Capo II

Commercializzazione dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco

 

 

 

Art. 17

(Commercializzazione dei funghi epigei spontanei)

 

 

1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di esame-colloquio da sostenersi presso i competenti servizi delle aziende USL.

 

2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai competenti ispettorati micologici di cui all'articolo 13, che deve, tra l'altro, indicare provenienza, specie e quantitativo in peso dei funghi oggetto del controllo.

 

3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.

 

4. I funghi devono essere presentati al controllo a singolo strato, suddivisi per specie e in apposti imballaggi da destinare alla vendita.

 

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con apposito provvedimento può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato I del D.P.R. medesimo.

 

6. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano le norme di cui al D.P.R. 376/1995.

 

 

 

Art. 18

(Commercializzazione degli altri prodotti del sottobosco)

 

1. La commercializzazione dei prodotti del sottobosco, diversi dai funghi epigei spontanei, disciplinati dalla presente legge è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive integrazioni e modificazioni, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.