Testo del
Decreto Legislativo n° 626 del 19/09/94 (Gazzetta Ufficiale n° 265 del 12/11/94
- Supplemento ordinario n° 141) con le modifiche ed integrazioni apportate dal
Decreto Legislativo n° 242 del 19/03/96 (Gazzetta Ufficiale n° 104 del 06/05/96
- Supplemento ordinario n° 75)
Le disposizioni transitorie e finali
relative al Decreto Legislativo n° 242/96 sono riportate di seguito al testo
del Decreto Legislativo n° 626/94.
Decreto
Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994
Premessa
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge
19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante delega al
Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge
22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa
contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al
Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi
dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla
medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'attuazione delle d
adottata nella riunione del 7 luglio;
Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
settembre 1994;
Sulla proposta
del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli
affari regionali;
E M A N A il
seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. - Campo di applicazione.
1. Il presente
decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività
privati o pubblici.
2. Nei
riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione
civile, nonchè nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle
attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato, (...) individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei
riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei
lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del
presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4 bis. Il datore di
lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse
attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4 ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente
decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'articolo 4,
commi 1, 2, 4 lettera a) e 11 primo periodo.
Art. 2. - Definizioni.
1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore:
persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro
subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o
di società, anche di fatto, che prestino
la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati
presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte
professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione
ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini
della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa
discendere particolari obblighi;
b) datore di
lavoro: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell' impresa, ha
la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale
definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e
di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i
poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
c) servizio di
prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico
competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia, ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni
individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto
con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o
libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3)
autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
e)
responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal
datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f)
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta
o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza
durante il lavoro, di seguito denominato
rappresentante per la sicurezza;
g)
prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in
tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
h) agente:
l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente
dannoso per la salute;
i) unità produttiva:
stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata
di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
Art. 3. - Misure generali di tutela.
1. Le misure
generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione
dei rischi per la salute e la sicurezza;
b)
eliminazione dei rischi n relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione
dei rischi alla fonte;
d)
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e)
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto
dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta
delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche
per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità
delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
h) limitazione
al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al
rischio;
i) utilizzo
limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo
sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m)
allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari
inerenti la sua persona;
n) misure
igieniche;
o) misure di
protezione collettiva ed individuale;
p) misure di
emergenza da attuare in caso di prono soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di
segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare
manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei
fabbricanti;
s)
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero
dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro;
t) istruzioni
adeguate ai lavoratori.
2. Le misure
relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono
in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto.
1. Il datore di lavoro (...) in relazione alla natura
dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro, i rischi per la sicurezza e per
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito
della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento
contenente:
a) una
relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
b)
l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi
di protezione individuale, conseguente
alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il
programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il
documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.
4. Il datore
di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui
all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico
competente.
5. Il datore
di lavoro adotta le misure
necessarie (...) per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in
relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini
della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene
conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e
idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ;
e) prende le misure appropriate affinché
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone
che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del
medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo
sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dà istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i
lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare,
mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute e
consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed
alla documentazione aziendale di cui all'articolo 19 comma 1 lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per
evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute
della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono
annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza
dal lavoro di almeno un giorno. Nel
registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di
abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, e successive
modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo
di vigilanza. Fino all'emanazione di
tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati
dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la
sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) ;
q) adotta le misure necessarie ai fini
della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso
di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al
numero delle persone presenti.
6. Il datore
di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di
cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per
la sicurezza.
7. La
valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai
fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore
di lavoro custodisce, presso l'azienda
ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto
professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
9. Per le
piccole e medie aziende, con uno o più
decreti da emanarsi entro il 31/3/1996 da parte dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali
disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive e altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9,
primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali
è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che
impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'Allegato I;
b) i casi in
cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui
all'articolo 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si
modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1)
dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonchè delle
aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui
ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta
effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad
essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per
la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le
aziende familiari nonchè le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette
a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori
produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio
e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la
sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi
previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Art. 5. - Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun
lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In
particolare i lavoratori:
a) osservano
le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e
dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano
correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro,
nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano
in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano
immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze
dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per
eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non
rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
f) non
compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
g) si
sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h)
contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante
il lavoro.
Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori
e degli installatori.
1. I
progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi
generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di
protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti;.
2. Sono
vietati la fabbricazione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di
lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in
materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni
assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto
a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri
documenti previsti dalla legge.
3. Gli
installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono
attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri
mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Art. 7. - Contratto di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore
di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica,
anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto
d'opera;
b) fornisce
agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e
di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano
gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore
di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di
cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Art. 8. - Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo
quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e
protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole
di cui al presente articolo.
2. Il datore
di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o
più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui
all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini
e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I
dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le
capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento
dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il
datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e
protezione.
5.
L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a) nelle
aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai
sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle
centrali termoelettriche;
c) negli
impianti e laboratori nucleari;
d) nelle
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
e) nelle
aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;
f) nelle
industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia
private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se
la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o
servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
7. Il servizio
esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità
produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche
con riferimento al numero degli operatori.
8. Il
responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità
adeguate.
9. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità
e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli
operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il
datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo
liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore
di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali
territorialmente competenti il nominativo della persona designata come
responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno
all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si
attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti
svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo
nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il
curriculum professionale.
Art. 9. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a)
all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i
sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali
misure;
c) ad
elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza
di cui all'art. 11;
f) a fornire
ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore
di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in
merito a:
a) la natura
dei rischi;
b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la
descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del
registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni
degli organi di vigilanza.
3. I
componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al
presente decreto.
4. Il servizio
di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Art. 10. - Svolgimento diretto d parte del
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Il datore
di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di
evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai
commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore
di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare
apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere
all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una
dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui
all'art. 4 commi 1, 2, 3 e 11;
c) una
relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della
propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro
infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla
legislazione vigente;
d)
l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro.
Art. 11. - Riunione periodica di prevenzione e
protezione di rischi.
1. Nelle
aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore
di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore
di lavoro o un suo rappresentante;
b) il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico
competente ove previsto;
d) il
rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso
della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il
documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità
dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi
di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute.
3. La riunione
ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e
l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute
di lavoratori.
4. Nelle
aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle
ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5. Il datore
di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione
dei partecipanti per la sua consultazione.
Capo III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI,
PRONTO SOCCORSO
Art. 12. - Disposizioni generali.
1. Ai fini
degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i
necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4 comma 5 lett. a);
c) informa
tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato
circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma
gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori
possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato,
cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i
provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo
grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone
e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini
delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto
delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva.
3. I
lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore
di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato.
Art. 13. - Prevenzione incendi.
1. Fermo
restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai
fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri
diretti ad individuare:
1) misure
intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi;
2) misure
precauzionali di esercizio;
3) metodi di
controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per
la gestione delle emergenze;
b) le
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la
sua formazione.
2. Per il
settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato.
1. Il
lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere
evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non
può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa.
2. Il
lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a
meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 15. - Pronto soccorso.
1. Il datore
di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove
previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di
assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone
presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore
di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori
incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le
caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con
decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino
all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
vigenti in materia.
Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 16. - Contenuto della sorveglianza
sanitaria.
1. La
sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La
sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a)
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica;
b)
accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli
accertamenti di cui l comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenti necessari dal medico competente.
Art. 17. - Il medico competente.
1. Il medico
competente:
a) collabora
con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui
all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua
gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i
giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce
ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso
il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce
informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
f) informa
ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui
alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
g) comunica,
in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati;
h)
congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa
alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei
pareri di competenza;
i) fatti salvi
i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche
richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali;
l) collabora
con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di
cui all'art. 15;
m) collabora
all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico
competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici
specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il
medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2,
esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del
lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il
giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico
competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente
da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore
per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero
professionista;
c) dipendente
del datore di lavoro.
