Iniziativa della Provincia di Bologna in materia di inquinamento elettromagnetico ovvero di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva, impianti per la telefonia mobile e impianti per trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica alla luce anche dei contenuti della legge regionale "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" (Deliberazione legislativa 9/2000 del 11 ottobre 2000)

 

 

La Provincia non può esimersi dall'attivarsi sulla materia dell'inquinamento elettromagnetico in coerenza con il ruolo che le viene riconosciuto in materia di ambiente sia dal recepimento del DL 112/98 da parte della Regione Emilia-Romagna che dalla LR 3/99, che riconoscono alle Province competenze di pianificazione e funzioni di programmazione di livello locale nonché di gestione.

Inoltre è quello dell’elettromagnetismo un tema caldo anche dal punto di vista sociale oltre che ambientale, per gli aspetti di impatto e i possibili effetti sanitari che l’esposizione ai campi elettromagnetici può provocare.

Per questi motivi è necessario che la Provincia giochi il suo ruolo di ente di pianificazione e coordinamento nei confronti dei Comuni.

 

Peraltro la legge regionale in materia di inquinamento elettromagnetico stabilisce le competenze dei singoli Enti locali per i diversi impianti. Alle Province spetta l’individuazione delle aree idonee per l’installazione dei ripetitori dell’emittenza radiotelevisiva, che sarà comunque vietata nei parchi, nelle riserve naturali, nelle aree residenziali e presso gli edifici di interesse storico; mentre è vietata la localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone A dei parchi e nelle riserve naturali, nonché sugli edifici di valore storico-architettonico e monumentale. Saranno poi i Comuni a adeguare la pianificazione urbanistica ed i sindaci ad autorizzarne l’installazione nelle zone indicate.

La normativa prevede inoltre l’individuazione di fasce di rispetto per gli elettrodotti che consentano il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 microtesla più restrittivo rispetto agli attuali limiti.

 

L’iniziativa che deve intraprendere la Provincia è quindi una iniziativa di stimolo, coordinamento e garanzia dell'omogeneità delle scelte tecniche da attivare nei confronti dei Comuni del territorio provinciale affinché adottino, per esempio tramite delibera di Consiglio, alcuni contenuti utili alla gestione del problema inquinamento elettromagnetico, alla luce anche della recente giurisprudenza in materia.

 

L’inquinamento elettromagnetico è diventato uno tra i temi che maggiormente preoccupano l’opinione pubblica, specie in seguito all’enorme proliferazione di antenne radiotelevisive e ripetitori per la telefonia mobile, oltre che per la presenza di innumerevoli elettrodotti.

L’Istituto Superiore della Sanità in un rapporto del 1995 intitolato “Rischio cancerogeno associato ai campi elettromagnetici a 50/60 Hz”, scrive:”Il quadro emergente dalla letteratura scientifica esaminata depone in complesso a favore di una associazione positiva fra esposizione a campi a 50/60 Hz e leucemia infantile”.

Recenti acquisizioni scientifiche confermano tali connessioni sia nel campo della frequenza di rete (energia elettrica) che in quello delle radiofrequenze e microonde e suggeriscono l’adozione di limiti di esposizione più restrittivi di quelli finora considerati. Questo è a maggior ragione vero fuori dell’area urbana di Bologna, nel restante territorio provinciale, dove il livello di fondo è sicuramente più basso per la minor presenza di fonti di emissione (livelli di esposizione come quelli previsti dalla legge non possono essere assunti indifferentemente per l’area urbana di Bologna e per i Comuni della montagna o della pianura).

È pertanto necessario, non risultando determinato un valore di soglia per l’esposizione  al di sotto del quale si possano escludere gli effetti nocivi alla salute, applicare sin da subito il principio di precauzione, cioè si devono assumere norme di sicurezza, limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità che mettano la società in condizione di tutelare in primo luogo la vita: la salute dei cittadini, l’ambiente e la biodiversità.

 

La Provincia vuole dunque fornire elementi di contenuto utili ai Comuni per consentirgli di assumere un’iniziativa sull’argomento, qualora non l’avessero ancora intrapresa, ma soprattutto affinchè le iniziative siano coordinate e coerenti fra tutti i Comuni della Provincia di Bologna. In particolare la proposta di un atto deliberativo tipo viene ad assumere sia un ruolo di presa di posizione su una materia non sufficientemente conosciuta e quindi con il necessario spirito cautelativo e con il principio della precauzione, sia uno strumento di lavoro utile alle Amministrazioni sensibili al problema della salute dei cittadini. A questo fine si è provveduto alla stesura di una delibera tipo in cui fossero presenti numerosi riferimenti di contenuto e normativi, in forma estesa, proprio per dare un quadro sufficientemente esaustivo ed aggiornato. Quadro che sicuramente potrebbe anche essere adattato alle singole realtà locali, ma che sicuramente deve affrontare i seguenti contenuti:

