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Formulario incidenti stradali  
   

 

Componenti

Lodispoto Giovanni; Santoruvo Luigi; Caiati Ignazio; Toscano Vito

Responsabile

Dott. Floriello Giuseppe;

Responsabile procedimento

 Dott. Floriello Giuseppe

Indirizzo

 

Telefono e Fax

 0803751014

Orario di apertura

 07.00-13.00 / 16.00-22.00

Violazioni al Codice della Strada

Ogni volta che si viola una norma del Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/92) si incorre in una sanzione amministrativa.

L’agente per contestare le violazioni al C.d.S. può redigere uno dei seguenti atti:

 

Verbale di contestazione

Il verbale di contestazione (atto amministrativo) viene redatto dall'agente di Polizia Stradale se il trasgressore è presente nel momento in cui è accertata l'infrazione. Detto verbale che tra l'atro può contenere eventuali dichiarazioni del trasgressore (quasi sempre in casi di incidenti stradali) è redatto in più copie sottoscritte sia dall'agente accertatore che dal trasgressore (se presente anche dall'eventuale obbligato in solido). Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore e/o obbligato in solido (in genere proprietario del mezzo).

Avviso di violazione in sosta

La famosa "multa" che troviamo sopra al parabrezza dell'auto, quando la lasciamo in divieto di sosta, è tecnicamente definita avviso di accertamento. L'agente, in assenza del conducente, redige tale atto a scopo informativo. Entro 150 giorni sarà notificato il verbale di contestazione. Il trasgressore, presentandosi al Comando, con i documenti relativi alla proprietà del mezzo, potrà richiedere l'immediata notifica, sempreché non sia stato avviato l'iter procedurale di accertamento della proprietà e della relativo invio a mezzo raccomandata.

Accertamento di violazione

Trattasi di quei casi nei quali l'infrazione è commessa in movimento per cui vi è l'impossibilità oggettiva di contestare immediatamente al trasgressore la violazione. Quest'ultimo, solo con la notifica da farsi nei 150 giorni, verrà a conoscenza della contestazione rilevata in periodo precedente.

Pagamento della sanzione

Deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione (per il verbale di contestazione) o notifica dell’avviso di violazione in sosta o dell’accertamento di violazione che deve essere effettuata entro 150 giorni dalla data dell’infrazione per i residenti in Italia. In tale ipotesi all’importo della sanzione vengono aggiunte le spese di notifica.

È possibile pagare:

tramite versamento su c/c postale n. 13570700

Scaduti i 60 giorni e fino alla messa a ruolo si deve pagare il doppio.

Decorrenza dei 150 giorni

È opportuno ricordare che i 150 giorni decorrono dalla data in cui l'ufficio verbali ha avuto materialmente la possibilità di accertare la proprietà del veicolo.

Modalità di notifica

Abbiamo già detto che in assenza del conducente/trasgressore o nella impossibilità materiale di contestazione al momento dell'infrazione, il verbale viene notificato, entro 150 giorni, all'intestatario del veicolo. Tale notifica deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'art. 201 del C.d.S., con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile o a mezzo del servizio postale. Al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale n° 346/98, ha messo sotto accusa le notifiche perfezionate con la compiuta giacenza poiché ritenute in contrasto con il diritto alla difesa del destinatario della notificazione. E’ stato infatti sostenuto che il notificatario, trascorsi i 10 giorni, non ha più la possibilità né di ritirare né di individuare l’atto notificatogli e di conseguenza dichiarato incostituzionale l’art. 8, 3° comma della L.890/82, nella parte in cui prevede la restituzione al mittente del piego non ritirato dal destinatario, dopo 10 giorni dal suo deposito presso l’Ufficio postale.

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Contestazione della sanzione

In caso di contestazione o notifica della violazione, il cittadino può opporre ricorso:

al Prefetto:

Entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica il contravventore può proporre ricorso che deve essere inviato per il tramite del Comando accertatore della violazione. In tale ricorso devono essere indicati tutti gli elementi utili per le opportune valutazioni da parte del Prefetto e allegare eventuali certificazioni mediche, autorizzazioni, permessi in deroga, ecc.

La decisione del Prefetto, se favorevole, annulla la contravvenzione; se contraria, respinge il ricorso, con contestuale emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento per il doppio della violazione contestata. Contro l'ordinanza del Prefetto può essere presentato ricorso al Pretore.

al Giudice di Pace:

In alternativa al ricorso al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica. Al riguardo inizialmente si è da molti sostenuto che in assenza di preliminare ricorso al prefetto non fosse possibile neanche l’opposizione davanti all’Autorità Giudiziaria. Sull’argomento si è dunque espressa la Corte Costituzionale che, con la sentenza n°255 del 20/6/94 ha espresso una interpretazione adeguatrice secondo cui ove non ricorrano esigenze d’ordine generale e superiori finalità di giustizia la tutela giudiziaria non può essere differita o subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi, sicchè il mancato ricorso al prefetto non preclude la tutela giudiziaria né la fa decadere.

Vediamo insieme come il cittadino può presentare ricorso:

al Prefetto: come già detto il ricorso deve essere inoltrato entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione (in carta semplice) per il tramite del Comando di Polizia che ha accertato l'infrazione:

Schema

Mittente:

Sig. …………….

Via ……………..

Città ……………

Presentare a mano/ovvero Racc. A.R.

Oggetto: ricorso presentato da .....................................................

al sig. Prefetto di Bari per il tramite del Comando di Polizia Municipale di _________

il sottoscritto __________________________________________________________

nato a _______________________________ il ______________________________

residente a_________________________ via _______________________________

chiede l'archiviazione del verbale n° _________________ , regolarmente notificatomi,

per i seguenti motivi:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

allega: copia del verbale + ogni altro eventuale documentazione utile.

firma per esteso

Luogo, li ____________________________

al Giudice di Pace: domanda in carta libera alla cancelleria della Pretura entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione(in carta semplice):

Schema

Mittente:

Sig. …………….

Via ……………..

Città ……………

Alla Pretura circondariale

Sezione Civile

(sede distaccata di _________)

Oggetto: opposizione avverso verbale di contestazione n° ......... del ……... notificato

il …………

Il sottoscritto _____________ nato a ____________ il __________ , residente

a_________________________ via _______________________________

chiede l'annullamento del verbale n° _________________ ,

per i seguenti motivi:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

allega: copia del verbale + ogni altro eventuale documentazione utile.

firma per esteso

Luogo, li ____________________________

 Ricorso al Giudice di Pace avverso l’ordinanza prefettizia di pagamento può essere il seguente:

Schema

Mittente:

Sig. …………….

Via ……………..

Città ……………

Alla Pretura circondariale

Sezione Civile di ________

(o sede distaccata di _________)

Oggetto: opposizione avverso ordinanza prefettizia di pagamento n°___________

del ___________ notificato e contestato il ____________

Il sottoscritto _____________ nato a ____________ il __________ , residente

a_________________________ via _______________________________

chiede

l'annullamento della ordinanza prefettizia di cui all’oggetto per i seguenti motivi:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

allega: Ordinanza prefettizia di pagamento + ogni altro eventuale documentazione utile.

firma per esteso

Luogo, li ____________________________

RUOLO ESATTORIALE:

Con la formazione dei ruoli per i titoli esecutivi inizia la procedura di riscossione coattiva alla quale sono sottoposte le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della Strada e non versate entro i 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale o dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.

La determinazione dell’importo viene effettuata ai sensi dell’art.27 della legge n°689/81 che prevede la maggiorazione della somma originariamente dovuta nella misura di 1/10 per ogni semestre, a decorrere da quello in cui la sanzione indicata nell’ordinanza-ingiunzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore.