6. Qualora il
medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i
mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi
compiti.
7. Il dipendente
di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente
(...) qualora esplichi attività di vigilanza.
Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le
aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la
sicurezza.
2. Nelle
aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente da lavoratori al loro
interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per
la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle
aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di
tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero,
le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza,
nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle
funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di
mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio
decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo,
gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni
pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni
caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un
rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre
rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei
rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità
e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con
il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art.22, comma
7.
Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per
la sicurezza.
1. Il
rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai
luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è
consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è
consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori;
d) è
consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22,
comma 5;
e) riceve le
informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e
le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una
formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove
l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula
osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
l) partecipa
alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte
in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il
responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare
ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per
attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il
lavoro.
2. Il
rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi
necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità
per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
4. Il
rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse
tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua
funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli
infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
Art. 20. - Organismi paritetici.
1. A livello
territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e
di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali
organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti
salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti
da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli
effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli
organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel
medesimo articolo.
Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 21. - Informazione dei lavoratori.
1. Il datore
di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione
su:
a) i rischi
per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e
le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi
specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli
connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
buona tecnica;
e) le
procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori;
f) il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i
nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 12 e 15.
2. Il datore
di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche
ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
Art. 22. - Formazione dei lavoratori.
1. Il datore
di lavoro (...) assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui
all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia
di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro e alle proprie mansioni.
2. La
formazione deve avvenire in occasione:
a)
dell'assunzione;
b) del
trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)
dell'introduzione di nuove attrezzature d lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La
formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei
rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il
rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza
e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
5. I
lavoratori incaricati dell'attività di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e,
comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La
formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4
deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico
dei lavoratori.
7. I Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione
dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di
cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della
tipologia delle imprese.
Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.
Art. 23. - V i g i l a n z a.
1. La
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il
settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di
vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro,
per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da
individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche
dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto
di cui al comma 2 deve essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di
sanità aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali e aeroportuali,
per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili
e in ambito portuale e aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici istituiti
per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le
modalità di attuazione, con decreto del ministro competente di concerto con i
ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
L'amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le
Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi
ministeri, nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.
Art. 24.- Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, l'Istituto
Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro anche mediante i propri dipartimenti
periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli
ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione
generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato, svolgono attività
di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle
piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività
di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di
controllo e di vigilanza.
Art. 25. - Coordinamento.
1. Con atto di
indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di
comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.
Art. 26. - Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
1. L'art. 393
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente:
(...)
2. L'art. 394
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente:
[...].
Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di
indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali
relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e
della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi
ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle
riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma
1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente:
a) è
riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza [....];
b) si dà
attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite
nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede
all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati
al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI.
Art. 29. - Statistiche degli infortuni e delle
malattie professionali.
1. L'INAIL e
l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle
malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e
L'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il
necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3,
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare
l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e
proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli
infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri
per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai
danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati
nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di
infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e
loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati
criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari
rischi.
5. I criteri
per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai
danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme
patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona
tecnica.
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO.
Art. 30. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per
luoghi di lavoro:
a) i luoghi
destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda
ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
2. Le
disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di
trasporto;
b) ai cantieri
temporanei o mobili;
c) alle
industrie estrattive;
d) ai
pescherecci;
e) ai campi,
boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma
situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme
restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di
salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di
lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali
lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo
di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione,
le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati
direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La
disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a
consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene
personale.
Art. 31. - Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o
utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono
essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente
titolo entro il 1 gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un
provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve
immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed
ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati, il
datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,
adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli
adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma
3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo
di vigilanza competente per territorio.
Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore
di lavoro provvede affinché:
a) le vie di
circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di
lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione
tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti
rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di
lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura,
onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli
impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al
controllo del loro funzionamento.
Art. 33. - Adeguamenti di norme.
1. L'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente:
[...].
2. L'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente:
[...].
3. L'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente:
[...].
4.
L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:
[...].
5. L'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, dopo le parole "da destinarsi al lavoro nelle aziende" è
soppressa la parola "industriali".
6. L'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente:
[...].
7. L'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente:
[...].
8. L'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente:
[...].
9. L'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente:
[...]..
10. L'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente:
[...].
11. L'art. 40
del decreto de Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente:
[...].
12. Gli
articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, sono sostituiti dai seguenti:
[...].
13. L'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente:
[...].
14. Le
disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art. 34. - D e f i n i z i o n i.
1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura
di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad
essere usato durante il lavoro;
b) uso di una
attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego,
il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia,
lo smontaggio;
c) zona
pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura
di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per
la salute o la sicurezza dello stesso.
Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore
di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro
da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e
della salute.
2. Il datore
di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al
minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
3. All'atto
della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in
considerazione:
a) le
condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi
presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi
derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
4. l datore di
lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate
in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate
correttamente;
c) oggetto di
idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti
di cui all'art. 36 e siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d'uso.
5. Qualora le
attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si
assicura che:
a) l'uso
dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di
riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è
qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Art. 36. - Disposizioni concernenti le
attrezzature di lavoro.
1. Le
attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Nulla è
innovato nel regime giuridico che regola le operazioni di verifica periodica
delle attrezzature per le quali tale regime è obbligatoriamente previsto. In
ogni caso le modalità e le procedure tecniche delle relative verifiche seguono
il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è
stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, può stabilire modalità e procedure per
l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art.
52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il
comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
[...].
5. Nell'art.
53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il
comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
[...].
6. Nell'art.
374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il
comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
[...].
7. Nell'art.
20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il
comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
[...].
8. Le
disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 37. - Informazione.
1. Il datore
di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i
lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione
d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle
condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni
eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione
delle attrezzature di lavoro;
b) alle
situazioni anormali prevedibili.
2. Le
informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati.
Art. 38. - Formazione ed addestramento.
1. Il datore
di lavoro si assicura che:
a) i
lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione
adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i
lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un
addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone.
Art. 39. - Obblighi dei lavoratori.
1. I
lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I
lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione
conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I
lavoratori:
a) hanno cura
delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi
apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a
loro disposizione.
TITOLO IV
USO DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Art. 40. - D e f i n i z i o n i.
1. Si intende
per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono
dispositivi di protezione individuale:
a) gli
indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a
proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le
attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le
attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di
polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le
attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali
sportivi;
f) i materiali
per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli
apparecchi portatili per individuare e
segnalare rischi e fattori nocivi.
Art. 41. - Obbligo di uso.
1. I DPI
devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro.
Art. 42. - Requisiti dei DPI.
1. I DPI
devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475.
2. I DPI di
cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere
adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio
maggiore;
b) essere
adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere
conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter
essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di
rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono
essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la
propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Art. 43. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore
di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua
l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
mezzi;
b) individua
le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi
di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di
rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta,
sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle
norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la
scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione [....]
2. Il datore
di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le
condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la
durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del
rischio;
b) frequenza
dell'esposizione al rischio;
c)
caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni
del DPI.
3. Il datore
di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art.
42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore
di lavoro:
a) mantiene in
efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a
che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici
ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce
istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina
ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno
stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso
non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa
preliminarmente l lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende
disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni
DPI;
g) assicura
una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento
circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni
caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni
DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga
alla terza categoria;
b) per i
dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 44. - Obblighi dei lavoratori.
1. I
lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art.
43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I
lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato.
3. I
lavoratori:
a) hanno cura
dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi
apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine
dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di
riconsegna dei DPI.
5. I
lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a
loro disposizione.
Art. 45. - Criteri per l'individuazione e
l'uso.
1. Il
contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per
l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori
specifici di rischio, indica:
a) i criteri
per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le
circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di
protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
Art. 46. - Norma transitoria.
1. Fino alla
data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati
all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono
essere impiegati:
a) i DPI
commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già
in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti
conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità
europea.
