Polizia Commerciale
Nella trattazione di questo argomento occorre precisare che attualmente vige un regime di transizione: la normativa che, sia pure parzialmente, si applica, è stata infatti abrogata dal D.Lgs. n°114/98, come meglio di seguito si vedrà: La disciplina introdotta dal D.Lgs. 114/98 (Decreto Bersani)
Il decreto legislativo di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dellart. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n° 59, è stato pubblicato sulla G.U. del 24 aprile scorso (supplemento ordinario alla G.U. n° 95 del 24 aprile 1998 Serie generale). I tempi di attuazione della riforma sono i seguenti: dalla data di pubblicazione del decreto e per i successivi 12 mesi operano il blocco delle licenze e le disposizioni della disciplina transitoria di cui allart. 25; entro il 23 luglio sono stati necessariamente conclusi i procedimenti relativi alle domande di rilascio di autorizzazioni allapertura di un nuovo esercizio ex art. 24 L. n° 426/71 già in corso di istruttoria alla data del 24 aprile scorso, mediante adozione di espresso provvedimento; dal 25 aprile 1999 sarà concretamente applicata la nuova disciplina, con lauspicio che Regioni e Comuni esercitino le funzioni loro attribuite nei tempi previsti.
Come sarà possibile ottenere il rilascio delle autorizzazioni commerciali
Leliminazione del sistema di predeterminazione dellofferta e della gamma di prodotti vendibili dai singoli esercizi commerciali, listituzione di vincoli meno restrittivi sugli orari di vendita, la soppressione del requisito di iscrizione al REC, la promozione dellintroduzione e dellutilizzo del commercio elettronico, labbandono dellottica pianificatrice a favore di una programmazione di tipo urbanistico - commerciale, labrogazione delle 14 tabelle merceologiche sostituite dai due soli settori alimentare e non - alimentare, costituiscono soltanto alcune delle linee guida del decreto in esame, il cui impianto normativo si sostituisce a numerosi provvedimenti nazionali dettando le norme quadro della nuova disciplina del commercio e demandando la emanazione della disciplina di dettaglio alle regioni e ai comuni, per rendere gli interventi più appropriati alla realtà socio - economica locale. In particolare sono stati previsti meccanismi di liberalizzazione, tesi a favorire il cambiamento di mentalità degli operatori del settore commerciale, allinterno, però, di una programmazione urbanistica, differenziata per tipologia di esercizi (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita), oltre a meccanismi innovativi della disciplina degli orari, a garanzia delladeguamento dei servizi alle esigenze degli utenti. Il tutto con specifiche finalità: dalla tutela del consumatore e dalla libertà di impresa, ., alla modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, raggiungibili mediante la garanzia del pluralismo e dellequilibrio fra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese. Requisiti per lesercizio dellattività commerciale
La soppressione del R.E.C., eccetto che per le tabelle speciali per i titolari delle farmacie, rivendita di generi di monopolio, impianti di distribuzione dei carburanti, attività di somministrazione di alimenti e bevande, è determinata dalla disposizione dellart. 26 che prevede, a fare data dal 365° giorno successivo alla pubblicazione (ovvero a far data dal 24 aprile 1999), labrogazione della L. n° 426/71 e del D.M. n° 375/88, ad esclusione del comma 9 dellart. 9, e delle disposizioni concernenti il R.E.C. relativamente alla Legge n° 287/91 e n° 217/83. La iscrizione nel suddetto registro nellultimo quinquennio per uno dei gruppi merceologici individuate dalle lettere a),b) e c) dellart.12 del D.M. n° 375/88 è comunque enucleata tra i requisiti di accesso al settore alimentare. A tal riguardo si precisa che lart. 5, comma 1, prevede che lattività commerciale possa essere esercitata con riferimento a solo due settori merceologici: alimentare e non alimentare così semplificando, rispetto alla normativa vigente, il complesso sistema delle tabelle merceologiche.
Dunque non più rilevanza del diploma di ragioniere, bensì valutazione di esperienza maturata nel settore.
