Cabina ENEL SEntenza Tribunale di Catania marzo 2001
Una cabina Enel, anche se con emissioni elettromagnetiche nei limiti,
posizionata sotto una casa ove ci sono stati casi di cancro, deve
essere spostata per un principio cautelativo. (Tribunale Civile di
Catania - Sezione staccata di Adrano - Decreto 12 marzo 2001)
Una cabina Enel si trova al piano terra di una casa di abitazione.
Dopo due casi di cancro per due occupanti l'abitazione, vengono
effettuati rilievi che dimostrano che le emissioni elettromagnetiche
sono sotto i limiti di legge, ma superiori ai limiti consigliati da
recenti studi.
Il giudice, applicando un principio cautelativo, sempre maggiormente
applicato in giudizi riguardanti simili materie, ordina all'Enel di
spostare nell'arco di tre mesi la cabina elettrica.
"...va osservato che, se è vero che i valori risultano essere di gran
lunga inferiori a quelli previsti dall'art. 4 D.P.C.M. 23/04/1992 ..è
però altrettanto vero che i valori individuati dal legislatore del
1992 come limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e
magnetici sono basati soltanto sugli effetti c.d. acuti per i quali
cioè il rapporto di causa/effetto è fuori di dubbio ed il valore di
soglia è stato accertato sperimentalmente in modo certo.
E tuttavia esistono anche gli effetti c.d. cronici ai quali non
corrisponde un danno certo ma il rischio di subire un danno alla
salute umana. Il grado di probabilità di un siffatto rischio è
individuato, in base all'intensità del campo elettrico e
dell'induzione magnetica (calcolata in microtesla) nonché alla durata
dell'esposizione, dagli studi epidemiologici (indagini sanitarie
condotte con metodi di tipo statistico che evidenziano le
associazioni tra esposizione a fattori di rischio ed insorgenza di
patologie).
...Per tutte queste ragioni appare sussistente il requisito del fumus
boni iuris anche in merito al rispetto dei limiti di esposizione al
campo elettrico e magnetico in quanto la tutela del diritto alla
salute, quale diritto costituzionalmente garantito, non può che
essere piena ed assoluta e nel caso di specie non si tratta
semplicemente di una possibilità di danno grave alla salute - che in
quanto tale comporterebbe una ipotetica lesione del diritto con la
conseguente inammissibilità di una sua tutela - ma si tratta invece
di una rilevante probabilità di danno grave alla salute associata
alla lunga e costante esposizione al campo elettromagnetico sì come
scientificamente accertato dagli studi epidemiologici che si sono già
pronunciati a favore di un'associazione tra esposizioni a campi a 50
HZ e leucemia infantile mentre hanno riconosciuto un carattere di
probabilità, e non di certezza, al ruolo eziologico dei campi
magnetici nell'induzione dei tumori."
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE STACCATA DI ADRANO
Decreto 12 marzo 2001
G.U. Maggiore - Z. (Avv.ti A. Cariola e A. Politi) c. E.N.E.L.
s.p.a.
Omissis
Il Giudice,
sciogliendo la riserva;
letto il ricorso ed esaminati gli atti processuali;
OSSERVA:
Con ricorso depositato in data 31/01/2001 Z., rappresentato e difeso
dagli avvocati A. Cariola e A. Politi, chiedeva che il Giudice adito
ordinasse all'E.N.E.L. s.p.a., in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, con provvedimento ex art. 700 c.p.c, di
spostare la cabina elettrica sita in Adrano V. sotto l'abitazione del
ricorrente e della sua famiglia.
Il diritto di cui si chiede tutela in via cautelare e d'urgenza è il
diritto alla salute di esso ricorrente attesa l'irreparabilità del
pregiudizio che ne deriverebbe dalle more dell'instaurando giudizio
di merito di risarcimento del danno.
Parte ricorrente deduce che l'ubicazione della cabina elettrica
nonché i valori di esposizione al campo elettromagnetico accertati
dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
su richiesta dell'A.S.L. n. 3 di Catania (vedi in atti relazione di
consulenza tecnica relativa alle rilevazioni di campo elettrico e
magnetico effettuate il 19-20/10/1999 nei punti prossimi alla cabina
di trasformazione sita in V. in Adrano ossia nell'appartamento del
ricorrente) comportano pregiudizio e pericolo per la salute, sì come
emergerebbe dagli studi epidemiologici (vedasi al riguardo il
documento congiunto dell'ISPESL e dell'Istituto Superiore della
Sanità sulla problematica della protezione dei lavoratori e della
popolazione dalle esposizione a campi elettrici e magnetici ed a
campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0 HZ e 300 GHZ).
Il Giudice fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti.
E.N.E.L. S.p.a. si costituiva nel presente procedimento eccependo
l'inammissibilità e l'insussistenza dei presupposti dell'istanza
cautelare.
