"CARTA
2000"
PORTO ANTICO –
GENOVA
3- 4 - 5 DICEMBRE
1999
INTRODUZIONE A "CARTA 2000"
La
salute e la sicurezza sul lavoro sono l’imperativo che governo, istituzioni,
amministrazioni locali e parti sociali si danno per il 2000. Rendere il lavoro
sicuro, spezzare la tragica catena di infortuni e morti, è la necessità che
accomuna l’azione del governo, delle istituzioni locali e delle parti sociali.
Il governo ha dato l’avvio, questa estate, ad una vera e propria offensiva
sulle politiche del lavoro. In pochi mesi sono stati compiuti significativi
passi in avanti sul piano legislativo e sul piano operativo, con
l’intensificazione dell’azione di vigilanza e di ispezione e con lo stimolo
alla prevenzione e all’emersione del lavoro nero.
Ma
le leggi da sole non bastano. Deve proprio cambiare la cultura. La sicurezza dobbiamo insegnarla a scuola,
perché entri nella coscienza profonda dei futuri lavoratori e dei futuri
imprenditori. E’ nel patrimonio dei valori delle persone che si deve insediare
la cultura della sicurezza. Non solo regole da rispettare, non solo obblighi da
adempiere, ma piena consapevolezza che lavorare in sicurezza, oltre a tutelare
la vita umana, aumenta la ricchezza di un Paese, ne taglia alla radice una
parte di costi sociali ed è motore per una sana competitività economica.
Accanto alle leggi e alla vigilanza, affinché le regole siano rispettate,
l’impegno comune deve essere speso con particolare energia nella scuola e nel
lavoro, per diffondere la cultura della prevenzione.
"Carta
2000" è il manifesto programmatico del governo, istituzioni,
amministrazioni locali e parti sociali, per vincere una battaglia
difficilissima. Nella "Carta" ci sono impegni concreti sul piano
legislativo a cui adempiere in tempi rapidi e certi; c’è l’individuazione di
parametri condivisi e trasversali che aiutano tutte le parti a seguire una
strada comune; c’è il segno tangibile del salto di qualità che lavoratori e
imprenditori, sindacati e istituzioni, devono compiere per voltare finalmente
pagina. Il nostro obiettivo è quello di portare l’Italia in Europa anche per
quanto riguarda i livelli di incidenze degli infortuni sul lavoro, delle
malattie professionali ed il loro costo sociale.
Non
può esserci contrapposizione tra salute- sicurezza e difesa- sviluppo
dell’occupazione; occorre, a tal fine rendere coerenti le politiche di crescita
e di competitività con gli obiettivi della qualità della vita nei luoghi di
lavoro.
PREMESSA
La promozione della sicurezza del lavoro, della prevenzione dei rischi occupazionali e la tutela della salute nei luoghi di lavoro rappresentano compiti fondamentali per uno stato sociale moderno.
Questi
principi vanno tenuti in stretta relazione col diritto al benessere di tutti i
cittadini anche nella loro veste di lavoratori.
A
tutto questo si deve aggiungere l’elevato costo che gli infortuni e le malattie
professionali costituiscono per la comunità nel suo insieme.
E’
vero, peraltro, che la esplicazione di tali compiti non caratterizza ancora, in
maniera soddisfacente, la nostra realtà nazionale; da questa considerazione
nasce l’esigenza di "Carta 2000 - Sicurezza sul Lavoro".
·
Obiettivo
della conferenza di Genova e di "Carta 2000 – Sicurezza sul Lavoro"
e’ quello di promuovere e realizzare le condizioni legislative, e gli strumenti
idonei per raggiungere migliori risultati nel settore della sicurezza anche con
riferimento ai livelli europei.
· Il Governo, le Regioni e le Parti sociali condividono l’esigenza di realizzare, nel corso del 2000, gli obiettivi indicati dalla Carta.