Le regioni potranno organizzare i corsi professionali ricorrendo a rapporti convenzionali con soggetti ritenuti idonei, considerando prioritariamente camere di commercio, organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti. Tra le materie del corso professionale dovranno essere previste materie idonee a garantire lapprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e allinformazione del consumatore. Il corso deve altresì contenere materie riguardanti gli aspetti della conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
Tale forme di attività, compresa quella relativa ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è stata subordinata al possesso degli stessi requisiti previsti per il commercio al dettaglio. Lalbo istituito dallart.3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 ("Norme sul commercio allingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici"), è pertanto soppresso.
Esercizio attività al dettaglio sulle aree private in sede fissa: La nuova disciplina dellesercizio del commercio in sede fissa ha affidato alle Regioni il compito di disciplinare linsediamento delle attività commerciali, con lobiettivo di favorire, mediante la pianificazione dello strumento urbanistico, la realizzazione di una rete distributiva che allefficienza unisca il rispetto dei vincoli urbanistici, e con particolare attenzione ai centri storici. Dalla pianificazione alla programmazione della rete distributiva Il D. Lgs. distingue la disciplina in base allestensione degli esercizi commerciali. Lart. 4, comma 1, alla lett. d) definisce come "esercizio di vicinato", per la cui apertura, trasferimento e ampliamento è sufficiente la semplice comunicazione al comune competente per territorio, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10 mila abitanti; alla lett. e) individua quali medie strutture di vendita, soggette ad autorizzazione del comune competente che, verificati i requisiti e sentite le organizzazioni di consumatori e di commercianti, può comunicare per iscritto, entro 90 giorni, leventuale diniego oppure affidarsi al principio del silenzio assenso, quegli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10 mila abitanti. Per gli esercizi con superficie superiore ai limiti sopra richiamati, cioè le grandi strutture di vendita, lautorizzazione è affidata al comune, che è previsto che convochi, entro 60 giorni dalla domanda, una conferenza di servizi, nella quale il ruolo preminente è assegnato al rappresentante della Regione, risultando indefettibile il suo parere favorevole. Nellottica della semplificazione deve essere inquadrato il meccanismo di silenzio-assenso introdotto per tale fattispecie: infatti, qualora non venga comunicato il diniego entro i 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza, le domande devono ritenersi accolte. E infine previsto il blocco per un anno delle aperture di nuovi ipermercati, cioè fino allapprovazione delle leggi regionali. E demandata alle regioni la disciplina della programmazione urbanistica riferita al settore commerciale, ovvero ladozione di criteri cui gli strumenti urbanistici comunali devono adeguarsi.
MODALITA DI AVVIO DELLATTIVITA Comunicazione e autorizzazioni Gli articoli 7, 8 e 9 costituiscono un ulteriore passo avanti nel procedimento di semplificazione in atto nella vigente legislazione, che ha interessato il regime autorizzatorio.. Vediamo, in particolare, come concretamente sarà attuata quella tanto attesa e pubblicizzata "liberalizzazione".
Lapertura, il trasferimento e lampliamento dei cosiddetti esercizi di vicinato (quelli al di sotto dei 150 mq. di superficie nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e al di sotto dei 250 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti), decorso un anno dalla pubblicazione del decreto, sarà possibile con sola comunicazione da inviare al Sindaco, in sostituzione della attuale autorizzazione, decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. Detta comunicazione è funzionale ai soli fini dellesercizio dellattività commerciale e non assorbe né sostituisce le autorizzazioni o concessioni previste dalla legislazione urbanistica. Nella comunicazione al comune il soggetto interessato deve dichiarare:
A tal riguardo è opportuno evidenziare che detta norma ha previsto che le regioni, con assoluta discrezionalità, per aree metropolitane e sovracomunali e per i centri storici, possano attribuire al comune, secondo precisi criteri, il potere di subordinare per un periodo non superiore ai 2 anni gli effetti della comunicazione di apertura di nuovi " esercizi di vicinato" alla valutazione, da parte dellamministrazione comunale medesima, dellimpatto del nuovo esercizio sullapparato distributivo locale e sul tessuto urbano (art.10, comma 1, lett. c). Tale potere limitativo appare immotivato per le aree metropolitane e quelle sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza (lett. a e b dellart.6, comma 3). Nella logica della liberalizzazione, le limitazioni avrebbero dovuto concernere soltanto misure di salvaguardia riferite ad aree nelle quali la struttura esistente degli esercizi commerciali richiede una particolare tutela per ragioni storiche e culturali.
