DECRETO 10 giugno 2004
Modalita' tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle
industrie tecniche cinematografiche. (GU n. 218 del 16-9-2004)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di
riforma della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche;
Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo, che prevede che
con decreto ministeriale sono definite, con riferimento alle
imprese di esercizio, le modalita' tecniche di erogazione dei
contributi, nonche' i costi massimi ammissibili dei relativi
investimenti;
Visto l'art. 16 del citato decreto legislativo, che prevede che
con decreto ministeriale sono definiti, con riferimento alle
industrie tecniche cinematografiche, i costi massimi ammissibili
dei relativi investimenti, per i quali sono concessi mutui
decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi;
Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come
modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004,
n.72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004,
n.128;
Adotta
il seguente decreto:
Capo I
ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO
Art. 1.
Oggetto
1. In attuazione dell'art. 12 e dell'art. 15 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono disciplinate nel
presente decreto le modalita' di intervento finanziario del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito
indicato come «Ministero», per sostenere:
a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale
inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio
cinematografico e per i servizi connessi;
b) la trasformazione delle sale esistenti mediante l'aumento del
numero degli schermi;
c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico
delle sale cinematografiche esistenti;
d) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle
apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale.
2. A favore delle imprese di esercizio cinematografico, iscritte
negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, ed a favore dei proprietari di sale
cinematografiche, sono previsti, con le modalita', misure e
condizioni fissate nel presente decreto:
a) contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di
locazione finanziaria stipulati con soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria;
b) contributi in conto capitale.
3. Ai fini del presente decreto, il numero dei posti delle sale
cinematografiche e' individuato con riferimento a quanto indicato
nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza.
4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica,
l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi
degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
5. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti al comma 1,
lettere a), b) e c), il Ministero tiene conto dei programmi
triennali predisposti dalla Consulta territoriale per le
attivita' cinematografiche, di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
Art. 2.
Misura del contributo in conto interessi
1. Il contributo in conto interessi, nei limiti di cui all'art.
3, e' concesso per mutui o operazioni di locazione finanziaria il
cui importo complessivo non sia superiore al 90 per cento
dell'investimento.
2. Il contributo in conto interessi e' concesso al fine di
ridurre l'interesse a carico del beneficiario al 25 per cento del
tasso stabilito nel contratto di mutuo o di locazione
finanziaria.
Nell'ipotesi in cui il tasso convenuto nel contratto di mutuo sia
superiore al tasso di riferimento fissato dal Ministro per le
attivita' produttive, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la suddetta misura del 25 per
cento va rapportata al medesimo tasso di riferimento.
3. Per le sole imprese di esercizio, la misura dell'interesse a
carico del beneficiario di cui al comma 2 e' ridotta al 5 per
cento per:
a) realizzazione o ripristino di sale cinematografiche in comuni
che ne siano sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi
privi di sale;
b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate
nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a
ventimila abitanti;
c) interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), per le
monosale ubicate in comuni con popolazione inferiore a diecimila
abitanti.
4. L'ulteriore riduzione di cui al comma 3 e' concessa a
condizione che l'impresa di esercizio, cui e' destinato il
contributo, si impegni, con apposito atto d'obbligo, ad
effettuare, per il periodo di concessione del medesimo, una
programmazione di film riconosciuti di nazionalita' italiana o di
Paesi appartenenti all'Unione europea, pari almeno al venti per
cento degli spettacoli per le monosale ed al trenta per cento
degli spettacoli per le multisale.
5. Per i contratti di mutuo o di locazione finanziaria a tasso
variabile, il tasso e' quello vigente al momento del pagamento
delle rate di ammortamento, e comunque non puo' essere superiore
al tasso di riferimento di cui al comma 2.
6. Il contributo e' concesso per tutta la durata del contratto e
comunque per un periodo non superiore a quindici anni, compreso
l'eventuale preammortamento.
Art. 3.
Parametri quantitativi
1. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi
sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, sono
stabiliti, entro il limite della spesa effettiva, i seguenti
costi massimi ammissibili:
a) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola
sala cinematografica, di nuova edificazione ovvero derivante da
trasformazione o adattamento di immobili preesistenti, e di
capienza non inferiore a centocinquanta posti, un importo pari a
800.000 euro.
