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Polizia Commerciale

 

Componenti

M.llo Saracino Nicola; Avellis Emanuele; Schiraldi Nicola

Responsabile

M.llo Saracino Nicola

Responsabile procedimento

 

Indirizzo

Via Dossetti

Telefono e Fax

0803751014 int. 216

Orario di apertura

 

 

Nella trattazione di questo argomento occorre precisare che attualmente vige un regime di transizione: la normativa che, sia pure parzialmente, si applica, è stata infatti abrogata dal D.Lgs. n°114/98, come meglio di seguito si vedrà:

La disciplina introdotta dal D.Lgs. 114/98 (Decreto Bersani)

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 114: riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’Art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997 n° 59.-

 

Il decreto legislativo di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n° 59, è stato pubblicato sulla G.U. del 24 aprile scorso (supplemento ordinario alla G.U. n° 95 del 24 aprile 1998 – Serie generale).

I tempi di attuazione della riforma sono i seguenti:

dalla data di pubblicazione del decreto e per i successivi 12 mesi operano il blocco delle licenze e le disposizioni della disciplina transitoria di cui all’art. 25;

entro il 23 luglio sono stati necessariamente conclusi i procedimenti relativi alle domande di rilascio di autorizzazioni all’apertura di un nuovo esercizio ex art. 24 L. n° 426/71 già in corso di istruttoria alla data del 24 aprile scorso, mediante adozione di espresso provvedimento;

dal 25 aprile 1999 sarà concretamente applicata la nuova disciplina, con l’auspicio che Regioni e Comuni esercitino le funzioni loro attribuite nei tempi previsti.

 

Come sarà possibile ottenere il rilascio delle autorizzazioni commerciali

 

Principi generali

L’eliminazione del sistema di predeterminazione dell’offerta e della gamma di prodotti vendibili dai singoli esercizi commerciali, l’istituzione di vincoli meno restrittivi sugli orari di vendita, la soppressione del requisito di iscrizione al REC, la promozione dell’introduzione e dell’utilizzo del commercio elettronico, l’abbandono dell’ottica pianificatrice a favore di una programmazione di tipo urbanistico - commerciale, l’abrogazione delle 14 tabelle merceologiche sostituite dai due soli settori alimentare e non - alimentare, costituiscono soltanto alcune delle linee guida del decreto in esame, il cui impianto normativo si sostituisce a numerosi provvedimenti nazionali dettando le norme – quadro della nuova disciplina del commercio e demandando la emanazione della disciplina di dettaglio alle regioni e ai comuni, per rendere gli interventi più appropriati alla realtà socio - economica locale.

In particolare sono stati previsti meccanismi di liberalizzazione, tesi a favorire il cambiamento di mentalità degli operatori del settore commerciale, all’interno, però, di una programmazione urbanistica, differenziata per tipologia di esercizi (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita), oltre a meccanismi innovativi della disciplina degli orari, a garanzia dell’adeguamento dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il tutto con specifiche finalità: dalla tutela del consumatore e dalla libertà di impresa, ., alla modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, raggiungibili mediante la garanzia del pluralismo e dell’equilibrio fra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese.

Regime autorizzatorio

Requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale

I requisiti di accesso all’attività commerciale sono stati completamente innovati rispetto alla disciplina previgente.

Soppressione del r.e.c.:

La soppressione del R.E.C., eccetto che per le tabelle speciali per i titolari delle farmacie, rivendita di generi di monopolio, impianti di distribuzione dei carburanti, attività di somministrazione di alimenti e bevande, è determinata dalla disposizione dell’art. 26 che prevede, a fare data dal 365° giorno successivo alla pubblicazione (ovvero a far data dal 24 aprile 1999), l’abrogazione della L. n° 426/71 e del D.M. n° 375/88, ad esclusione del comma 9 dell’art. 9, e delle disposizioni concernenti il R.E.C. relativamente alla Legge n° 287/91 e n° 217/83. La iscrizione nel suddetto registro nell’ultimo quinquennio per uno dei gruppi merceologici individuate dalle lettere a),b) e c) dell’art.12 del D.M. n° 375/88 è comunque enucleata tra i requisiti di accesso al settore alimentare.

A tal riguardo si precisa che l’art. 5, comma 1, prevede che l’attività commerciale possa essere esercitata con riferimento a solo due settori merceologici: alimentare e non alimentare così semplificando, rispetto alla normativa vigente, il complesso sistema delle tabelle merceologiche.

 

Requisiti morali:

Il comma due dell’art. 5 elenca i requisiti ostativi all’esercizio dell’attività, caratterizzati da una maggiore severità rispetto al passato. Non potranno esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
  1. coloro che sono stati dichiarati falliti;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per aver commesso delitti contro la p.a. o contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, oppure ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  4. coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 (commercio di sostanze alimentari nocive), 513 (turbata libertà dell’industria o del commercio), 513-bis ( illecita concorrenza con minaccia o violenza), 515 (frode nell’esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) e 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali.;
  5. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 ("disposizioni contro la mafia"), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
L’accertamento delle suddette condizioni ostative all’esercizio del commercio deve essere effettuato sulla base delle disposizioni previste dall’art. 688 del codice di procedura penale ("certificati del casellario giudiziale"), dall’art. 10 ("accertamenti d’ufficio") della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ("norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"), dall’art. 10-bis (procedura per l’applicazione delle misure di prevenzione) della legge 31 maggio 1965, n. 575 ("disposizioni contro la mafia") e dall’art. 18 (norme sull’autocertificazione) della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Una novità, rispetto alla legge n. 426/71 è rappresentata dalla previsione che il divieto di esercizio dell’attività commerciale permane solo per cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Requisiti professionali:

Nessun limite è previsto per coloro che intendono esercitare la vendita dei prodotti non alimentari.

