SEZIONE STACCATA DI FIDENZA
ORDINANZA EX ART. 700 CPC
Il Giudice dott. F. Iovino letti gli atti e sciolta la riserva, osserva in fatto e in diritto.
Con ricorso ex art. 700 cpc il Comune di Busseto, quale ente esponenziale ed a tutela del diritto alla salute dei propri cittadini, minacciato dall’installazione di un ripetitore per impianti di telefonia mobile della Wind non ancora attivato, chiedeva a questo Tribunale i provvedimenti urgenti tesi a limitare il danno alla salute dei cittadini che sarebbero esposti alle radiazioni elettromagnetiche dell’impianto autorizzato e precisamente la rimozione o, in via subordinata, la disattivazione dell’impianto radio-base per la telefonia cellulare posto in via Balsemano di Busseto di cui alla concessione edilizia 3714/2000 del 16.11.00.
Si costituiva la Ericsson Telecomunicazioni spa evidenziando l’inammissibilità, il difetto di legittimazione attiva e comunque l’infondatezza nel merito per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora del ricorso.
INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO
Le censure in tal senso avanzate e fondate sull’assenza dell’enunciazione del giudizio di merito a cautela del quale s’invoca il provvedimento urgente è priva di fondamento. Sul punto basti brevemente osservare che sia dal contenuto complessivo del corposo e variamente argomentato ricorso sia exspressis verbis (cfr. pag. 20) è chiaramente enunciata l’ineunda azione di merito, costituita dall’azione per il risarcimento del danno alla salute ex art. 703 c.c.
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
L’ente territoriale ha ed a ragione secondo l’opinione del Tribunale, rivendicando la propria qualità di ente esponenziale della collettività del proprio territorio e per tale motivo la propria legittimazione ad agire a tutela della collettività e più precisamente del diritto alla salute della medesima.
Sotto tale profilo la Ericsson deduce in particolare anche che non sarebbe consentito all’ente territoriale agire per la rimozione o la disattivazione dell’impianto, avendone autorizzato l’installazione, concorrendo così a creare in prima persona quella situazione di pregiudizio e di pericolo contro la quale oggi si erge a tutore.
Sul punto giova evidenziare che la legittimazione attiva dell’ente territoriale sussiste ogni qualvolta esso, nella sua controversa qualità di ente esponenziale degli interessi della collettività insediata nel proprio territorio, agisce a tutela di un diritto proprio della collettività quale certamente è quello alla salute e, ad esempio ulteriore, quello della salubrità ambientale od ancora all’integrità del territorio et similia (cfr. Cass. S.U. 400/91; Cass. 3807/98, nonché tra le tante TAR Lazio 1.8.85 n. 1229; TAR Piemonte 4.6.1988 n. 241; C. Stato 559/97; Tribunale Parma 21.7.00; Pretura Bari 12.4.89).
Va anche sottolineato, poi, che l’aver autorizzato l’installazione dell’impianto non è ostativo alla proposizione dell’odierno ricorso in quanto, una volta che siano rispettati i presupposti cui è subordinato il rilascio del provvedimento l’ente pubblico è tenuto al rilascio. Considerato, poi, che con il ricorso l’ente territoriale intende far valere una situazione soggettiva che è indipendente dall’attività procedimentale nel senso che coinvolge situazioni soggettive che si pongono ben oltre quest’ultima, in quanto si sostiene che il rispetto dei parametri, di cui al D.M. 10.9.98 n. 381, di per sé non valga ad assicurare il diritto alla salute della comunità, è evidente che il Comune ha un interesse giuridicamente protetto a vedere disattivato ciò che era obbligato ad autorizzare.
IL MERITO CAUTELARE
Tuttavia s’impone il rigetto della domanda cautelare nel difetto dei presupposti legali necessari ed indispensabili del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Tribunale deve, infatti, prendere atto che l’impianto in questione, peraltro non ancora attivato stando quanto emerge dal ricorso e dall’assenza di diverse deduzioni sul punto, risulta progettato nel pieno rispetto dei limiti d’emissione previsti dalla normativa tecnica di settore, ossia il D.M. 10.9.98 n. 381, e risulta inoltre essere collocato oltre i m. 100 da quelli che la odierna scienza ed esperienza ritiene obiettivi sensibili, quali ad esempio asili. Circa gli effetti che l’inquinamento elettromagnetico può provocare a lungo termine sulla salute umana ed in particolare sui soggetti meno dotati dal punto di vista immunologico, quali malati, bambini ed anziani, va detto che lo stato attuale delle conoscenze è foriero di molteplici incertezze, tanto che non si possono dire certamente acquisiti dati positivi per l’esclusione o la positiva sussistenza di effetti nocivi, in particolare di effetti cancerogeni. Per tale motivo una parte della comunità scientifica ha suggerito di adottare il c.d. principio di cautela in attesa di risposte definitive sugli effetti dell’esposizione a campi elettromagnetici, inibendo l’installazione d’impianti di radiofrequenza nelle vicinanze di ospedali, scuole ed asili.
Ora se si considera che l’impianto inibendo è rispettoso e dei limiti di emissione e delle distanze prudenziali, essendo collocato ben oltre cento metri da obiettivi sensibili, per stessa ammissione del ricorrente, è evidente che anche il c.d. principio di cautela può dirsi anche soddisfatto.
Del resto opinare diversamente porterebbe ad abbracciare un criterio foriero di incertezza assoluta, perché la cautela della cautela, nel che si risolverebbe la tutela invocata, potrebbe sovvertire l’applicazione di qualunque principio giuridico.
Né vale richiamare in proposito l’attuazione del c.d. principio di cautela fatta dal ricorrente con i numerosi richiami giurisprudenziali ed in particolare con la recente decisione della Corte di Cassazione 9893/00. Infatti, a prescindere dalla ben rilevante portata argomentativa del fatto che tali provvedimenti sono per lo più riferiti a situazioni differenti da quella oggi rappresentata perché relativi alle emissioni provenienti da elettrodotti, va evidenziato in particolare che il principio di diritto enunciato dalla Corte, peraltro vincolato solo per il giudice ad quem, si limita esclusivamente a prevedere la possibilità di una tutela preventiva inibitoria, già esclusa dai giudici di merito, qualora nella situazione sia insito un pericolo di compromissione della salute di chi agisce in giudizio. Principio che questo Tribunale condivide ed ha concretamente applicato anche oggi, considerato che l’impianto non era ancora stato attivato.
Sussistono evidenti ragioni di equità per indurre ad una totale compensazione delle spese.
Visti gli artt. 669 bis e segg., 700 cpc;
P.Q.M.
Rigetta l’istanza cautelare e compensa per l’intero le spese del procedimento. Si comunichi.
Fidenza, 12 marzo 2000.
Il Collaboratore di Cancelleria
Il Giudice dott. Pietro Iovino
Depositata in cancelleria il
12 marzo 2001.