Per le sale di capienza superiore a centocinquanta posti,
l'importo base e' incrementato di 130.000 euro per ogni cento
posti o frazione non inferiore a cinquanta posti. Il costo
massimo ammissibile complessivo e' pari a 1.550.000 euro;
b) per investimenti finalizzati al ripristino di sale non piu' in
esercizio, un importo pari a 320.000 euro. Per ogni cento posti o
frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base e'
incrementato di 60.000 euro. Il costo massimo ammissibile
complessivo e' pari a 930.000 euro;
c) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una
multisala, di nuova edificazione ovvero derivante dalla
trasformazione di una singola sala o dalla trasformazione o
adattamento di immobili preesistenti, l'importo e' pari a
1.370.000 euro. Per ogni ulteriore sala realizzata, l'importo
base e' incrementato di 440.000 euro. Il costo massimo
ammissibile complessivo e' pari a 6.200.000 euro. Ai fini della
concessione del contributo, ogni singola sala deve avere una
capienza non inferiore a cento posti;
d) per investimenti finalizzati all'adeguamento strutturale e
tecnologico delle sale esistenti, di capienza non inferiore a
cento posti, ed alla creazione o al miglioramento dei servizi
integrativi ed accessori, l'importo e' pari a 340.000 euro. Per
ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti,
l'importo base e' incrementato di 80.000 euro. Il costo massimo
ammissibile complessivo e' pari a 675.000 euro.
2. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto
dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da
ripristinare, i costi massimi ammissibili di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono aumentati del 20 per cento e l'importo
corrispondente all'acquisto non puo' superare la meta' dei costi
medesimi cosi' incrementati. Gli importi ed i costi massimi
ammissibili previsti dal comma 1, lettere a), b) e d), sono
aumentati del 15 per cento nel caso di sala polivalente, con
particolare riferimento, alla possibilita' di utilizzazione per
spettacoli teatrali. Ai fini dell'applicazione del comma 1, e'
considerata nuova edificazione la struttura immobiliare o
porzione di essa anche allo stadio di semilavorato, purche'
destinata come prima utilizzazione a sala o multisala
cinematografica.
3. Le arene cinematografiche sono ammesse ai medesimi interventi,
con costi massimi ammissibili ridotti nella misura del 50 per
cento di quelli indicati nel comma 1.
4. Le sale di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, di capienza contenuta tra gli ottanta ed
i centocinquanta posti, sono ammesse agli interventi di cui al
comma 1, lettere a), b) e d), con un costo massimo ammissibile di
130.000 euro.
5. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per
l'acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i
servizi connessi possono essere concessi con riferimento ad una
spesa massima di un milione di euro, inclusi gli eventuali lavori
di adeguamento.
6. In riferimento ad una medesima sala o multisala, possono
essere concessi, nel corso del triennio decorrente dalla prima
assegnazione, contributi per spese complessivamente non superiori
a 1.550.000 euro per le sale e a 6.200.000 euro per le multisale.
Per le sale e le arene di cui al comma 3, restano fermi i costi
massimi ammissibili indicati nel medesimo comma. Entro gli
importi indicati, possono essere concessi, per il medesimo
investimento, per quote di spesa differenti, contributi sugli
interessi a valere sia sui contratti di mutuo che sui contratti
di locazione finanziaria.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3, i contributi possono essere
concessi in relazione ad un importo di spesa non inferiore a
200.000 euro per i contratti di mutuo ed a 100.000 euro per i
contratti di locazione finanziaria.
Art. 4.
Domanda di contributo
1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate
alla Direzione generale per il cinema entro sei mesi dalla data
di stipulazione del contratto di mutuo o di locazione
finanziaria. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4,
sono inammissibili le domande relative a sale per le quali siano
ancora in corso di erogazione contributi per mutui o locazioni
finanziarie precedentemente stipulati.