Qualche problema potrà invece sorgere per l’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una esclusiva cerchia determinata di persone. A tal proposito il comma 6 richiede il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  2. avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;
  3. essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al REC, per uno dei gruppi merceologici individuati alle lett. a), b), c) dell’art. 12, comma 2, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.
Per le società – il possesso dei suddetti requisiti è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale.

Dunque non più rilevanza del diploma di ragioniere, bensì valutazione di esperienza maturata nel settore.

 

Funzioni delle regioni

Le regioni potranno organizzare i corsi professionali ricorrendo a rapporti convenzionali con soggetti ritenuti idonei, considerando prioritariamente camere di commercio, organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.

Tra le materie del corso professionale dovranno essere previste materie idonee a garantire l’apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all’informazione del consumatore. Il corso deve altresì contenere materie riguardanti gli aspetti della conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

 

Commercio all’ingrosso:

Tale forme di attività, compresa quella relativa ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è stata subordinata al possesso degli stessi requisiti previsti per il commercio al dettaglio. L’albo istituito dall’art.3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 ("Norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici"), è pertanto soppresso.

 

Esercizio attività al dettaglio sulle aree private in sede fissa:

La nuova disciplina dell’esercizio del commercio in sede fissa ha affidato alle Regioni il compito di disciplinare l’insediamento delle attività commerciali, con l’obiettivo di favorire, mediante la pianificazione dello strumento urbanistico, la realizzazione di una rete distributiva che all’efficienza unisca il rispetto dei vincoli urbanistici, e con particolare attenzione ai centri storici.

Dalla pianificazione alla programmazione della rete distributiva

Criteri e indirizzi generali

Il D. Lgs. distingue la disciplina in base all’estensione degli esercizi commerciali. L’art. 4, comma 1, alla lett. d) definisce come "esercizio di vicinato", per la cui apertura, trasferimento e ampliamento è sufficiente la semplice comunicazione al comune competente per territorio, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10 mila abitanti; alla lett. e) individua quali medie strutture di vendita, soggette ad autorizzazione del comune competente che, verificati i requisiti e sentite le organizzazioni di consumatori e di commercianti, può comunicare per iscritto, entro 90 giorni, l’eventuale diniego oppure affidarsi al principio del silenzio assenso, quegli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10 mila abitanti.

Per gli esercizi con superficie superiore ai limiti sopra richiamati, cioè le grandi strutture di vendita, l’autorizzazione è affidata al comune, che è previsto che convochi, entro 60 giorni dalla domanda, una conferenza di servizi, nella quale il ruolo preminente è assegnato al rappresentante della Regione, risultando indefettibile il suo parere favorevole. Nell’ottica della semplificazione deve essere inquadrato il meccanismo di silenzio-assenso introdotto per tale fattispecie: infatti, qualora non venga comunicato il diniego entro i 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza, le domande devono ritenersi accolte. E’ infine previsto il blocco per un anno delle aperture di nuovi ipermercati, cioè fino all’approvazione delle leggi regionali.

E’ demandata alle regioni la disciplina della programmazione urbanistica riferita al settore commerciale, ovvero l’adozione di criteri cui gli strumenti urbanistici comunali devono adeguarsi.

Già da tali principi è evidenziata la complessità del meccanismo instaurato: non più autonoma pianificazione commerciale, bensì inserimento della programmazione commerciale in quella urbanistica.
Per l’attuazione delle suddette finalità, entro un anno dalla pubblicazione del D.L.vo n°114/98 ogni regione deve adottare norme urbanistiche relative al settore commerciale cui gli strumenti urbanistici comunali, nonché i regolamenti di polizia urbana e di edilizia comunali devono adeguarsi. Per l’ipotesi di inerzia dei comuni protrattasi per oltre 180 giorni, il decreto ha previsto la possibilità di interventi sostitutivi delle regioni, fino all’emanazione delle norme comunali.

Gli strumenti urbanistici devono, in particolare, individuare:

le aree da destinare agli insediamenti commerciali e, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
gli specifici limiti ai quali sottoporre gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell’arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
eventuali ulteriori vincoli di natura urbanistica , anche inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti all’immobile o al complesso di immobili e dell’autorizzazione all’apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità: quest’ultima è una significativa espressione del principio di semplificazione al quale sono conformati i procedimenti previsti dal decreto in esame.

 

 

MODALITA’ DI AVVIO DELL’ATTIVITA’

Comunicazione e autorizzazioni

Gli articoli 7, 8 e 9 costituiscono un ulteriore passo avanti nel procedimento di semplificazione in atto nella vigente legislazione, che ha interessato il regime autorizzatorio..

Vediamo, in particolare, come concretamente sarà attuata quella tanto attesa e pubblicizzata "liberalizzazione".

 

Esercizi di vicinato

L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento dei cosiddetti esercizi di vicinato (quelli al di sotto dei 150 mq. di superficie nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e al di sotto dei 250 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti), decorso un anno dalla pubblicazione del decreto, sarà possibile con sola comunicazione da inviare al Sindaco, in sostituzione della attuale autorizzazione, decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima.

