Comune di
Granozzo con Monticello
REGOLAMENTO
DI TELEFONIA MOBILE
Art. 1
PRESCRIZIONI NELLA LOCALIZZAZIONE
L'installazione di impianti emittenti onde elettromagnetiche per
telefonia mobile è consentita su traliccio o altro supporto, che dovrà essere
posto in area recintata, ad una distanza data dalla proiezione sui terreno del
centro del palo in orizzontale di almeno 300 metri da ogni singola abitazione
facente parte dei centri abitanti di Granozzo, Monticello e Case Sparse e ad
almeno 200 metri da qualsiasi singolo edificio adibito a residenza o a
permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore.
Art. 2
LIMITI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO
Fatti salvi i limiti di campo elettromagnetico fissati dalle normative
in vigore, gli impianti di telefonia mobile non possono superare,
complessivamente, il 50% di tali limiti, restando l’altro 50% a disposizione
degli impianti di teleradiodiffusione.
Art. 3
ATTO AMMINISTRATIVO LEGITTIMANTE
La realizzazione di tutti i tipi degli impianti suddetti è soggetta a
concessione che viene rilasciata dal Settore tecnico, previo parere favorevole
della Giunta municipale. L'istanza dovrà ottenere il parere favorevole della
Commissione Edilizia.
Art. 4
DOCUMENTAZIONE
Le istanze per l'installazione di tutti i tipi di antenne per la
telefonia mobile vanno presentate al Settore tecnico e devono essere corredate,
oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione
edilizia, anche dai seguenti documenti e atti:
a) scheda dati anagrafici e dati tecnici,
b) valutazione teorica del campo elettromagnetico prodotto
dall'impianto in condizione di massimo utilizzo sull'area interessata;
c) parere tecnico favorevole dell'ARPA
d) parere dell'Asl di innocuità dei campi elettromagnetici prodotti
dall'impianto;
e) atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il
titolare della concessione edilizia si impegna a spostare l'impianto e i
relativi supporti strutturali (tralicci e/o pali), a proprie cura e spese,
-
qualora gli uffici
comunali preposti individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla
base delle quali è stata rilasciata la concessione di cui al presente
Regolamento
-
oppure qualora
l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno
alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello
internazionale
-
oppure, qualora, in base
a verifiche aventi cadenza quinquennale, lo sviluppo del paese avrà reso
incompatibile la presenza dell’impianto, in quanto venuto meno il rispetto
delle distanze ex art. 1.
Art. 5
OBBLIGO DI RIPRISTINO
Il titolare della licenza edilizia, in
considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la
gestione della telefonia mobile, dovrà sottoscrivere, per gli impianti
eventualmente da realizzare su proprietà del Comune, un atto unilaterale
d'obbligo alla rimozione degli impianti e di
tutte le eventuali pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi, a propria
cura e spese, entro 90 giorni dalla scadenza della concessione ministeriale ove
questa non venga rinnovata e l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad
altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo dovrà essere esteso
anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della
concessione ministeriale, decida in modo autonomo di disattivare l'impianto
ricetrasmittente
Art. 6
ONERE STRAORDINARIO
In considerazione degli oneri che l’amministrazione comunale dovrà
sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la
prevenzione, il monitoraggio ambientale e l’informazione ai cittadini, a
ciascuna concessione richiesta verrà applicato un onere straordinario di 5
milioni di lire, a titolo di contribuzione alle suddette spese.
Art. 7
POSSIBILITA’ DI CONTROLLI
Il titolare della concessione edilizia deve presentare un atto con il
quale si impegna a consentire l’accesso al sito per gli opportuni controlli e a
garantire la possibilità di installare sull’antenna (o nelle condizioni
territorialmente critiche) eventuali apparecchi che dovessero essere ideati per
una lettura in continuo delle variazioni di campo elettromagnetico al fine di
segnalare l’avvicinamento dell’impianto al limite fissato e che, nel caso di
raggiungimento o superamento dei limiti, proceda alla disattivazione automatica
dello stesso.
Art. 8
ASSICURAZIONI
Il titolare della concessione edilizia deve fornire
prova dell’avvenuta stipulazione di una
polizza di responsabilità civile verso terzi, compresa la garanzia derivante da
inquinamento elettromagnetico, per un massimale di 15 miliardi.
Art. 9
NUMERO DI TRALICCI O ALTRI SUPPORTI
In tutto il territorio comunale è consentita
l’installazione di un unico traliccio o altra struttura portante impianti.