Iniziativa della Provincia di Bologna in materia di
inquinamento elettromagnetico ovvero di impianti fissi per l'emittenza radio e
televisiva, impianti per la telefonia mobile e impianti per trasmissione e la
distribuzione dell'energia elettrica alla luce anche dei contenuti della legge
regionale "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" (Deliberazione
legislativa 9/2000 del 11 ottobre 2000)
La Provincia non può esimersi dall'attivarsi sulla
materia dell'inquinamento elettromagnetico in coerenza con il ruolo che le
viene riconosciuto in materia di ambiente sia dal recepimento del DL 112/98 da
parte della Regione Emilia-Romagna che dalla LR 3/99, che riconoscono alle
Province competenze di pianificazione e funzioni di programmazione di livello
locale nonché di gestione.
Inoltre è quello dell’elettromagnetismo un tema
caldo anche dal punto di vista sociale oltre che ambientale, per gli aspetti di
impatto e i possibili effetti sanitari che l’esposizione ai campi
elettromagnetici può provocare.
Per questi motivi è necessario che la Provincia
giochi il suo ruolo di ente di pianificazione e coordinamento nei confronti dei
Comuni.
Peraltro la legge regionale in materia di
inquinamento elettromagnetico stabilisce le competenze dei singoli Enti locali
per i diversi impianti. Alle Province spetta l’individuazione delle aree idonee
per l’installazione dei ripetitori dell’emittenza radiotelevisiva, che sarà
comunque vietata nei parchi, nelle riserve naturali, nelle aree residenziali e
presso gli edifici di interesse storico; mentre è vietata la localizzazione
degli impianti fissi per la telefonia mobile in aree destinate ad attrezzature
sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone A dei parchi e nelle riserve
naturali, nonché sugli edifici di valore storico-architettonico e monumentale.
Saranno poi i Comuni a adeguare la pianificazione urbanistica ed i sindaci ad
autorizzarne l’installazione nelle zone indicate.
La normativa prevede inoltre l’individuazione di
fasce di rispetto per gli elettrodotti che consentano il perseguimento
dell'obiettivo di qualità di 0,2 microtesla più restrittivo rispetto agli
attuali limiti.
L’iniziativa che deve intraprendere la Provincia è quindi una
iniziativa di stimolo, coordinamento e garanzia dell'omogeneità delle scelte
tecniche da attivare nei confronti dei Comuni del territorio provinciale
affinché adottino, per esempio tramite delibera di Consiglio, alcuni contenuti
utili alla gestione del problema inquinamento elettromagnetico, alla luce anche
della recente giurisprudenza in materia.
L’inquinamento elettromagnetico è diventato uno tra
i temi che maggiormente preoccupano l’opinione pubblica, specie in seguito
all’enorme proliferazione di antenne radiotelevisive e ripetitori per la
telefonia mobile, oltre che per la presenza di innumerevoli elettrodotti.
L’Istituto Superiore della Sanità in un rapporto del
1995 intitolato “Rischio cancerogeno associato ai campi elettromagnetici a
50/60 Hz”, scrive:”Il quadro emergente dalla letteratura scientifica esaminata
depone in complesso a favore di una associazione positiva fra esposizione a
campi a 50/60 Hz e leucemia infantile”.
Recenti acquisizioni scientifiche confermano tali
connessioni sia nel campo della frequenza di rete (energia elettrica) che in
quello delle radiofrequenze e microonde e suggeriscono l’adozione di limiti di
esposizione più restrittivi di quelli finora considerati. Questo è a maggior
ragione vero fuori dell’area urbana di Bologna, nel restante territorio
provinciale, dove il livello di fondo è sicuramente più basso per la minor
presenza di fonti di emissione (livelli di esposizione come quelli previsti
dalla legge non possono essere assunti indifferentemente per l’area urbana di
Bologna e per i Comuni della montagna o della pianura).
È pertanto necessario, non risultando determinato un
valore di soglia per l’esposizione al
di sotto del quale si possano escludere gli effetti nocivi alla salute,
applicare sin da subito il principio di precauzione, cioè si devono assumere
norme di sicurezza, limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di
qualità che mettano la società in condizione di tutelare in primo luogo la
vita: la salute dei cittadini, l’ambiente e la biodiversità.
