Cabina ENEL SEntenza Tribunale di Catania marzo 2001


Una cabina Enel, anche se con emissioni elettromagnetiche nei limiti, posizionata sotto una casa ove ci sono stati casi di cancro, deve essere spostata per un principio cautelativo. (Tribunale Civile di Catania - Sezione staccata di Adrano - Decreto 12 marzo 2001)

Una cabina Enel si trova al piano terra di una casa di abitazione. Dopo due casi di cancro per due occupanti l'abitazione, vengono effettuati rilievi che dimostrano che le emissioni elettromagnetiche sono sotto i limiti di legge, ma superiori ai limiti consigliati da recenti studi.
Il giudice, applicando un principio cautelativo, sempre maggiormente applicato in giudizi riguardanti simili materie, ordina all'Enel di spostare nell'arco di tre mesi la cabina elettrica.

"...va osservato che, se è vero che i valori risultano essere di gran lunga inferiori a quelli previsti dall'art. 4 D.P.C.M. 23/04/1992 ..è però altrettanto vero che i valori individuati dal legislatore del 1992 come limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono basati soltanto sugli effetti c.d. acuti per i quali cioè il rapporto di causa/effetto è fuori di dubbio ed il valore di soglia è stato accertato sperimentalmente in modo certo. E tuttavia esistono anche gli effetti c.d. cronici ai quali non corrisponde un danno certo ma il rischio di subire un danno alla salute umana. Il grado di probabilità di un siffatto rischio è individuato, in base all'intensità del campo elettrico e dell'induzione magnetica (calcolata in microtesla) nonché alla durata dell'esposizione, dagli studi epidemiologici (indagini sanitarie condotte con metodi di tipo statistico che evidenziano le associazioni tra esposizione a fattori di rischio ed insorgenza di patologie).
...Per tutte queste ragioni appare sussistente il requisito del fumus boni iuris anche in merito al rispetto dei limiti di esposizione al campo elettrico e magnetico in quanto la tutela del diritto alla salute, quale diritto costituzionalmente garantito, non può che essere piena ed assoluta e nel caso di specie non si tratta semplicemente di una possibilità di danno grave alla salute - che in quanto tale comporterebbe una ipotetica lesione del diritto con la conseguente inammissibilità di una sua tutela - ma si tratta invece di una rilevante probabilità di danno grave alla salute associata alla lunga e costante esposizione al campo elettromagnetico sì come scientificamente accertato dagli studi epidemiologici che si sono già pronunciati a favore di un'associazione tra esposizioni a campi a 50 HZ e leucemia infantile mentre hanno riconosciuto un carattere di probabilità, e non di certezza, al ruolo eziologico dei campi magnetici nell'induzione dei tumori."

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE STACCATA DI ADRANO
Decreto 12 marzo 2001
G.U. Maggiore - Z. (Avv.ti A. Cariola e A. Politi) c. E.N.E.L. s.p.a.

Omissis

Il Giudice,

sciogliendo la riserva;

letto il ricorso ed esaminati gli atti processuali;

OSSERVA:

Con ricorso depositato in data 31/01/2001 Z., rappresentato e difeso dagli avvocati A. Cariola e A. Politi, chiedeva che il Giudice adito ordinasse all'E.N.E.L. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con provvedimento ex art. 700 c.p.c, di spostare la cabina elettrica sita in Adrano V. sotto l'abitazione del ricorrente e della sua famiglia.

Il diritto di cui si chiede tutela in via cautelare e d'urgenza è il diritto alla salute di esso ricorrente attesa l'irreparabilità del pregiudizio che ne deriverebbe dalle more dell'instaurando giudizio di merito di risarcimento del danno.

Parte ricorrente deduce che l'ubicazione della cabina elettrica nonché i valori di esposizione al campo elettromagnetico accertati dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro su richiesta dell'A.S.L. n. 3 di Catania (vedi in atti relazione di consulenza tecnica relativa alle rilevazioni di campo elettrico e magnetico effettuate il 19-20/10/1999 nei punti prossimi alla cabina di trasformazione sita in V. in Adrano ossia nell'appartamento del ricorrente) comportano pregiudizio e pericolo per la salute, sì come emergerebbe dagli studi epidemiologici (vedasi al riguardo il documento congiunto dell'ISPESL e dell'Istituto Superiore della Sanità sulla problematica della protezione dei lavoratori e della popolazione dalle esposizione a campi elettrici e magnetici ed a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0 HZ e 300 GHZ).

Il Giudice fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti.

E.N.E.L. S.p.a. si costituiva nel presente procedimento eccependo l'inammissibilità e l'insussistenza dei presupposti dell'istanza cautelare.

