COMUNE DI SESTO CALENDE

Provincia di Varese

 

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RADIOELETTRICI

E PER TELEFONIA MOBILE

 

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione sul territorio comunale di nuovi impianti classificati come:

"impianti radioelettrici"

"impianti per telefonia mobile"

rispettivamente dalle lettere ;'h" ed "i" dell'art. 1 della Legge Quadro n. 36/22-2-01

 

ART. 2 - TRANSITORIETA' DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura transitoria. Esse si propongono di consentire e disciplinare la localizzazione provvisoria dei nuovi impianti di cui all'art. 1 in attesa che siano emanate dal Governo o dalla Regione Lombardia le normative di dettaglio in applicazione della Legge Quadro n.36/01.

Sulla base di tale normativa di dettaglio il Comune di Sesto Calende emanerà, ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro n. 36/01, il regolamento definitivo.

 

ART. 3 - LOCALIZZAZIONI

Durante la vigenza del presente Regolamento i nuovi impianti di cui all'art. 1 potranno essere localizzati solo nelle zone agricole E1 - E3 ed E4 del vigente P.R.G., a distanza tale che nessun fabbricato civile esistente od edificabile possa subire né rischi elettromagnetici né imposizione di servitù limitative in altezza, ai sensi della Circolare ASL, 10-10-2000 od equivalente successivo provvedimento, in funzione della potenza e direzione delle emissioni.

 

Nelle aree esterne al perimetro di Iniziativa Comunale "IC" del Parco del Ticino, ogni proposta di localizzazione dovrà essere sottoposta al preliminare parere del Consorzio Parco, subordinato ad analisi comparativa dei siti, a cura del soggetto proponente, al fine di minimizzare ogni forma di impatto ambientale e paesaggistico e di limitare la moltiplicazione dei luoghi disturbati.

 

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. D.Lvo 490/99, i progetti dovranno essere corredati da analisi comparative tra più siti equivalenti sotto il profilo radiotecnico e radioprotezionistico, con simulazione fotografica dell'inserimento nel paesaggio di principali punti di osservazione possibili

 

Nelle aree agricole coltivate le localizzazioni non dovranno comunque compromettere l'integrità dei comparti agricoli produttivi.

 

ART. 4 - PROVVISORIETA' DEI NUOVI IMPIANTI

Per i nuovi impianti di cui all'art. 1, la ragione della transitorietà del presente Regolamento ed in attesa di quello definitivo,

saranno accettate esclusivamente istanze di autorizzazione urbanistica temporanea, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Edilizio, limitate alla durata di 1 anno, ma prorogabile di un altro anno solo in caso di ritardo nella emanazione delle normative di dettaglio in applicazione della Legge Quadro n. 36/01 di competenza del Governo e della Regione Lombardia.

 

 

ART. 5 - PROCEDURA PARTECIPATIVA

Anche qualora non assoggettate alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi delle vigenti leggi, i nuovi impianti di cui all'art. 1 devono essere comunicati preventivamente da parte del proponente ai seguenti soggetti:

-         proprietari e conduttori degli immobili in un adeguato raggio di distanza dal luogo di insediamento, da definire in base alle prescrizioni tecniche dell'ARPA (es. 200 metri per normali impianti per telefonia mobile)

-         comitati di quartiere, se istituiti.

 

ALLEGATO: ART. 20 REGOLAMENTO EDILIZIO

 

Nota:

Il presente regolamento entrerà immediatamente in salvaguardia, il che significa bloccare da subito eventuali localizzazioni a meno di 200 metri dalle case esistenti o dalle zone edificabili ovvero in zone agricole in posizione tale da condizionarne l'uso (perciò solo ai margini).

 

Il limite di 200 deriva dall'applicazione a livello urbanistico della circolare ARPA secondo la quale, pur non essendoci rischio elettromagnetico, in tale raggio di distanza è preferibile evitare future costruzioni di altezza tale (6 piani) da intercettare eventuali campi elettromagnetici.

Questa precisazione spiega il motivo per cui non è stata introdotta una misura esplicita, né prevista una distanza diversa da quella ricavata dalle note dell'ARPA.

 

La procedura di approvazione decisa dal Consiglio prevede la pubblicazione del regolamento per 30 giorni e la notifica a tutti gli interessati, compreso i gestori, per eventuali osservazioni. In sede definitiva il Consiglio comunale approverà anche una planimetria che indichi sulla carta le zone ove saranno possibili le nuove localizzazioni e, secondo quanto verrà disposto dalla regione, lo spostamento di quelle esistenti, installate negli anni scorsi.

 




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