Ric. n. 1593/2000                        Ord 200001010

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, costituito da:

Luigi Trivellato                        Presidente

Angelo De Zotti                        Consigliere

Fulvio Rocco                        Consigliere, relatore

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 14 giugno 2000

Visto l'art. 21, ultimo comma, della legge 6.12.1971, n. 1034;

Visto il ricorso proposto dalla S.P.A. OMNITEL PRONTO ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Nalin ed Enrico Barbato, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni e M.Maddalena Morino, con elezione di domicilio presso la Civica Avvocatura nella sede municipale;

e con l’intervento ad opponendum

del CODACONS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Rienzi, Mario Marconi, Marco Orlando e Francesco Mario D’Elia con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, San Marco 1470;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento dell’Ufficio Edilizia Privata – sede di Mestre – 16.3.2000 n. 99/5288 e della delibera del Commissario Straordinario nelle competenze del Consiglio comunale di Venezia 28.2.2000 n. 43 con cui è stata approvata la variante parziale al Regolamento Edilizio “per dettare norme sull’installazione di impianti fissi generatori di campi elettromagnetici nonché competenze della Commissione Edilizia”.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, depositato l’1.6.2000;

Visto l’atto di intervento ad opponendum del CODACONS depositato il 14.06.2000;

Udito il relatore Consigliere Fulvio Rocco e uditi altresì gli avv.ti Molin e Bortolato per la parte ricorrente, Gidoni per il Comune di Venezia e Rienzo e D’Elia per la Codacons;

CONSIDERATO

che il provvedimento impugnato non si  configura – a differenza di quanto prospettato in principalità dalla ricorrente – quale determinazione assunta a fini di tutela ambientale o igienico-sanitaria, ma ad esclusivi fini edilizio-urbanistici, chiaramente presupposti dall’art. 80 dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dall’art. 34, comma 2, del D. L.vo 31 marzo 1998 n. 80 nonché dagli artt. 1 e 4 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 e resi nella specie attuali dalla circostanza, puntualmente enunciata nella premessa della deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 215 dd. 21 dicembre 1998 recante l’adozione della variante al regolamento edilizio qui impugnato, che “l’installazione di ripetitori TV  e teleradiofonici, di elettrodotti sia con manufatti emergenti dalla copertura di edifici sia con manufatti indipendenti collocati a terra (tralicci, pali, ecc.) incidono in modo significativo sull’assetto territoriale ma non sono in alcun modo regolamentati dal regolamento edilizio o dal P.R.G.”;

       Ritenuto, altresì, che nell’ambito dell’esercizio delle anzidette funzioni di disciplina di organizzazione del territorio, il riferimento alla normativa di carattere igienico-sanitario dettata a’ sensi dell’art. 1, comma 4, lett. c), della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e degli artt. 83, comma 1, 112 e 115 lett. b) del D. L.vo 31 marzo 1998 n. 112 e segnatamente connessa al funzionamento e all’esercizio dei ripetitori TV e dei telefoni cellulari (cfr. decreto interministeriale 10 settembre 1998 n. 381, nonché la L.R. 9 luglio 1993 n. 29 e succ. modd. e intt.) assume comunque una valenza di principio nell’individuazione delle modalità di localizzazione degli impianti di ripetizione di segnali radiotelevisivi e degli impianti utilizzati per i servizi teleradiotelefonici, ferma altresì restando l’indubbia rilevanza edilizia che gli impianti stessi assumono in via generale a’ sensi dell’art. 1 e ss. della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dell’art. 76 e ss. della predetta L.R. 61/1985, quali intrinseci elementi di trasformazione del territorio ( cfr., altresì, sul punto, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 1998 n. 415);

       Ritenuto che tale considerazione di fondo della fattispecie risulta del tutto conforme al principio di nominatività e tipicità dei provvedimenti amministrativi, desumibile dal canone costituzionale di legalità, e per il quale ogni interesse pubblico va correlato ad una specifica potestà in capo alla competente Pubblica Amministrazione, in modo da determinare, in esito al procedimento, una coerenza tra potestà esercitata e risultato concretamente perseguito nel contesto della medesima fattispecie ( cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 1 febbraio 2000 n. 530);

       Ritenuto, pertanto, che la determinazione di consentire, in generale, la localizzazione degli impianti con potenza netta di emissione superiore a 150 Watt in zone territoriali omogenee diverse dalla A, B, C, e E4 (notoriamente contraddistinte da un’elevata concentrazione di popolazione residente) e, comunque, non destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico (cfr. il testo dell’art. 80 – bis del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia, introdotto dall’impugnata variante) costituisce legittimo esercizio della potestà discrezionale segnatamente riconosciuta all’Amministrazione comunale in materia di disciplina dell’assetto del territorio e dell’attività edilizia: disciplina che nella specie, per certo non inibisce l’operatività delle norme contenute del decreto interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 ma che, per l’appunto, “organizza” l’inserzione nel territorio degli impianti in questione, ivi esclusivamente presupposti e normati sotto gli ulteriori e diversi profili dell’affidabilità tecnica e della sicurezza della pubblica incolumità;

       Rilevato che rientrano, altresì, nella medesima discrezionalità le previsioni – parimenti contenute nella variante qui impugnata – aventi per oggetto l’emissione al riguardo dei pareri, anche di massima, da parte della Commissione edilizia comunale e delle specifiche tecniche per l’installazione dei manufatti;

       Constatato, sempre in ordine alla verifica della valenza urbanistica della impugnata variante, che le distanze di m. 10 tra fabbricati e di m. 5 dai confini di proprietà e dalle strade ivi imposti coincidono pienamente con le distanze prescritte dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 quali distacchi minimi inderogabili tra le costruzioni;

       Ritenuto, altresì, che la stessa, dimostrata valenza urbanistica della variante impugnata rende improponibile la censura di disparità di trattamento, posto  che in tale materia sussiste un’indubbia discrezionalità di scelta rientrante nella piena competenza di ciascuna Amministrazione Comunale, che può pertanto differentemente normare l’assetto del proprio territorio con ricadute conseguentemente diversificate per l’ammissibilità, o meno, della localizzazione e, ove del caso, per la realizzazione di tutte le opere che assumono rilevanza sotto il profilo edilizio;

       Ritenuto, da ultimo, che per quanto segnatamente attiene al provvedimento soprassessorio contestualmente impugnato ed emesso tra l’adozione e l’approvazione della variante, lo stesso non risulta violare l’art. 8, secondo comma, della L. 15 maggio 1997 n. 127 e l’attuale testo dell’art.51 della L. 8 giugno 1990 n. 142 in quanto adottato dal dirigente comunale a ciò competente, e che risulta del tutto inconferente nell’economia del presente giudizio la censurata violazione del D.L. 2 ottobre 1993 n. 398 convertito con modificazioni in L. 4 dicembre 1993 n. 493 e succ. modd. e intt., in quanto la ricorrente non si è nella specie avvalsa della facoltà di chiedere la nomina di un commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta Regionale;

       Visto l’art. 21, ultimo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, RESPINGE la suindicata domanda di sospensione.

          La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

          Venezia, li 14 giugno 2000

 

 

 




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