Contestava in particolare l'efficacia probatoria della relazione di
consulenza dell'ISPESL perché effettuata in assenza di
contraddittorio con essa società resistente e, nel merito, deduceva
che i valori di esposizione in tal modo accertati risultavano essere
comunque rispettosi dei limiti di legge.
In riferimento al problema della distanza dall'abitazione del
ricorrente parte resistente contestava l'applicabilità nel caso di
specie del limite stabilito dal D.M. 16/01/1991, che disciplina le
linee elettriche esterne a 20.000 V. in conduttori nudi e non invece
le cabine di trasformazione.
Nel corso del presente procedimento, su istanza di parte ricorrente,
veniva disposta ispezione giudiziale sui luoghi (vedi relativo
verbale di sopralluogo del 22/02/2001).
I) Fumus Boni Iuris
La verifica del fondamento della domanda di Z. deve essere svolta con
riguardo al diritto alla salute ed alla sua lesione.
In tema di basse frequenze è in vigore il D.P.C.M. 23/04/1992 che
stabilisce (art. 4) i limiti di esposizione ai campi elettrici e
magnetici generati alla frequenza industriale nominale (50 HZ) negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno nonché (art. 5) le
distanze di rispetto dagli elettrodotti (ossia per quanto ci riguarda
dalle cabine di trasformazione della rete elettrica).
Sono quindi due i parametri stabiliti dal legislatore: quello dei
limiti di intensità del campo elettromagnetico e quello della
distanza minima.
Ebbene, gli esercenti degli elettrodotti sono tenuti a rispettare
entrambi i parametri sì come stabilito nello stesso D.P.C.M. del 1992
(vedi art. 7: "nei tratti di linee elettriche esistenti dove non
risultano rispettati i limiti di cui all'art. 4 e le condizioni di
cui all'art. 5 dovranno essere individuate azioni di risanamento") e
più recentemente nella legge quadro sull'inquinamento
elettromagnetico il cui testo - già approvato dal Senato in data
24/01/2001- è stato approvato definitivamente dalla Camera il
14/02/2001 (vedi art. 9 comma 4° che disciplina i termini del
risanamento degli elettrodotti che violano gli artt. 4 e 5 del
D.P.C.M. del 1992).
Con riferimento alla distanza minima di rispetto, deve ritenersi
infondata l'eccezione di parte resistente in quanto, se è vero che il
D.M. 16/01/1991 disciplina le distanze minime delle linee elettriche
aeree, è però altrettanto vero che l'ultimo comma dell'art. 5
D.P.C.M. 23/04/1992 stabilisce che "la distanza di rispetto dalle
parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve
essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti,
per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina" in tal modo
rinviando ai criteri esposti nei commi precedenti e, per il caso che
ci riguarda, nel comma 3° (per le linee a tensione inferiore a 132
KV) il quale richiama esplicitamente le distanze previste nel decreto
interministeriale 16/01/1991.
Ne consegue il mancato rispetto del prescritto limite di distanza di
metri 3,15.
Ciò posto, la sola violazione dell'art. 5 D.P.C.M. 23/04/1992
basterebbe di per sé per riconoscere la fondatezza della domanda
cautelare.
In relazione all'altro parametro previsto dal legislatore, ossia i
limiti di esposizione al campo elettromagnetico, deve premettersi che
parte resistente ha contestato la relazione dell'ISPESL in quanto
effettuata in violazione del principio del contraddittorio e quindi
senza dar modo ad E.N.E.L. s.p.a. di conoscere le metodiche
utilizzate per eseguire le misurazioni ma tuttavia non ha contestato
il merito di quanto accertato adducendo tra l'altro che i valori
riscontrati risultavano essere perfettamente rispettosi dei limiti di
legge.
Non può pertanto dubitarsi in ordine alla valenza probatoria di
siffatta relazione (eseguita comunque su esplicita richiesta dell'ASL
n. 3 di Catania - Distretto Sanitario di Adrano) che non è stata
contestata nel merito di quanto in essa accertato.
Ciò premesso, va osservato che, se è vero che i valori risultano
essere di gran lunga inferiori a quelli previsti dall'art. 4 D.P.C.M.
23/04/1992 (la norma stabilisce il limite di 100 microtesla mentre il
valore più alto accertato nel locale bagno del piano terra
dell'abitazione dello Zambrotta ossia nel locale adiacente alla
cabina elettrica - è quello di 1,1 microtesla), è però altrettanto
vero che i valori individuati dal legislatore del 1992 come limiti
massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono basati
soltanto sugli effetti c.d. acuti per i quali cioè il rapporto di
causa/effetto è fuori di dubbio ed il valore di soglia è stato
accertato sperimentalmente in modo certo.
E tuttavia esistono anche gli effetti c.d. cronici ai quali non
corrisponde un danno certo ma il rischio di subire un danno alla
salute umana. Il grado di probabilità di un siffatto rischio è
individuato, in base all'intensità del campo elettrico e
dell'induzione magnetica (calcolata in microtesla) nonché alla durata
dell'esposizione, dagli studi epidemiologici (indagini sanitarie