Detta comunicazione è funzionale ai soli fini dell’esercizio dell’attività commerciale e non assorbe né sostituisce le autorizzazioni o concessioni previste dalla legislazione urbanistica.

Nella comunicazione al comune il soggetto interessato deve dichiarare:

di essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività di cui al precedente articolo 5 (lett. a);
di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico - sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso (lett. b);
il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio (lett. c);
l’esito dell’eventuale valutazione, affidata al comune, dell’impatto del nuovo esercizio sull’apparato distributivo locale (lett. d).

A tal riguardo è opportuno evidenziare che detta norma ha previsto che le regioni, con assoluta discrezionalità, per aree metropolitane e sovracomunali e per i centri storici, possano attribuire al comune, secondo precisi criteri, il potere di subordinare per un periodo non superiore ai 2 anni gli effetti della comunicazione di apertura di nuovi " esercizi di vicinato" alla valutazione, da parte dell’amministrazione comunale medesima, dell’impatto del nuovo esercizio sull’apparato distributivo locale e sul tessuto urbano (art.10, comma 1, lett. c).

Tale potere limitativo appare immotivato per le aree metropolitane e quelle sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza (lett. a e b dell’art.6, comma 3). Nella logica della liberalizzazione, le limitazioni avrebbero dovuto concernere soltanto misure di salvaguardia riferite ad aree nelle quali la struttura esistente degli esercizi commerciali richiede una particolare tutela per ragioni storiche e culturali.

 

 

Buoni pasto

Altra novità: riprendendo quanto disposto all’art.4 della legge 77 del 25.3.1997, che permette l’utilizzabilità dei cosiddetti buoni pasto – oltre che nei pubblici esercizi – anche negli esercizi commerciali "di vicinato", il decreto in esame consente il consumo sul posto dei beni venduti, vietando però che detti esercizi effettuino un servizio di somministrazione e si dotino di strutture (ad esempio tavoli) che permettano il consumo sul posto dei beni venduti.

 

Medie strutture di vendita

L’articolo 8, che disciplina l’apertura, il trasferimento ed ampliamento delle medie strutture di vendita, che occupano quindi una superficie superiore ai limiti previsti per gli esercizi di vicinato, e fino a 1500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, ha conservato un regime autorizzatorio, unitamente all’operatività del meccanismo del silenzio-assenso.

L’autorizzazione è rilasciata dal comune territorialmente competente (comma 1), previa domanda dell’interessato ( comma 2) il quale deve dichiarare:

di essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività commerciale di cui al precedente articolo 5 (lett. a);
il settore o i settori merceologici l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio (lett. b);
l’eventuale possesso dei requisiti e delle condizioni che garantiscono una condizione di priorità alla domanda medesima ovvero: la concentrazione di preesistenti strutture medie o grandi di vendita; l’impegno alla riassunzione del personale dipendente nelle stesse; l’eventuale frequenza di un corso professionale di formazione o il possesso di adeguata qualificazione nel caso si tratti di esercizio appartenente al settore non alimentare; concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 24 L. n° 426/71 per la vendita di generi di largo e generale consumo, con reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

Il Comune, per il rilascio delle autorizzazioni, è tenuto a predeterminare dei criteri, nell’osservanza della normativa e degli atti di programmazione regionale, e sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e quelle degli imprenditori del commercio. Non sono previsti in questo caso poteri sostitutivi della regione.

I comuni hanno però l’obbligo di adottare le norme sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto dei principi generali sul procedimento amministrativo fissati dalla legge n° 241 del 1990, prevedendo comunque un meccanismo di silenzio-assenso per il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte entro 90 giorni dalla data del loro ricevimento, qualora non venga comunicato un espresso provvedimento di diniego.

 

 

Grandi strutture di vendita

Per le grandi strutture di vendita (oltre i limiti delle medie strutture di vendita) è previsto un diverso procedimento autorizzatorio, la cui competenza è del comune con il coinvolgimento anche della regione e della provincia, secondo il seguente meccanismo: il comune, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (le cui caratteristiche sono identiche a quelle previste per l’autorizzazione relativa alle medie strutture di vendita, alle quali si rimanda) deve convocare una conferenza di servizi composta da tre membri, ovvero il rappresentante del comune, il rappresentante della regione e il rappresentante della provincia che devono adottare le deliberazioni a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il voto favorevole del rappresentante della regione è però un presupposto del rilascio dell’autorizzazione, poiché concernente i criteri programmatori regionali (norme urbanistiche e sulla pianificazione commerciale). E’ previsto, inoltre, che alle riunioni della conferenza partecipino, senza diritto di voto, e a titolo consultivo, anche i rappresentanti dei comuni confinanti, delle organizzazioni dei consumatori e dei commercianti più rappresentative in relazione al bacino d’utenza dell’insediamento interessato. Qualora il bacino di utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi deve informarla e richiedere il parere, che però non è vincolante, ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

Anche per questa fattispecie, come per gli esercizi di media dimensione, è prevista una forma di silenzio-assenso, in applicazione della quale si ritengono accolte le domande in relazione alle quali non sia stato comunicato un espresso diniego entro 120 giorni dalla convocazione della Conferenza dei servizi (com.5).

In tale ipotesi spetta alla Regione deliberare le norme sul procedimento di autorizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, snellezza e partecipazione fissati dalla legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990).