Altra novità: riprendendo quanto disposto allart.4 della legge 77 del 25.3.1997, che permette lutilizzabilità dei cosiddetti buoni pasto oltre che nei pubblici esercizi anche negli esercizi commerciali "di vicinato", il decreto in esame consente il consumo sul posto dei beni venduti, vietando però che detti esercizi effettuino un servizio di somministrazione e si dotino di strutture (ad esempio tavoli) che permettano il consumo sul posto dei beni venduti.
Larticolo 8, che disciplina lapertura, il trasferimento ed ampliamento delle medie strutture di vendita, che occupano quindi una superficie superiore ai limiti previsti per gli esercizi di vicinato, e fino a 1500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, ha conservato un regime autorizzatorio, unitamente alloperatività del meccanismo del silenzio-assenso. Lautorizzazione è rilasciata dal comune territorialmente competente (comma 1), previa domanda dellinteressato ( comma 2) il quale deve dichiarare:
Il Comune, per il rilascio delle autorizzazioni, è tenuto a predeterminare dei criteri, nellosservanza della normativa e degli atti di programmazione regionale, e sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e quelle degli imprenditori del commercio. Non sono previsti in questo caso poteri sostitutivi della regione. I comuni hanno però lobbligo di adottare le norme sul procedimento di rilascio dellautorizzazione, nel rispetto dei principi generali sul procedimento amministrativo fissati dalla legge n° 241 del 1990, prevedendo comunque un meccanismo di silenzio-assenso per il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte entro 90 giorni dalla data del loro ricevimento, qualora non venga comunicato un espresso provvedimento di diniego.
Per le grandi strutture di vendita (oltre i limiti delle medie strutture di vendita) è previsto un diverso procedimento autorizzatorio, la cui competenza è del comune con il coinvolgimento anche della regione e della provincia, secondo il seguente meccanismo: il comune, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (le cui caratteristiche sono identiche a quelle previste per lautorizzazione relativa alle medie strutture di vendita, alle quali si rimanda) deve convocare una conferenza di servizi composta da tre membri, ovvero il rappresentante del comune, il rappresentante della regione e il rappresentante della provincia che devono adottare le deliberazioni a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il voto favorevole del rappresentante della regione è però un presupposto del rilascio dellautorizzazione, poiché concernente i criteri programmatori regionali (norme urbanistiche e sulla pianificazione commerciale). E previsto, inoltre, che alle riunioni della conferenza partecipino, senza diritto di voto, e a titolo consultivo, anche i rappresentanti dei comuni confinanti, delle organizzazioni dei consumatori e dei commercianti più rappresentative in relazione al bacino dutenza dellinsediamento interessato. Qualora il bacino di utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi deve informarla e richiedere il parere, che però non è vincolante, ai fini del rilascio dellautorizzazione. Anche per questa fattispecie, come per gli esercizi di media dimensione, è prevista una forma di silenzio-assenso, in applicazione della quale si ritengono accolte le domande in relazione alle quali non sia stato comunicato un espresso diniego entro 120 giorni dalla convocazione della Conferenza dei servizi (com.5). In tale ipotesi spetta alla Regione deliberare le norme sul procedimento di autorizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, snellezza e partecipazione fissati dalla legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990).
