Decreto Legislativo del
30/6/2003 N. 196
(entrato in vigore il 1° gennaio
2004)
1.PREMESSA
Il primo gennaio 2004 è
entrato in vigore il Codice in materia di PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI, emanato con DECRETO
LEGISLATIVO n. 196 il 30 giugno 2003.
(IL DIRITTO ALL’ANONIMATO SU
INTERNET)
In particolare il nuovo testo
regolamenta in maniera più organica la gestione del trattamento dei dati,
ISTITUENDO IL PRINCIPIO DI NECESSITA’, sancito all’articolo 3: “I sistemi
informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo
l’utilizzazione dei dati personali e I DATI
IDENTIFICATIVI, in modo da escludere il
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere
realizzate mediante, rispettivamente DATI
ANONIMI ed opportune modalità che permettano di identificare
l’interessato solo in caso di necessità previste dalle leggi”.
IL GARANTE, IN BASE AL
PRINCIPIO DI NECESSITA’, RICHIEDE CHE SIA
ESCLUSO IL TRATTAMENTO DI DATI IDENTIFICATIVI A
QUELLE PERSONE CHE NON ABBIANO NECESSITA’
DI VEDERLE APPARIRE IN CHIARO.
Comunicato stampa del 17
dicembre 2003:
Lo ha affermato Gaetano Rasi, componente del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, intervenendo oggi (17 dicembre 2003) al convegno “Vantaggi della tecnologia satellitare” organizzato dal Corecom Lazio.
Il quadro delle misure di protezione dei dati personali è stato profondamente modificato – ha ricordato Rasi – con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, che con entrata in vigore dal 1° gennaio 2004, rappresenta uno strumento più adeguato rispetto alla legge 675 del 1996 nel cogliere quegli aspetti del trattamento dei dati personali INFLUENZATI DALL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA.
“I meccanismi di adeguamento previsti – ha sottolineato Rasi – renderanno il Codice meno soggetto all’obsolescenza di fronte all’avanzare delle tecnologie, restando peraltro immune da tecnicismi e mantenendo invece una sufficiente generalità e indipendenza di specifiche tecnologie”.
In questo senso, il suddetto
Codice ha fatto proprio “l’obiettivo di ripristino del principio giuridico
della norma a carattere generale ed astratto” che sia applicabile anche ALLE FATTISPECIE FUTURE CHE L’EVOLUZIONE
TECNOLOGICA PUO’ PRESENTARE.
QUESTO VALE IN PARTICOLARE PER
L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/58 SULLE
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE, RECEPITA NEL CODICE SUDDETTO.
Un altro punto qualificante l’intero approccio alla PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEI SETTORI PIU’ ESPOSTI ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA – ricorda Rasi – è quello rappresentato dalla promozione, che compete al Garante, dei codici deontologici di settore, il cui rispetto è una precondizione di liceità del trattamento dei dati personali.
Roma, 17 dicembre 2003
Fonte:
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=470818