Art. 9
(Modalità
di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli
altri prodotti del sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo
il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e
degli altri prodotti del sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o
altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero
del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere
la flora fungina anche delle specie non commestibili.
4. Il carpoforo raccolto
deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la
sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire
sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in
contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore. E'
vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica per tutti i prodotti del
sottobosco.
5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a
fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere
di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria
della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo
dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 10
(Divieti
di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli
altri prodotti del sottobosco è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali regionali;
b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali
regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta
regionale, su proposta degli enti locali interessati e
sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, per motivi silvo-colturali ovvero perché ritenute di particolare
valore naturalistico o scientifico;
d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e
riserve naturali statali, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi
di gestione.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei
parchi privati per tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza degli
immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai
proprietari.
3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi e gli
altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una
fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle
aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
Art. 11
(Limitazioni
temporali)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su
richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane, può disporre
limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei
funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco nelle zone in cui
possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici che regolano
la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti floristiche del sistema interessato.
2. La Giunta regionale può vietare, per periodi
limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di
estinzione dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 12, su segnalazione degli enti locali, degli istituti
scientifici universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza
nazionale o regionale.
Art. 12
(Commissione
tecnico-consultiva)
1. E' istituita una commissione tecnico-consultiva
per la tutela dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del
sottobosco. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di
agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;
b) l'Assessore regionale competente in materia di
ambiente, o un suo delegato;
c) due docenti universitari esperti in materie
naturalistiche e forestali;
d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti delle associazioni micologiche
di rilevanza regionale;
f) due responsabili degli ispettorati micologici di
cui all'articolo 13.
2. La commissione è nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di
cui al comma 1, lettere d) ed e), è effettuata sulla base di una terna
di nominativi designati, entro quindici giorni dalla richiesta, da ciascuna
delle organizzazioni ed associazioni interessate.
3. La commissione:
a) formula proposte ed
esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a
specifiche iniziative regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;
c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il
monitoraggio sullo stato dei prodotti del sottobosco disciplinati dalla
presente legge, avvalendosi dei settori dell'amministrazione regionale
competenti in materia di agricoltura.
Art. 13
(Ispettorati
micologici)
1. Presso ogni azienda USL è istituito un centro di
controllo micologico pubblico denominato ispettorato micologico, con funzioni,
tra l'altro, di informazione, identificazione e controllo dei funghi per
prevenire fenomeni di intossicazione, nonché di supporto tecnico agli ospedali
in caso di intossicazione.
2. Gli ispettorati micologici sono istituiti
utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle aziende
USL.
3. Gli ispettorati micologici possono avvalersi,
tramite apposita convenzione, ed escludendo in ogni caso l'instaurazione di
rapporti di lavoro dipendente, della collaborazione delle associazioni
micologiche di rilevanza nazionale o regionale per lo svolgimento delle funzioni
di riconoscimento delle specie fungine destinate all'autoconsumo
e per altre attività.
Art. 14
(Corsi di
formazione)
1. Le province, i comuni, le comunità montane, le
aziende USL, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e
gli enti pubblici o privati organizzano e svolgono, nell'ambito della
programmazione regionale in materia di formazione professionale, corsi di
formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui
all'articolo 4, comma 5, lett. a), ovvero corsi per il conseguimento
dell'attestato di micologo secondo i criteri e le modalità di cui al decreto
del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, anche in vista della
assegnazione di personale agli ispettorati micologici.
Art. 15
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente
legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei
antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie
provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori
professionali di vigilanza ed ispezione delle aziende USL, alle guardie giurate
campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende
speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima,
aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.
2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti
di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la
vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti
di gestione.
Art. 16
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al
presente capo, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi
vigenti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 100mila a lire 200mila per chi:
1) esercita la raccolta senza avere versato il
contributo annuale di cui all'articolo 5;
2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti
di raccolta di cui all'articolo 3;
b) da lire 100mila a lire 300mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della
settimana diversi da quelli stabiliti dalla provincia ai sensi dell'articolo 4,
comma 10;
2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di
divieto ai sensi dello articolo 11;
3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree
riservate ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
c) da lire 200mila a lire 600mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi senza il
prescritto tesserino regionale di autorizzazione;
2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree
vietate a norma dell'articolo 10;
3) contravviene le disposizioni relative alle
modalità di raccolta di cui all'articolo 9;
4) procede alla tabellazione
di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare
autorizzazione;
d) da lire 50mila a lire 100mila per le violazioni
delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.
2. La mancata od inadeguata applicazione del piano
di conduzione di cui all'articolo 6, comma 5, la cessione o l'affitto comunque
denominati dell'area tabellata a raccolta riservata
od il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute
nell'autorizzazione rilasciata dalla provincia, comporta l'irrogazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 600mila a lire 1milione 200mila e la
revoca dell'autorizzazione medesima.
3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al
presente capo, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria
per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi,
comporta altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato
ad enti di beneficienza ed assistenza ovvero ai
soggetti titolari delle aree tabellate a raccolta
riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.
4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al
comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, l'autorizzazione alla
raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.
5. Per l'accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui al presente capo e per l'irrogazione delle relative
sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981,
n. 689 e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui
al comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, viene apposta
annotazione sintetica sul tesserino regionale di autorizzazione.