Disposizioni transitorie e finali Il titolo IX (art. 25 e 26) contiene la disciplina transitoria e finale relativa al commercio in sede fissa, dispone, inoltre, le abrogazioni della disciplina preesistente e sono previsti gli indennizzi per i titolari di negozi di vicinato, iscritti da cinque anni allINPS, che cessano lattività e restituiscono la licenza , al fine di consentire loro il ricollocamento professionale. Per il passaggio dallattuale sistema articolato nelle 14 tabelle ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, è previsto che gli esercenti autorizzati alla vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle abrogate possono porre in vendita i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatti salvi i requisiti igienico-sanitario. E opportuno premettere che le tabelle dalla I alla VII vanno inquadrate nel settore alimentare; mentre le tabelle dalla IX alla XIV nel settore non alimentare. I titolari della VIII tabella (prodotti alimentari e non, che riguardano gli esercizi superiori a 400 mq.) potranno presumibilmente porre in vendita i prodotti di entrambi i settori. Dalla data di pubblicazione del decreto lautorizzazione sarà convertita dufficio, con lindicazione del nuovo settore. A tale regola fanno eccezione i titolari di farmacia, di rivendita di monopolio e di distributori di carburanti che, come già ribadito non rientrano nella sfera di applicazione del decreto. E opportuno rilevare, però, che, sotto il profilo pratico, sebbene la disposizione dellart. 10, comma 5 concernente lutilizzazione di una modulistica unificata, entri in vigore dalla data di pubblicazione del decreto, dovranno essere impiegati i precedenti modelli SIREDI sino alla approvazione della nuova modulistica. . Lart. 26 contiene le disposizioni finali. Il comma 1 rinvia lefficacia delle norme contenute nel decreto di un anno a decorrere dalla sua pubblicazione, ad eccezione delle seguenti disposizioni:
Il comma 4 fa invece salva la normativa vigente in materia di esercizio dellattività di vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla legge 5 agosto 1981 n. 416 e successive modificazioni. Ai soggetti titolari di dette attività non si applicano le disposizioni sulla conversione delle tabelle merceologiche di cui allart.25, comma 1.
Risultano inoltre abrogate le seguenti leggi:
Commercio al dettaglio su aree pubbliche La disciplina del commercio su aree pubbliche (c.d. ambulantato) si limita a dettare principi e disposizioni di carattere generale, rinviando, per la normativa di dettaglio, ad una regolamentazione regionale maggiormente in grado di disciplinare una attività che presenta delle forti caratterizzazioni locali . Preliminarmente si ricorda, che lart.117 della Cost. assegna alle regioni la competenza legislativa in materia di fiere e di mercati, vale a dire le aree e le manifestazioni nellambito delle quali si esercita lattività commerciale in esame . Lart.27, elenca alcune definizioni relative allesercizio del commercio su aree pubbliche. Per commercio su aree pubbliche si intende la attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande, esercitata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo- (strade, canali, piazze) o su quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area, di qualsiasi natura, destinata ad uso pubblico, ovvero sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte. La parte di area, pubblica o privata, data in concessione alloperatore commerciale è definita posteggio. Linsieme di più posteggi costituisce il mercato, ovvero larea attrezzata o meno destinata per uno o più giorni o per lintera settimana allesercizio dellattività commerciale per lofferta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, nonché lerogazione di pubblici servizi. Si distingue dal mercato la fiera, che si caratterizza per lafflusso in giorni stabiliti sia sulle aree pubbliche che su quelle private di cui il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati allesercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. Larticolo 27, alla lett. f), precisa che per presenza in un mercato si intende il numero delle volte che loperatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere lattività; alla lett. g), invece, puntualizza che per presenza effettiva in una fiera, si intende il numero delle volte che loperatore ha effettivamente esercitato lattività in tale fiera. Lart.28, comma 1, disciplina e definisce il regime autorizzatorio cui è soggetto il commercio su aree pubbliche nelle due modalità di esercizio dellattività individuate dallarticolo stesso (si ricorda che lattuale normativa ne prevede tre):
Il rilascio delle autorizzazioni sia a favore di persone fisiche che di società di persone costituite sulla base delle norme vigenti compete, in base alla normativa che sarà emanata dalle singole Regioni, al Comune ( è certamente noto a tutti che sinora la competenza era suddivisa tra Comune (tipo "A") e Regione (tipo "B" e "C") che deve però operare "in base alla normativa emanata dalla Regione". Una distinzione significativa: qualora lesercizio dellattività comporti lutilizzo di posteggi, lautorizzazione viene rilasciata dal Comune in cui ha sede il posteggio ed abilita anche allesercizio del commercio itinerante, purchè ristretto dellambito del territorio Regionale (comma 3); qualora, invece lattività verrà svolta esclusivamente in forma itinerante, il rilascio della relativa autorizzazione compete al Comune in cui il richiedente ha la residenza ( se si tratta di persona fisica) o la sede legale. Detta autorizzazione abilita anche allesercizio del commercio presso il domicilio del consumatore e nei locali in cui si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago (comma 4). Nelle domande di autorizzazione allesercizio del commercio su aree pubbliche il richiedente dovrà dichiarare:
- i settori o il settore merceologico e, qualora non intenda svolgere lattività commerciale esclusivamente in forma itinerante, il posteggio del quale chiede la concessione. Lautorizzazione allesercizio del commercio su aree pubbliche abilita, altresì, alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nellambito della Regione cui appartiene il Comune che lha rilasciata, sia nellambito delle altre Regioni del territorio nazionale. Relativamente al commercio dei prodotti alimentari, il comma 7 prevede che lautorizzazione allesercizio dellattività di vendita su aree pubbliche degli stessi abilita anche alla loro somministrazione, se il titolare dellautorizzazione risulti in possesso dei requisiti previsti per luna e laltra attività. In tale ipotesi labilitazione alla somministrazione deve essere annotata sullautorizzazione. Lesercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari è ovviamente assoggettato alle norme comunitarie e nazionali di tutela igienico - sanitaria e sarà il Ministro della Sanità che provvederà con apposita ordinanza a fissare modalità di vendita e requisiti delle attrezzature utilizzate. Per lesercizio del commercio ambulante nelle aree del demanio marittimo, invece è prevista la preventiva acquisizione di un nullaosta delle Autorità Marittime competenti alle quali spetta disciplinare modalità e condizioni per laccesso a tali aree. Mentre il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, stazioni e autostrade non può essere esercitato senza il permesso del soggetto proprietario o del gestore. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della concessione devono essere assegnati giornalmente, limitatamente al periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti autorizzati allesercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che vi abbiano o meno potuto svolgere la loro attività. Alle Regioni sono state attribuite competenze in materia di programmazione e di modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche. In particolare è stata loro riservata lemanazione entro un anno dallentrata in vigore del Decreto in esame delle norme relative alla definizione delle modalità di esercizio del commercio, criteri e procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonché la reintestazione dellautorizzazione in caso di cessione dellattività e i criteri per lassegnazione dei posteggi. Sempre alle Regioni è stata attribuita la determinazione degli indirizzi in materia di orari, ferma restando la competenza del Sindaco a fissarli, nonché la fissazione dei criteri ai quali devono attenersi i Comuni per individuare le aree e fissare il numero dei posteggi da destinare allattività, per listituzione la soppressione o lo spostamento dei mercati e listituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. La fissazione di tali criteri che devono essere formulati tenendo conto delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione ivi residente risponde allesigenza di garantire la produttività del servizio, la soddisfazione degli interessi del consumatore, nonché lequilibrio con le altre forme di distribuzione. Inoltre, le Regioni provvedono anche a stabilire le caratteristiche tipologiche delle fiere e le modalità di partecipazione alle medesime seguendo il criterio della priorità dellassegnazione dei posteggi disponibili a favore dei commercianti che vantino il più alto numero di presenze effettive. Per lemanazione delle norme relative alla disciplina di cui allarticolo in esame è previsto che, propedeuticamente, le Regioni consultino i rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni degli imprenditori commerciali. Devono inoltre prevedere le modalità di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. Per quanto attiene alle competenze dei Comuni, che devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni emanate dalle Regioni, vanno evidenziate quelle relative alla determinazione dellampiezza complessiva delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche, alla fissazione della superficie e delle modalità di assegnazione dei posteggi, nonché dei criteri di assegnazione delle aree da riservare agli agricoltori per la vendita dei loro prodotti. E facoltà dei Comuni anche la eventuale determinazione delle tipologie merceologiche dei posteggi, sia nelle fiere che nei mercati, allo scopo di garantire un miglior servizio a favore dei consumatori. Compete, altresì, al Comune: deliberare in merito alla individuazione delle aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale da sottrarre interamente o parzialmente allesercizio del commercio ai fini della loro salvaguardia; vietare o limitare lesercizio del commercio per i motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di interesse pubblico; stabilire le procedure per la presentazione e listruttoria, determinando il termine entro il quale esse devono ritenersi accolte in mancanza di provvedimento di diniego (il predetto termine non può superare i 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda) e, inoltre, tutte le altre norme volte ad assicurare la trasparenza e la snellezza allazione amministrativa, nonché la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 241/90. In caso dinerzia è previsto che le Regioni intervengano in via sostitutiva adottando le opportune norme destinate a rimanere in vigore fino allemanazione delle norme comunali. Quanto al regime sanzionatorio, vi è da rilevare che lo stesso appare meglio articolato che in passato. Competente per le violazioni è il Sindaco del luogo in cui le stesse si verificano è alla medesima autorità vengono destinati i proventi
Per chi esercita il commercio senza le necessarie autorizzazioni o su aree non previste dalle stesse autorizzazioni la sanzione pecuniaria va dai 5 ai 30 milioni, con confisca delle attrezzature e merce (comma 1). Una sanzione da 1 a 6 milioni, invece, è prevista (comma 2) per coloro che violano le limitazioni e i divieti allesercizio dellattività commerciale posti dal Comune. La sospensione dellattività di vendita fino ad un massimo di 20 giorni è prevista per motivi di particolare gravità o di recidiva. Questultima si verifica nel caso di ripetizione della medesima violazione per due volte nellarco dellanno, anche nel caso si sia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Trattasi di disposizione innovativa e contenutisticamente apprezzabile.
