COMUNE DI
SESTO CALENDE
Provincia di
Varese
REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RADIOELETTRICI
E PER
TELEFONIA MOBILE
ART. 1 -
OGGETTO
Il presente
regolamento ha per oggetto la localizzazione sul territorio comunale di nuovi
impianti classificati come:
"impianti
radioelettrici"
"impianti
per telefonia mobile"
rispettivamente
dalle lettere ;'h" ed "i" dell'art. 1 della Legge Quadro n. 36/22-2-01
ART. 2 -
TRANSITORIETA' DEL REGOLAMENTO
Le
disposizioni del presente Regolamento hanno natura transitoria. Esse si
propongono di consentire e disciplinare la localizzazione provvisoria dei nuovi
impianti di cui all'art. 1 in attesa che
siano emanate dal Governo o dalla Regione Lombardia le normative di dettaglio in
applicazione della Legge Quadro n.36/01.
Sulla base
di tale normativa di dettaglio il Comune di Sesto Calende emanerà, ai sensi
dell'art. 8 della Legge Quadro n. 36/01, il regolamento
definitivo.
ART. 3 -
LOCALIZZAZIONI
Durante la
vigenza del presente Regolamento i nuovi impianti di cui all'art. 1 potranno essere localizzati solo nelle zone
agricole E1 - E3 ed E4 del vigente P.R.G., a distanza tale che nessun fabbricato
civile esistente od edificabile possa subire né rischi elettromagnetici né
imposizione di servitù limitative in altezza, ai sensi della Circolare ASL,
10-10-2000 od equivalente successivo provvedimento, in funzione della potenza e
direzione delle emissioni.
Nelle
aree esterne al perimetro di Iniziativa Comunale "IC" del Parco del Ticino, ogni
proposta di localizzazione dovrà essere sottoposta al preliminare parere del
Consorzio Parco, subordinato ad analisi comparativa dei siti, a cura del
soggetto proponente, al fine di minimizzare ogni forma di impatto ambientale e
paesaggistico e di limitare la moltiplicazione dei luoghi disturbati.
Nelle
aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. D.Lvo 490/99, i progetti
dovranno essere corredati da analisi comparative tra più siti equivalenti sotto
il profilo radiotecnico e radioprotezionistico, con simulazione fotografica
dell'inserimento nel paesaggio di principali punti di osservazione possibili
Nelle aree
agricole coltivate le localizzazioni non dovranno comunque compromettere
l'integrità dei comparti agricoli produttivi.
ART. 4 -
PROVVISORIETA' DEI NUOVI IMPIANTI
Per i nuovi
impianti di cui all'art. 1, la ragione della transitorietà del presente
Regolamento ed in attesa di quello definitivo,
saranno
accettate esclusivamente istanze di autorizzazione urbanistica temporanea, ai
sensi dell'art. 20 del Regolamento Edilizio, limitate alla durata di 1 anno, ma
prorogabile di un altro anno solo in caso di ritardo nella emanazione delle
normative di dettaglio in applicazione della Legge Quadro n. 36/01 di competenza
del Governo e della Regione Lombardia.
ART.
5 - PROCEDURA PARTECIPATIVA
Anche
qualora non assoggettate alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai
sensi delle vigenti leggi, i nuovi impianti di cui all'art. 1 devono essere
comunicati preventivamente da parte del proponente ai seguenti
soggetti:
-
proprietari
e conduttori degli immobili in un adeguato raggio di distanza dal luogo di
insediamento, da definire in base alle prescrizioni tecniche dell'ARPA (es. 200
metri per normali impianti per telefonia mobile)
-
comitati di
quartiere, se istituiti.
ALLEGATO:
ART. 20 REGOLAMENTO EDILIZIO
Nota:
Il presente
regolamento entrerà immediatamente in salvaguardia, il che significa bloccare da
subito eventuali localizzazioni a meno di 200 metri dalle case esistenti o dalle
zone edificabili ovvero in zone agricole in posizione tale da condizionarne
l'uso (perciò solo ai margini).
Il limite di
200 deriva dall'applicazione a livello urbanistico della circolare ARPA secondo
la quale, pur non essendoci rischio elettromagnetico, in tale raggio di distanza
è preferibile evitare future costruzioni di altezza tale (6 piani) da
intercettare eventuali campi elettromagnetici.
Questa
precisazione spiega il motivo per cui non è stata introdotta una misura
esplicita, né prevista una distanza diversa da quella ricavata dalle note
dell'ARPA.
La procedura
di approvazione decisa dal Consiglio prevede la pubblicazione del regolamento
per 30 giorni e la notifica a tutti gli interessati, compreso i gestori, per
eventuali osservazioni. In sede definitiva il Consiglio comunale approverà anche
una planimetria che indichi sulla carta le zone ove saranno possibili le nuove
localizzazioni e, secondo quanto verrà disposto dalla regione, lo spostamento di
quelle esistenti, installate negli anni scorsi.