VRBS ROMAE
COMVNITAS NOVAE ROMAE
EDICTVM AEDILICIVM II - DE ASSEMBLEA VRBIS ET ELECTIONE AEDILIVM
(Assemblea dell'Urbe ed elezione degli Edili))
PRESIDENTE E SEGRETARI DELL'ASSEMBLEA.
1. All'apertura di ogni Assemblea la presidenza è assunta temporaneamente dagli Aediles in carica congiuntamente, i quali raccolgono le candidature per la Presidenza dell'Assemblea e per i rogatores incaricati di verificare le operazioni di voto e verbalizzare i lavori dell'Assemblea medesima.
2. Il Presidente dell'Assemblea e i rogatores vengono eletti in prima seduta; in loro assenza le loro funzioni verranno esplicate da altre persone che l'Assemblea eleggerà in loro vece.
3. All'apertura di ogni seduta il Presidente dell'Assemblea richiama all'ordine i cittadini e quindi apre la seduta stessa.
4. Il Presidente dell'Assemblea non può votare né prendere parte alla discussione delle mozioni. Egli deve inoltre tenere un atteggiamento imparziale, fare rispettare il Foedus, il Regolamento e le precedenti decisioni dell'Assemblea. E' esplicito compito del Presidente dell'Assemblea fare rispettare l'ordine, condurre la discussione e le votazioni.
5. Il Presidente dell'Assemblea redige l'elenco degli iscritti a parlare tenendo conto della successione cronologica delle prenotazioni dei medesimi. L'ordine può essere modificato a discrezione del Presidente dell'Assemblea, per permettere l'alternanza degli interventi a favore o contro la mozione in discussione o la continuità organica del discorso.
6. I rogatores dell'Assemblea procedono alla verbalizzazione dei lavori.
7. I candidati alla carica di Aedile non possono ricoprire la carica di Presidente di Assemblea.
QUORUM COSTITUTIVO.
8. L'Assemblea è validamente costituita quando è presente la metà più una dei cives registrati nell'album civium. In mancanza del quorum la seduta non può avere inizio. Constatato il Quorum, il Presidente da lettura dell'ordine del giorno presentato dagli Aediles e procede agli emendamenti dello stesso ove richiesto dalla maggioranza dei cives. L'ordine del giorno non può essere ulteriormente modificato in corso di Assemblea.
9. Se durante la seduta viene chiesto al Presidente dell'Assemblea di constatare la mancanza del quorum, ed egli la riscontra, deve immediatamente sospendere la seduta stessa. In mancanza di tale richiesta si presume l'esistenza del quorum.
VOTO.
10. Il voto compete ai cives che abbiano tale diritto in base allo Statuto.
11. In sede di votazione, le mozioni sono approvate a maggioranza semplice dei votanti, salvo nei casi in cui lo Statuto od il Regolamento d'Assemblea prevedano diversamente. Se il numero dei voti a favore è uguale a quelli contro, la mozione si considera non approvata. La maggioranza qualificata è costituita dai due terzi dei voti espressi, salvo che sia diversamente disposto. Gli astenuti vanno computati nel calcolo del quorum e nel risultato della votazione compaiono come astenuti.
12. Al termine del dibattito su una mozione od emendamento si passa direttamente al voto. A questo punto il Presidente dell'Assemblea ricorderà il tipo di maggioranza necessaria per l'approvazione. Successivamente procederà alla lettura della mozione od emendamento ed al termine darà inizio alla votazione. Dall'istante in cui essa ha inizio, il Presidente dell'Assemblea non accetterà alcuna mozione. Contati i voti, il Presidente dell'Assemblea annuncerà il risultato della votazione, specificando i voti a favore, contro, astenuti.
13. Prima che si proceda alla votazione ogni cives può richiedere che il Presidente dell'Assemblea verifichi la sussistenza del quorum.
14. Una volta annunciato il risultato del voto la mozione si considera approvata o respinta a seconda del conteggio dei voti.
RAPPRESENTANZA.
