I Diritti dell'America britannica



Thomas Jefferson (1743-1826), terzo presidente degli Stati Uniti d'America dopo Washington e J.Adams e ricco proprietario terriero della Virginia, fu uno dei maggiori teorizzatori del diritto all'insurrezione dei coloni americani. Rappresentante degli ambienti più colti delle colonie meridionali e grande conoscitore della letteratura politica europea, può essere considerato un pensatore di primo piano per tutto l'Occidente, di orientamento liberaldemocratico. Lo scritto Esposizione sommaria dei diritti dell'America britannica risale al 1774 ed era stato composto come una istruzione per i delegati virginiani alla convenzione di Filadelfia di quell'anno.

I nostri avi prima di emigrare in America, erano liberi cittadini dei domini britannici ed avevano il diritto, che la natura conferisce a tutti gli uomini, di abbandonare il paese in cui la sorte, non la propria scelta, li ha collocati, di andare alla ricerca di nuove dimore e di stabilirvi nuove società, sotto l'impero di quelle leggi e di quegli ordinamenti che a loro giudizio posano meglio promuovere la pubblica felicita. I loro avi sassoni, in base a questa legge universale, avevano in guisa analoga abbandonato le loro selvagge foreste native nel Nord d'Europa, si erano impadroniti dell'isola di Britannia, allora meno popolosa, e vi avevano stabilito un sistema di leggi che è stato per così lungo tempo la gloria e la difesa di quel paese. Né mai pretesa alcuna di supremazia e di dominio su di loro fu avanzata da quella madrepatria dalla quale erano emigrati [...]. L'America è stata conquistata, ed i suoi insediamenti sono stati formati e saldamente consolidati, a spese di singoli individui, e non del pubblico britannico. Essi hanno versato il loro sangue nell'acquistare la terra per i loro insediamenti, hanno speso le loro sostanze nel rendere stabili questi ultimi. Per se stessi hanno combattuto per se stessi hanno conquistato, e per sé soli hanno diritto di conservare. Neppure uno scellino è mai uscito dal pubblico erario di Sua Maestà, o dei suoi avi, per venire in loro aiuto, fino ai tempi più recenti, quando le colonie si erano ormai consolidate su base salda e permanente. Essendo queste diventate allora vantaggiose alla Gran Bretagna per i suoi fini commerciali, il Parlamento di Sua Maestà si compiacque di prestar loro aiuto contro un nemico che si sarebbe volentieri impadronito dei benefici del loro commercio, per la propria grandezza e con pericolo per la Gran Bretagna. Un aiuto del genere, e in circostanze analoghe, questa aveva più volte dato in passato al Portogallo e ad altri Stati alleati, con cui è in rapporti di commercio. Tuttavia questi Stati non hanno mai inteso, chiamandola in aiuto, assoggettarsi perciò alla sua sovranità [...]. Noi non intendiamo, tuttavia, sottovalutare quegli aiuti che ci sono stati senza dubbio preziosi, quali che fossero i princìpi in base ai quali furono concessi; ma vogliamo dimostrare che non possono costituire titolo per l'esercito di quell'autorità che il Parlamento britannico vorrebbe arrogarsi sopra di noi e che possono essere abbondantemente ripagati mediante la concessione da parte nostra agli abitanti della Gran Bretagna di privilegi commerciali esclusivi, che siano per loro vantaggiosi e al tempo stesso non troppo vessatori per noi. Una volta creati questi insediamenti nelle selvagge terre dell'America, gli emigranti ritennero opportuno adottare quel sistema di leggi, sotto il quale avevano vissuto fino ad allora nella madrepatria, e di continuare la loro unione con essa, assoggettandosi allo stesso comune sovrano, il quale divenne così il legame centrale allacciante le varie parti dell'impero così moltiplicatosi [...]