Si desume che il destinatario dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale non definito che sia automaticamente titolo esecutivo ai sensi dell’art.203 del c.d.s. può spontaneamente corrispondere le somme dovute fino alla iscrizione a ruolo applicando le maggiorazioni –come sopra determinate – fino a quel momento maturate.

Una volta notificata la cartella esattoriale, avverso la stessa gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo dove è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 gg., mediante diretto deposito alla Cancelleria della pretura competente

Ruolo esattoriale: lo schema di ricorso al Giudice di Pace

Schema

Mittente:

Sig. …………….

Via ……………..

Città ……………

Alla Pretura circondariale

Sezione Civile di_________

(o sede distaccata di _________)

Oggetto: opposizione avverso cartella esattoriale intestata ……

Il sottoscritto _____________ nato a ____________ il __________ , residente

a_________________________ via _______________________________

n° contribuente ___________ , verbale n° _____, del _________, ruolo n° ______,

emissione del __________, notifica del __________, tributo n° ___________,

chiede l'annullamento della cartella esattoriale predetta

per i seguenti motivi:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

allega: Cartella esattoriale + ogni altro eventuale documentazione utile.

firma per esteso

Luogo, li ____________________________

A volte può anche capitare che la iscrizione a ruolo avvenga per un errore della Polizia municipale (verbale conciliato regolarmente; veicolo venduto con trascrizione rituale del relativo atto di vendita; nullità della notifica, ecc.): in tali ipotesi il cittadino può richiedere la cancellazione per erronea iscrizione a ruolo alla stessa Polizia Municipale, che deve attivare le opportune procedure di rimborso in via di autotutela , come da fac-simile che di seguito si riporta:

Erronea iscrizione a ruolo: richiesta di cancellazione (in carta semplice):

Schema

Mittente:

Sig. …………….

Via ……………..

Città ……………

Al Comando di Polizia Municipale

Via _______________

Città ______________

Oggetto: opposizione avverso cartella esattoriale con richiesta di cancellazione

Il sottoscritto _____________ nato a ____________ il __________ , residente

a_________________________ via _______________________________

n° contribuente ___________ , verbale n° _____, del _________, ruolo n° ______,

emissione del __________, notifica del __________, tributo n° ___________,

chiede l'annullamento della cartella esattoriale predetta

per i seguenti motivi:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

allega: Cartella esattoriale + ogni altro eventuale documentazione utile.

firma per esteso

Luogo, li ____________________________

Richiesta di rimborso

(Lo schema di ricorso può essere il seguente)

Visione dell’atto

Spesso, come si è visto, non vi è la diretta ed immediata contestazione al cittadino dell'infrazione. Proprio per questo motivo, quest'ultimo, anche in relazione alle disposizioni normative che regolano l'accesso agli atti, può chiedere visione dell'atto (verbale di contestazione) in originale.

Infortunistica stradale

All'interno delle città i rilievi degli incidenti stradali sono fatti quasi sempre dalla Polizia Municipale. I casi che si presentano sono variegati. Esemplificheremo distinguendoli in incidenti con decessi, con feriti, senza feriti con danni ai mezzi.

Incidenti con decessi

All'arrivo della pattuglia nel luogo dell'incidente dovrà essere bloccata la circolazione e ci si accerterà sullo stato fisico dell'infortunato. Se la situazione sarà chiara ed evidente rispetto al decesso avvenuto, non dovrà essere assolutamente cambiato lo stato dei luoghi, né, in alcun modo, rimosso il cadavere. Dovrà essere chiamato il magistrato di turno presso la Pretura Circondariale che dopo il sopralluogo e previo ordine formale consentirà la rimozione del cadavere. Si valuterà anche l'intervento, se necessario, dei vigili del fuoco, di autoambulanze e altri operatori speciali. Saranno compiuti i rilievi topografici e fotografici dei luoghi e dei mezzi, gli accertamenti relativi ai documenti di guida e dei mezzi, saranno rilevate le condizioni dei luoghi (visibilità, segnaletica, condizioni della strada, ecc.), saranno ascoltate persone informate sui fatti (testimoni oculari) e gli stessi conducenti e passeggeri dei mezzi coinvolti. Si procederà poi alle contestazioni per violazioni al C.d.S. avendo cura di procedere con molta professionalità considerate anche le particolari sanzioni accessorie che saranno disposte tra le quali abbiamo il sequestro dei mezzi e il ritiro della patente di guida.

Incidenti con feriti

All'arrivo della pattuglia nel luogo dell'incidente dovrà essere bloccata la circolazione e ci si accerterà sullo stato fisico dell'infortunato. Si chiamerà subito l'autoambulanza con operatori specializzati considerato che il soccorso prestato da personale incompetente potrebbe aggravare la situazione fisica del ferito. Si valuterà anche l'intervento, se necessario, dei vigili del fuoco e altri operatori speciali. Saranno compiuti i rilievi topografici e fotografici dei luoghi e dei mezzi, gli accertamenti relativi ai documenti di guida e dei mezzi, saranno rilevate le condizioni dei luoghi (visibilità, segnaletica, condizioni della strada, ecc.), saranno ascoltate persone informate sui fatti (testimoni oculari) e gli stessi conducenti e passeggeri dei mezzi coinvolti. Si procederà poi alle contestazioni per violazioni al C.d.S.

Incidenti senza feriti

All'arrivo della pattuglia nel luogo dell'incidente dovrà essere bloccata la circolazione e ci si accerterà che realmente non vi siano feriti. Saranno compiuti i rilievi topografici e fotografici dei luoghi e dei mezzi, gli accertamenti relativi ai documenti di guida e dei mezzi, saranno rilevate le condizioni dei luoghi (visibilità, segnaletica, condizioni della strada, ecc.), saranno ascoltate persone informate sui fatti (testimoni oculari) e gli stessi conducenti e passeggeri dei mezzi coinvolti. Si procederà poi alle contestazioni per violazioni al C.d.S.

Da ricordare

È necessario ricordare che gli agenti hanno 150 giorni di tempo per adempiere a tutti gli accertamenti relativi all'incidente e per contestare le eventuali infrazioni. Nel caso di incidenti nei quali vi siano decessi, potrà essere presa visione degli atti relativi, dagli aventi titolo, solo previo autorizzazione o nulla osta del magistrato al quale il caso è affidato. Anche nei casi in cui vi siano solo feriti, affinché possa essere presa visione degli atti, è necessaria, in pendenza di procedimento penale, la preventiva autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, in caso contrario occorre l’attestazione prodotta dall’interessato e rilasciata dalla medesima A.G. dell’avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.. Nel caso in cui vi sono solo danni ai mezzi basterà una semplice istanza, che potrà essere redatta secondo il seguente schema:

Richiesta visione o copia degli atti relativi ad incidenti stradali rilevati nel territorio comunale

Al Comando Polizia Municipale

Via ___________

Città __________

il sottoscritto

cognome e nome

in qualità di:

comune di residenza

chiede di poter prendere visione / copia fotostatica completa degli atti, relativi all'incidente stradale del giorno

data

alle ore

luogo dell'incidente

informazioni relative all'incidente stradale a seguito riportato

feriti: si no

trascorsi 90 gg si no

nominativo dei coinvolti

Veicolo a Veicolo b

Veicolo c Veicolo d

alla presente richiesta si allega l'autorizzazione della Procura della Repubblica

si no

in fede

firma____________________

Compilazione riservata all'Ufficio

fornite informazioni il giorno

rilasciata copia il giorno

Se vi è pagamento delle fotocopie:

quietanza n° del giorno

il richiedente l'Agente di P.M.

Quanto mi costa?