 

Disposizioni transitorie e finali

Il titolo IX (art. 25 e 26) contiene la disciplina transitoria e finale relativa al commercio in sede fissa, dispone, inoltre, le abrogazioni della disciplina preesistente e sono previsti gli indennizzi per i titolari di negozi di vicinato, iscritti da cinque anni all’INPS, che cessano l’attività e restituiscono la licenza , al fine di consentire loro il ricollocamento professionale.

Per il passaggio dall’attuale sistema articolato nelle 14 tabelle ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, è previsto che gli esercenti autorizzati alla vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle abrogate possono porre in vendita i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatti salvi i requisiti igienico-sanitario. E’ opportuno premettere che le tabelle dalla I alla VII vanno inquadrate nel settore alimentare; mentre le tabelle dalla IX alla XIV nel settore non alimentare. I titolari della VIII tabella (prodotti alimentari e non, che riguardano gli esercizi superiori a 400 mq.) potranno presumibilmente porre in vendita i prodotti di entrambi i settori. Dalla data di pubblicazione del decreto l’autorizzazione sarà convertita d’ufficio, con l’indicazione del nuovo settore.

A tale regola fanno eccezione i titolari di farmacia, di rivendita di monopolio e di distributori di carburanti che, come già ribadito non rientrano nella sfera di applicazione del decreto. E’ opportuno rilevare, però, che, sotto il profilo pratico, sebbene la disposizione dell’art. 10, comma 5 concernente l’utilizzazione di una modulistica unificata, entri in vigore dalla data di pubblicazione del decreto, dovranno essere impiegati i precedenti modelli SIREDI sino alla approvazione della nuova modulistica.

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L’art. 26 contiene le disposizioni finali.

Il comma 1 rinvia l’efficacia delle norme contenute nel decreto di un anno a decorrere dalla sua pubblicazione, ad eccezione delle seguenti disposizioni:

art. 6 (programmazione della rete distributiva);
art.10 (disposizioni particolari);
art.15 (commi 7, 8 e 9 – vendite sottocosto);
art.25 (disciplina transitoria), commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
art.26, comma 3 (conferma vigenza disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previsti da leggi speciali).

 

Il comma 4 fa invece salva la normativa vigente in materia di esercizio dell’attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla legge 5 agosto 1981 n. 416 e successive modificazioni. Ai soggetti titolari di dette attività non si applicano le disposizioni sulla conversione delle tabelle merceologiche di cui all’art.25, comma 1.

 

 
Infine, Il comma 6 dispone l’abrogazione:
della legge 11 giugno 1971 n.426 ("Disciplina del commercio") e successive modificazioni;
del Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1988 n.375 ("Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n.426 sulla disciplina del commercio").
Vengono però espressamente esclusi dall’effetto abrogativo l’art.56 comma 9 e l’allegato 9 del D.M. n.375/88, che istituiscono e regolano le tabelle merceologiche speciali per le farmacie, le rivendite di generi di monopolio e i distributori automatici di carburanti.

Inoltre l’effetto abrogativo della legge n.426 e del D.M. n.375/88 è stato limitato sia con riferimento alle norme sul Registro degli esercenti il commercio (REC) sia in relazione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande (legge 25 agosto 1991, n.287 "Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi") e all’attività ricettiva (legge 17 marzo 1983, n.217 "legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica").

Risultano inoltre abrogate le seguenti leggi:

la legge 28 luglio 1971 n.558 ("Disciplina dell’orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio");
la legge 19 marzo 1980 n.80 ("Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione ") come modificata dalla legge 12 aprile 1991 n.130;
l’art.8 del DI 1° ottobre 1982 n.697 ("Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale"), convertite con modificazione dalla legge 29 novembre 1982 n.887, come riformulato dall’art.1 del DI 26 gennaio 1987 n.9, convertito con modificazione dalla legge 26 gennaio 1987 n.121;
l’art.4 della legge 6 febbraio 1987 n.15 ("Conversione in legge, con modificazione, del Decreto Legge 9 dicembre 1986 n.832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione"); si tratta della norma che consente ai comuni l’istituzione di tabelle merceologiche speciali per tutelare prodotti della tradizione locale;
IL D.P.R. 18 aprile 1994 n.384 ("Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all’apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita e di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (REC) e del procedimento, ad essi connesso, di adozione del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita");
l’art.2 del D.M. 16 settembre 1996, n.561 ("Regolamento concernente modificazioni al D.M. 4 agosto 1988 n.375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971 n.426, sulla disciplina del commercio");
l’art.2 commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n.662 (collegato alla finanziaria per il 1997;
ogni altra norma contraria al decreto o con esso incompatibile.
Sono, infine, soppresse le voci n.50 (rivendite di giornali e riviste) 55 (insediamento, trasferimento o ampliamento di attività commerciale non alimentare) e 56 (subingresso in attività commerciale non alimentare con modifica dei locali) della tabella c) allegata al D.P.R. 26 aprile 1992 n.300 come modificata e integrata dal D.P.R. 9 maggio 1994 n.407.

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Commercio al dettaglio su aree pubbliche

La disciplina del commercio su aree pubbliche (c.d. ambulantato) si limita a dettare principi e disposizioni di carattere generale, rinviando, per la normativa di dettaglio, ad una regolamentazione regionale maggiormente in grado di disciplinare una attività che presenta delle forti caratterizzazioni locali . Preliminarmente si ricorda, che l’art.117 della Cost. assegna alle regioni la competenza legislativa in materia di fiere e di mercati, vale a dire le aree e le manifestazioni nell’ambito delle quali si esercita l’attività commerciale in esame .

