Legge 29 marzo 2001, n. 135
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001
Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE
Art. 1.
(Principi)
1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo
sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e
dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della
collettivita' e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
b) favorisce la
crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e
locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree
depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le
tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
d)
sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare
riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualita'
dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
e) promuove azioni per il
superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi
turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli
anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita'
motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi
turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli
addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle loro diverse ed
autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro
loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie
marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale
integrato e della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi
informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
l)
promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le
risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Competenze)
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresi' l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonche' l'indirizzo e il coordinamento delle attivita' promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli
obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto
e' adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema
di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai
fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarieta' del
comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle
professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo
standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai
turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti
nel settore e delle attivita' di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri
e le modalita' dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese
turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di standard omogenei
ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualita' delle camere di
albergo e delle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle
strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualita'
dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi
alla classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio,
le organizzazioni e le associazioni che svolgono attivita' similare, il livello
minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad
analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i
requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale delle
professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di profili omogenei
ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalita' emergenti
nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita'
ricettive gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli
standard minimi delle attivita' di accoglienza non convenzionale;
l)
i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze
concessi per attivita' turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e
ripartizione dei relativi canoni, nonche' di durata delle concessioni, al fine
di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle
attivita' imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo
Stato;
m) gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle
imprese che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi
per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni
turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresi' principi ed obiettivi
relativi:
a) allo sviluppo dell'attivita' economica in campo turistico di cui
deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica
nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento
all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la
promozione turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo
sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonche' dei
sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di
valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici
e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
d)
agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a
sostegno dell'attivita' turistica, quali campi da golf, impianti a fune,
sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e
l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
f)
alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo
sviluppo delle attivita' economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo
dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralita' delle modalita' attuative, di efficienza, economicita' e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarieta' nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, da' attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di liberta' di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalita' di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla meta'.
Art. 3.
(Conferenza nazionale del turismo)
1. E' istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che e' organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 4.
(Promozione dei diritti del turista)
1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le
organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonche' le
associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:
a) informazioni
sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi
turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto,
comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di
conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta
turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti
di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione
turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui
sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui
diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario,
marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e)
informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie
di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f)
informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme
valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per
contattare le relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme
vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico
nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le
consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia
attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita' del
sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del
presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione
della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la
lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e' sostituita dalla seguente:
"d)
"bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di
esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su
cui verte il diritto oggetto del contratto";
b) l'articolo 7 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il
venditore non avente la forma giuridica di societa' di capitali ovvero con un
capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e
sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del
contratto.
2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in
corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle
fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di
nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre
all'acquirente la preventiva escussione del venditore".
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. E' fatta salva la facolta' degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.
Art. 5.
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti
dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalita' e
la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici
locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o
associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalita':
a)
sostenere attivita' e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese
turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b)
attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla
qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e
territoriale delle localita' ad alta intensita' di insediamenti
turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di
informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla
promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo
2, comma 4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese
turistiche, con priorita' per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza,
per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con
particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita', di certificazione
ecologica e di qualita', e di club di prodotto, nonche' alla tutela
dell'immagine del prodotto turistico locale;
e) promuovere il
marketing telematico dei progetti turistici tipici, per
l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilita' assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.
Art. 6.
(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)
1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta turistica, e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalita' di ripartizione delle disponibilita' del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualita' dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.
Capo II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 7.
(Imprese turistiche e attivita' professionali)
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita' economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 e' predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attivita' turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, cosi' come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformita' ai criteri definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validita' su tutto il territorio nazionale, in conformita' ai requisiti e alle modalita' previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita' in Italia, secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonche' previo accertamento, per gli esercenti le attivita' professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni gia' conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita' di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonche' le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER
IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico
approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri
e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in
tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per
vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza
non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco
istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio
esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento
idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.
2. Per gli
stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro
documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti
di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a
consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al
modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a
cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e
per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi
anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del
gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a comunicare
all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone
alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore
successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di
effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure
territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi
informatici o telematici o mediante fax secondo le modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'interno".
Art. 9.
(Semplificazioni)
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresi' alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanita'.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attivita' ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata dal sindaco:
a) qualora
il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessita',
non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della
stessa ovvero ne sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici
mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti piu' iscritto
nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il
venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per
l'esercizio dell'attivita' dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' a
quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso
dall'attivita' ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia
provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Entro cinque giorni
dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui
al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita'
condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle
prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo occorrente
ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore
a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione
riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita' o dell'igiene,
l'ordine di sospensione e' disposto trascorsi trenta giorni dalla data di
violazione. Non si da' comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione
qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver
avviato le relative procedure amministrative".
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attivita' e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicita' e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attivita' produttive, se piu' favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessita' di ricondurre ad unita' i procedimenti autorizzatori per le attivita' e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilita' del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.
Art. 10.
(Fondo di rotazione per il prestito e il
risparmio turistico)
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio
turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono:
a) risparmi
costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali
circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, societa'
finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita',
erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorita' nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo
di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello
nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle
imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa
nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:
a) i
criteri e le modalita' di organizzazione e di gestione del Fondo;
b) la
tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono
usufruire delle agevolazioni;
d) le modalita' di utilizzo degli eventuali
utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarieta' a favore dei
soggetti piu' bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 11.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. E' abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:
a)
l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
per quanto di competenza del settore del turismo;
c) l'articolo 10, comma
14;
d) l'articolo 11;
e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, e' autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.