La revoca dellautorizzazione si applica nei seguenti casi:
Disposizioni finali e transitorie I soggetti esercitanti il commercio sui aree pubbliche sono soggetti alle stesse disposizioni previste dal decreto per tutti gli altri esercenti il commercio, purché non contrastanti con quelle previste specificamente per il commercio su aree pubbliche. Per tale settore continuano ad applicarsi, fino alladozione delle disposizioni di attuazione, le norme previgenti, mentre sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori commerciali prima dellentrata in vigore del decreto in esame e delle disposizioni attuative del citato art.28 (comma 3 ). Con tale riferimento si ritiene che sia stata richiamata la applicabilità delle norme dettate in materia di prezzi e di vendite straordinarie. Sono esclusi dallapplicazione della disciplina del commercio su aree pubbliche (salvo che per le disposizioni relative alla concessione di posteggi e alle soste in caso di commercio itinerante) i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni che esercitano la vendita dei propri prodotti su dette aree, ai sensi della legge 59/1963. Permane il divieto di vendere su aree pubbliche le bevande alcoliche diverse da quelle vendute in recipienti chiusi nei limiti e secondo le modalità stabilite dallart. 176, comma 1, del R.D. n° 635/1940 (regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P.S.), nonché il divieto di vendere ed esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi. E, invece, abolito ogni precedente divieto di vendita di merci (compreso il pane) nei mercati scoperti fermo restando il rispetto dei requisiti igienico - sanitari previsti. Sino allentrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n°114/98, il cittadino potrà attenersi alle seguenti indicazioni: Sede: Servizio commercio su aree pubbliche Modalità richiesta: Istanza in bollo, a mezzo raccomandata A.R., con indicazione delle generalità, della nazionalità, del codice fiscale e dell'iscrizione al REC con le relative specializzazioni merceologiche del richiedente Documenti: certificato di residenza in carta semplice (nella domanda possono essere indicate priorità per le localizzazioni e le dimensioni dell'area) Al ritiro dell'autorizzazione marca da bollo da L. 20.000 Nel caso di società, anche: nell'istanza deve essere indicata la ragione sociale atto costitutivo bollato e registrato certificato Registro Imprese certificato di residenza, in carta semplice, dell'amministratore. Annotazioni: Per l'autorizzazione è necessaria l'iscrizione al REC in sede fissa e l'insussistenza di procedimenti o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia (L. n°47 del 17/1/94 e D.Lgs. n° 490 dell'8/8/94) Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (L. 112/91 - art. 1, comma 2, tipologia B) e Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (L. 112/91 - art. 1, comma 2, tipologia C)
Disciplina attuale: laspetto che maggiormente rileva attualmente concerne la assegnazione dei posteggi, i cui criteri sono stati più volte modificati in questi ultimi anni. Riassuntivamente si può esaminare il seguente schema, ripreso da ****** indicare la fonte
Le vendite straordinarie (attuale regime) saldi di fine stagione quando si possono fare: dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre, secondo la seguente procedura: la vendita dei saldi di fine stagione deve essere comunicata al Sindaco mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 5 giorni prima dell'inizio della vendita. la comunicazione, in carta libera, deve contenere i dati anagrafici del richiedente, il numero dell'autorizzazione amministrativa, l'ubicazione dell'esercizio commerciale, la data di inizio e fine della vendita speciale vendite promozionali quando si possono fare: per il settore abbigliamento (tab. IX) possono essere fatte solo dal 8 marzo al 31 maggio e dall'11 settembre al 27 novembre. le vendite promozionali dei prodotti alimentari e di quelli per l'igiene della persona e della casa possono invece essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e senza la preventiva comunicazione al Sindaco. Per tutti gli altri settori commerciali diversi da quelli citati