L’art.27, elenca alcune definizioni relative all’esercizio del commercio su aree pubbliche.

Per commercio su aree pubbliche si intende la attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande, esercitata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo- (strade, canali, piazze) o su quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area, di qualsiasi natura, destinata ad uso pubblico, ovvero sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte.

La parte di area, pubblica o privata, data in concessione all’operatore commerciale è definita posteggio. L’insieme di più posteggi costituisce il mercato, ovvero l’area attrezzata o meno destinata per uno o più giorni o per l’intera settimana all’esercizio dell’attività commerciale per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, nonché l’erogazione di pubblici servizi.

Si distingue dal mercato la fiera, che si caratterizza per l’afflusso in giorni stabiliti – sia sulle aree pubbliche che su quelle private di cui il comune abbia la disponibilità – di operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

L’articolo 27, alla lett. f), precisa che per presenza in un mercato si intende il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività; alla lett. g), invece, puntualizza che per presenza effettiva in una fiera, si intende il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera.

L’art.28, comma 1, disciplina e definisce il regime autorizzatorio cui è soggetto il commercio su aree pubbliche nelle due modalità di esercizio dell’attività individuate dall’articolo stesso (si ricorda che l’attuale normativa ne prevede tre):

commercio effettuato mediante utilizzo di posteggi data in concessione per la durata di 10 anni;
commercio esercitato su qualsiasi area in forma itinerante.

Il rilascio delle autorizzazioni – sia a favore di persone fisiche che di società di persone costituite sulla base delle norme vigenti – compete, in base alla normativa che sarà emanata dalle singole Regioni, al Comune ( è certamente noto a tutti che sinora la competenza era suddivisa tra Comune (tipo "A") e Regione (tipo "B" e "C") che deve però operare "in base alla normativa emanata dalla Regione".

Una distinzione significativa: qualora l’esercizio dell’attività comporti l’utilizzo di posteggi, l’autorizzazione viene rilasciata dal Comune in cui ha sede il posteggio ed abilita anche all’esercizio del commercio itinerante, purchè ristretto dell’ambito del territorio Regionale (comma 3); qualora, invece l’attività verrà svolta esclusivamente in forma itinerante, il rilascio della relativa autorizzazione compete al Comune in cui il richiedente ha la residenza ( se si tratta di persona fisica) o la sede legale. Detta autorizzazione abilita anche all’esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore e nei locali in cui si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago (comma 4).

Nelle domande di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche il richiedente dovrà dichiarare:

di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività commerciale, di cui all’art. 5 del decreto;

- i settori o il settore merceologico e, qualora non intenda svolgere l’attività commerciale esclusivamente in forma itinerante, il posteggio del quale chiede la concessione.

L’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche abilita, altresì, alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell’ambito della Regione cui appartiene il Comune che l’ha rilasciata, sia nell’ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.

Relativamente al commercio dei prodotti alimentari, il comma 7 prevede che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche degli stessi abilita anche alla loro somministrazione, se il titolare dell’autorizzazione risulti in possesso dei requisiti previsti per l’una e l’altra attività. In tale ipotesi l’abilitazione alla somministrazione deve essere annotata sull’autorizzazione.

L’esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari è ovviamente assoggettato alle norme comunitarie e nazionali di tutela igienico - sanitaria e sarà il Ministro della Sanità che provvederà con apposita ordinanza a fissare modalità di vendita e requisiti delle attrezzature utilizzate.

Per l’esercizio del commercio ambulante nelle aree del demanio marittimo, invece è prevista la preventiva acquisizione di un nullaosta delle Autorità Marittime competenti alle quali spetta disciplinare modalità e condizioni per l’accesso a tali aree. Mentre il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, stazioni e autostrade non può essere esercitato senza il permesso del soggetto proprietario o del gestore.

I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della concessione devono essere assegnati giornalmente, limitatamente al periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che vi abbiano o meno potuto svolgere la loro attività.

Competenze regionali

Alle Regioni sono state attribuite competenze in materia di programmazione e di modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche.

In particolare è stata loro riservata l’emanazione – entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto in esame – delle norme relative alla definizione delle modalità di esercizio del commercio, criteri e procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonché la reintestazione dell’autorizzazione in caso di cessione dell’attività e i criteri per l’assegnazione dei posteggi. Sempre alle Regioni è stata attribuita la determinazione degli indirizzi in materia di orari, ferma restando la competenza del Sindaco a fissarli, nonché la fissazione dei criteri ai quali devono attenersi i Comuni per individuare le aree e fissare il numero dei posteggi da destinare all’attività, per l’istituzione la soppressione o lo spostamento dei mercati e l’istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. La fissazione di tali criteri – che devono essere formulati tenendo conto delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione ivi residente – risponde all’esigenza di garantire la produttività del servizio, la soddisfazione degli interessi del consumatore, nonché l’equilibrio con le altre forme di distribuzione.

Inoltre, le Regioni provvedono anche a stabilire le caratteristiche tipologiche delle fiere e le modalità di partecipazione alle medesime seguendo il criterio della priorità dell’assegnazione dei posteggi disponibili a favore dei commercianti che vantino il più alto numero di presenze effettive.

