Comune di Granozzo con Monticello

 

 

 

REGOLAMENTO

PER L’ISTALLAZIONE

DI IMPIANTI

DI TELEFONIA MOBILE

 

 

Art. 1

 

PRESCRIZIONI NELLA LOCALIZZAZIONE

L'installazione di impianti emittenti onde elettromagnetiche per telefonia mobile è consentita su traliccio o altro supporto, che dovrà essere posto in area recintata, ad una distanza data dalla proiezione sui terreno del centro del palo in orizzontale di almeno 300 metri da ogni singola abitazione facente parte dei centri abitanti di Granozzo, Monticello e Case Sparse e ad almeno 200 metri da qualsiasi singolo edificio adibito a residenza o a permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore.

 

Art. 2

LIMITI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

Fatti salvi i limiti di campo elettromagnetico fissati dalle normative in vigore, gli impianti di telefonia mobile non possono superare, complessivamente, il 50% di tali limiti, restando l’altro 50% a disposizione degli impianti di teleradiodiffusione.

 

Art. 3

ATTO AMMINISTRATIVO LEGITTIMANTE

La realizzazione di tutti i tipi degli impianti suddetti è soggetta a concessione che viene rilasciata dal Settore tecnico, previo parere favorevole della Giunta municipale. L'istanza dovrà ottenere il parere favorevole della Commissione Edilizia.

 

Art. 4

DOCUMENTAZIONE

Le istanze per l'installazione di tutti i tipi di antenne per la telefonia mobile vanno presentate al Settore tecnico e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione edilizia, anche dai seguenti documenti e atti:

a) scheda dati anagrafici e dati tecnici,

b) valutazione teorica del campo elettromagnetico prodotto dall'impianto in condizione di massimo utilizzo sull'area interessata;

c) parere tecnico favorevole dell'ARPA

d) parere dell'Asl di innocuità dei campi elettromagnetici prodotti dall'impianto;

e) atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare della concessione edilizia si impegna a spostare l'impianto e i relativi supporti strutturali (tralicci e/o pali), a proprie cura e spese,

-  qualora gli uffici comunali preposti individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione di cui al presente Regolamento

-  oppure qualora l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale

-  oppure, qualora, in base a verifiche aventi cadenza quinquennale, lo sviluppo del paese avrà reso incompatibile la presenza dell’impianto, in quanto venuto meno il rispetto delle distanze ex art. 1.

 

Art. 5

OBBLIGO DI RIPRISTINO

Il titolare della licenza edilizia, in considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la gestione della telefonia mobile, dovrà sottoscrivere, per gli impianti eventualmente da realizzare su proprietà del Comune, un atto unilaterale d'obbligo alla rimozione degli impianti e di
tutte le eventuali pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro 90 giorni dalla scadenza della concessione ministeriale ove questa non venga rinnovata e l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida in modo autonomo di disattivare l'impianto ricetrasmittente

 

Art. 6

ONERE STRAORDINARIO

In considerazione degli oneri che l’amministrazione comunale dovrà sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l’informazione ai cittadini, a ciascuna concessione richiesta verrà applicato un onere straordinario di 5 milioni di lire, a titolo di contribuzione alle suddette spese.

 

Art. 7

POSSIBILITA’ DI CONTROLLI

Il titolare della concessione edilizia deve presentare un atto con il quale si impegna a consentire l’accesso al sito per gli opportuni controlli e a garantire la possibilità di installare sull’antenna (o nelle condizioni territorialmente critiche) eventuali apparecchi che dovessero essere ideati per una lettura in continuo delle variazioni di campo elettromagnetico al fine di segnalare l’avvicinamento dell’impianto al limite fissato e che, nel caso di raggiungimento o superamento dei limiti, proceda alla disattivazione automatica dello stesso.

 

Art. 8

ASSICURAZIONI

Il titolare della concessione edilizia deve fornire prova dell’avvenuta stipulazione  di una polizza di responsabilità civile verso terzi, compresa la garanzia derivante da inquinamento elettromagnetico, per un massimale di 15 miliardi.

 

Art. 9

NUMERO DI TRALICCI O ALTRI SUPPORTI

In tutto il territorio comunale è consentita l’installazione di un unico traliccio o altra struttura portante impianti.

 




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