 

-    concessione edilizia per antenne per la telefonia cellulare (stazioni radio-base), impianti radiotelevisivi, ponti radar (il Comune di Bologna lo ha già fatto lo scorso anno con la precedente amministrazione con decisione di Giunta e successiva circolare tecnica degli uffici competenti) (l’emananda legge regionale prevede l’autorizzazione ambientale ovvero la concessione edilizia qualora prevista);

 

-    costituzione di un tavolo di confronto e concertazione per la localizzazione degli impianti di cui facciano parte oltre agli uffici competenti anche i Comitati contro l’elettrosmog;

 

-    assunzione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di obiettivi di qualità relativamente al campo elettrico, per le aree urbane di 3 V/m e per il restante territorio provinciale di 0,5 V/m al fine, nel primo caso, di mantenere/ridurre i livelli di fondo, e nel secondo di salvaguardare e proteggere il territorio da possibili aumenti del livello (antenne teleradiocomunicazione, stazioni radio-base per la telefonia cellulare); e relativamente al campo magnetico di 0,2 microtesla (elettrodotti);

 

-    divieto di localizzazione dei suddetti impianti in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nei parchi pubblici, e comunque di norma ad una distanza inferiore a 300 metri dagli stessi al fine di garantire, ove possibile, l’obiettivo di qualità di cui sopra, nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale;

 

-    la possibilità di installare su ogni antenna (o nelle condizioni territorialmente critiche) di una “scatola nera” (attualmente in corso di sperimentazione da parte di ARPA) che abbia la funzione di lettore in continuo delle variazioni di campo elettromagnetico al fine di segnalare l’avvicinamento dell’impianto al limite fissato e che, nel caso di raggiungimento o superamento dei limiti, proceda alla disattivazione automatica dello stesso;

 

-    "moratoria" delle autorizzazioni e installazioni sino all’attuazione degli adempimenti assunti con l’atto qui proposto, da effettuarsi entro e non oltre un dato termine (è evidente che in questo caso significa darsi, Comune per Comune, un congruo periodo in cui implementare quanto qui previsto, ad esempio 3 mesi);

 

-    norme tecniche per la valutazione degli aspetti ambientali nell’ambito della concessione edilizia;

 

-    norme tecniche per la pianificazione della localizzazione degli impianti sul territorio (così come previsto anche dalla legge regionale);

 

-    modifica conseguente del Regolamento Edilizio;

 

-    modifica conseguente del Piano Regolatore (norme tecniche e, ove necessario, cartografia): corridoi tecnologici per elettrodotti e siti idonei per impianti/antenne, ovvero zone “no elettrosmog”.

 

E inoltre:

 

·    un’iniziativa Provincia e Comuni per arrivare alla stipula di Protocolli d'Intesa con i Gestori per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare (sull’esempio di quanto già fatto da Bologna, Casalecchio, Modena);

 

·    un’iniziativa Provincia e Comuni per arrivare ad un Protocollo d’Intesa con ENEL che assumendo quale obiettivo di qualità 0,2 microtesla, consenta di pianificare il tracciato delle linee e programmare la bonifica di aree a rischio;

 

·    nonché l’impegno (da parte della Provincia verso i Comuni) a procedere in tempi rapidi all’implementazione dei compiti pianificatori assegnati in capo alla Provincia sia dalla proposta di legge regionale quando la stessa sarà vigente che dalla legge 20/2000 (“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”) con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.


 

PROPOSTA DI SCHEMA DI DELIBERA

 

Considerato che l'art.32 della Costituzione tutela la salute sia come diritto fondamentale dell'individuo, che come interesse della collettività;

 

Che il diritto alla salute è inviolabile e prioritario rispetto alla soddisfazione di qualsiasi altro interesse, sia esso pubblico o privato, e che pertanto un potenziale pericolo sconosciuto a causa di mancanza di premura responsabile e precauzionale, non può essere lasciato passare come un rischio generale di vita;

 

Premesso che negli ultimi tempi si assiste ad un aumento abnorme di impianti radiotrasmettitori in ambito urbano e sul territorio per l'intenso sviluppo della telefonia cellulare;

 

Che gli impianti di distribuzione dell'energia a bassa frequenza (elettrodotti) risultano spesso posizionati in prossimità di aree abitate e di ricettori e attività vulnerabili;

 

Che si registra un progressivo aumento dei livelli d'inquinamento elettromagnetico connesso al proliferare degli impianti fissi generatori di campi elettromagnetici;

 