·
I
contenuti di "Carta 2000" nascono da un lavoro di concertazione al
cui tavolo partecipano istituzioni e forze sociali; questo lavoro continuerà,
per cento giorni e, quindi, oltre la scadenza di Genova, per individuare e
definire tutte le strumentazioni necessarie al fine di realizzare gli obiettivi
proposti dalla "Carta 2000" in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Il
Governo, le Regioni, le Parti sociali sono impegnati a promuovere con forte
rilievo nella gestione della strumentazione legislativa e finanziaria, la
politica del lavoro in sicurezza, promovendo accordi sui seguenti capitoli
CAPITOLO
1
GLI
IMPEGNI NORMATIVI
1)
Armonizzazione della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del
lavoro con quella di recepimento delle direttive europee, tenendo conto della
specificità del sistema produttivo italiano (piccola e media impresa)
2)Definizione
della normativa entro i primi sei mesi del 2000, per concludere l’iter della
decretazione a completamento del D.Lgs. 626/94 e D.Lgs 277/91.
In particolare devono essere
predisposti ed approvati urgentemente i decreti relativi alle seguenti materie:
D.Lgs.
626/94:
Art.25 – Atto di
indirizzo per la standardizzazione dell’applicazione della legislazione su
tutto il territorio nazionale.(schema di decreto da esaminare in Commissione
Consultiva il 15.12.99).
Art.15, comma 3 –
Decreto interministeriale sul pronto soccorso (approvato in Commissione
Consultiva; richiesto assenso dei Ministeri concertanti, indi parere Consiglio
Superiore di Sanità).
Art.45, comma 2 –
Decreto interministeriale concernente criteri per la scelta e l’uso dei
dispositivi di protezione individuale ( approvato nell’ultima seduta della
Commissione Consultiva).
Art.70 – Decreto
interministeriale concernente registro di esposizione e cartelle sanitarie dei
lavoratori esposti a sostanze cancerogene (schema concertato dai Ministeri e
approvato dalla Commissione Consultiva; in di attesa approvazione della
Conferenza –Stato- Regioni).
Art.71 – Decreto
interministeriale concernente il registro dei tumori da sostanze cancerogene.
(schema di decreto predisposto dalla Sanità e all’esame delle Regioni e delle
Parti sociali).
Art.87 – Decreto
interministeriale concernente il registro di esposizione e cartelle sanitarie
dei lavoratori esposti a sostanze biologiche. (schema concertato dai Ministeri
e approvato dalla Commissione Consultiva; in attesa della approvazione della
Conferenza- Stato Regioni).
Art.88 – Decreto
interministeriale concernente il registro dei casi di malattia e di decesso dovuti
ad esposizione a sostanze biologiche (schema di decreto predisposto dalla
Sanità e all’esame delle Regioni e delle Parti sociali).
D.Lgs.277/91:
Art.36 – DPCM –
Registro dei tumori (schema di decreto concertato dai Ministeri Sanità e Lavoro
e approvato dalla Conferenza Stato- Regioni, all’esame del garante per la
privacy).
Artt.4,21,35,49 – DPCM -
registrazione dell’esposizione dei lavoratori al piombo, all’amianto, e al
rumore (schema di decreto predisposto dal Ministero della Sanità e all’esame
del Ministero del Lavoro ).
Emanazione di una circolare
interministeriale circa l’applicazione del D.Lgs.626/94 per i settori di cui
all’art.1, comma 2, per i quali non sono stati emanati i relativi decreti.
3)Decretazione
prevista dal decreto legislativo concernente "Modifiche e integrazioni al
decreto legislativo 494/96"
·
Decreto su contenuti minimi del Piano di sicurezza e
coordinamento, con l’indicazione della stima dei costi;
·
decreto di modifica dell’allegato V del decreto legislativo
494/96, per la definizione dei contenuti relativi ai corsi di formazione per la
sicurezza nel settore edile nonché i livelli di certificazione dei
coordinatori;
·
decreto (di concerto tra Ministero del Lavoro, Industria,
Sanità, LL.PP.) di definizione del fascicolo di cui all’art.4, comma 1, lettera
B
4)
Entro il primo semestre del 2000 concludere l’attuazione del D.Lgs. del 17
agosto 1999 n. 334, relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva europea "Seveso
2").