2. Alla domanda sono allegate:
a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente
attesta la titolarita' dell'esercizio; la sua ubicazione ed il
numero delle sale e dei posti esistenti; la tipologia degli
interventi per i quali si chiede il contributo, anche con
riferimento a quanto previsto dall'art. 3; la sussistenza di
tutte le autorizzazioni previste dalla legge; i dati
dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato, competente per territorio; per le sale delle
comunita' ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia
dell'esercizio di attivita' al repertorio delle notizie
economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) copia autenticata del contratto di mutuo o di locazione
finanziaria;
c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di
trascrizione dell'atto di compravendita;
d) atto d'obbligo di cui all'art. 2, comma 4.
Art. 5.
Procedimento
1. L'esame delle domande, corredate della documentazione
richiesta, avviene per ordine cronologico di ricezione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione, il
direttore generale per il cinema provvede alla concessione del
contributo sugli interessi, ovvero comunica all'interessato, con
provvedimento motivato, il rigetto della istanza.
3. Ove si renda necessario, il direttore generale, con
provvedimento motivato, richiede ulteriore documentazione
istruttoria. In tal caso, il termine di cui al comma 2 e' sospeso
e
decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione
richiesta.
4. All'istituto di credito cui e' affidata la gestione
finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e' trasmesso la documentazione relativa
all'accertamento dei costi degli investimenti ammessi a fruire
dei contributi, effettuato da una societa' di certificazione di
bilancio legalmente riconosciuta, scelta dall'istituto mutuante.
Le relative spese sono a carico del beneficiario.
Art. 6.
Liquidazione del contributo
1. I provvedimenti di concessione del contributo sono comunicati
al beneficiario, al soggetto finanziatore ed all'istituto di
credito cui e' affidata la gestione finanziaria del fondo di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
2. Il contributo e' versato in corrispondenza delle singole rate
di mutuo o di locazione finanziaria. Per le rate pagate prima
della deliberazione, i contributi sui relativi interessi sono
liquidati contestualmente al primo versamento.
3. Il contributo e' corrisposto al soggetto finanziatore in
favore del beneficiario entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione da parte del soggetto finanziatore all'istituto di
credito cui e' affidata la gestione finanziaria del fondo circa
l'avvenuto incasso di ciascuna rata.
Art. 7.
Contributi in conto capitale
1. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e
d), e per la riattivazione delle sale, sono concessi, in
alternativa al contributo in conto interessi, contributi in conto
capitale pari al 60 per cento dei costi sostenuti, purche' non
inferiori a 13.000 euro e non superiori a 130.000 euro. Il
suddetto limite di 130.000 euro e' elevato a 250.000 euro per
multisale a due schermi, a 350.000 euro per multisale a tre
schermi, a 420.000 euro per multisale a quattro schermi, a
450.000 euro per multisale a cinque o piu' schermi.
2. Entro cinque anni dall'assegnazione, possono essere presentate
nuove domande di contributi in conto capitale fino all'impegno
dell'intero massimale di costo ammissibile.
3. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione
generale per il cinema entro novanta giorni dall'ultimazione
degli interventi di cui al comma 1. In caso di acquisto di soli
beni mobili non ricompresi nel piano degli interventi, il termine
di novanta giorni per la presentazione della domanda decorre
dalla data di acquisto dei beni mobili. Alla domanda devono
essere allegati:
a) dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);
b) dichiarazione resa dal soggetto interessato, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con la quale si attesta l'effettuazione degli interventi o degli
acquisti ammissibili a contributo e l'importo degli stessi.
4. Le domande e le dichiarazioni allegate sono trasmessi dalla
Direzione generale per il cinema all'istituto di credito cui e'
affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, perche' provveda
all'erogazione dei contributi, dopo le verifiche
tecnico-amministrative di competenza.
5. Per le spese destinate ad ottemperare agli obblighi di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60,
relativi al primo acquisto di misuratori fiscali, casse
automatiche ed impianti ad essi connessi, e' concesso un
contributo straordinario in conto capitale pari al 60% dei costi
sostenuti, per un costo massimo per beneficiario pari a 10.000
euro. Il beneficio e' concesso alle imprese di esercizio che, ai
fini dell'installazione degli apparecchi, abbiano ottemperato ai
termini fissati dal provvedimento n. 2003/89764 adottato
dall'Agenzia delle entrate in data 9 giugno 2003.