la vendita promozionale può essere svolta in qualsiasi periodo dell'anno. Procedura: la vendita promozionale deve essere comunicata al Sindaco mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 5 giorni prima dell'inizio della vendita. la comunicazione, in carta libera, deve contenere i dati anagrafici del richiedente, il numero dell'autorizzazione amministrativa, l'ubicazione dell'esercizio commerciale, la data di inizio e di fine vendita, oltre alla percentuale di sconto e l'elenco dei prodotti in offerta. presso i nostri uffici è disponibile una copia dello stampato pronto per essere compilato. vendite di liquidazione quando si possono fare: in ogni periodo dell'anno purché in conseguenza delle seguenti circostanze:
procedura: le vendite di liquidazione devono essere comunicate al sindaco mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita. in tutte le comunicazioni pubblicitarie che attengono alle vendite di liquidazione devono essere indicati gli estremi della comunicazione. documenti da allegare alla comunicazione:
Le vendite straordinarie (nuovo regime) Le vendite straordinarie, come ben noto, sono quelle forme di vendita al dettaglio, denominate di liquidazione, di fine stagione e promozionali presentate dal venditore come occasioni favorevoli allacquisto perché offrono generalmente condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Sulle vendite straordinarie è intervenuta recentemente la legge n. 127 del 1997 (la c.d. "BASSANINI bis") che allart. 17, comma 93, contiene la deroga per la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie. Il relativo termine è, però scaduto il 18 novembre 1997. La disciplina delle vendite straordinarie, di cui alla legge n. 80 del 1980, risulta abrogata dallart. 26, comma 5, del decreto legislativo n°114/98. Lelemento di maggiore novità consiste nella definizione di poche norme di carattere generale, mentre è affidato alle regioni il compito di disciplinare in modo approfondito dettagliato le ulteriori modalità e aspetti. In particolare, è stata abrogata la determinazione minuziosa dei periodi dellanno in cui possono svolgersi tali vendite. Sono definite vendite straordinarie 1) le vendite di liquidazione; 2) le vendite di fine stagione; 3) le vendite promozionali: in tali forme di vendita il dettagliante offre al pubblico condizioni favorevoli reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti. Le vendite di liquidazione sono definite al comma 2 come vendite effettuate da parte del dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci. Sempre il comma 2 indica una serie di circostanze, da intendersi tassative, che possono dar luogo alle vendite di liquidazione. Queste sono:
Risulta dunque abrogata una circostanza, ovvero la cessazione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia di una o più tabelle merceologiche. Labolizione dellistituto delle tabelle ha ovviamente fatto venir meno la ratio della suddetta previsione. Le vendite di liquidazione potranno essere effettuate in qualunque periodo dellanno dal momento che le circostanze sopra indicate possono verificarsi in qualsiasi momento. Modalità e durata delle liquidazioni saranno stabiliti dalle regioni e non più dalla normativa statale. Le vendite di fine stagione (i cosiddetti saldi) riguardano invece i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Anche in questa ipotesi la definizione delle modalità e dei periodi in cui effettuare i saldi è stata demandata alle regioni. Per quanto riguarda, infine, la vendita promozionale, il decreto si è limitato a stabilire che essa debba essere effettuata per un periodo di tempo limitato. Completamente liberalizzato è invece loggetto della vendita che può riguardare tutti o una parte dei prodotti merceologici, (mentre la .legge 80 del 1980 vietava la vendita promozionale di tutti i prodotti compresi nellautorizzazione di esercizio). Per le promozioni, come per le altre forme di vendita, saranno le regioni a definirne modalità e durata. Le vendite promozionali, a differenza delle liquidazioni e dei saldi, non sono state ben definite. Il decreto ha demandato alle regioni anche le modalità dello svolgimento della pubblicità, indicando due elementi a tutela del consumatore: in primo luogo, il comma 6 dellart. 