Capo I

Raccolta dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco

 

 

 

Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di altri prodotti del sottobosco, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale regionale e la salute pubblica.

 

 

 

 

 Art. 2

(Ambito di applicazione)

 

 

1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:

a) funghi epigei spontanei;

b) fragole;

c) asparagi selvatici;

d) bacche di mirto;

e) bacche di ginepro;

f) lamponi;

g) mirtilli;

h) corbezzoli.

 

 

 

Art. 3

(Limiti di raccolta)

 

 

1. La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

 

2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:

a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4;

b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4;

c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;

d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5;

e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;

f) Russula virescens (verdone) cm. 4.

Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.

 

3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.

 

4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.

 

5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.

 

6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo 2, è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:

a) asparagi selvatici Kg. 1,000;

b) bacche di ginepro Kg. 0,200;

c) bacche di mirto Kg. 0,200;

d) corbezzoli Kg. 2,000;

e) fragole Kg 1,000;

f) lamponi Kg. 1,000;

g) mirtilli Kg. 1,000.

 

 

 

Art. 4

(Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)

 

 

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione, rilasciato dalla provincia, che abilita a tale attività sull'intero territorio regionale. La provincia delega ai comuni il rilascio del tesserino. (1a)

 

2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e distribuito dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha validità quinquennale decorrente dalla data di rilascio.

 

3. Il tesserino deve contenere:

a) numerazione progressiva regionale;

b) data di rilascio;

c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;

d) indicazione della qualifica di raccoglitore (dilettante ovvero professionale).

 

4. Il tesserino è personale e non cedibile e può essere rilasciato a persone non minori di anni quattordici. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi all'ente competente, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita alla autorità di pubblica sicurezza.

 

5. La domanda di rilascio del tesserino, presentata all'ente competente su apposito modulo, deve essere corredata di:

a) attestazione di frequenza di un corso di formazione micologica della durata minima di dodici ore svolto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL), dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o privati, sulla base di uno schema unico di programma approvato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti;

b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;

c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 6.

 

6. L'attestazione di frequenza di cui al comma 5, lettera a), non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi.

 

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5, l'ente competente provvede al rilascio del tesserino ovvero alla comunicazione della reiezione della domanda.

 

8. Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto, dietro presentazione all'ente competente di domanda, su apposito modulo, con allegata copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 6.

 

9. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino può accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale di cui all'articolo 6.

 

10. Ciascuna provincia determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), i quattro giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta, salvo quanto disposto dall'articolo 6.

 

11. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo procapite giornaliero di raccolta consentito.

 

12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

 

 

 

Art. 5

(Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei.)

 

1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su conto corrente postale, di un contributo annuale di lire 50mila a favore dell'ente preposto al rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, quale rimborso per le spese sostenute dall'ente medesimo.

 

2. Il versamento, nonché il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1, è da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.

 

3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.

 

3-bis. L'ente preposto al rilascio del tesserino regionale di autorizzazione destina le entrate di cui al comma 1, anche a copertura delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 14, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione micologica che si tengono nel proprio ambito territoriale (2).

 

 

 

Art. 6

(Raccoglitori professionali. Agevolazioni)

 

1. Ai residenti nella Regione che effettuino la raccolta di funghi epigei spontanei al fine di integrare il reddito normalmente percepito e che appartengano alle categorie di cui al comma 3 è riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale.

 

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina, con provvedimento da pubblicarsi sul BUR, i criteri per accertare le condizioni di interesse economico necessarie ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale.

 

3. Le categorie di residenti alle quali può essere riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono:

a) coltivatori diretti a qualunque titolo;

b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agricolo-forestali.

 

4. Ai raccoglitori professionali sono accordate le seguenti agevolazioni:

a) accesso alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;

b) deroga al limite quantitativo giornaliero, fino ad un massimo del triplo della quantità di cui all'articolo 3, comma 1;

c) esenzione dal pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 5;

d) possibilità di costituire, subordinatamente alla autorizzazione di cui al comma 5, aree delimitate da apposite tabelle ove la raccolta dei funghi a fini economici è consentita, in via esclusiva, senza limitazioni quantitative e temporali.

 

5. La provincia può autorizzare, previo parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, sentiti i comuni e le comunità montane interessati, la costituzione delle aree di cui al comma 4, lettera d), per una quota di territorio provinciale classificato montano non superiore, in via sperimentale, al 5 per cento, dietro presentazione di domanda corredata di un piano di conduzione silvo-colturale dei terreni interessati, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. L'autorizzazione, valida per un periodo di sei anni e rinnovabile alla scadenza, è preferibilmente rilasciata ai raccoglitori professionali residenti nei comuni in cui è localizzata l'area da delimitare per la raccolta riservata dei funghi a fini economici.

 

6. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 4, i raccoglitori professionali devono corredare la domanda di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione, oltre che di quanto previsto all'articolo 4, di:

a) documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui al comma 3;

b) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

 

7. La provincia, al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori classificati montani, può determinare, previo parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone ricomprese in detti territori ove la raccolta è consentita ai soli residenti con le agevolazioni di cui al comma 4, lettere b) e c).

 

 

 

Art. 7

(Autorizzazioni straordinarie)

 

 

1. Ai residenti nella Regione sprovvisti del tesserino regionale di autorizzazione sono rilasciate, a richiesta, dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e giornaliere, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale esclusivamente in compagnia di soggetti muniti di tesserino.

 

2. I residenti in altre Regioni possono richiedere un'autorizzazione annuale valida per la raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale. Per ottenere l'autorizzazione di cui al presente comma, deve essere presentata apposita domanda, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4, comma 5, ad una delle amministrazioni provinciali della Regione (3).

 

 

 

Art. 8

(Autorizzazioni speciali)

 

1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, può rilasciare autorizzazioni speciali nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente gestore, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12.

 

2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono essere rilasciate ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende USL e ad istituti scolastici ed organismi scientifici, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico.

 

3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i soggetti di cui al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, ovvero all'ente di gestione del parco o della riserva naturale, apposita domanda corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.

 

4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.

 

5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.