Violazioni più frequenti dei veicoli in sosta

Art. Violazione Importo in Euro

Importo in Lire

  Sosta in località vietata 32,80

63.510

  Sosta in zona riservata ad altra categoria di veicoli 32,80

63.510

  Sosta in zona vietata con rimozione del mezzo 32,80

63.510

  Sosta in zona parchimetro oltre orario scadenza 19,68

38.100

  Sosta in zona parchimetro 32,80

63.510

  Sosta in corrispondenza di incrocio 65,60

127.020

  Sosta non parallela all'asse della strada 32,80

63.510

  Sosta in senso contrario a quello di marcia 32,80

63.510

  Sosta nella corsia di canalizzazione 65,60

127.020

  Sosta nell'area pedonale urbana 32,80

63.510

  Sosta sulle strisce pedonali 65,60

127.020

  Sosta davanti a passo carrabile 32,80

63.510

  Sosta in doppia fila 32,80

63.510

  Sosta sul marciapiede 65,60

127.020

  Sosta negli spazi riservati a disabili 32,80

63.510

  Sosta in corrispondenza di scivolo per disabili 32,80

63.510

  Sosta in zona disco orario senza aver indicato l'ora di arrivo 32,80

63.510

Violazioni più frequenti dei veicoli in movimento

Art. Violazione Importo in Euro

Importo in Lire

  Circolazione in senso vietato 32,80

63.510

  Mancato rispetto della direzione obbligatoria 32,80

63.510

  Circolazione in area pedonale 32,80

63.510

  Transito in zona vietata alla circolazione 65,60

127.020

  Passare con il rosso semaforico 65,60

127.020

  Guidare in maniera pericolosa 32,80

63.510

  Oltrepassare l'incrocio con guida pericolosa 65,60

127.020

  Non moderare la velocità in prossimità di scuole 65,60

127.020

  Non dare la precedenza a destra all'incrocio 65,60

127.020

  Sorpassare i veicoli fermi al semaforo 65,60

127.020

  Sorpassare all'incrocio 65,60

127.020

  Uso indisciplinato di segnalazioni acustiche 32,80

63.510

  Circolare senza il casco protettivo 32,80

63.510

       

Gli importi sono aggiornati biennalmente con Decreto Ministeriale.

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Ciclomotori e motocicli

I ciclomotori

Sicuramente tutti conoscono le caratteristiche dei ciclomotori, ed in particolare quelle che li distinguono dai motocicli. Ricordiamo però che i ciclomotori hanno due limiti che sarebbe bene non dimenticare:

motore di cilindrata non superiore a 50 cc

capacità di sviluppare su strada una velocità fino a 45 km/h

Sui ciclomotori, inoltre, è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.

Tutto quello che occorre per circolare

I documenti che servono per poter circolare con un veicolo a due ruote sono molto diversi a seconda che si conduca un ciclomotore o un motociclo.

Schema esemplificativo

CICLOMOTORI

MOTOCICLI

Certificato di idoneità tecnica (il cosiddetto "librettino") Carta di circolazione
Contrassegno di identificazione (la "targhetta") Targa posteriore
Documento di riconoscimento Patente di guida valida
Età minima del conducente: 14 anni Età minima del conducente (a seconda dei casi): da 16 a 20 anni
Certificato di assicurazione obbligatoria Certificato di assicurazione obbligatoria

Contrassegno di identificazione

Tutti i proprietari di ciclomotori, all'atto dell'acquisto, hanno l'obbligo di richiedere il contrassegno di identificazione dei ciclomotori alla Motorizzazione Civile. Ricordiamo che tale contrassegno è personale e può essere applicato a ciclomotori diversi.

Truccare i ciclomotori

La tentazione di "truccare" il proprio motorino nella speranza di riuscire a farlo andare più forte di quello degli amici è sempre stata molto sentita dai giovani. La colpa non è tutta loro; la pubblicità di questi veicoli evidenzia troppo l'importanza delle prestazioni, piuttosto che sottolineare gli aspetti relativi alla sicurezza. Non bisogna sottovalutare questo aspetto e con facilità "potenziare" il ciclomotore perché, ad un controllo, anche di tipo "autovelox" può divenire d'improvviso una grossa fonte di guai. Infatti aumentare le prestazioni del ciclomotore modificandone la cilindrata, sostituendo parti originali del motore con altre di tipo diverso porta a commettere infrazioni molto serie. La "truccatura" dei ciclomotori viene realizzata di solito con due tipi di intervento:

- rimozione dei cosiddetti "fermi" che le case costruttrici appongono al motore e al dispositivo di scarico per evitare che il ciclomotore superi i limiti di velocità imposti dalla legge. Questa operazione talora viene eseguita dai rivenditori, in alcuni casi addirittura all'insaputa dei clienti. Occorre, al momento dell'acquisto, verificare l'assenza di manomissioni.

- installazione di kit di preparazione consistenti in parti del motore o tubi di scarico che vengono posti in commercio per essere usati su ciclomotori destinati alle competizioni su pista, ma che di fatto sono acquistabili e installabili senza problemi da chiunque.

Si è visto, all'inizio, quali sono le caratteristiche distintive dei ciclomotori: limite di cilindrata e di velocità massima. Il Codice della Strada stabilisce che questi veicoli, quando superano uno dei limiti imposti, siano considerati a tutti gli effetti motocicli. Consultando la tabella precedente è facile rendersi conto di quali sono le dotazioni e i documenti che divengono automaticamente obbligatori, e la cui mancanza porta inevitabilmente ad incorrere in una serie di sanzioni sia penali che amministrative, che comportano tra l'altro il sequestro del veicolo.

Oltre alle sanzioni in sé vanno segnalate anche le possibili conseguenze di carattere assicurativo in caso di incidente causato dal ciclomotore trasformato abusivamente in motociclo; la compagnia assicurativa, in genere, non potrà rifiutare il risarcimento, ma potrà rivalersi sull'assicurato. Si deve anche notare che l'incremento delle prestazioni comporta inevitabilmente un forte aumento dei consumi di carburante.

Ma, a parte quanto detto sopra, si dovrebbe anzitutto prendere coscienza del fatto che tutte le modifiche comportano la compromissione dell'equilibrio costruttivo del ciclomotore, in particolare del telaio, delle sospensioni e del sistema di frenatura, diminuendo la sicurezza di guida e causando l'usura precoce di molti organi. Tutte le parti, infatti, sono costruite ed omologate per resistere a determinati sforzi.

Fermo amministrativo dei ciclomotori e motocicli:

Gli articoli 170 e 171 del C.d.S. disciplinano i casi nei quali alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista si applica anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo. Il minorenne infatti che a bordo di un ciclomotore o motociclo guida senza avere il libero uso delle braccia - non è seduto in posizione corretta - solleva la ruota anteriore (impenna) - trasporta altre persone (ciclomotori) è punito con la sanzione amministrativa (£. 58.750) e con il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni. Nel caso invece il minorenne guidi il ciclomotore o il motociclo senza casco, ovvero trasporta altro passeggero senza casco invece della sanzione amministrativa subirà il fermo amministrativo del mezzo.

In caso di fermo amministrativo del ciclomotore, il conducente o il proprietario del veicolo (se minorenne un genitore, oppure un familiare con delega del genitore) fornito di documento di riconoscimento può richiedere, se il veicolo è stato ricoverato in un garage convenzionato, l'affidamento in custodia del ciclomotore, garantendo che verrà ricoverato fuori dalla sede stradale. Il ciclomotore comunque non potrà circolare durante il periodo del fermo. Se trovato a circolare incorre nella violazione dell'art. 214/8° che prevede un'ulteriore sanzione di lire 587.500 + fermo effettivo del veicolo. Alla scadenza dei trenta giorni, nel caso il ciclomotore fosse custodito presso la depositeria del Comando o presso autorimessa convenzionata, il proprietario del mezzo (il genitore se trattasi di minorenne) chiederà, con apposita istanza, il rilascio del mezzo previo pagamento delle spese di custodia e di trasporto.