Contestava in particolare l'efficacia probatoria della relazione di consulenza dell'ISPESL perché effettuata in assenza di contraddittorio con essa società resistente e, nel merito, deduceva che i valori di esposizione in tal modo accertati risultavano essere comunque rispettosi dei limiti di legge.

In riferimento al problema della distanza dall'abitazione del ricorrente parte resistente contestava l'applicabilità nel caso di specie del limite stabilito dal D.M. 16/01/1991, che disciplina le linee elettriche esterne a 20.000 V. in conduttori nudi e non invece le cabine di trasformazione.

Nel corso del presente procedimento, su istanza di parte ricorrente, veniva disposta ispezione giudiziale sui luoghi (vedi relativo verbale di sopralluogo del 22/02/2001).

I) Fumus Boni Iuris

La verifica del fondamento della domanda di Z. deve essere svolta con riguardo al diritto alla salute ed alla sua lesione.

In tema di basse frequenze è in vigore il D.P.C.M. 23/04/1992 che stabilisce (art. 4) i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati alla frequenza industriale nominale (50 HZ) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno nonché (art. 5) le distanze di rispetto dagli elettrodotti (ossia per quanto ci riguarda dalle cabine di trasformazione della rete elettrica).

Sono quindi due i parametri stabiliti dal legislatore: quello dei limiti di intensità del campo elettromagnetico e quello della distanza minima.

Ebbene, gli esercenti degli elettrodotti sono tenuti a rispettare entrambi i parametri sì come stabilito nello stesso D.P.C.M. del 1992 (vedi art. 7: "nei tratti di linee elettriche esistenti dove non risultano rispettati i limiti di cui all'art. 4 e le condizioni di cui all'art. 5 dovranno essere individuate azioni di risanamento") e più recentemente nella legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico il cui testo - già approvato dal Senato in data 24/01/2001- è stato approvato definitivamente dalla Camera il 14/02/2001 (vedi art. 9 comma 4° che disciplina i termini del risanamento degli elettrodotti che violano gli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. del 1992).

Con riferimento alla distanza minima di rispetto, deve ritenersi infondata l'eccezione di parte resistente in quanto, se è vero che il D.M. 16/01/1991 disciplina le distanze minime delle linee elettriche aeree, è però altrettanto vero che l'ultimo comma dell'art. 5 D.P.C.M. 23/04/1992 stabilisce che "la distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina" in tal modo rinviando ai criteri esposti nei commi precedenti e, per il caso che ci riguarda, nel comma 3° (per le linee a tensione inferiore a 132 KV) il quale richiama esplicitamente le distanze previste nel decreto interministeriale 16/01/1991.

Ne consegue il mancato rispetto del prescritto limite di distanza di metri 3,15.

Ciò posto, la sola violazione dell'art. 5 D.P.C.M. 23/04/1992 basterebbe di per sé per riconoscere la fondatezza della domanda cautelare.

In relazione all'altro parametro previsto dal legislatore, ossia i limiti di esposizione al campo elettromagnetico, deve premettersi che parte resistente ha contestato la relazione dell'ISPESL in quanto effettuata in violazione del principio del contraddittorio e quindi senza dar modo ad E.N.E.L. s.p.a. di conoscere le metodiche utilizzate per eseguire le misurazioni ma tuttavia non ha contestato il merito di quanto accertato adducendo tra l'altro che i valori riscontrati risultavano essere perfettamente rispettosi dei limiti di legge.

Non può pertanto dubitarsi in ordine alla valenza probatoria di siffatta relazione (eseguita comunque su esplicita richiesta dell'ASL n. 3 di Catania - Distretto Sanitario di Adrano) che non è stata contestata nel merito di quanto in essa accertato.

Ciò premesso, va osservato che, se è vero che i valori risultano essere di gran lunga inferiori a quelli previsti dall'art. 4 D.P.C.M. 23/04/1992 (la norma stabilisce il limite di 100 microtesla mentre il valore più alto accertato nel locale bagno del piano terra dell'abitazione dello Zambrotta ossia nel locale adiacente alla cabina elettrica - è quello di 1,1 microtesla), è però altrettanto vero che i valori individuati dal legislatore del 1992 come limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono basati soltanto sugli effetti c.d. acuti per i quali cioè il rapporto di causa/effetto è fuori di dubbio ed il valore di soglia è stato accertato sperimentalmente in modo certo.

E tuttavia esistono anche gli effetti c.d. cronici ai quali non corrisponde un danno certo ma il rischio di subire un danno alla salute umana. Il grado di probabilità di un siffatto rischio è individuato, in base all'intensità del campo elettrico e dell'induzione magnetica (calcolata in microtesla) nonché alla durata dell'esposizione, dagli studi epidemiologici (indagini sanitarie


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