Per l’emanazione delle norme relative alla disciplina di cui all’articolo in esame è previsto che, propedeuticamente, le Regioni consultino i rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni degli imprenditori commerciali. Devono inoltre prevedere le modalità di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

Adempimenti comunali

Per quanto attiene alle competenze dei Comuni, che devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni emanate dalle Regioni, vanno evidenziate quelle relative alla determinazione dell’ampiezza complessiva delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche, alla fissazione della superficie e delle modalità di assegnazione dei posteggi, nonché dei criteri di assegnazione delle aree da riservare agli agricoltori per la vendita dei loro prodotti. E’ facoltà dei Comuni anche la eventuale determinazione delle tipologie merceologiche dei posteggi, sia nelle fiere che nei mercati, allo scopo di garantire un miglior servizio a favore dei consumatori.

Compete, altresì, al Comune: deliberare in merito alla individuazione delle aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale da sottrarre interamente o parzialmente all’esercizio del commercio ai fini della loro salvaguardia; vietare o limitare l’esercizio del commercio per i motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di interesse pubblico; stabilire le procedure per la presentazione e l’istruttoria, determinando il termine entro il quale esse devono ritenersi accolte in mancanza di provvedimento di diniego (il predetto termine non può superare i 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda) e, inoltre, tutte le altre norme volte ad assicurare la trasparenza e la snellezza all’azione amministrativa, nonché la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 241/90.

In caso d’inerzia è previsto che le Regioni intervengano in via sostitutiva adottando le opportune norme destinate a rimanere in vigore fino all’emanazione delle norme comunali.

Quanto al regime sanzionatorio, vi è da rilevare che lo stesso appare meglio articolato che in passato. Competente per le violazioni è il Sindaco del luogo in cui le stesse si verificano è alla medesima autorità vengono destinati i proventi

 

Sanzioni

Per chi esercita il commercio senza le necessarie autorizzazioni o su aree non previste dalle stesse autorizzazioni la sanzione pecuniaria va dai 5 ai 30 milioni, con confisca delle attrezzature e merce (comma 1). Una sanzione da 1 a 6 milioni, invece, è prevista (comma 2) per coloro che violano le limitazioni e i divieti all’esercizio dell’attività commerciale posti dal Comune.

Sospensione dell’attivita’

La sospensione dell’attività di vendita fino ad un massimo di 20 giorni è prevista per motivi di particolare gravità o di recidiva. Quest’ultima si verifica nel caso di ripetizione della medesima violazione per due volte nell’arco dell’anno, anche nel caso si sia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Trattasi di disposizione innovativa e contenutisticamente apprezzabile.

 

Revoca

La revoca dell’autorizzazione si applica nei seguenti casi:

quando il titolare non inizia l’attività entro 6 mesi dalla data dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
in caso di decadenza dalla concessione del posteggio in conseguenza del mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo complessivamente superiori ai 4 mesi nell’arco di un anno, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
in caso di perdita, da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti per l’esercizio del commercio.

 

Disposizioni finali e transitorie

I soggetti esercitanti il commercio sui aree pubbliche sono soggetti alle stesse disposizioni previste dal decreto per tutti gli altri esercenti il commercio, purché non contrastanti con quelle previste specificamente per il commercio su aree pubbliche. Per tale settore continuano ad applicarsi, fino all’adozione delle disposizioni di attuazione, le norme previgenti, mentre sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori commerciali prima dell’entrata in vigore del decreto in esame e delle disposizioni attuative del citato art.28 (comma 3 ). Con tale riferimento si ritiene che sia stata richiamata la applicabilità delle norme dettate in materia di prezzi e di vendite straordinarie.

Sono esclusi dall’applicazione della disciplina del commercio su aree pubbliche (salvo che per le disposizioni relative alla concessione di posteggi e alle soste in caso di commercio itinerante) i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni che esercitano la vendita dei propri prodotti su dette aree, ai sensi della legge 59/1963.

Permane il divieto di vendere su aree pubbliche le bevande alcoliche diverse da quelle vendute in recipienti chiusi nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 176, comma 1, del R.D. n° 635/1940 (regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P.S.), nonché il divieto di vendere ed esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi. E’, invece, abolito ogni precedente divieto di vendita di merci (compreso il pane) nei mercati scoperti fermo restando il rispetto dei requisiti igienico - sanitari previsti.

Sino all’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n°114/98, il cittadino potrà attenersi alle seguenti indicazioni:

Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ricadenti nel territorio comunale, date in concessione decennale per posteggio giornaliero da 5 a 7 gg. a settimana (L. 112/91 - art. 1, comma 2, tipologia A)

Sede: Servizio commercio su aree pubbliche

Modalità richiesta: Istanza in bollo, a mezzo raccomandata A.R., con indicazione delle generalità, della nazionalità, del codice fiscale e dell'iscrizione al REC con le relative specializzazioni merceologiche del richiedente

Documenti:

certificato di residenza in carta semplice (nella domanda possono essere indicate priorità per le localizzazioni e le dimensioni dell'area)

Al ritiro dell'autorizzazione marca da bollo da L. 20.000

Nel caso di società, anche:

nell'istanza deve essere indicata la ragione sociale

atto costitutivo bollato e registrato

certificato Registro Imprese

certificato di residenza, in carta semplice, dell'amministratore.

Annotazioni: Per l'autorizzazione è necessaria l'iscrizione al REC in sede fissa e l'insussistenza di procedimenti o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia (L. n°47 del 17/1/94 e D.Lgs. n° 490 dell'8/8/94)

Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (L. 112/91 - art. 1, comma 2, tipologia B) e Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (L. 112/91 - art. 1, comma 2, tipologia C)

 

Disciplina attuale: l’aspetto che maggiormente rileva attualmente concerne la assegnazione dei posteggi, i cui criteri sono stati più volte modificati in questi ultimi anni.