TITOLO V
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art. 47. - Campo di applicazione.
1. Le norme
del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione
manuale dei carichi con rischi, tra
l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si
intendono per:
a)
movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di
un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni
dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e
nerveovascolari a livello dorso lombare.
Art. 48. - Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore
di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità
di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non
sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie,
ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati,
allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di
detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in
cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera dl
lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di
lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di
cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se
possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al
lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del
carico, in base all'allegato VI;
b) adotta le
misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari,
tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle
caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività
comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone
alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui
al presente titolo.
Art. 49. - Informazione e formazione.
1. Il datore
di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto
riguarda:
a) il peso di
un carico;
b) il centro
di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio
abbia una collocazione eccentrica;
c) la
movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se
queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli
elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore
di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in
ordine a quanto indicato al comma 1.
TITOLO VI
USO DI ATTREZZATURE
MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Art. 50. - Campo di applicazione.
1. Le norme
del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso
di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme
del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di
guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi
informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi
informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del
pubblico;
d) ai sistemi
denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione
prolungata in un posto di lavoro;
e) alle
macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature
munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure,
necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle
macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Art. 51. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini del
presente titolo si intende per:
a)
videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di
lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le
apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem,
la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché
l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore:
il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo
sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere,
dedotte le interruzioni di cui all'art.
54, per tutta la settimana lavorativa.
Art. 52. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore
di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1,
analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi
per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi
legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle
condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore
di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in
base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della
combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Art. 53. - Organizzazione del lavoro.
1. Il datore
di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei
videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di
evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Art. 54. - Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il
lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive,
ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero
cambiamento di attività.
2. Le modalità
di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche
aziendale.
3. In assenza
di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1,
il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità
e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a
livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque
esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario
di lavoro.
6. Nel computo
dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da
parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo
di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è
considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come
tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione
dell'orario complessivo di lavoro.
Art. 55. - Sorveglianza sanitaria.
1. I
lavoratori [....], prima di essere addetti alle attività di cui al presente
titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali
malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati
dal medico competente.
Qualora
l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è
sottoposto ad esami specialistici.
2. In base
alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono
classificati in:
a) idonei, con
o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori
classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto
il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con
periodicità almeno biennale.
4. Il
lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni
qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente.
5. La spesa
relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione
dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.
Art. 56. - Informazione e formazione.
1. Il datore
di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto
riguarda:
a) le misure
applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui
all'art. 52;
b) le modalità
di svolgimento dell'attività;
c) la
protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore
di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in
ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.
Art. 57. - Consultazione e partecipazione.
1. Il datore
di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la
sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti
nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente
titolo.
Art. 58. - Adeguamento alle norme.
1. I posti di
lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di
lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1 gennaio 1997.
Art. 59. - Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive
comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione
del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di
videoterminali.
TITOLO VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo di applicazione.
1. Le norme
del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori
sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività
lavorativa.
2. Le norme
del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal:
a) decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962;
b) decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
c) decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.
3. Il presente
titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste
dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
Art. 61. - D e f i n i z i o n i.
1. Agli
effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno:
a) una
sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è attribuita
la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49:
"Può provocare il cancro per inalazione";
b) un
preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva
88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può
provocare il cancro" o con la menzione R 49: "Può provocare il cancro
per inalazione";
c) una
sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonché una
sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato
VIII.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62. - Sostituzione e riduzione.
1. Il datore
di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di
lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile,
con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui
viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla
sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è
tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro
provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno
avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il
ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro
provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più
basso valore tecnicamente possibile.
Art. 63. - Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo
quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione
dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati
nel documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3.
2. Detta
valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle
lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di
agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della
capacità degli stessi di penetrare nell'organismo perle diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo
stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o
meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
3. Il datore
di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1,
adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il
documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:
a) le attività
lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di
processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per
i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i
quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero
utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero
dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;
d)
l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure
preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione
individuale utilizzati;
f) le indagini
svolte per l possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i
preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore
di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
6. Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4,
fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
Art. 64. - Misure tecniche, organizzative,
procedurali.
1. Il datore
di lavoro:
a) assicura,
applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni
lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle
necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego,
in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati
sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al
minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti
ad agenti cancerogeni anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate
provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i
segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che
debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro
funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta,
programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti
cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione
degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di
emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5,
lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato
sistema di ventilazione generale;
d) provvede
alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle misure
di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale
causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) provvede
alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli
impianti;
f) elabora
procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura
che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in
condizioni di sicurezza;
h) assicura
che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e
dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in
condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici
etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su
conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle
categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni
presenta rischi particolarmente elevati.
Art. 65. - Misure igieniche.
1. Il datore
di lavoro:
a) assicura
che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che
i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in
posti separati dagli abiti civili;
c) provvede
affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi
determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì
a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova
utilizzazione.
2. È vietato
assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64,
lettera b).
Art. 66. - Informazione e formazione.
1. Il datore
di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti
cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per
la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti
al fumare;
b) le
precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure
igieniche da osservare;
d) la
necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e
dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di
prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al
minimo le conseguenze.
2. Il datore
di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in
ordine a quanto indicato al comma 1.
3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i
lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con
frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore
di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi
contenenti agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente
leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni
devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 67. - Esposizione non prevedibile.
1. Se si
verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima
misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa
i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I
lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono
accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre
operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, essi a loro disposizione dal datore di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere
permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente
necessario.
3. Il datore
di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli
eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al
minimo le conseguenze.
Art. 68. - Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di
determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali,
nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il
datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che
soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo,
ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro
identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai
lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che
devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza
nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al
minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme
preventive e protettive specifiche.
1. I
lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un
rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore
di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e
protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati.
3. Le misure
di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo
le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli
accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo
analogo ad un stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito
dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art.
63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una
misurazione della concentrazione dall'agente in aria, per verificare
l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico
competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
lavorativa.
Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle
sanitarie.
1. I lavoratori
di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per
ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato ed, ove
noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed
aggiornato dal datore di lavoro che ne cura a tenuta per il tramite del medico
competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
[....]
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia
del registro di cui al comma 1 all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di
vigilanza competente per territorio e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque
ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a
richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma
1;
c) comunica, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e
sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio,
la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le
eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione, delle relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto Superiore per la Prevenzione e
sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio di cui a
comma 2;
d) in caso di
cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore per la Prevenzione e
sicurezza sul lavoro e copia dello stesso all'organo di vigilanza
competente per territorio. Consegna all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie e
di rischio di cui al comma 2;
e) in caso di
assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con
esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2;
f) tramite il
medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria
e di rischio di cui al comma 2 ed al rappresentante per la sicurezza, i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
3. Le
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio di cui al comma 2 sono conservate dal datore di lavoro
almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Istituto Superiore per
la Prevenzione e sicurezza sul lavoro fino a quaranta anni dalla cessazione di
ogni attività che espone ad agenti cancerogeni.
4. La
documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3
è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
5. I modelli e
le modalità di tenuta del registro di
cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie
e di rischio sono determinati
con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
6. L'Istituto Superiore per la Prevenzione e
sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della sanità dati
di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 71. - Registrazione dei tumori.
1. I medici,
le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali
assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro
ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono
all'all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro copia
della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella
inerente l'anamnesi lavorativa.
2. Presso
l'all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro è tenuto, ai
fini di analisi aggregate, un archivio nominativo dei casi di neoplasia di cui
al comma 1.
3. Con decreto
dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei
sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne
stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione,
nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di
trasmissione di cui al comma 1.
4. Il
Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE,
informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.
Art. 72. - Adeguamenti normativi.
1. Nelle
attività con uso di sostanze o preparai ai quali è attribuita dalla direttiva
comunitaria la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione
R 49: "Può provocare il cancro per inalazione", il datore di lavoro
applica le norme del presente titolo.