6. Ai fini del procedimento, si applicano le medesime
disposizioni previste all'art. 5.
Art. 8.
Concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto
capitale
1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 3, e fermi
restando i costi massimi ammissibili di cui al presente decreto,
e' ammissibile il concorso tra contributi in conto interesse e
contributi in conto capitale, nel rispetto della condizione di
cui all'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28.
A tal fine, il contributo in conto capitale e' commisurato ai
limiti di spesa per le diverse fattispecie indicati all'art. 7,
ed il contributo in conto interessi e' commisurato alla spesa
eccedente.
Art. 9.
Modalita' tecniche di controllo e revoca dei contributi
1. La Direzione generale per il cinema procede a verifiche
tecniche ed amministrativo-contabili, anche a campione, sugli
interventi ammessi a contributo.
2. Con provvedimento del direttore generale per il cinema e'
disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero,
totale o parziale, delle somme gia' versate, aumentate degli
interessi legali decorrenti dalla data di concessione del
contributo, in caso di violazioni di legge o del presente
decreto, e comunque:
a) in caso di presentazione di dichiarazione di cui all'art. 4 o
di relativa documentazione non veritiera, salve le eventuali
sanzioni penali, e fermo il disposto del comma 3;
b) in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art.2,
comma 4;
c) in caso di mancato completamento dell'intervento cui si
riferisce il contributo entro due anni dal provvedimento di
concessione del medesimo. E' ammessa, per una sola volta, la
proroga di tale termine per eccezionali e documentate esigenze.
3. Il beneficiario decade dal contributo nel caso di cambiamento
della destinazione d'uso dell'immobile. Qualora la destinazione
d'uso sia mutata entro cinque anni dal provvedimento di
concessione del contributo, il beneficiario e' tenuto anche alla
restituzione delle somme gia' percepite, aumentate degli
interessi legali.
4. L'amministrazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a),
esclude il responsabile da ogni futuro contributo previsto dalla
legge in favore dell'esercizio cinematografico.
Art. 10.
Disposizioni di attuazione
1. Per ciascun esercizio finanziario, puo' essere disposta
l'erogazione di contributi in conto interessi ed in conto
capitale per un ammontare complessivamente non superiore alla
quota destinata all'esercizio cinematografico fissata con il
decreto di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, come integrata dai rientri dei finanziamenti
concessi ai sensi della normativa previgente. Le domande per le
quali le disponibilita' finanziarie annuali non sono in tutto o
in parte sufficienti, acquisiscono automatica priorita' per
l'attribuzione del contributo, a valere sugli stanziamenti
dell'anno successivo.
2. Ai fini della presentazione delle relative istanze, i termini
di cui agli articoli 4 e 7 sono sospesi per il periodo
intercorrente tra il 6 febbraio 2004 e la data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Le imprese destinatarie di contributi in conto interessi
deliberati nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore del
presente decreto possono chiedere di essere ammessi
all'erogazione dei contributi per la durata prevista all'art. 2,
comma 6, del presente decreto, previa documentata rinegoziazione
del contratto di mutuo che ne proroghi la scadenza originaria. Le
relative istanze devono essere presentate alla Direzione generale
per il cinema entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto corredate dalla copia autenticata dell'accordo
di rinegoziazione dei termini intervenuto con l'istituto
finanziario.
Capo II
INDUSTRIE TECNICHE CINEMATOGRAFICHE
Art. 11.
Oggetto
1. A valere sulle risorse di cui all'art. 12, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono concessi mutui a
tasso agevolato o contributi sugli interessi per gli investimenti
relativi alla realizzazione tecnica di film di produzione
nazionale, effettuati dalle industrie tecniche cinematografiche
iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del medesimo decreto
legislativo.
2. Per industria tecnica cinematografica si intende l'impresa
specializzata che offre lavorazioni e servizi alle imprese di
produzione e distribuzione cinematografica, con riguardo ai
seguenti settori operativi: teatri di posa; noleggio di
attrezzature e mezzi tecnici di ripresa; stabilimenti di sviluppo
e stampa; montaggio, post-produzione ed effetti speciali;
produzione di dvd da pellicola; sincronizzazione; sonorizzazione
e mixage; restauro di prodotti filmici e servizi ausiliari.