La Provincia vuole dunque fornire elementi di
contenuto utili ai Comuni per consentirgli di assumere un’iniziativa
sull’argomento, qualora non l’avessero ancora intrapresa, ma soprattutto
affinchè le iniziative siano coordinate e coerenti fra tutti i Comuni della
Provincia di Bologna. In particolare la proposta di un atto deliberativo tipo
viene ad assumere sia un ruolo di presa di posizione su una materia non
sufficientemente conosciuta e quindi con il necessario spirito cautelativo e
con il principio della precauzione, sia uno strumento di lavoro utile alle
Amministrazioni sensibili al problema della salute dei cittadini. A questo fine
si è provveduto alla stesura di una delibera tipo in cui fossero presenti
numerosi riferimenti di contenuto e normativi, in forma estesa, proprio per
dare un quadro sufficientemente esaustivo ed aggiornato. Quadro che sicuramente
potrebbe anche essere adattato alle singole realtà locali, ma che sicuramente
deve affrontare i seguenti contenuti:
-
concessione
edilizia per antenne per la telefonia cellulare (stazioni radio-base), impianti
radiotelevisivi, ponti radar (il Comune di Bologna lo ha già fatto lo scorso
anno con la precedente amministrazione con decisione di Giunta e successiva
circolare tecnica degli uffici competenti) (l’emananda legge regionale prevede
l’autorizzazione ambientale ovvero la concessione edilizia qualora prevista);
-
costituzione
di un tavolo di confronto e concertazione per la localizzazione degli impianti
di cui facciano parte oltre agli uffici competenti anche i Comitati contro
l’elettrosmog;
-
assunzione,
nell’ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione territoriale
e urbanistica, di obiettivi di qualità relativamente al campo elettrico, per le
aree urbane di 3 V/m e per il restante territorio provinciale di 0,5 V/m al
fine, nel primo caso, di mantenere/ridurre i livelli di fondo, e nel secondo di
salvaguardare e proteggere il territorio da possibili aumenti del livello
(antenne teleradiocomunicazione, stazioni radio-base per la telefonia
cellulare); e relativamente al campo magnetico di 0,2 microtesla
(elettrodotti);
-
divieto
di localizzazione dei suddetti impianti in aree destinate ad attrezzature
sanitarie, assistenziali e scolastiche, nei parchi pubblici, e comunque di
norma ad una distanza inferiore a 300 metri dagli stessi al fine di garantire,
ove possibile, l’obiettivo di qualità di cui sopra, nonché su edifici di valore
storico-architettonico e monumentale;
-
la
possibilità di installare su ogni antenna (o nelle condizioni territorialmente
critiche) di una “scatola nera” (attualmente in corso di sperimentazione da
parte di ARPA) che abbia la funzione di lettore in continuo delle variazioni di
campo elettromagnetico al fine di segnalare l’avvicinamento dell’impianto al
limite fissato e che, nel caso di raggiungimento o superamento dei limiti,
proceda alla disattivazione automatica dello stesso;
-
"moratoria"
delle autorizzazioni e installazioni sino all’attuazione degli adempimenti
assunti con l’atto qui proposto, da effettuarsi entro e non oltre un dato
termine (è evidente che in questo caso significa darsi, Comune per Comune, un
congruo periodo in cui implementare quanto qui previsto, ad esempio 3 mesi);
-
norme
tecniche per la valutazione degli aspetti ambientali nell’ambito della
concessione edilizia;
-
norme
tecniche per la pianificazione della localizzazione degli impianti sul
territorio (così come previsto anche dalla legge regionale);
-
modifica
conseguente del Regolamento Edilizio;
-
modifica
conseguente del Piano Regolatore (norme tecniche e, ove necessario, cartografia):
corridoi tecnologici per elettrodotti e siti idonei per impianti/antenne,
ovvero zone “no elettrosmog”.