. Oltre ai dazi che stabiliscono sui nostri articoli di esportazione e di importazione, ci vietano l'accesso a tutti i mercati a Nord del capo Finisterrae, nel regno di Spagna, per la vendita di prodotti che la Gran Bretagna non ci compra e per l'acquisto di altri, di cui non può rifornirci [...]. Gli Inglesi hanno alzato il prezzo dei loro prodotti richiesti in America del doppio o del triplo rispetto a quello al quale erano venduti prima della concessione di quei privilegi esclusivi, o a quello a cui i migliori prodotti dello stesso genere si sarebbero venduti altrove; e al tempo stesso, ci danno assai meno, per quel che esportiamo colà, di quanto potremmo ottenere in porti più convenienti. Queste leggi ci fanno divieto di esportare, alla ricerca di altri compratori, l'eccedenza di nostro tabacco residua dopo che è stato soddisfatto il consumo della Gran Bretagna; di modo che siamo costretti a cederla al mercante britannico, al prezzo che più gli piace offrirci, per vederla rispedita da quest'ultimo sui mercati stranieri, dove egli raccoglierà il frutto di una vendita del prodotto al suo prezzo effettivo [...]. Chiediamo licenza di rammentare a Sua Maestà alcune altre leggi del Parlamento britannico, le quali ci vorrebbero proibire di fabbricare, per nostro uso, quegli articoli le cui materie prime produciamo nelle nostre stesse terre con il nostro lavoro. In virtù di una legge emanata nel quinto anno di regno (1732) di Sua Maestà il defunto Giorgio II, è fatto divieto ad un suddito americano di farsi un copricapo con la pelliccia che egli ha cacciato, magari nella sua stessa proprietà; esempio di dispotismo, di cui non si può trovare parallelo neppure nei periodi di peggiori abusi della storia inglese. In virtù di un'altra legge, emanata nel ventitreesimo anno di detto regno (1750), non ci è consentito di lavorare il ferro che estraiamo; e malgrado il peso di questa merce e la sua essenziale importanza in ogni ramo dell'agricoltura, noi siamo costretti a pagare il suo trasporto in Gran Bretagna, e poi di nuovo in America, oltre alla commissione ed all'assicurazione, al fine di mantenere non uomini, ma macchine, nell'isola di Gran Bretagna [...]. Noi però non denunciamo a Sua Maestà l'ingiustizia di queste leggi nell'intento di fondare su tale principio la causa della loro nullità [...]. Il vero fondamento sul quale dichiariamo queste leggi nulle, è che il Parlamento britannico non ha alcun diritto di esercitare la sua autorità su di noi [...]. Esiste forse ragione alcuna, perchè centosessantamila elettori nell'isola di Gran Bretagna debbano dettare legge a quattro milioni di individui negli Stati d'America, ognuno dei quali è eguale a ciascuno di quelli per virtù, intelletto e forza fisica? Se si dovesse ammettere ciò, anziché essere un popolo libero come abbiamo supposto fino ad ora e come intendiamo continuare ad essere, ci troveremmo di improvviso ad essere gli schiafi non di uno, ma di centosessantamila tiranni [...]. Procediamo successivamente a prendere in esame la condotta di Sua Maestà, in quanto detentore dei poteeri esecutivi riguardo alle leggi di questi Stati, e a mettere in rilievo le sue deviazioni dalla linea del dovere [...]. L'abolizione della schiavitù domestica è il grande desiderio di quelle colonie nelle quali è stata sventuratamente introdotta nell'epoca della loro infanzia. Ma prima di procedere all'affrancamento degli schiavi che possediamo, è necessario impedire ogni ulteriore importazione dall'Africa. Ciò malgrado, i nostri ripetuti tentativi di conseguire tale scopo mediante divieti veri e propri, e mediante l'imposizione di dazi corrispondenti ad un divieto espresso, si sono finora infranti contro il veto di Sua Maestà: la quale ha così anteposto il vantaggio immediato di pochi corsari inglesi agli interessi permanenti degli Stati americani ed ai diritti della natura umana, gravemente oltraggiati da questa pratica infame.