LEGAMBIENTE

Comitato Regionale Pugliese
COMUNICATO STAMPA

ELETTROSMG : ENNESIMA VITTORIA DEL COMUNE DI CORATO LEGAMBIENTE E CODACONS AL T.A.R. PUGLIA

RIGETTATE LE RICHIESTE DI SOSPENSIVA DI WIND

ALCATEL E T.I.M.

 

Ancora una volta la Legambiente Comitato Regionale Pugliese e il Codacons Puglia hanno sconfitto i gestori della telefonia mobile ( Alcatel – T.I.M. – Wind ).

La finalità di tutela della salute pubblica dagli effetti a lungo termine delle onde elettromagnetiche generate dalle antenne per la telefonia cellulare prevale sugli interessi economici dei gestori .

Infatti il T.A.R. Puglia sede di Bari con ben 4 Ordinanze cautelari emesse in data 25/01/2001 ha respinto i 4 ricorsi di cui uno presentato dalla T.I.M. , due dall’Alcatel e uno da Wind contro il Comune di Corato .

Il Comune di Corato era rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Bagnoli e Francesco Mascoli.

In giudizio sono intervenuti la Legambiente Comitato Regionale Pugliese ed il CODACONS Puglia allo scopo di contrastare i ricorsi e difendere la legittimità del comportamento dell’Amministrazione Comunale di Corato, ispirato a finalità di preminente interesse pubblico. Le predette Associazioni si sono costituite in giudizio a mezzo degli gli avvocati Alessandro Amato, Vittorio Triggiani e Giovanna Iacovone, tutti del Foro di Bari.

Con i 3 ricorsi n° 3461/2000 , n° 3386/2000 e n° 2414/2000 proposti contro il Comune di Corato, la T.I.M. , l’Alcatel e la Wind Telecomunicazioni hanno chiesto l’annullamento previa sospensiva del “Regolamento Comunale disciplinante l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per
 

telefonia cellulare e servizi similari - antenne emittenti radiotelevisive” approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24/C del 13/04/2000 .

In particolare, il suddetto Regolamento impugnato organizza l’inserzione nel territorio comunale delle antenne per la telefonia cellulare e per le teleradiocomunicazioni attraverso l’introduzione di varie misure e prescrizioni allo scopo di garantire, nelle more dell’introduzione di una specifica normativa statale e regionale di settore – che pare ormai di prossima promulgazione – il conseguimento di più elevati livelli di tutela della salute pubblica e della salubrità dell’habitat residenziale dai rischi dell’inquinamento elettromagnetico.

Il T.A.R. Puglia sede di Bari Sez. II con le Ordinanze cautelari n. 135/2001, n. 139/2001 e n. 104/2001 ha respinto le suindicate domande incidentali di sospensione.

La decisione del TAR Pugliaconferma il potere dei Comuni di adottare Regolamenti per garantire la tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici e lascia impregiudicati gli effetti del Regolamento in questione, cui pertanto dovranno adeguarsi i soggetti che intendano procedere alla installazione di antenne per la telefonia cellulare e per le radiotelecomunicazioni nel Comune di Corato .

Inoltre, il T.A.R. Puglia ha nuovamente confermato la necessità che sull’installazione delle infrastrutture ( antenne ) per la telefonia cellulare deve essere sempre effettuata, quale procedimento preliminare a quello del rilascio della concessione edilizia, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale da parte della Regione .

Con il quarto ricorso n° 88/2000 proposto dall’Alcatel si chiede invece l’annullamento previa sospensiva dell’Ordinanza Dirigenziale n. 9 del 06/11/2000, con la quale il Segretario-Direttore Generale del Comune di Corato (Ba) ha ordinato alla società ricorrente di disattivare con effetto immediato la stazione radio base per telefonia cellulare di Viale V. Veneto n° 5, avvertendo che, in mancanza di spontaneo adempimento nel termine di 10 giorni dalla notifica si sarebbe proceduto allo spegnimento dell’impianto in forma coattiva .

Il T.A.R. Puglia sede di Bari, anche in questo caso, ha con l’Ordinanza cautelare

n. 131/2001 respintola richiesta di sospensiva sottolineando che l’antenna per telefonia cellulare di Viale V. Veneto n° 5 risulta allo stato priva di titolo autorizzatorio edilizio ( si ricorda che l’autorizzazione dell’impianto fu sospesa dal T.A.R. Puglia Sez. II che ritenne l’opera da assoggettare a concessione edilizia ) , né pende alcun procedimento autorizzatorio, di modo che deve ritenersi mancante il presupposto fondamentale di un’eventuale misura cautelare .

Di conseguenza la Legambiente chiede all’Amministrazione Comunale di procedere urgentemente allo spegnimento dell’antenna per telefonia cellulare di Viale Vittorio Veneto n. 5, alla luce della suddetta Ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia e nel rispetto dell’Ordinanza Dirigenziale n.9 del 06/11/2000 .
 

Infine si vuole ricordare che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari Sezione II si è espresso anche in passato sul tema dell’elettrosmog a Corato con importanti decisioni quali :

 ·Con l’Ordinanza n.487/2000 del 23 /03/2000, su ricorso presentato dalla

Legambiente Comitato Regionale Pugliese, sospendeva l’esecuzione delle
autorizzazioni per l’installazione, nel Comune di Corato, di due antenne per la
telefonia cellulare, ritenendo queste ultime opere assoggettate a concessione
edilizia;
·Con ordinanza n. 1287/2000 del 9/11/2000 ha respinto la richiesta di annullamento previa sospensiva, proposta dalla WIND, diretta contro il Regolamento con cui il Comune di Corato ha disciplinato l’installazione, nell’ambito del territorio municipale, delle antenne per la telefonia cellulare e ripetitori radio-tv .
Dopo queste ultime 4 Ordinanze cautelari, Corato si conferma una “roccaforte antielettrosmog” non ancora espugnata dai gestori della telefonia cellulare .

 

Bari, lì 27/01/01

SIG. FRANCESCO TARANTINI

RESPONSABILE REGIONALE SETTORE ELETTROSMOG LEGAMBIENTE PUGLIA

PRESIDENTE DELLA LEGAMBIENTE - CIRCOLO DI CORATO

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