SICILIA: Circolare di recepimento della 381/98 e dei suggerimenti ISPELS


 ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 




    CIRCOLARE 17 aprile 2000, prot. n. 2818. 
    Linee guida applicative del "Regolamento recante norme per la determinazione 
    dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" di cui al 
    decreto del Ministero dell'ambiente n. 381 del 10 settembre 1998. 



    Agli Assessorati regionali
    Alla Corte dei conti
    Al Ministero dell'ambiente
    Al Ministero della sanità
    All'autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
    Al Ministero delle comunicazioni
    Al Comitato regionale radio televisivo
    All'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
    Alle Aziende sanitarie locali della Regione siciliana
    Alle Province regionali
    Alle Commissioni provinciali tutela ambiente della Regione siciliana
    Ai Sindaci dei comuni della Regione siciliana
    Agli Enti parco della Regione siciliana
    Agli Ordini professionali
    Alle Società esercenti impianti di radiocomunicazioni
    Con l'emanazione del decreto n. 381 del 10 settembre 1998, il Ministero
    dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero
    delle comunicazioni, ha fissato i tetti delle radiofrequenze compatibili con
    la salute umana. Sono stati definiti, in particolare, i valori limite di
    esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, derivanti dai
    sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti
    nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz.
    Successivamente, a cura dell'Agenzia nazionale per la protezione
    dell'ambiente, è stato pubblicato un documento, elaborato da un apposito
    gruppo di lavoro interministeriale, denominato "Linee guida applicative" del
    suddetto decreto n. 381/98.
    Nelle more che la Regione siciliana regolamenti l'installazione e la
    modifica degli impianti di radiocomunicazione, nonché le modalità ed i tempi
    di esecuzione per le azioni di risanamento, così come previsto dagli artt. 4
    e 5 del decreto n. 381/98, si ritiene utile la divulgazione delle predette
    "Linee guida applicative" al fine di contribuire a chiarire i vari aspetti
    contemplati dalla nuova disciplina e consentire una coerente applicazione
    delle norme nell'ambito dei procedimenti autorizzatori da parte delle
    pubbliche amministrazioni interessate o nella definizione di più specifiche
    regolamentazioni locali.
    Con riferimento al punto 5 delle "Linee guida applicative", appare infine
    opportuno precisare che il rilascio da parte dei comuni dell'eventuale
    autorizzazione o concessione edilizia, deve avvenire, oltre che a seguito di
    una valutazione del rispetto dei limiti di emissione fissati dal suddetto
    decreto n. 381/98 e degli aspetti ambientali, anche tenuto conto delle
    previsioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie fissate dagli strumenti
    urbanistici generali ed attuativi per le varie zone territoriali omogenee di
    cui al decreto ministeriale n. 1444/68.
            L'Assessore: MARTINO





Allegati 




    DECRETO 10 settembre 1998, n. 381. 
    Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza 
    compatibili con la salute umana. 



    IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
    d'intesa con
    IL MINISTRO DELLA SANITA'
    e
    IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI


    Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 6, lettera a), n. 15,
    il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente d'intesa con
    il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti
    l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione
    dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti di radiofrequenze compatibili con la
    salute umana, tenendo anche conto delle norme comunitarie;
    Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione
    dell'ambiente;
    Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità nel quale, pur
    condividendosi l'esigenza di una politica cautelativa che individui
    obiettivi di qualità anche al di là dell'adozione di limiti di esposizione
    mirati alla tutela degli effetti acuti, sono state manifestate perplessità,
    in considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica, nei riguardi
    dell'adozione di misure più restrittive specifiche per l'esposizione a campi
    modulati in ampiezza;
    Ritenuta la necessità di riservare misure più cautelative perlomeno nei casi
    in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi
    prolungati, da parte di recettori sensibili non esposti per ragioni
    professionali;
    Visto il parere espresso della conferenza permanente per i rapporti tra lo
    Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 7 maggio 1998, con
    il quale si esprime parere favorevole allo schema di decreto, subordinandolo
    all'accoglimento di due proposte di modifica, rispettivamente all'art. 4,
    comma 2, ed all'art. 5, comma 1;
    Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento all'art. 4, comma 2,
    in quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della popolazione per
    effetti a lungo termine conseguenti ad esposizione prolungata;
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
    per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
    dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del 10 settembre
    1998, n. prot. UL/98/16640;
    Adotta il seguente regolamento:



    Art. 1. 
    Campo di applicazione 



    1.  Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di
    esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al
    funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e
    radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e
    300 GHz.
    2.  I limiti di esposizione di cui al predetto decreto, non si applicano ai
    lavoratori esposti per ragioni professionali.



    Art. 2. 
    Definizioni ed unità di misura 



    1.  Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto e le 
    corrispondenti unità di misura sono riportate in allegato A che, unitamente 
    agli allegati B e C, è parte integrante del presente decreto. 