In particolare devono essere
predisposti ed approvati urgentemente i seguenti decreti e regolamenti:
·
Regolamento a garanzia dei livelli di sicurezza per i porti
industriali e petroliferi (art. 4 ,comma 3).
·
Decreto che definisce le linee giuda per l’attuazione del
sistema di gestione della sicurezza (art. 7, comma 3).
·
Decreto che definisce i criteri per la redazione dei
rapporti di sicurezza (art.8, comma 4).
·
Decreto che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in
materia di pianificazione territoriale (art.14 ,comma 1).
·
Regolamento che disciplina le forme di consultazione dei
lavoratori (art.11, comma 5).
·
Regolamento che disciplina le forme di consultazione della
popolazione in materia di piani di emergenza esterni (art.20, comma 6).
·
Decreto che fissa i criteri per l’organizzazione di un
sistema di attuazione delle misure ispettive (art 25, comma 3).
5)
Completamento della normativa per i settori a rischio
Per i settori maggiormente esposti a
rischio si prevede la stesura di appositi provvedimenti legislativi che
stabiliscano procedure particolari quali, ad esempio, il provvedimento proposto
nelle attività delle cave.
6)
Modifiche ed integrazioni della legislazione per le vittime del lavoro
Occorre modificare, integrare,
ricostituire una legislazione di tutela per le vittime del lavoro e per gli
esposti colpiti da patologie da lavoro, non più in grado di provvedere al
sostentamento proprio e dei propri familiari. Devono essere previsti, in questi
casi, interventi tesi a garantire la gratuità dell'assistenza sanitaria e delle
prestazioni mediche necessarie, un corretto indennizzo alla famiglia, la piena
garanzia per i figli di poter accedere a normali corsi di studio ,con piena
copertura dei costi.
Di concerto con le Regioni occorre,
inoltre, ridefinire i livelli di sorveglianza sanitaria per i lavoratori
esposti ad agenti aventi effetti a lungo termine.
7)
Normative in tema di appalti
Introdurre norme che evitino di
considerare la procedura del "maggior ribasso" come elemento
principale di valutazione per l’assegnazione dell’appalto.
Inserire, in tutta la normativa sugli
appalti, l’obbligo a non considerare comprimibili i costi per la sicurezza,
codificandone, per ogni settore, caratteristiche e finalità.
Sostenere con appositi provvedimenti,
orientamenti ed accordi, i titoli di vantaggio nelle opere di appalto, per chi
propone elevati indici di sicurezza.
CAPITOLO 2
GLI
IMPEGNI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998 - 2000
Il Governo è impegnato a promuovere:
CAPITOLO 3
AZIONI DI FACILITAZIONE
"Carta
2000" si propone l’intesa fra Governo, Regioni e Parti sociali per
sostenere e facilitare le azioni di prevenzione attraverso:
1)
Attuazione tavolo INAIL
Attuazione
di concertazione tra Governo, Regioni, INAIL e Parti sociali con particolare
riferimento agli elementi di premialità per le imprese che operano in
sicurezza; l’attivazione del riconoscimento del danno biologico, la revisione
tariffaria, ecc.
2)
Semplificazione delle procedure
Individuazione
ed adozione degli atti di semplificazione della normativa e delle procedure di
applicazione in materia di sicurezza , nonché di incentivazione all’adesione al
sistema volontario di gestione dell’ambiente e della sicurezza, previsto dal
regolamento CEE 29/6/93, n. 1836 e successive modificazioni (EMAS), con
particolare attenzione alle piccole e medie imprese, privilegiando gli aspetti
sostanziali della prevenzione rispetto a quelli formali.
