Art. 9

(Modalità di raccolta)

 

 

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

 

2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

 

3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.

 

4. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica per tutti i prodotti del sottobosco.

 

5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

 

 

 

Art. 10

(Divieti di raccolta)

 

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata:

a) nelle riserve naturali integrali regionali;

b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati e sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, per motivi silvo-colturali ovvero perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;

d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.

 

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari.

 

3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

 

 

 

Art. 11

(Limitazioni temporali)

 

 

1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti floristiche del sistema interessato.

 

2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su segnalazione degli enti locali, degli istituti scientifici universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

 

 

 

Art. 12

(Commissione tecnico-consultiva)

 

 

1. E' istituita una commissione tecnico-consultiva per la tutela dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;

b) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, o un suo delegato;

c) due docenti universitari esperti in materie naturalistiche e forestali;

d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due rappresentanti delle associazioni micologiche di rilevanza regionale;

f) due responsabili degli ispettorati micologici di cui all'articolo 13.

 

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), è effettuata sulla base di una terna di nominativi designati, entro quindici giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

 

3. La commissione:

a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;

b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;

c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il monitoraggio sullo stato dei prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge, avvalendosi dei settori dell'amministrazione regionale competenti in materia di agricoltura.

 

 

 

Art. 13

(Ispettorati micologici)

 

 

1. Presso ogni azienda USL è istituito un centro di controllo micologico pubblico denominato ispettorato micologico, con funzioni, tra l'altro, di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione, nonché di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione.

 

2. Gli ispettorati micologici sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle aziende USL.

 

3. Gli ispettorati micologici possono avvalersi, tramite apposita convenzione, ed escludendo in ogni caso l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento delle specie fungine destinate all'autoconsumo e per altre attività.

 

 

 

Art. 14

(Corsi di formazione)

 

 

1. Le province, i comuni, le comunità montane, le aziende USL, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli enti pubblici o privati organizzano e svolgono, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 5, lett. a), ovvero corsi per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, anche in vista della assegnazione di personale agli ispettorati micologici.

 

 

 

Art. 15

(Vigilanza)

 

 

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.

 

2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.

 

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

 

 

 

Art. 16

(Sanzioni)

 

 

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 100mila a lire 200mila per chi:

1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'articolo 5;

2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'articolo 3;

b) da lire 100mila a lire 300mila per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da quelli stabiliti dalla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 10;

2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dello articolo 11;

3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

c) da lire 200mila a lire 600mila per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;

2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma dell'articolo 10;

3) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'articolo 9;

4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione;

d) da lire 50mila a lire 100mila per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.

 

2. La mancata od inadeguata applicazione del piano di conduzione di cui all'articolo 6, comma 5, la cessione o l'affitto comunque denominati dell'area tabellata a raccolta riservata od il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla provincia, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 600mila a lire 1milione 200mila e la revoca dell'autorizzazione medesima.

 

3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad enti di beneficienza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.

 

4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.

 

5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

 

6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui al comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, viene apposta annotazione sintetica sul tesserino regionale di autorizzazione.