    Art. 3. 
    Limiti di esposizione 



    1.  Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi
    elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area
    equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo
    di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.
    TABELLA 1

LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI 



                 Valore efficace       Valore efficace di       Densità di
    potenza
          Frequenza f  |  di intensità di  |  intensità di campo  |  dell'onda
    piana
          (MHz)       campo elettrico E       magnetico H       equivalente
            |  (V/m)  |  (A/m)  |  (W/m)
          0,1-3       60  0,02  -
          >3-3.000       20  0,05  1
          >3.000-300.000       40  0,1  4


    2.  Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma 
    dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere 
    minore dell'unità. 




    Art. 4. 
    Misure di cautela ed obiettivi di qualità 



    1.  Fermi restando i limiti di cui all'art. 3, la progettazione e la
    realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi
    operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz e
    l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i
    valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la
    qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare
    l'esposizione della popolazione.
    2.  Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici
    adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati
    i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area
    equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo
    di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo
    magnetico intesi come valori efficati e, per frequenze comprese tra 3Mhz e
    300 GHz, 0,10 W/m2 per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.
    3.  Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni
    dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province
    autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di
    radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al
    precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il
    raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di
    controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente anche in
    collaborazione con l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per
    quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro
    assegnate.



    Art.5. 
    Risanamenti 



    1.  Nelle zone abitative o sedi di attività lavorative per lavoratori non
    professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione
    ove sono superati i limiti fissati al precedente art. 3 e all'art. 4, comma
    2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli
    impianti. Le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento
    sono prescritte dalle regioni e provincie autonome, secondo la
    regolamentazione di cui al precedente art. 4, comma 3.
    2.  La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito dell'attività di
    risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato
    nell'allegato C.



    Art. 6. 
    Entrata in vigore 



    1.  Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
    Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
    obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Roma, 10 settembre 1998.
    p. Il Ministro dell'ambiente: CALZOLAIO
    p. Il Ministro della sanità: BETTONI BRANDANI
    p. Il Ministro delle comunicazioni: VITA
    Visto il guardasigilli: FLICK
    Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998.
    Reg. n. 1, Ambiente, foglio n. 250





Allegato B 


MODALITA' ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI 



    Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 3 e dei
    valori di cui all'art. 4, comma 2, le intensità dei campi elettromagnetici
    possono essere determinate mediante calcoli o mediante misure.
    Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano
    prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano 1/2 dei limiti
    suddetti.
    In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisto il
    valore misurato.
    Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite
    secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite
    secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi
    internazionali, oppure indicate da enti ed associazioni, anche stranieri di
    riconosciuta competenza.
    Valori normalizzati delle misure.
    In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione è 1, da
    ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti: tali
    contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato del
    campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore limite
    corrispondente, oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz,
    dividendo la densità di potenza per il corrispondente valore limite. La
    procedura da seguire per la riduzione a conformità è descritta nell'allegato
    C.
    Allegato C

RIDUZIONE A CONFORMITA' 



    La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse
    sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di
    esposizione di cui all'art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, deve
    essere eseguito nel modo seguente: indicando con Ei il campo elettrico della
    sorgente i-esima, con Li, il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, con
    Di la densità di potenza della sorgente e DLi il corrispondente limite
    desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi normalizzati che le varie
    sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:










    LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO 
    RECANTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI TETTI DI RADIOFREQUENZA COMPATIBILI 
    CON LA SALUTE UMANA 





    (ATTENZIONE: le formule possono non essere esatte per problemi di simboli 
    visualizzabili in HTML) 