Nel caso in cui il fermo amministrativo è susseguente all'accertamento della mancanza del contrassegno di identificazione (targhetta - art. 97 C.d.S.), deve essere attivata dal proprietario del ciclomotore la procedura per il rilascio del contrassegno presso la M.C.T.C. Solo l'esibizione di tale contrassegno consente il rilascio del ciclomotore sottoposto a fermo.

infrazioni di rilievo

Sequestro di veicolo con accertata mancanza di copertura assicurativa

In questa ipotesi il veicolo viene sottoposto al sequestro amministrativo ed affidato in custodia giudiziale a ditta munita di apposita autorizzazione della locale prefettura. Il dissequestro sarà disposto dalla prefettura previa esibizione di documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione e la regolarizzazione della copertura assicurativa.

Il modello da stilare potrà essere il seguente:

Verbale di sequestro amministrativo di veicolo a motore non coperto da assicurazione (Art. 13, comma 3 della l.689/81)

L'anno __________ addì ______ del mese di____________ alle ore_________ in località ____________ noi sottoscritti Ufficiali - Agenti di P.G. del ____________ abbiamo accertato che il Sig. ____________ nato a ____________ il ____________ e residente a ____________ alla Via ____________ n._____, conducente dell’autovettura (specificare tipo, marca, ecc.) ha violato le disposizioni dell’art. 193 del C.d.S. in quanto poneva in circolazione l’autovettura sopra specificata senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, come risulta da verbale di accertamento n° ____, redatto in data odierna.

Dato atto che ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.689/81 è sempre disposto il sequestro del veicolo posto in circolazione senza essere coperto da assicurazione obbligatoria, il veicolo è stato rimosso e condotto mediante ______________ presso ___________(luogo di custodia)

Il presente verbale viene redatto in n° ____ copie, di cui una viene inviata al Sig. Prefetto di _________, una viene consegnata al conducente, una consegnata al proprietario del veicolo, altre 2 trattenute agli atti dell’ufficio.

Gli interessati vengono informati che avverso il presente verbale possono proporre ricorso ai sensi dell’art. 18 della L.689/81 al Sig. Prefetto della provincia di _____________.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

I VERBALIZZANTI

Il conducente (trasgressore)

Il Custode giudiziale

(con separato atto i verbalizzanti provvederanno a redigere apposito verbale di affidamento in custodia del veicolo)

Mancata esibizione o esposizione del contrassegno di assicurazione

Qualora venga elevato un verbale di contestazione ai sensi degli artt. 180, 1° comma lett. d) e 7° comma o 181, 1° e 3° comma, del C.d.S., l’interessato deve produrre presso un ufficio di Polizia l’originale del contrassegno e del certificato assicurativo, con attestazione della compagnia assicurativa della data in cui è avvenuto il pagamento. Decorso il termine prescritto dall’Agente operante senza che la parte ottemperi all’invito dell’Autorità, sarà applicato l’8° comma dell’art 180 del C.d.S. che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da £. 587.500 a £. 2.350.000

Visura di documenti riguardanti la circolazione stradale a seguito di verbalizzazioni e controlli

Sede: Polizia municipale

Modalità richiesta: Presenza della persona verbalizzata o dell'intestatario della carta di circolazione con:

  1. processo verbale contestato
  2. documento richiesto in visione

La inottemperanza all'ordine di presentazione dei documenti o il non fornire informazioni sugli stessi comporta sanzioni amministrative da L. 570.000 a L. 2.280.000

Dissequestro amministrativo di autoveicoli non coperti da assicurazione R.c.a.

(art. 193 Codice della Strada)

Sede: Polizia municipale che ha operato il sequestro

Modalità richiesta: Presenza dell'intestatario della carta di circolazione (o di un terzo munito di sua delega con firma autenticata) con valido documento di riconoscimento con:

carta di circolazione

ordinanza di dissequestro emessa dalla Prefettura.

L'ordinanza di dissequestro deve essere ritirata in Prefettura dopo aver pagato presso l'ufficio postale l'importo indicato nel verbale

ADEMPIMENTI DIVERSI RELATIVI AI VEICOLI

La carta di circolazione deve essere ritirata dagli organi di Polizia ed inviata alla M.C.T.C. (art. 94 C.d.S.) quando si circola:

senza il prescritto aggiornamento della carta stessa senza la dovuta revisione del mezzo
mancata comunicazione al PRA del trasferimento di proprietà entro 60 giorni dall'atto

Carta di circolazione (cambio di residenza)

E' obbligatorio richiedere l'annotazione, sulla propria carta di circolazione, della variazione di residenza (per auto e moto).

Il tagliando adesivo per l'aggiornamento della residenza viene recapitato direttamente all'indirizzo dell'utente. In attesa del tagliando, l'utente può circolare portando con sé la ricevuta rilasciatagli al momento della richiesta.

Presentare un'apposita richiesta, allegando:

certificato di residenza in bollo; copia conforme della carta di circolazione;

ricevuta del versamento delle tasse dovute.

Carta di circolazione (passaggio di proprietà )

Chiunque acquisti da un'altra persona un'auto o una moto ha l'obbligo di richiedere l'annotazione, sulla propria carta di circolazione, del passaggio di proprietà.

Il tagliando adesivo per l'annotazione del passaggio viene recapitato direttamente all'indirizzo dell'utente. In attesa del tagliando, l'utente può circolare portando con sé la ricevuta rilasciatagli al momento della richiesta.

Presentare un'apposita richiesta, allegando:

certificato di residenza in bollo; copia conforme della carta di circolazione;

ricevuta del versamento delle tasse dovute.

Collaudo

Hanno l'obbligo di effettuare il collaudo tutti i proprietari di autoveicoli che intendono procedere all'installazione di impianti a gas, di ganci, ecc. Sugli autoveicoli e sui loro eventuali rimorchi.

Presentare una richiesta di prenotazione, che verrà protocollata dall'ufficio, allegando:

la carta di circolazione;

la dichiarazione di origine e montaggio del dispositivo;

la ricevuta del versamento delle tasse dovute.

Immatricolazione

Per i veicoli nuovi è necessario provvedere all'immatricolazione.

Presentare: il certificato di residenza in bollo; la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore del veicolo; la ricevuta del versamento delle tasse dovute.

Reimmatricolazione

Per i veicoli con targhe o carta di circolazione smarriti, rubati o distrutti è necessario provvedere alla reimmatricolazione.

Presentare: il certificato di residenza in bollo; la ricevuta della denuncia di smarrimento, furto o distruzione; la carta di circolazione o targhe precedenti; la ricevuta del versamento delle tasse dovute.

Revisione

Tutti i proprietari di autoveicoli hanno l'obbligo di effettuare la revisione periodica degli autoveicoli e dei loro eventuali rimorchi, alla scadenza dei termini previsti dalla legge.

Presentare una richiesta di prenotazione, che verrà protocollata dall'ufficio, allegando la ricevuta del versamento delle tasse dovute.

Iscrizione al PRA

L'iscrizione al PRA, ovvero la registrazione dell'autoveicolo come bene mobile registrato nel Pubblico Registro Automobilistico, deve essere effettuata dal venditore di un veicolo nuovo o usato entro 60 giorni dal rilascio della carta di circolazione.