E inoltre:
· un’iniziativa Provincia e
Comuni per arrivare alla stipula di Protocolli d'Intesa con i Gestori per
l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli
impianti per la telefonia mobile cellulare (sull’esempio di quanto già fatto da
Bologna, Casalecchio, Modena);
· un’iniziativa Provincia e
Comuni per arrivare ad un Protocollo d’Intesa con ENEL che assumendo quale
obiettivo di qualità 0,2 microtesla, consenta di pianificare il tracciato delle
linee e programmare la bonifica di aree a rischio;
· nonché l’impegno (da parte
della Provincia verso i Comuni) a procedere in tempi rapidi all’implementazione
dei compiti pianificatori assegnati in capo alla Provincia sia dalla proposta
di legge regionale quando la stessa sarà vigente che dalla legge 20/2000
(“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”) con il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Considerato che l'art.32 della
Costituzione tutela la salute sia come diritto fondamentale dell'individuo, che
come interesse della collettività;
Che il diritto alla salute è
inviolabile e prioritario rispetto alla soddisfazione di qualsiasi altro
interesse, sia esso pubblico o privato, e che pertanto un potenziale pericolo
sconosciuto a causa di mancanza di premura responsabile e precauzionale, non
può essere lasciato passare come un rischio generale di vita;
Premesso che negli ultimi tempi
si assiste ad un aumento abnorme di impianti radiotrasmettitori in ambito
urbano e sul territorio per l'intenso sviluppo della telefonia cellulare;
Che gli impianti di distribuzione
dell'energia a bassa frequenza (elettrodotti) risultano spesso posizionati in
prossimità di aree abitate e di ricettori e attività vulnerabili;
Che si registra un progressivo
aumento dei livelli d'inquinamento elettromagnetico connesso al proliferare
degli impianti fissi generatori di campi elettromagnetici;
Che a più riprese autorevoli
medici e scienziati di tutto il mondo, hanno riferito di possibili rischi per
la salute derivanti dall'esposizione cronica a campi elettromagnetici generati
sia da elettrodotti e impianti civili (basse frequenze), che da ripetitori
della telefonia cellulare e da emittenti e ripetitori radiotelevisivi (alte
frequenze);
Che non esiste, di fatto, una
mappatura di tali sorgenti inquinanti e che tale fenomeno si sta svolgendo in
assenza di una pianificazione di controllo e di indirizzo, che individui
chiaramente: corridoi-siti tecnologici e aree a rischio o vulnerabili;
Preso atto che è questione
fortemente dibattuta l'esistenza di effetti a lungo termine collegabili alla
cancerogenesi (effetti non termici), attribuibili all'esposizione a campi
elettromagnetici, sia nella regione delle basse frequenze, sia in quella delle
radiofrequenze e microonde;
Che comunque gli effetti a lungo
termine in particolare nella regione delle basse frequenze (50Hz) appaiono
sufficientemente provati dalle ricerche effettuate con il superamento del
valore limite di 0,2 microtesla (200 nanotesla) per il campo di induzione
magnetica;
Che la legislazione in materia è
in corso di revisione a livello nazionale e regionale;
Che il rispetto dei limiti di
esposizione, elaborati per la tutela dagli effetti acuti, appare condizione
necessaria ma non sufficiente per tutelare la popolazione dall'esposizione
degli effetti a lungo termine, nel caso di esposizioni continuative anche a
basse dosi;
Richiamate le indicazioni
contenute nel documento dell'ISPESL del 16/10/97 per cui si sottolinea
l'importanza della minimizzazione delle esposizioni e la necessità di
effettuare la "miglior scelta del sito evitando i siti che insistono su
aree adibite ad attività scolastiche, sanitarie, e ad edilizia residenziale
(collocazione cioè ed eventuale concentrazione delle antenne in siti scelti a
seguito di una adeguata istruttoria)";
Richiamato l'art.4, comma 1, del
Decreto Ministeriale n.381 del 10 settembre 1998 nel quale si dice che "la
progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100Khz e
300Ghz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre
i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la
qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare
