![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L'IRAP NON E' "EUROPEA" | |||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
"L'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) è incompatibile con la sesta direttiva quadro". Le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea (17 marzo) gettano forti dubbi sulla sopravvivenza della controversa imposta italiana. Sergio Nava ha ricostruito la vicenda Irap a partire dall'antefatto: il ricorso della Banca Popolare di Cremona alla Commissione Tributaria Provinciale |
|||||||||||||
Modulistica per le tasse | |||||||||||||
IL CASO IRAP E' un caso che nasce nel cuore della pianura padana quello che rischia di cancellare l'imposta regionale sulle attività produttive, varata nel 1997 dall'allora Governo Prodi. Tutto ha inizio nel 1999, quando la Banca Popolare di Cremona chiede il rimborso delle somme versate nei due anni precedenti all'erario per i pagamenti Irap. La richiesta della Banca si scontra con il "no" delle autorità fiscali italiane: l'istituto di credito impugna allora questo rifiuto di fronte alla Commissione tributaria provinciale. Tra le motivazioni, l'incompatibilità dell'Irap con l'articolo 33 della sesta direttiva europea sull'Iva. A rilevare la falla è l'avvocato Roberto Tieghi. Il giudice sentenzia che "l'imposta regionale presenta le caratteristiche sostanziali dell'Iva, per cui appare incompatibile col diritto comunitario". La Commissione tributaria solleva quindi l'ipotesi di nullità dell'imposta, ma decide di ricorrere in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia del Lussemburgo. Nella causa che si apre nel Granducato, la Banca Popolare di Cremona trova l'appoggio della Commissione Europea. Il Governo italiano, parte in causa, ribadisce la diversità tra le due imposte: nega quindi che L'irap possa essere equiparata a un'Iva regionale. Le conclusioni odierne dell'Avvocato Generale danno -in sostanza- ragione alla Banca di Cremona. L'Irap presenta le caratteristiche dell'Iva per quattro motivi: si applica in modo generale alla cessione di beni e servizi; è un'imposta sul valore aggiunto; si applica a ciascuna fase del processo di produzione e distribuzione; infine è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi. L'Avvocato Francis Jacobs ritiene quindi l'Irap incompatibile col diritto comunitario, ma non dimentica il rischio di gravi difficoltà economiche per l'erario, che potrebbe dover restituire oltre 120 miliardi di lire ai contribuenti. Per questo invita la Corte, nella sentenza che chiuderà il caso, a limitare gli effetti di retroattività dei rimborsi, abbassandoli sotto i quattro anni normalmente previsti dalla giurisprudenza. |
|||||||||||||
LEGGI L'ARTICOLO DI SERGIO NAVA PER "IL SOLE 24 ORE" (18/3/2005) |