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TERNI, 13 NOVEMBRE 2000 SEMINARIO LE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE: CARATTERI
GIURIDICI, CONTABILI, FISCALI
E
GESTIONALI
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1)
CARATTERI
CIVILISTICI E CONTRATTUALI 2)
I
REGISTRI: DELLE IMPRESE E IL REA 3)
OBBLIGHI
CONTABILI CIVILISTICI E FISCALI 4)
L’IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO 5)
LE IMPOSTE
DIRETTE 6)
LE NOVITÀ
INTRODOTTE DALLA L. 133/99 ART. 25
7)
LA L.
398/91 8)
LA
RACCOLTA DEI FONDI E LE EROGAZIONI LIBERALI 9)
IL
SOSTITUTO D’IMPOSTA ED I COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI 10)
LE PROCEDURE DI
CONTROLLO 11)
IL VERSAMENTO
DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 12)
L’IMPOSTA
SUGLI INTRATTENIMENTI 13)
I TRIBUTI DEGLI
ENTI TERRITORIALI 14)
LA
SPONSORIZZAZIONE COME FONTE DI FINANZIAMENTO
15)
LA
RESPONSABILITÀ NELL’ATIVITÀ SPORTIVA
1)
I
CARATTERI CIVILISTICI E CONTRATTUALI Gli
enti che svolgono attività sportiva assumono, nella quasi totalità dei
casi, la forma di associazioni, che a loro volta, possono essere non
riconosciute oppure riconosciute. La maggior parte delle società, club e
circoli affiliati alle Federazioni sportive del CONI sono costituite ed
organizzate come associazioni sportive "non riconosciute" aventi
le seguenti caratteristiche: a)
sono prive di personalità giuridica; b)
hanno capacità sostanziale esplicata mediante persone fisiche che
agiscono in base al principio di rappresentanza organica; c)
hanno capacità patrimoniale di acquistare immobili, mobili, mobili
registrati e valori mobiliari. Essendo le associazioni sportive prive di
personalità giuridica, i beni sono intestati alle stesse nella persona
del legale rappresentante pro-tempore; d)
necessitano di un atto costitutivo che non richiede una forma
particolare e, quindi, può essere redatto e sottoscritto dagli associati
anche senza la presenza di un notaio; e)
ma per poter usufruire
del particolare regime di trattamento fiscale agevolativo, lo statuto deve
in ogni caso contenere specifiche clausole ed essere redatto nella formula
dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata o registrata; f)
i rappresentanti sono
responsabili e rispondono nei confronti dei terzi, con il fondo comune
dell’associazione e con il loro patrimonio personale, per le
obbligazioni assunte da loro stessi. Non rispondono solidalmente colore
che, pur avendo concorso a formare la volontà dell’ente, non hanno
partecipato alla stipulazione dei negozi con i terzi. La responsabilità
non è riferita solo agli amministratori, ma riguarda tutti coloro che,
muniti di procura, dichiarano la volontà dell’associazione, entrando in
rapporto con i terzi. La responsabilità personale e solidale permane
anche dopo la perdita del potere di rappresentanza per cessazione della
carica. Solo
una piccola residua parte delle società, club e circoli affiliati alle
Federazioni sportive del CONI sono costituite come associazioni sportive
"riconosciute" aventi le seguenti caratteristiche: I)
sono fornite di personalità giuridica; II)
hanno autonomia patrimoniale, cioè la distinzione netta del
patrimonio dell’associazione rispetto a quello dei singoli associati e
degli amministratori; III)
gli amministratori usufruiscono della responsabilità limitata per
le obbligazioni assunte per conto dell’associazione; IV)
hanno la possibilità di accettare eredità, legati e donazioni; V)
gli amministratori sono responsabili per le loro azioni verso
l’ente in base alle norme del mandato. Essi sono responsabili
solidalmente. Tuttavia è esonerato da responsabilità l’amministratore
che non abbia partecipato all’atto dannoso o che abbia manifestato il
proprio dissenso prima dell’evento. Gli amministratori sono soggetti ad
eventuale azione di responsabilità deliberata dall’assemblea. 2)
I
REGISTRI: DELLE IMPRESE E IL REA -
Nell’ambito
del Registro delle Imprese è stato istituito il Repertorio delle notizie
Economiche ed Amministrative (REA: Registro Economico Amministrativo). Vi
hanno l’obbligo di denuncia gli esercenti di attività economiche e
professionali. Si eclude che possano essere iscritti soggetti individuali
esercenti attività di lavoro autonomo professionale, in quanto di norma