    Il decreto n. 381 del 10 settembre 1998 trova le sue origini nella legge n.
    249 del 31 luglio 1997 che dispone all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15,
    tra l'altro, l'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente, d'intesa con
    quello della sanità e delle comunicazioni, di un decreto che fissi "i tetti"
    delle radiofrequenze compatibili con la salute umana. Il decreto si compone
    di 6 articoli e tre allegati tecnici, che ne sono parte integrante.
    1. CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 1)
    L'art. 1 definisce il campo di applicazione, che è limitato all'esposizione
    della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed
    all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi
    operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kMz e 300 GHz.
    Vengono così regolamentati gli impianti fissi per la telefonia mobile
    (Stazioni Radio Base) quelli per la generazione e trasmissione dei segnali
    radio e televisivi, inclusi i ponti radio, gli impianti di comunicazione
    satellitari, gli impianti fissi utilizzati dai radioamatori, ecc., con
    esclusione, quindi, dei sistemi mobili quali, ad esempio i telefoni
    cellulari, gli scanner, gli apparecchi CB portatili e tutte le altre
    apparecchiature (fisse o mobili) che utilizzano radiazione elettromagnetica
    nell'intervallo di frequenza considerato, ma che non operano nel settore
    delle telecomunicazioni o delle trasmissioni radiotelevisive, quali ad
    esempio i radar.
    Inoltre, è precisato che i limiti di esposizione indicati non si applicano
    ai lavoratori professionalmente esposti, ovvero a coloro che, operando nel
    settore della costruzione, esercizio, manutenzione, ecc. degli impianti,
    devono essere a conoscenza dei rischi legati all'esposizione ai campi
    elettromagnetici e sono periodicamente sottoposti a controlli sanitari in
    ottemperanza al decreto legislativo n. 626/94. Va sottolineato che
    dipendenti di società del settore non adibiti alle mansioni connesse con
    l'esposizione a radiazioni non ionizzanti non sono professionalmente esposti
    e quindi vanno assimilati alla popolazione.
    2.  DEFINIZIONE ED UNITA' DI MISURA (art. 2 e Allegato A)
    L'art. 2 rimanda all'allegato A del decreto, che definisce le unità di
    misura e la terminologia tecnica utilizzata. Viene introdotta la definizione
    di obiettivi di qualità, cioè di valori entro cui contenere il campo
    elettromagnetico per tutelare la popolazione da eventuali rischi legati
    all'esposizione nel breve, medio e lungo periodo, valori che possono essere
    raggiunti utilizzando innovazioni tecnologiche. E' fondamentale sottolineare
    l'importanza di tale definizione, che può comportare l'introduzione di
    misure che portano a ridurre ulteriormente l'esposizione della popolazione
    anche nel caso in cui siano già rispettati i limiti e le misure di cautela
    definite nel decreto. L'obiettivo di qualità è, in altri termini, uno
    strumento che concorre all'attuazione del principio di minimizzazione delle
    esposizioni indebite della popolazione ed in generale di ottimizzazione
    dell'inserimento dell'opera nell'ambiente, tenuta sempre presente la
    necessità di garantire la funzionalità dei servizi di radiocomunicazione.
    3.  LIMITI DI ESPOSIZIONE (art. 3)
    L'art. 3, al comma 1, fissa i limiti di esposizione al campo
    elettromagnetico presente in ambiente libero (tabella 1). Tali limiti sono
    definiti per il campo elettrico, il campo magnetico e la densità di potenza,
    in base alla frequenza della radiazione considerata. Nella zona di campo
    lontano, che inizia ad una distanza dalla sorgente superiore alla quantità r
    eguale alla maggiore fra le quantità l e D2/l, dove le intensità di campo
    elettrico E (espressa in V/m), magnetico H (espressa in A/m) e la densità di
    potenza S (espressa in W/m2) sono correlate in ogni punto dello spazio
    tramite le relazioni:

E = Hx377; S = E2/377 = 377xH2 



    la verifica del rispetto del valore limite per una qualsiasi delle tre
    grandezze è sufficiente ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione.
    Nella regione di campo vicino è necessario verificare il rispetto
    contemporaneo dei limiti di esposizione al campo elettrico ed a quello
    magnetico mentre perde di significato la misura della densità di potenza.
    I livelli del campo elettrico, magnetico e della densità di potenza devono
    essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano
    e su qualsiasi intervallo temporale di sei minuti. Per quanto riguarda le
    misure, il requisito della media spaziale richiede che vengano effettuate
    più misure nel punto d'indagine, almeno due corrispondenti alla testa e al
    tronco, quindi ad una altezza di 1,90 m. e 1,10 m. Ognuna di queste dovrà
    essere a sua volta il risultato della media temporale su sei minuti. Se la
    differenza tra le due misure è maggiore del 25% del valore più elevato tra
    le due (maggiore quindi dell'incertezza di quella misura) è opportuno
    effettuarne una terza a 1,50 m. da terra, per poi effettuare una media dei
    tre risultati. Il punto di indagine viene individuato attraverso una prima
    serie di misure nell'area in esame al fine di rilevare il punto di massima
    esposizione (e non, come nella prassi generale dell'igiene ambientale, nel
    punto dove il soggetto trascorre la maggior parte del tempo, ovvero in un
    qualche punto definito "rappresentativo" sulla base di altre considerazioni
    a priori).
    Tutte le medie sopra riportate devono essere considerate come medie
    aritmetiche sulla densità di potenza ovvero come medie quadratiche delle
    intensità del campo elettrico o magnetico.
    TABELLA 1: Limiti di esposizione per la popolazione ai campi
    elettromagnetici
                 Valore efficace       Valore efficace di       Densità di
    potenza
          Frequenza f  |  di intensità di  |  intensità di campo  |  dell'onda
    piana
          (MHz)       campo elettrico E       magnetico H       equivalente
            |  (V/m)  |  (A/m)  |  (W/m2)
          0,1÷33       00  0,2  -
          >3÷3.0003       20  0,05  1
          >3.000÷300.0003       40  0,1  4


    Questi valori limite devono essere rispettati in qualunque punto accessibile
    agli individui della popolazione. Nel proseguo del documento sono fornite
    alcune indicazioni da seguire per la verifica di tali limiti.
    Al comma 2 dello stesso articolo viene presa in considerazione anche la
    situazione, ormai sempre più frequente, della presenza contemporanea di
    segnali dovuti a più sorgenti, nel qual caso viene imposto che la somma dei
    contributi di ognuno di essi soggiaccia a particolari restrizioni, come
    precisato nell'allegato B del decreto stesso.
    4.  MISURE DI CAUTELA ED OBIETTIVI DI QUALITA' (art. 4, commi 1 e 2)
    In base a considerazioni protezionistiche sono state adottate misure più
    restrittive, al fine di tutelare eventuali recettori sensibili (non esposti
    per ragioni professionali) da possibili effetti a lungo termine, conseguenti
    ad esposizione prolungata a bassi livelli di campo. Inoltre, al fine di
    evitare le cosiddette "esposizioni indebite", rispetto alla qualità del
    servizio che si vuole assicurare, viene prescritto che la progettazione e la
    realizzazione dei nuovi apparati, nonché l'adeguamento di quelli
    preesistenti, deve avvenire in maniera da minimizzare l'esposizione della
    popolazione al campo elettromagnetico.
    Per tali motivi, "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non
    inferiori a quattro ore" i limiti di cui all'art. 3 sono stati ulteriormente
    ridotti: indipendentemente dalla frequenza a 6 V/m per il campo elettrico, a
    0,016 A/m per il campo magnetico e, solo per le frequenze comprese tra 3 MHz
    e 300 GHz, a 0,1 W/m2 per la densità di potenza (art. 4, comma 2). Tali
    valori di cautela sono verificati secondo quanto descritto nel 2° capoverso
    del paragrafo 2.3.
    Il decreto quindi aggiunge ai limiti basati su effetti sanitari certi e
    definiti, fissati all'art. 3, valori di cautela da rispettare nel caso di
    situazioni in cui è ragionevole prevedere un'esposizione continua della
    popolazione per più di quattro ore.
    Nello specifico, la frase "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze
    non inferiori a quattro ore", nello spirito del decreto va interpretata come
    relativa a tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio abitazioni,
    sedi di attività lavorative, scuole, ospedali, ambienti destinati
    all'infanzia) e loro pertinenze esterne, qualora sia ragionevole pensare che
    vi possa essere permanenza prolungata nel tempo (cioè non inferiore a
    quattro ore nell'arco della giornata), e comunque ricorrente. Ai fini delle
    verifiche dei valori di cautela sono pertanto da considerare ad esempio
    anche aree esterne quali: balconi, terrazzi, giardini e cortili.
    La definizione di un valore di 6 V/m deriva dalla scelta di applicare un
    ulteriore fattore 10 di riduzione alla grandezza fisica significativa dal
    punto di vista dosimetrico, cioè la densità di potenza, considerata
    l'assenza di dati sperimentali sufficienti. Si passa così da un valore di 1
    W/m2, corrispondente a circa 20 V/m per il valore limite del campo elettrico
    nel caso di onda piana equivalente, a 0,1 W/m2, corrispondenti invece a 6
    V/m. Tale valore risulta superiore al livello ambientale rilevabile
    attualmente in una grande città dove sono presenti numerosi impianti,
    tipicamente compreso tra 0,1 e 2 V/m. Confrontarsi con valori di fondo già
    presenti in ambito urbano è opportuno per valutare, indipendentemente da un
    valore limite di riferimento, la significatività dell'esposizione ad una
    determinata sorgente, come segnalato anche dall'autorevole documento svedese
    "Low frequency electrical and magnetic fields: the -precautionary principle
    for national authorities - Guidance for Decision Makers", con riferimento ai
    campi elettrici e magnetici a frequenza industriale.
    Tali limiti possono essere facilmente rispettati con una corretta
    pianificazione ed installazione sia degli impianti per la telefonia
    cellulare che di quelli utilizzati per le comunicazioni radiotelevisive.
    I comuni possono adottare un provvedimento (regolamento) formalizzato per
    garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio e la
    minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Il valore di
    cautela rappresenta quindi lo strumento per assicurare che l'introduzione di
    tecnologie di radiodiffusione e di radiocomunicazione non peggiori le
    condizioni ambientali, mentre gli obbiettivi di qualità tendono a contenere
    ulteriormente nel medio e lungo termine il livello di inquinamento, che
    senza il decreto sarebbe altrimenti in rapida crescita.
    5.  COMPETENZE E CONTROLLI (art. 4, comma 3)
    Sempre all'art. 4 (comma 3) viene assegnato a regioni e province autonome il
    compito di disciplinare:
    -  l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al
    fine di garantire il rispetto dei limiti di cui all'art. 3 e dei valori di
    cautela precedenti;
    -  modalità e tempi di esecuzione dei risanamenti;
    -  il conseguimento di eventuali obiettivi di qualità;
    -  le attività di controllo e di vigilanza.
    Questo implica una riconsiderazione dell'attuale distribuzione degli
    impianti sul territorio, sia per quanto attiene alla posizione geografica,
    che per quanto riguarda la potenza irraggiata, anche in considerazione del
    piano di assegnazione delle frequenze determinato dall'autorità per le
    garanzie nelle comunicazioni. Inoltre, le regioni e le province autonome,
    potranno fissare tempi e modalità per il raggiungimento degli obiettivi di
    qualità individuati a livello centrale, a cui i gestori degli impianti
    dovranno necessariamente adeguarsi nel breve o nel medio periodo.
    Nelle more dell'adeguamento della specifica normativa regionale e locale, ai
    fini della minimizzazione, dell'esposizione della popolazione, si può
    eseguire una valutazione preventiva all'istallazione di nuovi impianti
    basandosi sull'effettiva potenza degli stessi, sulle loro caratteristiche
    radioelettriche e su quelle geometriche e architettoniche del sito
    prescelto, per poi eventualmente prescrivere soluzioni migliorative. La
    valutazione preventiva deve tener conto del numero degli impianti e dei
    valori di campo elettromagnetico già presenti nel sito.
    Appare inoltre opportuno puntare sullo sviluppo di soluzioni
    tecnologicamente innovative che consentano anche un contenimento
    dell'impatto paesaggistico.
    Le attività di controllo e vigilanza sono svolte:
    -  dalle regioni e dalle province tramite le agenzie regionali (o
    provinciali) per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA) o, dove non sono
    operative, dai Presidi multizonali di prevenzione (PMP) delle Aziende
    sanitarie locali (ASL);
    -  dall'autorità sanitaria e dalle Asl-Dipartimenti di prevenzione per
    quanto attiene in particolare agli interventi di natura epidemiologica e
    sanitaria a tutela e promozione della salute umana nei luoghi di vita e di
    lavoro;
    -  dall'ISPESL, in ordine alle specifiche competenze in materia di sicurezza
    sul lavoro, per la verifica di conformità degli impianti e degli
    insediamenti produttivi, in termini di consulenza e supporto all'autorità
    sanitaria;
    -  dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche per il tramite
    degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni,
    relativamente all'assegnazione delle frequenze e alle caratteristiche degli
    impianti in conformità con le previste concessioni.
    L'installazione o la modifica degli impianti (di cui all'art. 1 del decreto
    ministeriale) collocati sopra edifici o in prossimità di aree urbane o
    rurali è soggetto ad autorizzazione motivata o, ricorrendo le condizioni
    secondo la specifica normativa, a concessione edilizia dal sindaco del
    comune nel quale è situato l'impianto. In tali situazioni non può essere
    seguita la procedura di dichiarazione di inizio attività (DIA). Le regioni e
    gli enti locali competenti, con propri atti, adeguano, ove ritenuto
    necessario, le loro strumentazioni legislative e regolamentari in materia
    edilizia e urbanistica.
    La valutazione preventiva, anche ai fini della mitigazione dell'impatto
    paesaggistico, dovrebbe fondarsi su alcune azioni preliminari da parte
    dell'autorità competente:
    -  l'effettuazione di rilevamenti tecnici, comprese le misurazioni simulate
    o il confronto con situazioni preesistenti, tramite le ARPA ove funzionanti
    e i PMP in loro assenza;
    -  la valutazione, d'intesa con le autorità sanitarie (Dipartimenti di
    prevenzione-ASL) e i loro organi di consulenza tecnica (ISPESL) in relazione
    all'esistenza di ricettori particolarmente sensibili;
    -  l'individuazione di soluzioni alternative di localizzazione.
    Al fine della valutazione dovrebbero essere richiesti al gestore i dati
    sulle caratteristiche tecniche dell'impianto (in allegato si fornisce uno
    schema indicativo). Possono essere inoltre considerate previsioni o
    richieste di altre installazioni nell'ambito della medesima area urbana o
    del medesimo territorio al fine di una valutazione integrata degli impatti
    complessivi;
