VRBS ROMAE

COMVNITAS NOVAE ROMAE

 

FOEDVS DE CONSTITVTIONE CIVITATIS VRBIS ROMAE

Prefazione. Con questo Foedus è costituita la comunità Nova Romana dei cittadini che vivono nella città di Roma e nei comuni della sua provincia, denominata ufficialmente "Urbs". Questo Foedus viene consegnato al Governatore della "Provincia Italia Novae Romae", della quale l'Urbs è una suddivisione locale.

I. Appartenenza

    1. Ogni cittadino di Nova Roma che vive entro i limiti geografici stabiliti da questo Foedus o nato entro gli stessi, può essere ammesso all'Urbs dopo esplicita richiesta ai magistrati locali, posta di persona durante uno degli incontri periodici dei cittadini dell'Urbs.

    2. La perdita della cittadinanza novaromana comporterà la perdita dell'appartenenza alla comunità.

    3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'Urbs, comporta la decadenza dallo status di cittadino e la cancellazione dall'Album Civium. La decadenza dello status è dichiarata su iniziativa di uno degli Aediles Urbis, valutate le cause eventualmente addotte.

II. Limiti geografici.

    1. I limiti sono costituiti in corrispondenza di quelli della Provincia di Roma, suddivisione amministrativa della Regione Lazio e della Repubblica Italiana .

III. Documenti

    1.Vengono istituiti i seguenti documenti dell'Urbs:

    a. Album Civium (elenco dei cittadini), anche di tipo elettronico, riportante il nome dei cittadini che sono membri del gruppo locale. L'Album Civium dovrà essere aggiornato entro un massimo di 10 giorni dall'avvenuta nuova iscrizione o cancellazione di un cittadino.

    b. Tabularium (archivio delle leggi), anche di tipo elettronico, contenente le leggi locali approvate dai comitia e gli edicta emanati dai magistrati locali. Il Tabularium dovrà essere aggiornato entro un massimo di 10 giorni dell'approvazione o emanazione della nuova legge locale.

    2. Detti documenti sono tenuti, in via provvisoria e fintanto che venga istituita la figura apposita e stabilite le regole di mantenimento, da un cittadino indicato dal Governatore della Provincia Italia Novae Romae.

IV. Istituzioni e cariche

    1. Vengono istituite i seguenti organi della comunità:

    a. Comitia Urbis, l'assemblea generale di tutti i cittadini dell'Urbs.

    b. Gli Aediles Urbis, regolarmente ed annualmente eletti.

    c. Scribi (segretari), corrispondente ad uno per ogni magistrato locale, nominati su scelta personale di quest'ultimo.

    d. Altri uffici possono essere creati per specifici compiti dai Comitia Urbis come previsto al titolo VII.

V. Comitia Urbis.

    1. I comitia sono preposti alla elezione dei magistrati locali e alla votazione delle "leges" aventi valore sui membri della comunità locale.

    2. Partecipano ai Comitia Urbis, con diritto di proposizione di mozioni, di parola e di voto, tutti i membri della comunità.

    3. L’espressione del voto all’interno dei comitia è strettamente personale senza possibilità di delega e necessita della presenza del votante nel luogo in cui i comitia sono convocati.

    4. I comitia sono convocati all’interno del territorio dell’Urbs a cadenza almeno trimestrale da parte degli Aediles Urbis tramite edictum.

VI. Aediles Urbis.

    1. Gli Aediles Urbis, in numero di due, dotati di medesimo status e potestà, sono i magistrati di grado più elevato dell’Urbs.

    2. Gli Aediles Urbis:

    1. convocano i comitia
    2. mantengono l'album civium locale
    3. curano il tabularium
    4. nominano Scribi che li assistano nei loro compiti

    3. Al fine i ottemperare i propri doveri, gli Aediles Urbis

    1. emanano edicta.
    2. utilizzano lo strumento dell’intercessio (veto) sugli atti del collega e di ogni magistrato minore.

    4. Gli Aediles Urbis sono eletti dai Comitia Urbis in un periodo compreso fra il 1 Gennaio ed il 28 Febbraio di ciascun anno ed entrano in carica il 1 Marzo.

    5. La procedura di elezione degli aediles è stabilita dai Comitia Urbis.

VII. Magistrati Minori.

    1. Ulteriori magistrati possono essere creati con deliberazione dei Comitia Urbis fino ad un numero massimo costituito dal terzo della cittadinanza.