integrano la fattispecie del piccolo imprenditore (art.2195 c.c.). - Le associazioni sportive non rientrano tra i soggetti iscrivibili nel Registro delle Imprese: ciò si deduce dagli scopi istituzionali di natura ideale e non ecomonica. Ma l'esercizio di attività commerciali (vendita o prestazione di servizi) è consentito alle associazioni: questa deve rientrare nelle attività istituzionali dell'associazione direttamente o indirettamente (reperire fondi per raggiugere il fine istituzionale). In tali casi è stato stabilito che sono iscrivibili al REA tutte le forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale messe in atto dalle associazioni riconosciute e non, che si collocano in una dimensione di sussidiarietà ed ausiliarietà rispetto all’oggetto principale di natura ideale, culturale o ricreativa. Facciamo notare che le associazioni sportive dilettantistiche possono svolgere attività a pagamento verso i propri soci senza che tali attività siano considerate commerciali, ma solo se lo statuto o atto costitutivo è redatto sotto forma di atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata. - Non sono da iscrivere nel REA le attività commerciali occasionali e le iniziative di raccolta pubblica di fondi di cui al D.Lgs. 460/97 e alla L. 133/99. - Possiamo concludere che le associazioni sportive, qualora esercitino attività commerciale accessorie all’attività principale, hanno l’obbligo dell’iscrizione al REA facendo uso dell’apposito modello R. (vedi DPR 581/95 artt. 9-10). 3)
OBBLIGHI
CONTABILI CIVILISTICI E FISCALI -
Secondo il
c.c. le associazioni sportive non hanno l’obbligo di tenere le scritture
contabili previste per le imprese commerciali. -
Le
associazioni riconosciute devono però fare approvare il bilancio
dall’assemblea. Gli amministratori hanno l’obbligo di tenere le
scritture contabili, i libri sociali e di redigere i prospetti di bilancio
previsti dall’atto costitutivo e dallo statuto. I libri ed i registri
usati non sono sottoposti a vidimazione e bollature secondo le regole
previste per le imprese commerciali ma secondo quanto previsto dall’atto
costitutivo e dallo statuto. -
Per ottenere
le agevolazioni fiscali previste dalla legge (applicabilità delle
disposizioni concernenti la non commercialità, ai fini IVA ed Imposte
Dirette, delle attività effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti), le
associazioni sportive devono redigere ed approvare obbligatoriamente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie (D.Lgs.
4 dicembre 1997, n. 460). -
Per
l’attività commerciale esercitata, le associazioni sportive hanno
l’obbligo di tenere la contabilità separata, osservando le norme
civilistiche e fiscali. La contabilità sociale deve comunque contenere le
rilevazioni di tutte le operazioni relative all’attività
dell’organizzazione. -
I sistemi
contabili da attuare, i metodi e le tecniche di rilevazione sono
assolutamente liberi. Ogni associazione può operare secondo la propria
organizzazione in prima persona o con affidamento a terzi. Per la
contabilità separata, relativa alla eventuale attività commerciale
esercitata, la legge (TUIR art. 109 e DPR 600/73) detta i comportamenti
fiscali da attuare e richiama gli artt. del c.c. che trovano applicazione.
In relazione all’entità del volume d’affari delle attività
commerciale esercitata, sono previsti vari regimi contabili e varie
modalità per la determinazione del risultato economico: -
Regime
ordinario:
per ammontare di ricavi superiore a 360 milioni, per le imprese di
prestazioni di servizi, e superiore ad 1 miliardo per le imprese gestenti
altre attività; Regime
semplificato: per ammontare di ricavi inferiore a 360 milioni, per
le imprese di prestazioni di servizi e inferiore ad 1 miliardo per le
imprese gestenti altre attività; -
Regime
forfettario con contabilità semplificata:
i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, possono
determinare il reddito forfettariamente (in pratica quantificando
l’imponibile fiscale secondo percentuali stabilite dalla legge)
applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti determinati coefficienti
di redditività (es. enti esercenti prestazioni di servizi: fino a 30
milioni il 15%, da 30 milioni ed 1 lira a 360 milioni il 25%; enti
esercenti altre attività: fino 50 milioni il 10%, da 50 milioni ed 1 lira
ad 1 miliardo il 15%), -
Regimi
speciali:
le associazioni sportive dilettantistiche possono godere di un ulteriore
regime forfettario speciale ex L. 398/91 e di un regime speciale di
esenzione per la raccolta pubblica di fondi. -
La
perdita della qualifica di ente non commerciale decorre dall’inizio del
periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni. 4)
L’IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO L’IVA
è essenzialmente un’imposta che colpisce i consumi.
Il funzionamento del regime
IVA prevede vari adempimenti da parte del soggetto passivo riguardo: a)
Campo
d’applicazione dell’imposta:
b)
Momento
impositivo:
c)
Base
imponibile:
d)
Aliquota
applicabile:
e)
Rivalsa
dell’imposta:
f)
Detrazione
dell’imposta:
g)
Documento
di supporto:
h)
Modalità
di registrazione:
i)
Versamento
dell’imposta:
j)
Dichiarazioni
periodiche e annuali:
Tutto
il procedimento descritto è obbligatorio per i contribuenti con volumi
d’affari superiori ai 360 milioni per i soggetti esercenti prestazioni
di servizi, o 1 miliardo per gli esercenti altre attività. Le
associazioni sportive che si trovassero, per la loro eventuale attività
commerciale accessoria agli scopi principali, sotto ai limiti dei 360
milioni per i soggetti esercenti prestazioni di servizi o 1 miliardo per
gli esercenti altre attività, possono godere del regime
semplificato ai fini d’IVA. Possibilità concesse sono: a-
semplificazioni riguardo alla fatturazione e registrazione (tenute di un
semplice bollettario a madre e figlia che sostituisce il registro delle
fatture emesse); b- semplificazioni riguardo alle liquidazioni ed ai
versamenti (effettuabili trimestralmente). 5)
LE
IMPOSTE DIRETTE Le
associazioni sportive sono soggetti passivi ai fini dell’IRPEG. Il
reddito complessivo delle associazioni sportive è composto dalla somma
dei seguenti redditi, determinati distintamente per ciascuna categoria
secondo le proprie regole, indipendentemente dal luogo di produzione dalla
loro destinazione: a)
Redditi fondiari b)
Redditi di capitale c)
Redditi d’impresa d)
Redditi diversi Sono
invece esclusi dal reddito complessivo: I.
I redditi esenti da imposta II.
Le prestazioni di servizi non imprenditoriali (ex art 2195 c.c.) III.
I redditi soggetti a ritenuta d’imposta IV.
Le quote associative dei soci V.
Le raccolte pubbliche di fondi Sono
deducibili dal reddito complessivo: A.
I canoni, livelli e censi gravanti sugli immobili B.
Le somme corrisposte a dipendenti chiamati a svolgere pubbliche
funzioni C.
I contributi a paesi in via di sviluppo D.
L’INVIM decennale
L’imposta lorda è
determinata applicando, al reddito complessivo netto, l’aliquota
proporzionale del 37%.
Sono detraibili
dall’imposta lorda: 1.
Gli interessi passivi per mutui agrari 2.
Le spese di restauro dei beni vincolanti 3.
Le erogazioni liberali verso organismi aventi finalità culturali e
artistiche 4.
Le donazioni verso organismi aventi finalità culturali e
artistiche 5.
Le erogazioni liberali, fino al 2% del reddito complessivo, per
realizzazioni di strutture e produzione nello spettacolo 6.
I contributi associativi fino a 2,5 milioni verso società di mutuo
soccorso
Il risultato ottenuto
costituisce l’imposta netta dovuta. La dichiarazione dei redditi è
annuale, relativa ai redditi dell’anno precedente, compilata su un
modello unico valido ai fini IRPEG, IVA, IRAP e in caso di scritture
contabili obbligatorie, anche in mancanza di redditi. I termini di
presentazione sono variabili secondo le varie situazioni previste dalla
legge. La dichiarazione costituisce atto formale per il pagamento delle
imposte, a saldo e in acconto, e per la richiesta d’eventuale rimborso.
Tutta la documentazione deve essere conservata secondo il termine
civilistico di 10 anni. 6)
LE
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L.133/99 ART. 25 -
L’art.
25 della L. 133/99 (che si rivolge alle associazioni sportive
dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali, purché siano riconosciute da enti di
promozione sportiva) ha introdotto una nuova agevolazione tributaria a
favore delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle
disposizioni contenute nella L. 398/91 (ossia che abbiano effettuato
l’opzione prevista da tale normativa). -
L’agevolazione
in argomento consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito
imponibile di particolari proventi (quali: quelli conseguiti nello
svolgimento d’attività commerciale connesse con gli scopi
istituzionali; ancora quelli conseguiti a seguito di raccolte fondi
effettuate con qualsivoglia modalità). -
La
norma in esame introduce in sostanza una forma d’autofinanziamento,
escludendo dal concorso alla formazione del reddito imponibile,
determinati proventi fino ad un importo massimo complessivo di cento
milioni di lire. Requisiti per fruire dell’agevolazione sono:
occasionalità e saltuarietà delle raccolta fondi e delle attività;
conseguimento dei proventi nell’ambito di massimo due manifestazioni per
periodo d’imposta; i proventi rientrino nel limite complessivo di lire
cento milioni per periodo d’imposta. 7)
LA
L. 398/91 La
legge 398/91 costituisce un ulteriore regime forfettario speciale per il
calcolo dell’IVA e del reddito imponibile. Possono usufruirne le
associazioni sportive dilettantistiche, non aventi scopo di lucro,
affiliate al CONI, o alle Federazioni sportive nazionali, o agli enti
nazionali di promozione sportiva. Per usufruire occorre non aver
conseguito nell’esercizio d’imposta precedente, coincidente o meno con
l’anno solare, proventi derivanti da attività commerciali superiori ai
360 milioni di lire (che diventano 460 milioni di lire con le massimo due
manifestazioni sportive organizzabili nell’anno). Prima dell’inizio
dell’anno d’applicazione occorre esercitare apposita opzione presso
l’ufficio SIAE competente. Gli enti in regime della legge 398/91 sono
esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dagli obblighi previsti
dalla legge IVA. Gli stessi devono però osservare semplici obblighi
contabili e conservare la documentazione prodotta e ricevuta. L’IVA
dovuta è calcolata forfettariamente sui proventi incassati e versata
trimestralmente. Il reddito imponibile è determinato con un modesto
coefficiente (passato dal 6% al 3%) di redditività in maniera forfettaria.
In caso di superamento del limite di 360 milioni in corso d’anno, si
applica il regime ordinario dal mese successivo. La L. 133/99, fra le
altre cose, ha fornito delle ottime facilitazioni per garantire un certo
autofinanziamento delle stesse. È stato stabilito che le associazioni
sportive che si avvalgono della L.398/91 non vedono concorrere a formare
reddito imponibile: a)
i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività
commerciali connesse agli scopi istituzionali; b)
i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi
effettuate con qualsiasi modalità (proventi percepiti in via saltuaria e
comunque per numero complessivo non superiore a due eventi per anno di
importo complessivo non superiore a 100milioni di lire). Esempi
di proventi possono essere: I) somministrazione di alimenti e bevande; II)
vendita di materiale sportivo; III) vendita di gadgets pubblicitari; IV)
sponsorizzazioni (in cui vi è l’IVA al 10%); V) cene sociali; VI)
lotterie, etc. 8)
LA
RACCOLTA DEI FONDI E LE EROGAZIONI LIBERALI Attraverso le procedure di raccolta fondi, le associazioni sportive attuano l’autosostentamento. Sono previste possibilità di raccolta fondi disciplinate dalla D.Lgs.460/97 e dalla L.133/99: l’art 2 del D.Lgs.460/97 ha introdotto un nuovo comma all’art. 108 del TUIR per cui non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali, i fondi pervenuti agli stessi enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,… ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Ma si noti che la norma è generalizzata riguardando tutti gli enti non commerciali e non solo le associazioni sportive. Occorrono tre requisiti: a) occasionalità; b) avvenire in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione o celebrazioni; c) riguardare beni di modico valore (magliette, cappellini, gagliardetti etc.). Al fine di evitare abusi la norma ha dettato precise regole operative e fissato limiti quantitativi. Le possibilità di raccolta offerte dalla L.133/99 sono esclusive per le associazioni sportive che utilizzano il regime speciale forfettario derivante dalla L.398/91. Esse sono: I) i proventi realizzati dalle associazioni sportive nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali; II) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità. La seconda delle possibilità offerte dalla L.133/99 è posta in alternativa a quella disciplinata dal D.Lgs.460/97. Oltre al rendiconto economico e finanziario generale dell’associazione, è previsto un apposito rendiconto separato per ogni evento di raccolta, da redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per le erogazioni liberali offerte alle associazioni sportive dilettantistiche dalle persone fisiche e giuridiche è prevista una detrazione d’imposta pari al 19% calcolato su una cifra massima di lire 1 milioni se l’erogante è persona fisica, e su 500.000 lire se trattasi di persona giuridica. 9)
IL
SOSTITUTO D’IMPOSTA ED I COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI Le
associazioni sportive assumono obblighi di sostituiti d’imposta nei
confronti di: (a) lavoratori dipendenti; (b) lavoratori autonomi; (c)
prestatori di collaborazione coordinate e continuative (NB le associazioni
sportive che pagano compensi di lavoro autonomo occasionale, di importo
inferiore a L. 50.000, non effettuano la ritenuta, sempreché i compensi
non costituiscano acconto di maggiori importi); (d) sportivi dilettanti.
Nei confronti dei sostituiti indicati alle lettere (a), (b), (c), è
obbligatorio effettuare una ritenuta a titolo di acconto delle
imposte sul reddito. Per i compensi, rimborsi e le indennità, corrisposti
a sportivi dilettanti, è obbligatorio effettuare una ritenuta a titolo
d’imposta (che esclude cioè ogni ulteriore obbligo Irpef per il
percipiente), sulle somme eccedenti i limiti di legge. Sia i sostituti
d’imposta, sia i sostituiti, devono ubbidire a particolari obblighi
formali: le associazioni sportive che pagano, hanno l’obbligo di
certificare a ciascun sostituito, le ritenute alla fonte effettuate; a
fine esercizio, poi, presenteranno apposita dichiarazione mod. 770.
Ex art. 25, IV comma L.
133/99, sui compensi corrisposti per prestazioni di vario genere inerenti
alla propria attività (rimborsi forfetari, indennità, collaborazioni
occasionali, coordinate e continuative), le società sportive
dilettantistiche operano ritenuta a titolo di imposta nella misura del
18,5% più tutte le addizionali Irpef (regionali 0,5%, provinciali e
comunali), sulla parte del compenso che eccede Lit 90.000 per ciascuna
prestazione e comunque di Lit 6.000.000 nell’anno. Da notare che le
società sportive, ai fini della verifica dei predetti limiti, devono
ricevere, all’atto del pagamento dei compensi, una autocertificazione da
parte dei percipienti che attesti i compensi della stessa natura erogati
da altri soggetti. Tale disciplina sostituisce integralmente quella
contenuta nella L. 80/86. 10)
LE
PROCEDURE DI CONTROLLO Esigenze di trasparenza e di antielusione hanno imposto il controllo dei movimenti finanziari delle associazioni sportive. Il tutto è stato ottenuto con la L.133/99 commi 7 e 8 che ha realizzato una riduzione della pressione fiscale in capo alle associazioni, accompagnata ad una notevole intensificazione dei controlli, finalizzati a garantire l’esistenza dell’effettiva condizione tributaria. La normativa è rivolta, a prescindere dal regime contabile adottato, a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive dilettantistiche (anche societari e cooperativi). Ne sono esclusi i piccoli gruppi sportivi che hanno come unica movimentazione la raccolta di quote tra i soci per l’iscrizione al campionato o torneo, e la persona fisica che, pur appartenendo ad un gruppo sportivo, s’iscrive singolarmente ad una competizione. Si stabilisce che ogni versamento nelle casse dell’associazione, di importo non inferiore alle 100.000 lire, deve essere fatto esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancario, o bancomat, oppure assegni non trasferibili. Rientrano nel vincolo di legge le quote associative, i contributi, le erogazioni liberali, i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile. Anche i pagamenti di importi non inferiori alle 100.000 lire, effettuati dalle associazioni sportive, devono essere eseguiti con le stesse modalità. Non sono invece previste particolari modalità per i pagamenti di importo inferiore alle 100.000 lire, così come per gli incassi. Unico obbligo la conservazione della relativa documentazione. Le conseguenze dell’irregolare modalità di gestione delle entrate ed uscite sono stabilite ex art.4 comma 3 del DM 347/99: in particolare i pagamenti o i versamenti effettuati con modalità diverse da quelle previste precedentemente concorrono rispettivamente a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito della persona erogante e, qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge 398/91, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima. 11)
IL
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI L'articolo
25 della Legge n.133/99 ha introdotto nel nostro ordinamento importanti
agevolazioni per il settore dello sport, in base alle quali vengono
individuate due fasce nei compensi percepiti per la promozione della
pratica sportiva dilettantistica: 1) Fino a £.90.000 per prestazione, nel
limite dei 6 milioni annui - esenti da imposte sul reddito; 2) Oltre il
limite delle £.90.000 a prestazione, e comunque al di sopra dei 6 milioni
annui. - da assoggettare a ritenuta d'imposta nella misura del 18,5% con
il nuovo codice tributo 1043, più addizionale regionale Irpef (0.5%) con
il codice 3802. Le numerose circolari seguite all'introduzione della
normativa hanno fornito i necessari chiarimenti sui comportamenti
rilevanti ai fini delle imposte, mentre la stessa guida del contribuente
pubblicata dalle finanze lasciava aperta a successiva specifica
regolamentazione la problematica previdenziale. Ora l'Inps risponde,
specificando che, se le associazioni sportive dilettantistiche si
avvalgono di collaborazioni coordinate e continuative per la promozione
dell'attività sportiva dilettantistica: a) Per i compensi che rientrano
nella prima fascia, che non costituiscono reddito ai fini delle imposte
dirette, non si configura obbligo previdenziale; b) Per la quota-parte dei
compensi che eccede i limiti (lire 90.000 per singole prestazioni e,
complessivamente, lire 6.000.000), costituisce per il percipiente reddito
imponibile, si configura come base imponibile anche ai fini della
contribuzione previdenziale dovuta per i collaboratori coordinati e
continuativi, alla quale non dovrà più essere applicata la deduzione
forfetaria del 5% o del 6%; c) i committenti interessati dovranno indicare
nel modello GLA/D soltanto gli importi che eccedono i limiti citati. Nulla
ancora di esplicito da parte dell'Inail che peraltro ha recentemente
ampliato la platea dei destinatari dell'obbligo di assicurazione agli
stessi soggetti che rientrano nell'obbligo di iscrizione e contribuzione
alla gestione separata dell'Inps (10-13%) tra i quali espressamente i
collaboratori coordinati e continuativi che usino mezzi di trasporto o
computers nell'esercizio della collaborazione e sportivi professionisti.
(14 luglio 2000) (Cfr.
INPS. Circolare n. 121 del 27 Giugno 2000. Oggetto: Gestione Separata, ex
articolo 2, comma 26, legge 8-8-1995, n.335. - Compensi erogati dalle
Associazioni Sportive dilettantistiche per collaborazioni coordinata e
continuativa: articolo 25, legge 13-5-1999, n.133 -) 12)L’IMPOSTA
SUGLI INTRATTENIMENTI Dal
1° gennaio 2000 è stata abolita l’imposta sugli spettacoli ed è stata
attuata la completa revisione dell’imposizione sulle attività
spettacolistiche. Il nuovo sistema prevede lo spostamento del presupposto
impositivo dalla fruizione dell’evento spettacolistico
all’organizzazione dello stesso. Gli eventi di spettacolo sono quindi
stati divisi in due categorie: a)
intrattenimenti; b)
spettacoli ed altre attività. Gli
eventi classificati come intrattenimenti sono individuati dalla legge (D.Lgs.