    Tale informazione può consentire anche l'istituzione di un catasto regionale
    delle sorgenti.
    6.  RISANAMENTI (art. 5)
    Qualora i limiti di cui all'art. 3, e/o i valori di cui all'art. 4, comma 2,
    risultino superati in zone accessibili alla popolazione o in zone abitative,
    nelle sedi di attività lavorative per operatori non professionalmente
    esposti, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari
    degli impianti. Per quanto attiene alla riduzione a conformità vale la
    procedura illustrata nell'allegato C, che è stata definita sulla base anche
    dell'esperienza pluriennale delle strutture che oggi costituiscono le ARPA.
    Nulla vieta che nelle situazioni di non conformità i titolari degli impianti
    possono determinare una riduzione consensuale dei livelli di campo
    elettromagnetico mediante altri criteri, quali ad esempio quello della
    riduzione iterativa, motivando opportunamente tale scelta e comunicandola
    all'organo di controllo.
    7.  Allegato B - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI
    Nell'allegato B, che come gli altri è parte integrante del decreto, sono
    fissati i criteri per le valutazioni e le misure dei livelli di campo. In
    particolare, la verifica del rispetto dei limiti e dei valori di cautela
    potrà essere effettuata sia attraverso misure che calcoli previsionali;
    tuttavia, nel caso in cui questi ultimi facciano prevedere livelli superiori
    al 50% dei valori massimi previsti dal decreto, sarà necessario provvedere
    alle misure dirette del campo elettrico e magnetico, o della densità di
    potenza nella regione di campo lontano.
    A tale proposito si farà riferimento al valore di 3 V/m per il campo
    elettrico ed a 0,08 A/m per il campo magnetico, come discriminante tra
    valutazioni previsionali e misure, secondo quanto stabilito dal secondo
    capoverso dell'allegato che fa esplicito riferimento "ai valori di campo
    elettrico o magnetico".
    L'obbligatorietà delle misure è stata inserita non a causa della scarsa
    affidabilità dei programmi di calcolo previsionale, ma piuttosto in
    considerazione della difficoltà di conoscere in maniera sufficientemente
    precisa tutti i parametri di ingresso, quali, ad esempio, le varie
    caratteristiche tecniche degli impianti. Poiché può accadere che i siti
    siano oltremodo complessi con un assai elevato numero di impianti e che i
    parametri di progetto o quelli dichiarati dai produttori degli impianti o
    dai loro gestori, possano differire da quanto riscontrabile nella realtà,
    nell'ottica della massima cautela possibile, si è privilegiato il momento
    della misura, almeno nei casi in cui gli errori nei parametri di ingresso
    possono essere significativi.
    Per quanto riguarda le misure vanno effettuate ordinariamente in banda larga
    e nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite o misura di
    cautela è consigliabile effettuare un'analisi in banda stretta dei segnali
    presenti, oltre il 75% dei suddetti limiti tale analisi diventa
    assolutamente necessaria. A causa delle dimensioni non trascurabili delle
    antenne (ad esempio 1,2 m. x 0,4 m. per le biconiche, dai 10 ai 40 cm. per i
    dipoli in mezz'onda e circa 0,4 m. x 0,5 m. per le log periodiche) è
    sufficiente un solo punto di misura a 1,5 m. di altezza.
    In ogni caso è necessario che siano precisate le condizioni di funzionamento
    degli impianti esistenti, al momento delle rilevazioni: tali condizioni
    dovrebbero rispecchiare la massima potenzialità degli impianti stessi o
    consentire di valutare il valore di campo presente in quelle condizioni per
    estrapolazione. Qualora ciò non fosse possibile sarà necessario effettuare
    misure in banda stretta sulla base delle quali, ricostruire i valori massimi
    di esposizione attesi su qualunque intervallo di 6 minuti.
    Per la verifica dei limiti di tab. 1 le misure andranno effettuate nei
    luoghi accessibili alla popolazione ritenuti a maggior rischio, mentre per
    la verifica dei valori di cautela di cui all'art. 4 andranno effettuate in
    primo luogo in corrispondenza degli edifici di maggiore altezza e in
    prossimità delle direzioni di massimo irraggiamento delle antenne
    considerate ed in corrispondenza di ricettori particolarmente sensibili
    quali ad esempio edifici destinati all'infanzia, scuole, ospedali.
    Al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti di misura si ritiene,
    utile citare, tra le altre, le norme tecniche ANSI che richiedono che gli
    strumenti utilizzati siano isotropi entro 1 dB ed abbiano un fattore di
    calibrazione noto con un'incertezza massima di 2 dB, e le norme ISO 45000 e
    ISO 9000, che raccomandano che gli strumenti utilizzati siano tarati e
    riferibili. Si ricorda a tale proposito che con la legge n. 273/91 è stato
    istituito il Servizio italiano di taratura (SIT), il quale pertanto
    costituisce il riferimento nazionale.
    8.  Allegato C - RIDUZIONE A CONFORMITA'
    Le sorgenti che concorrono al superamento del livello limite possono essere
    diverse. I criteri di riduzione a conformità dovranno tenere conto di quanto
    ogni sorgente contribuisce al livello globale di campo elettrico,
    penalizzando maggiormente le sorgenti che producono un maggiore inquinamento
    elettromagnetico.
    Per questo scopo il processo di riduzione a conformità previsto dal decreto
    ministeriale si articola in due fasi:
    1)  riduzione dei contributi Ei al campo elettrico globale che singolarmente
    superano il valore limite,
    2)  nel caso in cui, dopo avere attuato la riduzione di cui al punto 1), il
    livello globale di campo elettrico fosse ancora maggiore del limite, si
    riducono tutti i contributi, ad esclusione dei contributi inferiori ad 1/100
    del livello limite ai quali, pertanto, non verrà applicato alcun
    coefficiente di riduzione, di un eguale fattore in modo tale che il livello
    globale si riduca a 0,8 volte il valore limite.
    La scelta di ridurre ad un valore inferiore al valore limite è dettata da un
    principio di cautela che tiene conto della tipica incertezza associata alle
    misure strumentali.
    La prima fase non sarà necessaria nel caso, assai frequente, in cui vi sia
    un superamento del valore limite senza che alcun contributo superi
    singolarmente il limite stesso.
    I fattori di riduzione da applicare ai diversi contributi sono determinati
    in modo tale che il livello globale di campo elettrico risultante sia
    ridotto ad un valore inferiore a Ö0,8 ~= 0,9 volte il limite (il
    coefficiente 0,8 è riferito al quadrato del campo elettrico), invece che ad
    un valore inferiore strettamente al limite. In questo modo si tiene conto
    del fatto che le misure ambientali, sulla base delle quali si è rilevato il
    superamento del limite, sono affette da un errore che potrebbe comportare
    una sottostima del livello reale di campo. Ridurre il livello di campo
    misurato ad un valore inferiore a circa 0,9 volte il limite, rappresenta
    quindi una maggiore forma di tutela sull'effettivo rispetto del limite del
    livello reale di campo elettrico.
    L'errore nella rilevazione sperimentale del campo elettrico è inevitabile
    perché connesso alle indeterminazioni intrinseche al metodo di misura e
    risulta particolarmente significativo nelle rilevazioni ambientali, dove le
    condizioni meno controllate della misura comportano un aumento delle
    incertezze associate al dato rilevato.
    Nel caso in cui si riscontri un livello di campo elettrico globale E, in un
    determinato intervallo di frequenze, superiore al valore limite
    corrispondente a quell'intervallo oppure superiore ai valori di cautela di
    cui all'art. 4, comma 2, qualora trattasi di ambienti adibiti a permanenza
    prolungata, occorrerà attuare azioni di risanamento su tutte le sorgenti che
    operano con frequenze comprese nell'intervallo stesso o che contribuiscono
    al superamento del valore di cautela. A tal proposito, è opportuno
    specificare che il valore Li di cui all'allegato C, va inteso oltre che come
    il limite desunto dalla tabella 1 anche come il valore di cautela di cui
    all'art. 4, comma 2, laddove applicabile.
    Vengono di seguito illustrati alcuni esempi applicativi con lo scopo di
    chiarire le modalità da seguire previste dal decreto.
    9.  ESEMPI DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE A CONFORMITA'
    9.1  Caso 1
    In un punto di misura si rilevano segnali provenienti da due trasmettitori
    radiofonici, un trasmettitore televisivo ed una stazione radiobase per
    telefonia mobile. I trasmettitori radiofonici emettono segnali alle
    frequenze di 89 MHz e 95 MHz, quello televisivo alla frequenza di 599,25 MHz
    (frequenza del segnale video - canale 38) e la stazione radiobase presenta
    due portanti con frequenze di 944 MHz e 948 MHz. I livelli di campo
    elettrico misurati sono i seguenti:
                 Frequenza       Campo elettrico       Limite
          Sorgente  |       |       |  corrispondente
                 (MHz)       Ei(V/m)       (V/m)
          Radio FM 1  89  14  20
          Radio FM 2  95  23  20
          Televisione  599,25  6  20
          SRB Portante 1  944  0,18  0,25  20
                 Portante 2  948  0,18       20