3)
Cultura della prevenzione e formazione per la salute e sicurezza del lavoro
OBBLIGO
SCOLASTICO
COMPETENZE DEL MINISTERO DEL LAVORO
SULLA FORMAZIONE
L’intervento
in materia di formazione alla salute ed alla sicurezza, di competenza del Ministero
del Lavoro, si articola su più livelli.
Esso
prevede interventi più direttamente legati ai Contratti di lavoro ed interventi
con altre finalità.
Una
ulteriore articolazione va poi prevista in rapporto al fatto che la formazione
adempia o meno all’obbligo formativo e, pertanto, sia rivolto a giovani fino ai
18 anni o meno.
APPRENDISTATO:
La normativa sull’apprendistato, in
corso di elaborazione, nell’ambito della delega (attribuita al Ministero del
Lavoro) sulla riforma degli ammortizzatori sociali, prevede che l’apprendista
debba acquisire, attraverso la formazione certificata, specifiche competenze,
in materia di salute e sicurezza, articolate in rapporto all’attività
lavorativa da svolgere.
Al fine di determinare un indirizzo
generale, sono in corso di attuazione i decreti previsti dall’art.16 della
legge 196/97.
Si ricorda, infine, che, sulla base
della nuova normativa sui contratti a finalità formativa, il contratto di
apprendistato dovrà diventare lo strumento largamente prevalente di immissione
dei giovani al lavoro.
La formazione per gli apprendisti va
articolata su due livelli:
·
nella fascia 15-18 anni: l’intervento formativo va
realizzato in modo da adempiere all’obbligo formativo e, quindi, dovrà prevedere moduli
formativi di base finalizzati alla salute e alla sicurezza;
·
nella fascia 18-25 anni: la formazione
alla sicurezza va orientata soprattutto all’attività specifica cui è stato
finalizzato il contratto di apprendista.
·
In merito alla formazione non legata direttamente ai
contratti a finalità formativa, gli interventi vanno così articolati:
·
TIROCINIO
·
Negli stages, da tenersi nelle imprese, va garantito il
rispetto delle norme di sicurezza per cui il giovane va informato delle norme
in vigore.
·
FORMAZIONE PROFESSIONALE
·
La frequenza a corsi di formazione professionale, di
competenza regionale è un altro degli strumenti per adempiere all’obbligo
formativo. Anche qui, come per l’apprendistato, va garantita una formazione di
base mirata alla salute e alla sicurezza.
·
L’inserimento del tema della sicurezza in tutte le attività
formative, sia relativamente all’obbligo formativo sia negli altri casi, va
consolidato attraverso un accordo Stato-Regioni.
·
Il concordamento di un patto tra Governo – Regioni - Parti
sociali permetterebbe, così, l’acquisizione di competenze in sicurezza,
esigibili in tutte le esperienze formative.
Con le Regioni è, quindi, necessario
ridefinire gli standard sulla base delle esperienze regionali più avanzate.
Ciò permetterà la definizione di
indirizzi di validità nazionale, sulla base dei quali le Regioni si attiveranno
per la certificazione dei crediti formativi, relativa alla salute e alla
sicurezza.
FORMAZIONE CONTINUA
In merito alle risorse da utilizzare in
applicazione della legge 223/93, uno dei temi previsti riguardava "LA
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO". Il 20 per cento dei progetti
finalizzati hanno dato risposta alla domanda di competenze specifiche in queste
materie ed hanno riguardato soprattutto le micro / piccole / medie imprese.
Partendo dalle esperienze fatte si può
predisporre una strategia articolata, finalizzata alla realizzazione di modelli
formativi specifici che tengano conto delle dimensioni di impresa, settori di
attività in relazione al Prodotto/processo. Tutto ciò va legato all’impatto
ambientale e alle norme di qualità (ISO ecc.) che risultano sempre più legate
alla tutela della salute e della sicurezza.
La predisposizione di strumenti di
formazione a distanza può rendere più efficace ed omogeneo l’intervento di
adeguamento.