60/99 con previsione delle aliquote da un minimo di 8% ad un massimo del
60%). Solo per essi è prevista l’applicazione della nuova imposta sugli
intrattenimenti (e sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli
intrattenimenti si applica anche l’imposta IVA). Per gli eventi della
categoria b) (tra cui anche gli spettacoli sportivi) è prevista
l’applicazione della sola imposta IVA (inoltre l’aliquota IVA per gli
spettacoli sportivi con ingresso fino a 25.000 lire, al netto d’IVA, è
ridotta al 10%, rimanendo del 20% per le altre attività). La legge detta le norme per individuare: -
i
soggetti passivi:
sono coloro che organizzano gli eventi. Le associazioni sportive
acquistano la qualifica di soggetti passivi se mettono in atto, anche
occasionalmente, uno o più degli eventi previsti dalla legge. -
determinare
la base imponibile:
è costituita dall’importo dei singoli biglietti venduti e da altre voci
(per le manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza, la base
imponibile è ridotta del 50%). -
calcolare
l’imposta:
l’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota
prevista. L’IVA è determinata sulla stessa base imponibile
dell’imposta sugli intrattenimenti. -
effettuare
il pagamento:
il pagamento dell’imposta è effettuato con diverse modalità a seconda
che l’attività sia a carattere continuativo svolte in un mese solare
(pagamento entro il giorno 16 del mese successivo) o a carattere
occasionale (pagamento entro il giorno 5 del mese successivo a quello
della conclusione dell’evento). Sono fissate anche nuove procedure di certificazione dei corrispettivi a mezzo di misuratori fiscali e dettati obblighi contabili semplificati. Le associazioni sportive devono inoltre, entro 10 giorni dal termine dell’esercizio, presentare agli uffici SIAE apposita dichiarazione dell’ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci. 13)I
TRIBUTI DEGLI ENTI TERRITORIALI Le
associazioni sportive sono interessate all’applicazione di importanti
tributi locali. In relazione all’importanza ed alla diffusione che essi
rivestono troviamo: -
Imposta regionale sull’attività produttiva (IRAP) di cui sono
previste diverse modalità di applicazione per: 1) associazioni che
svolgono esclusivamente attività istituzionale non commerciale; 2)
associazioni che svolgono, accanto a quell’istituzionale, anche attività
commerciale accessoria ed ausiliaria in regime ordinario di determinazione
del reddito; 3) associazioni che svolgono attività commerciale,
ausiliaria a quell’istituzionale, usufruendo di uno dei regimi forfetari
di determinazione del reddito. L’IRAP è calcolata in percentuale pari
al 4,25% della base imponibile. -
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui
sono previste esenzioni per le palestre destinate all’attività
sportiva. Il tributo è riscosso mediante ruoli e cartelle esattoriali. -
Tassa e canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP
e COSAP) di cui sono previste riduzioni fino al 10% in presenza di canoni
non ricognitori (Cfr. L.549/95). -
Diritti sulle pubbliche affissioni di cui è prevista la riduzione
al 50% (e ciò in quanto si riferisce ad associazioni sportive non aventi
scopo di lucro). -
Imposta comunale sulla pubblicità di cui è prevista la riduzione
al 50% (anche qui in quanto si riferisce ad associazioni sportive non
aventi scopo di lucro). -
Imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui è prevista
l’esenzione per gli immobili destinati esclusivamente all’attività
istituzionale. 14)LA
SPONSORIZZAZIONE COME FONTE DI FINANZIAMENTO La
sponsorizzazione è uno
strumento della comunicazione: è un incontro, un matrimonio (sponsor: dal
latino sponsales, ossia nozze). Una parte, lo sponsor, dà
fondamentalmente denaro. La controparte, nel nostro caso la società
sportiva, dà essenzialmente opportunità di comunicaziome. Le
sponsorizzazioni sono la principale fonte di finanziamento dello sport non
solo professionistico ma anche dilettantistico. Al giorno d’oggi la
sponsorizzazione sportiva è molto sviluppata in conseguenza
dell’audience diretta ed indiretta che lo sport di per se stesso genera.