    La somma dei contributi relativi, definiti come: Ci = Ei2/Li2, è uguale a
    1,9 e, quindi, maggiore di 1. Con Ei si intende il contributo della singola
    (i-esima) sorgente, pertanto se una stessa sorgente emette su più frequenze,
    come nel caso della stazione radio base, per individuare il contributo della
    sorgente occorrerà sommare quadraticamente i contributi delle singole
    frequenze di emissione.
    Inizialmente occorrerà ridurre la sorgente radio 2 la quale, singolarmente,
    produce un contributo superiore al limite (23 V/m). Il coefficiente di
    riduzione b si ricaverà sulla base della relazione: b = (0,8Li2)/Ei2 = 0,6.
    In seguito all'applicazione del coefficiente di riduzione così calcolato per
    il contributo relativo, la sorgente radio 2 ridurrà il livello di campo
    elettrico, di un coefficiente pari a Ö b=0.78, passando da 23 V/m a 17,8
    V/m.
    Si avrà quindi la seguente situazione globale:
                 Frequenza       Campo elettrico       Limite
          Sorgente  |       |       |  corrispondente
                 (MHz)       Ei(V/m)       (V/m)
          Radio FM 1  89  14  20
          Radio FM 2  95  17,8  20
          Televisione  599,25  6  20
          SRB Portante 1  944  0,18  0,25  20
                 Portante 2  948  0,18       20


