Sentenza elettrodotti
Le aziende proprietarie di elettrodotti che non risultano a norma per
le distanze dalle abitazioni hanno tempo fino al 2004 e al 2008
(secondo i casi) per adeguarsi. Nel frattempo, per legge, non c'è
nessun pericolo imminente per le persone che vi abitano vicino. (
Tribunale di Catanzaro - SEZ. II Civile - Ordinanza 30 maggio 2001)
Viene proposto un ricorso al tribunale per obbligare l'Enel a
spostare una cabina di trasformazione e i relativi cavi ad alta
tensione che passano sopra un'abitazione.
Il giudice rigetta il ricorso, in quanto la legge 22.2.2001, n. 36
stabilisce i tempi entro cui si dovrà provvedere al risanamento degli
elettrodotti esistenti.
"Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere
comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non
risultano conformi, rispettivamente ai limiti di cui all'articolo 4
ed alle condizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, al fine dell'adeguamento ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di
qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2), lettera a),
della presente legge." (art. 9, n. 4).
Quindi non c'è nessun pericolo imminente, o, perlomeno, si può essere
irradiati per qualche anno ancora con la benedizione del legislatore.
"Pertanto, avendo il legislatore fissati i termini del 31.12.2004 e
del 31.12.2008 per il risanamento degli elettrodotti che non
risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'art. 4 ed
alle condizioni di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 23.4.1992, nessun
pericolo di pregiudizio imminente può ravvisarsi nel caso in
questione."
TRIBUNALE DI CATANZARO - SEZ. II CIVILE
Ordinanza 30 maggio 2001
Giudice Istruttore Dott. Rizzo.
Omissis
Il G.I.
Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10.4.2001;
letti gli atti ed esaminate le richieste avanzate;
OSSERVA
I ricorrenti hanno denunciato il pericolo di danno alla salute loro e
dei familiari derivante dall'esistenza nelle immediate vicinanze
della propria abitazione di una cabina di trasformazione primaria
Enel e delle linee aeree che dipartendosi da detta cabina,
sovrastano, supportate da tralicci di notevoli dimensioni,
l'abitazione stessa, in violazione delle prescrizioni di cui al
D.P.C.M. del 1992.
Tanto osservato in fatto, ritiene il giudicante che il ricorso ex
art. 700 c.p.c. proposto da Ruffa Domenico e Ruffa Francesco a
cautela del proprio diritto alla salute, nelle more del giudizio di
merito, non possa trovare accoglimento. Presupposti necessari al fine
della tutela cautelare d'urgenza sono il fumus boni juris ed il
periculum in mora, vale a dire la ragionevole apparenza del diritto
che si vuole fare valere ed il pericolo di un pregiudizio imminente
ed irreparabile per lo stesso durante il tempo necessario a farlo
valere in via ordinaria.
Orbene, nella fattispecie in esame, il requisito dell'imminenza del
pericolo deve essere valutato alla luce del nuovo dato normativo
rappresentato dalla legge quadro 22.2.2001, n. 36, con la quale il
legislatore è intervenuto in materia in via assolutamente prudenziale
e cautelativa, dal momento che sul piano scientifico internazionale
non esiste alcuna evidenza certa dei rischi per la salute umana
derivanti dalle immissioni elettromagnetiche, con conseguente
incertezza relativamente all'individuazione di una soglia il cui
superamento rappresenti effettivamente un pericolo per la salute
dell'uomo.
In particolare, la legge ora richiamata, con riguardo agli
elettrodotti esistenti, stabilisce che il loro risanamento "deve
essere contemplato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31
dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli
elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente ai limiti di
cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'art. 5 del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, al fine
dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e
agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma
2), lettera a), della presente legge." (art. 9, n. 4).
Ora, alla luce della valutazione effettuata "a monte" del
legislatore, deve ritenersi che i termini finali fissati per il
risanamento siano idonei a garantire la salute dei cittadini,
rappresentando il parametro normativo al quale rapportare il
carattere dell'"imminenza" del periculum in mora lamentato dai
ricorrenti.
Pertanto, avendo il legislatore fissati i termini del 31.12.2004 e
del 31.12.2008 per il risanamento degli elettrodotti che non
risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'art. 4 ed
alle condizioni di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 23.4.1992, ad avviso
di questo giudicante, nessun pericolo di pregiudizio imminente può
ravvisarsi nel caso di specie.
Dalle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso.
In considerazione della particolarità della questione trattata,
appare equo compensare interamente tra le parti le spese del
procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del procedimento.
Catanzaro, 30.5.2001.