 Riassuntivamente si può esaminare il seguente schema, ripreso da ****** indicare la fonte

Mercati a cadenza settimanale o plurisettimanale I posteggi temporaneamente non occupati sono assegnati ai titolari di autorizzazione regionale tipo a), b) e c) secondo il numero di presenze sul mercato
Fiere o mercati di cui all'art. 2 c.7. L.112/91 Cadenza mensile i posteggi sono assegnati preferibilmente ai titolari di autorizzazione regionale c) secondo il numero di presenze sul mercato (circolare n° 3415/C/97.
Cadenza ultra mensile I posteggi temporaneamente non occupati sono assegnanti ai titolari di autorizzazione tipo a), b) e c) provenienti da tutto il territorio nazionale secondo il numero di presenze sul mercato
Fiere - mercati o sagre in occasione di festività locali (art. 3 c.6 L. 112/91) i posteggi sono assegnati preferibilmente ai titolari di autorizzazione regionale c) secondo il numero di presenze sul mercato

 

Le vendite straordinarie (attuale regime)

saldi di fine stagione

quando si possono fare: dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre, secondo la seguente procedura: la vendita dei saldi di fine stagione deve essere comunicata al Sindaco mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 5 giorni prima dell'inizio della vendita. la comunicazione, in carta libera, deve contenere i dati anagrafici del richiedente, il numero dell'autorizzazione amministrativa, l'ubicazione dell'esercizio commerciale, la data di inizio e fine della vendita speciale

vendite promozionali

quando si possono fare: per il settore abbigliamento (tab. IX) possono essere fatte solo dal 8 marzo al 31 maggio e dall'11 settembre al 27 novembre. le vendite promozionali dei prodotti alimentari e di quelli per l'igiene della persona e della casa possono invece essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e senza la preventiva comunicazione al Sindaco. Per tutti gli altri settori commerciali diversi da quelli citati la vendita promozionale può essere svolta in qualsiasi periodo dell'anno.

Procedura: la vendita promozionale deve essere comunicata al Sindaco mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 5 giorni prima dell'inizio della vendita. la comunicazione, in carta libera, deve contenere i dati anagrafici del richiedente, il numero dell'autorizzazione amministrativa, l'ubicazione dell'esercizio commerciale, la data di inizio e di fine vendita, oltre alla percentuale di sconto e l'elenco dei prodotti in offerta. presso i nostri uffici è disponibile una copia dello stampato pronto per essere compilato.

vendite di liquidazione

quando si possono fare: in ogni periodo dell'anno purché in conseguenza delle seguenti circostanze:

cessazione dell'attività commerciale o chiusura di una succursale dell'azienda (durata massima 13 settimane).
cessione dell'azienda o di una sua succursale (durata massima 13 settimane).
trasferimento dell'azienda in altri locali (durata massima 6 settimane).
trasformazione o rinnovo dei locali (durata massima 6 settimane).
cessazione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia di una o più tabelle merceologiche (durata massima 13 settimane).

procedura: le vendite di liquidazione devono essere comunicate al sindaco mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita.

in tutte le comunicazioni pubblicitarie che attengono alle vendite di liquidazione devono essere indicati gli estremi della comunicazione.

documenti da allegare alla comunicazione:

  1. cessazione di attività: copia dell'atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa.
  2. cessione dell'attività: copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata.
  3. trasferimento dell'esercizio commerciale: copia della comunicazione formulata al comune per trasferirsi.
  4. per la trasformazione o rinnovo dei locali con intervento di opere murarie
    - concessione o autorizzazione edilizia.
  5. - copia della comunicazione di cui all'art. 26 della legge 47/89. (dichiarazione del professionista incaricato).
  6. tinteggiatura: copia del preventivo della ditta o autocertificazione in caso di lavori in economia.
  7. sostituzione totale dell'arredamento: copia della fattura d'acquisto o preventivo d'acquisto delle attrezzature.
  8. cessazione della vendita di determinate merci: copia dell'atto di rinuncia presentata al comune.

Le vendite straordinarie (nuovo regime)

Le vendite straordinarie, come ben noto, sono quelle forme di vendita al dettaglio, denominate di liquidazione, di fine stagione e promozionali presentate dal venditore come occasioni favorevoli all’acquisto perché offrono generalmente condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Sulle vendite straordinarie è intervenuta recentemente la legge n. 127 del 1997 (la c.d. "BASSANINI bis") che all’art. 17, comma 93, contiene la deroga per la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie. Il relativo termine è, però scaduto il 18 novembre 1997.

La disciplina delle vendite straordinarie, di cui alla legge n. 80 del 1980, risulta abrogata dall’art. 26, comma 5, del decreto legislativo n°114/98. L’elemento di maggiore novità consiste nella definizione di poche norme di carattere generale, mentre è affidato alle regioni il compito di disciplinare in modo approfondito dettagliato le ulteriori modalità e aspetti. In particolare, è stata abrogata la determinazione minuziosa dei periodi dell’anno in cui possono svolgersi tali vendite. Sono definite vendite straordinarie 1) le vendite di liquidazione; 2) le vendite di fine stagione; 3) le vendite promozionali: in tali forme di vendita il dettagliante offre al pubblico condizioni favorevoli reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.

Le vendite di liquidazione sono definite al comma 2 come vendite effettuate da parte del dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci. Sempre il comma 2 indica una serie di circostanze, da intendersi tassative, che possono dar luogo alle vendite di liquidazione. Queste sono:

cessazione dell’attività commerciale;
cessione dell’azienda;
trasferimento dell’azienda in altro locale;
trasformazione o rinnovo dei locali.

Risulta dunque abrogata una circostanza, ovvero la cessazione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia di una o più tabelle merceologiche. L’abolizione dell’istituto delle tabelle ha ovviamente fatto venir meno la ratio della suddetta previsione.

Le vendite di liquidazione potranno essere effettuate in qualunque periodo dell’anno dal momento che le circostanze sopra indicate possono verificarsi in qualsiasi momento. Modalità e durata delle liquidazioni saranno stabiliti dalle regioni e non più dalla normativa statale.

Le vendite di fine stagione (i cosiddetti saldi) riguardano invece i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

Anche in questa ipotesi la definizione delle modalità e dei periodi in cui effettuare i saldi è stata demandata alle regioni.

Per quanto riguarda, infine, la vendita promozionale, il decreto si è limitato a stabilire che essa debba essere effettuata per un periodo di tempo limitato.

Completamente liberalizzato è invece l’oggetto della vendita che può riguardare tutti o una parte dei prodotti merceologici, (mentre la .legge 80 del 1980 vietava la vendita promozionale di tutti i prodotti compresi nell’autorizzazione di esercizio).

Per le promozioni, come per le altre forme di vendita, saranno le regioni a definirne modalità e durata.

Le vendite promozionali, a differenza delle liquidazioni e dei saldi, non sono state ben definite.

Il decreto ha demandato alle regioni anche le modalità dello svolgimento della pubblicità, indicando due elementi a tutela del consumatore: in primo luogo, il comma 6 dell’art. 15, che prevede che nell’elaborazione delle norme di disciplina della modalità di svolgimento delle vendite le regioni devono consultare le associazioni dei consumatori; in secondo luogo, le regioni devono regolare la pubblicità delle vendite "anche ai fini di una corretta informazione del consumatore".

Si ricorda, al riguardo, un altro strumento in materia: il D.Lgs. n. 74 del 1992 emanato con lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali gli imprenditori e i consumatori.

VENDITE SOTTO COSTO:

Le vendite sotto costo, ovvero quelle il cui prezzo di vendita è inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, non costituiscono una categoria ulteriore alle tre esaminate finora, bensì una modalità di vendita che può essere applicata sia alle liquidazioni che ai saldi e alle vendite promozionali.

Autorizzazione (annuale) per la vendita al pubblico dei prodotti agricoli

La legge n°59/63 disciplina specificamente l’autorizzazione alla vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei coltivatori diretti del fondo i quali, in forma singola o associata, hanno diritto ad ottenere l’autorizzazione a vendere in tutto il territorio della Repubblica i prodotti ottenuti nei propri fondi o allevamenti senza che sia necessaria anche l’autorizzazione al commercio al minuto; occorre precisare che per la vendita su aree pubbliche da parte dei produttori agricoli è disciplinata con i criteri previsti dall’art.7 comma 6 della legge n°112/91.

 

Per gli agricoltori produttori diretti (L. 59/63 e successive modifiche)

Sede: Ufficio commercio

Modalità richiesta: Istanza in carta semplice

Documenti:

1.dichiarazione sostitutiva - autocertificazione relativa ai prodotti coltivati e ai dati catastali del terreno

2.certificato relativo alla qualità di produttore agricolo rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno

3. certificato del casellario giudiziale in bollo

4.stato di famiglia e certificato di residenza, in carta semplice

Annotazioni: Per l'autorizzazione è necessaria l'assenza di condanne per delitti, previsti da leggi speciali, contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e la salute pubblica, nonché che il richiedente risulti iscritto negli appositi elenchi come imprenditore agricolo,coltivatore diretto , bracciante agricolo, ecc..

 

Verbale di contestazione di illecito amministrativo

Nella ipotesi in cui gli operatori di polizia municipale accertino una violazione alla vigente normativa sul commercio potranno stilare un verbale di contestazione seguendo la seguente falsariga:

L'anno __________ addì ______ del mese di____________ alle ore_________ in ___________ noi sottoscritti ______________________ Ufficiali di P.G./Agenti P.G. appartenenti al suddetto comando rendiamo noto di aver accertato che il Sig. ____________ nato a ______________ il ______________ e residente a ______________ alla via ______________ n. ____ identificato a mezzo di ________________ rilasciata da _________ si è reso responsabile (descrivere la violazione accertata e le modalità) costituente illecito amministrativo.

In merito l'interessato ha dichiarato: (riportare le dichiarazioni che l'interessato intende fornire)

Quanto accertato costituisce violazione dell'art. _____ della Legge ______________ che commina la sanzione amministrativa da £.______________ a £.______________ .

MODALITA' DI ESTINZIONE :

La presente violazione può essere estinta mediante il pagamento di £.______________ entro 60 gg. mediante versamento della somma al ______________ di ______________ o in contanti al ______________

Trascorsi inutilmente i termini per l'estinzione sarà presentato rapporto a ______________ alla quale l'interessato potrà, entro 30 giorni dalla contestazione, presentare memorie, scritti difensivi, o chiedere di essere sentito.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

 

Il trasgressore

L'accertatore

 

 

Normativa di riferimento

D.Lgs. 114/98

L. 426/71

L.112/91

L.59/63

 

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