    Ripetendo la somma dei contributi relativi essa risulta ancora maggiore di
    1, per cui occorrerà applicare il coefficiente di riduzione a tutte le
    sorgenti che contribuiscono per più di 1/100. Nel nostro caso la stazione
    radio base fornisce un contributo relativo pari a 0,000156, per cui non
    verrà coinvolta nell'ulteriore procedura di riduzione. Il nuovo coefficiente
    di riduzione a sarà dato da:

a = 0,8-0,000156 




SCf 



    dove Cf sono i contributi relativi dei segnali, ricalcolati dopo la prima
    fase di riduzione, e superiori ad 1/100 del limite. Seguendo questa
    procedura si ricaverà un valore a=0,58 che darà luogo ai seguenti valori di
    campo, ridotti a conformità:
                 Frequenza       Campo elettrico       Limite
          Sorgente  |       |       |  corrispondente
                 (MHz)       Ei(V/m)       (V/m)
          Radio FM 1  89  10,7  20
          Radio FM 2  95  13,6  20
          Televisione  599,25  4,6  20
          SRB Portante 1  944  0,18  0,25  20
                 Portante 2  948  0,18       20


    9.2  Caso 2
    Consideriamo il caso in cui l'esposizione sia dovuta ad una stazione radio
    ad onde medie con frequenza di trasmissione pari a 999 kHz, due stazioni
    radiofoniche FM emittenti alle frequenze di 94 MHz e di 105,5 MHz,
    rispettivamente, ed un ponte radio con frequenza di trasmissione pari a 17,5
    GHz. I livelli di campo elettrico misurati sono i seguenti:
                 Frequenza       Campo elettrico       Limite
          Sorgente  |       |       |  corrispondente
                 (MHz)       Ei(V/m)       (V/m)
          Radio onde medie  0,999  28  60
          Radio FM 1  94  17,8  20
          Radio FM 2  105,5  3,5  20
          Ponte Radio  17500  6,2  40


    In questo caso nessuna delle sorgenti singolarmente supera il limite 
    relativo all'intervallo di frequenza di appartenenza, ma la somma dei 
    contributi relativi è: 


C =  S Ei2  =  1,06 




Li2 


pertanto occorrerà applicare un coefficiente di riduzione 


a = 0,8 = 0,75 




C 



    in modo da riportarsi nella condizione C ? 0,8. Tale coefficiente di
    riduzione calcolato per i contributi relativi darà luogo ad un coefficiente
    di riduzione sul livello di campo pari Öa=0,87, per cui i valori del campo
    elettrico ridotti a conformità saranno quelli riportati in tabella:
                 Frequenza       Campo elettrico       Limite
          Sorgente  |       |       |  corrispondente
                 (MHz)       Ei(V/m)       (V/m)
          Radio onde medie  0,999  24,3  60
          Radio FM 1  94  15,4  20
          Radio FM 2  105,5  3  20
          Ponte Radio  17500  5,4  40


    9.3  Caso 3
    Consideriamo il caso in cui si abbiano le stesse sorgenti e valori di campo
    del precedente caso 2 ma in aree residenziali, "in corrispondenza di edifici
    adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore". Essendo in questo caso il
    valore limite pari a 6 V/m, indipendentemente dalla frequenza, la situazione
    espositiva sarà rappresentata dalla tabella seguente:
                 Frequenza       Campo elettrico       Limite
          Sorgente  |       |       |  corrispondente
                 (MHz)       Ei(V/m)       (V/m)
          Radio onde medie  0,999  28  6
          Radio FM 1  94  17,8  6
          Radio FM 2  105,5  3,5  6
          Ponte Radio  17500  6,2  6


    Poiché, la radio ad onde medie, la radio FM 1 ed il ponte radio superano
    singolarmente il limite previsto per le esposizioni residenziali, in una
    prima fase occorrerà ridurre i valori di campo emessi da tali sorgenti. I
    rispettivi coefficienti di riduzione saranno b1=0,037, b2=0,091, b3=0,75,
    per cui i valori ridotti di campo elettrico saranno:
                 Frequenza       Campo elettrico       Limite
          Sorgente  |       |       |  corrispondente
                 (MHz)       Ei(V/m)       (V/m)
          Radio onde medie  0,999  5,37  6
          Radio FM 1  94  5,37  6
          Radio FM 2  105,5  3,5  6
          Ponte Radio  17500  5,37  6


    I valori cosi ricalcolati devono essere ulteriormente ridotti in quanto la
    somma dei loro contributi relativi, pari a 2,74, comporta un livello globale
    di campo elettrico superiore a 6 V/m.
    Applicando il coefficiente di riduzione a, che risulta pari a 0,29, si
    otterranno infine i seguenti valori di campo ridotti a conformità:
                 Frequenza       Campo elettrico       Limite
          Sorgente  |       |       |  corrispondente
                 (MHz)       Ei(V/m)       (V/m)
          Radio onde medie  0,999  2,9  6
          Radio FM 1  94  2,9  6
          Radio FM 2  105,5  1,9  6
          Ponte Radio  17500  2,9  6


    10. CONCLUSIONI
    Il decreto 10 settembre 1998, n. 381 introduce, per la prima volta, una
    regolamentazione dell'esposizione della popolazione ai campi
    elettromagnetici generati da impianti fissi per telecomunicazioni
    nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz. I limiti ed i
    valori di cautela introdotti costituiscono i tetti di radiofrequenza
    compatibili con la salute umana e appaiono finalizzati a tutelare la salute
    umana dalla esposizione ai campi elettromagnetici e a contenere i livelli
    ambientali di inquinamento elettromagnetico, specialmente quando
    l'esposizione assume carattere di continuità. Le regioni e le province
    autonome assumono un ruolo di primaria importanza in questo contesto, in
    quanto responsabili dell'emanazione dei regolamenti e delle linee guida che
    fissano modalità e tempi per effettuare il risanamento degli impianti non in
    regola, della previsione di eventuali obiettivi di qualità, nonché,
    dell'attribuzione dei compiti di controllo e vigilanza sul territorio che,
    in ultima analisi, assicurano il rispetto delle norme introdotte.

Allegato 1 


ELENCO DATI PER IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONE 



    Scheda tecnica dell'impianto, con indicato tipo di antenna installata,
    altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o
    meccanico).
    Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema
    irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado,
    l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo
    E/E0).
    Specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in
    esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere
    sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema
    irradiante.
    Dichiarazione della potenza fornita al sistema irradiante.
    In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni
    frequenza.
    Mappa del territorio circostante all'impianto:
    -  in scala 1:1500;
    -  con indicazione del punto di installazione e riportante la zona
    circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
    -  con indicazione delle curve di livello altimetriche;
    -  con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento
    della domanda, nonché dei luoghi di pubblico accesso, specificando i numeri
    di piani fuori terra di ognuno;
    -  con indicazione del nord geografico.

(2000.16.934) 
 

 
 




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