TAR PUGLIA-BARI, SEZ. II – Ordinanza 9 novembre 2000 n. 1287 – Pres. ed Est. Perrelli - Wind Telecomunicazioni s.p.a. c. Comune di Corato e con l’intervento ad opponendum di Legambiente Comitato Regionale Pugliese e CODACONS Puglia – Provvedimento impugnato: "Regolamento per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e servizi similari - antenne emittenti radiotelevisive".
Ambiente - Elettrosmog - Regolamento comunale per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e servizi similari - Impugnativa da parte di società di telefonia mobile - Non sospendibilità in sede cautelare per mancanza del danno attuale e concreto.
Non può essere sospesa l’efficacia di un regolamento adottato da un Comune per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e servizi similari - antenne emittenti radiotelevisive, non sussistendo allo stato alcun apprezzabile danno diretto, attuale e concreto apportato alla ricorrente società di gestione di impianti di telefonia mobile dalle disposizioni dell’impugnato regolamento comunale (1).
(1) Ringraziamo Francesco Tarantini, responsabile regionale settore elettrosmog Legambiente Puglia, per avere segnalato la ordinanza in rassegna. Per una migliore comprensione della vicenda, riportiamo il testo della nota di accompagnamento:
"Il 13 aprile 2000 il Commissario Straordinario del Comune di Corato deliberò l’approvazione del "Regolamento per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e servizi similari - antenne emittenti radiotelevisive" , che dopo essere stato trasmesso in data 17 aprile 2000 alla Sezione Provinciale di Controllo, è diventato esecutivo il 4 maggio 2000.
Il Regolamento si compone di 10 articoli, di una relazione illustrativa e ha lo scopo di dettare prescrizioni dirette a tutelare la salute pubblica dagli effetti a lungo termine delle onde elettromagnetiche generate dai sistemi fissi (antenne) per la telefonia cellulare e dalle emittenti radio-televisive, attraverso la previsione di valori di cautela, di obiettivi di qualità e di una diversa e più consona localizzazione degli impianti per la teleradiodiffusione e per la telefonia mobile, sempre nel rispetto della garanzia di funzionalità dei servizi di telefonia cellulare e di teleradiocomunicaioni."
Successivamente sia l’Omnitel Pronto Italia s.p.a e sia la Wind Telecomunicazioni s.p.a. fanno ricorso al T.A.R. - Puglia sede di Bari contro il Comune di Corato per l’annullamento del "Regolamento per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e servizi similari - antenne emittenti radiotelevisive".
La Wind a differenza dell’Omnitel chiede l’annullamento previa sospensiva degli effetti del Regolamento.
Con ordinanza n. 1287/2000, resa nella Camera di Consiglio del 9.11.2000, il T.A.R Puglia – sede di Bari, Sezione II (Presidente e Relatore il dott. Michele Perrelli; Componenti dott.ri Vito Mangialardi e Maria Abbruzzese), ha respinto la richiesta di sospensiva proposta dalla WIND s.p.a. contestualmente al ricorso n. 2414/2000, diretto contro la delibera con cui il Comune di Corato ha regolamentato l’installazione, nell’ambito del territorio municipale, delle antenne per la telefonia cellulare e ripetitori radio-tv.
Nell’ordinanza il T.A.R. Puglia sede di Bari Sez. II ha rilevato che "non risulta nello stesso ricorso ed allo stato – apprezzabile il danno diretto, attuale e concreto apportato alla ricorrente (ossia alla Wind) dalle disposizioni dell’impugnato regolamento comunale".
L’Ordinanza, in commento, è importante sia perché riguarda uno dei primi casi di normazione urbanistica della collocazione di impianti per la telefonia cellulare e per le radiotelecomunicazioni e sia perchè conferma il potere di gestione e di programmazione del territorio da parte degli enti locali, in merito all’inquinamento elettromagnetico ai fini della tutela sanitaria della popolazione.