Pubblico Registro Automobilistico (PRA)

Presentare al PRA della provincia di residenza dell'acquirente:

la nota di richiesta debitamente compilata e contenente la dichiarazione unilaterale di vendita con sottoscrizione autenticata dal notaio; il certificato di origine o la dichiarazione di conformità; la copia della carta di circolazione; i codici fiscali del venditore e dell'acquirente.

pagare diritti, bolli e imposte previsti.

Certificato di proprietà / Foglio complementare (passaggio di proprietà)

La richiesta di annotazione della modifica della titolarità patrimoniale del bene da un soggetto ad un altro può essere richiesta dall'acquirente o dal venditore presso il Pubblico Registro Automobilistico .

Entro 60 giorni dalla data di autentica dell'atto notarile di vendita del veicolo, presentare al PRA della provincia di residenza dell'intestatario - venditore quanto segue:

- Per i veicoli iscritti dopo il 1993:

il certificato di proprietà, che costituisce anche la nota di richiesta su cui deve essere riportata la dichiarazione unilaterale di vendita con sottoscrizione autenticata dal notaio;

i codici fiscali del venditore e dell'acquirente.

Per i veicoli iscritti in anni precedenti:
il foglio complementare corredato dall'atto di vendita in doppio originale, sempre con la sottoscrizione autenticata dal Notaio;
la nota di richiesta debitamente compilata e sottoscritta;
i codici fiscali del venditore e dell'acquirente.
Pagare diritti, bolli e imposte previsti.

Perdita del possesso

L'intestatario dell'autoveicolo può far dichiarare l'indisponibilità dell'autoveicolo a seguito di furto o provvedimento dell'autorità.

Pubblico Registro Automobilistico

Presentare:

- il certificato di proprietà con annotazione, sul retro dello stesso, della perdita di possesso; - ovvero, in caso di non possesso del certificato di proprietà:

la nota di richiesta debitamente compilata e sottoscritta;

l'originale o la copia autentica della denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza;

il codice fiscale.

Radiazione

La cancellazione dell'autoveicolo dal novero dei beni mobili registrati, iscritti al PRA, deve essere richiesta dall'intestatario del veicolo che abbia demolito per rottamazione o trasferito all'estero il bene.

Pubblico Registro Automobilistico

Entro la data di scadenza del bollo auto presentare:

il certificato di proprietà su cui è redatta la richiesta di cancellazione ovvero: nota di richiesta con autentica, effettuata anche presso il PRA, su entrambi i moduli, della firma dell'intestatario; il certificato di proprietà se rilasciato, o il foglio complementare; le targhe; la carta di circolazione; il codice fiscale.

Annotazioni rispetto alle nuove norme

Nel caso di esportazione presentare la dichiarazione dell'Autorità estera consolare italiana, previo ritiro delle targhe e dei documenti.

Rientro in possesso

L'intestatario dell'autoveicolo può richiedere di rientrare nella disponibilità del mezzo iscritto al PRA, su cui era stata annotata la perdita di possesso.

Pubblico Registro Automobilistico

Presentare: il certificato di proprietà aggiornato; il verbale di ritrovamento rilasciato dalle Autorità di Pubblica Sicurezza; il codice fiscale.

Patente di guida

Cenni generali

In recepimento della Direttiva n° 91/439/CEE è stato emanato il D.M. 08/08/94 che ha distinto le patenti di guida in categorie e sotto – categorie.

D.M. 8 agosto 1994 (1).

Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida (2).

. La patente di guida autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

CATEGORIA A: motocicli, con o senza sidecar.

CATEGORIA B:

a) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio.

La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice.

CATEGORIA B+E: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.

CATEGORIA C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

CATEGORIA C+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

CATEGORIA D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

CATEGORIA D+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

Nell'ambito delle categorie A, B, B+E, C, C+E, D e D+E è rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie:

SOTTOCATEGORIA A1: motocicli leggeri: motocicli di cilindrata non superiore a 125 cmc, e di potenza massima non superiore a 11 kW.

SOTTOCATEGORIA B1: tricicli ex art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 5 aprile 1994 e quadricicli a motore ex art. 1, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale 5 aprile 1994, esclusi i quadricicli leggeri di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 5 aprile 1994.

SOTTOCATEGORIA C1: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3500 kg senza peraltro eccedere 7500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

SOTTOCATEGORIA C1+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice.

SOTTOCATEGORIA D1: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8 ma non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente. Agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

SOTTOCATEGORIA D1+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg sempre che: la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.

Si precisa che :

a) per "veicolo a motore",si intende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;

b) per "triciclo" e "quadriciclo" a motore, i veicoli definiti dall'art. 1, commi 3 e 4, lettera b) del decreto ministeriale 5 aprile 1994;

c) per "motociclo", il veicolo le cui caratteristiche sono espresse nel decreto ministeriale 5 aprile 1994 all'art. 1, comma 3;

d) per "autoveicolo", un veicolo a motore, che non sia un motoveicolo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;

e) per "trattore agricolo e forestale", ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA:

Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.

VALIDITA’ DELLA PATENTE DI GUIDA:

La validità della patente di guida è fissata come segue:

a) la patente valida per le categorie C+E o D+E è valida anche per guidare complessi della categoria B+E;

b) la patente valida per la categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D.

I tricicli ed i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.

I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cmc e di potenza non superiore a 11 kW possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente della categoria B.

ETA’ MINIMA:

. In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:

a) 16 anni:

per la sottocategoria A1;

per la sottocategoria B1;

b) 18 anni:

per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2;

per le categorie B, B+E;

per le categorie C, C+E e per le sottocategorie C1, C1+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

c) 21 anni:

per le categorie D, D+E e le sottocategorie D1, D1+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n. 3820/85.

L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni ed un'età non inferiore a 20 anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.

. Il rilascio della patente di guida è subordinato, inoltre:

a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea.

Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, può ottenere in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso di validità.

ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE:

Conseguire la patente di guida (a o b)

- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

- Attestazione dei versamenti di L 20.000 sul c/c 4028 e L 20.000 sul c/c 9001;

- 2 foto recenti formato tessera su fondo chiaro e a capo scoperto, stampate su carta non termica;

- Certificato medico in bollo con fotografia, più una sua fotocopia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda, redatto su modello conforme a quanto stabilito nell'art. 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada, con foto sottoscritta dal candidato e vistata, con timbro e firma, dal medico che, ai sensi dell'art. 119 C.d.S., rilascia il certificato stesso;

- Dichiarazione sull'apposito modulo per i candidati residenti fuori provincia;

- Al momento della prenotazione per l'esame pratico devono essere presentate anche le attestazioni del seguente versamento:

L. 20.000 sul c/c 4028, per il pagamento, in modo virtuale dell’imposta di bollo sul documento di guida;

Ottenere la conferma di validità della patente di guida

- Attestazione del versamento di L 10.000 sul c/c 9001;

- Marca da bollo di L. 20.000 da apporre sul certificato medico;

Può effettuare gli accertamenti medici per la verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici per la guida di veicoli a motore uno dei sanitari indicati all’art. 119 del codice della strada che, successivamente alla visita con esito positivo, rilascia il certificato medico all’interessato e provvede ad effettuare la comunicazione della conferma di validità all’ufficio centrale operativo della Direzione Generale della M.C.T.C.

A seguito di tale comunicazione l’ufficio centrale operativo della M.C.T.C. provvede alla stampa e alla spedizione di un tagliando adesivo attestante la conferma di validità della patente di guida, che il titolare deve apporre sul documento medesimo.

