Capo III

Disposizioni finali

 

 

 

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di lire 50 milioni.

 

2. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 1998 viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione regionale:

cap. 21175 "Spese per l'istituzione e per il funzionamento della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 32/1998" per lire 25 milioni;

cap. 24241 "Spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 32/1998" per lire 25 milioni.

 

3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l'anno 1998 si provvede con la riduzione di pari importo del capitolo di spesa n. 21349 (Spesa per l'attuazione di interventi promozionali finalizzati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

 

4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1998 viene istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione:

cap. 02120 "Proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco".

 

5. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le entrate di cui al comma 4 sono utilizzate anche per l'attuazione di interventi di tutela del patrimonio boschivo e forestale.

 

6. Per gli anni finanziari successivi al 1998 si provvede con la legge di approvazione del bilancio.

 

 

 

Art. 20

(Abrogazione)

 

1. La legge regionale 11 settembre 1989, n. 58 è abrogata.

 

 

 

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, inerenti alla obbligatorietà del tesserino regionale di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei, si applicano a decorrere dal 1° gennaio del 2000. Relativamente ai tesserini rilasciati nel corso dell'anno 1999, la data di rilascio e la decorrenza del periodo di validità del contributo annuale versato di cui all'articolo 5, sono da riferirsi alla data del 1° gennaio 2000 (4).

 

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato un corso di formazione micologica della durata minima di dodici ore possono, ai fini del rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, esibire la relativa attestazione.

 

3. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, verifica, sentite le province ed acquisito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, la congruità del limite territoriale percentuale di cui all'articolo 6, comma 5, e provvede all'eventuale rideterminazione