Che a più riprese autorevoli medici e scienziati di tutto il mondo, hanno riferito di possibili rischi per la salute derivanti dall'esposizione cronica a campi elettromagnetici generati sia da elettrodotti e impianti civili (basse frequenze), che da ripetitori della telefonia cellulare e da emittenti e ripetitori radiotelevisivi (alte frequenze);

 

Che non esiste, di fatto, una mappatura di tali sorgenti inquinanti e che tale fenomeno si sta svolgendo in assenza di una pianificazione di controllo e di indirizzo, che individui chiaramente: corridoi-siti tecnologici e aree a rischio o vulnerabili;

 

Preso atto che è questione fortemente dibattuta l'esistenza di effetti a lungo termine collegabili alla cancerogenesi (effetti non termici), attribuibili all'esposizione a campi elettromagnetici, sia nella regione delle basse frequenze, sia in quella delle radiofrequenze e microonde;

 

Che comunque gli effetti a lungo termine in particolare nella regione delle basse frequenze (50Hz) appaiono sufficientemente provati dalle ricerche effettuate con il superamento del valore limite di 0,2 microtesla (200 nanotesla) per il campo di induzione magnetica;

 

Che la legislazione in materia è in corso di revisione a livello nazionale e regionale;

 

Che il rispetto dei limiti di esposizione, elaborati per la tutela dagli effetti acuti, appare condizione necessaria ma non sufficiente per tutelare la popolazione dall'esposizione degli effetti a lungo termine, nel caso di esposizioni continuative anche a basse dosi;

 

Richiamate le indicazioni contenute nel documento dell'ISPESL del 16/10/97 per cui si sottolinea l'importanza della minimizzazione delle esposizioni e la necessità di effettuare la "miglior scelta del sito evitando i siti che insistono su aree adibite ad attività scolastiche, sanitarie, e ad edilizia residenziale (collocazione cioè ed eventuale concentrazione delle antenne in siti scelti a seguito di una adeguata istruttoria)";

 

Richiamato l'art.4, comma 1, del Decreto Ministeriale n.381 del 10 settembre 1998 nel quale si dice che "la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100Khz e 300Ghz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione", evidenziando quindi che progettazione, realizzazione ed ubicazione devono assicurare la minor esposizione della popolazione;

 

Richiamata la sentenza del Tribunale di Milano (dodicesima sezione civile), del 5 ottobre 1999, con la quale è stata data ragione ai cittadini di Arese e al Codacons obbligando l'ENEL a spostare due elettrodotti da 380 Kv ubicati in prossimità di abitazioni, entro due anni, in quanto gli esposti "hanno diritto di ottenere la tutela da parte dell'ordinamento senza dover attendere che il pericolo di danno si concretizzi in danno effettivo";

 

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 20 gennaio-6 aprile 1998, n.415, la quale sancisce che in base all'art. 1 della L. 10/77 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico o anche solo funzionale, per cui necessita di concessione edilizia la realizzazione di un'antenna per trasmissioni radio saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti;

 

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n.382/99, relativa al giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto concernente "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio" con la quale si stabilivano, tra le altre, valori limite per il campo di induzione magnetica di 0,2 microtesla, attribuendo alle regioni non solo competenze in materia urbanistica ma anche per "l'assistenza sanitaria intesa come complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana";

 

Richiamate le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 17/99 e 20/99 nelle quali il magistrato ha dichiarato che il Comune di Villesse ha esercitato poteri propri inserendo nei propri strumenti urbanistici una apposita disciplina a tutela dai campi elettromagnetici, stabilendo vincoli di inedificabilità e salvaguardia di potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose, a seguito di indagini adeguate, "non essendo necessaria la dimostrazione della certezza del danno ma bastando la possibilità ovvero il pericolo di pregiudizi alla salute pubblica";

 

Considerato il preminente dovere della civica amministrazione di salvaguardare la salute della popolazione;

 

Che recenti acquisizioni scientifiche confermano connessioni fra esposizione a campi elettromagnetici e leucemia infantile, sia nel campo della frequenza di rete (energia elettrica) che in quello delle radiofrequenze e microonde e suggeriscono l’adozione di limiti di esposizione più restrittivi di quelli finora considerati;

 

Che questo è a maggior ragione vero fuori dell’area urbana di Bologna, nel restante territorio provinciale, dove il livello di fondo è sicuramente più basso per la minor presenza di fonti di emissione (livelli di esposizione come quelli previsti dalla legge non possono essere assunti indifferentemente per l’area urbana di Bologna e per i Comuni della montagna o della pianura);

 

Che è pertanto necessario, non risultando determinato un valore di soglia per l’esposizione al di sotto del quale si possano escludere gli effetti nocivi alla salute, applicare sin da subito il principio di precauzione, cioè si devono assumere norme di sicurezza, limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità che mettano la società in condizione di tutelare in primo luogo la vita: la salute dei cittadini, l’ambiente e la biodiversità.

