Art. 17
(Commercializzazione
dei funghi epigei spontanei)
1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è
soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti
riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate
a seguito di superamento di esame-colloquio da sostenersi presso i competenti
servizi delle aziende USL.
2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è
inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai competenti
ispettorati micologici di cui all'articolo 13, che deve, tra l'altro, indicare
provenienza, specie e quantitativo in peso dei funghi oggetto del controllo.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni
confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il
prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.
4. I funghi devono essere presentati al controllo a
singolo strato, suddivisi per specie e in apposti imballaggi
da destinare alla vendita.
5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 del
Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con apposito
provvedimento può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee
alla commercializzazione di cui all'allegato I del D.P.R. medesimo.
6. Per quanto non previsto nel presente capo si
applicano le norme di cui al D.P.R. 376/1995.
Art. 18
(Commercializzazione
degli altri prodotti del sottobosco)
1. La commercializzazione dei prodotti del
sottobosco, diversi dai funghi epigei spontanei, disciplinati dalla presente
legge è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e
successive integrazioni e modificazioni, ed al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109.