15, che prevede che nellelaborazione delle norme di disciplina della modalità di svolgimento delle vendite le regioni devono consultare le associazioni dei consumatori; in secondo luogo, le regioni devono regolare la pubblicità delle vendite "anche ai fini di una corretta informazione del consumatore". Si ricorda, al riguardo, un altro strumento in materia: il D.Lgs. n. 74 del 1992 emanato con lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali gli imprenditori e i consumatori. Le vendite sotto costo, ovvero quelle il cui prezzo di vendita è inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, comprensivo dellimposta sul valore aggiunto, non costituiscono una categoria ulteriore alle tre esaminate finora, bensì una modalità di vendita che può essere applicata sia alle liquidazioni che ai saldi e alle vendite promozionali. Autorizzazione (annuale) per la vendita al pubblico dei prodotti agricoli La legge n°59/63 disciplina specificamente lautorizzazione alla vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei coltivatori diretti del fondo i quali, in forma singola o associata, hanno diritto ad ottenere lautorizzazione a vendere in tutto il territorio della Repubblica i prodotti ottenuti nei propri fondi o allevamenti senza che sia necessaria anche lautorizzazione al commercio al minuto; occorre precisare che per la vendita su aree pubbliche da parte dei produttori agricoli è disciplinata con i criteri previsti dallart.7 comma 6 della legge n°112/91.
Per gli agricoltori produttori diretti (L. 59/63 e successive modifiche) Sede: Ufficio commercio Modalità richiesta: Istanza in carta semplice Documenti: 1.dichiarazione sostitutiva - autocertificazione relativa ai prodotti coltivati e ai dati catastali del terreno 2.certificato relativo alla qualità di produttore agricolo rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno 3. certificato del casellario giudiziale in bollo 4.stato di famiglia e certificato di residenza, in carta semplice Annotazioni: Per l'autorizzazione è necessaria l'assenza di condanne per delitti, previsti da leggi speciali, contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e la salute pubblica, nonché che il richiedente risulti iscritto negli appositi elenchi come imprenditore agricolo,coltivatore diretto , bracciante agricolo, ecc..
Verbale di contestazione di illecito amministrativo Nella ipotesi in cui gli operatori di polizia municipale accertino una violazione alla vigente normativa sul commercio potranno stilare un verbale di contestazione seguendo la seguente falsariga: L'anno __________ addì ______ del mese di____________ alle ore_________ in ___________ noi sottoscritti ______________________ Ufficiali di P.G./Agenti P.G. appartenenti al suddetto comando rendiamo noto di aver accertato che il Sig. ____________ nato a ______________ il ______________ e residente a ______________ alla via ______________ n. ____ identificato a mezzo di ________________ rilasciata da _________ si è reso responsabile (descrivere la violazione accertata e le modalità) costituente illecito amministrativo. In merito l'interessato ha dichiarato: (riportare le dichiarazioni che l'interessato intende fornire) Quanto accertato costituisce violazione dell'art. _____ della Legge ______________ che commina la sanzione amministrativa da £.______________ a £.______________ . MODALITA' DI ESTINZIONE : La presente violazione può essere estinta mediante il pagamento di £.______________ entro 60 gg. mediante versamento della somma al ______________ di ______________ o in contanti al ______________ Trascorsi inutilmente i termini per l'estinzione sarà presentato rapporto a ______________ alla quale l'interessato potrà, entro 30 giorni dalla contestazione, presentare memorie, scritti difensivi, o chiedere di essere sentito. Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
Il trasgressore L'accertatore
D.Lgs. 114/98 L. 426/71 L.112/91 L.59/63 |
Copyright © 2001 [Cesari Angelo]. Tutti i diritti riservati. Inviare a [angelocesari@tin.it] un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web. Aggiornato il: 24-09-01 . |