Legge della Regione Umbria approvata il 21 maggio 2001
Ciao Elio,
ti invio la legge r. dell'Umbria approvata la scorsa settimana.
ti invio anche una (mia) breve nota gia' apparsa sulla stampa locale.
ciao, di nuovo.
angelo velatta
perugia
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E' una legge che non "da i numeri" ma ciò nonostante e' una legge che ancor
di più introduce regole decisive in materia di prevenzione e lotta
all'inquinamento elettromagnetico.
I numeri, il "quanto" cioè dei valori di campo di limiti di esposizione,
valori di attenzione e obiettivi di qualità abbiamo preferito lasciarli alla
sede regolamentare, assai più flessibile e suscettibile di progressivi
adeguamenti, ben sapendo che nello scrivere i numeri la nostra battaglia
verrà rinnovata.
Nella legge abbiamo preteso ci fossero meccanismi di alta deterrenza del
proliferare indiscriminato degli impianti (radio tv, di telefonia o
elettrodotti che siano).
Ne elenco alcuni, tra gli altri:
"il principio di giustificazione" in forza del quale non tutto quello che
al gestore o concessionario piace deve essere autorizzato, ma solo quello
che obiettivamente serve alla realizzazione di una rete efficiente e
sufficiente;
"il principio di pianificazione" che impone che la localizzazione dei siti e
dei tracciati da parte di comuni e province avvenga esclusivamente
nell'ambito dei piani di rete e dei programmi di sviluppo del richiedente: e
così si passa dalla logica del caso per caso o del fatto compiuto
progressivo alla logica della (co)gestione pubblica delle reti;
"la generalizzazione delle procedure di impatto ambientale": non solo per
gli elettrodotti con tensione superiore a 100 Kv come prevedeva la legge r.
2000/22, ma anche per la telefonia e gli impianti radio tv, prevedendo
sempre la verifica ambientale, ed in alcuni casi (molti) la procedura di
VIA;
"l'allargamento qualitativo delle aree sensibili" operato da una parte
prevedendo che nelle stesse si raggiunga il valore di campo corrispondente
all'obiettivo di qualità, dall'altra ricomprendendovi anche gli ambiti ad
"alta densità abitativa";
"la tutela separata dell'ambiente e del paesaggio", riconoscendo ai comuni
la potestà di individuare immobili ed aree (come monumenti, territori
oggetti di tutela paesaggistica, aree protette, ecc.), nei quali vietare
assolutamente la collocazione di impianti.
Crediamo che su questi principi possa (per questa parte) cominciare la
conversione della nostra regione verso "l'Umbria di qualità, ambientale."
“Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione
ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici”
Art. 1
(Finalità)
1. La regione Umbria, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall’articolo 174, paragrafo 2, del trattato CEE e dei principi fondamentali della legge 22 febbraio 2001, n. 36, detta norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.
2. I fini di cui al comma 1 sono conseguiti disciplinando la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti che producono tali emissioni, nonché mediante l’individuazione, in coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di esposizione.
Art. 2.
(Principio di giustificazione)
1. Nella pianificazione della localizzazione di nuovi impianti e comunque in sede di rilascio delle autorizzazioni i gestori e i concessionari sono tenuti a dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell’operatività del servizio.
(Accesso ai dati ambientali)
1.
La regione, le province, i comuni, le unità sanitarie locali e l’Agenzia
regionale per la protezione ambientale - ARPA garantiscono a chiunque l'accesso
ai dati ambientali relativi alla tutela dall’esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, nonché la più ampia diffusione dei medesimi dati
ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39.
Art. 4.
(Definizione delle aree sensibili e tutela dell’ambiente e
del paesaggio)
1. Le aree sensibili sono parti del territorio,
all’interno delle quali:
a) devono essere
rispettati gli obiettivi di qualità di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) punto
2 della legge n. 36/2001;
b) le amministrazioni
comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di
elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e di impianti
radioelettrici disciplinati dalla presente legge, siano essi già esistenti che
di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale
dell’area stessa.
2. Le aree sensibili sono individuate in riferimento a
zone ad alta densità abitativa, nonché a quelle caratterizzate dalla presenza
di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo, ricreativo e
sportivo.
3. Le aree sensibili sono individuate e perimetrate dai
comuni, d’intesa con le province, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
4. I comuni
possono altresì individuare beni culturali e ambientali, tutelati ai sensi del
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ovvero dalla pianificazione territoriale e
urbanistica, nei quali la installazione degli impianti oggetto della presente
legge può essere preclusa.
Art. 5
(Competenze regionali)
1. La
Giunta regionale, nel rispetto della legge n. 36/2001, con regolamento da
adottare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sentita la Commissione Consiliare competente:
a)
definisce le modalità e gli standard per la presentazione, da parte dei gestori
degli impianti, dei piani di rete e dei programmi di sviluppo;
b) definisce le modalità ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti oggetto della presente legge, coordinandole con quelle di rilevanza urbanistico - edilizia;
c) fissa i
criteri per l’elaborazione e l’attuazione dei piani di risanamento degli
impianti radioelettrici, di telefonia mobile
e di radiodiffusione;
d) fissa i
criteri e gli standard per la creazione e l’aggiornamento del catasto
regionale, di cui all’articolo 11, degli elettrodotti e degli impianti
radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;
e)
definisce i criteri e le modalità per l'informazione e l'educazione della
popolazione in materia di tutela sanitaria ed ambientale derivante
dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
f)
definisce i casi di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale degli impianti di cui al comma 1 dell’art. 12.
2.
La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali, propone al
Ministero dell’ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione
superiore a centocinquanta kV, in caso di inerzia o
inadempienza dei gestori.
Art. 6
(Competenze delle province)
1. Alle province sono trasferite, in aggiunta alle funzioni e compiti amministrativi di cui all’articolo 70, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 le seguenti funzioni:
a) approvazione dei piani di risanamento degli
elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta kV anche nell’ipotesi
di mancanza di proposta da parte dei gestori;
b) definizione dei tracciati degli elettrodotti con
tensione non superiore a centocinquanta kV, con le relative fasce di rispetto,
tenuto conto dei piani di rete e dei programmi di sviluppo predisposti dai
gestori degli impianti;
c) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad esse trasferiti.
(Competenze dei comuni)
1. Ai comuni sono
trasferite le seguenti funzioni:
a) rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e
la modifica degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di
radiodiffusione;
b) identificazione, d’intesa con la provincia competente
per territorio, delle aree sensibili di cui all’art. 4);
c) approvazione dei piani di risanamento per gli
impianti di cui al punto a);
d) individuazione dei siti di istallazione per gli
impianti di cui al punto a), tenuto conto dei relativi piani di rete e programmi
di sviluppo, fatte salve le competenze dello Stato e delle Autorità
indipendenti;
e) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad essi trasferiti.
Art. 8.
(Competenze dell'ARPA)
1. L'ARPA
provvede a:
a) fornire
alla regione il supporto tecnico-scientifico per gli adempimenti di cui al
comma 1 dell’articolo 5;
b) fornire
a province e comuni pareri tecnico-scientifici nell’ambito delle procedure
autorizzative per la costruzione, modifica ed esercizio degli elettrodotti e
degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, nonché
per l’approvazione dei relativi piani di risanamento;
c) svolgere, anche su segnalazione degli enti pubblici,
delle unità sanitarie locali e dei cittadini, azioni di vigilanza ambientale
sugli elettrodotti e impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di
radiodiffusione, effettuando i controlli tecnici per la verifica del rispetto
degli standard fissati dalla presente legge;
d) impiantare ed aggiornare, con il concorso del
Servizio informativo territoriale della regione - SITER, il catasto regionale
degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di
radiodiffusione.
2. La regione e gli enti
locali territoriali si
avvalgono dell’ARPA per tutti gli adempimenti connessi all’articolo 14 della
legge n. 36/2001 e alla presente legge.
Art. 9.
(Competenze delle unità sanitarie locali)
1. Le unità
sanitarie locali svolgono attività di prevenzione e vigilanza per la tutela
della salute della popolazione e dei lavoratori dai rischi derivanti
dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Le unità
sanitarie locali concorrono all'approfondimento delle conoscenze scientifiche
relative agli effetti dell'elettromagnetismo sulla salute, nonché all’azione di
informazione ed educazione della popolazione sulla tutela sanitaria
dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Art. 10.
(Comitato tecnico scientifico)
1. E’ istituito presso la Direzione alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture della Giunta regionale, il Comitato tecnico scientifico così composto:
a) un rappresentante della Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, che lo presiede;
b) un rappresentante della Direzione sanità e servizi sociali;
c) due
esperti in materia di tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e in tecnologie di risanamento,
designati dalla Giunta regionale;
d) un rappresentante designato dall’ARPA;
e) un rappresentante designato dal
Comitato regionale per le comunicazioni – CORECOM;
f) un
rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni nazionali operanti
nel settore della tutela dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, individuate dalla Giunta regionale con le modalità stabilite
dal regolamento di cui all’art. 5;
g) un rappresentante designato dall’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro – ISPESL.
2. Il Comitato svolge azione
di consulenza nei confronti dell’amministrazione regionale nelle materie
oggetto della presente legge.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento
interno.
Art. 11.
(Catasto regionale)
1. È istituito, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera d) della legge 36/2001 il catasto regionale delle sorgenti fisse
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con sede presso l’ARPA che
lo gestisce in coordinamento con il SITER.
2.
Ai fini dell’aggiornamento del catasto i gestori degli impianti ed i
concessionari sono tenuti a comunicare all’ARPA, nel termine di trenta giorni
dal fatto, l’attivazione di nuovi impianti, nonché qualsiasi variazione,
quantitativa e qualitativa, apportata a quelli esistenti.
Art. 12
(Valutazione di impatto ambientale)
1.
Gli
impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione sono
sottoposti alla procedura di verifica ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale 9 aprile 1998 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero
alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 5 della
stessa legge, nei casi previsti dal regolamento di cui all’art. 5.
2.
Gli
elettrodotti con tensione nominale superiore a cento kV di cui alla legge
regionale 20 marzo 2000, n. 22, sono sottoposti alle procedure previste dalla
legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.
Art. 13
(Fondo regionale)
1. È istituito nel bilancio regionale il fondo
regionale per la tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con il contributo finanziario dei
gestori e dei titolari di concessione degli impianti oggetto della presente
legge.
2. L’entità
dei contributi, rapportata alla potenza di emissione installata e le modalità
di raccolta e di gestione del fondo di cui al comma 1 sono definite dalla
Giunta regionale con apposito regolamento.
3. Le risorse del fondo sono utilizzate per il
finanziamento delle azioni di prevenzione, controllo e vigilanza per
l’attuazione della presente legge, nonché per studi e ricerche sul
territorio preordinate alla prevenzione
e tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici.
Art. 14.
(Criteri e procedure)
1. Le modalità, i criteri ed i procedimenti
amministrativi preordinati alla localizzazione, al risanamento e al rilascio di
autorizzazione per la realizzazione e la modifica degli impianti, nonché per
l’utilizzo del fondo per la tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono definiti dalla Giunta
regionale, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e
del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 15
(Sanzioni amministrative)
1. Le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 15, commi 1 e 2 della
legge n. 36/2001 sono irrogate, sulla base degli accertamenti effettuati
dall’ARPA, dalle autorità individuate dai decreti ministeriali richiamati
dall’articolo 4, comma 2 della legge n. 36/2001 ovvero, in mancanza di tale
individuazione, con le modalità di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n.
15 e successive modificazioni.
2. Le
sanzioni della sospensione e della revoca di cui all’articolo 15, comma 4 della
legge n. 36/2001 sono applicate dalle province e dai comuni, per le rispettive
competenze indicate agli articoli 6 e 7.
3. Nella
graduazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 va tenuto conto della natura
della violazione e del grado di lesione portata alla tutela della salute e
dell’ambiente.
(Norma finanziaria)
1. Per
l’esercizio 2001, agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione degli artt. 8
e 10, che ammontano a complessive Lire 200.000.000, si fa fronte con gli
stanziamenti previsti nell’Unità Previsionale di Base 05.1.007 denominata
“Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione
civile” del Bilancio di previsione 2001.
2. I
contributi di cui all’art. 13 sono acquisiti nella parte entrate del bilancio
di previsione 2001 alla Unità Previsionale di Base 2.03.001 denominata
“Trasferimenti correnti ad altri soggetti” e nella parte spesa vanno ad
alimentare il fondo, di cui allo stesso articolo, allocato nella Unità
Previsionale di Base 05.1.007 denominata “Progetti e ricerche in materia di
difesa, tutela ambientale e protezione civile”.
3. La Giunta Regionale, a norma della vigente
Legge regionale di contabilità, è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti,
sia in termini di competenza che di cassa.
4. Per
gli anni 2002 e successivi l’entità della spesa sarà determinata annualmente
con legge finanziaria ai sensi
dell’art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale del 28 Febbraio 2000
n.13.
(Norma transitoria)
1. La
Giunta regionale con norme regolamentari definisce entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, in via transitoria fino
all’approvazione dei decreti di cui all’articolo 4 della legge n. 36/2001, le
disposizioni di prima applicazione della presente legge, idonee a conseguire le
finalità di cui all’articolo 1.
Art. 18
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati gli artt. 43, 44 e il comma 1 dell’art. 52 della legge regionale 24 Marzo 2000, n. 27.