Ottenere la variazione della residenza sulla patente di guida

- All’atto della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica nel comune di immigrazione, ovvero del cambio di abitazione nel comune di residenza, i titolari di patente di guida devono compilare anche un apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali (qualora si trasferisca l’intera famiglia anagrafica, l’intestatario della scheda compilerà il suddetto modello, contenente i dati anagrafici dei componenti in possesso di qualsiasi patente di guida);

- Il comune ricevente la dichiarazione provvede ad effettuare la comunicazione della variazione della residenza all’ufficio centrale operativo della Direzione Generale della M.C.T.C.

A seguito di tale comunicazione l’ufficio centrale operativo della M.C.T.C. provvede alla stampa e alla spedizione all’interessato di un tagliando adesivo in cui è indicata la nuova residenza che il titolare della patente di guida deve apporre sul documento.

Conseguire la patente di guida di categoria diversa da quella già' posseduta

- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

- Attestazione dei versamenti di L. 20.000 sul c/c 4028 e L. 20.000 sul c/c 9001;

- 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto, stampate su carta non termica;

- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda, redatto su modello conforme a quanto stabilito nell'art. 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada, con foto sottoscritta dal candidato e vistata, con timbro e firma, dal medico che, ai sensi dell'art. 119 C.d.S., rilascia il certificato stesso;

- Dichiarazione sull'apposito modulo per i candidati residenti fuori provincia;

- Due fotocopie della patente posseduta;

- Al momento della prenotazione per l'esame pratico devono essere presentate anche le attestazioni del seguente versamento:L. 20.000 sul c/c 4028, per il pagamento, in modo virtuale dell’imposta di bollo sul documento di guida;

La patente di categoria inferiore posseduta deve essere consegnata all’esaminatore subito dopo l’effettuazione della prova pratica sostenuta con esito positivo.

Qualora la domanda sia relativa ai cittadini extracomunitari, è richiesta anche la esibizione di un valido documento di identità dal quale si possa rilevare la residenza in Italia, ovvero, nel caso che quest'ultima sia variata, un certificato di residenza in bollo.

Ottenere il duplicato della patente per smarrimento, sottrazione o distruzione

(Deve intendersi distrutta la patente in cui gli estremi di riconoscimento del documento, i dati anagrafici, la data di scadenza, la foto del titolare tutti insieme non siano identificabili)

a) Può essere preventivamente richiesto il permesso provvisorio di guida presso un qualsiasi ufficio provinciale M.C.T.C., presentando la seguente documentazione:

- Modello M.C. 955 compilato in tutte le sue parti, con l'avvertenza che la dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi contenuta nella parte centrale va resa con firma autenticata ed in bollo;

- Attestazione di resa denuncia in originale o copia autenticata dall'organo di polizia; la denuncia sporta all'autorità di polizia estera deve comunque essere ripresentata all'autorità di polizia italiana e l'attestazione di quest'ultima va consegnata all'ufficio provinciale M.C.T.C.

b) Successivamente può essere presentata istanza per richiedere il duplicato patente. Per la richiesta occorre attendere 30 giorni a decorrere dalla data di resa denuncia presso gli organi di pubblica sicurezza (tale termine non è necessario in caso di accertata distruzione della patente).

Occorre presentare:

- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

- Versamento di L 10.000 su c/c 9001;

- La residenza viene attestata dalla dichiarazione resa dall’utente sul modello MC 2112 MEC. Infatti il nuovo modello MC 2112 MEC contiene l’ammonimento di rito circa le responsabilità penali cui soggiacciono coloro che commettono falsità in scritture private;

- 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto. L’interessato deve esibire, sia quando presenta la domanda, sia quando ritira il duplicato, al funzionario addetto allo sportello, un documento di identità valido. Qualora non sia il diretto interessato a presentare la domanda, alla stessa deve essere allegata una fotografia autenticata in bollo;

- Certificato medico in bollo, senza fotografia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda, redatto su modello conforme a quanto stabilito nell'art. 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Tale certificato non va prodotto se la patente di cui si chiede il duplicato è stata rilasciata o rinnovata successivamente al 1 ottobre 1995, ovvero qualora il richiedente produca una dichiarazione della Prefettura competente che attesti la data di scadenza della patente da duplicare;

- Originale del permesso provvisorio di guida, qualora sia stato richiesto (che sarà rinnovato di mese in mese fino al rilascio del duplicato) ed una fotocopia del medesimo.

- Qualora la domanda sia relativa ai cittadini extracomunitari, è richiesta anche la esibizione di un valido documento di identità dal quale si possa rilevare la residenza in Italia, ovvero, nel caso che quest'ultima sia variata, un certificato di residenza in bollo.

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Ottenere il duplicato della patente per deterioramento o distruzione parziale

(La patente si intende deteriorata anche quando non sia identificabile uno solo dei seguenti elementi: estremi di riconoscimento del documento, dati anagrafici del titolare, data di scadenza, foto del titolare)

- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

- Attestazione dei versamenti di L 40.000 sul c/c 4028 e L 10.000 sul c/c 9001;

- La residenza viene attestata dalla dichiarazione resa dall’utente sul modello MC 2112 MEC. Infatti il nuovo modello MC 2112 MEC contiene l’ammonimento di rito circa le responsabilità penali cui soggiacciono coloro che commettono falsità in scritture private;

- 2 foto recenti formato tessera su fondo chiaro e a capo scoperto, stampate su carta non termica. Se la fotografia apposta sulla patente non consente l’individuazione del richiedente, colui che presenta la domanda deve esibire, sia quando presenta la domanda, sia quando ritira il duplicato, al funzionario addetto allo sportello, un documento di identità valido. Qualora non sia il diretto interessato a presentare la domanda, alla stessa deve essere assegnata una fotografia autenticata in bollo;

- Qualora sulla patente deteriorata non sia leggibile la data di scadenza né quest’ultima sia rilevabile dal sistema informatico, l’interessato deve produrre un certificato medico o un attestato rilasciato dalla Prefettura competente che indichi la data di scadenza della patente da duplicare;

Fotocopia della patente deteriorata. La patente deteriorata deve essere restituita all’ufficio al momento del rilascio del duplicato.

Qualora la domanda sia relativa ai cittadini extracomunitari, è richiesta anche la esibizione di un valido documento di identità dal quale si possa rilevare la residenza in Italia, ovvero, nel caso che quest'ultima sia variata, un certificato di residenza in bollo.

Riclassificare la patente di guida

- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

- Attestazione dei versamenti di L 40.000 sul c/c 4028 e L 10.000 sul c/c 9001;

- La residenza viene attestata dalla dichiarazione resa dall’utente sul modello MC 2112 MEC. Infatti il nuovo modello MC 2112 MEC contiene l’ammonimento di rito circa le responsabilità penali cui soggiacciono coloro che commettono falsità in scritture private;

- 2 foto recenti formato tessera su fondo chiaro e a capo scoperto, stampate su carta non termica;

- Certificato medico in bollo, senza fotografia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, redatto su modello conforme a quanto stabilito nell'art. 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada;

Patente da riclassificare + una fotocopia.

Riclassificare la patente di guida in patente speciale

- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

- Attestazione dei versamenti di L 20.000 sul c/c 4028 e L 20.000 sul c/c 9001;

- La residenza viene attestata dalla dichiarazione resa dall’utente sul modello MC 2112 MEC. Infatti il nuovo modello MC 2112 MEC contiene l’ammonimento di rito circa le responsabilità penali cui soggiacciono coloro che commettono falsità in scritture private;

- 2 foto recenti formato tessera su fondo chiaro e a capo scoperto, stampate su carta non termica;

- Certificato medico in bollo, senza fotografia, rilasciato esclusivamente da una commissione medica locale per le patenti di guida, in data non anteriore a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, redatto su modello conforme a quanto stabilito nell'art. 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada;

- Al momento della prenotazione per l’esperimento di guida deve essere presentata anche l’attestazione del versamento di L 20.000 su c/c 4028. In caso di esito negativo della prova pratica, qualora questa non possa più essere effettuata con lo stesso "foglio rosa", la suddetta attestazione dovrà essere restituita al candidato che potrà essere riutilizzata per successive richieste.

