Art. 1
(Finalità)
1. Con la presente legge la Regione disciplina la
raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei
principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché, in conformità con quanto previsto
dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di altri
prodotti del sottobosco, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento
del patrimonio naturale regionale e la salute pubblica.
Art. 2
(Ambito di
applicazione)
1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla
presente legge sono:
a) funghi epigei spontanei;
b) fragole;
c) asparagi selvatici;
d) bacche di mirto;
e) bacche di ginepro;
f) lamponi;
g) mirtilli;
h) corbezzoli.
Art. 3
(Limiti di
raccolta)
1. La raccolta giornaliera procapite
di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre
chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da
un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari
fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime
del diametro del carpoforo:
a) Amanita caesarea (ovolo
buono) cm. 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm.
4;
d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;
f) Russula virescens (verdone) cm. 4.
Per tutte le altre specie la dimensione minima è
determinata in cm. 3.
3. I limiti di cui al comma 2 possono essere
superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.
4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è
vietata la raccolta della Amanita caesarea allo stato
di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di lacerazione naturale
e spontanea.
5. La raccolta di funghi epigei spontanei non
commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite
giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.
6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo 2, è consentita la raccolta giornaliera
entro i seguenti limiti per persona:
a) asparagi selvatici Kg. 1,000;
b) bacche di ginepro Kg. 0,200;
c) bacche di mirto Kg. 0,200;
d) corbezzoli Kg. 2,000;
e) fragole Kg 1,000;
f) lamponi Kg. 1,000;
g) mirtilli Kg. 1,000.
Art. 4
(Autorizzazione
alla raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è
subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione,
rilasciato dalla provincia, che abilita a tale attività sull'intero territorio
regionale. La provincia delega ai comuni il rilascio del tesserino. (1a)
2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e
distribuito dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha
validità quinquennale decorrente dalla data di rilascio.
3. Il tesserino deve contenere:
a) numerazione progressiva regionale;
b) data di rilascio;
c) dati anagrafici e fotografia
del raccoglitore;
d) indicazione della qualifica di raccoglitore
(dilettante ovvero professionale).
4. Il tesserino è personale e non cedibile e può
essere rilasciato a persone non minori di anni quattordici. Chiunque sia in
possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di
sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenere il
duplicato del tesserino, deve rivolgersi all'ente competente, dimostrando di
aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita alla autorità di pubblica
sicurezza.
5. La domanda di rilascio del tesserino, presentata
all'ente competente su apposito modulo, deve essere corredata di:
a) attestazione di frequenza di un corso di
formazione micologica della durata minima di dodici ore svolto dalle Aziende
Unità Sanitarie Locali (USL), dagli enti locali, dalle associazioni micologiche
di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o privati, sulla base di
uno schema unico di programma approvato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti;
b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo
annuale di cui all'articolo 5, salvo quanto disposto
dall'articolo 6.
6. L'attestazione di frequenza di cui al comma 5,
lettera a), non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e
forestali, in biologia e per i micologi.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 5, l'ente competente provvede al rilascio
del tesserino ovvero alla comunicazione della reiezione della domanda.
8. Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto, dietro presentazione
all'ente competente di domanda, su apposito modulo, con allegata copia della ricevuta
di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5, salvo quanto
disposto dall'articolo 6.
9. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo
del tesserino può accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento
della qualifica di raccoglitore professionale di cui all'articolo 6.
10. Ciascuna provincia determina annualmente, con
provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), i
quattro giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta, salvo
quanto disposto dall'articolo 6.
11. Ai minori di anni quattordici è consentita la
raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti
dal minore concorrono a formare il quantitativo procapite
giornaliero di raccolta consentito.
12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del
contributo annuale di cui all'articolo 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
Art. 5
(Contributo
annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei.)
1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono
tenuti al versamento, su conto corrente postale, di un contributo annuale di
lire 50mila a favore dell'ente preposto al rilascio del tesserino regionale di
autorizzazione, quale rimborso per le spese sostenute dall'ente medesimo.
2. Il versamento, nonché il periodo di validità
annuale del contributo di cui al comma 1, è da riferirsi alla data di rilascio
ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei
funghi durante l'anno.