2. Con decreto
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, è
aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di cui
all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni.
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73. - Campo di applicazione.
1. Le norme
del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi
è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano
ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91 è soppresso.
Art. 74. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai sensi
del presente titolo si intende per:
a) agente
biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni;
b)
microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di
riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura
cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da
organismi pluricellulari.
Art. 75. - Classificazione degli agenti
biologici.
1. Gli agenti
biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di
infezione:
a) agente
biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani;
b) agente
biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella
comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
c) agente
biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
d) agente
biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare
un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di
norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in
cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in
modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato
nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato
XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Art. 76. - Comunicazione.
1. Il datore
di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti
biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente
competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei
lavori:
a) il nome e
l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il
documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore
di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione
di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma
1.
3. Il datore
di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio
per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende
utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via
provvisoria.
4. Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le
attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi
geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4
del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1,
lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli
casi di specie dal predetto decreto.
6. I
laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla
comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici
del gruppo 4.
Art. 77. - Autorizzazione.
1. Il datore
di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un
agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero
della sanità.
2. La
richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le
informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco
degli agenti che si intende utilizzare.
3.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere
dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è
rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore
di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il
Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato,
nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo
4.
5. I
laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli
adempimenti di cui al comma 4.
6. Il
Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per
territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute
nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità
istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei
quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai
commi 1 e 4.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 78. - Valutazione del rischio.
1. Il datore
di lavoro, nella valutazione del rischio i cui all'art. 4, comma 1, tiene conto
di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente
biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della
classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un
pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza,
di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze
disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b)
dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei
potenziali effetti allergici e tossici;
d) della
conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre
in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle
eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che
possono influire sul rischio;
f) del
sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore
di lavoro applica i principi di buona
prassi microbiologica, e adotta, in relazione ai rischi accertati, le
misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore
di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e
della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima
valutazione effettuata.
4. Nelle
attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX,
che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti
biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli
stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86,
qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali
misure non è necessaria.
5. Il
documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del
procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti
biologici;
b) il numero
dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le
generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
d) i metodi e
le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive
applicate;
e) il
programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un
difetto nel contenimento fisico.
6. Il
rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della
valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 78. - Valutazione del rischio.
1. Il datore
di lavoro, nella valutazione del rischio i cui all'art. 4, comma 1, tiene conto
di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente
biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della
classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un
pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza,
di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze
disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b)
dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei
potenziali effetti allergici e tossici;
d) della
conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre
in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle
eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che
possono influire sul rischio;
f) del
sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore
di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, e adotta, in
relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al
presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore
di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e
della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima
valutazione effettuata.
4. Nelle
attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX,
che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti
biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli
stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86,
qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali
misure non è necessaria.
5. Il
documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del
procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti
biologici;
b) il numero
dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le
generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
d) i metodi e
le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive
applicate;
e) il
programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un
difetto nel contenimento fisico.
6. Il
rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della
valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Art. 79. - Misure tecniche, organizzative,
procedurali.
1. In tutte le
attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la
salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative
e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In
particolare, il datore di lavoro:
a) evita
l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa
lo consente;
b) limita al
minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti
biologici;
c) progetta
adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure
collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora on sia
possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta
misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale
di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il
segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di
avvertimento appropriati;
g) elabora
idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana
ed animale;
h) definisce
procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la
presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento
fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone
i mezzi necessari per la accolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei
rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati
ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda
procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di
agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
Art. 80. - Misure igieniche.
1. In tutte le
attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la
salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i
lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con
acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per
la pelle;
b) i
lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei,
da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i
dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli
difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli
indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti
biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,
conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se
necessario, distrutti.
2. È vietato
assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di
esposizione.
Art. 81. - Misure specifiche per le strutture
sanitarie e veterinarie.
1. Il datore
di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei
rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti
biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e
residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di
attività svolta.
2. In relazione
ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che
siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed
eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i
rifiuti contaminati.
3. Nei servizi
di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere,
contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di
contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono
indicate nell'allegato XII.
Art. 82. - Misure specifiche per i laboratori e
gli stabulari.
1. Fatto salvo
quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca,
didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio
deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee
misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il datore
di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di
lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 2;
b) in aree di
lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 3;
c) in aree di
lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 4.
3. Nei
laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da
agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da
esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta
misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi
di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora
classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle
del terzo livello di contenimento.
5. Per i
luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito
l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più
elevate.
Art. 83. - Misure specifiche per i processi
industriali.
1. Fatto salvo
quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi
industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, l datore
di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato
XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di
agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio
grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
Art. 84. - Misure di emergenza.
1. Se si
verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un
agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono
abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto
quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi
di protezione.
2. Il datore
di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente
competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza,
dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende
adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I
lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
Art. 85. - Informazioni e formazione.
1. Nelle
attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la
salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base
delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per
quanto riguarda:
a) i rischi
per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le
precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure
igieniche da osservare;
d) la funzione
degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione
individuale ed il loro corretto impiego;
e) le
procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di
prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al
minimo le conseguenze.
2. Il datore
di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in
ordine a quanto indicato al comma 1.
3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i
lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza
almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo
di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate
le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 86. - Prevenzione e controllo.
1. I
lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato
un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore
di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive
particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari
individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a
disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni
all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del
medico competente;
b) l'allontanamento
temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato,
nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente, l'esistenza di
anomalia imputabile a tale esposizione,
il medico competente ne informa il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il
datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità
all'art. 78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici
individuati nell'allegato XI nonchè sui vantaggi e inconvenienti della
vaccinazione e della non vaccinazione.
Art. 87. - Registri degli esposti e degli
eventi accidentali.
1. I
lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4
sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione
individuale.
2. Il datore
di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la
tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a
detto registro.
3. Il datore
di lavoro:
a) consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore di sanità e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul
lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad
essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le
variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto Superiore per la Prevenzione e
sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo
nel contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo
Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio [....];
c) in caso di
cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all’organo di vigilanza competente per territoriocopia del registro di cui al
comma 1 e all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le
cartelle sanitarie e di rischio [....];
d) in caso di
assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio [....];
e) tramite il
medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria
e di rischio [....], ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi
anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, sono conservate dal datore
di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci
anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso
di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o
latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo
tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di
quaranta anni.
5. L
documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con
salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e
le modalità di tenuta del registro di
cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati
con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale sentita la commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL
trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle
risultanze del registro di cui al comma 1.
Art. 88. - Registro dei casi di malattia e di
decesso.
1. Presso
l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti
all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici,
nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di
malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia
della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto
dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del
registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della
documentazione di cui al comma 2.
4. Il
Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni
su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
TITOLO IX - S A N Z I O N I.
Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori
di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore
di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo;
63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera a); 78 commi 3 e 5; 86 comma 2-ter.
2. Il datore
di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere b), d), e), h), l),
n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1
lettere d), e) e 4; 15, comma 1; 22,
commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4,
5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65,
comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2;
68; 69, commi 1, 2 e 5 lettera b); 77,
comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82;
83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire 5
milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5 lettere
c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1 lettere
a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma
1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma
4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore
di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5
lettera o) e 8; 8 comma 11; 11; 70, commi 2
e 3; 87, commi 3 e 4.
Art. 90. - Contravvenzioni commesse dai
preposti.
1. I preposti
sono puniti:
a) con
l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni per
la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d), e) e
4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e
6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1,
2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4 lettere
a), b), d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi
1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82;
83; 86, commi 1 e 2;
b) con
l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 1 milione per
la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere c), f), g), i), m); 7, commi 1 lettera b) e 3; 9, comma 2; 12,
comma 1 lettere a), c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e), f); 49, comma 1;
56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.
Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai
progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori.
1. La
violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La
violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
Art. 92. - Contravvenzioni commesse dal medico
competente.
