ELETTROSMG : ENNESIMA VITTORIA DEL COMUNE DI CORATO LEGAMBIENTE E CODACONS AL T.A.R. PUGLIA
RIGETTATE LE RICHIESTE DI SOSPENSIVA DI WIND
Ancora una volta la Legambiente Comitato Regionale Pugliese e il Codacons Puglia hanno sconfitto i gestori della telefonia mobile ( Alcatel – T.I.M. – Wind ).
La finalità di tutela della salute pubblica dagli effetti a lungo termine delle onde elettromagnetiche generate dalle antenne per la telefonia cellulare prevale sugli interessi economici dei gestori .
Infatti il T.A.R. Puglia sede di Bari con ben 4 Ordinanze cautelari emesse in data 25/01/2001 ha respinto i 4 ricorsi di cui uno presentato dalla T.I.M. , due dall’Alcatel e uno da Wind contro il Comune di Corato .
Il Comune di Corato era rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Bagnoli e Francesco Mascoli.
In giudizio sono intervenuti la Legambiente Comitato Regionale Pugliese ed il CODACONS Puglia allo scopo di contrastare i ricorsi e difendere la legittimità del comportamento dell’Amministrazione Comunale di Corato, ispirato a finalità di preminente interesse pubblico. Le predette Associazioni si sono costituite in giudizio a mezzo degli gli avvocati Alessandro Amato, Vittorio Triggiani e Giovanna Iacovone, tutti del Foro di Bari.
Con
i 3 ricorsi n° 3461/2000 , n° 3386/2000 e n° 2414/2000 proposti
contro il Comune di Corato, la T.I.M. , l’Alcatel e la Wind Telecomunicazioni
hanno chiesto l’annullamento previa sospensiva del “Regolamento
Comunale disciplinante l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle
stazioni radio base per
telefonia cellulare e servizi similari - antenne emittenti radiotelevisive” approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24/C del 13/04/2000 .
In particolare, il suddetto Regolamento impugnato organizza l’inserzione nel territorio comunale delle antenne per la telefonia cellulare e per le teleradiocomunicazioni attraverso l’introduzione di varie misure e prescrizioni allo scopo di garantire, nelle more dell’introduzione di una specifica normativa statale e regionale di settore – che pare ormai di prossima promulgazione – il conseguimento di più elevati livelli di tutela della salute pubblica e della salubrità dell’habitat residenziale dai rischi dell’inquinamento elettromagnetico.
Il T.A.R. Puglia sede di Bari Sez. II con le Ordinanze cautelari n. 135/2001, n. 139/2001 e n. 104/2001 ha respinto le suindicate domande incidentali di sospensione.
La decisione del TAR Pugliaconferma il potere dei Comuni di adottare Regolamenti per garantire la tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici e lascia impregiudicati gli effetti del Regolamento in questione, cui pertanto dovranno adeguarsi i soggetti che intendano procedere alla installazione di antenne per la telefonia cellulare e per le radiotelecomunicazioni nel Comune di Corato .
Inoltre, il T.A.R. Puglia ha nuovamente confermato la necessità che sull’installazione delle infrastrutture ( antenne ) per la telefonia cellulare deve essere sempre effettuata, quale procedimento preliminare a quello del rilascio della concessione edilizia, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale da parte della Regione .
Con il quarto ricorso n° 88/2000 proposto dall’Alcatel si chiede invece l’annullamento previa sospensiva dell’Ordinanza Dirigenziale n. 9 del 06/11/2000, con la quale il Segretario-Direttore Generale del Comune di Corato (Ba) ha ordinato alla società ricorrente di disattivare con effetto immediato la stazione radio base per telefonia cellulare di Viale V. Veneto n° 5, avvertendo che, in mancanza di spontaneo adempimento nel termine di 10 giorni dalla notifica si sarebbe proceduto allo spegnimento dell’impianto in forma coattiva .
Il T.A.R. Puglia sede di Bari, anche in questo caso, ha con l’Ordinanza cautelare
n. 131/2001 respintola richiesta di sospensiva sottolineando che “l’antenna per telefonia cellulare di Viale V. Veneto n° 5 risulta allo stato priva di titolo autorizzatorio edilizio ( si ricorda che l’autorizzazione dell’impianto fu sospesa dal T.A.R. Puglia Sez. II che ritenne l’opera da assoggettare a concessione edilizia ) , né pende alcun procedimento autorizzatorio, di modo che deve ritenersi mancante il presupposto fondamentale di un’eventuale misura cautelare” .
Di conseguenza la Legambiente
chiede all’Amministrazione Comunale di procedere urgentemente allo spegnimento
dell’antenna per telefonia cellulare di Viale Vittorio Veneto n. 5, alla
luce della suddetta Ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia e nel rispetto
dell’Ordinanza Dirigenziale n.9 del 06/11/2000 .
Infine si vuole ricordare che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari Sezione II si è espresso anche in passato sul tema dell’elettrosmog a Corato con importanti decisioni quali :
·Con l’Ordinanza n.487/2000 del 23 /03/2000, su ricorso presentato dalla
Bari, lì 27/01/01
SIG. FRANCESCO TARANTINI
RESPONSABILE REGIONALE SETTORE ELETTROSMOG LEGAMBIENTE PUGLIA
PRESIDENTE DELLA LEGAMBIENTE - CIRCOLO DI CORATO
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