In particolare, il Regolamento impugnato organizza l’inserzione nel territorio comunale delle antenne per la telefonia cellulare e per le teleradiocomunicazioni attraverso l’introduzione di varie misure e prescrizioni allo scopo di garantire, nelle more dell’introduzione di una specifica normativa statale e regionale di settore – che pare ormai di prossima promulgazione – il conseguimento di più elevati livelli di tutela della salute pubblica e della salubrità dell’habitat residenziale dai rischi dell’inquinamento elettromagnetico.
Nel giudizio sono intervenuti la Legambiente Comitato Regionale Pugliese ed il CODACONS Puglia allo scopo di contrastare il ricorso e difendere la legittimità del comportamento dell’Amministrazione Comunale di Corato, ispirato a finalità di preminente interesse pubblico. Le predette Associazioni si sono costituite in giudizio a mezzo degli gli avvocati Alessandro Amato, Vittorio Triggiani e Giovanna Iacovone, tutti del Foro di Bari.
La decisione del TAR Puglia lascia impregiudicati gli effetti del Regolamento in questione, cui pertanto dovranno adeguarsi i soggetti che intendano procedere alla installazione di antenne per la telefonia cellulare e antenne emittenti radio-tv.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari Sezione II si è espresso anche in passato sul tema dell’elettrosmog con importanti decisioni quali :
1°) l’Ordinanza n.487/2000 del 23 marzo 2000, la Sez. II del TAR Puglia sede di Bari, su ricorso presentato dalla Legambiente Comitato Regionale Pugliese, sospendeva l’esecuzione delle autorizzazioni per l’installazione, nel Comune di Corato, di due antenne per la telefonia cellulare, ritenendo queste ultime opere assoggettate a concessione edilizia;
2°) l’Ordinanza n.542/2000 del 6 aprile 2000, la Sez. II del T.A.R. Puglia sede di Bari, per la prima volta, sottolinea la necessità che la concessione all’installazione delle stazioni radio base (antenne) per la telefonia cellulare sia subordinata alla positiva Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera da parte della Regione.
Tale orientamento è stato confermato dal massimo organo della Giustizia Amministrativa, il Consiglio di Stato Sez. V, il 28 luglio 2000.
Le succitate Ordinanze, in commento, del T.A.R. - Puglia di Bari Sez. II, ritengono in sostanza prevalente la salute dei cittadini rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto.
Inoltre, nell’ambito dell’indagine commissionata dall’Amministrazione Comunale di Corato all’I.S.P.E.S.L. di Bari per l’accertamento dei campi elettromagnetici esistenti sul territorio comunale è stato accertato in data 25/10/2000 che l’antenna per telefonia cellulare installata dalla Società Alcatel s.p.a. per Wind in viale Veneto n. 5 è accesa e funzionante in violazione dei provvedimenti dell’Amministrazione Comunale, dell’Ordinanza n. 289/2000 del T.A.R. Puglia di Bari Sez. I del 09/02/2000 e dell’Ordinanza n.487/2000 del 23 marzo 2000, la Sez. II del TAR Puglia sede di Bari, che su ricorso presentato dalla Legambiente e dal Comitato di cittadini "Corato città sana" contro il Comune di Corato, l’Alcatel Italia S.p.A. e la Wind Telecomunicazioni S.p.A. (intervenuta), sospendeva l’esecuzione delle autorizzazioni per l’installazione di due stazioni radio base per la telefonia cellulare sui lastrici solari degli edifici siti in Corato, rispettivamente in Viale Vittorio Veneto N° 5 e Viale L. Cadorna N° 83, nonché di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguenziale e presupposto.
Il Comune di Corato ha emesso l’Ordinanza Dirigenziale n. 9/2000, in data 06/11/2000 con la quale si ordina alla Società Alcatel s.p.a. di disattivare, con effetto immediato ed entro dieci giorni dalla data di notifica, la stazione radio base per telefonia cellulare sita sul lastrico solare di viale V. Veneto n. 5 abusivamente tenuta in esercizio, e che in caso di inottemperanza si procederà allo spegnimento in forma coattiva incaricando tecnici locali delle relative operazioni con riserva di recupero in danno delle spese sostenute".