1. Il medico
competente è punito:
a) con
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni
per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69,
comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i),
nonché del comma 3; 69, comma 6.
Art. 93. - Contravvenzioni commesse dai
lavoratori.
1. I
lavoratori sono puniti:
a) con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un
milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84,
commi 1 e 3;
b) con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.
Art. 94. - Violazioni amministrative.
1. Chiunque
viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire
trecentomila.
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 95. - Norma transitoria.
1. In sede di
prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre
1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di
formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli
adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Art. 96. - Decorrenza degli obblighi di cui
all'art. 4.
1. È fatto
obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività
lavorativa di cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare il documento di cui
all'articolo 4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo
inizio dell'attività.
Art. 97. - Obblighi d'informazione.
1. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo
delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque
anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I,
II, III e IV;
c) ogni
quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei
titoli V e VI.
2. Le
relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
Art. 98. - Norma finale.
1. Restano in
vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del
lavoro.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATI
ALLEGATO
I - Casi in cui è consentito lo
svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi (art. 10).
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti
__________
(1) Escluse le attività industriali di cui all'articolo 1
del dpr 17 maggio 1988 n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le
centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende
estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, gli ospedali e le
cliniche.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.
ALLEGATO II -
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.
1. Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda
delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle
caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero
massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono
essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso,
di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi
non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e
utilizzabili.
Essi devono
essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Questa
segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora
l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza
degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al
pronto soccorso.
I locali
adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di
pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.
Essi devono
essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale
di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le
condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve
essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale
di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le
condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve
essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente
accessibile.
ALLEGATO III -
Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di
attrezzature di protezione individuale.
(omissis)
ALLEGATO IV -
Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione
individuale.
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELLA TESTA
- Caschi di protezione per l'industria
(caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie)
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio
capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera)
- Copricapo di protezione (cuffie,
berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito,
ecc.)
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELL'UDITO
- Palline e tappi per le orecchie
- Caschi (comprendenti l'apparato
auricolare)
- Cuscinetti adattabili ai caschi di
protezione per l'industria
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa
frequenza
- Dispositivi di protezione contro il
rumore con apparecchiature di intercomunicazione
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
- Occhiali a stanghette
- Occhiali a maschera
- Occhiali di protezione contro i raggi X,
i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili
- Schermi facciali
- Maschere e caschi per la saldatura ad
arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro
le polveri radioattive
- Apparecchi isolanti a presa d'aria
- Apparecchi respiratori con maschera per
saldatura amovibile
- Apparecchi ed attrezzature per
sommozzatori
- Scafandri per sommozzatori
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
- Guanti
contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)
contro le aggressioni chimiche
per elettricisti e antitermici
- Guanti a sacco
- Ditali
- Manicotti
- Fasce di protezione dei polsi
- Guanti a mezze dita
- Manopole
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti,
stivali di sicurezza
- Scarpe a slacciamento o sganciamento
rapido
- Scarpe con
protezione supplementare della punta del piede;
- scarpe e
soprascarpe con suola anticalore;
- scarpe,
stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- scarpe,
stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- scarpe,
stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- scarpe,
stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- scarpe,
stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- stivali di
protezione contro le catene delle trance meccaniche;
- zoccoli;
- ginocchiere;
- dispositivi
di protezione amovibili del collo del piede;
- ghette;
- suole
amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
- ramponi
amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELLA PELLE
- Creme
protettive/pomate.
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME
- Giubbotti,
giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso ecc.);
- giubbotti,
giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
- giubbotti
termici;
- giubbotti di
salvataggio;
- grembiuli di
protezione contro i raggi X;
- cintura di
sicurezza del tronco.
DISPOSITIVI
DELL'INTERO CORPO
- Attrezzature
di protezione contro le cadute;
- attrezzature
cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori
necessari al funzionamento);
- attrezzature
con freno ad assorbimento di energia cinetica (attrezzature complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- dispositivo
di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
INDUMENTI DI
PROTEZIONE
- Indumenti di
lavoro cosiddetti di sicurezza (due pezzi e tute);
- indumenti di
protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli ecc.);
- indumenti di
protezione contro le aggressioni chimiche;
- indumenti di
protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
- indumenti di
protezione contro il calore;
- indumenti di
protezione contro il freddo;
- indumenti di
protezione contro la contaminazione radioattiva;
- indumenti
antipolvere;
- indumenti
antigas;
- indumenti ed
accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione,
catarifrangenti;
- coperture di
protezione.
ALLEGATO V -
Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per
i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di
protezione individuale.
1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)
Elmetti di
protezione
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra,
sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati,
montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di
ponteggi e operazioni di demolizione
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili
in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche
in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi
condotte, caldaie e centrali elettriche
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e
gallerie di miniera
- Lavori in terra e in roccia
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a
cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile
- Uso di estrattori di bulloni
- Brillatura mine
- Lavori in ascensori e montacarichi,
apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori
- Lavori nei pressi di altiforni, in
impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti
metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie
- Lavori in forni industriali, contenitori,
apparecchi, silos, tramogge e condotte
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
- Macelli
2. PROTEZIONE DEL PIEDE
Scarpe di
sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di rustico, di genio civile e
lavori stradali
- Lavori su impalcature
- Demolizione di rustici
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi
prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature
- Lavori in cantieri edili e in aree di
deposito
- Lavori su tetti
Scarpe di
sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in
strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi
contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici
- Costruzione di forni, installazione di
impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni
metalliche
- Lavori di trasformazione e di
manutenzione
- Lavori in altiforni, impianti di
riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti
di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di
trafilatura
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo
aperto e rimozione in discarica
- Lavorazione e finitura di pietre
- Produzione di vetri piani e di vetri
cavi, nonché lavorazione e finitura
- Manipolazione di stampi nell'industria
della ceramica
- Lavori di rivestimenti in prossimità del
forno nell'industria della ceramica
- Lavori nell'industria della ceramica
pesante e nell'industria dei materiali da costruzione
- Movimentazione e stoccaggio
- Manipolazione di blocchi di carni
surgelate e di contenitori metallici di conserve
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
Scarpe di
sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile
- Lavori su tetti
Scarpe di
sicurezza con intersuola termoisolante
- Attività su e con masse molto fredde o
ardenti
Scarpe di
sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di rischio di penetrazione di
masse incandescenti fuse
3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO
Occhiali di
protezione, visiere o maschere di protezione
- Lavori di saldatura, molatura e
tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni
- Impiego di macchine asportatrucioli
durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti
- Fucinatura a stampo
- Rimozione e frantumazione di schegge
- Operazioni di sabbiatura
- Manipolazione di prodotti acidi e
alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
- Impiego di pompe a getto liquido
- Manipolazione di masse incandescenti fuse
o lavori in prossimità delle stesse
- Lavori che comportano esposizione al calore
radiante
- Impiego di laser
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Autorespiratori
- Lavori in contenitori, in vani ristretti
ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di
intossicazione da gas o di carenza di ossigeno
- Lavoro nella zona di caricamento
dell'altoforno
- Lavori in prossimità dei convertitori e
delle condutture di gas di altoforno
- Lavori in prossimità della colata in
siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti
- Lavori di rivestimento di forni e di
siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente
aspirazione
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani
sotterranei nell'ambito della rete fognaria
- Attività in impianti frigoriferi che
presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante
5. PROTEZIONE DELL'UDITO
Otoprotettori
- Lavori nelle vicinanze di presse per
metalli
- Lavori che implicano l'uso di utensili
pneumatici
- Attività del personale a terra negli
aeroporti
- Battitura di pali e costipazione del
terreno
- Lavori nel legname e nei tessili
6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E
DELLE MANI
Indumenti
protettivi
- Manipolazione di prodotti acidi e
alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
- Lavori che comportano la manipolazione di
masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore
- Lavorazione di vetri piani
- Lavori di sabbiatura
- Lavori in impianti frigoriferi
Indumenti
protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli
imperforabili
- Operazioni di disossamento e di
squartamento nei macelli
- Lavori che comportano l'uso di coltelli,
nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo
Grembiuli di
cuoio
- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura
Bracciali
- Operazioni di disossamento e di
squartamento nei macelli
Guanti
- Saldatura
- Manipolazione di oggetti con spigoli
vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga
impigliato nelle macchine
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti
acidi e alcalini
Guanti a
maglia metallica
- Operazione di disossamento e di
squartamento nei macelli
- Attività protratta di taglio con il
coltello nei reparti di produzione e macellazione
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE
INTEMPERIE
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso
e freddo
8. INDUMENTI FOSFORESCENTI
- Lavori in cui è necessario percepire in
tempo la presenza dei lavoratori
9. ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA
(IMBRACATURE DI SICUREZZA)
- Lavori su impalcature
- Montaggio di elementi prefabbricati
- Lavori su piloni
10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di
gru
- Posti di lavoro in cabine di manovra
sopraelevate di transelevatori
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di
trivellazione
- Lavori in pozzi e in fogne
11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE
- Manipolazione di emulsioni
- Concia di pellami
ALLEGATO VI -
Elementi di riferimento.