3-bis. L'ente preposto al rilascio del tesserino
regionale di autorizzazione destina le entrate di cui al comma 1, anche a copertura
delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 14, per l'organizzazione
e lo svolgimento dei corsi di formazione micologica che si tengono nel proprio
ambito territoriale (2).
Art. 6
(Raccoglitori
professionali. Agevolazioni)
1. Ai residenti nella Regione che effettuino la
raccolta di funghi epigei spontanei al fine di integrare il reddito normalmente
percepito e che appartengano alle categorie di cui al comma 3 è riconosciuta la
qualifica di raccoglitore professionale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale determina, con provvedimento da
pubblicarsi sul BUR, i criteri per accertare le condizioni di interesse
economico necessarie ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore
professionale.
3. Le categorie di residenti alle quali può essere
riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono:
a) coltivatori diretti a qualunque titolo;
b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del
bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agricolo-forestali.
4. Ai raccoglitori professionali sono accordate le
seguenti agevolazioni:
a) accesso alla raccolta dei funghi in ogni giorno
della settimana;
b) deroga al limite quantitativo giornaliero, fino
ad un massimo del triplo della quantità di cui all'articolo 3, comma 1;
c) esenzione dal pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 5;
d) possibilità di costituire, subordinatamente alla
autorizzazione di cui al comma 5, aree delimitate da
apposite tabelle ove la raccolta dei funghi a fini economici è consentita, in
via esclusiva, senza limitazioni quantitative e temporali.
5. La provincia può autorizzare, previo parere della
commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12,
sentiti i comuni e le comunità montane interessati, la costituzione delle aree
di cui al comma 4, lettera d), per una quota di territorio provinciale
classificato montano non superiore, in via sperimentale, al 5 per cento, dietro
presentazione di domanda corredata di un piano di conduzione silvo-colturale dei terreni interessati, al fine di
garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio idrogeologico e la
capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.
L'autorizzazione, valida per un periodo di sei anni e rinnovabile alla
scadenza, è preferibilmente rilasciata ai raccoglitori professionali residenti
nei comuni in cui è localizzata l'area da delimitare per la raccolta riservata
dei funghi a fini economici.
6. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 4, i
raccoglitori professionali devono corredare la domanda di rilascio ovvero di
rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione, oltre che di
quanto previsto all'articolo 4, di:
a) documentazione comprovante l'appartenenza ad una
delle categorie di cui al comma 3;
b) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.
7. La provincia, al fine di tutelare l'attività di
raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori classificati montani, può
determinare, previo parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le
zone ricomprese in detti territori ove la raccolta è
consentita ai soli residenti con le agevolazioni di cui al comma 4, lettere b)
e c).
Art. 7
(Autorizzazioni
straordinarie)
1. Ai residenti nella Regione sprovvisti del
tesserino regionale di autorizzazione sono rilasciate, a richiesta, dall'ente
competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e giornaliere, in numero non
superiore a cinque per ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi
epigei spontanei sull'intero territorio regionale esclusivamente in compagnia
di soggetti muniti di tesserino.
2. I residenti in altre Regioni possono richiedere
un'autorizzazione annuale valida per la raccolta dei funghi epigei spontanei
sull'intero territorio regionale. Per ottenere l'autorizzazione di cui al
presente comma, deve essere presentata apposita domanda, corredata dalla
documentazione di cui all'articolo 4, comma 5, ad una delle amministrazioni
provinciali della Regione (3).
Art. 8
(Autorizzazioni
speciali)
1. Il Presidente della Giunta regionale, per
comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, può
rilasciare autorizzazioni speciali nominative, a titolo gratuito, valevoli su
tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Tali
autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono
rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione
è rilasciata dall'ente gestore, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12.
2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1
possono essere rilasciate ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o
regionale, ad aziende USL e ad istituti scolastici ed organismi scientifici, in
occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse
micologico e naturalistico.
3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni
speciali i soggetti di cui al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura,
ovvero all'ente di gestione del parco o della riserva naturale, apposita
domanda corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali
esse vengono richieste.
4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari
delle autorizzazioni speciali di cui al presente articolo devono documentare le
attività e gli studi effettuati.
5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente
articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in
caso di accertata irregolarità.