- Nel caso in cui la riclassificazione non comporti la necessità dell’esperimento di guida, dovrà essere seguita la procedura prevista per il duplicato della patente di guida.

- Considerato gli specifici adattamenti diversi per ogni tipo di handicap, in tale circostanza l'esame di guida può essere effettuato anche con la propria autovettura, in assenza di doppi comandi.

Ottenere il duplicato della patente per cambio dei dati anagrafici

- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

- Attestazione dei versamenti di L 40.000 sul c/c 4028 e L 10.000 sul c/c 9001;

- 2 foto recenti formato tessera su fondo chiaro e a capo scoperto, stampate su carta non termica;

- Estratto dell'atto di nascita o sentenza del tribunale (per cambio dati anagrafici);

- La patente da duplicare deve essere restituita all’ufficio al momento del rilascio del duplicato.

Convertire la patente di guida estera

(Solo per gli Stati i cui documenti di guida sono convertibili secondo le istruzioni impartite dalla Direzione Generale della M.C.T.C.)

- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

- Attestazione dei versamenti di L 40.000 sul c/c 4028 e L 10.000 sul c/c 9001;

- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda, redatto su modello conforme a quanto stabilito nell'art. 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada, con foto sottoscritta dal candidato e vistata, con timbro e firma, dal medico che, ai sensi dell'art. 119 C.d.S., rilascia il certificato stesso.

- 2 foto recenti formato tessera su fondo chiaro e a capo scoperto, stampate su carta non termica;

- Patente estera originale in visione, in corso di validità, e relativa fotocopia;

- Traduzione dei dati contenuti nella patente estera, salvo gli Stati appartenenti alla U.E. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui è stata emessa la patente, o dalla rappresentanza diplomatica in Italia del paese che ha rilasciato la patente, ovvero ancora da un traduttore ufficiale abilitato con autentica e legalizzazione della traduzione stessa, cittadini italiani o stranieri, che compilino la traduzione su carta legale per atti giudiziari con apposito giuramento prestato davanti ad un cancelliere giudiziario (art. 5 R.D. 9.10.1922 n. 1366) o davanti ad un notaio;

- Eventuale dichiarazione anagrafica qualora sussista discordanza tra i dati anagrafici indicati sulla patente estera e restante documentazione;

- La patente da convertire deve essere restituita all’ufficio provinciale della M.C.T.C. al momento del rilascio della patente italiana.

- Per i titolari di patente di guida rilasciata dagli Stati membri dell'Unione Europea, non è più richiesta la conversione della patente posseduta, ma è possibile ottenerne il riconoscimento, presentando:

- un'autocertificazione in carta semplice, in cui si dichiari la propria residenza anagrafica in Italia, ovvero un certificato di residenza in bollo;

- attestazione dei versamenti di L. 20.000 sul c/c 4028 e L 10.000 sul c/c 9001;

- se la patente rilasciata da altro Stato membro è scaduta di validità, ovvero se fra la data di rilascio e quella di presentazione della richiesta, intercorre un periodo di tempo superiore o uguale a quello stabilito per la specifica categoria, occorre anche un certificato medico così come sopra descritto.

Qualora la domanda sia relativa ai cittadini extracomunitari, è richiesta anche la esibizione di un valido documento di identità dal quale si possa rilevare la residenza in Italia, ovvero, nel caso che quest'ultima sia variata, un certificato di residenza in bollo.

Convertire la patente di guida militare

Militari in congedo

La richiesta deve essere presentata inderogabilmente entro un anno dalla data del congedo.

- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

- Attestazione dei versamenti di L 40.000 sul c/c 4028 e L 10.000 sul c/c 9001;

- Nel caso in cui il richiedente sia già in possesso di una patente di guida civile, la residenza viene attestata dalla dichiarazione resa dall’utente sul modello 2112 MEC. Infatti il nuovo modello MC 2112 MEC contiene l’ammonimento di rito circa le responsabilità penali cui soggiacciono coloro che commettono falsità in scritture private;

- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda, redatto su modello conforme a quanto stabilito nell'art. 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada, con foto sottoscritta dal candidato e vistata, con timbro e firma, dal medico che, ai sensi dell'art. 119 C.d.S., rilascia il certificato stesso;

- 2 foto recenti formato tessera su fondo chiaro e a capo scoperto, stampate su carta non termica;

- Fotocopia autenticata in bollo del congedo (esclusi gli ufficiali);

- Stato di servizio in bollo rilasciato dal distretto militare (solo per gli ufficiali);

- Attestato N rilasciato dall’autorità militare;

- Eventuale patente civile posseduta dal richiedente (in visione) più fotocopia;

- L’eventuale patente civile già posseduta dall’interessato deve essere consegnata all’ufficio provinciale della M.C.T.C. al momento del rilascio della patente richiesta.

Militari in servizio

- Modello MC 2112 MEC compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

- Attestazione dei versamenti di L 40.000 sul c/c 4028 e L 10.000 sul c/c 9001;

- Nel caso in cui il richiedente sia già in possesso di una patente di guida civile, la residenza viene attestata dalla dichiarazione resa dall’utente sul modello MC 2112 MEC. Infatti il nuovo modello MC 2112 MEC contiene l’ammonimento di rito circa le responsabilità penali cui soggiacciono coloro che commettono falsità in scritture private;

- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda, redatto su modello conforme a quanto stabilito nell'art. 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada, con foto sottoscritta dal candidato e vistata, con timbro e firma, dal medico che, ai sensi dell'art. 119 C.d.S., rilascia il certificato stesso;

- 2 foto recenti formato tessera su fondo chiaro e a capo scoperto, stampate su carta non termica;

- Patente militare in visione più fotocopia;

- Dichiarazione del comando di corpo cui appartiene il richiedente, relativo allo stato di servizio e di autorizzazione alla conversione della patente militare;

- Eventuale patente civile posseduta dal richiedente (in visione);

- L’eventuale patente civile già posseduta dall’interessato deve essere consegnata all’ufficio provinciale della M.C.T.C. al momento del rilascio della patente richiesta.

Ottenere il rilascio del C.A.P. per esame

KA (min. 21 anni), KB (min. 21 anni), KC (min. 18 anni), KD (min. 21 anni) KE (min. 21 anni)

- Modello MC 746 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

- Attestazione di due versamenti di L 20.000 sul c/c 4028 e di un versamento di L 20.000 sul c/c 9001. In caso di esito negativo dell’esame, una delle due attestazioni di versamento di L. 20.000 su c/c 4028 viene restituita al candidato e potrà essere riutilizzata per successive richieste;

- Solo per titolari di patente di categoria A e B:

- Certificato medico in bollo, più fotocopia, senza fotografia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda, redatto su modello conforme a quanto stabilito nell'art. 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Tale certificato deve attestare espressamente l'idoneità psicofisica del richiedente ad ottenere il C.A.P. In caso di esito negativo dell’esame, qualora il certificato medico sia in corso di validità, può essere, a richiesta, restituito in originale, per un successivo riutilizzo. L’ufficio trattiene agli atti solo la fotocopia del predetto certificato;

Patente posseduta in visione e relativa fotocopia incollata nell’apposito riquadro del modello MC 746.

Ottenere il rilascio del permesso internazionale di guida

- Modello MC 746 compilato e sottoscritto;

- Attestazione dei versamenti di L 20.000 sul c/c 4028 e di L 10.000 su c/c 9001;

- 2 fotografie recenti formato tessera su fondo chiaro a capo scoperto. Qualora non sia il diretto interessato a presentare la domanda, alla stessa deve essere allegata una fotografia autenticata in bollo;

- patente di guida in visione ed una fotocopia della stessa, da vistare e trattenere agli atti dell’ufficio;

marca da bollo da L 20.000.

Verbale di sequestro di veicolo condotto da persona sprovvista della patente di guida

- art.116/18" C.d.S.-

L'anno __________ addì ______ del mese di____________ alle ore_________ in località ____________ noi sottoscritti Ufficiali - Agenti di P.G. del ____________ ai sensi dell'art. 116/18 del C.d.S., abbiamo proceduto al sequestro del veicolo (indicare i dati) di proprietà di ____________ nato a ____________ il ____________ e residente a ____________ alla Via ____________ n._____, il cui conducente ____________ nato a ____________ il ____________ e residente in ____________ alla Via ____________ n.____ è sprovvisto di patente guida perché ____________ ____________ ____________ ____________

La carta di circolazione viene ritirata ed allegata al presente atto, che verrà trasmesso nei termini previsti al P.M. della Pretura di ____________ , per la convalida dello stesso.

Il veicolo viene affidato in giudiziale custodia a____________ residente in ____________ via ____________ n. ___ il quale ricevuta dai verbalizzanti copia dell'atto, viene reso edotto dagli obblighi di cui agli artt.334 e 335 del C.P. L'interessato, dichiara di eleggere domicilio legale presso ____________ in via n. ____.

Copia del presente atto viene consegnata all'interessato.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

1 VERBALIZZANTI

L'interessato

Il Custode giudiziale

Reimmatricolazione

Reimmatricolazione per smarrimento, sottrazione, distruzione della targa (art. 102 C.d.S.)

a) Denuncia dell’intestatario della carta di circolazione agli organi di Polizia entro 48 ore dalla constatazione dell’avvenuto smarrimento, sottrazione, distruzione;

b) istanza su Mod. MC 2119 compilato e sottoscritto da chi si dichiara proprietario - l’istanza deve essere presentata dopo 15 giorni dalla data della denuncia di smarrimento;

c) fotocopia resa denuncia ed esibizione originale;

d) in caso di cambiamento di residenza deve essere presentato: certificato di residenza in bollo o dichiarazione sostitutiva di atto notorio o esibizione di un valido documento da cui risulti la residenza;

e) consegna della carta di circolazione;

attestazione di versamento su c/c postale n. 9001 di L 10.000, su c/c postale 121012 (cfr. tabella allegata) e su c/c postale 4028 di L 40.000;

g) le società dovranno presentare certificato di vigenza o di iscrizione alla Camera di Commercio;

h) per i veicoli con titolo autorizzatorio occorre il Nulla osta rilasciato dalla relativa sezione dell’ufficio provinciale M.C.T.C. competente.

Reimmatricolazione per smarrimento, sottrazione, distruzione della carta di circolazione (art. 95 C.d.S.)

a) denuncia dell’intestatario agli organi di Polizia, entro 48 ore dalla constatazione dell’avvenuto smarrimento, sottrazione, distruzione;

b) istanza su Modello MC 2119 compilato e sottoscritto da chi si dichiara proprietario;

c) attestazione del versamento di L. 10.000 su c/c 9001;

d) fotocopia resa denuncia ed esibizione dell’originale;

e ) dichiarazione di responsabilità, ai fini amministrativi, resa secondo il modello predisposto.

L’ufficio rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di 30 giorni;

f) se entro 30 gg. dalla denuncia la carta di circolazione non è rinvenuta, l’intestatario potrà richiedere una nuova immatricolazione ripresentando lo stesso modello già compilato e allegando:

1.versamento su c/c 121012 di L. (cfr. tabella allegata);

2.originale della denuncia di smarrimento, sottrazione o deterioramento;

3.carta provvisoria di circolazione;

4.targhe da distruggere

in caso di cambiamento di residenza deve essere presentato:

5. certificato di residenza in bollo o dichiarazione sostitutiva di atto notorio o esibizione di un valido documento da cui risulti la residenza.

6. le società dovranno presentare certificato di vigenza o di iscrizione alla Camera di Commercio in caso di variazione della residenza;

se la carta di circolazione non è meccanizzata e agli atti dell’ufficio non è reperibile la relativa scheda tecnica e in caso di veicoli soggetti ad autorizzazione al trasporto occorre:

7 . estratto cronologico rilasciato dal PRA;

8 . visita e prova (versamento di L. 12.000 su c/c 9001 in sostituzione del versamento di cui al punto c)).

L’accesso agli sportelli degli Uffici Provinciale M.C.T.C. è disciplinato dalla legge 264/91.

Effettuare il trasferimento di proprietà di autoveicoli senza titolo autorizzatorio

a) Modello MC 2119 compilato secondo le avvertenze ivi contenute e sottoscritto da chi si dichiara proprietario, usufruttuario, locatario o locatore;

b) attestazioni di versamento:

su c/c postale n.9001di L. 10.000;
sul c/c postale n. 4028 di L. 20.000;

c) certificato di residenza in bollo di data non anteriore a 3 mesi.

La residenza può essere comprovata anche secondo le seguenti modalità:

dichiarazione sostitutiva, con assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2 della legge 4.1.1968 n. 15 (autocertificazione);
esibizione di un valido documento di identità dal quale si possa rilevare la residenza, per la compilazione del modulo previsto dagli artt. 5 e 6 della legge 15/68; in tale ultimo caso la compilazione e la sottoscrizione del modulo sono esenti dal bollo.

Il certificato di residenza in bollo o la dichiarazione sostitutiva sono necessari nel caso in cui la domanda non viene presentata personalmente dall’interessato;

Se trattasi di società che si dichiara proprietaria dell’autoveicolo occorre presentare il certificato di vigenza della medesima rilasciato dalla Camera di Commercio o di iscrizione alla Camera di Commercio medesima.

d) carta di circolazione in visione e fotocopia da inserire agli atti dell’ufficio provinciale M.C.T.C.

A seguito di tale operazione l’Ufficio provinciale provvede alla stampa e alla consegna all’intestatario di un tagliando adesivo in cui sono indicati i dati anagrafici del nuovo proprietario.

Soggetti legittimati allo svolgimento delle pratiche presso gli uffici m.c.t.c.

L’accesso agli sportelli degli Uffici della Motorizzazione Civile per il disbrigo delle pratiche è consentito:

ai singoli utenti per le pratiche ad essi intestate;
ai soggetti non intestatari delle stesse purché muniti di regolare delega, ricevuta dal titolare della pratica, la cui sottoscrizione risulti debitamente autenticata da uno dei pubblici ufficiali a ciò abilitati dalla legge (Notaio, Cancelliere, Sindaco);
alle imprese, società o Enti autorizzati dalla Provincia ai sensi della legge 264/91 e successive modificazioni e integrazioni. Sono escluse dal campo di applicazione della predetta legge, le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi destinati all’autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge 25/11/95 n° 501, nel comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974 n° 298.
ai funzionari degli uffici regionali ex UMA, per le pratiche relative alle macchine agricole;
alle autoscuole, oltre che per le pratiche inerenti agli allievi conducenti, anche per tutte quelle inerenti le patenti di guida.

L’elencazione di cui sopra deve intendersi tassativa, per cui sono delegittimati allo svolgimento di pratiche amministrative, presso gli uffici della Motorizzazione, tutti i soggetti non ricompresi nell’elencazione stessa.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 285/92

D.P.R. 495/92

 

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