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico
può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo
contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui
deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una
torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o
della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso
di urto.
2. Sforzo fisico richiesto .
Lo sforzo fisico può presentare un
rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un
movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del
carico;
- è compiuto con il corpo in posizione
instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro .
Le caratteristiche dell'ambiente di
lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare
nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare
verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta
rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non
consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di
sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta
dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto d'appoggio sono
instabili;
- la temperatura, l'umidità o la
circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività .
L'attività può comportare un rischio tra
l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in
particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di
recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di
abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non
può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI
INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore
può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in
questione;
- indumenti, calzature o altri effetti
personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle
conoscenze o della formazione.
ALLEGATO VII -
Prescrizioni minime
Osservazione
preliminare .
Gli obblighi
previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi
del titolo VI e qualora gli elementi
esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o
caratteristiche intrinseche della mansione.
1. ATTREZZATURE
a) Osservazione generale
L'utilizzazione
in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo
I caratteri
sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una
grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le
linee.
L'immagine
sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme
d'instabilità.
La brillanza
e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere
facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e
facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo
dev'essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi
alle esigenze dell'utilizzatore.
È possibile
utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non
deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera
La tastiera
dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore
di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento
delle braccia o delle mani.
Lo spazio
davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le
mani e le braccia dell'utilizzatore
La tastiera
deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La
disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad
agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei
tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale
posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro
Il piano di
lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni
sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della
tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il supporto
per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in
modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli
occhi.
È necessario
uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.
e) Sedile di lavoro
Il sedile di
lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di
movimento ed una posizione comoda.
I sedili
debbono avere altezza regolabile.
Il loro
schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi
sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
2. AMBIENTE
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben
dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere
cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b)
Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero
l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione
sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto
conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive
dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi
sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando
l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione
delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e
abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere
sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture,
le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di
colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di
un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna
che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature
appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al
momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non
perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai
posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere
fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta
per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a
livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e
mantenere un'umidità soddisfacente.
3. INTERFACCIA
ELABORATORE/UOMO
All'atto dell'elaborazione, della
scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo viene modificato, come
anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità
videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software
deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software
deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e
di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o
qualitativo pu˜ essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi
debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
d) i sistemi
devono fornire l'informazione di un formato e a un ritmo adeguato agli
operatori;
e) i principi
dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione
dell'informazione da parte dell'uomo.
ALLEGATO VIII
- Elenco di sistemi, preparati e proceddimenti.
1. Produzione d'auramina col metodo Michler.
2. Lavori che espongono agli idrocarburi
policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece,
nel fumo o nelle polveri di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e
nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella
fabbricazione di alcool isopropilico.
ALLEGATO IX -
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la
presenza di agenti biologici.
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con
gli animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese
le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici,
veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti
e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la
depurazione delle acque di scarico.
ALLEGATO X -
Segnale di rischio biologico.
(omissis)
ALLEGATO XI -
Elenco degli agenti biologici classificati.
1. Sono inclusi nella classificazione
unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in
soggetti umani.
I rischi
tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di
ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati
presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto
che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di
compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è
tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici
si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene
conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere
modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali,
immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è
tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati
inclusi nei gruppi 2, 3 e 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel
gruppo 1.
Per gli agenti
di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco
comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un
riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo
stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.
Quando un
intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che
i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni
notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del
ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del
rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati
nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere
considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che
non possono provocare malattie nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed
indicati con asterisco (*) o con doppio
asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un
rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria.
Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti
agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi
impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e
13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i
livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano
dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del
ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che
individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o
tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i
quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che
hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.
Tali
indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato
con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione
dell'ultima attività comportanti rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile.
BATTERI
e organismi
simili
NB: Per gli agenti che figurano nel presente
elenco la menzione « spp » si riferisce alle altre specie riconosciute patogene
per l'uomo.
AGENTE
BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Actinobacillus
actinomycetemcomitans 2
Actinomadura madurae 2
Actinomadura
pelletieri 2
Actinomyces
gerencseriae 2
Actinomyces
israelii 2
Actinomyces
pyogenes 2
Actinomyces
spp 2
Arcanobacterium
haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) 2
Bacillus
anthracis 3
Bacteroides
fragilis 2
Bartonella
bacilliformis 2
Bordetella
bronchiseptica 2
Bordetella
parapertussis 2
Bordetella
pertussis 2 V
Borrelia
burgdorferi 2
Borrelia
duttonii 2
Borrelia
recurrentis 2
Borrelia spp 2
Brucella
abortus 3
Brucella canis 3
Brucella
melitensis 3
Brucella suis 3
Campylobacter
fetus 2
Campylobacter
jejuni 2
Campylobacter
spp 2
Cardiobacterium
hominis 2
Chlamydia
pneumoniae 2
Chlamydia
trachomatis 2
Chlamydia
psittaci (ceppi non aviari) 2
Chlamydia
psittaci (ceppi aviari) 3
Clostridium
botulinum 2 T
Clostridium
perfringens 2
Clostridium
tetani 2 T, V
Clostridium
spp 2
Corynebacterium
diphtheriae 2 T,V
Corynebacterium
minutissimum 2
Corynebacterium
pseudotuberculosis 2
Corynebacterium
spp 2
Coxiella
burnetii 3
Edwardsiella
tarda 2
Ehrlichia
sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2
Ehrlichia spp 2
Eikenella
corrodens 2
Enterobacter
aerogenes/cloacae 2
Enterobacter
spp 2
Enterococcus
spp 2
Erysipelothrix
rhusiopathiae 2
Escherichia
coli (ad eccezione dei ceppi non
patogeni) 2
Flavobacterium
meningosepticum 2
Fluoribacter
bozemanae (Legionella) 2
Francisella
tularensis (Tipo A) 3
Francisella
tularensis (Tipo B) 2
Fusobacterium
necrophorum 2
Gardnerella
vaginalis 2
Haemophilus
ducreyi 2
Haemophilus
influenzae 2
Haemophilus
spp 2
Helicobacter
pylori 2
Klebsiella
oxytoca 2
Klebsiella
pneumoniae 2
Klebsiella spp
2
Legionella
pneumophila 2
Legionella spp 2
Leptospira
interrogans (tutti i serotipi) 2
Listeria
monocytogenes 2
Listeria
ivanovii 2
Morganella
morganii 2
Mycobacterium
africanum 3 V
Mycobacterium
avium/intracellulare 2
Mycobacterium
bovis (ad eccezione del ceppo BCG) 3 V
Mycobacterium
chelonae 2
Mycobacterium
fortuitum 2
Mycobacterium
kansasii 2
Mycobacterium
leprae 3
Mycobacterium
malmoense 2
Mycobacterium
marinum 2
Mycobacterium
microti 3(*)
Mycobacterium
paratuberculosis 2
Mycobacterium
scrofulaceum 2
Mycobacterium
simiae 2
Mycobacterium
szulgai 2
Mycobacterium
tuberculosis 3 V
Mycobacterium
ulcerans 3(*)
Mycobacterium
xenopi 2
Mycoplasma
pneumoniae 2
Neisseria
gonorrhoeae 2
Neisseria
meningitidis 2 V
Nocardia
asteroides 2
Nocardia
brasiliensis 2
Nocardia
farcinica 2
Nocardia nova 2
Nocardia
otitidiscaviarum 2
Pasteurella
multocida 2
Pasteurella
spp 2
Peptostreptococcus
anaerobius 2
Plesiomonas
shigelloides 2
Porphyromonas
spp 2
Prevotella spp
2
Proteus
mirabilis 2
Proteus
penneri 2
Proteus
vulgaris 2
Providencia
alcalifaciens 2
Providencia
rettgeri 2
Providencia
spp 2
Pseudomonas
aeruginosa 2
Pseudomonas
mallei 3
Pseudomonas
pseudomallei 3
Rhodococcus
equi 2
Rickettsia
akari 3(*)
Rickettsia
canada 3(*)
Rickttsia
conorii 3
Rickettsia
montana 3(*)
Rickettsia
typhi (Rickettsia mooseri) 3
Rickettsia
prowazekii 3
Rickettsia
rickettsii 3
Rickettsia
tsutsugamushi 3
Rickettsia spp
2
Rochalimaea
quintana 2
Salmonella
arizonae 2
Salmonella
enteritidis 2
Salmonella
typhimurium 2
Salmonella
paratyphi A, B, C 2 V
Salmonella
typhi 3(*) V
Salmonella (altre varietà serologiche) 2
Serpulina spp 2
Shigella
boydii 2
Shigella
dysenteriae (Tipo 1) 3(*) T
Shigella
sonnei 2
Shigella
flexneri 2
Staphylococcus
aureus 2
Streptobacillus
moniliformis 2
Streptococcus
pneumoniae 2
Streptococcus
pyogenes 2
Streptococcus
spp 2
Treponema
carateum 2
Treponema
pallidum 2
Treponema
pertenue 2
Treponema spp 2
Vibrio
cholerae (incluso El Tor) 2
Vibrio
parahaemolyticus 2
Vibrio spp 2
Yersinia enterocolitica 2
Yersinia
pestis 3 V
Yersinia
pseudotuberculosis 2
Yersinia spp 2
VIRUS (*)
AGENTE
BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Adenoviridae 2
Arenaviridae
Virus Junin 4
Virus Lassa 4
Virus della
coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi) 3
Virus della
coriomeningite linfocitaria (altri
ceppi) 2
Virus Machupo 4
Virus Mopeia e
altri virus Tacaribe 2
Astroviridae 2
Bunyaviridae
Virus
Bunyamwera 2
Virus
Oropouche 3
Virus
dell'encefalite Californiana 2
Hantavirus:
Hantaan
(febbre emorragica coreana) 3
Seoul-Virus 3
Puumala-Virus 2
Prospect
Hill-Virus 2
Altri
hantavirus 2
Nairovirus:
Virus della
febbre emorragica di Crimea/Congo 4
Virus Hazara 2
Phlebovirus:
Febbre della
Valle del Rift 3 V
Febbre a
flebotomi 2
Virus Toscana 2
Altri
bunyaviru noti come patogeni 2
Caliciviridae
Norwalk-Virus 2
Altri
Caliciviridae 2
Coronaviridae 2
Filoviridae
Virus Ebola 4
Virus di
Marburgo 4
Flaviviridae
Encefalite
d'Australia (Encefalite della Valle Murray) 3
Virus
dell'encefalite da zecca dell'Europa centrale 3(**) V
Absettarov 3
Hanzalova 3
Hypr 3
Kumlinge 3
Virus della
dengue tipi 1-4 3
Virus
dell'epatite C 3(**) D
Encefalite B
giapponese 3 V
Foresta di
Kyasanur 3 V
Louping ill 3(**)
Omsk (a) 3 V
Powassan 3
Rocio 3
Encefalite
verno-estiva russa (a) 3 V
Encefalite di
St. Louis 3
Virus
Wesselsbron 3(**)
Virus della
Valle del Nilo 3
Febbre gialla 3 V
Altri
flavivirus noti per essere patogeni 2
Hepadnaviridae
Virus
dell'epatite B 3(**) V,D
Virus
dell'epatite D (Delta) (b) 3(**) V,D
Herpesviridae
Cytomegalovirus 2
Virus
d'Epstein-Barr 2
Herpesvirus
simiae (B virus) 3
Herpes simplex
virus tipi 1 e 2 2
Herpesvirus
varicella-zoster 2
Virus
linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) 2
Orthomyxoviridae
Virus
influenzale tipi A, B e C 2 V(c)
Orthomyoviridae
trasmesse dalle zecche: Virus Dhori e Thogoto 2
Papovaviridae
Virus BK e JC 2 D(d)
Papillomavirus
dell'uomo 2 D(d)
Paramyxoviridae
Virus del
morbillo 2 V
Virus degli
orecchioni 2 V
Virus della
malattia di Newcastle 2
Virus
parainfluenzali tipi 1-4 2
Virus
respiratorio sinciziale 2
Parvoviridae
Parvovirus
dell'uomo (B 19) 2
Picornaviridae
Virus della
congiuntivite emorragica (AHC) 2
Virus
Coxsackie 2
Virus Echo 2
Virus
dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo 72) 2 V
Virus della
poliomelite 2 V
Rhinovirus 2
Poxviridae
Bufalopox
virus (e) 2
Cowpox virus 2
Elephantpox
virus (f) 2
Virus del
nodulo dei mungitori 2
Molluscum
contagiosum virus 2
Monkeypox
virus 3 V
Orf virus 2
Rabbitpox
virus (g) 2
Vaccinia virus 2
Variola (major
& minor) virus 4 V
Whitepox virus
(« variola virus ») 4 V
Yatapox virus
(Tana & Yaba) 2
Reoviridae
Coltivirus 2
Rotavirus
umano 2
Orbivirus 2
Reovirus 2
Retroviridae
(h)
Virus della
sindrome di immunodeficienza umana (AIDS) 3 D
Virus di
leucemie umane e cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 3 D
Rhabdoviriae
Virus della
rabbia 3(**) V
Virus della
stomatite vescicolosa 2
Togaviridae
Alfavirus:
Encefalomielite
equina dell'America dell'est 3 V
Virus Bebaru 2
Virus Chikungunya 3(**)
Virus
Everglades 3(**)
Virus Mayaro 3
Virus Mucambo 3(**)
Virus Ndumu 3
Virus
Ònyong-nyong 2
Virus del
fiume Ross 2
Virus della
foresta di Semliki 2
Virus Sindbis 2
Virus Tonate 3(**)
Encefalomielite
equina dell'America dell'ovest 3 V
Encefalomielite
equina del Venezuela 3 V
Altri
alfavirus noti 2
Rubivirus (rubella) 2 V
Toroviridae 2
Virus non
classificati
Virus
dell'epatite a trasmissione ematica non ancora identificati 3(**) D
Virus
dell'epatite E 3(**)
Agenti non
classici associati con (i):
Malattia di
Creutzfeldt-Jakob 3(**) D(d)
Sindrome di
Gerstmann-Straeussler-Scheinker 3(**) D(d)
Kuru 3(**) D(d)
__________
(*) Vedi
introduzione, punto 5.
(**) Vedi
introduzione, punto 6.
(a) Tick-borne
encephalitis.
(b) Il virus
dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso
di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus
dell'epatite B.
La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge
pertanto i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus
dell'epatite D (Delta).
(c) Soltanto per
i tipi A e B.
(d) Raccomandato
per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.
(e) Alla rubrica
possono essere identificati due virus, un genere «buffalopox» e una variante
del virus «vaccinia».
(f) Variante del
« Cowpox ».
(g) Variante di «
Vaccinia ».
(h) Non esiste
attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da retrovirus di
origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di
livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione a tali retrovirus.
(i) Non è
comprovata l'esistenza nell'uomo di infezioni dovute agli agenti responsabili
dell'encefalite bovina spongiforme. É comunque raccomandato il livello di
contenimento 2 quale misura di protezione per i lavori in laboratorio.
PARASSITI
AGENTE
BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Acanthamoeba
castellani 2
Ancylostoma
duodenale 2
Angiostrongylus
cantonensis 2
Angiostrongylus
costaricensis 2
Ascaris
lumbricoides 2 A
Ascaris suum 2 A
Babesia
divergens 2
Babesia
microti 2
Balantidium
coli 2
Brugia malayi 2
Brugia pahangi
2
Capillaria
philippinensis 2
Capillaria spp 2
Clonorchis
sinensis 2
Clonorchis
viverrini 2
Cryptosporidium
parvum 2
Cryptosporidium
spp 2
Dipetalonema
streptocerca 2
Diphyllobothrium
latum 2
Dracunculus
medinensis 2
Echinococcus
granulosus 3
Echinococcus
multilocularis 3
Echinococcus
vogeli 3
Entamoeba
histolytica 2
Fasciola gigantica
2
Fasciola
hepatica 2
Fasciolopsis
buski 2
Giardia
lamblia (Giardia intestinalis) 2
Hymenolepis
diminuta 2
Hymenolepis
nana 2
Leishmania
brasiliensis 3
Leishmania
donovani 3
Leishmania
ethiopica 2
Leishmania
mexicana 2
Leishmania
peruviana 2
Leishmania
tropica 2
Leishmania
major 2
Leishmania spp
2
Loa loa 2
Mansonella
ozzardi 2
Mansonella
perstans 2
Naegleria
fowleri 3
Necator
americanus 2
Onchocerca
volvulus 2
Opisthorchis
felineus 2
Opisthorchis
spp 2
Paragonimus
westermani 2
Plasmodium
falciparum 3
Plasmodium spp
(uomo & scimmia) 2
Sarcocystis
suihominis 2
Schistosoma
haematobium 2
Schistosoma
intercalatum 2
Schistosoma
japonicum 2
Schistosoma
mansoni 2
Schistosoma
mekongi 2
Strongyloides
stercoralis 2
Strongyloides
spp 2
Taenia
saginata 2
Taenia solium 3
Toxocara canis
2
Toxoplasma
gondii 2
Trichinella
spiralis 2
Trichuris
trichiura 2
Trypanosoma
brucei brucei 2
Trypanosoma
brucei gambiense 2
Trypanosoma
brucei rhodesiense 3
Trypanosoma
cruzi 3
Wuchereria
bancrofti 2
FUNGHI
AGENTE
BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Aspergillus
fumigatus 2 A
Blastomyces
dermatitidis (Ajellomyces
dermatitidis) 3
Candida
albicans 2 A
Coccidioides
immitis 3 A
Cryptococcus
neoformans var. neoformans(Filobasidiella neoformans var. neoformans) 2 A
Cryptococcus
neoformans var. gattii (Filobasidiella
bacillispora) 2 A
Emmonsia parva
var. parva 2
Emmonsia parva
var. crescens 2
Epidermophyton
floccosum 2 A
Fonsecaea
compacta 2
Fonsecaea
pedrosoi 2
Histoplasma
capsulatum var. capsulatum
(Ajellomyces capsulatus) 3
Histoplasma
capsulatum duboisii 3
Madurella
grisea 2
Madurella
mycetomatis 2
Microsporum
spp 2 A
Neotestudina
rosatii 2
Paracoccidioides
brasiliensis 3
Penicillium
marneffei 2 A
Sporothrix
schenckii 2
Trichophyton
rubrum 2
Trichophyton
spp 2
ALLEGATO XII -
Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento.
Nota
preliminare:
Le misure
contenute in questo Allegato debbono essere applicate in base alla natura delle
attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente
biologico di cui trattasi.
A.Misure di
contenimento B.Livelli di
contenimento
2 3 4
1. La zona di
lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio No Raccomandato Sì
2. L'aria
immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate
attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile No Sì,
sull'aria estratta Sì,
sull'aria immessa e su quella estratta
3. L'accesso
deve essere limitato alle persone autorizzate Raccomandato Sì Sì,
attraverso una camera di compensazione
4. La zona di
lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione No Raccomandato Sì
5. Specifiche
procedure di disinfezione Sì Sì Sì
6. La zona di
lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella
atmosferica No Raccomandato Sì
7. Controllo
efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti Raccomandato Sì Sì
8. Superfici
idrorepellenti e di facile pulitura Sì,
per il banco di lavoro Sì, per
il banco di lavoro e il pavimento Sì,
per il banco di lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto
9. Superfici
resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti Raccomandato Sì Sì
10. Deposito
sicuro per agenti biologici Sì Sì Sì,
deposito sicuro
11. Finestra
d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti Raccomandato Raccomandato Sì
12. I
laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria No Raccomandato Sì
13. I
materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di
sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori Ove opportuno Sì,
quando l'infezione è veicolata dall'aria Sì
14.
Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali Raccomandato Sì (disponibile) Sì,
sul posto
15. Mezzi e
procedure per il trattamento dei rifiuti Sì Sì Sì,
con sterilizzazione
16.
Trattamento delle acque reflue No Facoltativo Sì
ALLEGATO XIII
- Specifiche per processi industriali.<
Agenti
biologici del gruppo 1.
Per le
attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si
osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.
Agenti
biologici dei gruppi 2, 3 e 4.
Può risultare
opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse
categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio
connessa con un particolare processo o parte di esso.
Misure di
contenimento Livelli di
contenimento
2 3 4
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati
in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente Sì Sì Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono
essere trattati in modo da: ridurre
al minimo le emissioni evitare
le emissioni evitare le
emissioni
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di
materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro
sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare
le emissioni
4. La coltura deve essere rimossa dal sistema
chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati: inattivati con mezzi collaudati inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati inattivati con mezzi chimici o
fisici collaudati
5. I dispositivi di chiusura devono essere
previsti in modo da: ridurre al
minimo le emissioni evitare le
emissioni evitare le emissioni
6. I sistemi chiusi devono essere collocati in
una zona controllata Facoltativo Facoltativo Sì e costruita all'uopo
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo
biologico Facoltativo Sì Sì
b) È ammesso solo il personale addetto Facoltativo Sì Sì,
attraverso camere di condizionamento
c) Il personale deve indossare tute di
protezione Sì, tute da lavoro Sì Ricambio
completo
d) Occorre prevedere una zona di
decontaminazione e le docce per il personale Sì Sì Sì
e) Il personale deve fare una doccia prima di
uscire dalla zona controllata No Facoltativo Sì
f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce
devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione No Facoltativo Sì
g) La
zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la
contaminazione atmosferica Facoltativo Facoltativo Sì
h) La pressione ambiente nella zona
controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica No Facoltativo Sì
i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona
controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA) No Facoltativo Sì
j) La zona controllata deve essere concepita
in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso No Facoltativo Sì
k) La
zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni No Facoltativo Sì
l) Trattamento degli effluenti prima dello
smaltimento finale Inattivati con mezzi
collaudati Inattivati con mezzi
chimici o mezzi fisici collaudati Inattivati
con mezzi fisici collaudati
Decreto
Legislativo del Governo n° 242 del 19/03/1996
Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo n° 626 del 19 settembre 1994, recante
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Art. 30. - Disposizioni transitorie e finali
1. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi
di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
procedono all’individuazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b), secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell’ubicazione
e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività.
2. I decreti
di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lvo n. 626/1994, come modificato
dall’articolo 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
3. Le
disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 4 e 11 del d.lvo n. 626/1994,
come modificato dall’articolo 3 del presente decreto, devono essere osservate:
a) entro il 1°
luglio 1996 dalle imprese di cui all’articolo 8, comma 5, lettere a), b), c),
d), e) ed f) del decreto legislativo n. 626/1994;
b) entro il 1°
gennaio 1997 negli altri settori di attività.
4. Sino al 31
dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX del d.lvo n.
626/1994, come modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente alla
violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i termini previsti dall’articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 sono raddoppiati e la somma di cui
all’articolo 21, comma 2, dello stesso decreto è ridotta della metà.
Art. 31. - Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.