FORMAZIONE –ORGANISMI PARITETICI
Una scelta fondamentale di Governo e
Regioni è quella di affidare a queste strutture, legittimando la scelta con
accordi, sostenendola nei provvedimenti legislativi e consentendo, agli
organismi paritetici, costituiti ai sensi della 626/94 e successivi accordi
applicativi, la promozione indirizzo e controllo della formazione, gestita
attraverso strutture tecniche presenti nel territorio ed anche, eventualmente,
attraverso il supporto dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e degli Istituti
Centrali.
Anche in questo caso devono essere
concordati livelli e certificazioni, accogliendo i criteri delle
sperimentazioni più avanzate in sede regionale.
FORMAZIONE NEL CASO DI LAVORATORI
INTERINALI
Anche in questi casi va stipulato un
accordo che regoli i livelli dell’attività formativa articolata per i settori
di attività e la successiva certificazione. Nella attuazione operativa del
fondo per la formazione del lavoro interinale vanno dedicate risorse a tale
formazione.
FORMAZIONE NELLE ATTIVITA’ A MAGGIORE
RISCHIO
Relativamente alla formazione per le
attività a maggior rischio dei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, delle
attività portuali, dei trasporti e delle attività estrattive si concorda
sull’obbligo di formare preventivamente, attraverso l’utilizzo degli
strumenti di bilateralità, all’inserimento lavorativo ogni singolo lavoratore
che acceda alle attività predette, con qualsiasi contratto e condizione
lavorativa (anche lavoratori autonomi).
Anche in questo caso vanno concordati i
parametri e le modalità attuative di effettuazione della formazione.
FORMAZIONE R.L.S.- R.L.S.T.
Un percorso privilegiato deve avere la
formazione dei "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza"
(R.L.S. – R.L.S.T.), in particolare verificando la formazione nei settori
maggiormente esposti al rischio.
In questo caso i livelli devono essere
dimensionati su basi più precise e riguardare mediamente ogni anno la
formazione del 30% degli R.L.S – R.L.S.T.. producendo una certificazione di
qualità della formazione.
I costi di tale formazione vedranno la
concorrenza dello Stato e la gestione sarà affidata agli strumenti della
bilateralità.
RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DEGLI R.L.S. –
R.L.S.T.
Crediamo opportuno suggerire un
rafforzamento del ruolo degli R.L.S. – R.L.S.T. che preveda la risoluzione
concordata di tre grandi questioni:
·
deve essere garantita la presenza degli R.L.S. –
R.L.S.T. nella pubblica amministrazione, in tutti i territori ed in ogni
attività e dimensione di impresa, così come prevede la legislazione;
·
deve essere garantita la possibilità del ricorso a
strumenti efficaci di tutela, da parte degli R.L.S.-R.L.S.T., dopo aver
coinvolto, per una soluzione positiva, gli Enti di bilateralità, nel caso di
chiaro impedimento a svolgere le attività cui sono preposti;
·
si prende atto, anche alla luce dei provvedimenti
legislativi incorso, che nei procedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro si
possono costituire parte civile le OO.SS./R.L.S-R.L.S.T.
CAPITOLO
4
Promozione
e controllo della Pubblica Amministrazione sull’igiene, la sicurezza e le
condizioni di lavoro
Il Governo, le Regioni e le Parti
sociali concordano circa la necessità di attivare tutti gli strumenti di
coordinamento previsti in materia di sicurezza sul lavoro stipulando, entro
gennaio 2000, un protocollo quadro, da implementare a livello, regionale e
locale che definisca procedure certe per la consultazione preventiva e
tempestiva delle parti sociali e degli organismi paritetici, regionali e
provinciali (di cui all’art.20 D.Lgs. 626/94) in ordine al funzionamento ed
alle attività dei coordinamenti regionali e delle loro eventuali articolazioni.
Inoltre si ritiene necessario:
Nell’attività del Governo, delle Regioni
e degli Enti Nazionali vanno introdotti alcuni elementi certi di lavoro.
Monitoraggio conoscitivo
dell’applicazione del D.Lgs. 626/94 e diffusione dei risultati: