Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge ha lo scopo di dettare i princìpi fondamentali diretti a:
a) assicurare
la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione
dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32
della Costituzione;
b)
promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a
lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione
del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del
trattato istitutivo dell’Unione Europea;
c)
assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione
tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità
e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo
le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge ha per oggetto
gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e
delle forze di polizia, che possano comportare l’esposizione dei lavoratori,
delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente
legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi
gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente
legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici
o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale
e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli
10 e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi delle Forze armate
e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo
conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con
il decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).
4. Restano ferme le competenze in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per
le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì
per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe
esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.
Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione della
presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) esposizione:
è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici,
elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
b) limite
di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini
della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato
in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori
per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore
di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve
essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti
a permanenze prolungate per le finalità di cui all’articolo
1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela
ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere
raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
d)
obiettivi di qualità sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni
e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’articolo
8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti
dallo Stato secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
a), ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai
campi medesimi;
e) elettrodotto:
è l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle
cabine di trasformazione;
f) esposizione
dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei
lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività
lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione
della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell’esposizione di cui alla
lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h) stazioni
e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori,
nonchè ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi
comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione
ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
i) impianto
per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio
di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili
con la rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto
fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio
di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
Art. 4.
(Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a)
alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come
definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione
del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari
e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’articolo
1;
b) alla
promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica,
nonché al coordinamento dell’attività di raccolta, di elaborazione
e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale
attività; in particolare il Ministro della sanità promuove,
avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi
comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di
ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire
i rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta
frequenza;
c)
all’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali
interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente;
d) alla
determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento
di cui all’articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità
di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento
delle attività riguardanti piú regioni nonché alle
migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di
carattere economico ed impiantistico;
e) all’individuazione
delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico;
f) alla
realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti
ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con
coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità nonché con
gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile,
al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti
che consentano di minimizzare le emissioni nell’ambiente e di tutelare
il paesaggio;
g) alla
definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore
a 150 kV;
h) alla
determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto
per gli elettrodotti; all’interno di tali fasce di rispetto non è
consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico,
sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro
ore.
2. I limiti di esposizione, i valori
di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione
e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione
di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a),
e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a)
per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, sentiti il Comitato di cui all’articolo 6 e le competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata «Conferenza unificata»;
b) per
i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell’ambiente e del lavoro
e della previdenza sociale, il Comitato di cui all’articolo 6 e le competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Il medesimo decreto disciplina, altresí, il regime di sorveglianza
medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto
dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata,
il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi
adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri
di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera
d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentito il Comitato di
cui all’articolo 6 e la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria
legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente
alla definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), numero
2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma
2 del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al
presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al
comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno
2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di
lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione
degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché
per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 5.
(Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti)
1. Al fine di tutelare l’ambiente e
il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 29, comma
2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su
proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività
culturali, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le
competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative
alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei
tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti
e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento
vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori
ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche
per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle
aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché
da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli
interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici
e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto
dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento di
cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico
degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio
di elettrolocuzione e di collisione dell’avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di
cui al comma 1 é definita una nuova disciplina dei procedimenti
di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti con
tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi
della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre
ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione
dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione
delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico
e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione
con le regioni e gli enti locali interessati nell’ambito dei procedimenti
amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione
delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
e) riordino
delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi
indennizzi.
f) valutazione
preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che disciplinano
i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui
al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento medesimo.
Art. 6.
(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico)
1. È istituito il Comitato interministeriale
per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, di
seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto
dal Ministro dell’ambiente o dal Sottosegretario all’ambiente delegato,
ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari
delegati, della sanità, dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, per i beni e le attività culturali,
dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e
dell’interno.
3. Il Comitato svolge le attività
di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma
2, e 13.
4. Il Comitato esprime i pareri di
cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4,
5, comma 1, e 12, comma 1.
5. Il Comitato svolge funzioni di
monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone
una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo,
che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi,
aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di
interesse della presente legge.
7. Per l’istituzione e il funzionamento
del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 7.
(Catasto nazionale)
1. Il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), é costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nell’ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell’interno, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.
Art. 8.
(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)
1. Sono di competenza delle regioni,
nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità nonchè dei criteri e delle modalità
fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità
indipendenti:
a) l’esercizio
delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione
e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici
e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento di cui all’articolo
5;
b) la
definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore
a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri
fissati ai sensi dell’articolo 4 e dell’obbligo di segnalarle;
c) le
modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione
degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a
criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
d) la
realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle
sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale,
con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
e)
l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), numero 1);
f)
il concorso all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative
agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti
dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Nell’esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono
ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità
ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni,
si applica l’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui
al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai
comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n.
249.
5. Le attività di cui al comma
1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti
ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all’ordine e alla sicurezza
pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici
di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive
modificazioni.
6. I comuni possono adottare un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Art. 9.
(Piani di risanamento)
1. Entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e
sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di
adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro
mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione,
ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo
le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a),
in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento
è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati,
entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata
dalle regioni, puó prevedere anche la delocalizzazione degli impianti
di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli
impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento é effettuato
con onere a carico dei titolari degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 4, i
gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento,
al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente. I proprietari
di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque
ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente
al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza,
nonchè tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione
della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti
che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione
e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di
qualità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi
alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque
come prioritarie le situazioni sottoposte a piú elevati livelli
di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni
residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze
non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della
popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso
di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al
primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi
tre mesi.
3. Per gli elettrodotti con tensione
superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata
al Ministero dell’ambiente. Il piano è approvato, con eventuali
modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità
e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione
non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata
alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni
e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori,
il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore
a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo
del presente comma.
4. Il risanamento degli elettrodotti
deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre
2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti
che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo
4 ed alle condizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell’adeguamento ai limiti di esposizione,
ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge.
Il risanamento é effettuato con onere a carico dei proprietari degli
elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ai sensi dell’articolo
2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta
giorni dall’approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi
strettamente connessi all’attuazione degli interventi di risanamento nonché
i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.
5. Ai fini della concessione di contributi
alle regioni per l’elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione
dei catasti regionali e l’esercizio delle attività di controllo
e di monitoraggio, é autorizzata la spesa massima di lire 2.000
milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Le somme derivanti dall’applicazione
delle sanzioni previste dall’articolo 15, versate all’entrata del bilancio
dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri
determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi
alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi
del primo periodo del presente comma, ai fini dell’elaborazione dei piani
di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell’esercizio
delle attività di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli
elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti
per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni
del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti
o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da
parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo
relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti
per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti
all’erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione
è disposta:
a) con
provvedimento del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro della sanità
e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate,
per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
b) con
provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda
gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici,
con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione
e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche
per trasmissione di dati, la cui disattivazione é disposta con provvedimento
del Ministro delle comunicazioni che assicura l’uniforme applicazione della
disciplina sul territorio nazionale.
7. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di
cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell’articolo 3
deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante
la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione
autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti
dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.
Art. 10.
(Educazione ambientale)
1. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 11.
(Partecipazione al procedimento amministrativo)
1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 12.
(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente,
di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato
e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione europea
in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni
per l’uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi
e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo,
generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a
fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite
etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare,
in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal
dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione
al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni
di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi
e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi
così basse da non richiedere alcuna precauzione.
2. Il Comitato promuove la realizzazione
di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature
di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie
che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 13.
(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)
1. Il Ministro dell’ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 14.
(Controlli)
1. Le amministrazioni provinciali e
comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza
sanitaria e ambientale per l’attuazione della presente legge, utilizzano
le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, di
cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia
di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente non sono ancora operanti, ai
fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono
del supporto tecnico dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente,
dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell’Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali
del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze
attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all’interno degli
impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle
Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato
dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto
previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e
23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli,
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere
agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e
richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti
necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è
munito di documento di riconoscimento dell’ente di appartenenza.
Art. 15.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di un impianto
che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti
di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri previsti dall’articolo 4, comma 2, e ai decreti
previsti dall’articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta
sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione
piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca
reato, la violazione delle misure di tutela di cui all’articolo 5, comma
1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione
è raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca
reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità
competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità
abilitate ai controlli ai sensi dell’articolo 14. Le autorità competenti
all’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai
decreti di cui all’articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni
previste, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute, dall’autorizzazione,
dalla concessione o dalla licenza per l’installazione e l’esercizio degli
impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della
sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In
caso di nuova infrazione l’atto autorizzatorio è revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 è
applicata dall’autorità competente in base alle vigenti disposizioni
a rilasciare l’atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati
dalle autorità abilitate ai controlli.
6. L’inosservanza del decreto di cui
all’articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7. In riferimento alle sanzioni previste
nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta
di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
Art. 16.
(Regime transitorio)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 17.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003 si provvede:
a) quanto
a lire 7.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, mediante utilizzo delle
proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’ambiente;
b) quanto
a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante
utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.