15. Un civis non può delegare ad altro civis il proprio voto.
16. Hanno diritto alla parola esclusivamente i cives dell'Urbs. Altre persone sono udite con il permesso del Presidente dell'Assemblea.
MOZIONI.
17. Nessuna mozione sostanziale può essere discussa se non rispetta, a discrezione del Presidente dell'Assemblea, l'Ordine del Giorno.
18. Il proponente di una mozione può votare contro la stessa ma non può parlare contro. E' consentito, in ogni caso, ritirare la mozione prima della votazione.
19. La riconsiderazione di una mozione e quindi un secondo voto può avvenire solo con il consenso della maggioranza qualificata dell'Assemblea.
20. Le mozioni presentate all'Assemblea sono considerate ostruzionistiche su richiesta di voto in tal senso da parte di una sezione locale. Si procede alla votazione sul carattere ostruzionistico della mozione a maggioranza semplice. La mozione votata come ostruzionistica viene respinta.
CONDOTTA DELL'ASSEMBLEA.
21. Ogni civis che intenda parlare su una mozione deve iscriversi presso il Presidente dell'Assemblea.
22. Si può parlare solo dopo avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente dell'Assemblea. Colui cheinterviene senza avere chiesto ed ottenuto la parola, dopo due ammonimenti ufficiali da parte del Presidente dell'Assemblea, può essere espulso. La durata dell'espulsione è determinata dal Presidente dell'Assemblea al momento della decisione.
23. Colui che ha la parola non può esserne interdetto se non nei casi esplicitamente previsti dal Regolamento d'Assemblea, ovvero per termine di tempo a disposizione, per una richiesta di controllo della sussistenza del quorum, oppure per una mozione di rispetto dell'Ordine del Giorno.
24. Ogni oratore deve limitare il suo intervento a quanto è in discussione.
25. Se un civis si comporta ripetutamente in maniera scorretta, il Presidente dell'Assemblea può ordinarne l'allontanamento, secondo il procedimento previsto per l'espulsione al punto 22.
26. A nessuno è concesso di parlare più di una volta su una mozione finché un civis che non abbia ancora parlato su quella mozione desideri prendere la parola. Il Presidente dell'Assemblea fissa la durata degli interventi per ciascun punto in discussione. Nessuno può parlare per più del tempo previsto per il suo intervento dal Presidente dell'Assemblea, senza il permesso dell'Assemblea Nazionale. Un civis non può parlare per la quarta volta su una mozione, salvo il permesso del Presidente dell'Assemblea Nazionale.
27. I civess ono tenuti a mantenere il silenzio quando un altro ha la parola. La violazione verrà considerata comportamento scorretto ai sensi del punto 25. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di fare rispettare l'ordine.
PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEGLI AEDILES.
28. La Mailing list dell'Urbs è organo ufficiale per le comunicazioni fra gli Aedilesed i cives e fra i cives medesimi.
29. Chiunque intenda candidarsi alla carica di Aedile comunica la sua intenzione agli Aediles in carica ed ai cives tramite la mailing list dell'Urbs almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
30. In caso di assenza di candidature è possibile presentare la propria candidatura all'inizio dell'assemblea, immediatamente dopo la lettura ed eventuale modifica dell'ordine del giorno.
31. Il Presidente dell'Assemblea riceve le candidature, che vengono proclamate all'apertura dei lavori.
32. Prima di procedere alle elezioni, ogni candidato si presenta all'Assemblea per rispondere ad eventuali domande.
33. L'elezione si svolge a scrutinio segreto.
34. 1.E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti validi.
2. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma precedente si procede immediatamente a ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
3. In caso di parità si procede con votazione ad oltranza.
35. Lo spoglio delle schede, effettuato dai rogatores, si svolge in Assemblea immediatamente dopo il voto.
36. Il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati.
37. Gli Aediles neo eletti entrano in carica il 1 Marzo di ogni anno.
DABAM ROMAE A. D. III NON FEBRVARIAS MMDCCLVIIAVC (Roma, 3 Febbraio 2004)