    2. I Comitia Urbis stabiliscono le funzioni, i poteri e le procedure di nomina o di elezione dei magistrati al momento della creazione. Tutti i magistrati così creati sono sottoposti al potere di intercessio degli Aediles Urbis.

VIII. Edicta Aedilum Urbis.

    1. Gli Aediles Urbis svolgono le loro funzioni, disgiuntamente, tramite Edicta.

    2. Gli Edicta entrano in vigore ad una settimana dalla pubblicazione da parte dell’Aedile proponente e rimangono sottoposti al potere di intercessio nel periodo di vacanza.

    3. Gli Edicta possono essere sottoposti al voto dei comitia per iniziativa dell’Aedile non proponente o di un quarto della cittadinanza.

    4. Gli Edicta sono custoditi nel Tabularium.

IX. Intercessio

    1. Ogni Aedile Urbis gode del potere di intercessio (veto) sugli atti del collega e di ogni magistrato minore.

    2. Nel caso di Edicta, il ricorso all’intercessio è limitato ai sette giorni seguenti la pubblicazione dell’oggetto dell’intercessio.

    3. L’atto oggetto di intercessio può essere sottoposto al voto dei comitia per iniziativa del magistrato proponente o di un quarto della cittadinanza.

X. Gerarchia delle norme

    1. Le leges approvate dai comitia sono subordinate, per quanto riguarda l’ambito e l’applicazione, alla Costituzione ed alle leggi di Nova Roma, ai senatus consulta del Senato di Nova Roma, agli Edicta dei Magistrati di Nova Roma, ai decreta del collegio Pontificio e del collegio augurale di Nova Roma. Sono inoltre sottoposte al potere di intercessio del governatore provinciale, dei tribuni plebis e dei magistrati curuli di Nova Roma,secondo la costituzione e le leggi di Nova Roma.

    2. Gli atti degli Aediles Urbis sono subordinati, per quanto riguarda l’ambito e l’applicazione, alle leges dei Comitia Urbis.

    3. Gli atti dei magistrati minori sono subordinati, per quanto riguarda l’ambito e l’applicazione, alle leges dei Comitia Urbis ed agli atti degli Aediles Urbis.

XI. Mailing List

La mailing list dell'Urbs per le comunicazioni ufficiali dei magistrati locali sarà la Yahoo Mailing List_NR_Urbs, su: http://groups.yahoo.com/group/nr_Urbs

XII. Membri

    1. Al momento della costituzione dell'Urbs, sono membri della stessa i seguenti cittadini Nova Romani che, avendone fatto richiesta di appartenenza, soddisfano i requisiti di cui al punto I.1:

    Aurelia Iulia Pulchra Caius Iulius Marius Domitius Constantinus Fuscus Flavius Quirinus Albanus Marcus Iulius Perusianus

XIII. Modificazioni.

    1. Le norme contenute in questo foedus sono modificabili tramite una lex votata dai Comitia Urbis, il cui contenuto sia preventivamente pubblicato nell'edictum di convocazione, che abbia ottenuto i due terzi dei voti espressi.

    2. Le norme modificate devono sottostare alle regolamentazioni riportate all' art X.1 del presente Foedus.

DABAM ROMAE A.D. XIII KALENDAS DECEMBRIS ANNVN MMDCCLVI AVC (Roma, 19 Novembre 2003)

dai succitati cittadini di Nova Roma.

English version:

FOEDVS DE CONSTITVTIONE CIVITATIS VRBIS ROMAE

Prefatio.

The Nova Roman community of the citizens who live in the city of Rome, and in the "Provincia di Roma" area, is established with this foedus, and now onward officially called "Urbs". This foedus is given to the Propraetor Provinciae Italiae Novae Romae, the Urbs being a local subdivision of this province.

I. Membership.

II. Geographical limits.

III. Documents

IV. Institutions and magistrates.

V. Comitia Urbis.

VI. Aediles Urbis.

VII. Minor magistrates.

VIII. Edicta Aedilum Urbis.

IX. Intercessio.

X. Legal precedence.

XI. Mailing List.

XII. Members.

XIII. Modifications.

DABAM ROMAE A.D. XIII KALENDAS DECEMBRIS ANNVN MMDCCLVI AVC (Rome, November 19 th 2003)

signed by the above mentioned Novaroman citizens.FOEDVS DE CONSTITVTIONE CIVITATIS VRBIS ROMAE