà, alla scadenza, di richiesta al gestore di
installazione di apparati tecnologicamente più aggiornati;
- l'installazione su ogni impianto di un liimitatore di potenza;
- il monitoraggio continuativo 24 ore ssu 24;
- l'istituzione o la prosecuzione dei taavoli tecnici
permanenti (Comune, gestori, comitati e associazioni) per
l'analisi delle osservazioni dei cittadini relative alla
presentazione dei piani annuali, a partire dal 2001, da parte dei
gestori, prima dell'autorizzazione delle concessioni comunali, e
per la determinazione dei criteri di intervento nei regolamenti
edilizi e nei piani regolatori comunali;
- la dotazione dell'AUSL di un adeguatoo apparecchio di
misurazione per un controllo sistematico;
- l'istituzione del registro epidemiologicoo per censire e
monitorare la popolazione che permane vicino alle fonti
inquinanti;
- la costituzione di fondi per lo sviluppo e l'incentivazione
della ricerca scientifica e tecnologica;
- l'individuazione di tempi operativi peer adempiere a quanto
indicato, concedendo moratorie finalizzate al compimento degli
obiettivi prefissati;
- la concessione di una moratoria su eventuuali richieste di
potenziamento degli elettrodotti, dei carichi di tensione e
dell'aumento di produzione elettrica, sino a quando non si
raggiungano accordi precisi sui tempi e le modalità delle
bonifiche che devono essere tali da garantire la massima
sicurezza sanitaria ed il rispetto paesaggistico.
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