Possibili interessati (sponsor) possono essere così individuati: -
Aziende
che producono e distribuiscono articoli tecnici essenziali per la pratica
sportiva; -
Aziende
che producono e distribuiscono beni ausiliari alla pratica sportiva; -
Aziende
industriali produttrici di altri beni; -
Produttori
di servizi in genere. I contratti di sponsorizzazione sono contratti atipici, cioè non sono disciplinati dal Legislatore. Appartengono alla categoria dei contratti pubblici e seguono le norme generali dei contratti del C.C.. sono a titolo oneroso e si perfezionano con il consenso manifestato da entrambe le parti senza particolari formalità. Esistono, comunque, precise norme dettate dalle federazioni sportive nazionali che devono essere scrupolosamente osservate. Queste norme mirano essenzialmente a tutelare l’autonomia dello sport nei confronti degli interessi dello sponsor, lo status di atleta dilettante etc.; naturalmente i contratti di sponsorizzazione non possono contravvenire alle norme sulla concorrenza ed ai divieti inerenti ai prodotti nocivi alla salute. Ai fini fiscali è importante definire un arco temporale interessato agli accordi. La sponsorizzazione sportiva si presenta generalmente sotto tre aspetti differenti a seconda che riguardi: a)
Una
squadra:
le sponsorizzazioni variano, nei modi, a seconda delle regole della
Federazione in vigore e delle nacassità sia dello sponsor sia dello
sponsorizzato; b)
Un
singolo atleta:
occorre fare una attenta distinzione tra le categorie della
sponsorizzazione e della pubblicità testimoniale: si tratterrà della
prima se prevalgono i segni distintivi dello sponsor; si parlerà della
seconda se l’atleta viene utilizzato per lanciare un messaggio diretto
al pubblico, riguardante il prodotto da pubblicizzare; c)
Una
manifestazione:
qui occorre distinguere tra piccola e grande manifestazione , poiché
nella prima accade sovente che lo sponsor sia anche il promotore della
manifestazione, e che si tratti di uno sponsor unico, mentre nella seconda
si vede spesso la partecipazione di più sponsor (pool). Gli eventi sponsorizzabili possono essere classificati in due grandi categorie: 1- eventi consolidati; 2- eventi nuovi. I primi sono certamente economicamente più dispendiosi, dato che garantiscono un’audience maggiore; i secondi comportano un’investimento di minore entità. E le situazioni nelle quali il bisogno è quello di esporre un marchio, posizionarlo, lanciare un prodotto, presuppongono che l’investimento sia destinato a rientrare in un budget promozionale e pubblicitario che, in via generale, non rappresenta mai più del 10% del fatturato dell’impresa. E’ quindi presumibile che i fondi da destinare alla sponsorizzazione non siano mai superiori al 2-4% del giro d’affari. In pratica se una società sportiva necessità di una sponsorizzazione di circa 500 milioni di lire all’anno, dovrà cercare il suo sponsor tra le aziende che hanno un fatturato di almeno 150 miliardi di lire. 15)
LA RESPONSABILITÀ NELL’ATTIVITÀ SPORTIVA -
Nel
gestire un’attività sportiva ci si può imbattere in diverse
problematiche, che possono comportare determinate responsabilità: esempio
in caso di non corretta organizzazione delle manifestazioni sportive (NB
ex L.966/65 e DM 261/96 si prevede quando occorre richiedere un servizio
di vegilanza nei locali di pubblico spettacolo). -
Ma
non solo, gli stessi fruitori di spettacoli di ogni genere sono
assoggettabili a responsabilità: esempio coloro che saranno sorpresi
senza biglietto, oppure con un biglietto di importo inferiore a quello
previsto, dovranno pagare una multa compresa tra le 100.000 lire e i 2
milioni. Per i biglietti omaggio è previsto, inoltre, il pagamento
dell’IVA da parte dell’esercente, se si supera il limite del 5% dei
posti della sala. -
Multe
salate sono previste anche per omissioni e altre irregolarità nella
documentazione fiscale, sempre da parte di enti, associazioni o soggetti
privati che organizzano spettacoli e attività di intrattenimento. Le
sanzioni vanno dal 100% al 200% dell’imponibile non registrato per gli
illeciti più gravi e dalle 500.000 lire ai 2 milioni per irregolarità
nella documentazione d’appoggio. Sono queste le novità principali
contenute nella circolare n.165 del 7 settembre 2000 emanata dal Ministero
delle Finanze, che fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina fiscale
degli spettacoli, entrata in vigore da quest’anno.
-
E'
obbligatorio assicurare i propri aderenti, atleti ed ausiliari sportivi
(dirigenti, giudici tecnici, etc.), contro infortuni, malattie e
Responsabilità Civile verso terzi (RC). Il tipo di assicurazione da
stipulare è una polizza di tipo collettivo; il costo annuo (che nel
simpatico gergo delle assicurazione viene chiamato "premio") per
questo tipo di polizze varia moltissimo, oltre che in base agli importi
assicurati, anche a seconda della compagnia e dell'assicuratore. Esponendo
la medesima richiesta (assicurare 100 persone per RC e 20 persone per
infortuni) a tre compagnie diverse i "premi" annui sono
risultati diversi (1.000.000 Lit infortuni + 500.000 Lit RC = 1.500.000;
250.000 Lit infortuni + 250.000 Lit RC = 500.000; 140.000 Lit infortuni +
110.000 Lit RC = 250.000 ) e ciò perché tali premi vengono stipulati
dalle assicurazione caso per caso, non essendo queste le c.d.
"operazioni di banco". E’ possibile stipulare a condizioni e
con prestazioni particolari, polizza speciali, con premi differenziati e
concordati, per particolari categorie di atleti. La denuncia deve
pervenire entro un determinato termine (per la Sportass entro cinque
giorni dal fatto e comunque non oltre il trentesimo giorno da esso).