 

Preso atto che è materia della normativa statale fissare limiti di esposizione e valori di attenzione sulla materia;

 

Visto il Disegno di Legge 4273 approvato dalla Camera nella seduta del 14 ottobre 1999 e attualmente alla Commissione Ambiente del Senato;

 

Vista la legge regionale “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” (Deliberazione legislativa n.9/2000 dell’11 ottobre 2000);

 

Vista la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, art. A-23, commi 5 e 7;

 

 

delibera

 

1. di assumere un atteggiamento di attenzione nei confronti dei rischi bio-medici dovuti all'esposizione a campi elettromagnetici e di muoversi partendo dal "principio cautelativo" secondo il quale in permanenza di un dubbio sulla soglia di rischio, si adotta la soluzione più garantista per la salute umana;

 

2. di avviare quanto prima una fase di analisi, mappatura e misurazione del proprio territorio per l'individuazione degli impianti generatori di basse ed alte frequenze (antenne per la teleradiocomunicazione, stazioni radio-base per la telefonia cellulare, elettrodotti, cabine di trasformazione), al fine di individuare:

a)  l'ubicazione delle fonti potenzialmente inquinanti;

b) il livello di esposizione di fondo;

c) la popolazione potenzialmente a rischio, facendo particolare riferimento alle aree adibite ad attività scolastiche, sanitarie, nonchè all'edilizia residenziale in genere;

 

3. di assumere, nell’ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, per le nuove installazioni, obiettivi di qualità relativamente al campo elettrico, per le aree urbane di 3 V/m e per il restante territorio provinciale di 0,5 V/m al fine, nel primo caso, di mantenere/ridurre i livelli di fondo, e nel secondo di salvaguardare e proteggere il territorio da possibili aumenti del livello (antenne teleradiocomunicazione, stazioni radio-base per la telefonia cellulare); e relativamente al campo magnetico di 0,2 microtesla (elettrodotti);

 

4. di impegnarsi ad intervenire negli strumenti di gestione del territorio al fine di operare una razionalizzazione delle infrastrutture tecnologiche ed una più corretta individuazione delle aree edificabili, nello specifico attraverso:

a) l'individuazione nel Piano Regolatore di siti idonei alla collocazione degli impianti per l’emittenza radiotelevisiva e delle stazioni radio-base per la telefonia mobile impedendo un loro incontrollato posizionamento;

b) l'individuazione di corridoi tecnologici per gli elettrodotti.

Tutto questo in modo da garantire che i valori di campo elettromagnetico rimangano sotto la soglia di rischio individuata dalla letteratura scientifica accreditata: nello specifico, allo stato delle conoscenze attuali, per le basse frequenze (50 Hz) campo di induzione magnetica 0.2 microtesla, per le alte frequenze (telefonia cellulare e teleradiodiffusione) campo elettrico 3 V/m;

 

5. di attivarsi per apportare le opportune modifiche al Regolamento Edilizio comunale in modo da prevedere norme specifiche che permettano alla Commissione Edilizia di esprimere una valutazione ambientale e sanitaria di merito sul posizionamento delle antenne, oltre che dal punto di vista dell'ornato, in considerazione anche a quanto previsto dall'ari. 1 della L. 10/77 che sottopone a concessione edilizia la realizzazione di un'antenna per trasmissioni radio;

 

6. si impegna altresì ad avviare con i soggetti gestori degli impianti e delle infrastrutture, azioni volte a programmare la bonifica di quelle aree che dovessero risultare non rispondenti ai parametri indicati dalla letteratura internazionale e dalla normativa in materia;

 

7. di costituire un tavolo di confronto e concertazione per la localizzazione degli impianti di cui facciano parte oltre agli uffici competenti anche comitati e associazioni ambientaliste e consumeriste attivi contro l’elettrosmog;

 

8. di programmare l’installazione su ogni antenna di una “scatola nera” (attualmente in corso di sperimentazione da parte di ARPA) che abbia la funzione di lettore in continuo delle variazioni di campo elettromagnetico al fine di segnalare l’avvicinamento dell’impianto al limite fissato e che, nel caso di raggiungimento o superamento dei limiti, proceda alla disattivazione automatica dello stesso;

 

8. nelle more dell’attuazione di quanto previsto nella presente delibera sono sospese le autorizzazioni all’installazione dei suddetti impianti oggetto della presente deliberazione (per un periodo stimato in 3 mesi dalla esecutività della stessa) (N.B. affinchè le sospensioni non siano illegittime occorre che la deliberazione sia adeguatamente motivata in tal senso prevedendo termini certi).




Al sito
ELETTROSMOG.COM