l'esposizione della popolazione", evidenziando quindi che progettazione,
realizzazione ed ubicazione devono assicurare la minor esposizione della
popolazione;
Richiamata la sentenza del
Tribunale di Milano (dodicesima sezione civile), del 5 ottobre 1999, con la
quale è stata data ragione ai cittadini di Arese e al Codacons obbligando
l'ENEL a spostare due elettrodotti da 380 Kv ubicati in prossimità di
abitazioni, entro due anni, in quanto gli esposti "hanno diritto di
ottenere la tutela da parte dell'ordinamento senza dover attendere che il
pericolo di danno si concretizzi in danno effettivo";
Richiamata la sentenza del
Consiglio di Stato, Sezione V, del 20 gennaio-6 aprile 1998, n.415, la quale
sancisce che in base all'art. 1 della L. 10/77 è soggetta al rilascio della
concessione edilizia ogni attività che comporti trasformazione del territorio
attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed
edilizi ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale
ed estetico o anche solo funzionale, per cui necessita di concessione edilizia
la realizzazione di un'antenna per trasmissioni radio saldamente ancorata al
suolo e visibile dai luoghi circostanti;
Richiamata la sentenza della
Corte Costituzionale n.382/99, relativa al giudizio di legittimità
costituzionale della legge della Regione Veneto concernente "Prevenzione
dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime
transitorio" con la quale si stabilivano, tra le altre, valori limite per
il campo di induzione magnetica di 0,2 microtesla, attribuendo alle regioni non
solo competenze in materia urbanistica ma anche per "l'assistenza
sanitaria intesa come complesso degli interventi positivi per la tutela e
promozione della salute umana";
Richiamate le sentenze del
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 17/99 e 20/99
nelle quali il magistrato ha dichiarato che il Comune di Villesse ha esercitato
poteri propri inserendo nei propri strumenti urbanistici una apposita
disciplina a tutela dai campi elettromagnetici, stabilendo vincoli di
inedificabilità e salvaguardia di potenziali situazioni di pericolo per
l'incolumità di persone e cose, a seguito di indagini adeguate, "non
essendo necessaria la dimostrazione della certezza del danno ma bastando la
possibilità ovvero il pericolo di pregiudizi alla salute pubblica";
Considerato il preminente dovere
della civica amministrazione di salvaguardare la salute della popolazione;
Che recenti acquisizioni scientifiche confermano
connessioni fra esposizione a campi elettromagnetici e leucemia infantile, sia
nel campo della frequenza di rete (energia elettrica) che in quello delle
radiofrequenze e microonde e suggeriscono l’adozione di limiti di esposizione
più restrittivi di quelli finora considerati;
Che questo è a maggior ragione vero fuori dell’area
urbana di Bologna, nel restante territorio provinciale, dove il livello di
fondo è sicuramente più basso per la minor presenza di fonti di emissione
(livelli di esposizione come quelli previsti dalla legge non possono essere
assunti indifferentemente per l’area urbana di Bologna e per i Comuni della
montagna o della pianura);
Che è pertanto necessario, non risultando
determinato un valore di soglia per l’esposizione al di sotto del quale si
possano escludere gli effetti nocivi alla salute, applicare sin da subito il
principio di precauzione, cioè si devono assumere norme di sicurezza, limiti di
esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità che mettano la società
in condizione di tutelare in primo luogo la vita: la salute dei cittadini,
l’ambiente e la biodiversità.
Preso atto che è materia della
normativa statale fissare limiti di esposizione e valori di attenzione sulla
materia;
Visto il Disegno di Legge 4273
approvato dalla Camera nella seduta del 14 ottobre 1999 e attualmente alla
Commissione Ambiente del Senato;
Vista la legge regionale “Norme
per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento
elettromagnetico” (Deliberazione legislativa n.9/2000 dell’11 ottobre 2000);
Vista la Legge Regionale 24 marzo
2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, art.
A-23, commi 5 e 7;
delibera
1. di assumere un atteggiamento
di attenzione nei confronti dei rischi bio-medici dovuti all'esposizione a
campi elettromagnetici e di muoversi partendo dal "principio
cautelativo" secondo il quale in permanenza di un dubbio sulla soglia di
rischio, si adotta la soluzione più garantista per la salute umana;
2. di avviare quanto prima una
fase di analisi, mappatura e misurazione del proprio territorio per l'individuazione
degli impianti generatori di basse ed alte frequenze (antenne per la
teleradiocomunicazione, stazioni radio-base per la telefonia cellulare,
elettrodotti, cabine di trasformazione), al fine di individuare:
a)
l'ubicazione
delle fonti potenzialmente inquinanti;
b)
il
livello di esposizione di fondo;
c) la popolazione potenzialmente a rischio, facendo particolare
riferimento alle aree adibite ad attività scolastiche, sanitarie, nonchè
all'edilizia residenziale in genere;
3. di assumere, nell’ambito delle proprie competenze in materia di
pianificazione territoriale e urbanistica, per le nuove installazioni,
obiettivi di qualità relativamente al campo elettrico, per le aree urbane di 3
V/m e per il restante territorio provinciale di 0,5 V/m al fine, nel primo
caso, di mantenere/ridurre i livelli di fondo, e nel secondo di salvaguardare e
proteggere il territorio da possibili aumenti del livello (antenne
teleradiocomunicazione, stazioni radio-base per la telefonia cellulare); e
relativamente al campo magnetico di 0,2 microtesla (elettrodotti);
4. di impegnarsi ad intervenire
negli strumenti di gestione del territorio al fine di operare una
razionalizzazione delle infrastrutture tecnologiche ed una più corretta
individuazione delle aree edificabili, nello specifico attraverso:
a)
l'individuazione nel Piano Regolatore di siti idonei alla collocazione degli
impianti per l’emittenza radiotelevisiva e delle stazioni radio-base per la
telefonia mobile impedendo un loro incontrollato posizionamento;
b) l'individuazione di
corridoi tecnologici per gli elettrodotti.
Tutto questo in modo da garantire che i valori di
campo elettromagnetico rimangano sotto la soglia di rischio individuata dalla
letteratura scientifica accreditata: nello specifico, allo stato delle conoscenze
attuali, per le basse frequenze (50 Hz) campo di induzione magnetica 0.2 microtesla,
per le alte frequenze (telefonia cellulare e teleradiodiffusione) campo
elettrico 3 V/m;
5. di attivarsi per apportare le
opportune modifiche al Regolamento Edilizio comunale in modo da prevedere norme
specifiche che permettano alla Commissione Edilizia di esprimere una
valutazione ambientale e sanitaria di merito sul posizionamento delle antenne,
oltre che dal punto di vista dell'ornato, in considerazione anche a quanto
previsto dall'ari. 1 della L. 10/77 che sottopone a concessione edilizia la
realizzazione di un'antenna per trasmissioni radio;
6. si impegna altresì ad avviare
con i soggetti gestori degli impianti e delle infrastrutture, azioni volte a
programmare la bonifica di quelle aree che dovessero risultare non rispondenti
ai parametri indicati dalla letteratura internazionale e dalla normativa in
materia;
7. di costituire un tavolo di confronto e concertazione per la
localizzazione degli impianti di cui facciano parte oltre agli uffici
competenti anche comitati e associazioni ambientaliste e consumeriste attivi
contro l’elettrosmog;
8. di programmare l’installazione su ogni antenna di
una “scatola nera” (attualmente in corso di sperimentazione da parte di ARPA)
che abbia la funzione di lettore in continuo delle variazioni di campo
elettromagnetico al fine di segnalare l’avvicinamento dell’impianto al limite
fissato e che, nel caso di raggiungimento o superamento dei limiti, proceda
alla disattivazione automatica dello stesso;
8. nelle
more dell’attuazione di quanto previsto nella presente delibera sono sospese le
autorizzazioni all’installazione dei suddetti impianti oggetto della presente
deliberazione (per un periodo stimato in 3 mesi dalla esecutività della
stessa) (N.B. affinchè le sospensioni non siano illegittime occorre che la
deliberazione sia adeguatamente motivata in tal senso prevedendo termini certi).