Limiti delle polizze assicurative (ed in particolare della Sportass), che
sono su larghissima scala di popolazione sportiva, scaturiscono dalla
entità dei capitali assicurati (cd. Massimali), dalle eventuali
franchigie relative di invalidità permanente da indennizzare (per la
Sportass il 5%), e dalla possibilità molto limitata (per la Sportass
addirittura assente), di risarcire le spese necessarie alla guarigione,
oppure l’invalidità temporanea; a meno che non si formalizzino
specifiche polizze per particolari categorie di atleti o di ausiliari
sportivi, con il pagamento di particolari premi aggiuntivi concordati.
Tutti questi aspetti (massimali, franchigie, spese mediche), devono essere
tenuti ben presenti da parte di un dirigente sportivo, nel momento in cui
si accinge a stipulare delle polizze con una qualunque Compagnia: è
importante personalizzare le polizze in relazione alle reali esigenze o
aspettative del gruppo di sportivi che si vuole assicurare -
L’organizzatore
della manifestazione sportiva promuove la performance
di uno o più atleti, con lo scopo di praticare una disciplina sportiva
indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori (e naturalmente in
caso di pubblico spettacolo troveranno applicazione le disposizioni del
T.U. sulle leggi di pubblica sicurezza). La sua responsabilità civile è
indipendente da qualsiasi considerazione delle eventuali autorizzazioni
necessarie: il loro ottenimento non lo esonera e la loro mancanza non è
di per sé stessa produttiva di responsabilità. L’organizzatore deve
avere cura di predisporre tutte le misure protettive idonee a prevenire
eventi dannosi per i gareggianti e per i terzi. BIBLIOGRAFIA
CAP.
1 Cost.
art 18, c.c. artt. 11/42, artt.1362 ss., 600, 786, DPR 633/72, DPR 616/77,
DPR 917/86, L. 662/96, L. 127/97, D.Lgs. 460/97, Circ. Min. 59/85, Circ.
Min. 124/98.
CAP.
2 C.c.
artt. 2188 ss., 2195 ss., L. 580/93, DPR 581/95, Circ. Min. industria
3387/C del 1997 e 3407/C del 1997.
CAP.
3 C.c.
artt. Da 2214 a 2220, artt.2421-2422, da2423 a 2429-bis
D.Lgs. 460/97, DPR 633/72, DPR 917/86, DPR 600/73, DPR 689/74, L.154/89,
DM 2 maggio 1989, DPR 695/96, L. 662/96, DPR 442/97, Circ. Min. finanze nn.
10/E del 1997, 124/E del 1998, 209/E del 98, "Guida al contribuente
n. 8" Min. Fin. Febbraio 2000.
CAP.
4 DPR
633/72, L. 91/81, L. 18/83, L398/91 DPR 472/96, DPR 695/96 DPR 696/96, L.
662/96, DPR 441/97, DPR 442/97, DPR 443/97, DPR 444/97, DPR 100/98, L.
133/99, DPR 473/99, DPR 542/99, DPR 544/99, Circ. Min. finanze nn. 247/E
del 1999, 43/E del 2000.
CAP.
5 DPR
917/86, DPR 643/72, DPR 600/73, DPR 322/98, DPR 542/99, Circ. Min. Finanze
9 giugno 1998 n.144/E.
CAP.
6 Legge
13 maggio 1999 art. 25, "Guida al contribuente n. 8" Min. Fin.
Febbraio 2000.
CAP.
7 L.
91/81, DPR 917/86, L. 398/91, DPR 442/97, D.Lgs. 60/99, DM 473/99, DPR
544/99, Circ. Min. Fin. Nn. 1/11/151 del 1992 e 231-247/E del 1999 e 43/E
del 2000, "Guida al contribuente n. 8" Min. Fin. Febbraio 2000.
CAP.
8 DPR
600/73, DPR 917/86, D.Lgs. 460/97, L. 133/99, DM 473/99, Circ. Min. Fin
n.43/E del 2000.
CAP.
9 DPR
600/73, DPR 602/73, DPR
917/86, DPR 445/97, DPR 322/98, DM 473/99, Circ. Min. Fin n.43/E del 2000,
"Guida al contribuente n. 8" Min. Fin. Febbraio 2000.
CAP.
10 L.
133/99, DM 473/99, Circ. Min. Fin n. 247/E del 1999 e n.43/E del 2000,
"Guida al contribuente n. 8" Min. Fin. Febbraio 2000.
CAP. 11 DPR 22 dicembre 1986 n.917, L. 335/95, D.Lgs. 38/2000, Circ Min. n. 121 del 27 Giugno 2000. CAP.
12 DPR
640/72, L. 249/76, L. 662/96, DPR 442/97, D.Lgs. 60/99, DPR 544/99, Circ.
Min. 247/E del 1999.
CAP.
13 L.
281/70, L.390/86, D.Lgs. 504/92, L. 549/95, DPR 322/98 Circ. Min. nn.
141/E e 263/E del 1998.
CAP.
14 "Spaziosport"
n.3 settembre 1999 " del CENTRO STUDI IMPIANTI SPORTIVI",
"Manuale del dirigente di Atletica Leggera" supplemento 1/99 del
CENTRO STUDI & RICERCHE.
CAP.
15
"Rivista di
diritto sportivo" anno 1997-1998.
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