Art. 12.
Domande per la concessione dei benefici
1. Per la concessione dei benefici previsti all'art. 11, le
imprese interessate presentano apposita domanda alla Direzione
generale per il cinema, che provvede ad esaminarle entro i
successivi trenta giorni, secondo l'ordine cronologico di
presentazione.
2. Ai fini della ricevibilita', le domande sono corredate dalla
seguente documentazione:
a) certificazione di iscrizione alla camera di commercio, dalla
quale risulti l'esistenza dell'impresa da almeno tre anni e la
correntezza della sua attivita', ovvero dichiarazione sostitutiva
in tal senso, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) dichiarazione, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso
dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 13, comma 1,
lettere b), c) e d).
Art. 13.
Ammissibilita' ai benefici
1. Sono ammesse ai benefici le imprese che all'atto della domanda
abbiano i seguenti requisiti:
a) esercizio dell'attivita' di impresa da almeno tre anni;
b) partecipazione alla realizzazione tecnica, anche parziale, di
almeno tre film;
c) regolare assolvimento degli obblighi di restituzione per i
finanziamenti concessi o in corso di erogazione da parte dello
Stato;
d) per i soli teatri di posa, conseguimento delle autorizzazioni
previste dalle normative vigenti in materia di agibilita' e
sicurezza.
Art. 14.
Determinazione dei benefici
1. A favore delle industrie tecniche cinematografiche sono
concessi mutui decennali per un importo massimo ammissibile pari
al 70 per cento del costo dell'investimento, ad un tasso di
interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento indicato
nel decreto del Ministro per le attivita' produttive, adottato a
norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, in vigore al momento della stipula del mutuo. Per
gli investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di
innovazione tecnologica, l'importo del finanziamento puo'
raggiungere il 90 per cento del costo dell'investimento ed e'
concesso ad un tasso di interesse pari al 30 per cento del
predetto tasso di riferimento.
2. I mutui di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti
parametri di riferimento:
a) per imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a
cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile e' pari
a cinque milioni di euro;
b) per imprese con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta,
il costo dell'investimento massimo ammissibile e' pari a
2.500.000 euro.
3. Il finanziamento e' concesso anche per l'acquisto di beni
strumentali che abbiano le seguenti caratteristiche tecniche:
a) tecnologie di montaggio in cui gli effetti speciali visivi e
il restauro di tipo informatico permettano una risoluzione
all'interno del singolo fotogramma di almeno 1920\times 1080
pixel, compreso lo storage dei dati;
b) tecnologie di riprese, comprese le ottiche, con tecnica
cinematografica e in alta definizione digitale in standard HDTV;
c) tecnologie sonore di tipo informatico digitale che permettano
una gestione contemporanea di almeno 24 piste sonore;
d) tecnologie relative allo sviluppo e stampa cinematografico ed
all'incisione su pellicola (film recorder) ed al trasferimento da
pellicola a supporto magnetico (film scanner) aventi una
risoluzione
di almeno 1920\times 1080 pixel;
e) tecnologie relative alla stampa di master DVD di materiale
cinematografico.
4. Entro i limiti di costi massimi ammissibili di cui al comma 2,
sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di
mutuo e
di locazione finanziaria, con durata non inferiore a 36 mesi
stipulati per gli investimenti effettuati per la realizzazione di
film di produzione nazionale, compresi gli investimenti relativi
ai
beni strumentali indicati al comma 3. I contributi sono concessi
nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del
beneficiario al 25 per cento del tasso definito nel contratto di
stipula del mutuo, ovvero al 20 per cento per gli investimenti
caratterizzati da un contenuto di alta innovazione tecnologica.
Il
tasso di riferimento e' quello indicato nel decreto del Ministro
per
le attivita' produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma 2,
del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
5. I benefici sono revocati e le somme gia' erogate sono
restituite, aumentate degli interessi legali, in caso di
riduzione
del numero di dipendenti durante il periodo in cui ha corso il
finanziamento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 10 giugno 2004
Il Ministro: Urbani